14.2008.47
Appello contro la dichiarazione di fallimento
3 luglio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2008.47
Data decisione, Autorità:
03.07.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2008.47
Lugano
3 luglio 2008/B/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Ermotti e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza
9 aprile 2008 presentata da
AO 1
patr. dall’ PA 1
contro
AP 1
sulla quale istanza la Pretore __________, con
sentenza 30 maggio 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo da lunedì
2 giugno 2008 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
12 giugno 2008 ne postula l’annullamento;
lette le osservazioni 1. luglio 2008 della parte
appellata;
preso atto che con ordinanza presidenziale 16
giugno 2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. ____________________
AO 1 (in seguito: AO 1) ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato
pagamento di fr. 5'500.--.
B. All’udienza
di contraddittorio del 14 maggio 2008 il convenuto non è comparso.
C. Con sentenza 30 maggio 2008 la Pretora del Distretto di Lugano,
Sezione 5, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 2 giugno
2008 alle ore 14.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei
confronti dell’istante, producendo una ricevuta 12 giugno 2008 __________
relativa al pagamento di fr. 6'056.40 a saldo dell’esecuzione n. 1271918
promossa da AO 1 (doc. A).
Considerato
Considerandi
1.
a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in
contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non
vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far
valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta __________ (doc. A__________
emerge che, posteriormente alla dichiarazione di fallimento, AP 1 ha saldato
l’esecuzione in oggetto n. __________ promossa dall’appellata. Di conseguenza va
ritenuto adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto
delle esecuzioni __________ al 2 luglio 2008 risultano, nei confronti
dell’appellante, tre ulteriori procedure esecutive. Queste procedure si trovano
tuttavia allo stadio di opposizione totale, per cui in questa fase di procedura
gli importi posti in esecuzione non sono ancora stati accertati. Orbene, avendo
l’appellante dimostrato di essere stato in grado di saldare l’esecuzione in
oggetto, va ritenuto che ha reso sufficientemente verosimile la sua
solvibilità. Ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1 va
annullato.
2.
L'appello
12.
giugno 2008 di AP 1 va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendone presentato
richiesta (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv.
2 LEF
pronuncia: I. L'appello è accolto.
“1. La dichiarazione di
fallimento 2 giugno 2008 pronunciata dalla Pretore del __________ inc. EF. __________
nei confronti di AP 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1AP
1 Non si assegnano indennità.
3. Le spese __________ __________,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
-
AP 1, __________;
-
avv. PA 1, __________;
- Ufficio __________, Lugano;
-
Ufficio fallimenti di __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura __________
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
terzi implicati
terzi implicati
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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