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Decisione

14.2008.48

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Pagamento dell'esecuzione in oggetto posteriormente alla dichiarazione di fallimento (novum in senso proprio). Solvibilità non resa verosimile

29 luglio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________ la AO 1 ha

chiesto il fallimento di

AP

1 per il mancato pagamento di fr. 3'939.65

oltre interessi e spese.

B. All’udienza di contraddittorio del 26 maggio 2008 nessuno è

comparso.

Con

sentenza 4 giugno 2008 il Pretore della __________ ha dichiarato il fallimento di

AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 10.00.

D. Con

l’appello AP 1 ha asserito di avere saldato l’esecuzione in esame, producendo

una ricevuta 13 giugno 2008 __________ relativa al deposito di fr. 4'000.-- a

saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ promossa dall’istante (doc. B).

In merito al saldo delle ulteriori procedure scoperte, AP 1 ha affermato che __________

avrebbe fatto pervenire un piano di rientro con pagamenti mensili.

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità

giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di

debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) Dalla ricevuta __________

(doc. B) emerge che l’appellante ha depositato il 13 giugno 2008 fr. 4'000.-- a

saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ e quindi posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto

delle esecuzioni __________ al 15 luglio 2008 si evince che nei confronti

dell’appellante sono pendenti 9 esecuzioni, esclusa quella in oggetto, per un

valore complessivo di fr. 23'851.35. In tre procedure l’escussa non ha

interposto opposizione, per cui trattasi di debiti riconosciuti. Determinante è

però che per quattro ulteriori procedure, nel corso di quest’anno, sono già

stati emessi gli avvisi di pignoramento, il che porta a concludere che

l’appellante non dispone della liquidità sufficiente a far fronte ai suoi

impegni. In base a queste considerazioni il presupposto della solvibilità non

appare reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi

trovare applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può essere annullato.

2.

L'appello

va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. L'appello

è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

mercoledi

6 agosto 2008 alle ore 10.00

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

- AP 1, __________;

recapito: __________, __________;

- AO 1, __________;

- Ufficio __________

-

Ufficio del Registro fondiario del __________

Comunicazione

alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg.)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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