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Decisione

14.2008.53

Appello contro la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione ai sensi dell'art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF

29 luglio 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La AO 1 ha chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione di AP

1 per contributi arretrati.

B. All’udienza di contraddittorio del 4 giugno 2008 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 11 giugno 2008 la Pretora __________, ha dichiarato il

fallimento di AP 1 a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei

confronti dell’istante, producendo un avviso di addebito 18 giugno 2008 della __________

di __________ relativo al versamento di fr. 17'723.-- a favore della AO 1 (doc.

F). La convenuta rileva inoltre di avere saldato ulteriori esecuzioni, mentre in

altre procedure gli importi posti in esecuzione sono contestati (doc. M).

E. Con scritto 19 giugno 2008 la AO 1 ha ritirato l’istanza di

fallimento.

Considerato

Considerandi

1.

La dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione (art. 190

e segg. LEF) è impugnabile per il rinvio dell’art. 194 LEF all’art. 174 LEF.

2.

a) In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è

stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in

contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non

vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far

valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.

Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità

giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di

debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) Con scritto 19 giugno__________ ha

ritirato l’istanza di fallimento in seguito al pagamento da parte

dell’appellante del suo debito, per cui risulta adempiuto il presupposto

previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto

delle esecuzioni dell’UE __________ al 12 giugno 2008 (doc. M) risultano essere

pendenti nei confronti dell’appellante sette procedure esecutive per un importo

complessivo di fr. 35'726.--. Queste procedure si trovano tuttavia allo stadio

di opposizione totale, per cui in questa fase di procedura gli importi posti in

esecuzione non sono ancora stati accertati. Dall’estratto 18 giugno 2008 della __________

(doc. S) si evince poi che l’appellante dispone sul suo conto corrente

rispettivamente sul suo conto divise di Fr. 32'269.65 rispettivamente di Euro

8'397.54. Orbene, avendo l’appellante dimostrato di essere stata in grado di

saldare il suo debito nei confronti della creditrice e di disporre di mezzi

liquidi, può essere ritenuto che dispone di sufficiente liquidità per far

fronte ai suoi impegni. A suo carico non sono inoltre stati emessi attestati di

carenza di beni. L’appellante ha di conseguenza reso sufficientemente

verosimile la sua solvibilità, per cui ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il

fallimento di AP 1 va annullato.

3.

L'appello va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49

OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo

presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv.

2 LEF

pronuncia: I. L'appello è accolto.

“1. La dichiarazione di

fallimento 11 giugno 2008 pronunciata dalla Pretora del __________, inc. EF. __________

nei confronti di AP 1AP 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.

Non si assegnano indennità.

3. Le spese __________ __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione a:

-

avv. RA 1, __________;

-

AO 1, __________;

- Ufficio __________, __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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