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Decisione

14.2008.54

Rigetto provvisorio dell'opposizione: l'assegnazione per l'incasso di un credito verso il deliberatario inadempiente, che non ha pagato il prezzo di aggiudicazione di un immobile venduto ai pubblici i

7 ottobre 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sull'assegnazione per l'incasso di un credito ex art. 131

cpv. 2 LEF con cui il 18 febbraio 2008 l'ufficio esecuzione l'ha autorizzata a

far valere a proprio nome, conto e rischio una pretesa di fr. 40'438.90 (doc.

B). La documentazione si completa di un avviso 5 febbraio 2008 con cui quel

medesimo ufficio ha appunto quantificato in fr. 40'438.90 il credito verso il

deliberatario inadempiente e lo ha offerto in vendita (doc. C), della richiesta

15 febbraio 2008 con cui l'istante ne ha chiesto l’attribuzione a sé (doc. D),

del verbale d'incanto 29 maggio 2007, nell'ambito del quale l'escusso si è

aggiudicato la parcella n. __________ RFD __________ (doc. E), e 3 dicembre

2007, tenutosi a seguito dell'annullamento del precedente incanto per mancato

pagamento del prezzo di aggiudicazione (doc. F), del ricorso 14 settembre 2007 con

cui il convenuto è insorto avverso l'annullamento dell'incanto 29 maggio 2007

(doc. G) e della relativa sentenza 10 dicembre 2007 con cui questa Camera,

pronunciatasi quale autorità di vigilanza, lo ha respinto (doc. H).

C. All'udienza di contraddittorio 9 giugno 2008, la procedente ha

ribadito la sua istanza, cui l'escussa si è tuttavia opposta contestando

l'esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, chiaro e liquido,

da lui sottoscritto. In replica, l'istante ha evidenziato come il credito le

fosse stato attribuito dall'ufficio di esecuzione giusta l'art. 131 cpv. 2 LEF,

in quanto il convenuto non aveva versato entro i termini il prezzo di

aggiudicazione del fondo da lui acquistato. Questo aveva comportato l'annullamento

della vendita agli incanti e, conseguentemente, l'obbligo per quest'ultimo di rispondere

del danno in base all'art. 143 LEF. E visto che, dai verbali d'incanto -e

quello datato 29 maggio 2007 persino sottoscritto dall'escusso- si potevano

evincere i due prezzi di aggiudicazione, e che l'autorità di vigilanza aveva

confermato l'annullamento della prima vendita, il credito di fr. 40'438.90 era altresì

fondato su un atto pubblico. Dal canto suo, il convenuto ha ribadito

l'inesistenza di un riconoscimento di debito, rinviando l'istante a far semmai valere

la sua pretesa nell'ambito di una procedura di merito.

D. Con

sentenza del 10 giugno 2008, il Pretore ha ritenuto che la documentazione agli

atti costituisse valido riconoscimento di debito dell'escusso e ha quindi

rigettato in via provvisoria l'opposizione da lui interposta al precetto

esecutivo.

E. Contro

questa sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, negando l'esistenza agli atti di

un valido riconoscimento di debito. Egli evidenzia come l'unico documento da

lui sottoscritto sia la quarta pagina del verbale d'incanto 29 maggio 2007,

laddove stabilisce che il prezzo di aggiudicazione è pari a fr. 182'000.–. Ancorché

insufficienti per determinare o rendere determinabile l'importo posto in

esecuzione, contesta di avere approvato le condizioni generali di pagamento ad

esso allegate; e men che meno l'avviso 5 febbraio 2008 con cui l'ufficio di

esecuzione ha fissato in fr. 40'438.90 il credito a suo carico, quale

deliberatario inadempiente. L'istanza di rigetto provvisorio, infondata, deve

così essere respinta. Per la procedura di primo grado, rivendica infine un'indennità

di fr. 1'500.–.

Delle

osservazioni dell'istante si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). Il riconoscimento di debito può poi

risultare da verbali stesi dalle autorità, in particolare dai tribunali e dagli

uffici (ad es. del registro fondiario, del registro di commercio e delle

esecuzioni e dei fallimenti) (Cometta,

op. cit., pag. 337).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche

dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima

dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],

consid. 5 con rinvii).

2.

In

concreto, il Pretore ha ritenuto la documentazione agli atti un valido

riconoscimento di debito, motivo per cui ha rigettato l'opposizione formulata

dall'escusso. Davanti a questa Camera, quest'ultimo contesta l'esistenza di un

titolo di rigetto, sia esso fondato su atto pubblico sia su scrittura privata. E,

la censura, come si vedrà di seguito, merita accoglimento.

3.

Nel

fascicolo processuale, in primo luogo, non si distingue alcun riconoscimento di

debito dell'escusso constatato mediante atto pubblico (nel senso degli art. 9

cpv. 1 CC e 55 cpv. 1 titolo finale CC) per un importo pari a fr. 40'438.90. Nessuno

dei documenti prodotti dall'istante ed emesso dall'ufficio esecuzione consente in

effetti di rigettare in via provvisoria l'opposizione del convenuto. L'istanza non

è segnatamente confortata né da un attestato di carenza di beni emesso nell'ambito

di un fallimento (art. 265 cpv. 1 LEF) o da un concordato (art. 300 cpv. 2

LEF) -a condizione che il debitore abbia ratificato i relativi crediti- né da un

attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 115 cpv. 1 e 149 cpv. 2

LEF) e nemmeno da un attestato di insufficienza di pegno (art. 158 cpv. 3 LEF).

Atti pubblici esecutivi questi che, pur non avendo vere e proprie

caratteristiche di riconoscimento di debito, la legge tratta come tali e considera

quindi quali validi titoli di rigetto provvisorio; principio che tuttavia

all'infuori delle eccezioni appena citate, non vale per analogia con altri atti

esecutivi (Cometta, op. cit.,

pag. 337; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 e 9 ad art. 82; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 81 ad §19, pag. 131; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurigo 2000, pag. 337 segg e rinvio

a pag. 391).

a) Non è tale,

l'assegnazione per l'incasso del credito di fr. 40'438.90 per inadempienza

nel pagamento del prezzo di aggiudicazione 29.5.2007 del mappale n. __________

RFD __________, disposta a favore dell'istante il 18 febbraio 2008, e

prodotta quale doc. B. Certo, con l'accordo di tutti i creditori pignoranti e

se così autorizzati dall'ufficio esecuzione, tutti o alcuni di essi, senza

pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a proprio

nome, conto e rischio i crediti pignorati (art. 131 cpv. 2 prima e seconda

frase LEF); nel qual caso, la somma ricavata copre spese e crediti di coloro

che hanno proceduto in tal senso, mentre l'eccedenza è consegnata all'ufficio

(loc. cit., terza e quarta frase). Ma, l'attestato che viene rilasciato a

questo scopo -redatto giusta il modello di formulario obbligatorio n. 34- pur

costituendo un atto pubblico ai sensi dell'art. 9 CC, è semplicemente un mandato

d'incasso con cui il suo beneficiario viene abilitato a far valere in giudizio

o per via esecutiva il credito assegnatogli (BlSchK 1995 (59°) pag. 142; SJ

2003.

I 333; Panchaud/ Caprez, Die

Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §1 n. 17 e §2 n. 4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 44

ad art. 131; Rutz, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ad art. 131; Amonn/ Walther, op. cit., n. 57 ad §27,

pag. 225). In altre parole, questo documento prova semplicemente la

legittimazione attiva dell'istante, ma non costituisce certo riconoscimento di

debito del convenuto.

b) Ma neppure l'avviso

di vendita del credito 5 febbraio 2008, con cui l'ufficio di esecuzione ha fissato

in fr. 40'438.90 il minor prezzo a carico dell'escusso, informando l'istante

della facoltà di rivendicarne l'assegnazione giusta l'art. 131 LEF -richiesta appunto

formulata il successivo 15 febbraio (doc. D)- è -sotto questo profilo-

pertinente. È vero che, come stabilito dall'art. 143 cpv. 2 LEF, il

deliberatario inadempiente risponde della minor somma ricavata e d'ogni altro

danno. Come è pure vero che, di per sé, l'avviso 5 febbraio 2008 -allestito

sulla base del formulario obbligatorio n. 14- ossequia l'art. 72 cpv. 1 RFF

(Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la

realizzazione forzata dei fondo, in: RS 281.42), laddove stabilisce che se il

deliberatario non adempie le condizioni della vendita e se il prezzo conseguito

nel secondo incanto (art. 63 RFF) è inferiore a quello del primo, l'ufficio

determina dapprima il valore del credito verso il deliberatario inadempiente e,

nel caso di mancato pagamento entro il termine da parte del debitore, ne dà

comunicazione ai creditori procedenti e ai creditori pignoratizi i cui crediti

sono rimasti scoperti, avvisandoli che se intendono procedere alla sua

realizzazione secondo gli articoli 130 n. 1 e 131 LEF devono farne domanda

entro dieci giorni, in difetto di cui sarà venduto ad un unico pubblico

incanto. È però altresì vero che nulla agli atti indica che l'escusso sia stato

dapprima diffidato dal pagamento di quella cifra (Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., Zurigo 1997, n. 17 ad art. 143; Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 143;

Piotet, Commentaire Romand,

Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 7 ad art. 143) e quindi che, al momento

di spiccare il precetto esecutivo, la pretesa fosse esigibile.

A

prescindere da ciò, nella misura in cui l'escusso decide di non pagare quel minor

valore (e, di per sé, formulando opposizione è quello che egli fa), egli contesta

la cifra stabilita dall'ufficio esecuzione (Gilliéron,

op. cit., n. 57 ad art. 143). Ed è al giudice civile che competente risolvere

controversie circa l'esistenza e l'ammontare di siffatta pretesa (Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, op.

cit., n. 20 ad art. 143 che rinvia a n. 12 ad art. 129; Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998; n. 27 ad art. 143; Gilliéron, op. cit., n. 65 ad art. 143;

Piotet, op. cit., n. 9 ad art.

143). Lo stesso avviso 5 febbraio 2008 sottolinea come la determinazione

definitiva del minor prezzo spetti al giudice (doc. C, nel mezzo). Il che esclude

persino la possibilità di considerarlo alla stregua di una decisione di

condanna al pagamento di una somma di denaro, quindi quale titolo di rigetto

definitivo (Gilliéron, op. cit.,

n. 59 ad art. 143).

c) Invero,

l'istante produce agli atti il verbale d'incanto tenutosi il 29 maggio 2007,

nell'ambito del quale l'escusso si è aggiudicato il fondo da realizzare n. __________

RFD __________ per fr. 182'000.– (doc. E), e il verbale d'incanto del 3

dicembre 2007, allorquando quella medesima particella è stata aggiudicata a una

terza persona per fr. 132'000.– (doc. F). E, in effetti -come sostiene l'istante

(verbale pag. 2)- i verbali d'incanto (art. 61 RFF), provvedimenti per legge catalogati

nei registri degli uffici esecuzione (art. 8 e 13 del Regolamento sui formulari

e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla

contabilità (Rform), in: RS 281.31), costituiscono degli atti pubblici che fino

a prova del contrario fanno fede per quello che attestano (art. 8 cpv. 2 LEF e

art. 9 CC; DTF 128 III 104 consid.

3c; Peter, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 segg. ad art. 8). Se non che, gli unici

elementi deducibili da questi due documenti sono i prezzi di aggiudicazione, non

certo il preteso danno di fr. 40'438.90.

4.

Il

verbale d'incanto del 29 maggio 2007 è firmato dall'escusso (art. 61 cpv. 2

RFF), e per esso dal suo rappresentante legale legittimatosi pacificamente come

tale all'incanto (doc. E, pag. 4). Ma, sulla base di questo documento, l'unico

riconoscimento di debito constatato tramite scrittura privata sarebbe quello

relativo al prezzo di aggiudicazione di fr. 182'000.–. Non risulta per contro

che egli si sia altresì assunto l'impegno a corrispondere un danno di fr.

40'438.90.

Certo

le condizioni d'incanto di cui -contrariamente a quanto sembra sottointendere

l'appellante- è stata data lettura prima dell'apertura dell'incanto (doc. E,

pag. 4 in alto), stabilivano fra l'altro che trascorso infruttuosamente il

termine per il pagamento effettivo [del prezzo di aggiudicazione entro 30

giorni] o per la produzione della dichiarazione precitata del creditore,

l'aggiudicazione è revocata ed è subito indetto un nuovo incanto […], che l'aggiudicatario

inadempiente e i suoi fideiussori rispondono del minor ricavo e di ogni altro

danno e che la perdita d'interesse vien computata al 5% (doc. E,

pag. 3, n. 10a e 12). Che nella fattispecie l'annullamento della prima

aggiudicazione, insieme a quelle condizioni, sia oramai definitivo, non è mai

stato contestato (doc. G e H; doc. 1). E, ciò posto, di per sé, un riconoscimento

di debito può essere dedotto da un insieme di documenti, senza che lo scritto

firmato dal debitore e con cui quest'ultimo si è assunto l'impegno di pagare, specifichi

l'importo riconosciuto: in tal caso, diventa tuttavia essenziale un rinvio o un

riferimento esplicito ad altri documenti che indichino in modo chiaro e preciso

la cifra dovuta al creditore (cfr.

CEF, 23 aprile 2008 [14.2007.108], consid. 3 con rinvii

in: Staehelin, op. cit., n. 15 ad

art. 82 e DTF 132 III 481 citata in: Krauskopf,

La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récents [JdT 2008 II

23, pag. 26 e nota 28] e in: Muster, Développements

récents en matière de mainlevée de l'opposition [BlSchK 2008 (72°) pag. 9]). Eventualità che però, in concreto, non si verifica.

Certo,

prospettando all’aggiudicatario inadempiente la responsabilità, tra l’altro,

per il minor ricavo conseguente alla sua inadempienza in occasione del primo

incanto, le condizioni d’asta richiamate dall’istante si rivelano importanti in

prospettiva di un’azione di rivalsa nei confronti del convenuto. Non però in

sede di rigetto provvisorio dell’opposizione. Giacché, come visto, spetta al

giudice di merito determinarsi in casi del genere sia sulla nozione di

inadempienza, sia sulla qualificazione, a seconda delle circostanze che entrano

in considerazione, del minor ricavo da addebitare all’aggiudicatario silente,

per l’aggiunta, inadempiente. In altri termini, quanto previsto al riguardo

nelle condizioni d’asta costituisce il principio sul quale procedere, ma non

ancora la sentenza.

L'istante

obietta che sottoscrivendo questo verbale, l'escusso ha riconosciuto il prezzo

di aggiudicazione di fr. 182'000.– e quindi, in virtù del principio in

“majore minus” (osservazioni, pag. 3 in basso), egli ha implicitamente

riconosciuto l'obbligo di pagare anche un importo inferiore a quella cifra. Ma,

la causa su cui si fonda la pretesa di fr. 182'000.–, ossia la corresponsione

del prezzo di aggiudicazione, non è quella alla base del presunto credito di

fr. 40'438.90, richiesta questa fondata sull'art. 143 LEF e intesa ad ottenere

il risarcimento danni per inadempimento dell'aggiudicazione e che sancisce una

responsabilità civile del deliberatario inadempiente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 20 ad art. 143; Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 143;

Häusermann/Stöckli/Feuz, op.

cit., n. 21 ad art. 143; Piotet, op.

cit., n. 5 ad art. 143).

5.

L'appellante

chiede di aumentare da fr. 100.– a fr. 1'500.– l'indennità riconosciuta in

prima sede dal Pretore. Ora, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1

OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione

(art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda della parte vincente,

condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento

delle spese. Tale indennità è destinata a coprire la perdita di tempo e le

spese e il suo ammontare va fissato nella decisione (DTF 113 III 110); se del

caso, essa può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio da parte di

un avvocato (DTF 119 III 69). La valutazione dell'equa indennità ha luogo in

applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che vigente

la TOA, vi si poteva far capo solo in termini di riferimento e avuto riguardo

alle peculiarità del casi di specie (CEF, 20 giugno 2005 [14.2005.14], consid.

4a).

Ora,

dal 1° gennaio 2008 le ripetibili devono essere calcolate in base al

Regolamento (cantonale) sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (CEF, 11 febbraio

2008.

[14.2007.78], consid. 4). Per quanto riguarda le procedure in materia di

esecuzione e fallimenti, nelle cause con valore determinato o determinabile, le

ripetibili -di prima sede- sono stabilite tra il 20% e il 70% dell'importo

calcolato secondo la tabella dell'art. 11 cpv. 1 del regolamento. Ma, al di là

del valore litigioso, tenuto conto della contenuta

difficoltà della vertenza, nel caso specifico il legale dell'escussa non avrà

impiegato più di due ore nella preparazione dell'udienza di discussione e di due

ore per la trasferta a __________ e la partecipazione al contraddittorio che ne

è seguito. La domanda può pertanto essere accolta solo

parzialmente, nella misura di fr. 800.–.

6.

La

tassa di giustizia e le indennità in appello seguono il rispettivo grado di

soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

23.

giugno 2008 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, i

Dispositivo

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 10 giugno 2008 del Pretore __________, sono

così riformati:

“1. L'istanza di rigetto dell'opposizione 10

marzo 2008 di AO 1, __________, è respinta.

2. La

tassa di giustizia in fr. 230.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 800.– a titolo di

indennità”.

2. La

tassa di giustizia di fr. 350.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico per fr. 100.–, mentre la rimanenza di fr. 250.– è posta a carico di AO 1,

__________; quest'ultima rifonderà a AP 1, __________, fr. 300.– a titolo di

indennità parziali.

3. Intimazione:

–RA

1 __________;

–RA

2.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

40'438.90, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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