14.2008.54
Rigetto provvisorio dell'opposizione: l'assegnazione per l'incasso di un credito verso il deliberatario inadempiente, che non ha pagato il prezzo di aggiudicazione di un immobile venduto ai pubblici i
7 ottobre 2008Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2008.54
Data decisione, Autorità:
07.10.2008, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: l'assegnazione per l'incasso di un credito verso il deliberatario inadempiente, che non ha pagato il prezzo di aggiudicazione di un immobile venduto ai pubblici incanti, non costituisce valido titolo di rigetto
ASTA
ATTO PUBBLICO
CONDIZIONI D'INCANTO
MORA DELL'AGGIUDICATARIO
PROVA DEI DOCUMENTI PUBBLICI
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E INDENNITÀ
VERBALI
art. 9 CC
art. 8 cpv. 2 LEF
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 131 cpv. 2 LEF
art. 143 cpv. 2 LEF
art. 62 cpv. 1 OTLEF
art. 61 RFF
art. 63 RFF
art. 72 cpv. 1 RFF
Incarto n.
14.2008.54
Lugano
7 ottobre
2008/
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 10 marzo 2008 da
AO 1
(patrocinato dall' RA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 22/25 febbraio 2008
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 10 giugno 2008 (EF.2008.625), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 230.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 100.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 23 giugno 2008 ne postula la riforma nel senso di respingere l'istanza di
rigetto dell'opposizione, protestate tasse, spese e indennità, che per la
procedura di primo grado quantifica in fr. 1'500.–;
preso atto che l'istante con risposta [recte: osservazioni] 25
luglio 2008 propone la reiezione dell'appello, protestate tasse, spese e
ripetibili di prima e seconda sede;
richiamato il decreto presidenziale del 26 giugno 2008 con cui
all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 22/25 febbraio 2008 dell'UE __________, AO
1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 40'438.90 oltre interessi al 5% dal 18
febbraio 2008. Quale titolo di credito ha indicato: “Assegnazione per l'incasso
di un credito contro AP 1, come da atto del 18.2.2008 (credito derivante
dall'inadempienza del prezzo di aggiudicazione del 29.5.2007 del mappale no. __________
del RFD __________)”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha
chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa sull'assegnazione per l'incasso di un credito ex art. 131
cpv. 2 LEF con cui il 18 febbraio 2008 l'ufficio esecuzione l'ha autorizzata a
far valere a proprio nome, conto e rischio una pretesa di fr. 40'438.90 (doc.
B). La documentazione si completa di un avviso 5 febbraio 2008 con cui quel
medesimo ufficio ha appunto quantificato in fr. 40'438.90 il credito verso il
deliberatario inadempiente e lo ha offerto in vendita (doc. C), della richiesta
15 febbraio 2008 con cui l'istante ne ha chiesto l’attribuzione a sé (doc. D),
del verbale d'incanto 29 maggio 2007, nell'ambito del quale l'escusso si è
aggiudicato la parcella n. __________ RFD __________ (doc. E), e 3 dicembre
2007, tenutosi a seguito dell'annullamento del precedente incanto per mancato
pagamento del prezzo di aggiudicazione (doc. F), del ricorso 14 settembre 2007 con
cui il convenuto è insorto avverso l'annullamento dell'incanto 29 maggio 2007
(doc. G) e della relativa sentenza 10 dicembre 2007 con cui questa Camera,
pronunciatasi quale autorità di vigilanza, lo ha respinto (doc. H).
C. All'udienza di contraddittorio 9 giugno 2008, la procedente ha
ribadito la sua istanza, cui l'escussa si è tuttavia opposta contestando
l'esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, chiaro e liquido,
da lui sottoscritto. In replica, l'istante ha evidenziato come il credito le
fosse stato attribuito dall'ufficio di esecuzione giusta l'art. 131 cpv. 2 LEF,
in quanto il convenuto non aveva versato entro i termini il prezzo di
aggiudicazione del fondo da lui acquistato. Questo aveva comportato l'annullamento
della vendita agli incanti e, conseguentemente, l'obbligo per quest'ultimo di rispondere
del danno in base all'art. 143 LEF. E visto che, dai verbali d'incanto -e
quello datato 29 maggio 2007 persino sottoscritto dall'escusso- si potevano
evincere i due prezzi di aggiudicazione, e che l'autorità di vigilanza aveva
confermato l'annullamento della prima vendita, il credito di fr. 40'438.90 era altresì
fondato su un atto pubblico. Dal canto suo, il convenuto ha ribadito
l'inesistenza di un riconoscimento di debito, rinviando l'istante a far semmai valere
la sua pretesa nell'ambito di una procedura di merito.
D. Con
sentenza del 10 giugno 2008, il Pretore ha ritenuto che la documentazione agli
atti costituisse valido riconoscimento di debito dell'escusso e ha quindi
rigettato in via provvisoria l'opposizione da lui interposta al precetto
esecutivo.
E. Contro
questa sentenza si aggrava tempestivamente AP 1, negando l'esistenza agli atti di
un valido riconoscimento di debito. Egli evidenzia come l'unico documento da
lui sottoscritto sia la quarta pagina del verbale d'incanto 29 maggio 2007,
laddove stabilisce che il prezzo di aggiudicazione è pari a fr. 182'000.–. Ancorché
insufficienti per determinare o rendere determinabile l'importo posto in
esecuzione, contesta di avere approvato le condizioni generali di pagamento ad
esso allegate; e men che meno l'avviso 5 febbraio 2008 con cui l'ufficio di
esecuzione ha fissato in fr. 40'438.90 il credito a suo carico, quale
deliberatario inadempiente. L'istanza di rigetto provvisorio, infondata, deve
così essere respinta. Per la procedura di primo grado, rivendica infine un'indennità
di fr. 1'500.–.
Delle
osservazioni dell'istante si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:
Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). Il riconoscimento di debito può poi
risultare da verbali stesi dalle autorità, in particolare dai tribunali e dagli
uffici (ad es. del registro fondiario, del registro di commercio e delle
esecuzioni e dei fallimenti) (Cometta,
op. cit., pag. 337).
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche
dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima
dell'inoltro dell'esecuzione (cfr. da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],
consid. 5 con rinvii).
2.
In
concreto, il Pretore ha ritenuto la documentazione agli atti un valido
riconoscimento di debito, motivo per cui ha rigettato l'opposizione formulata
dall'escusso. Davanti a questa Camera, quest'ultimo contesta l'esistenza di un
titolo di rigetto, sia esso fondato su atto pubblico sia su scrittura privata. E,
la censura, come si vedrà di seguito, merita accoglimento.
3.
Nel
fascicolo processuale, in primo luogo, non si distingue alcun riconoscimento di
debito dell'escusso constatato mediante atto pubblico (nel senso degli art. 9
cpv. 1 CC e 55 cpv. 1 titolo finale CC) per un importo pari a fr. 40'438.90. Nessuno
dei documenti prodotti dall'istante ed emesso dall'ufficio esecuzione consente in
effetti di rigettare in via provvisoria l'opposizione del convenuto. L'istanza non
è segnatamente confortata né da un attestato di carenza di beni emesso nell'ambito
di un fallimento (art. 265 cpv. 1 LEF) o da un concordato (art. 300 cpv. 2
LEF) -a condizione che il debitore abbia ratificato i relativi crediti- né da un
attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 115 cpv. 1 e 149 cpv. 2
LEF) e nemmeno da un attestato di insufficienza di pegno (art. 158 cpv. 3 LEF).
Atti pubblici esecutivi questi che, pur non avendo vere e proprie
caratteristiche di riconoscimento di debito, la legge tratta come tali e considera
quindi quali validi titoli di rigetto provvisorio; principio che tuttavia
all'infuori delle eccezioni appena citate, non vale per analogia con altri atti
esecutivi (Cometta, op. cit.,
pag. 337; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 e 9 ad art. 82; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 81 ad §19, pag. 131; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurigo 2000, pag. 337 segg e rinvio
a pag. 391).
a) Non è tale,
l'assegnazione per l'incasso del credito di fr. 40'438.90 per inadempienza
nel pagamento del prezzo di aggiudicazione 29.5.2007 del mappale n. __________
RFD __________, disposta a favore dell'istante il 18 febbraio 2008, e
prodotta quale doc. B. Certo, con l'accordo di tutti i creditori pignoranti e
se così autorizzati dall'ufficio esecuzione, tutti o alcuni di essi, senza
pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a proprio
nome, conto e rischio i crediti pignorati (art. 131 cpv. 2 prima e seconda
frase LEF); nel qual caso, la somma ricavata copre spese e crediti di coloro
che hanno proceduto in tal senso, mentre l'eccedenza è consegnata all'ufficio
(loc. cit., terza e quarta frase). Ma, l'attestato che viene rilasciato a
questo scopo -redatto giusta il modello di formulario obbligatorio n. 34- pur
costituendo un atto pubblico ai sensi dell'art. 9 CC, è semplicemente un mandato
d'incasso con cui il suo beneficiario viene abilitato a far valere in giudizio
o per via esecutiva il credito assegnatogli (BlSchK 1995 (59°) pag. 142; SJ
2003.
I 333; Panchaud/ Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, §1 n. 17 e §2 n. 4; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 44
ad art. 131; Rutz, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ad art. 131; Amonn/ Walther, op. cit., n. 57 ad §27,
pag. 225). In altre parole, questo documento prova semplicemente la
legittimazione attiva dell'istante, ma non costituisce certo riconoscimento di
debito del convenuto.
b) Ma neppure l'avviso
di vendita del credito 5 febbraio 2008, con cui l'ufficio di esecuzione ha fissato
in fr. 40'438.90 il minor prezzo a carico dell'escusso, informando l'istante
della facoltà di rivendicarne l'assegnazione giusta l'art. 131 LEF -richiesta appunto
formulata il successivo 15 febbraio (doc. D)- è -sotto questo profilo-
pertinente. È vero che, come stabilito dall'art. 143 cpv. 2 LEF, il
deliberatario inadempiente risponde della minor somma ricavata e d'ogni altro
danno. Come è pure vero che, di per sé, l'avviso 5 febbraio 2008 -allestito
sulla base del formulario obbligatorio n. 14- ossequia l'art. 72 cpv. 1 RFF
(Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la
realizzazione forzata dei fondo, in: RS 281.42), laddove stabilisce che se il
deliberatario non adempie le condizioni della vendita e se il prezzo conseguito
nel secondo incanto (art. 63 RFF) è inferiore a quello del primo, l'ufficio
determina dapprima il valore del credito verso il deliberatario inadempiente e,
nel caso di mancato pagamento entro il termine da parte del debitore, ne dà
comunicazione ai creditori procedenti e ai creditori pignoratizi i cui crediti
sono rimasti scoperti, avvisandoli che se intendono procedere alla sua
realizzazione secondo gli articoli 130 n. 1 e 131 LEF devono farne domanda
entro dieci giorni, in difetto di cui sarà venduto ad un unico pubblico
incanto. È però altresì vero che nulla agli atti indica che l'escusso sia stato
dapprima diffidato dal pagamento di quella cifra (Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., Zurigo 1997, n. 17 ad art. 143; Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 143;
Piotet, Commentaire Romand,
Poursuite et faillite, Basilea 2005, n. 7 ad art. 143) e quindi che, al momento
di spiccare il precetto esecutivo, la pretesa fosse esigibile.
A
prescindere da ciò, nella misura in cui l'escusso decide di non pagare quel minor
valore (e, di per sé, formulando opposizione è quello che egli fa), egli contesta
la cifra stabilita dall'ufficio esecuzione (Gilliéron,
op. cit., n. 57 ad art. 143). Ed è al giudice civile che competente risolvere
controversie circa l'esistenza e l'ammontare di siffatta pretesa (Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, op.
cit., n. 20 ad art. 143 che rinvia a n. 12 ad art. 129; Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998; n. 27 ad art. 143; Gilliéron, op. cit., n. 65 ad art. 143;
Piotet, op. cit., n. 9 ad art.
143). Lo stesso avviso 5 febbraio 2008 sottolinea come la determinazione
definitiva del minor prezzo spetti al giudice (doc. C, nel mezzo). Il che esclude
persino la possibilità di considerarlo alla stregua di una decisione di
condanna al pagamento di una somma di denaro, quindi quale titolo di rigetto
definitivo (Gilliéron, op. cit.,
n. 59 ad art. 143).
c) Invero,
l'istante produce agli atti il verbale d'incanto tenutosi il 29 maggio 2007,
nell'ambito del quale l'escusso si è aggiudicato il fondo da realizzare n. __________
RFD __________ per fr. 182'000.– (doc. E), e il verbale d'incanto del 3
dicembre 2007, allorquando quella medesima particella è stata aggiudicata a una
terza persona per fr. 132'000.– (doc. F). E, in effetti -come sostiene l'istante
(verbale pag. 2)- i verbali d'incanto (art. 61 RFF), provvedimenti per legge catalogati
nei registri degli uffici esecuzione (art. 8 e 13 del Regolamento sui formulari
e registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla
contabilità (Rform), in: RS 281.31), costituiscono degli atti pubblici che fino
a prova del contrario fanno fede per quello che attestano (art. 8 cpv. 2 LEF e
art. 9 CC; DTF 128 III 104 consid.
3c; Peter, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 segg. ad art. 8). Se non che, gli unici
elementi deducibili da questi due documenti sono i prezzi di aggiudicazione, non
certo il preteso danno di fr. 40'438.90.
4.
Il
verbale d'incanto del 29 maggio 2007 è firmato dall'escusso (art. 61 cpv. 2
RFF), e per esso dal suo rappresentante legale legittimatosi pacificamente come
tale all'incanto (doc. E, pag. 4). Ma, sulla base di questo documento, l'unico
riconoscimento di debito constatato tramite scrittura privata sarebbe quello
relativo al prezzo di aggiudicazione di fr. 182'000.–. Non risulta per contro
che egli si sia altresì assunto l'impegno a corrispondere un danno di fr.
40'438.90.
Certo
le condizioni d'incanto di cui -contrariamente a quanto sembra sottointendere
l'appellante- è stata data lettura prima dell'apertura dell'incanto (doc. E,
pag. 4 in alto), stabilivano fra l'altro che trascorso infruttuosamente il
termine per il pagamento effettivo [del prezzo di aggiudicazione entro 30
giorni] o per la produzione della dichiarazione precitata del creditore,
l'aggiudicazione è revocata ed è subito indetto un nuovo incanto […], che l'aggiudicatario
inadempiente e i suoi fideiussori rispondono del minor ricavo e di ogni altro
danno e che la perdita d'interesse vien computata al 5% (doc. E,
pag. 3, n. 10a e 12). Che nella fattispecie l'annullamento della prima
aggiudicazione, insieme a quelle condizioni, sia oramai definitivo, non è mai
stato contestato (doc. G e H; doc. 1). E, ciò posto, di per sé, un riconoscimento
di debito può essere dedotto da un insieme di documenti, senza che lo scritto
firmato dal debitore e con cui quest'ultimo si è assunto l'impegno di pagare, specifichi
l'importo riconosciuto: in tal caso, diventa tuttavia essenziale un rinvio o un
riferimento esplicito ad altri documenti che indichino in modo chiaro e preciso
la cifra dovuta al creditore (cfr.
CEF, 23 aprile 2008 [14.2007.108], consid. 3 con rinvii
in: Staehelin, op. cit., n. 15 ad
art. 82 e DTF 132 III 481 citata in: Krauskopf,
La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récents [JdT 2008 II
23, pag. 26 e nota 28] e in: Muster, Développements
récents en matière de mainlevée de l'opposition [BlSchK 2008 (72°) pag. 9]). Eventualità che però, in concreto, non si verifica.
Certo,
prospettando all’aggiudicatario inadempiente la responsabilità, tra l’altro,
per il minor ricavo conseguente alla sua inadempienza in occasione del primo
incanto, le condizioni d’asta richiamate dall’istante si rivelano importanti in
prospettiva di un’azione di rivalsa nei confronti del convenuto. Non però in
sede di rigetto provvisorio dell’opposizione. Giacché, come visto, spetta al
giudice di merito determinarsi in casi del genere sia sulla nozione di
inadempienza, sia sulla qualificazione, a seconda delle circostanze che entrano
in considerazione, del minor ricavo da addebitare all’aggiudicatario silente,
per l’aggiunta, inadempiente. In altri termini, quanto previsto al riguardo
nelle condizioni d’asta costituisce il principio sul quale procedere, ma non
ancora la sentenza.
L'istante
obietta che sottoscrivendo questo verbale, l'escusso ha riconosciuto il prezzo
di aggiudicazione di fr. 182'000.– e quindi, in virtù del principio in
“majore minus” (osservazioni, pag. 3 in basso), egli ha implicitamente
riconosciuto l'obbligo di pagare anche un importo inferiore a quella cifra. Ma,
la causa su cui si fonda la pretesa di fr. 182'000.–, ossia la corresponsione
del prezzo di aggiudicazione, non è quella alla base del presunto credito di
fr. 40'438.90, richiesta questa fondata sull'art. 143 LEF e intesa ad ottenere
il risarcimento danni per inadempimento dell'aggiudicazione e che sancisce una
responsabilità civile del deliberatario inadempiente (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 20 ad art. 143; Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 143;
Häusermann/Stöckli/Feuz, op.
cit., n. 21 ad art. 143; Piotet, op.
cit., n. 5 ad art. 143).
5.
L'appellante
chiede di aumentare da fr. 100.– a fr. 1'500.– l'indennità riconosciuta in
prima sede dal Pretore. Ora, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1
OTLEF, nelle contestazioni concernenti tra l'altro il rigetto dell'opposizione
(art. 25 n. 2 lett. a LEF), il giudice può, su domanda della parte vincente,
condannare quella soccombente al pagamento di un'equa indennità come risarcimento
delle spese. Tale indennità è destinata a coprire la perdita di tempo e le
spese e il suo ammontare va fissato nella decisione (DTF 113 III 110); se del
caso, essa può comprendere anche le spese derivanti dal patrocinio da parte di
un avvocato (DTF 119 III 69). La valutazione dell'equa indennità ha luogo in
applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che vigente
la TOA, vi si poteva far capo solo in termini di riferimento e avuto riguardo
alle peculiarità del casi di specie (CEF, 20 giugno 2005 [14.2005.14], consid.
4a).
Ora,
dal 1° gennaio 2008 le ripetibili devono essere calcolate in base al
Regolamento (cantonale) sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (CEF, 11 febbraio
2008.
[14.2007.78], consid. 4). Per quanto riguarda le procedure in materia di
esecuzione e fallimenti, nelle cause con valore determinato o determinabile, le
ripetibili -di prima sede- sono stabilite tra il 20% e il 70% dell'importo
calcolato secondo la tabella dell'art. 11 cpv. 1 del regolamento. Ma, al di là
del valore litigioso, tenuto conto della contenuta
difficoltà della vertenza, nel caso specifico il legale dell'escussa non avrà
impiegato più di due ore nella preparazione dell'udienza di discussione e di due
ore per la trasferta a __________ e la partecipazione al contraddittorio che ne
è seguito. La domanda può pertanto essere accolta solo
parzialmente, nella misura di fr. 800.–.
6.
La
tassa di giustizia e le indennità in appello seguono il rispettivo grado di
soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello
23.
giugno 2008 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza, i
Dispositivo
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 10 giugno 2008 del Pretore __________, sono
così riformati:
“1. L'istanza di rigetto dell'opposizione 10
marzo 2008 di AO 1, __________, è respinta.
2. La
tassa di giustizia in fr. 230.–, da anticipare dalla parte istante, resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, fr. 800.– a titolo di
indennità”.
2. La
tassa di giustizia di fr. 350.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico per fr. 100.–, mentre la rimanenza di fr. 250.– è posta a carico di AO 1,
__________; quest'ultima rifonderà a AP 1, __________, fr. 300.– a titolo di
indennità parziali.
3. Intimazione:
–RA
1 __________;
–RA
2.
Comunicazione alla Pretura
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
40'438.90, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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