14.2008.55
Sequestro: svincolo della garanzia - termine di prescrizione dell'azione di risarcimento danni fondata sull'art. 273 LEF - garanzia subordinata ad un termine di scadenza
24 settembre 2008Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2008.55
Data decisione, Autorità:
24.09.2008, CEF
Titolo:
Sequestro: svincolo della garanzia - termine di prescrizione dell'azione di risarcimento danni fondata sull'art. 273 LEF - garanzia subordinata ad un termine di scadenza
GARANZIA PER LA RESPONSABILITÀ DEL SEQUESTRO
PRESCRIZIONE
art. 20 LALEF
art. 271segg. LEF
art. 273 LEF
Incarto n.
14.2008.55
Lugano
24 settembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Ermotti e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 17 marzo 2005 (inc. DI.2005.386 della Pretura __________) da
AO 1
(patrocinata dall' RA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1)
tendente ad ottenere lo svincolo della garanzia ai
sensi dell'art. 273 LEF, prestata in relazione al sequestro 8 giugno 1995 (n° __________)
della medesima Pretura (inc. SP.95. 116), provvedimento quest'ultimo richiesto
dall'istante nei confronti del convenuto;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
decisione 11 giugno 2008 (DI.2005.386), ha così statuito:
“1. L'istanza è integralmente accolta.
§. Di conseguenza la garanzia
bancaria no. __________ e le relative modifiche (no. __________ e __________)
de__________ di __________, sono liberate a favore della AO 1, __________, a
far tempo dalla crescita in giudicato della presente decisione.
§§. Una volta cresciuta in
giudicato la presente decisione la garanzia bancaria no. __________ e le
relative modifiche (no. __________ e __________) de__________ di __________,
saranno a disposizione dell'istante, e per essa del suo patrocinatore RA 2, __________,
presso la Cancelleria della Pretura __________, negli orari di apertura dello
sportello, per il loro ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.–
e le spese di fr. 100.–, già anticipate dalla parte istante, sono
poste a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere all'istante fr.
600.– a titolo di ripetibili.
3. omissis”;
appellante AP 1 con allegato 23 giugno 2007 [recte:
2008] che, in riforma della decisione pretorile, postula la reiezione
dell'istanza, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
lette le osservazioni 14 luglio 2008 con cui l'istante
chiede di respingere l'appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 8 novembre 1994, su istanza di AO 1 diretta contro AP
1, il Pretore __________, ha decretato il sequestro (n° __________) della
garanzia bancaria 30 settembre 1991 (n. __________) emessa da __________, __________,
a favore di __________ cui è subentrato quale unico beneficiario il convenuto, attestante
un saldo residuo di Lit. 714'000'000 oltre interessi (doc. A nell'inc.
SP.95.116). Giusta l'art. 273 LEF, l'istante ha provveduto a fornire la cauzione
n. __________, scadente il 29 dicembre 1995 ed emessa dalla medesima banca, fino
a concorrenza di fr. 210'000.–. Il sequestro non è stato convalidato l'azione
essendo stata respinta per incompetenza territoriale dal Pretore __________, il
23 maggio 1995 (doc. B nell'inc. SP.95.116).
Fatti
B. Il 7
giugno 1995, AO 1 ha riformulato un'analoga istanza di sequestro, sempre diretta
contro AP 1 e in relazione alla medesima garanzia bancaria n. __________. L'indomani,
il Pretore __________, ne ha nuovamente decretato il sequesto (n° __________). Il
primo giudice ha altresì imposto alla creditrice sequestrante di prestare una cauzione
di fr. 210'000.– giusta l'art. 273 LEF, riconfermando la validità della n. __________
già prestata nel contesto del precedente sequestro e scadente il 29 dicembre
1995. Promossa l'esecuzione, il 14 luglio 1995 l'istante ha introdotto azione
di convalida del sequestro in __________, davanti al Tribunale __________.
C. Giunta
a scadenza, la cauzione n. __________ prestata ai sensi dell'art. 273 LEF è poi
stata sostituita dalla n. __________ scadente il 31 dicembre 1996, dalla n. __________
valida per tutta la durata del sequestro, dalla n. __________ aumentata fino a
concorrenza di fr. 240'000.– e, per finire, diventata n. __________.
D. Il 23
ottobre 2003, statuendo quale autorità di vigilanza, questa Camera ha
dichiarato il sequestro n° __________ decretato l'8 giugno 1995 formalmente
caduco ai sensi dell'art. 280 LEF. Preso atto dello scritto 29 novembre 2004
con cui il convenuto l'informava di avere dato avvio ad una procedura di
risarcimento danni, il 15 marzo 2005 __________ ha respinto la richiesta formulata
da AO 1 e intesa a liberare la cauzione ex art. 273 LEF emessa a suo carico.
E. Il
17 marzo 2005, AO 1 ha formalmente chiesto al Pretore __________, di svincolare
la predetta cauzione, in quanto il convenuto non aveva introdotto alcuna azione
di risarcimento danni. AP 1 vi si è opposto con osservazioni 13 aprile 2005,
affermando di avere spedito all'istante per raccomandata il 1° dicembre 2004 una
cosiddetta “interpellation” ex art. 2249 del Codice civile __________, di
averle così notificato il suo diritto ad essere risarcito dei danni causati dai
due sequestri, di ritenere tale invio -notificato l'indomani alla sede
dell'istante- un valido atto interruttivo del termine annuale di prescrizione di
quel diritto, di considerare la cauzione valida sia per il sequestro n° __________,
decaduto il 3 dicembre 2003 per ordine dell'Ufficio di esecuzione __________, che
per quello del n° __________ ancora esistente il 29 dicembre 2003.
F. All'udienza
di discussione del 9 maggio 2005 le parti hanno confermato i rispettivi punti
di vista. L'istante ha evidenziato come la validità della cauzione fosse stata
espressamente limitata fino a un anno dopo la decadenza o revoca del sequestro,
come a differenza dell'art. 60 cpv. 1 CO questo termine non potesse essere né sospeso
né interrotto, come per il resto non risultasse che quel termine fosse stato
prorogato dal Pretore e come l'“interpellation” fosse da considerare alla
stregua di un'allegazione di parte. Dal canto suo il convenuto ha evidenziato di
avere formulato e documentato l'inoltro della sua richiesta di risarcimento
danni nel rispetto delle forme fissate dal diritto __________.
G. Con
sentenza dell'11 giugno 2008, il Pretore __________, ha accolto l'istanza. La cauzione
di cui si chiedeva lo svincolo era valida per il sequestro decretato l'8 giugno
1995, che aveva sostituito quello dell'8 novembre 1994. E, visto che il
sequestro era stato dichiarato caduco con sentenza 23 ottobre 2003, cresciuta
in giudicato il 20 novembre 2003, il termine annuale era scaduto il 22 novembre
2004. Ciò posto, e senza riguardo al valore giuridico gli si volesse conferire,
lo scritto 1° dicembre 2004 era ad ogni modo tardivo. Questo giustificava lo
svincolo della cauzione ex art. 273 LEF e delle relative modifiche.
H. Con
il presente appello AP 1 chiede di respingere l'istanza. Precisa che l'azione
di risarcimento danni ex art. 273 cpv. 2 LEF sottostà alle norme sulla
responsabilità civile giusta gli art. 41 segg. CO e, quindi, alla prescrizione
annuale dell'art. 60 cpv. 1 CO. La cauzione prestata da AO 1 poi, sarebbe legata
ad entrambi i sequestri che, fondandosi sulla medesima fattispecie,
costituirebbero un'unica procedura. Altrimenti, il Pretore non avrebbe potuto trasferire
quella emessa per l'uno a garanzia dell'altro. E, visto che il primo sequestro
è stato dichiarato caduco dall'Ufficio di esecuzione solo il 20 gennaio 2004, nonostante
il secondo fosse già stato formalmente annullato, il termine di un anno
comincerebbe a decorrere da quel momento. Inviata il 1° dicembre 2004, l'“interpellation”
avrebbe quindi validamente interrotto quel termine scadente il 20 dicembre
[recte: gennaio] 2005.
Delle
osservazioni di AO 1 si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Per l'art. 273 cpv. 1 LEF, il creditore è responsabile nei
confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro
infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. La facoltà di
chiederne l'imposizione decade con il sequestro stesso, ritenuto che la
garanzia già prestata viene mantenuta a garanzia dell'azione di responsabilità
per sequestro infondato (art. 273 cpv. 2 LEF) (CEF 22 gennaio 2003
[14.2002.102] consid. 7, 31 maggio 2002 [14.2002.16] consid. 5).
2.
La cauzione prevista dall'art. 273 LEF può essere chiesta al
sequestrante dalla parte che subisce un sequestro, rispettivamente può essere
decisa d'ufficio dal giudice il quale la ordinerà -stabilendone l'importo- in
generale al momento di decretare il sequestro (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 273). La cauzione, rispettivamente
un suo adeguamento, possono essere richieste nell'ambito dell'opposizione
prevista dall'art. 278 LEF, oppure in una procedura a sé stante (CEF 29 maggio 2000
[14.1999.83] consid. 1.5 con rinvii). Nel nostro Cantone quest'ultima è retta
dall'art. 20 LALEF, ancorché la norma non vi faccia esplicito riferimento,
l'assenza in tale norma dell'indicazione esplicita nell'art. 273 LEF dovendosi
considerare senz'altro quale lacuna della legge in senso proprio (per la
prestazione della garanzia: da ultimo CEF 13 febbraio 2008 [14.2007.116]
consid. 4; IICCA 1° giugno 1999 [12.1999.115]; per la richiesta di adeguamento
della garanzia: CEF 15 aprile 1999 [14.1999.11] consid. 3b; 7 agosto 2002
[14.2002.35] consid. 1.3). La relativa decisione emessa dal giudice del
sequestro è appellabile (CEF 29 maggio 2000 [14.1999.83]).
3.
Il Pretore ha anzitutto stabilito che la richiesta di svincolo
della cauzione prestata dalla creditrice sequestrante riguardava unicamente il
sequestro decretato l'8 giugno 1995. L'appellante obietta invece che quella
garanzia sarebbe riferita tanto al sequestro deciso l'8 novembre 1994 quanto a
quello pronunciato l'8 giugno 1995, nell'eventualità contraria altrimenti il
Pretore non avrebbe potuto trasferirne gli effetti a quest'ultimo. Ma, invano.
Vero è che, per quanto attiene alla cauzione ex art. 273 LEF,
nel decreto del sequestro dell'8 giugno 1995 il primo giudice ha ritenuto che il
creditore già ha prestato la garanzia bancaria n. __________ relativa al
decreto di sequestro 8.11.1994, valida ora per il presente decreto (act. II
nell'inc. SP.95.116). Ed è altresì vero che -per quanto è dato di sapere- non
risulta che con riferimento al primo sequestro, sia nel contempo stata revocata.
Resta il fatto che, comunque sia, la garanzia n. __________ scadeva il 29
dicembre 1995 (act. IV nell'inc. SP.96.116, pag. 2). E che, nelle domande di
giudizio formulate il 23 dicembre 1995 nel contesto dell'istanza per la
richiesta di prestazione di garanzia, lo stesso convenuto ha espressamente chiesto
di far obbligo alla AO 1, __________, di prestare una nuova garanzia
bancaria dell'importo di frs. 300'000.–, a norma dell'art. 273 LEF, a
dipendenza del sequestro no. __________ del 8/20 giugno 1995 della Pretura __________
- entro 10 giorni da oggi, e ciò in sostituzione della precedente garanzia no. __________
rilasciata da__________, __________ (act. III nell'inc. SP.95.116, pag. 1 e
4). Richiesta questa che con decisione 10 gennaio 1996, il Pretore ha accolto limitatamente
all'importo di fr. 210'000.– (duecentodiecimila), per eventuali danni a
dipendenza del sequestro 8 giugno 1995 di cui all'inc. SP.95.00116 di questa
Pretura (act. IV nell'inc. SP.95.116, pag. 3). Non da ultimo, la stessa garanzia
di pagamento n. __________ prodotta in esecuzione a questo ordine del
Pretore e che ha soppiantato la n. __________, si riferisce in modo esplicito al
sequestro 07/08.06.95 (Inc. no. SP.95.00116) della Pretura __________, senza
il benché minimo accenno al sequestro dell'8 novembre 1994 (scritto 22 gennaio
2006.
della banca nell'inc. SP.95.116). Al riguardo, pertanto,
la censura è infondata.
4.
Resta il fatto che anche la garanzia offerta dalla cauzione n. __________,
fatta emettere in quel contesto, è decaduta il 31 dicembre 1996 (sopra, consid.
C). E questo indipendentemente dal fatto che sia subentrata all'una o sia stata
poi sostituita da un'altra. Il 19 dicembre 1996 tuttavia, il convenuto ha di
nuovo chiesto la prestazione di una cauzione ex art. 273 LEF (act. V nell'inc.
SP.95.116), domanda accolta dal Pretore con decisione dell'8 gennaio 1997 (act.
VI nell'inc. SP.95.116; doc. J). Previo ordine dell'istante, la banca ha quindi
emesso a favore del convenuto la cauzione n. __________, con la precisazione
che la garanzia rimarrà valida per tutta la durata del sequestro no. __________
(Inc. no. SP.95.00116) UE __________ e fino alla crescita in giudicato della
decisione finale di un'eventuale causa ex art. 273 cpv. 2 LEF o fino allo
spirare del termine di un anno dalla decadenza definitiva rispettivamente dalla
revoca del sequestro nel caso in cui il debitore non abbia agito giusta l'art.
273.
LEF (doc. B, pag. 3), conformemente alle condizioni imposte dal primo giudice.
E, sotto questo profilo, né la sostituzione con la n. __________ intervenuta a
seguito dell'aumento a fr. 240'000.– dell'importo massimo garantito (doc. B,
pag. 4), né quella con la n. __________ (doc. B, pag. 6) rimasta valida per il
medesimo importo -una relativa richiesta di riduzione non essendo mai stata
accettata dalla banca (doc. B, pag. 2)- hanno comportato modifiche particolari.
Peraltro, l'appellante, nemmeno pretende il contrario. Ciò posto, la domanda di
svincolo della cauzione non può che riguardare la garanzia n. __________, n. __________
e, per finire, n. __________, in relazione al sequestro dell'8 giugno 1995, così
come richiesto dall'istante (act. I).
5.
Vero
è che la clausola di scadenza della cauzione in esame coincide con il termine
di prescrizione di un anno valido per l'azione di risarcimento danni fondata
sull'art. 273 LEF, norma che -come lo stesso appellante evidenzia (appello, pag.
5.
n. 5)- regola un caso di responsabilità causale cui è applicabile l'art. 60
CO. Ed è altresì vero, che tale termine comincia a decorrere al più presto il
giorno in cui il sequestro viene annullato o dichiarato caduco, poiché soltanto
allora il danneggiato è in grado di stabilire con precisione l'entità del danno
subito (FF 1991 III, pag. 120 seg., con rinvio a DTF 64 III 111). In concreto, il
Pretore ha accertato che la sentenza 23 ottobre 2003 con cui questa Camera ha
dichiarato caduco il sequestro decretato l'8 giugno 1995, è stata intimata il 3
novembre 2003 (doc. C, pag. 1), al più tardi notificata decorso il settimo
giorno di giacenza in posta, ed è cresciuta in giudicato giovedì 20 novembre
2003, trascorsi i dieci giorni a disposizione per formulare ricorso ai sensi
dell'art. 19 LEF al Tribunale federale (doc. C, pag. 8 n. 3; sentenza impugnata,
pag. 4). E, in merito, l'appellante non solleva alcuna obiezione. A ciò, basti
rammentare che allora questa Camera aveva stabilito che l'azione pendente in __________
non era idonea a convalidare il sequestro, di qui la decorrenza infruttuosa del
termine previsto dall'art. 279 cpv. 2 LEF e la caducità del provvedimento (doc.
C, pag. 6 n. 1.4). Mentre, per il resto, lo scritto 3 dicembre 2003
dell'Ufficio esecuzione riguardava unicamente la liberazione dell'oggetto del
sequestro e non già la cauzione ex art. 273 LEF (doc. 5).
Ciò
posto, ritenuto che -come visto (sopra, consid. 3 e 4)- la cauzione oggetto
della richiesta di svincolo concerne solo il secondo sequestro, il termine
annuale di scadenza cui è stata subordinata la sua validità si è appunto compiuto
sabato 20 novembre 2004, protratto al successivo giorno feriale lunedì 22
novembre 2004. Di modo che, nella misura in cui persevera nel riconoscere l'“interpellation”
datata 1° dicembre 2004 quale atto interruttivo della prescrizione (appello,
pag. 7 n. 6), a prescindere dal diritto applicabile, il medesimo appellante non
fa altro che confermare come l'invio di quello scritto fosse intervenuto allorquando
la cauzione era ormai già scaduta. Da questo punto di vista peraltro, neppure
il generico riferimento all'avvio in data odierna di una procedura esecutiva
nei confronti dell'istante, di cui parla il patrocinatore del
convenuto nella lettera 29 novembre 2004 indirizzata alla banca (doc. F), tornerebbe
di utilità al convenuto. Ancora una volta, la censura si rivela in definitiva
priva di fondamento.
6.
Occorre
invero rilevare come il diritto del convenuto ad agire in giudizio con un'azione
di risarcimento danni giusta l'art. 273 cpv. 2 LEF sarebbe altresì subordinato
al termine assoluto di prescrizione dell'art. 60 cpv. 1 CO di dieci anni a decorrere
dall'esecuzione del sequestro, che va considerato quale atto che ha causato il
danno (FF 1991 III, pag. 121). E, posto come il sequestro sia stato pronunciato
l'8 giugno 1995, mentre l'istanza di svincolo risalga al 17 marzo 2005, di
fatto questo termine non sarebbe a priori estinto. La circostanza tuttavia non
ha portata pratica ai fini del presente giudizio, questa Camera avendo in
concreto accertato l'intervenuta scadenza cui era subordinata la cauzione
prestata dall'istante giusta l'art. 273 LEF.
7.
La
sentenza impugnata deve così essere confermata, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 271 segg., 273 LEF, 20 LALEF, 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 600.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico,
con l'obbligo di rifondere a __________, __________, un'indennità di fr. 1'000.–.
3.
Intimazione:
– __________
RA 1 __________;
– __________
RA 2 __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
In virtù dell’art. 98 LTF (materia del contendere:
misure cautelari), contro la presente decisione è possibile proporre al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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