14.2008.57
Appello contro la dichiarazione di fallimento
29 luglio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
14.2008.57
Data decisione, Autorità:
29.07.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2008.57
Lugano
29 luglio
2008
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza
25 aprile 2008 presentata da
AO 1
patr. dall’ RA 2
contro
AP 1
patr. dall’ RA 1
sulla quale istanza la Pretora del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 18 giugno 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo da mercoledì
18 giugno 2008 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
27 giugno 2008 ne postula l’annullamento;
lette le osservazioni 21 luglio 2008 della parte
appellata;
preso atto
che con ordinanza presidenziale 30 giugno/1. luglio 2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano
AO 1 ha
chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 13'500.-- oltre
accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio dell’11 giugno 2009 il convenuto non è comparso.
C. Con sentenza
18 giugno 2008 la Pretora del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha dichiarato il
fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il debito in
oggetto, producendo una ricevuta postale 10 giugno 2008 relativa al versamento
di fr. 15'945.20 a favore di AO 1 (doc. A) e un estratto dell’UE di Lugano delle
sue esecuzioni al 24 giugno 2008 (doc. B), da cui risulta che il PE in esame al
13 giugno 2008 è stato completamente pagato.
Considerato
Considerandi
1.
a) Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
b)L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto
precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto
liberatorio egli ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D.
Questi documenti costituiscono prove sufficienti dell’avvenuto saldo
dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di
conseguenza il fallimento di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174
cpv. 1 LEF.
2.
L’appello va pertanto accolto.
La tassa
di giustizia in ambedue le sedi e l’indennità d’appello sono poste a carico
dell’appellante (art. 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).
Le spese
dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 LEF
pronuncia
I. L’appello
è accolto.
“1.
La dichiarazione di fallimento 18 giugno 2008 pronunciata
dalla Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5,
inc. EF.2008.1054, nei confronti di AP 1,__________,
è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come
di rito, è posta a carico di AP 1.
3. Le
spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico di AP 1.”
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio,
già
anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1,
il quale rifonderà a AO 1 fr. 200.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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