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Decisione

14.2008.57

Appello contro la dichiarazione di fallimento

29 luglio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano

AO 1 ha

chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 13'500.-- oltre

accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio dell’11 giugno 2009 il convenuto non è comparso.

C. Con sentenza

18 giugno 2008 la Pretora del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha dichiarato il

fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il debito in

oggetto, producendo una ricevuta postale 10 giugno 2008 relativa al versamento

di fr. 15'945.20 a favore di AO 1 (doc. A) e un estratto dell’UE di Lugano delle

sue esecuzioni al 24 giugno 2008 (doc. B), da cui risulta che il PE in esame al

13 giugno 2008 è stato completamente pagato.

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b)L’appellante adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto

precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto

liberatorio egli ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D.

Questi documenti costituiscono prove sufficienti dell’avvenuto saldo

dell’esecuzione in esame anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di

conseguenza il fallimento di AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174

cpv. 1 LEF.

2.

L’appello va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia in ambedue le sedi e l’indennità d’appello sono poste a carico

dell’appellante (art. 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 LEF

pronuncia

I. L’appello

è accolto.

“1.

La dichiarazione di fallimento 18 giugno 2008 pronunciata

dalla Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5,

inc. EF.2008.1054, nei confronti di AP 1,__________,

è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di AP 1.

3. Le

spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste

a carico di AP 1.”

II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio,

già

anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1,

il quale rifonderà a AO 1 fr. 200.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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