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Decisione

14.2008.58

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Il pagamento dell'esecuzione non è stato documentato. Il presupposto della solvibilità non è stato reso verosimile

7 ottobre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All'udienza

di contraddittorio dell'11 giugno 2008 nessuno è comparso.

C. Con

sentenza del 23 giugno 2008 il Pretore __________, ha pronunciato il fallimento

di AP 1 a far tempo da lunedì 23 giugno 2008 alle ore 14.00.

D. Con

l'appello, AP 1, rileva anzitutto di avere avuto dei disguidi rispettivamente

dei ritardi nella ricezione degli atti esecutivi e di quelli giudiziari, avendo

di fatto trasferito la propria residenza da __________ a __________. Ciò posto

conferma tuttavia che la sentenza impugnata -intimatagli a __________ - le era

di fatto stata notificata il 24 giugno 2008. Precisa poi di avere già pagato l'importo

posto in esecuzione con il versamento effettuato il 6 novembre 2007, di cui

danno atto sia gli estratti di conto al 30 giugno 2008 della stessa creditrice -l'uno

per i premi e l'altro per la partecipazione dei costi (doc. B)- sia i due

avvisi di addebito bancario del 6 e 23 novembre 2007 (doc. C). Il proseguimento

del fallimento da parte della creditrice sarebbe quindi dovuto ad un errore di

registrazione contabile. Il 18 luglio 2008, trasmette a questa Camera uno scritto

dello stesso giorno, con cui l'UE attesta che, come comunicato dalla

creditrice, l'esecuzione in corso sarebbe stata saldata.

Considerandi

in diritto: 1. L'appellante

sostiene di avere avuto dei problemi con la notifica degli atti esecutivi

(precetto esecutivo, comminatoria di fallimento) e giudiziari (citazione

all'udienza di fallimento) per un suo trasferimento di residenza. Ma, egli

medesimo conferma di avere personalmente ricevuto il 24 giugno 2008 il decreto

di fallimento intimatogli il 23 giugno 2008 (appello, pag. 1). E, del resto, se

è vero che -come egli pretende- risiede abitualmente a __________ dal 2004, indicando

quale recapito postale l'indirizzo __________, è altrettanto vero che al suo

nominativo si accompagna pur sempre l'indicazione __________ (appello, pag. 1 e

osservazioni, pag. 1). Del resto, l’appellante non pretende che intimandogli la

citazione per il contraddittorio (non ritirata) a __________, anziché a __________,

la Pretura non lo avrebbe citato regolarmente, privandolo così del diritto di

essere sentito.

2.

a) Secondo

l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) In virtù dell'art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può

annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la

decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti

che nel frattempo:

1)

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2)

l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3)

il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L'autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all'art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d'ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell'autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l'altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L'illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l'atto di

appello, di estratti dell'Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell'effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p.

294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann,

Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.

174.

E SchKG, pag. 446 segg. in: Festschrift H.U.

Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 pag.

172).

c) In

concreto, gli avvisi di addebito bancario (doc. C) insieme all'estratto conto

dei premi mensili (doc. B, pag. 1 e 2), danno atto dell'avvenuto pagamento del

premio relativo al mese di agosto e di settembre 2007, rispettivamente in data 6

e 23 novembre 2007. Dall'estratto conto della partecipazione ai costi però risulta

uno scoperto al 30 giugno 2008 di fr. 335.65 oltre le spese (doc. C, pag. 3). Di

modo che, l'art. 174 cpv. 1 LEF non è realizzato.

L'appellante

invero produce lo scritto 18 luglio 2008 dell'UE __________, dove si attesta

che l'esecuzione n. __________ a carico dell'escusso è stata pagata e meglio

come da comunicazione del creditore. Ma, a prescindere dal fatto che debba essere

estromesso dall'incarto poiché trasmesso decorso i dieci giorni per formulare

appello (art. 22 cpv. 1 LALEF), questo documento nulla dice circa il giorno in

cui quel preteso pagamento sarebbe avvenuto. Per quel che riguarda il requisito

della solvibilità si rileva poi che dall'estratto delle esecuzioni al 2 ottobre

2008.

emerge che nei confronti dell'appellante sono pendenti 28 esecuzioni per

un valore complessivo di fr. 81'642.05. Certo, due si sono estinte per

perenzione, due -di cui la presente- sono state pagate e in cinque casi il

credito deve ancora essere accertato. Determinante è però che in sette

procedure (fr. 3'881.20) il 25 settembre 2008 è stato emesso l'avviso di

pignoramento, in due (fr. 7'749.40) il 21 gennaio e l'8 maggio 2008 è stato

comminato il fallimento e in altre due (fr. 12'276.25) l'11 luglio 2008 è stato

domandata la realizzazione. Delle restanti sette esecuzioni (fr. 44'969.45), basti

infine aggiungere che sono state emesse cinque comminatorie di fallimento, una

domanda di realizzazione e in un caso è stato eseguito il pignoramento di immobili.

Tutto ciò induce a ritenere che l'appellante non disponga della liquidità

sufficiente a far fronte ai suoi impegni. Queste considerazioni portano così a

concludere che il presupposto della solvibilità non è stato reso

sufficientemente verosimile. Neppure l'art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi

trovare applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può essere annullato.

3.

L'appello

deve così essere respinto. Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale

all'appello, il fallimento deve essere nuovamente pronunciato. La tassa di giustizia

è posta a carico dell'appellante, mentre non si assegnano indennità, controparte

non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamato

l'art. 174 cpv. 1 e 2 LEF;

pronuncia: 1. L'appello

è respinto.

1.1

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, __________, a far tempo da

venerdì

10.

ottobre 2008 alle ore 10.00.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 120.– del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di AP 1.

3.

Intimazione

a:

AP 1;

AO 1;

Ufficio esecuzione __________;

Ufficio fallimenti __________;

Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________;

Ufficio del Registro fondiario __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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