14.2008.59
Rigetto provvisorio dell'opposizione in base a un contratto di compravendita dell'inventario di un bar. Inventario dei beni venduti a tutela del diritto di ritenzione del proprietario dopo l'immission
10 ottobre 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
14.2008.59
Data decisione, Autorità:
10.10.2008, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione in base a un contratto di compravendita dell'inventario di un bar. Inventario dei beni venduti a tutela del diritto di ritenzione del proprietario dopo l'immissione in possesso. Esigibilità del prezzo di vendita. Tardiva consegna
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2008.59
Lugano
10 ottobre
2008
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 29 aprile 2008 da
contro
AP 1
(patrocinata dall’ PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo (recte:
provvisorio) dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, notificato in data 17 aprile
2008, per il pagamento di fr. 25'000.- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore __________, con sentenza
del 25 giugno 2008 (EF.2008.163), si è così pronunciato:
“1. L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dalla parte
convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti __________, è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la
tassa di giustizia per complessivi fr. 340.-, da anticipare dalla parte
istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a
controparte fr. 750.- a titolo di indennità
3. Omissis…”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escussa, che con atto del 3 luglio 2008 chiede la reiezione dell’istanza,
con protesta di spese e di indennità;
esaminati gli atti e i documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’11 aprile 2008
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, AO 1 ha escusso AP 1 per
l’importo di fr. 25'000 oltre accessori e spese, indicando quale titolo di
credito il contratto di compra-vendita del 13 dicembre 2007 (act. B).
Interposta dall’escussa tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio.
B. All’udienza di contraddittorio del 13 giugno 2008 l’istante si è
confermata nella propria domanda sulla base della documenta- zione prodotta,
segnatamente del contratto di compra-vendita del 13 dicembre 2007, con il quale
essa ha venduto a AP 1 per la somma di fr. 60'000.- tutto l’inventario
mobiliare, compreso di attrezzature, macchinari, suppellettili e avviamen- to,
relativo all’esercizio pubblico denominato __________; contratto che prevedeva
il pagamento di un acconto al 50% al 31 dicembre 2007 e il saldo al 31 gennaio
2008 e l’immissione in possesso al 1°marzo 2008. Avendo la debitrice pagato fr.
20’000.- nel gennaio 2008 e ulteriori fr. 15’000.- nell’aprile 2008, oggetto
dell’istanza è il saldo di fr. 25'000.- con interessi al 5% dal 1° febbraio
2008 (oltre che le spese esecutive).
All’accoglimento
dell’istanza si è opposta la convenuta, soste- nendo che il trapasso di
proprietà dei beni mobili e delle attrezzature da lei acquistate non si sarebbe
perfezionato, essendo gli stessi stati inventariati dall’Ufficio esecuzione e
fallimenti __________ e sottoposti al diritto di ritenzione del proprietario
dello stabile, la __________, per pigioni e spese accessorie arretrate dovute
dall’istante (act. 1). I beni ceduti, ha fatto presente la convenuta, potrebbe
essere pignorati e realiz- zati dall’Ufficio, se AO 1 non salderà i suoi
debiti. Secondo l’escussa, inoltre, __________ potrebbe intraprendere una procedura
di sfratto nei confronti dell’istante, che andrebbe a impedire il suo
subingresso (act. 3).
C. Con sentenza del 25 giugno 2008 il Pretore __________ ha accolto
l’istanza. Premesso che il titolo di credito (e quindi il riconoscimento di
debito), sul quale si basa l’esecuzione, è costituito dal contratto di
compra-vendita del 13 dicembre 2007, con il quale la convenuta si è impegnata a
pagare fr. 60’000.--, di cui fr. 30'000.- entro il 31 dicembre 2007 e il saldo
entro il 31 gennaio 2008, il primo giudice ha osservato che nell’esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione
anticipata, come da prassi, l’eccezione di mancato adempimento della controprestazione,
rispettivamente di non corretto adempimento del contratto, deve essere resa
verosimile e non solo asserita. Orbene, ha prosegui- to il Pretore, nella
fattispecie la convenuta è entrata in possesso del locale bar in data 13 aprile
2008 come ammesso dall’escus- sa al contraddittorio (v. verbale di udienza,
pag. 3) e ha provve- duto a versare fr. 20’000.- nel corso del mese di gennaio
2008 e ulteriori fr. 15'000.- nel mese di aprile 2008. Quanto alle conte- stazioni
dell’escussa in merito al trapasso di proprietà, ha rileva- to il Pretore, esse
si rivelano anzitutto contraddittorie, ove si consideri che dal verbale per la
formazione di un inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione
allestito dall’UEF __________ il 30 aprile 2008, risulta che la stessa escussa aveva
invece rivendicato la proprietà riguardo agli oggetti in questione (act. 1).
Del resto, ha proseguito il Pretore, in merito al preteso diritto di ritenzione
della proprietà di __________ e all’even- tuale sfratto da parte sua (act. 3)
nei confronti dell’istante, si tratta di affermazioni non suffragate dai
necessari riscontri oggettivi e che non presentano nemmeno un legame con la
validità del contratto di compra-vendita in rassegna (act. B). In definitiva,
ha concluso il Pretore, la documentazione prodotta dall’istante costituisce
riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento del rigetto
provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF, cui la parte escussa non ha
opposto alcuna valida eccezione.
D. Contro la sentenza pretorile si aggrava AP 1, chiedendo di nuovo la
reiezione dell’istanza, con protesta di spese e di indennità per entrambi le
sedi. Dal canto suo, con osservazioni dell’8 agosto 2008 AO 1 postula la
reiezione dell’appello, protestando a sua volta spese e ripetibili.
Considerandi
in diritto:
1.
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiede- re il
rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento
di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determi- nata
o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto
anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi
necessari. Condizione essen- ziale è che la somma di denaro riconosciuta sia
facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e
sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle
parti (Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizio- ne nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep.
1989, pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di
appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il
credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,
op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l’esigibilità
del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. CEF 19
giugno 2006, inc. n. 14.2005.149, consid. 5 con rinvii).
2.
Per l’art. 82 cpv. 2 LF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da informare il riconosci- mento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walter/Kull/Kottmann,
Bundesgsetz über Schuldbetreibung-und Konkurs, vol. I 4a ed.,Zurigo
1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 seg. a art. 82
LEF: Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,
Die Rechsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
Nell’esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione
anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale l’eccezione
di mancato adempimento della controprestazione, rispettivamente di non corretto
adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 pag.
112-113; Cometta, op. cit., pag.
348; Staehelin, op. cit., n. 105
ad art. 82 LEF).
3.
Assevera
l’appellante che l’istante ha chiesto il rigetto definitivo e non quello
provvisorio dell’opposizione e che nessuna precisa- zione è stata fatta in
occasione dell’udienza di discussione, l’istante, rappresentata da un legale, essendosi
limitata a riconfermare integralmente la propria istanza. In mancanza di un
titolo di rigetto definitivo d’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF, conclude l’appellante,
l’istanza andava respinta, non potendo il giudice d’ufficio pronunciare il
rigetto provvisorio, invece che quello definitivo postulato dall’istante. Sennonché,
di fronte alla circostanza che la documentazione prodotta non consentiva di
pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione, ma soltanto – dandosene il
caso – quello provvisorio, nulla impediva al giudice di rigettare provvisoriamente
l’opposizione al precetto esecutivo, una volta accertato che erano adempiute le
condizioni previste dall’art. 82 LEF per statuire in tale senso (Cometta, op. cit., pag. 331). Per
tacere comunque del fatto che sin dall’inizio alla parte convenuta era chiaro
che l’istanza andava intesa come richiesta di rigetto provvisorio dell’opposizione
ex art. 82 LEF, nonostante l’evidente erronea formulazione della domanda
avversaria (v. verbale dell’udienza di discussione del 13 giugno 2008, pag. 3
ad 2).
4.
Secondo
l’appellante, il Pretore ha ritenuto a torto che l’istante ha adempiuto la sua
obbligazione derivante dal contratto di compra-vendita. Il Pretore, a suo giudizio,
avrebbe per contro dovuto constatare che ciò non si era verificato, ossia che
il trasferimento di proprietà dei beni ceduti è sì intervenuto, ma in modo non
corretto e incompleto. La convenuta, puntualizza l’appellante, è entrata in
possesso dei beni il 13 aprile 2008 e pochi giorni dopo, più precisamente il 30
aprile 2008, tutti i beni sono stati inventariati dalla proprietaria dello
stabile, per pigioni e spese accessorie arretrate dell’istante. Il diritto di
ritenzione della proprietaria dello stabile, sempre secondo l’appellante, che è
un diritto di pegno, impedisce alla convenuta di disporre liberamente dei beni
acquistati. L’UEF ha difatti lasciato questi beni nei locali sotto la responsabilità
della convenuta con l’invito e le diffide a non volerne asportare in caso di
trasloco o altro (act. 1). L’inadempienza di controparte, conclude l’appellante,
è perciò evidente.
a) Un
contratto di compravendita firmato costituisce, in linea di massima, titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione per il prezzo di acquisto indicatovi (Staehelin, op. cit., vol I. n. 113 ad
art. 82 LEF), quando la consegna della merce risulta documen- tata e, nel
momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione, quel prezzo era
esigibile (Panchaud/Caprez, Dir
Rechtsöffnung, § 14, n. 71 I e 72).
b) Nella
fattispecie, con il contratto di compra-vendita agli atti (act. B), la parte
istante si è impegnata a cedere alla convenuta tutto l’inventario mobiliare
relativo all’esercizio pubblico denominato __________, identificato e a vista
funzionante, al prezzo di fr. 60 000.-, con immissione in possesso al 1° marzo
2008.
Sul prezzo di acquisto, la compratrice si era impegnata a pagare un
acconto del 50 % (fr. 30'000.-) al 31 dicembre 2007 e il saldo (fr. 30'000.-)
al 31 gennaio 2008. Essa ha invece pagato fr. 20’000.- nel gennaio 2008 e fr.
15’000.- nell’aprile 2008 (act. B, pag. 2 in calce). Stando poi all’ammissione
delle stessa convenuta (verbale, pag 3 ad 1.3), il bar le è stato consegnato il
13.
aprile 2008 (invece che il 1° marzo 2008). Il passaggio di proprietà
essendosi comunque sia verificato, nulla impediva perciò alla parte istante di
rivendicare il saldo scoperto (fr. 25'000.-). Certo, il 30 aprile 2008 su
istanza della __________, ossia della locatrice dell’esercizio pubblico in
questione, l’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ ha proceduto all’inventarizzazione
dei relativi beni – poi rivendicati dalla convenuta, a dimostrazione che essa
si riteneva proprietaria dell’inventario a tutti gli effetti - per mancato
pagamento delle pigioni scadute dal 1° aprile 2008 al 30 aprile 2008 e dovute,
secondo la creditrice, da AO 1, ovvero dalla precedente conduttrice. Tale
circostanza è però successiva all’immissione in possesso e, quindi, al
passaggio di proprietà dell’inventario (circostanza non contestata) di cui al
contratto di compra-vendita all’origine della presente procedura esecutiva per mancato
pagamento del saldo del prezzo pattuito. Le critiche rivolte al giudice da
parte dell’appellante per non avere già a questo stadio accertato una
inadempienza dell’istante nell’ambito dell’esecuzione del citato contratto di
rivelano perciò prive di pregio. A ben vedere inadempiente si è semmai
dimostrata l’appellante, dato che non ha provveduto a versare l’acconto e il
saldo concordati nei termini stabiliti (v. punto 5 del contratto).
5.
L’appellante non condivide dipoi
l’affermazione del primo giudice, secondo cui il mancato subingresso nel
contratto di locazione, rispettivamente lo sfratto chiesto dalla proprietaria
dello stabile non sarebbero suffragati dai necessari riscontri oggettivi e non presenterebbero
un legame con la validità del contratto di compra-vendita intercorso tra le
parti. Il rifiuto di subingresso della convenuta nel citato contratto e la
commina- toria di sfratto da parte della proprietaria dello stabile, sostiene
l’appellante, sono invece comprovati dalla lettera del 4 aprile 2008 della __________
(act. 3) e sono confortati dalla proce- dura di inventario degli oggetti vincolati
dal diritto di ritenzione promossa dalla stessa __________ contro l’istante (act.
1). Il legame tra subingresso nel contratto di locazione della convenu- ta e il
contratto di compra-vendita del bar è comprovato, secondo la stessa appellante,
dal contratto di cessione della gestione del bar (act. 2) e dalla dichiarazione
22.
gennaio 2008 di __________, rappresentante dell’istante (act. 4). In altri
termini, obietta l’appellante, il contratto di cessione del __________ è
evidente- mente connesso con quello di compra-vendita dell’esercizio pubblico,
nel senso che l’appellante ha acquistato tutti i beni del bar per potere
assumere la gestione del medesimo; tanto che nel contratto di cui all’act. 2
l’istante si era impegnata a trasferire alla convenuta il contratto di
locazione con la __________, con effetto al 1° marzo 2008. Nella dichiarazione
del 22 gennaio 2008, puntualizza l’appellante, l’istante ha rilasciato una
ricevuta di pagamento di parte del prezzo di cessione del bar, ossia per fr. 20
000.
-, con la precisazione che si tratta di “acconto da ritenersi valido in
caso di accettazione di subentro o nuovo contratto di affitto da parte della proprietà
(__________)”, in caso contrario la caparra sarebbe stata restituita, ritenuto che
la data delle cessione è stata fissata al 1° marzo 2008 (act 4). Il 4 aprile
2008.
la __________ ha rifiutato il subigresso della convenuta nel contratto di
locazione in ragione della comminatoria di sfratto contro l’istante (act. 3).
L’istante, conclude l’appellante, è quindi palesemente stata inadempiente.
6.
La sentenza pretorile non è condivisibile, nella misura in cui il
Pretore ha negato tout court – in assenza di riscontri concreti - ogni possibile
interdipendenza tra il contratto di compra-vendita, sul quale l’istante ha
fondato la propria domanda, il contratto di cessione della gestione __________ sottoscritto
tra istante e convenuta, con decorrenza al 1° marzo 2008 (act. 2) e lo scritto
del 4 aprile 2008, con il quale __________ ha comunicato a AO 1 (parte istante)
che il rapporto contrattuale tra loro è soggetto a comminatoria di sfratto,
“motivo per cui non possiamo accettare il subingresso da voi proposto, senza il
versamento da parte vostra del saldo dovuto “(act. 3, inviato per conoscenza
anche alla qui appellante). Giacché ad ammettere una relazione tra la cessione dell’inventario
e la cessione della gestione dell’esercizio pubblico ove i medesimi beni si
trovavano è stato per finire il rappresentante dell’istante nella attestazione
(ricevuta) del 22 gennaio 2008, in cui gli ha riconosciuto che l’acconto di fr.
20'000.- versatogli dalla qui appellante (AP 1) è da ritenersi valido in caso
di accettazione di subentro o nuovo contratto di affitto da parte della
proprietaria (__________). Vi fossero agli atti soltanto i riscontri invocati
dall’ap- pellante, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione andrebbe pertanto
disattesa poiché, stando allo scritto 4 aprile 2008 indirizzato dalla __________
alla AO 1, il subingresso della nuova gerente dell’esercizio pubblico (AP 1) proposto
dall’istante (AO 1) non entrava in considerazione, fino a quando la debitrice non
avrebbe pagato il saldo scoperto (act. 3). L’acconto di fr. 20'000.- di cui
all’act. 4 rimanendo vincolato all’accettazione di subentro o nuovo contratto
di affitto da parte della proprietaria, il subingresso dell’appellante (AP 1),
rispettivamente la conclusione di un nuovo contratto di affitto da parte della proprietaria,
costituiva(no) di per sé conditio sine qua non per l’esigibilità del credito
posto in esecuzione; condizione che parrebbe a prima vista non soddisfatta.
Sennonché, dalla documentazione prodotta dall’istante, segnatamente dall’annotazione
in calce al contratto di compra-vendita relativo all’inventario del __________,
risulta che nel mese di aprile 2008 la parte convenuta ha pagato ulteriori fr.
15'000.- sul prezzo di vendita di fr. 60’000.-, senza alcuna riserva, ovvero
senza subordinare il medesimo alla stessa condizioni indicata nella ricevuta di
22.
gennaio 2008 (act. 4), cioè senza far attestare che tale acconto era da intendersi
valido solo in caso di subingresso di AP 1 nel contratto di affitto con __________.
Per cui, in assenza di riscontri in senso contrario, non si può che concludere,
nell’ambito di un giudizio di verosimiglianza come il presente, che la
questione sollevata nello scritto 4 aprile 2008 da __________ (act. 3) fosse
superata al momento del pagamento del secondo acconto di fr. 15’000.- versato
dall’appellante senza riserva alcuna (almeno stando agli atti e all’appello,
che al riguardo si è limitato solo a richiamare le circostanze relative al
pagamento del primo acconto). Ciò che consente di affermare che il credito
posto in esecuzione sia esigibile, in quanto le eccezioni liberatorie
dell’escussa risultano superate dall’incondizionato pagamento del secondo
acconto avvenuto nel mese di aprile 2008, quando – verosimilmente - la diatriba
per il preteso mancato subingresso della convenuta nel contratto di locazione non
era più attuale (altrimenti non si spiegherebbe quel versamento). Certo, agli
atti vi è il verbale 30 aprile 2008 per la formazione di un inventario degli
oggetti vincolati da un diritto di ritenzione a seguito dell’iniziativa della __________
per l’incasso di pigioni arretrate (act. 1). Tale circostanza, sulle cui vere
origini nulla è dato da sapere, non inficia però l’incondizionato pagamento del
secondo acconto da parte della convenuta, con la quale essa ha implicitamente
riconosciuto la pretesa posta in esecuzione e riferita al saldo del contratto
di compra-vendita di cui all’act. B.
7.
L’appellante assevera infine che il ritardo nella consegna del bar,
avvenuta solamente il 13 aprile 2008, invece che il 1° marzo 2008, come
stabilito contrattualmente, costituisce anche esso un imperfetto adempimento
del contratto, tale da giustificare una richiesta di risarcimento (v. anche
act. 6). Sennonché, per tacere del fatto che ad essere stata inadempiente è
stata semmai lei medesima dato che non ha pagato gli acconti nelle date
concordate al punto 5 del contratto, l’appellante si limita ad elencare le
presunte pretese (act. 6) senza minimamente documentarle. Non vi è perciò motivo
per vagliare l’argomento.
8.
Da quanto precede, discende che l’appello, ancorché in parte per
motivi diversi da quelli addotti dal Pretore, va disatteso, siccome infondato.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82
cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.
L’appello
è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 510.-, già anticipata dall’appellante, resta a sua
carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 600.- a titolo di
indennità.
3.
Intimazione
a: - PA 1;
-
PA 2;
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
25'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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