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Decisione

14.2008.59

Rigetto provvisorio dell'opposizione in base a un contratto di compravendita dell'inventario di un bar. Inventario dei beni venduti a tutela del diritto di ritenzione del proprietario dopo l'immission

10 ottobre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’11 aprile 2008

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti __________, AO 1 ha escusso AP 1 per

l’importo di fr. 25'000 oltre accessori e spese, indicando quale titolo di

credito il contratto di compra-vendita del 13 dicembre 2007 (act. B).

Interposta dall’escussa tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il

rigetto provvisorio.

B. All’udienza di contraddittorio del 13 giugno 2008 l’istante si è

confermata nella propria domanda sulla base della documenta- zione prodotta,

segnatamente del contratto di compra-vendita del 13 dicembre 2007, con il quale

essa ha venduto a AP 1 per la somma di fr. 60'000.- tutto l’inventario

mobiliare, compreso di attrezzature, macchinari, suppellettili e avviamen- to,

relativo all’esercizio pubblico denominato __________; contratto che prevedeva

il pagamento di un acconto al 50% al 31 dicembre 2007 e il saldo al 31 gennaio

2008 e l’immissione in possesso al 1°marzo 2008. Avendo la debitrice pagato fr.

20’000.- nel gennaio 2008 e ulteriori fr. 15’000.- nell’aprile 2008, oggetto

dell’istanza è il saldo di fr. 25'000.- con interessi al 5% dal 1° febbraio

2008 (oltre che le spese esecutive).

All’accoglimento

dell’istanza si è opposta la convenuta, soste- nendo che il trapasso di

proprietà dei beni mobili e delle attrezzature da lei acquistate non si sarebbe

perfezionato, essendo gli stessi stati inventariati dall’Ufficio esecuzione e

fallimenti __________ e sottoposti al diritto di ritenzione del proprietario

dello stabile, la __________, per pigioni e spese accessorie arretrate dovute

dall’istante (act. 1). I beni ceduti, ha fatto presente la convenuta, potrebbe

essere pignorati e realiz- zati dall’Ufficio, se AO 1 non salderà i suoi

debiti. Secondo l’escussa, inoltre, __________ potrebbe intraprendere una procedura

di sfratto nei confronti dell’istante, che andrebbe a impedire il suo

subingresso (act. 3).

C. Con sentenza del 25 giugno 2008 il Pretore __________ ha accolto

l’istanza. Premesso che il titolo di credito (e quindi il riconoscimento di

debito), sul quale si basa l’esecuzione, è costituito dal contratto di

compra-vendita del 13 dicembre 2007, con il quale la convenuta si è impegnata a

pagare fr. 60’000.--, di cui fr. 30'000.- entro il 31 dicembre 2007 e il saldo

entro il 31 gennaio 2008, il primo giudice ha osservato che nell’esecuzione

basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a

prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione

anticipata, come da prassi, l’eccezione di mancato adempimento della controprestazione,

rispettivamente di non corretto adempimento del contratto, deve essere resa

verosimile e non solo asserita. Orbene, ha prosegui- to il Pretore, nella

fattispecie la convenuta è entrata in possesso del locale bar in data 13 aprile

2008 come ammesso dall’escus- sa al contraddittorio (v. verbale di udienza,

pag. 3) e ha provve- duto a versare fr. 20’000.- nel corso del mese di gennaio

2008 e ulteriori fr. 15'000.- nel mese di aprile 2008. Quanto alle conte- stazioni

dell’escussa in merito al trapasso di proprietà, ha rileva- to il Pretore, esse

si rivelano anzitutto contraddittorie, ove si consideri che dal verbale per la

formazione di un inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione

allestito dall’UEF __________ il 30 aprile 2008, risulta che la stessa escussa aveva

invece rivendicato la proprietà riguardo agli oggetti in questione (act. 1).

Del resto, ha proseguito il Pretore, in merito al preteso diritto di ritenzione

della proprietà di __________ e all’even- tuale sfratto da parte sua (act. 3)

nei confronti dell’istante, si tratta di affermazioni non suffragate dai

necessari riscontri oggettivi e che non presentano nemmeno un legame con la

validità del contratto di compra-vendita in rassegna (act. B). In definitiva,

ha concluso il Pretore, la documentazione prodotta dall’istante costituisce

riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento del rigetto

provvisorio dell’opposizione giusta l’art. 82 LEF, cui la parte escussa non ha

opposto alcuna valida eccezione.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava AP 1, chiedendo di nuovo la

reiezione dell’istanza, con protesta di spese e di indennità per entrambi le

sedi. Dal canto suo, con osservazioni dell’8 agosto 2008 AO 1 postula la

reiezione dell’appello, protestando a sua volta spese e ripetibili.

Considerandi

in diritto:

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiede- re il

rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento

di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determi- nata

o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto

anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi

necessari. Condizione essen- ziale è che la somma di denaro riconosciuta sia

facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e

sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle

parti (Cometta, Il rigetto

provvisorio dell’opposizio- ne nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep.

1989, pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di

appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di

debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati

nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il

credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,

op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti, l’esigibilità

del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (cfr. CEF 19

giugno 2006, inc. n. 14.2005.149, consid. 5 con rinvii).

2.

Per l’art. 82 cpv. 2 LF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da informare il riconosci- mento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walter/Kull/Kottmann,

Bundesgsetz über Schuldbetreibung-und Konkurs, vol. I 4a ed.,Zurigo

1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 seg. a art. 82

LEF: Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,

Die Rechsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).

Nell’esecuzione

basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a

prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione

anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale l’eccezione

di mancato adempimento della controprestazione, rispettivamente di non corretto

adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 pag.

112-113; Cometta, op. cit., pag.

348; Staehelin, op. cit., n. 105

ad art. 82 LEF).

3.

Assevera

l’appellante che l’istante ha chiesto il rigetto definitivo e non quello

provvisorio dell’opposizione e che nessuna precisa- zione è stata fatta in

occasione dell’udienza di discussione, l’istante, rappresentata da un legale, essendosi

limitata a riconfermare integralmente la propria istanza. In mancanza di un

titolo di rigetto definitivo d’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF, conclude l’appellante,

l’istanza andava respinta, non potendo il giudice d’ufficio pronunciare il

rigetto provvisorio, invece che quello definitivo postulato dall’istante. Sennonché,

di fronte alla circostanza che la documentazione prodotta non consentiva di

pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione, ma soltanto – dandosene il

caso – quello provvisorio, nulla impediva al giudice di rigettare provvisoriamente

l’opposizione al precetto esecutivo, una volta accertato che erano adempiute le

condizioni previste dall’art. 82 LEF per statuire in tale senso (Cometta, op. cit., pag. 331). Per

tacere comunque del fatto che sin dall’inizio alla parte convenuta era chiaro

che l’istanza andava intesa come richiesta di rigetto provvisorio dell’opposizione

ex art. 82 LEF, nonostante l’evidente erronea formulazione della domanda

avversaria (v. verbale dell’udienza di discussione del 13 giugno 2008, pag. 3

ad 2).

4.

Secondo

l’appellante, il Pretore ha ritenuto a torto che l’istante ha adempiuto la sua

obbligazione derivante dal contratto di compra-vendita. Il Pretore, a suo giudizio,

avrebbe per contro dovuto constatare che ciò non si era verificato, ossia che

il trasferimento di proprietà dei beni ceduti è sì intervenuto, ma in modo non

corretto e incompleto. La convenuta, puntualizza l’appellante, è entrata in

possesso dei beni il 13 aprile 2008 e pochi giorni dopo, più precisamente il 30

aprile 2008, tutti i beni sono stati inventariati dalla proprietaria dello

stabile, per pigioni e spese accessorie arretrate dell’istante. Il diritto di

ritenzione della proprietaria dello stabile, sempre secondo l’appellante, che è

un diritto di pegno, impedisce alla convenuta di disporre liberamente dei beni

acquistati. L’UEF ha difatti lasciato questi beni nei locali sotto la responsabilità

della convenuta con l’invito e le diffide a non volerne asportare in caso di

trasloco o altro (act. 1). L’inadempienza di controparte, conclude l’appellante,

è perciò evidente.

a) Un

contratto di compravendita firmato costituisce, in linea di massima, titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione per il prezzo di acquisto indicatovi (Staehelin, op. cit., vol I. n. 113 ad

art. 82 LEF), quando la consegna della merce risulta documen- tata e, nel

momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione, quel prezzo era

esigibile (Panchaud/Caprez, Dir

Rechtsöffnung, § 14, n. 71 I e 72).

b) Nella

fattispecie, con il contratto di compra-vendita agli atti (act. B), la parte

istante si è impegnata a cedere alla convenuta tutto l’inventario mobiliare

relativo all’esercizio pubblico denominato __________, identificato e a vista

funzionante, al prezzo di fr. 60 000.-, con immissione in possesso al 1° marzo

2008.

Sul prezzo di acquisto, la compratrice si era impegnata a pagare un

acconto del 50 % (fr. 30'000.-) al 31 dicembre 2007 e il saldo (fr. 30'000.-)

al 31 gennaio 2008. Essa ha invece pagato fr. 20’000.- nel gennaio 2008 e fr.

15’000.- nell’aprile 2008 (act. B, pag. 2 in calce). Stando poi all’ammissione

delle stessa convenuta (verbale, pag 3 ad 1.3), il bar le è stato consegnato il

13.

aprile 2008 (invece che il 1° marzo 2008). Il passaggio di proprietà

essendosi comunque sia verificato, nulla impediva perciò alla parte istante di

rivendicare il saldo scoperto (fr. 25'000.-). Certo, il 30 aprile 2008 su

istanza della __________, ossia della locatrice dell’esercizio pubblico in

questione, l’Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ ha proceduto all’inventarizzazione

dei relativi beni – poi rivendicati dalla convenuta, a dimostrazione che essa

si riteneva proprietaria dell’inventario a tutti gli effetti - per mancato

pagamento delle pigioni scadute dal 1° aprile 2008 al 30 aprile 2008 e dovute,

secondo la creditrice, da AO 1, ovvero dalla precedente conduttrice. Tale

circostanza è però successiva all’immissione in possesso e, quindi, al

passaggio di proprietà dell’inventario (circostanza non contestata) di cui al

contratto di compra-vendita all’origine della presente procedura esecutiva per mancato

pagamento del saldo del prezzo pattuito. Le critiche rivolte al giudice da

parte dell’appellante per non avere già a questo stadio accertato una

inadempienza dell’istante nell’ambito dell’esecuzione del citato contratto di

rivelano perciò prive di pregio. A ben vedere inadempiente si è semmai

dimostrata l’appellante, dato che non ha provveduto a versare l’acconto e il

saldo concordati nei termini stabiliti (v. punto 5 del contratto).

5.

L’appellante non condivide dipoi

l’affermazione del primo giudice, secondo cui il mancato subingresso nel

contratto di locazione, rispettivamente lo sfratto chiesto dalla proprietaria

dello stabile non sarebbero suffragati dai necessari riscontri oggettivi e non presenterebbero

un legame con la validità del contratto di compra-vendita intercorso tra le

parti. Il rifiuto di subingresso della convenuta nel citato contratto e la

commina- toria di sfratto da parte della proprietaria dello stabile, sostiene

l’appellante, sono invece comprovati dalla lettera del 4 aprile 2008 della __________

(act. 3) e sono confortati dalla proce- dura di inventario degli oggetti vincolati

dal diritto di ritenzione promossa dalla stessa __________ contro l’istante (act.

1). Il legame tra subingresso nel contratto di locazione della convenu- ta e il

contratto di compra-vendita del bar è comprovato, secondo la stessa appellante,

dal contratto di cessione della gestione del bar (act. 2) e dalla dichiarazione

22.

gennaio 2008 di __________, rappresentante dell’istante (act. 4). In altri

termini, obietta l’appellante, il contratto di cessione del __________ è

evidente- mente connesso con quello di compra-vendita dell’esercizio pubblico,

nel senso che l’appellante ha acquistato tutti i beni del bar per potere

assumere la gestione del medesimo; tanto che nel contratto di cui all’act. 2

l’istante si era impegnata a trasferire alla convenuta il contratto di

locazione con la __________, con effetto al 1° marzo 2008. Nella dichiarazione

del 22 gennaio 2008, puntualizza l’appellante, l’istante ha rilasciato una

ricevuta di pagamento di parte del prezzo di cessione del bar, ossia per fr. 20

000.

-, con la precisazione che si tratta di “acconto da ritenersi valido in

caso di accettazione di subentro o nuovo contratto di affitto da parte della proprietà

(__________)”, in caso contrario la caparra sarebbe stata restituita, ritenuto che

la data delle cessione è stata fissata al 1° marzo 2008 (act 4). Il 4 aprile

2008.

la __________ ha rifiutato il subigresso della convenuta nel contratto di

locazione in ragione della comminatoria di sfratto contro l’istante (act. 3).

L’istante, conclude l’appellante, è quindi palesemente stata inadempiente.

6.

La sentenza pretorile non è condivisibile, nella misura in cui il

Pretore ha negato tout court – in assenza di riscontri concreti - ogni possibile

interdipendenza tra il contratto di compra-vendita, sul quale l’istante ha

fondato la propria domanda, il contratto di cessione della gestione __________ sottoscritto

tra istante e convenuta, con decorrenza al 1° marzo 2008 (act. 2) e lo scritto

del 4 aprile 2008, con il quale __________ ha comunicato a AO 1 (parte istante)

che il rapporto contrattuale tra loro è soggetto a comminatoria di sfratto,

“motivo per cui non possiamo accettare il subingresso da voi proposto, senza il

versamento da parte vostra del saldo dovuto “(act. 3, inviato per conoscenza

anche alla qui appellante). Giacché ad ammettere una relazione tra la cessione dell’inventario

e la cessione della gestione dell’esercizio pubblico ove i medesimi beni si

trovavano è stato per finire il rappresentante dell’istante nella attestazione

(ricevuta) del 22 gennaio 2008, in cui gli ha riconosciuto che l’acconto di fr.

20'000.- versatogli dalla qui appellante (AP 1) è da ritenersi valido in caso

di accettazione di subentro o nuovo contratto di affitto da parte della

proprietaria (__________). Vi fossero agli atti soltanto i riscontri invocati

dall’ap- pellante, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione andrebbe pertanto

disattesa poiché, stando allo scritto 4 aprile 2008 indirizzato dalla __________

alla AO 1, il subingresso della nuova gerente dell’esercizio pubblico (AP 1) proposto

dall’istante (AO 1) non entrava in considerazione, fino a quando la debitrice non

avrebbe pagato il saldo scoperto (act. 3). L’acconto di fr. 20'000.- di cui

all’act. 4 rimanendo vincolato all’accettazione di subentro o nuovo contratto

di affitto da parte della proprietaria, il subingresso dell’appellante (AP 1),

rispettivamente la conclusione di un nuovo contratto di affitto da parte della proprietaria,

costituiva(no) di per sé conditio sine qua non per l’esigibilità del credito

posto in esecuzione; condizione che parrebbe a prima vista non soddisfatta.

Sennonché, dalla documentazione prodotta dall’istante, segnatamente dall’annotazione

in calce al contratto di compra-vendita relativo all’inventario del __________,

risulta che nel mese di aprile 2008 la parte convenuta ha pagato ulteriori fr.

15'000.- sul prezzo di vendita di fr. 60’000.-, senza alcuna riserva, ovvero

senza subordinare il medesimo alla stessa condizioni indicata nella ricevuta di

22.

gennaio 2008 (act. 4), cioè senza far attestare che tale acconto era da intendersi

valido solo in caso di subingresso di AP 1 nel contratto di affitto con __________.

Per cui, in assenza di riscontri in senso contrario, non si può che concludere,

nell’ambito di un giudizio di verosimiglianza come il presente, che la

questione sollevata nello scritto 4 aprile 2008 da __________ (act. 3) fosse

superata al momento del pagamento del secondo acconto di fr. 15’000.- versato

dall’appellante senza riserva alcuna (almeno stando agli atti e all’appello,

che al riguardo si è limitato solo a richiamare le circostanze relative al

pagamento del primo acconto). Ciò che consente di affermare che il credito

posto in esecuzione sia esigibile, in quanto le eccezioni liberatorie

dell’escussa risultano superate dall’incondizionato pagamento del secondo

acconto avvenuto nel mese di aprile 2008, quando – verosimilmente - la diatriba

per il preteso mancato subingresso della convenuta nel contratto di locazione non

era più attuale (altrimenti non si spiegherebbe quel versamento). Certo, agli

atti vi è il verbale 30 aprile 2008 per la formazione di un inventario degli

oggetti vincolati da un diritto di ritenzione a seguito dell’iniziativa della __________

per l’incasso di pigioni arretrate (act. 1). Tale circostanza, sulle cui vere

origini nulla è dato da sapere, non inficia però l’incondizionato pagamento del

secondo acconto da parte della convenuta, con la quale essa ha implicitamente

riconosciuto la pretesa posta in esecuzione e riferita al saldo del contratto

di compra-vendita di cui all’act. B.

7.

L’appellante assevera infine che il ritardo nella consegna del bar,

avvenuta solamente il 13 aprile 2008, invece che il 1° marzo 2008, come

stabilito contrattualmente, costituisce anche esso un imperfetto adempimento

del contratto, tale da giustificare una richiesta di risarcimento (v. anche

act. 6). Sennonché, per tacere del fatto che ad essere stata inadempiente è

stata semmai lei medesima dato che non ha pagato gli acconti nelle date

concordate al punto 5 del contratto, l’appellante si limita ad elencare le

presunte pretese (act. 6) senza minimamente documentarle. Non vi è perciò motivo

per vagliare l’argomento.

8.

Da quanto precede, discende che l’appello, ancorché in parte per

motivi diversi da quelli addotti dal Pretore, va disatteso, siccome infondato.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82

cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.

L’appello

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 510.-, già anticipata dall’appellante, resta a sua

carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1, __________, fr. 600.- a titolo di

indennità.

3.

Intimazione

a: - PA 1;

-

PA 2;

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

25'000.–, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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