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Decisione

14.2008.60

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità

29 settembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato

pagamento di fr. 1'325.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 25 giugno 2008 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 1° luglio 2008 il Pretore __________, ha dichiarato il

fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D. Con l’appello AP 1 sostiene di avere saldato l’escuzione in oggetto

così come le ulteriori procedure esecutive pendenti a suo carico, ad esclusione

di due, ritenuto che in una procedura la società escutente __________ è stata

radiata dal Registro di commercio il 24 giugno 2005, mentre l’altra esecuzione

promossa da __________ è perenta. A comprova dei pagamenti effettuati

l’appellante ha prodotto numerose ricevute dell’UE di __________

Considerato

Considerandi

1.

a) In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è

stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in

contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non

vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far

valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.

Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità

giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di

debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) Dalla ricevuta 2 luglio 2008 __________

(doc. E) emerge che l’appellante ha versato fr. 1'608.95 a saldo dell’esecuzione

in oggetto n. __________ posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per

cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto

delle esecuzioni dell’UE __________ al 24 settembre 2008 emerge che nei

confronti dell’appellante sono pendenti 46 procedure esecutive, di cui tuttavia

43.

risultano essere state saldate. In merito alle tre rimanenti procedure va

rilevato che nell’esecuzione n. __________, contro la quale l’appellante ha

interposto opposizione – per cui l’importo posto in esecuzione non risulta

essere stato accertato -, l’escutente __________ è stata radiata d’ufficio dal

Registro di commercio ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 ORC. Nelle due ulteriori procedure

esecutive n. __________ e __________ i PE sono appena stati emessi, per cui in

questo stadio di procedura i relativi debiti non sono ancora stati accertati.

Dal predetto estratto risulta inoltre che a carico dell’appellante non vi sono

attestati di carenza di beni. Orbene il fatto che il convenuto ha pagato le

numerose esecuzioni pendenti nei suoi confronti, porta a concludere che dispone

di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni. L’appellante ha di

conseguenza reso verosimile la sua solvibilità, per cui ai sensi dell’art. 174

cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1va annullato.

2.

L'appello

va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49

OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo

presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv.

2 LEF

pronuncia: I. L'appello è accolto.

“1. La dichiarazione di

fallimento 1. luglio 2008 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF. __________

nei confronti di AP 1AP 1, __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.

Non si assegnano indennità.

3. Le spese __________ __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione a:

-

avv. PA 1, __________AO 1;

- Ufficio __________, __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura __________

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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