14.2008.61
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Legittimazione dei firmatari del contratto a rappresentare la società escussa
7 ottobre 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
14.2008.61
Data decisione, Autorità:
07.10.2008, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Legittimazione dei firmatari del contratto a rappresentare la società escussa
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2008.61
Lugano
7 ottobre
20082008
FP/mb/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 16 maggio 2008 da
AP 1
(patrocinata dall’ PA 2
contro
AO 1
(patrocinata dall’ PA 1)
tendente a ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da AO 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio esecuzione di Lugano notificato in data 9 maggio 2008 per il
pagamento di fr. 1'149’390.- oltre accessori e spese;
sulla quale istanza il
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza del 23
giugno 2008
(EF.2008.1192), ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
2. La tassa di
giustizia in fr. 2’000.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di
rifondere a controparte fr. 7’000.- a titolo di indennità.
3. Omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’istante, che con atto del 3 luglio 2008
chiede l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e
ripetibili;
preso atto che con osservazioni del 24 luglio 2008 l’escussa
si oppone all’appello, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ dell’8 maggio 2008 dell’Ufficio esecuzione di
Lugano, AP 1 ha escusso AO 1 per la somma capitale di fr. 1'449’930.- oltre
interessi al 5% dal 30 novembre 2007 e spese, indicando quale titolo di
credito: “Contratto 31 marzo 2006 ed accordi successivi (Euro 705’000.- con
valuta 07.05.08= fr. 1'449’390.-)”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa,
la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. All’udienza
di discussione del 23 giugno 2008 la procedente si è confermata nella propria
domanda sulla scorta della documentazione già agli atti, segnatamente del
contratto no. 159.03.06 M 530 concluso a Lugano in data 31 marzo 2006 tra la
escussa, rappresentata da __________ P__________, e la procedente ed avente per
oggetto la progettazione, la fornitura e l’assistenza tecnica al montaggio di
attrezzatura per l’esecuzione di pareti, pilastri e solai per la realizzazione
della Sala Cineconcertistica Universale (Teatro) ad A__________ (K__________),
come da offerte no. 330-2298-Q003/330-2298-Q004/330-2298-Q005 e 330-2298-Q006,
per la somma complessiva di € 1’700 000.-, pagabile in quattro tranches di €
170’000.-, 595’000.-, 425’000.- e 510’000.-. a seconda delle scadenze fissate
nel punto 2 del contratto stesso (act. B), e del successivo accordo del 26 giugno
2007 tra le stesse parti, con il quale gli stipulanti hanno concordato come
procedere al saldo del credito globale di € 1'104’487.83, mediante sette
pagamenti dilazionati tra il 31 luglio 2007 e il 31 marzo 2008 (act. C).
Nel contempo la procedente ha prodotto copia dell’ordine di bonifico del 27
febbraio 2008, con il quale veniva accreditato alla procedente la somma di €
400’000.- con riferimento a: “M530-ns. ord.159.03.06 acconto accordo del
26.06.07” (act. I).
Dal
canto sua AO 1 si è opposta all’istanza, ritenendosi non debitrice della
procedente, asserendo che agli atti non esiste alcun documento che può essere
considerato, da solo o insieme ad altri, costitutivo di un riconoscimento di
debito. In particolare, secondo la stessa escussa, non vi è un solo documento
firmato dai legittimi aventi diritto di firma della AO 1, ovvero dagli
amministratori iscritti a registro di commercio (__________P__________i e A__________
P__________).
In
replica la procedente si è riconfermata nell’istanza, sostenendo che la tesi
avversaria secondo cui E__________ P__________ non fosse legittimato a
rappresentare la ditta escussa in occasione della stipulazione dell’accordo del
26 giugno 2007, è smentita dal bonifico di cui all’act. I, attestante il versamento
a favore della creditrice di € 400’000.- a valere quale acconto proprio sul
medesimo accordo (act. C). Tale bonifico, secondo la procedente, costituisce
prova dell’esistenza di un rapporto di valida rappresentanza da parte delle
persone che hanno sottoscritto in nome di AO 1 gli accordi del 31 marzo 2006 e
del 26 giugno 2007 e comunque vale come ratifica degli accordi stessi da parte
della debitrice. In duplica l’escussa ha osservato che E__________ P__________
non è rappresentante ai sensi delle argomentazioni illustrate da controparte,
le cui tesi potrebbero trovare conforto solo se supportate da una valida
procura rilasciata allo stesso E__________ P__________ dagli amministratori
della AO 1, ritenuto che le altre considerazioni della procedente non sono
pertinenti in sede di rigetto e devono se del caso essere rinviate alla
procedura di merito.
C. Con
sentenza del 23 giugno 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
respinto l’istanza. Premesso che secondo la giurisprudenza della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello il riconoscimento di debito
firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente
procura scritta, ammissione esplicita in documenti, ammissione esplicita all’udienza
di contraddittorio, ritenuto che atti concludenti non sono sufficienti, il
primo giudice ha rilevato che dall’estratto aggiornato del registro di
commercio relativo a AO 1 risulta che le sole persone autorizzate a vincolare
la società sono B__________ e A__________ P__________. Dal canto loro, ha
soggiunto il giudice, i documenti B e C sottoscritti da A__________ e E__________
P__________ per conto della AO 1 (pattuizione 31 marzo 2006 sottoscritta da A__________
P__________ e l’accordo di pagamento del del 26 giugno 2007 sottoscritto da E__________
P__________), e lo scambio epistolare tra il legale della procedente ed E__________
P__________ per l’escussa (act. D, E, F), sarebbero potenzialmente in grado di
costituire riconoscimenti del debito soltanto nel caso in cui vi sia procura
scritta a favore degli stessi A__________ ed E__________ P__________,
ammissione esplicita in documenti e ammissione esplicita all’udienza di discussione.
Nessuna di queste ipotesi essendosi verificata, ha concluso il Pretore, l’istanza
deve essere respinta, senza vagliare le argomentazioni di replica dell’istante,
le quali andranno proposte, dandosene il caso, nell’opportuna sede di merito.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava AO 1, facendo in estrema sintesi carico al
primo giudice di avere disatteso la portata fondamentale del bonifico bancario del
27 febbraio 2008, arrecante la firma autografa di un legale rappresentante di AO
1 e disponente il pagamento da parte della ditta escussa in favore ella
procedente della somma di € 400’000.- a valere quale acconto sull’accordo di
pagamento del 26 giugno 2006 sottoscritto, per conto della escussa, da E__________
P__________; circostanza che costituisce la prova inequivocabile dell’esistenza
e della legittimità di un rapporto di rappresentanza tra E__________ P__________
e AO 1. In questo modo, secondo l’appellante, l’esistenza del rapporto di
rappresentanza risulta in modo chiaro dai documenti.
F. Con
le sue osservazioni AO 1 propone la reiezione dell’appello con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerandi
1.
Se
il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito
constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica
necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata
o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto
anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi
necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia
facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza
dalla volontà della parti (Cometta, il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989, pagg. 338 con riferimenti). Il giudice accerta d’ufficio
e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è
identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai
documenti prodotti (Cometta, op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti,
l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione
(cfr. CEF 19 giugno 2006, inc. n. 14.2005.149, consid. 5 con rinvii).
2.
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di
dimostrare la verosimiglianze delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF
104.
Ia 413 consid. 4; Jäger/Walzer/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a
ed., Zurigo 1o97, n. 28 ad art. 82 ; Staehlin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 seg. ad art. 82
LEF; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,
Die Rechstöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 segg.).
3.
Fosse
l’istanza suffragata dai soli act. B, C ed E, la sentenza impugnata
resisterebbe senza altro alla critica ricorsuale, dato che il preteso debito di
AO 1 nei confronti della procedente, ancorché sulla carta chiaro, deriva dagli
impegni presi da A__________ P__________ e, in particolare, da E__________ P__________
(act. C), ovvero da persone che non risultano abilitate, stando al registro di
commercio, a impegnare la ditta escussa. Mancando agli atti una procura scritta
a loro favore rilasciata da coloro che detengono diritto di firma risultante
dal registro di commercio, come pure mancando agli atti una esplicita
ammissione in documenti, rispettivamente all’udienza di discussione del debito
posto in esecuzione da persona legittimata a rilasciarla, l’eccezione di
carenza di valido riconoscimento di debito sollevata dall’escussa andrebbe in questo
caso tutelata.
4.
Sennonché
la fattispecie è diversa. All’udienza di contraddittorio la procedente ha anche
prodotto un bonifico bancario (act. I) dal quale risulta che in data 27
febbraio 2008 AO 1 ha versato alla procedente la somma di € 400’000.- a valere
quale acconto sull’accordo del 26 giugno 2007 (M530-159.03.96), con il quale la
stessa AO 1, tramite E__________ P__________, si impegnava nei confronti della
ditta istante (che pure ha firmato l’accordo) a versarle la somma complessiva
di € 1'104’487.83 in 9 rate (di cui la prima entro il 31 luglio 2007 e di cui
l’ultima entro il 31 marzo 2008), con riferimento al contratto a suo tempo
sottoscritto tra le stesse parti per un totale globale contrattuale di € 1'700’000.-
(act. B e C). il Pretore non ha però considerato tale documento, sulla cui
valenza la parte istante si era dettagliatamente soffermata in sede di replica,
limitandosi a rilevare che quanto eccepito dall’istante potrà formare oggetto
di discussione, dandosene il caso, in una eventuale causa di merito. Sbagliando,
giacché il pagamento del citato acconto non poteva essere semplicemente
ignorato. Specie si considera che di fronte all’esibizione da parte della
creditrice di tale giustificativo, il legale dell’escussa non ha in pratica
fiatato; si è limitato solo a obiettare che E__________ P__________ non è
rappresentante ai sensi delle argomentazioni illustrate da controparte, le cui
tesi potrebbero trovare conforto solo se supportate da una valida procura
rilasciata allo stesso E__________ P__________ da AO 1 e che le altre
considerazioni della ditta istante non sono pertinenti in sede di rigetto e
devono, se del caso, essere rinviate alla procedura di merito. Egli non ha però
in alcun modo preteso che detto parziale pagamento – che faceva esplicito
riferimento all’accordo rateale del 26 giugno 2007 (act C) e che traeva a sua
volta origine dal contratto del 31 marzo 2006 (act. B), ossia che concerneva pattuizioni
sottoscritte da A__________ e, in particolare, da E__________ P__________ –
fosse avvenuto indebitamente, ovvero sine causa. Nello stesso imbarazzo
di fronte al non indifferente bonifico di € 400’000.- esibitogli e a valere quale
acconto sul residuo di cui - stante all’act. C – AO 1 era debitrice nei
confronti della parte istante, il legale dell’escussa è rimasto anche al momento
di presentare osservazioni all’appello di controparte; confrontato con l’asserzione
della creditrice, secondo cui il citato bonifico recherebbe la firma autografa
di un legale rappresentante di AO 1, importo poi effettivamente accreditato in
favore della procedente, egli si è limitato a dire che l’act. I di cui si ignora,
tra l’altro, l’identità del firmatario, nulla dice dell’esistenza di un
rapporto di rappresentanza in genere, men che meno correlato alla
sottoscrizione dell’accordo del 26 giugno 2007. Sennonché, per tacere del fatto
che nemmeno in questa occasione il rappresentante dell’escussa ha asserito che tale
bonifico fosse avvenuto indebitamente, né per avventura ha preteso che
l’accredito a debito di AO 1 e a favore della procedente non fosse stato
eseguito, la tesi secondo cui non risulterebbe che il citato acconto sarebbe correlato
alla sottoscrizione dell’accordo del 26 giugno 2007, è sconfessata dal bonifico
stesso, ove come causale dell’accredito figura proprio il citato accordo
(“M530-ns. ord. 159.03.06 acconto accordo del 26.06.082”). E la sigla M530. 159.03.06
coincide con quella riportata in ingresso al contratto del 31 marzo 2007 (act.
B).
5.
In
definitiva, l’eccezione secondo cui A__________ ed E__________ P__________ non
disponevano della facoltà di rappresentare AO 1 in occasione della sottoscrizione
degli accordi del 31 marzo 2006 (act. B) e del 26 giugno 2007 (act. C) risulta
smentita dal bonifico del 27 febbraio 2008, attestante il versamento da parte
della stessa AO 1 a favore della parte istante di € 400’000.- a valere quale
acconto sulla somma di € 1'104’487. 83 di cui AO 1 si era dichiarata debitrice
sottoscrivendo l’accordo del 26 giugno 2007 a favore di AP 1 (act. C).
Versamento sulla cui legittimità l’escussa, va di nuovo sottolineato, non ha
mosso contestazioni. Del resto, fosse detto pagamento avvenuto contro la
volontà degli organi della AO 1, qualcuno – segnatamente B__________ e A__________
P__________ - avrebbe senz’altro protestato, negando la validità del bonifico
stesso e chiedendo il rimborso dell’indebito. Nulla di ciò risulta però dagli
atti.
6.
Ciò posto, l’istanza deve essere accolta per la differenza tra il
riconoscimento di debito del 26 giugno 2007 e l’acconto del 27 febbraio 2008
(€ 1'104’487.83 - € 400’000.- = € 704’487.83). Trasformato in franchi al cambio
1.63034
usato dall’istante (act. H), il credito residuo ammonta a fr. 1’148’596,90
(e non a fr. 1'149’390 come calcolato dall’istante su € 705’000.-), con
interessi al 5 % dall’7 maggio 2008 (data dell’avvio dell’esecuzione). L’appello
va pertanto, formalmente, accolto soltanto parzialmente. La tassa di giustizia e
le indennità di prima e di secondo sede seguono la soccombenza, pressoché
integrale, della convenuta (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82
cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
Pronuncia:
I. L’appello
è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza del Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da AO 1 al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione Lugano è respinta in
via provvisoria per fr.1'148’596, 90 oltre interessi al 5 % dal 7 maggio 2008.
2.
La tassa di giustizia
di fr. 2’000.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di AO 1,
che rifonderà a AP 1 fr. 7’000.- a titolo di indennità”
II. La
tassa di giustizia di fr. 3’000.- relativa al presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 5’000.- di
indennità.
III. Intimazione
a: - PA 2;
-
PA 1
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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