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Decisione

14.2008.61

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Legittimazione dei firmatari del contratto a rappresentare la società escussa

7 ottobre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ dell’8 maggio 2008 dell’Ufficio esecuzione di

Lugano, AP 1 ha escusso AO 1 per la somma capitale di fr. 1'449’930.- oltre

interessi al 5% dal 30 novembre 2007 e spese, indicando quale titolo di

credito: “Contratto 31 marzo 2006 ed accordi successivi (Euro 705’000.- con

valuta 07.05.08= fr. 1'449’390.-)”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa,

la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B. All’udienza

di discussione del 23 giugno 2008 la procedente si è confermata nella propria

domanda sulla scorta della documentazione già agli atti, segnatamente del

contratto no. 159.03.06 M 530 concluso a Lugano in data 31 marzo 2006 tra la

escussa, rappresentata da __________ P__________, e la procedente ed avente per

oggetto la progettazione, la fornitura e l’assistenza tecnica al montaggio di

attrezzatura per l’esecuzione di pareti, pilastri e solai per la realizzazione

della Sala Cineconcertistica Universale (Teatro) ad A__________ (K__________),

come da offerte no. 330-2298-Q003/330-2298-Q004/330-2298-Q005 e 330-2298-Q006,

per la somma complessiva di € 1’700 000.-, pagabile in quattro tranches di €

170’000.-, 595’000.-, 425’000.- e 510’000.-. a seconda delle scadenze fissate

nel punto 2 del contratto stesso (act. B), e del successivo accordo del 26 giugno

2007 tra le stesse parti, con il quale gli stipulanti hanno concordato come

procedere al saldo del credito globale di € 1'104’487.83, mediante sette

pagamenti dilazionati tra il 31 luglio 2007 e il 31 marzo 2008 (act. C).

Nel contempo la procedente ha prodotto copia dell’ordine di bonifico del 27

febbraio 2008, con il quale veniva accreditato alla procedente la somma di €

400’000.- con riferimento a: “M530-ns. ord.159.03.06 acconto accordo del

26.06.07” (act. I).

Dal

canto sua AO 1 si è opposta all’istanza, ritenendosi non debitrice della

procedente, asserendo che agli atti non esiste alcun documento che può essere

considerato, da solo o insieme ad altri, costitutivo di un riconoscimento di

debito. In particolare, secondo la stessa escussa, non vi è un solo documento

firmato dai legittimi aventi diritto di firma della AO 1, ovvero dagli

amministratori iscritti a registro di commercio (__________P__________i e A__________

P__________).

In

replica la procedente si è riconfermata nell’istanza, sostenendo che la tesi

avversaria secondo cui E__________ P__________ non fosse legittimato a

rappresentare la ditta escussa in occasione della stipulazione dell’accordo del

26 giugno 2007, è smentita dal bonifico di cui all’act. I, attestante il versamento

a favore della creditrice di € 400’000.- a valere quale acconto proprio sul

medesimo accordo (act. C). Tale bonifico, secondo la procedente, costituisce

prova dell’esistenza di un rapporto di valida rappresentanza da parte delle

persone che hanno sottoscritto in nome di AO 1 gli accordi del 31 marzo 2006 e

del 26 giugno 2007 e comunque vale come ratifica degli accordi stessi da parte

della debitrice. In duplica l’escussa ha osservato che E__________ P__________

non è rappresentante ai sensi delle argomentazioni illustrate da controparte,

le cui tesi potrebbero trovare conforto solo se supportate da una valida

procura rilasciata allo stesso E__________ P__________ dagli amministratori

della AO 1, ritenuto che le altre considerazioni della procedente non sono

pertinenti in sede di rigetto e devono se del caso essere rinviate alla

procedura di merito.

C. Con

sentenza del 23 giugno 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha

respinto l’istanza. Premesso che secondo la giurisprudenza della Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello il riconoscimento di debito

firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente

procura scritta, ammissione esplicita in documenti, ammissione esplicita all’udienza

di contraddittorio, ritenuto che atti concludenti non sono sufficienti, il

primo giudice ha rilevato che dall’estratto aggiornato del registro di

commercio relativo a AO 1 risulta che le sole persone autorizzate a vincolare

la società sono B__________ e A__________ P__________. Dal canto loro, ha

soggiunto il giudice, i documenti B e C sottoscritti da A__________ e E__________

P__________ per conto della AO 1 (pattuizione 31 marzo 2006 sottoscritta da A__________

P__________ e l’accordo di pagamento del del 26 giugno 2007 sottoscritto da E__________

P__________), e lo scambio epistolare tra il legale della procedente ed E__________

P__________ per l’escussa (act. D, E, F), sarebbero potenzialmente in grado di

costituire riconoscimenti del debito soltanto nel caso in cui vi sia procura

scritta a favore degli stessi A__________ ed E__________ P__________,

ammissione esplicita in documenti e ammissione esplicita all’udienza di discussione.

Nessuna di queste ipotesi essendosi verificata, ha concluso il Pretore, l’istanza

deve essere respinta, senza vagliare le argomentazioni di replica dell’istante,

le quali andranno proposte, dandosene il caso, nell’opportuna sede di merito.

D. Contro

la sentenza pretorile si aggrava AO 1, facendo in estrema sintesi carico al

primo giudice di avere disatteso la portata fondamentale del bonifico bancario del

27 febbraio 2008, arrecante la firma autografa di un legale rappresentante di AO

1 e disponente il pagamento da parte della ditta escussa in favore ella

procedente della somma di € 400’000.- a valere quale acconto sull’accordo di

pagamento del 26 giugno 2006 sottoscritto, per conto della escussa, da E__________

P__________; circostanza che costituisce la prova inequivocabile dell’esistenza

e della legittimità di un rapporto di rappresentanza tra E__________ P__________

e AO 1. In questo modo, secondo l’appellante, l’esistenza del rapporto di

rappresentanza risulta in modo chiaro dai documenti.

F. Con

le sue osservazioni AO 1 propone la reiezione dell’appello con argomentazioni

che, se del caso, saranno riprese nel seguito.

Considerandi

1.

Se

il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio

dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito

constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica

necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determinata

o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto

anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi

necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia

facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

dalla volontà della parti (Cometta, il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria

ticinese, in: Rep. 1989, pagg. 338 con riferimenti). Il giudice accerta d’ufficio

e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la

documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è

identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (Cometta, op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti,

l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione

(cfr. CEF 19 giugno 2006, inc. n. 14.2005.149, consid. 5 con rinvii).

2.

Per

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di

dimostrare la verosimiglianze delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo

la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel

senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF

104.

Ia 413 consid. 4; Jäger/Walzer/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung- un Konkurs, vol. I, 4a

ed., Zurigo 1o97, n. 28 ad art. 82 ; Staehlin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 seg. ad art. 82

LEF; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,

Die Rechstöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 segg.).

3.

Fosse

l’istanza suffragata dai soli act. B, C ed E, la sentenza impugnata

resisterebbe senza altro alla critica ricorsuale, dato che il preteso debito di

AO 1 nei confronti della procedente, ancorché sulla carta chiaro, deriva dagli

impegni presi da A__________ P__________ e, in particolare, da E__________ P__________

(act. C), ovvero da persone che non risultano abilitate, stando al registro di

commercio, a impegnare la ditta escussa. Mancando agli atti una procura scritta

a loro favore rilasciata da coloro che detengono diritto di firma risultante

dal registro di commercio, come pure mancando agli atti una esplicita

ammissione in documenti, rispettivamente all’udienza di discussione del debito

posto in esecuzione da persona legittimata a rilasciarla, l’eccezione di

carenza di valido riconoscimento di debito sollevata dall’escussa andrebbe in questo

caso tutelata.

4.

Sennonché

la fattispecie è diversa. All’udienza di contraddittorio la procedente ha anche

prodotto un bonifico bancario (act. I) dal quale risulta che in data 27

febbraio 2008 AO 1 ha versato alla procedente la somma di € 400’000.- a valere

quale acconto sull’accordo del 26 giugno 2007 (M530-159.03.96), con il quale la

stessa AO 1, tramite E__________ P__________, si impegnava nei confronti della

ditta istante (che pure ha firmato l’accordo) a versarle la somma complessiva

di € 1'104’487.83 in 9 rate (di cui la prima entro il 31 luglio 2007 e di cui

l’ultima entro il 31 marzo 2008), con riferimento al contratto a suo tempo

sottoscritto tra le stesse parti per un totale globale contrattuale di € 1'700’000.-

(act. B e C). il Pretore non ha però considerato tale documento, sulla cui

valenza la parte istante si era dettagliatamente soffermata in sede di replica,

limitandosi a rilevare che quanto eccepito dall’istante potrà formare oggetto

di discussione, dandosene il caso, in una eventuale causa di merito. Sbagliando,

giacché il pagamento del citato acconto non poteva essere semplicemente

ignorato. Specie si considera che di fronte all’esibizione da parte della

creditrice di tale giustificativo, il legale dell’escussa non ha in pratica

fiatato; si è limitato solo a obiettare che E__________ P__________ non è

rappresentante ai sensi delle argomentazioni illustrate da controparte, le cui

tesi potrebbero trovare conforto solo se supportate da una valida procura

rilasciata allo stesso E__________ P__________ da AO 1 e che le altre

considerazioni della ditta istante non sono pertinenti in sede di rigetto e

devono, se del caso, essere rinviate alla procedura di merito. Egli non ha però

in alcun modo preteso che detto parziale pagamento – che faceva esplicito

riferimento all’accordo rateale del 26 giugno 2007 (act C) e che traeva a sua

volta origine dal contratto del 31 marzo 2006 (act. B), ossia che concerneva pattuizioni

sottoscritte da A__________ e, in particolare, da E__________ P__________ –

fosse avvenuto indebitamente, ovvero sine causa. Nello stesso imbarazzo

di fronte al non indifferente bonifico di € 400’000.- esibitogli e a valere quale

acconto sul residuo di cui - stante all’act. C – AO 1 era debitrice nei

confronti della parte istante, il legale dell’escussa è rimasto anche al momento

di presentare osservazioni all’appello di controparte; confrontato con l’asserzione

della creditrice, secondo cui il citato bonifico recherebbe la firma autografa

di un legale rappresentante di AO 1, importo poi effettivamente accreditato in

favore della procedente, egli si è limitato a dire che l’act. I di cui si ignora,

tra l’altro, l’identità del firmatario, nulla dice dell’esistenza di un

rapporto di rappresentanza in genere, men che meno correlato alla

sottoscrizione dell’accordo del 26 giugno 2007. Sennonché, per tacere del fatto

che nemmeno in questa occasione il rappresentante dell’escussa ha asserito che tale

bonifico fosse avvenuto indebitamente, né per avventura ha preteso che

l’accredito a debito di AO 1 e a favore della procedente non fosse stato

eseguito, la tesi secondo cui non risulterebbe che il citato acconto sarebbe correlato

alla sottoscrizione dell’accordo del 26 giugno 2007, è sconfessata dal bonifico

stesso, ove come causale dell’accredito figura proprio il citato accordo

(“M530-ns. ord. 159.03.06 acconto accordo del 26.06.082”). E la sigla M530. 159.03.06

coincide con quella riportata in ingresso al contratto del 31 marzo 2007 (act.

B).

5.

In

definitiva, l’eccezione secondo cui A__________ ed E__________ P__________ non

disponevano della facoltà di rappresentare AO 1 in occasione della sottoscrizione

degli accordi del 31 marzo 2006 (act. B) e del 26 giugno 2007 (act. C) risulta

smentita dal bonifico del 27 febbraio 2008, attestante il versamento da parte

della stessa AO 1 a favore della parte istante di € 400’000.- a valere quale

acconto sulla somma di € 1'104’487. 83 di cui AO 1 si era dichiarata debitrice

sottoscrivendo l’accordo del 26 giugno 2007 a favore di AP 1 (act. C).

Versamento sulla cui legittimità l’escussa, va di nuovo sottolineato, non ha

mosso contestazioni. Del resto, fosse detto pagamento avvenuto contro la

volontà degli organi della AO 1, qualcuno – segnatamente B__________ e A__________

P__________ - avrebbe senz’altro protestato, negando la validità del bonifico

stesso e chiedendo il rimborso dell’indebito. Nulla di ciò risulta però dagli

atti.

6.

Ciò posto, l’istanza deve essere accolta per la differenza tra il

riconoscimento di debito del 26 giugno 2007 e l’acconto del 27 febbraio 2008

(€ 1'104’487.83 - € 400’000.- = € 704’487.83). Trasformato in franchi al cambio

1.63034

usato dall’istante (act. H), il credito residuo ammonta a fr. 1’148’596,90

(e non a fr. 1'149’390 come calcolato dall’istante su € 705’000.-), con

interessi al 5 % dall’7 maggio 2008 (data dell’avvio dell’esecuzione). L’appello

va pertanto, formalmente, accolto soltanto parzialmente. La tassa di giustizia e

le indennità di prima e di secondo sede seguono la soccombenza, pressoché

integrale, della convenuta (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82

cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

Pronuncia:

I. L’appello

è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza del Pretore del

Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

“1. L’istanza è

parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta da AO 1 al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione Lugano è respinta in

via provvisoria per fr.1'148’596, 90 oltre interessi al 5 % dal 7 maggio 2008.

2.

La tassa di giustizia

di fr. 2’000.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di AO 1,

che rifonderà a AP 1 fr. 7’000.- a titolo di indennità”

II. La

tassa di giustizia di fr. 3’000.- relativa al presente giudizio, già anticipata

dall’appellante, è posta a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 5’000.- di

indennità.

III. Intimazione

a: - PA 2;

-

PA 1

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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