14.2008.62
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità
29 settembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2008.62
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2008.62
Lugano
29 settembre
2008
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza
30 aprile 2008 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
con sentenza 20 giugno 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di AP 1l, __________, a far tempo da lunedì 23 giugno 2008 alle ore
14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto 9 giugno (recte: luglio) 2008 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 10 luglio
2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. 1__________
dell’UE di __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato
pagamento di fr. 1'730.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio dell’11 giugno 2008 nessuno è
comparso.
C. Con
sentenza 20 giugno 2008 il Pretore del __________, ha dichiarato il fallimento
di AP 1l a far tempo da lunedì 23 giugno 2008 alle ore 14.00.
D. Con l’appello AP 1 ha asserito di avere saldato l’esecuzione in
oggetto così come altri suoi debiti, producendo 5 ricevute 8 luglio 2008
dell’UE di __________, di cui una relativa al pagamento di fr. 1'936.10 a saldo
dell’esecuzione in esame n. 1264129 e 4 ulteriori ricevute a saldo di 4 altre procedure
esecutive (doc. F).
Considerato
Considerandi
1.
a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è
stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del
creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in
contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non
vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far
valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) Da una delle ricevute 8 luglio 2008
dell’UE __________ emerge che la convenuta con il versamento di fr. 1'936.10 ha
saldato l’esecuzione in oggetto n. 1264129 posteriormente alla dichiarazione di
fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto
delle esecuzioni dell’UE __________ al 22 luglio 2008 risultano essere
pendenti nei confronti dell’appellante tre procedure esecutive, di cui due sono
state pagate, mentre la terza, per un importo di fr. 1'196.80, è giunta allo
stadio della notifica del PE tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale di
commercio. In questa fase di procedura l’importo posto in esecuzione non è però
ancora stato accertato, per cui non si può ancora ritenere che la convenuta ne
sia debitrice. Orbene, il fatto che l’appellante ha pagato sia l’esecuzione in
oggetto che le due suddette ulteriori esecuzioni porta a concludere che dispone
di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni. Inoltre a suo carico
non risultano attestati di carenza di beni. L’appellante ha di conseguenza reso
sufficientemente verosimile la sua solvibilità, per cui ai sensi dell’art. 174
cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1 va annullato.
2.
L'appello va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49
OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo
presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv.
2 LEF
pronuncia: I. L'appello è accolto.
“1. La dichiarazione di
fallimento 20 giugno 2008 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF. __________
nei confronti di AP 1, è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.
Non si assegnano indennità.
3. Le spese dell’Ufficio __________,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
- AP
1, __________;
recapito:
__________ - AO 1AO 1, __________;
- Ufficio
__________, __________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione
alla Pretura __________
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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