Lexipedia

Decisione

14.2008.62

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nova autentici. Solvibilità

29 settembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. 1__________

dell’UE di __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato

pagamento di fr. 1'730.80 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio dell’11 giugno 2008 nessuno è

comparso.

C. Con

sentenza 20 giugno 2008 il Pretore del __________, ha dichiarato il fallimento

di AP 1l a far tempo da lunedì 23 giugno 2008 alle ore 14.00.

D. Con l’appello AP 1 ha asserito di avere saldato l’esecuzione in

oggetto così come altri suoi debiti, producendo 5 ricevute 8 luglio 2008

dell’UE di __________, di cui una relativa al pagamento di fr. 1'936.10 a saldo

dell’esecuzione in esame n. 1264129 e 4 ulteriori ricevute a saldo di 4 altre procedure

esecutive (doc. F).

Considerato

Considerandi

1.

a) In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è

stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in

contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non

vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far

valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.

Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità

giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di

debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) Da una delle ricevute 8 luglio 2008

dell’UE __________ emerge che la convenuta con il versamento di fr. 1'936.10 ha

saldato l’esecuzione in oggetto n. 1264129 posteriormente alla dichiarazione di

fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto

delle esecuzioni dell’UE __________ al 22 luglio 2008 risultano essere

pendenti nei confronti dell’appellante tre procedure esecutive, di cui due sono

state pagate, mentre la terza, per un importo di fr. 1'196.80, è giunta allo

stadio della notifica del PE tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale di

commercio. In questa fase di procedura l’importo posto in esecuzione non è però

ancora stato accertato, per cui non si può ancora ritenere che la convenuta ne

sia debitrice. Orbene, il fatto che l’appellante ha pagato sia l’esecuzione in

oggetto che le due suddette ulteriori esecuzioni porta a concludere che dispone

di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni. Inoltre a suo carico

non risultano attestati di carenza di beni. L’appellante ha di conseguenza reso

sufficientemente verosimile la sua solvibilità, per cui ai sensi dell’art. 174

cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1 va annullato.

2.

L'appello va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49

OTLEF), mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo

presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv.

2 LEF

pronuncia: I. L'appello è accolto.

“1. La dichiarazione di

fallimento 20 giugno 2008 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF. __________

nei confronti di AP 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.

Non si assegnano indennità.

3. Le spese dell’Ufficio __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione a:

- AP

1, __________;

recapito:

__________ - AO 1AO 1, __________;

- Ufficio

__________, __________;

- Ufficio

__________;

- Ufficio

__________;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura __________

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster