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Decisione

14.2008.63

Appello contro la dichiarazione di fallimento. SA priva di amministratori in carica

7 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A.

La AO 1 ha chiesto il fallimento senza

preventiva esecuzione di AP 1 per contributi IVA rimasti impagati.

B. All’udienza di contraddittorio del 30 giugno 2008 è comparso __________,

il quale ha dichiarato di avere rassegnato le dimissioni da amministratore

unico di AP 1 e che la cancellazione dal Registro di commercio era appena stata

pubblicata. La AP 1 era quindi priva di amministratore.

C. Con sentenza 30 giugno 2008 il Pretore della Giurisdizione di __________

ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle

ore 15.00.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente __________,

dichiarandosi avente diritto economico di AP 1. L’appellante rileva che __________

non era più autorizzato a rappresentare la AP 1 all’udienza di contraddittorio,

in quanto dal 18 giugno 2008 non faceva più parte del consiglio di amministrazione.

Inoltre è sua intenzione concordare con la creditrice un piano di pagamento.

Chiamata

a esprimersi la AO 1 è rimasta silente.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l’art. 707 cpv. 1 CO il

consiglio di amministrazione della società anonima si compone di uno o più

membri. Il consiglio di amministrazione rappresenta la società nei confronti

dei terzi. Il consiglio di amministrazione può delegare il potere di

rappresentanza a uno o più amministratori. Almeno un amministratore deve essere

autorizzato a rappresentare la società. Le persone autorizzate a rappresentare

la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine

sociale (art. 718 e 718a CO).

In

virtù dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC gli atti di procedura sono nulli se la

parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di

rispondere. Questa norma di procedura cantonale concretizza il diritto di

essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost..

Dal

Registro di commercio risulta che amministratore unico di AP 1 era __________ e

che questi è stato cancellato il 18 giugno 2008 con relativa pubblicazione sul

FUSC del 24 giugno 2008 (cfr. estratto RC dell’11 luglio 2008).

Il

giorno dell’udienza di contraddittorio, tenutasi il 30 giugno 2008, la AP 1 non

poteva pertanto più essere rappresentata da __________, che d’altro canto l’ha

comunicato al Pretore, che tuttavia ha sorvolato sulla questione, sbagliando. Conseguentemente

la convenuta non ha potuto esercitare il suo diritto di essere sentita, essendo

priva di altri amministratori in carica. L’udienza di contraddittorio, così

come il decreto di fallimento, emesso lo stesso giorno, vanno quindi dichiarati

nulli.

A

proposito della mancanza del consiglio di amministrazione va osservato che secondo

l’art. 154 ORC se un ente giuridico presenta lacune nell’organizzazione

imperativamente prescritta dalla legge, l’ufficio del registro di commercio

intima alle persone obbligate alla notificazione di conformarsi alla legge e di

notificare la pertinente iscrizione entro 30 giorni. Menziona le prescrizioni

determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo.

Tale comunicazione è fatta mediante lettera raccomandata. Se la situazione

legale non è ripristinata entro il termine fissato, l’ufficio del registro di

commercio chiede al tribunale di prendere le misure necessarie (art. 941a cpv.

1.

CO).

2.

L’appello va pertanto accolto, con

conseguente annullamento della sentenza impugnata in tutti i suoi punti. Gli

atti vanno rinviati al Pretore per nuova decisione previa ricitazione delle

parti all’udienza di contradditorio, tosto che si sarà proceduto a designare

l’organo, rispettivamente gli organi legittimati a rappresentare la convenuta (v.

considerando che precede). Dato l’esito dell’appello non si preleva la tassa di

giustizia per il presente giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC

pronuncia:

1. L’appello

è accolto e la sentenza impugnata è annullata in tutti i suoi punti. Gli atti

sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non

si preleva tassa di giustizia per il presente giudizio.

3. Intimazione

a: - AP 1, __________, recapito: __________;

- AO

1, __________;

- Ufficio

esecuzione e fallimenti di __________ ;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente

La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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