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Decisione

14.2008.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 ottobre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi,

richiamato l'art. 14 cpv. 2, 18 cpv. 2, 20, 21, 22 cpv. 1 e

25 LALEF; 25 n. 2 lett. a, 307 e 316 LEF, 64 cpv. 1, 97 n. 4, 142 cpv. 1 lett.

a, 309 cpv. 1 lett. d CPC; 55 CC, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

4 luglio 2008 di AP 1, __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 23

giugno 2008 del Pretore __________, è riformata come segue:

“1. L'istanza 22 aprile 2008 di revoca del concordato

formulata da AO 1, __________, così come tutti gli atti successivi, compresa la

sentenza 23 giugno 2008 del Pretore __________, sono dichiarati nulli.

2. La

tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese, da anticipare dalla parte istante, restano

a suo carico. Non si assegnano ripetibili. ”

2. Non

si preleva la tassa di giustizia del presente giudizio e non si assegnano

Considerandi

indennità.

3.

Intimazione a:

–AP

1;

AO 1.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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