14.2008.68
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28 ottobre 2008Italiano26 min
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Numero d'incarto:
14.2008.68
Data decisione, Autorità:
28.10.2008, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: legittimazione attiva del sequestrante, esistenza e esigibilità del credito fondati su contratti di finanziamento, disdetta e cessione di credito - diritto applicabile (italiano e svizzero) - riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF quale causa del sequestro
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO STRANIERO
AUSLÄNDERARREST
CAUSE DI SEQUESTRO
DIRITTO APPLICABILE
NOVA
OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO
RICONOSCIMENTO DEBITO
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 271 cpv. 1 cf. 4 LEF
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2008.68
Lugano
28 ottobre
2008
SL/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2008.476 della Pretura __________) promossa con opposizione 20
febbraio 2008 da
AP 1
(patrocinata dall'avv.RA 1),
contro
il sequestro 7 febbraio 2008 (inc. EF.2008.340)
(n° __________) richiesto nei confronti dell'opponente da
AO 1
(patrocinata dall'avv. RA 2,)
in cui il Pretore __________, con decisione 2/3 luglio
2008, ha respinto l'opposizione e, di conseguenza, confermato il sequestro;
appellante AP 1 con allegato 14 luglio 2008, in cui
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'opposizione
e revocare il sequestro;
lette le osservazioni 7 agosto 2008 con cui il
sequestrante chiede la reiezione dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 6 febbraio 2008 diretta contro AP 1, AO 1 ha chiesto al
Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, di porre sotto
sequestro “ogni avere e credito di proprietà del debitore o del quale esso è
beneficiario economico, che si trovano sul conto intestato alla società AP 1
(nr. __________) così come su ogni ulteriore conto, deposito, relazione o
cassetta di sicurezza a essa riconducibili, presso la __________; inclusi
contanti, crediti in conto corrente, contenuti di cassette di sicurezza e di
depositi (anche in metalli) e conti in metalli, titoli (inclusi quelli
depositati presso altri corrispondenti in Svizzera ed all'estero od ogni altro
diritto” e di “ogni avere e credito di proprietà del debitore o del quale esso
è beneficiario economico, che si trovano sul conto __________ intestato alla
società AP 1 presso AO 1; inclusi contanti, crediti in conto corrente,
contenuti di cassette di sicurezza e di depositi (anche in metalli) e conti in
metalli, titoli (inclusi quelli depositati presso altri corrispondenti in
Svizzera ed all'estero) od ogni altro diritto”, il tutto fino a concorrenza di
fr. 24'154'500.– oltre interessi e di fr. 19'323'600.– oltre interessi. La pretesa
le sarebbe stata ceduta il 9 gennaio 2008 da __________, e si fonda su un finanziamento
di Euro 15'000'000.– (corrispondenti a fr. 24'154'500.–) che quest'ultima aveva
concesso all'escussa in data 1° luglio 2005, e di Euro 12'000'000.–
(corrispondenti a fr. 19'323'600.–) in data 24 agosto 2005. Entrambi i finanziamenti
sarebbero stati disdetti con effetto immediato, chiedendo la restituzione
dell'ammontare scoperto e degli interessi maturati, in data 8 gennaio 2008 da __________,
sua cedente appunto.
B. Il 7
febbraio 2008, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per un importo pari
a fr. 24'154'500.– oltre interessi al 3.6040% dal 1° luglio 2005 al 16 gennaio
2008 e al 5.6040% dal 17 gennaio 2008 in poi, e per l'importo di fr.
19'323'600.– oltre interessi al 3.6580% dal 25 agosto 2005 al 16 gennaio 2008 e
al 5.6580% dal 17 gennaio 2008 in poi.
C. Il 20
febbraio 2008 AP 1, ha formulato opposizione al sequestro. Anzitutto ha contestato
l'esistenza del credito, in quanto la sequestrante non aveva prodotto l'atto di
cessione che attestava il trasferimento a suo favore delle pretese relative ai
finanziamenti concessi da __________, impedendo così di accertare se fosse
conforme al diritto italiano -applicabile nella fattispecie- e, in particolare,
all'art. 1264 CCit. L'opponente ha poi contestato l'esigibilità del credito e le
modalità con cui __________ aveva disdetto i due finanziamenti, disdetta che
reputa nulla poiché contraria a termini e scadenze contrattuali, priva di una
delle cause di risoluzione immediata prevista dal contratto e contraria agli art.
1372 e 1375 CCit. Ha poi escluso l'esistenza della causa di sequestro prevista
dall'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF: da una parte per l'assenza di un valido
riconoscimento di debito giusta l'art. 82 LEF; dall'altra non ravvisando alcun legame
sufficiente tra il credito e la Svizzera, le parti legate dai contratti di
finanziamento sottoposti alla legge italiana avendo sede all'estero, la
cessione costituendo un abuso di diritto, il luogo di adempimento e di
possibili contestazioni essendo l'Italia (più precisamente a __________) ed
infine, scopo dei finanziamenti essendo stato l'acquisto di fondi
d'investimento emessi nelle __________. L'opponente non ha invece sollevato
critiche circa la sua appartenenza dei beni sequestranti.
Al contraddittorio
del 28 aprile 2008 AO 1 ha sottolineato la validità della cessione di credito
-soggetta al diritto elvetico- e della sua notifica alla debitrice, evidenziando
come il consenso di quest'ultima non fosse affatto indispensabile. E, peraltro,
nemmeno l'art. 1264 CCit, che regolava solo gli effetti della cessione sul
debitore, prevedeva la comunicazione a mezzo ufficiale giudiziario. Le norme
bancarie poi consentivano alla banca, allora creditrice, di disdire in
qualsiasi momento e con preavviso di almeno un giorno i finanziamenti concessi
ai propri clienti. Di modo che, con lo scritto 8 gennaio 2008, __________ aveva
validamente revocato il credito della debitrice, da cui l'esigibilità del
credito. Quest'ultima aveva oltretutto dimostrato di non essere minimamente
intenzionata a restituire alcunché, avendo nel frattempo trasferito su un conto
presso __________, utili conseguiti proprio grazie a quei finanziamenti.
Inoltre, la disdetta rispettava persino il termine legale di 15 giorni di cui
all'art. 1845 CCit, l'istanza di sequestro essendo del 6 febbraio 2008. Realizzata
anche la causa del sequestro, i contratti di finanziamento validamente disdetti
essendo riconoscimenti di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. E, del resto, visto
che le relazioni tra __________ e la debitrice erano state curate da un fiduciario
di __________, luogo di residenza dell'amministratore di quest'ultima e che i
finanziamenti erano confluiti su un conto bancario presso __________ -diventata
poi __________ - con sede in Svizzera, era altresì dato il legame sufficiente
con il territorio elvetico.
In
replica, l'opponente ha nuovamente evidenziato l'assenza dell'atto di cessione
di credito e l'impossibilità di verificare l'ossequio dell'art. 1264 CCit. Il credito
nemmeno sarebbe diventato esigibile il 29 gennaio 2008, visto che la disdetta
con effetto immediato del finanziamento concesso da __________ non rispettava il
termine legale dell'art. 1845 CCit, ledeva gli art. 1372 e 1373 CCit ed era priva
di una causa di risoluzione. Irrilevante poi che gli utili conseguiti fossero stati
trasferiti presso un'altra banca. Ha quindi escluso la presenza agli atti di un
riconoscimento di debito o l'esistenza di un legame sufficiente con la
Svizzera. Ha poi rilevato come la sequestrante avrebbe potuto postulare
provvedimenti urgenti in Italia (art. 700 CCit), ribadendo la tesi secondo cui
la cessione sarebbe abusiva, il domicilio del creditore in Svizzera dovendo
intervenire all'interno di una situazione reale e non essere costruito per
rendere verosimile una causa di sequestro.
La
sequestrante, confermato il suo punto di vista, ha sottolineato l'atteggiamento
abusivo assunto dall'opponente che non aveva mai formulato una proposta di
rimborso. Inoltre, i contratti di finanziamento sarebbero validi titoli di
rigetto, indipendentemente dall'esigibilità del credito. Peraltro, il legame
del credito con la Svizzera è dato dal fatto che luogo della sua sede, delle relazioni
bancarie della debitrice, di domicilio degli amministratori di quest'ultima e della
sua attività, è __________. E, l'assenza di beni o attivi in Italia, escluderebbe
a priori l'adozione di provvedimenti urgenti in quel territorio.
D. Con
sentenza 2/3 luglio 2008 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e
confermato il sequestro. Ha accertato l'esistenza del credito fondato sui
finanziamenti -pacificamente documentati- a favore della sequestrante poiché gli
elementi costitutivi e indicativi della cessione erano stati comunicati alla debitrice.
Secondo le norme contrattuali sottoscritte dall'opponente, il credito di durata
indeterminata poteva essere rescisso con effetto immediato mediante preavviso
di un giorno, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1845 CCit, da cui
l'esigibilità della pretesa. Argomentazione questa con cui controparte nemmeno
si era confrontata, limitandosi a sostenere che, essendo i contratti a tempo
indeterminato, li si poteva rescindere con preavviso di 15 giorni. I documenti
agli atti costituivano riconoscimento di debito. E, realizzata la causa del
sequestro, l'opponente non aveva affatto dimostrato che la cessione fosse
abusiva. Pacifica per contro la questione legata all'appartenenza alla debitrice
dei beni sequestrati, rimasta incontestata.
E. Con
il presente appello __________ chiede di accogliere l'opposizione e annullare
il sequestro. Contesta l'esistenza del credito, controparte non avendo prodotto
l'atto di cessione sulla base del quale le sarebbero state trasferite le
pretese relative ai finanziamenti concessi nel 2005 da __________ e rendendone impossibile
la verifica, con particolare riferimento alla notifica a mezzo ufficiale
prevista dall'art. 1264 CCit, applicabile alla fattispecie essendo il diritto
italiano non quello svizzero. La disdetta dei finanziamenti sarebbe poi intempestiva
e fuori da qualsiasi pattuizione contrattuale, quindi nulla. E, questo esclude
l'esigibilità del credito. Ciò posto mancando un riconoscimento di debito
giusta l'art. 82 LEF, e non essendovi legame sufficiente tra credito e Svizzera,
decade pure la causa del sequestro ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Anzi,
il semplice fatto di non avere mai nemmeno tentato di rivendicare provvedimenti
urgenti in Italia, avrebbe impedito alla sequestrante di avvalersi di quella causa
di sequestro.
Delle
osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di
annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce
sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore
destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci
giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo
periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il
rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora
il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore
deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del
sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il
grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,
atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure
che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo
ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 482).
2. Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, p. 213 ss. con
rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,
tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto altrimenti, il giudice non agisce
d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base
alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante,
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a
ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., p. 212; Artho von Gunten, op. cit., p. 85 ss.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le
prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti che considerano determinanti.
3. In
virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;
30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed
eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di
primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di
addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di
prova (Vogel/Spühler, op. cit.,
n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti
nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla
decisione. Per evidenti ragioni
pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni
nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio
degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).
Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in
materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
È
quindi ammissibile lo scritto datato 8 gennaio 2008 e che costituisce la
proposta di cessione di credito, che la sequestrante produce con le proprie
osservazioni per la prima volta davanti a questa Camera (doc. B in appello).
4. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore
renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al
debitore.
Fra
le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame poi, la legge
riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è
altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la
Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito
ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).
In
concreto, non è controverso che oggetto del sequestro sia tra l'altro il conto __________
presso la __________ (doc. V, LL), già __________ (doc. BB e CC), e il conto __________
presso AO 1 (doc. H2, II, LL) che al 7 febbraio 2008 presentava un saldo complessivo
pari a fr. 6'970'268.95 (doc. 2, pag. 2), entrambi intestati all'appellante. Quest'ultima,
per contro, contesta l'esistenza di un credito a suo favore, quindi la
legittimazione attiva della sequestrante, e l'esigibilità della pretesa. Neppure
le condizioni legali dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF sarebbero inoltre adempiute,
il credito non essendo fondato né su un riconoscimento di debito né avendo un
legame sufficiente con la Svizzera.
Esistenza
del credito
5. L'appellante
contesta l'esistenza di un credito a favore della sequestrante poiché non reputa
valida la cessione di credito che fonda la sua legittimazione attiva.
Ora,
la legittimazione attiva è verificata d'ufficio, in ogni stadio di
causa, tuttavia -laddove vale il principio attitatorio- unicamente sulla base
dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI Appendice, Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6
luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le
norme generali per il procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag.
330; Hohl, Procédure civile, vol.
I, Berna 2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione processuale, l'esame
va fatto secondo il diritto sostanziale applicabile al rapporto giuridico
litigioso (lex causae) cui è strettamente connessa (DTF 130 III 251
consid. 2 con rinvii; Knöpfler/Schweizer/ Othenin-Girard, Droit
international privé suisse, Berna 2005, pag. 374; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ
2000 II 31 ad 5 con rif.; Hohl, op.
cit., n. 388 e 435). La legittimazione attiva spetta solo al titolare delle
pretese rivendicate (Olgiati, op.
cit., pag. 329). E, in tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti
dall'esistenza di un determinato contratto, essa è riconosciuta alla parte che
procede e che è parte al contratto su cui fonda la sua pretesa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad
art. 181).
6. In
concreto, la sequestrante fonda la sua pretesa sulle due richieste di
finanziamento in valuta estera per l'importo di Euro 15'000'000.– e di Euro
12'000'000.–, concesse all'escussa rispettivamente il 1°luglio 2005 (doc. N/4)
e il 24 agosto 2005 (doc. O/5), e sulla cessione di credito in virtù della
quale il 9 gennaio 2008 sarebbe subentrata a __________, creditrice originaria
e sua cedente (doc. AA).
a) Giusta l'art.
116 cpv. 1 LDIP, il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. Per il
resto, l'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero
è accertato d'ufficio fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere
può essere accollato alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura
sommaria, questa norma si applica solo per analogia (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 67
ad art. 84; in materia di sequestro: CEF 10 aprile 2000 [14.1999.80] consid. 1.5.c
e 10 aprile 2000 [14.1999.82] consid. 5.2). Vista l'esigenza di semplicità e
celerità che caratterizza questo tipo di procedura (sopra, consid. 2), spetta
quindi alla parte dimostrare il diritto che ritiene applicabile, senza che il
giudice formuli un invito specifico in questo senso (Gilliéron, op. cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli
applicherà il diritto svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP).
b) Di fatto, i
contratti di finanziamento si limitano a menzionare un rinvio all'art. 1186
CCit. Nondimeno, le norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi
connessi valide nella relazione bancaria fra __________ e la debitrice, rinviano
in modo esplicito alla legge italiana (art. 20 nel doc. HH, pag. 2). Invero,
tuttavia, la cessione di credito conclusa tra la creditrice originaria e la sequestrante
prevedrebbe l'applicazione del diritto svizzero (doc. AA, n. 8.1 a pag. 5); ma
questa scelta, pur determinante per esaminare il rispetto della forma della
cessione (art. 145 cpv. 3 LDIP), è inefficace verso quel debitore che non ha
dato il proprio consenso (art. 145 cpv. 1 LDIP). Del resto poi, egli medesimo
ha costruito l'opposizione sul diritto italiano, con particolare riferimento
agli art. 1264, 1372 e 1375, 1845, 1182 CCit e art. 700 segg. CPCit (opposizione,
pag. 5, 6, 7 e 9), di cui produce un parziale estratto (doc. 9), confermando
questo suo punto di vista ancora in sede di udienza (verbale pag. 9 e 10). Dal
canto suo, la sequestrante pur evidenziando come la cessione fosse di per sé
soggetta al diritto elvetico, ha pure rinviato agli art. 1260, 1264, 1845 CCit
(verbale, pag. 3, 4, 5) e prodotto un parere giuridico sulle norme applicabili
secondo l'ordinamento giuridico italiano (doc. MM). Posizioni queste, confermate
anche nella procedura di appello. Di modo che, in definitiva, l'esistenza e l'esigibilità
del credito insieme alla questione legata alla notifica della cessione al
debitore (cfr. Dasser, Basler
Kommentar, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n.
20 ad art. 145 con i relativi rinvii), deve essere esaminata sotto il profilo
della legge italiana, fermo restando che ai fini della forma determinante resta
il diritto svizzero.
7. Per
quanto attiene la validità formale di una cessione, il diritto svizzero presuppone
la forma scritta (art. 165 cpv. 1 CO). E, questo requisito è in sé adempiuto dalla
proposta di cessione di credito dell'8 gennaio 2008 formulata da __________
(doc. B in appello), poi ripresa nello scritto con cui il 9 gennaio 2008 la
sequestrante ha dichiarato di accettarla (doc. AA), diventando nuova e unica creditrice
dell'opponente per la pretesa posta sotto sequestro.
L'appellante
contesta però la validità della cessione in quanto non le sarebbe stata
notificata a mezzo ufficiale giudiziario come prescritto dall'art. 1264 CCit
(appello, pag. 5). Ora, dei motivi per cui, nel caso concreto, questo
presupposto debba essere esaminato sotto il profilo del diritto italiano si è
già detto (sopra, consid. 7b). Di fatto, l'art. 1264 comma 1 CCit -che concerne
l'efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto- si limita a stabilire
che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi
l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Nulla però indica che, per
questo articolo, la notificazione debba essere eseguita per il tramite
dell'ufficiale giudiziario (cfr. art. 137 CPCit). Anzi, se è vero che sulla questione
a sapere quale forma debba assumere la notifica c'è di per sé controversia,
pare che sia sufficiente una qualsiasi partecipazione di notizia comunque
portata a conoscenza del debitore, che la prospettiva prevalente sia quella
di una comunicazione meramente verbale e che non è necessaria la
comunicazione integrale dell'atto di cessione, bensì è sufficiente quella
relativa agli elementi essenziali del negozio (Cian/Trabucchi, Commentario breve al codice civile, 6a ed., Padova
2002, paragrafo II ad art. 1264, n. 1 e 2).
Nella
fattispecie, risulta che con invio raccomandato, __________ ha notificato la
cessione di credito di cui al doc. AA all'opponente in data 8 febbraio 2008,
spedita il 12 febbraio 2008 (doc. 6). E, un'ulteriore comunicazione in questo
senso le è poi stata inviata per raccomandata il 12 febbraio 2008 dalla sequestrante
(doc. 7) avvisandola degli estremi bancari validi per il versamento a titolo di
rimborso del denaro (doc. 7). Ciò posto, visto che le modalità con cui
l'opponente è stata informata della cessione di credito sono conformi alle
prescrizioni italiane, e che per la forma l'atto di cessione appare conforme al
diritto svizzero, non vi sono motivi per non ritenere realizzata l'esistenza
del credito: la sequestrante, quale cessionaria, risulta quindi titolare e attivamente
legittimata a far valere la pretesa trasferitale da __________, sua cedente.
8. Il
Pretore ha ritenuto il credito della sequestrante esigibile in quanto,
quest'ultima, aveva giustificato il diritto di __________ a recedere con
effetto immediato dai contratti di finanziamento, mediante preavviso di un
giorno, producendo le norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi
connessi, argomenti con i quali l'opponente non si sarebbe confrontata
limitandosi ad un rinvio all'art. 1845 CCit e alla possibilità di recesso con preavviso
di 15 giorni. L'appellante reputa nullo l'invio raccomandato dell'8 gennaio
2008 con cui __________ le avrebbe comunicato con decorrenza odierna la revoca
dei finanziamenti e quindi richiesto il pagamento immediato di Euro
29'459'846.– di cui Euro 27'000'000.– in linea capitale e il residuo per
interessi maturati, oltre interessi maturandi dal 1/1/08 al saldo (doc. 8).
a) A detta della
ricorrente, la disdetta non rispetterebbe anzitutto scadenze e termine di
preavviso pattuiti dalle parti alla clausola rimborso e validi per i due
finanziamenti (appello, pag. 6). Ma, i due formulari per la richiesta di
finanziamento in valuta estera-operazioni finanziarie agli atti (doc. N/4 e
doc. O/5), così come le relative pattuizioni in esso riassunte non sono altro
che impegni da lei assunti nei confronti della banca, e quindi obblighi a suo
carico. Nella stessa in effetti, vi specifica dapprima che con riferimento
alla nostra richiesta di finanziamento, nel richiederne l'erogazione, Vi
confermiamo di avere preso buona nota e di accettare senza riserve le
condizioni di seguito specificate, per poi precisare -fra le altre cose- che
in caso di rimborso in un'unica soluzione alla scadenza o alla fine di ogni
periodo di interesse deve rispettare un preavviso scritto di 2 gg.
lavorativi. Di modo che, scadenze e preavviso indicati da questo articolo,
sono termini a carico dell'appellante e non termini di disdetta cui doveva
sottostare la banca.
b) L'appellante
rimprovera poi al Pretore di avere ritenuto documentato il diritto a recedere
della banca sulla base delle norme per i conti correnti di corrispondenza e
servizi connessi, in quanto nulla indicherebbe che queste condizioni siano
altresì valide per i finanziamenti che hanno dato origine all'istanza di
sequestro (appello, pag. 7). Ma, a torto. Certo, il 18 dicembre 2001 __________
ha confermato la validità di questa normativa con riferimento all'apertura del conto
corrente “__________” (doc. HH, pag. 1). Ma, fra le clausole in essa contenute
vi è un'esplicita regolamentazione sulle aperture di credito appunto (art.
6 nel doc. HH, pag. 1). E, la documentazione agli atti prova che il finanziamento
di Euro 15'000'000.– di cui ha beneficiato l'opponente in data 1° luglio 2005 (doc.
N/4) e quello di Euro 12'000'000.– il 24 agosto 2005 (doc. O/5) sono proprio
stati accreditati sul quel preciso conto (doc. R e T, in basso) per poi essere,
in un secondo tempo, addebitati al medesimo (doc. S e U). Per il resto, non
sussiste contrapposizione alcuna tra la facoltà della banca di recedere dal
contratto di apertura di credito giusta l'art. 6 di quelle norme e le modalità
di rimborso valide per l'opponente e indicate nei contratti di finanziamento (cfr.
sopra, consid. 8a).
c) L'appellante
afferma poi che la facoltà di recesso da parte della banca, non giustificata da
una causa di risoluzione così come previsto dall'art. 6 delle norme per i
conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, non sia affatto
conforme al diritto italiano in particolare agli art. 1372 e 1375 CCit
(appello, pag. 7). Ora, per quanto attiene al caso concreto, in materia di
apertura di credito l'art. 6 stabilisce che la banca ha la facoltà di
recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura
di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di
sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al correntista, con
lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno (doc. HH). E, accettandola,
l'opponente non ha fatto altro che dare il proprio consenso ad un recesso
convenzionale, possibilità questa lecita in virtù della riserva di cui al comma
4 dell'art. 1373 CCit, articolo di legge che regola le modalità di recesso
unilaterale. Ciò posto, nella misura in cui è conforme a questa pattuizione, la
disdetta immediata dell'8 gennaio 2008 è quindi legittima.
d) L'appellante si
duole del fatto che la disdetta 8 gennaio 2008 non menzioni una delle cause
di risoluzioni previste dai contratti di finanziamento da lei sottoscritti
(appello, pag. 8). Ma, invano. Come si è già detto, il diritto di recesso di __________
non si fonda affatto sulla clausola cause di risoluzione che si limita a
sancire il principio secondo cui è facoltà della banca di chiedere la
risoluzione del rapporto di finanziamento dandosi l'inadempienza dell'opponente.
Ma, bensì, sull'art. 6 delle norme per i conti correnti di corrispondenza e
servizi connessi (cfr. sopra, consid. 6b), che non impone alcuna causa di
recesso, pattuizione conforme all'art. 1341 comma 2 CCit (doc. HH, pag. 2 in
basso).
e) Infine,
l'appellante desume la nullità della disdetta di __________ dal fatto che non
sarebbe rispettato il termine di 15 giorni imposto dall'art. 1845 CCit
(appello, pag. 8). Se non che -e come peraltro già emerge dalla sentenza
impugnata- il termine di 15 giorni per la restituzione della somma di cui si è beneficiato,
diventa necessario allorquando è stata pattuita l'apertura di un credito a
tempo determinato (art. 1845 comma 2 CCit). Diversamente, per le aperture di
credito a tempo indeterminato, il medesimo articolo stabilisce che ciascuna
delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine
stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni
(art. 1845 comma 3 CCit). E, in concreto, che si trattasse di un credito a
tempo indeterminato è la stessa opponente a ribadirlo (appello, pag. 8).
Mentre, il termine di preavviso minimo di un giorno fissato dalle parti all'art.
6 (doc. HH, pag. 1), è ossequiato dalla disdetta 8 gennaio 2008, inviata il 9
gennaio 2008, e notificata il successivo 14 gennaio 2008 (doc. Z, pag. 2).
f) In definitiva,
e per i suesposti motivi, le censure sollevate dalla ricorrente nell'intento di
dimostrate l'assenza di esigibilità del credito di cui si prevale la
sequestrante, sono tutte prive di fondamento, e devono quindi essere disattese.
Causa
del sequestro
9. Il
Pretore ha ritenuto adempiuto il presupposto della causa del sequestro di cui
all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF -norma sulla quale la sequestrante ha improntato la
sua richiesta- in quanto la pretesa di quest'ultima si fonda su un
riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Ha quindi respinto
la tesi di una cessione abusiva, in quanto l'opponente non aveva comprovato che
Fatti
i presupposti ne fossero realizzati. Dal canto suo l'appellante contesta sia l'esistenza
di un riconoscimento di debito sia di un legame sufficiente tra credito e la
Svizzera. A torto.
In
effetti, del fatto che nel momento in cui è stata introdotta l'istanza di
sequestro, il credito della sequestrante fosse esigibile si è già detto (sopra,
consid. 8). E, questo, è l'unico argomento avanzato dall'appellante per tentare
di invalidare l'esistenza del riconoscimento di debito (appello, pag. 9) accertato
dal Pretore con rinvio ai contratti di finanziamento (doc. N/4 e O/5), alla
disdetta 8 gennaio 2008, alla proposta di cessione di credito formulata da __________
(doc. B in appello) e all'accettazione -il giorno successivo- della cessione
di credito da parte della sequestrante (doc. Z). Ciò posto, appurata l'esistenza
di un valido riconoscimento di debito, diventa inutile esprimersi sulla questione
a sapere se il credito abbia altresì un legame sufficiente con la Svizzera
giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF, se la cessione del credito alla sequestrante
sia avvenuta nell'intento di costituirne uno posto come la sequestrante, a
differenza di __________, abbia la propria sede in Svizzera (cfr. Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 84 ad art. 271), se in
questo contesto siano ravvisabili gli estremi dell'abuso di diritto e se
la sequestrante avrebbe potuto in concreto postulare misure cautelari in Italia
in luogo del sequestro, come sembrerebbe pretendere l'appellante (appello, pag.
9 e 10). Queste censure, pertanto, non meritano ulteriore disamina.
10. La
sentenza impugnata merita in definitiva conferma, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49,61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.
1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr. 30'000.–.
3.
Intimazione:
–RA 1 __________;
–RA 2.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 43'478'100.–
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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