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Decisione

14.2008.70

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nessun presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 risulta adempiuto

13 agosto 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UEF di Bellinzona AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato

pagamento di fr. 2'470.20 oltre interessi e spese.

B. All’udienza

di contraddittorio del 30 giugno 2008 l’istante ha confermato la sua richiesta

mentre la convenuta ne ha preso atto.

C. Con sentenza 3 luglio 2008 il Segretario assessore

della Pretura

del Distretto di Bellinzona, statuendo ex art. 34 cpv. 1 LOG in sostituzione

del Pretore, assente, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello

stesso giorno alle ore 14.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di volere saldare i propri debiti.

Considerato

In diritto 1.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

Considerandi

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base

di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante non

ha provato di avere estinto il debito oggetto dell’esecuzione in esame (art.

174.

cpv. 2 n. 1 LEF) e nemmeno ha depositato presso questa autorità l’importo

dovuto (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto la creditrice non ha ritirato

la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per cui non risultando

adempiuto alcuno dei presupposti previsti all’art. 174 cpv. 2 n. 1 - 3 LEF, il

fallimento non può essere annullato.

In

via abbondanziale va osservato che, per quel che concerne il requisito della

solvibilità, dall’estratto delle esecuzioni dell’UEF di Bellinzona al 5 agosto

2008.

emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 18 esecuzioni per

un valore complessivo di fr. 127’744.60. Determinante è che nel corso di

quest’anno per un’esecuzione è stato emesso l’avviso di pignoramento, per

un’altra procedura è stata emessa la comminatoria di fallimento mentre per

un’ulteriore esecuzione, di importo elevato, il 28 luglio 2008 è stata

presentata la domanda di proseguimento, il che porta a concludere che

l’appellante non dispone della liquidità sufficiente a far fronte ai suoi

impegni. In base a queste considerazioni il presupposto della solvibilità non sarebbe

reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare

applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può essere annullato.

2.

L'appello

va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia: 1. L'appello

è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

giovedi

14 agosto 2008 alle ore 10.00

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

-

-

-

-

-;

Comunicazione

alla Pretura di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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