14.2008.70
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nessun presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 risulta adempiuto
13 agosto 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2008.70
Data decisione, Autorità:
13.08.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Nessun presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 risulta adempiuto
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2008.70
Lugano
13 agosto
2008
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Ermotti
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza
4 giugno 2008 presentata da
AO 1
rappr. da: RA 1
contro
AP 1
patr. dall’ RA 2
sulla quale istante il Segretario assessore della
Pretura di Bellinzona con sentenza
3 luglio 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della ditta AP 1, __________,
a far tempo
dal giorno 3 luglio 2008 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
15 luglio 2008 ne postula l’annullamento
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 21 luglio
2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’UEF di Bellinzona AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato
pagamento di fr. 2'470.20 oltre interessi e spese.
B. All’udienza
di contraddittorio del 30 giugno 2008 l’istante ha confermato la sua richiesta
mentre la convenuta ne ha preso atto.
C. Con sentenza 3 luglio 2008 il Segretario assessore
della Pretura
del Distretto di Bellinzona, statuendo ex art. 34 cpv. 1 LOG in sostituzione
del Pretore, assente, ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da quello
stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di volere saldare i propri debiti.
Considerato
In diritto 1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
Considerandi
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base
di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) L’appellante non
ha provato di avere estinto il debito oggetto dell’esecuzione in esame (art.
174.
cpv. 2 n. 1 LEF) e nemmeno ha depositato presso questa autorità l’importo
dovuto (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto la creditrice non ha ritirato
la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per cui non risultando
adempiuto alcuno dei presupposti previsti all’art. 174 cpv. 2 n. 1 - 3 LEF, il
fallimento non può essere annullato.
In
via abbondanziale va osservato che, per quel che concerne il requisito della
solvibilità, dall’estratto delle esecuzioni dell’UEF di Bellinzona al 5 agosto
2008.
emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti 18 esecuzioni per
un valore complessivo di fr. 127’744.60. Determinante è che nel corso di
quest’anno per un’esecuzione è stato emesso l’avviso di pignoramento, per
un’altra procedura è stata emessa la comminatoria di fallimento mentre per
un’ulteriore esecuzione, di importo elevato, il 28 luglio 2008 è stata
presentata la domanda di proseguimento, il che porta a concludere che
l’appellante non dispone della liquidità sufficiente a far fronte ai suoi
impegni. In base a queste considerazioni il presupposto della solvibilità non sarebbe
reso sufficientemente verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare
applicazione, per cui il fallimento di AP 1 non può essere annullato.
2.
L'appello
va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia: 1. L'appello
è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
giovedi
14 agosto 2008 alle ore 10.00
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1.
3. Intimazione
a:
-
-
-
-
-;
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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