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Decisione

14.2008.74

Appello contro il decreto di sequestro. Verosimiglianza della pretesa della banca sequestrante fondata sulla concessione di una linea di credito. Valore probatorio di un estratto di conto corrente. Es

4 settembre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

istanza 31 luglio 2008, AP 1 ha chiesto al Pretore __________ nei confronti di AO

1, il sequestro ai sensi dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF di tutti gli averi della

convenuta presso le banche PI 1 e PI 2, entrambe in __________, a garanzia di

un credito di fr. 6'803'102,52 (pari alla somma di € 4'104'370,73 e di USD

99.01). L’istante ha esposto di aver messo a disposizione della convenuta una

linea di credito di USD 15'000'000.--. Quando, nel settembre 2007,

l’esposizione passiva della società aveva raggiunto USD 11'500'000.--, la banca

ne ha preteso una riduzione e successivamente la sua totale estinzione. Dopo

aver effettivamente dato seguito a tale richiesta, la convenuta ha smesso di

portare avanti tale riduzione nella prima metà del 2008. Al 22 luglio, il conto

presentava un saldo passivo di fr. 6'803'102,52.

B. Il 31 luglio 2008, il Pretore __________ ha respinto l'istanza

di sequestro, ritenendo che l’istante non avesse reso verosimile l’esistenza

del suo asserito credito, in quanto si era limitata a produrre tabulati da essa

stessa stampati. D’altronde, il contratto di apertura di un conto/deposito non

indicava alcuna cifra mentre, secondo le stesse dichiarazioni dell’istante, la

convenuta aveva dato seguito alla richiesta di rimborso di € 5'565'000.-- formulata

l’11 giugno 2008. Il primo giudice ha inoltre identificato un motivo

sussidiario di reiezione nel fatto che, secondo il contratto di apertura del conto,

l’istante è al beneficio di un atto generale di pegno.

C. Con appello 6 agosto 2008, AP 1 chiede l'accoglimento della sua

istanza. In sostanza, l’appellante ritiene di aver comprovato l’esistenza di un

rapporto contrattuale tra le parti con la produzione della documentazione di

apertura del conto n. __________ (doc. M) e di avere sufficientemente reso verosimile

l’esposizione passiva attuale della convenuta con riferimento agli estratti di

conto di cui ai doc. C e D, documenti unanimemente e abitualmente ammessi nella

pratica commerciale e da ritenere attendibili sino a prova del contrario. La

banca sostiene inoltre che, essendo il sequestro un istituto giuridico concepito

a favore del creditore, le esigenze di verosimiglianza non devono essere

rigorose, giacché gli interessi del debitore sono comunque tutelati con la

facoltà riconosciuta al giudice di obbligare il creditore a prestare garanzia

(art. 273 LEF) e con la possibilità di opposizione al sequestro (art. 278 LEF).

L’appellante contesta anche la motivazione sussidiaria della sentenza impugnata,

evidenziando come l’atto generale di pegno verta proprio sul conto n. __________,

che presenta attualmente un saldo passivo appunto equivalente al credito che la

banca fa valere contro la convenuta.

Considerandi

in diritto:

1.

Per

crediti non garantiti da pegno il creditore può chiedere il sequestro di beni

del debitore, quando sia data una causa di sequestro (cfr. art. 271 cpv. 1 n. 1

a 5 LEF). Nel Cantone Ticino per valori superiori a fr. 2’000.-- competente per

la concessione del sequestro è il Pretore del luogo in cui si trovano i beni da

sequestrare indicati dal creditore (art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 3 LALEF, art. 5

cpv. 1 LOG). Allo stadio dell'emissione del decreto di sequestro, la procedura

è unilaterale (art. 19 LALEF; Stoffel,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I. Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 45 ad art. 272). Anche l'eventuale fase ricorsuale dev’essere unilaterale,

per preservare l'effetto sorpresa caratteristico del sequestro (CEF 13 agosto

2004.

[14.04.71], cons. 1.3/e, riassunto in RtiD I-2005 916 s. n. 132c), motivo per il quale l’appello non è stato notificato alla

convenuta.

2.

Contro

la decisione che rigetta integralmente o parzialmente una domanda di sequestro

è dato il rimedio di diritto cantonale dell’appello, a

condizione che emani dal Pretore e che il valore litigioso sia superiore a fr.

8'000.-- (art. 18 cpv. 1 e 19 LALEF, e il rinvio all’art. 272 LEF; CEF 26

giugno 1998 in re I. Spa c/ P. Spa; 29 maggio 2000 [14.99.83], cons.

1.

-1.6). In tale ipotesi, il legislatore federale ha infatti rinunciato a

istituire un rimedio di diritto federale (in particolare la via

dell’opposizione ai sensi dell’art. 278 LEF), lasciando tale facoltà ai singoli

Cantoni (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III 123; Stoffel,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 53

ad art. 272). Nel caso concreto, il valore litigioso è di fr. 6'803'102,52

(art. 11 lett. e CPC e 25 LALEF), donde la ricevibilità dell’appello.

3.

Le decisioni in materia di sequestro vanno pronunciate in procedura

sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono tale tipo

di procedura devono rispettare la massima dispositiva ("Dispositionsma­xime"),

il principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime"), nonché le massime di

celerità e di concentrazione (cfr. J. Piégai,

La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi

Losanna 1997, p. 213 ss. con rif.; Y. Artho

von Gunten, Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, p. 73 ss.). Detto

altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, egli esamina solo ciò che è stato

allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti ("quod

non est in actis, non est in mundo") e che possono essere assunte seduta

stante ("Beweismittelbeschränkung").

Il

giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti

("Beweisstrengebeschränkung") ed esaminare sommariamente i punti di

diritto ("prima facie cognitio"), nella misura compatibile con

l'esigenza di celerità (cfr. F. Hohl,

La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Gilliéron, Le séquestre dans la LP

révisée, in: BlSchK 1995, p. 138, B; Piégai,

op. cit., p. 212; Artho von Gunten,

op. cit., p. 85 ss.). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5

LALEF). Nell’ambito dell’appellazione contro il rifiuto

parziale o integrale del sequestro, non sono ammessi allegazioni e mezzi di

prova nuovi – cosiddetti “nova” (CEF 29 maggio 2000 [14.99.83], cons. 1.9; art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC e, a contrario, 22 cpv. 4 LALEF).

4.

Giusta

l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene

concesso dal giudice del luogo in

cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l'esistenza:

1.

del credito;

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al debitore.

Nel

caso concreto, solo il primo presupposto è litigioso.

5.

Vi

è verosimiglianza quando esiste una certa probabilità che i fatti allegati corrispondano

al vero (Piégai, op. cit., n.

792, p. 173). Il grado di verosimiglianza richiesto è oggetto di apprezzamenti

divergenti. Secondo questa Camera, la verosimiglianza è data a due condizioni

cumulative (cfr. CEF 15 maggio 2002 [14.2002.6], cons. 1.5d):

1) vi

è un “inizio di prova” (“commencement de preuve”, DTF 107 III 36, 39 e 40,

cons. 3 e 5; Stoffel, op. cit.,

n. 3 ad art. 272), ossia indizi oggettivi e concreti a conforto della tesi del

sequestrante, non bastando di regola fatture o altri elementi allestiti

unilateralmente dal sequestrante o da suoi organi o persone ausiliarie (CEF 13

agosto 2004 [14.04.71], cons. 1.2);

2) dall’esame

degli allegati e mezzi di prova si ricava l’impressione che i fatti rilevanti

per il giudizio si siano comunque realizzati, pur senza poter escludere la

probabilità nello stesso ordine di grandezza di una realtà di segno opposto; detto

altrimenti, si ha verosimiglianza (semplice) quando sono possibili anche altre

soluzioni altrettanto probabili; viceversa, un fatto è da ritenere

inverosimile, quando si ha la netta impressione che i fatti si siano svolti

diversamente da quanto affermato dal sequestrante.

6.

Nel

caso concreto, va dato atto al Pretore che il documento intitolato “apertura di

un conto/deposito” del 2 giugno 2006 (doc. M) non contiene cifre e quindi non

rende verosimile l’esistenza e ancora meno l’importo del credito vantato dall’appellante.

6.1

A ben

vedere, si tratta in realtà soltanto di una domanda di apertura di un conto (corrente

e di deposito) – come ne testimoniano la frase “autorizziamo la AP 1 ad aprire

un conto [...]” figurante a pagina 2 del formulario e l’assenza di firma della

banca – e non (ancora) di un contratto di conto corrente (cfr. L. Etter, Le contrat de compte courant,

Zurigo 1994, p. 115-116) e meno ancora di un contratto di apertura di un credito

bancario (sulla distinzione, cfr. Etter,

op. cit., p. 118). L’appellante non ha del resto prodotto alcun documento

relativo all’asserita (successiva) concessione di una linea di credito di USD

15'000'000.--.

6.2

Quanto

agli estratti di conto di cui ai doc. C e D, sono documenti allestiti unilateralmente

dalla sequestrante che, in quanto tali, sembrano dover essere assimilati a semplici

fatture. Orbene, secondo la giurisprudenza ricordata al considerando precedente,

simili atti non sono in sé sufficienti a rendere verosimile il fatto che constatano,

perché in ultima analisi sono semplici affermazioni di parte che devono essere

concretizzate e oggettivate con altri elementi per poter costituire l’“inizio

di prova” richiesta dalla giurisprudenza.

a) Certo,

gli estratti di conto bancario hanno uno statuto particolare rispetto a

semplici fatture: dal punto di vista penale costituiscono “documenti” ai sensi

dell’art. 110 n. 5 CP atti a

provare la veridicità del loro contenuto (DTF 102 IV 194-195, cons. 3). Ciò è tuttavia

pure il caso delle contabilità commerciali – compresi i documenti giustificativi

che la compongono, tra cui anche le fatture (DTF 115 IV 225 segg.) – eppure il semplice

fatto che un credito sia registrato nella contabilità del creditore non può, e

in pratica non viene considerato in sé sufficiente alla concessione di un

sequestro nei confronti del debitore.

b) Dal

punto di vista del diritto civile, v’è da rilevare come gli estratti di conto corrente bancario, ancorché non siano registri

o atti pubblici ai sensi dell’art. 9 CC, siano considerati quale riconoscimento

del saldo risultante dalla chiusura contabile, sia in caso di esplicita

accettazione che – se così hanno convenuto le parti – in caso di silenzio del

cliente (DTF 130 III 697, cons. 2.2.2; Lombardini, Droit

bancaire suisse, Zurigo/Basilea/Ginevra 2002, n. 30 ad cap. XV, p. 200; Borghi/De Rossa, Compendio

di diritto dell’economia, 2a ed., Lugano/Basilea 2007, n. 1081). Ciò presuppone

però che le parti abbiano concluso un contratto di conto corrente – comunque

presunto in materia bancaria (Guggen­heim,

Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4a. ed., Ginevra 2000, p. 476 ad 3)

–, che il cliente abbia avuto o potuto avere conoscenza dell’estratto e non

l’abbia tempestivamente contestato (Gonzenbach,

Basler Kommentar zum OR, vol. I, 3. ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 11 ad art. 117). Le condizioni generali delle

banche generalmente prevedono una finzione di comunicazione – è sufficiente per

la banca dimostrare di aver spedito l’estratto all’ultimo indirizzo indicato

dal cliente o, se così pattuito, in fermo banca – e una finzione di

accettazione in caso di assenza di contestazioni nel termine convenuto e/o adeguato;

tali finzioni sono sostanzialmente ammissibili (Guggenheim, op cit., p. 126-129, ad 10-12). Nel caso concreto,

l’appellante non ha però reso verosimile di aver spedito alla convenuta gli

estratti di cui ai doc. C e D e tanto meno che essa li abbia accettati. Inoltre,

l’intervallo di tempo tra l’emissione degli estratti (22 luglio 2008) – a una

data che peraltro non sembra coincidere con una scadenza abituale – e l’inoltro

dell’istanza di sequestro (31 luglio 2008) è manifestamente troppo breve perché

si possa ammettere che la convenuta li abbia tacitamente accettati. Gli

estratti in questione non possono quindi essere assimilati a riconoscimenti di

debito. Il credito vantato dall’appellante non è di conseguenza stato

sufficientemente reso verosimile.

7.

A

titolo aggiuntivo, va poi rilevato che, tranne quando il sequestro è fondato su

una delle cause di cui all’art. 271 cpv. 1 n. 1 o 2 LEF, il sequestrante, oltre

all’esistenza del credito, deve pure renderne verosimile l’esigibilità (art.

271.

cpv. 2 LEF a contrario; Stoffel,

op. cit., n. 8 ad art. 272). Orbene, le allegazioni dell’appellante, secondo

cui essa avrebbe preteso dalla convenuta una riduzione del suo debito e successivamente

la sua totale estinzione, sono rimaste a livello di puro parlato. Non ha

infatti nessun valore probatorio l’«accordo di rimborso» (doc. B), di cui è

stata prodotta solo la prima pagina priva di data e firme. È pur vero che la banca, l’11 giugno 2008 (doc. L), ha chiesto alla

cliente di ridurre la sua esposizione passiva autorizzandola a chiudere un “48h

call” di € 5'565'000.--, ma l’operazione è andata a buon fine (cfr. doc. D) e non

risulta dagli atti che l’appellante abbia successivamente posto fine alla

relazione contrattuale – anzi il saldo del conto è stato riportato a nuovo sul

prossimo periodo contabile (cfr. doc. C e D, a p. 2 e Etter, op. cit., p. 238) – né che abbia chiesto alla cliente il rimborso totale del saldo esistente

al 22 luglio 2008. Anche se, come è abitualmente il caso dei crediti in conto

corrente (Lombardini, op. cit., n. 33 ad cap. XXIX, p. 531), il

contratto su cui l’appellante fonda la propria pretesa (ma che ha omesso di

produrre) dovesse prevedere il rimborso del credito senza preavviso a prima

domanda della banca – circostanza peraltro non allegata –, la sua esigibilità presupporrebbe

comunque che una valida disdetta fosse stata significata alla cliente (Higi, Zürcher Kommentar, vol. V/2b, 3a

ed., Zurigo 2003, n. 23 e 30 ad art. 318; cfr. pure DTF 29 II 337 citato da Etter, op. cit., p. 121). Ebbene anche tale

circostanza non è stata resa verosimile dall’appellante.

8.

Le esigenze poste da questa Camera in materia di verosimiglianza

dei presupposti del sequestro, anche per quanto concerne il caso in esame, non possono

essere ritenute troppo rigorose per la parte sequestrante: essa non ha infatti

prodotto tutta la documentazione pertinente che si poteva ragionevolmente aspettare

che produsse a sostegno della propria domanda, in particolare il contratto di

concessione di una linea di credito, con le relative condizioni generali e

particolari, e la o le asserite richieste di rimborso. È vero che per garantire

i diritti del debitore sequestrato, il giudice può (recte: deve) esigere dal

sequestrante la prestazione di una garanzia ai sensi dell'art. 273 cpv. 1 LEF

tanto più elevata quanto più bassa si rivela la verosimiglianza della

realizzazione delle condizioni del sequestro (cfr. Gilliéron, op. cit., p. 132; Piégai, op. cit., p. 306), ma in ogni caso l'imposizione di

una garanzia non può supplire l'assenza di un presupposto del sequestro (cfr. M. Criblet,

La problématique des sûretés et de la responsabilité de l'Etat, in: Le

séquestre selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p. 80; B. Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite,

in: ZSR 1997/II, p. 467 s.). Nemmeno l’esistenza dell’istituto dell’opposizione

al sequestro (art. 278 LEF) viene in soccorso alla tesi dell’appellante: l’art.

272.

cpv. 1 LEF esige in effetti che i presupposti del sequestro siano resi verosimili

già nella fase della sua concessione.

9.

L’appello

va pertanto respinto.

La tassa

di giustizia è a carico dell’appellante.

Richiamati gli art. 271 ss. LEF, 19 LALEF, 48, 49,

61.

e 62 OTLEF,

pronuncia:

1.

L’appello

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia della presente decisione di fr. 3’000.--, già anticipata

dall’appellante, rimane a suo carico.

3.

Intimazione

all’avv. PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della

vertenza è di fr. 6'803'102,52, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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