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Decisione

14.2008.75

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27 novembre 2008Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A.Con PE n. __________ del 23/28 aprile

2008 __________ AO 1 ha escusso in via di realizzazione del pegno immobiliare AP

1, quale terzo proprietario del pegno, per l’incasso di fr. 266'500.-- oltre

interessi al 3.61% dal 1. gennaio 2008, fr. 25'500.-- oltre interessi al 4.61%

dal 1. gennaio 2008,

fr. 12'531.65

oltre interessi al 7.67% dal 1. gennaio 2008 e fr. 587.60, indicando quale

titolo di credito: “Cartella ipotecaria al portatore di fr. 320'000.--, iscr. __________

dg __________, gravante in I. rango la __________, fondo base __________ di

proprietà del sig. AP 1. Contratto di credito del 28.7.2000. Atto di cessione

in garanzia del 21.8.2000. Disdetta del 23.07.2007. Raccomandata del 3.12.2007”.

Quale oggetto del pegno è stata indicata la PPP __________, fondo base n. __________

di proprietà di AP 1.

Interposta

tempestiva opposizione dall’escusso, l’istante ne ha chiesto il rigetto

provvisorio.

B. AO 1

ha prodotto la cartella ipotecaria al portatore di fr. 320'000.--, costituita

l’11 novembre 1999 - Dg __________, gravante in I. rango la PPP __________

fondo base n. __________, che __________ aveva allora acquistato (doc. A), il

contratto di credito ipotecario stipulato con __________ il 28 luglio/21 agosto

2000 (doc. C) per il finanziamento della predetta PPP, la convenzione

fiduciaria (“Sicherungsübereignung”) sottoscritta da __________ il 21 agosto

2000 (doc. D), con cui quest’ultima ha ceduto in proprietà a titolo di

garanzia alla banca la predetta cartella ipotecaria al portatore e la disdetta

23 luglio 2007, inviata a __________, del mutuo ipotecario e della cartella

ipotecaria (doc. E). Con rogito 19 aprile 2002 del notaio __________, AP 1 ha

acquistato la citata PPP da __________. L’iscrizione a Registro fondiario è

avvenuta il 12 agosto 2002 (doc. 11). Con l’istanza in esame AO 1 procede

contro AP 1 quale terzo proprietario del pegno.

C. All’udienza

di contraddittorio del 4 luglio 2008 AO 1 ha confermato la sua domanda,

producendo l’originale della cartella ipotecaria doc. A. La Pretore ne ha

accertato la validità e l’ha restituita alla procedente.

L’escusso

si è opposto all’istanza sostenendo dapprima che AO 1 non sarebbe in possesso

di un titolo ipotecario valido. Secondo AP 1 la cartella ipotecaria in oggetto

è nulla ai sensi dell’art. 799 cpv. 2 CC, atteso che essendo stata emessa dopo

la concessione del mutuo ipotecario necessitava dell’atto pubblico. Infatti al

momento dell’erogazione del mutuo la cartella ipotecaria non era costituita. Il

convenuto ha rinviato al rogito 14 luglio 1999 del notaio __________ (doc. 2),

dove al punto 3 foglio 3 è stato indicato un finanziamento ipotecario da parte

di AO 1 di fr. 320'000.--. Il contratto di mutuo 28 luglio/21 agosto 2000

(doc. C) sarebbe un credito successivo e non quello citato nel predetto rogito,

che ha permesso alla precedente proprietaria __________ di acquistare la PPP.

Vi è stato infatti un primo tentativo di rilascio della cartella ipotecaria,

contestualmente alla rogazione del 14 luglio 1999, respinto per questioni

tecniche (atto di rettifica - rogito no__________ del notaio __________, doc.

4, in quanto precedenti cartelle da cancellare erano andate perse) e la

successiva iscrizione in data 11 novembre 1999 (doc. 5). Il fatto che AO 1 abbia

sostituito il mutuo precedente, desumibile dall’istromento d’acquisto, con

quello erogato nel 2000, non sana la nullità del titolo emesso irregolarmente

in precedenza. D’altronde prevalersi della nullità della cartella ipotecaria

non costituisce abuso di diritto. Secondo il convenuto si comporta invece

abusivamente AO 1 che esercita un eventuale e contestato suo diritto,

sfruttando il fatto di avere ancora in mano il titolo ipotecario in esame. La

debitrice __________ aveva l’8 aprile 2002 disdetto il mutuo e indicato il

notaio __________ quale incaricato di allestire l’atto notarile di

compravendita e, fiduciariamente, di estinguere il debito (doc. 6). In effetti

il 22 aprile 2002 sul conto no. __________ del notaio __________ presso AO 1, __________,

giungeva dalla __________ l’importo di fr. 345'000.-- con la menzione “motivo

del pagamento compravendita AP 1-__________, come da sua lettera del 16.4.02”

(doc. 7). Secondo l’escusso, ne consegue che AO 1 era, o doveva e poteva essere

al corrente della vendita già in quel momento. La banca avrebbe dovuto pertanto

monitorare le movimentazioni sul conto del notaio, disponendo per questo dei

mezzi necessari. Non avendo agito con tempestività, AO 1 non ha impedito che

l’importo versato da __________, per estinguere la posizione __________,

venisse utilizzato dal notaio per altri fini. Quale istituto bancario,

autorizzato dalla CFB, AO 1 soggiace ai doveri di diligenza stabiliti dalla

Ordinanza CFB. Avere tollerato, che l’importo versato da AP 1 venisse prelevato,

in parte per versamenti ad alcuni giocatori del __________, in parte in

contanti e in parte utilizzato per tacitare un altro cliente, dimostra la

negligenza di AO 1. La Banca avrebbe infine tardato a comunicare la situazione

alla debitrice e a denunciare il notaio al Ministero pubblico.

Replicando

AO 1 ha rilevato che controparte non ha prodotto alcun contratto di mutuo

ipotecario antecedente la concessione del mutuo del 28 luglio 2000 (doc. C),

per cui essendo avvenuta l’iscrizione della cartella ipotecaria in oggetto già

nel luglio 1999 non può esserne eccepita la nullità. L’istante ha poi

contestato l’eccezione di abuso di diritto, sostenendo di avere agito secondo

le modalità previste dal contratto di mutuo. Essendo stato il credito erogato e

non ancora rimborsato, la sua richiesta è legittima.

Con

la duplica il convenuto ha ribadito la nullità della cartella ipotecaria in

esame così come l’abuso di diritto dell’istante nel procedere nei suoi

confronti malgrado la sua responsabilità nella situazione venutasi a creare.

D. Con sentenza 28 luglio 2008 il Pretore del Distretto di __________,

ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha rilevato che dalla

cartella ipotecaria in oggetto (doc. A) si evince che questa è stata costituita

l’11 novembre 1999, come dal documento giustificativo __________, mentre il

contratto di mutuo ipotecario è stato sottoscritto da __________ posteriormente,

ossia il 28 luglio 2000 (doc. C), per cui, contrariamente a quanto sostenuto

dall’escusso, la costituzione della cartella ipotecaria non necessitava

dell’atto pubblico ai sensi dell’art. 799 cpv. 2 CC. In prima sede è stata pure

respinta l’eccezione di abuso di diritto da parte di AO 1, atteso che

quest’ultima già a fine maggio 2002 è intervenuta segnalando all’avv. __________

che non avrebbe più tollerato le operazioni da lui eseguite sui suoi conti,

minacciandolo di disdirli in caso di reiterazione. Considerato che l’accredito

sul conto di __________ dell’importo di fr. 345'000.-- versato da AP 1 per

l’acquisto dell’appartamento da __________ è stato effettuato il 22 aprile

2002, il Pretore ha ritenuto che la banca sia intervenuta tempestivamente – già

nel mese di maggio – diffidando l’avv. __________ a cessare di effettuare

prelevamenti e chiudendo successivamente i conti.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escusso riconfermandosi in

sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. In particolare l’appellante rimprovera

al Pretore di non avere effettuato d’ufficio la verifica della cartella

ipotecaria doc. A, sulla quale AP 1 non risulta essere indicato, per cui in

mancanza di entità tra la persona indicata sul titolo e l’escusso,

l’opposizione andava mantenuta.

F.Delle argomentazioni della parte

appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo l'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata,

il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione. Questo vale

pure nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, sia per il credito che

per il diritto di pegno (art. 153a cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

7a ed., Berna 2003, n. 13 ad § 33; Bernheim/Känzig,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. II, n. 39 ad art.

151.

e n. 7 ad art. 153a; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 56 segg. ad art. 153).

2.

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura

privata ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo

rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (Cometta, Il rigetto

provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep. 1989 338). La volontà di obbligarsi

può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal

diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (Cometta, op. cit., 337).

3.

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di

causa -quindi anche in sede d'appello- se la

documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se

vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto

esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai

documenti prodotti (Cometta, op. cit., 331, Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,

Zurigo 2000, pag. 112 ad c). Nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno

poi, il giudice verifica se vi è un titolo attestante l'esistenza del pegno

indicato nel precetto esecutivo (Staehelin,

op. cit., n. 166 e 169 ad art. 82): salvo menzione espressa contraria,

l'opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito sia contro

l'esistenza di un diritto di pegno (art. 85 RFF).

4.

La cartella ipotecaria rilasciata dall’ufficiale del registro fondiario

(art. 857 cpv. 1 CC; cfr. DTF 121 III 97 consid. 4.c) è un titolo autentico ai

sensi dell’art. 9 CC; essa costituisce parimenti un titolo di rigetto

provvisorio secondo l’art. 82 LEF, senza che sia necessario che essa porti la

firma del debitore, trattandosi di un atto autentico e non di una scrittura

privata che abbisogna della firma (DTF 129 III 12 consid. 2.1 con riferimento a Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 6 e 12 ad art. 82 LEF). Tuttavia,

se la cartella ipotecaria non contiene l’indicazione del debitore, il creditore

potrà solo ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, se produce una

copia autenticata dell’atto costitutivo nel quale il debito viene riconosciuto.

Nel caso di una cartella ipotecaria che è stata costituita nel nome del proprietario

stesso (cfr. art. 852 cpv. 2 CC) o della quale lui stesso è stato il primo

portatore, l’istanza scritta tramite la quale aveva chiesto l’iscrizione della

cartella (cfr. art. 20 RRF) deve essere considerata come contenente un

riconoscimento di debito implicito (cfr. DTF 129 III 12 consid. 2.5 e 3.3, 134

III 71 consid. 3.)

Ne consegue che la

cartella ipotecaria doc. A, considerata insieme con la copia autenticata dell’istanza

di __________ di rilascio di cartella ipotecaria 14 luglio 1999 (doc. 3), costituiscono,

in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio ai sensi dell’art. 82

LEF nei confronti dell’escusso.

5.

Secondo

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione, a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a edizione,

Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82 ; Staehelin,

op. cit. n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron,

op. cit., vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82).

L’istante

ha escusso AP 1 quale terzo proprietario del fondo oggetto del pegno.

Secondo

l’art. 845 cpv. 2 CC le eccezioni del debitore a riguardo della cartella

ipotecaria competono anche al proprietario della cosa data in pegno.

6.

L’appellante

sostiene che al momento dell’erogazione del mutuo ipotecario a __________, in

relazione all’acquisto da parte sua della PPP in esame, la cartella ipotecaria

in oggetto doc. A non era ancora costituita, come risulterebbe dal doc. 2,

rogito del 14 luglio 1999 del notaio __________, dove si legge al punto 3 fol.

3.

di un “finanziamento ipotecario da parte di AO 1 Lugano di CHF 320'000.--“.

Secondo l’escusso il contratto di credito 28 luglio 2000 (doc. C) sarebbe un

credito successivo, ma non quello citato nel predetto rogito del 14 luglio

1999, che ha permesso alla precedente proprietaria __________ di acquistare la

PPP in oggetto. L’appellante rileva che vi è stato un primo tentativo di

rilascio di cartella ipotecaria contestualmente alla rogazione in data 14

luglio 1999, che fu respinta per questioni tecniche. L’iscrizione è poi

avvenuta successivamente in data __________ (estratto dal Registro fondiario, doc.

5). Di conseguenza la cartella ipotecaria doc. A sarebbe nulla, per il fatto

che, essendo stata emessa dopo l’erogazione del mutuo alla base dell’acquisto,

necessitava della forma autentica.

a) Secondo

l’art. 799 cpv. 1 CC il pegno immobiliare nasce con l’iscrizione nel Registro

fondiario, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. Il contratto di pegno

immobiliare richiede per la sua validità l’atto pubblico (art. 799 cpv. 2 CC).

In virtù

di questa norma, il contratto di pegno immobiliare richiede per la sua validità

l’atto pubblico È tuttavia ammesso che il proprietario dell’immobile possa far

iscrivere a registro fondiario un pegno immobiliare al portatore o a proprio

nome con una semplice richiesta unilaterale scritta all’ufficiale dei registri

(cfr. art 20 cpv. 1 RRF; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3. ed., Berna 2003, n. 2954; Trauffer, Basler Kommentar zum

ZGB, vol. II, 3. ed., Basilea 2007, n. 9 ad art. 799, con rif.). La

cessione di una cartella ipotecaria non richiede poi la forma dell’atto

pubblico (cfr. art. 869 CC; Steinauer, op. cit., n. 2995; Staehelin, Basler

Kommentar zum ZGB, vol. II, 3. ed, Basilea 2007, n. 5 ss. ad art. 869). Di

conseguenza, è sufficiente la semplice forma scritta perfino per la domanda

d’iscrizione di una cartella ipotecaria al portatore contenente nel contempo la

richiesta di consegna della stessa, dopo la sua emissione, al creditore (cfr.

Trauffer, op. cit., n. 9 ad art. 799, con rif.). Per contro, la convenzione

secondo la quale il proprietario s’impegna sin dall’inizio a costituire in

pegno (manuale) o a trasferire in proprietà una cartella ipotecaria non ancora

emessa deve imperativamente rivestire la forma dell’atto pubblico (DTF 121 III

101; 71 II 262; Steinauer, op. cit., n. 2952a; Trauffer, op. cit., n. 10 ad

art. 799). Una convenzione di questo tipo risulta infatti più impegnativa per

il debitore che non un contratto in cui egli si sarebbe limitato a promettere

di consegnare la cartella ipotecaria dopo la sua emissione, perché, primo il

creditore è protetto sin dal momento dell’iscrizione a registro fondiario e non

solo dal momento della consegna della cartella ipotecaria, e, secondo, il

debitore può sempre, nella prima ipotesi, revocare il mandato dato

all’ufficiale dei registri di consegnare la cartella al creditore prima che la

consegna sia effettivamente avvenuta (cfr. Steinauer, op. cit., n. 2954 e

2966b).

b) Nel caso di specie,

dalla documentazione agli atti emerge che __________ con

rogito 14 luglio 1999 del notaio __________ ha acquistato la __________ fondo

base __________ (doc. 2) e che con istanza 14/19 luglio 1999 ha chiesto l’emissione

di una cartella ipotecaria al portatore di fr. 320'000.--, gravante in 1. rango

la citata PPP (doc. 3). La cartella ipotecaria, emessa __________ (doc. A e 5),

doveva essere consegnata da __________ a AO 1 sulla base della convenzione

fiduciaria (“Sicherungsübereignung”) 28 luglio 2000 (doc. D), nell’ambito della

concessione di un credito ipotecario da parte della banca a __________,

concluso con contratto 28 luglio/21 agosto 2000 (doc. C).

Contrariamente

a quanto sostenuto dall’appellante, agli atti non vi è documento alcuno dal

quale si possa evincere che __________ si sia impegnata nei confronti di AO 1 a

costituire in pegno (manuale) o a trasferire in proprietà una cartella

ipotecaria ancora da emettere, gravante la PPP in oggetto.

Per i

motivi suesposti, la cartella ipotecaria in esame doc. A è stata pertanto

validamente costituita con richiesta da parte della proprietaria dell’immobile,

precedentemente alla sottoscrizione del contratto ipotecario e della convenzione

fiduciaria doc. C e D.

7.

L’appellante

eccepisce inoltre l’abuso di diritto da parte dell’istante nel procedere nei

suoi confronti, ritenuta la responsabilità di AO 1 nella situazione venutasi a

creare, che ha portato al mancato rimborso da parte di __________ del suo

debito nei confronti della banca.

a) Il

divieto dell’abuso di diritto è un principio generale applicabile a tutto

l’ordinamento legale, compresa la procedura esecutiva (Cometta, op. cit. in Rep

1989.

p. 334).

Per

quanto riguarda la responsabilità della banca nell’ambito del rapporto

contrattuale che viene in essere con l’apertura di un conto corrente presso una

banca si è constatato che la maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro

diversità, presentano elementi che si rifanno al mandato (Fellmann, Berner

Kommentar, N. 430 ad art. 398; mentre Hardegger, Über di dle Allgemenine

Geschäftsbedingungen der Banken, Berna e Stoccarda 1991, p. 116, ritiene che le

norme relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i

vari contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286). Giusta l’art. 398

cpv. 2 CO la banca mandataria è tenuta ad eseguire con fedeltà e diligenza gli

affari affidatile dal cliente mandante e a dar seguito alle istruzioni

ricevute.

b) Nella

fattispecie, con scritto 8 aprile 2002 __________ ha formulato nei confronti di

AO 1 la disdetta, con effetto al 22 aprile 2000, del mutuo ipotecario

concessole con contratto 28 luglio 2000 (doc. C), chiedendo alla banca di

trasmettere per conoscenza il conteggio relativo al rimborso al notaio __________,

incaricato di allestire l’atto di compravendita e di estinguere fiduciariamente

il debito nei confronti della banca (doc. 6). Con avviso di accredito 22 aprile

2002.

(doc. 7) AO 1 ha comunicato al notaio __________ il versamento, da parte

di __________, su ordine di AP 1, sul suo conto no. __________ “Rubrica

clienti”, dell’importo di fr. 345'000.--, indicando quale motivo del pagamento

“compra-vendita AP 1/__________, come da sua lettera del 16.04.02”. Il citato

importo non è tuttavia stato accreditato dal notaio __________ a AO 1 ad

estinzione del debito ipotecario di __________. Come asserito dall’appellante,

dal verbale dell’interrogatorio, avvenuto davanti al Ministero pubblico,

dell’impiegato di AO 1, __________ (doc. 13), che quale consulente alla

clientela commerciale, si occupava delle relazioni bancarie che facevano capo

al notaio __________, emerge che a fine maggio/inizio giugno 2002 – e non in

febbraio 2002 come pretende l’appellante - era stata segnalata un’attività

anomala sui conti del citato notaio, di cui era stata data comunicazione al

Servizio compliance della banca, che aveva portato nel corso del 2002 a

chiedere spiegazioni al notaio. Dall’esposto 14 febbraio 2003 di AO 1 al

Ministero pubblico (doc. 16) emerge che l’istante ha poi saputo, nel novembre 2002,

dell’avvenuto acquisto da parte di AP 1 della PPP in esame e della sua

iscrizione, effettuata il 12 agosto 2002 a registro fondiario, come proprietario.

Venuta a conoscenza che proprietario della PPP in oggetto era divenuto AP 1, con

scritto 16 dicembre 2002, UBS SA ha chiesto a __________ il rimborso del mutuo

(doc. 15). L’appellante rimprovera a AO 1 di avere però atteso tre ulteriori

mesi prima di comunicare a AP 1, tramite copia per conoscenza di una lettera

inviata a __________, il mancato rimborso del mutuo e la sua intenzione di

procedere alla realizzazione dell’immobile di sua proprietà (cfr. lettera di AO

1.

a __________ del 6 febbraio 2003 con copia per conoscenza a AP 1, doc. 8).

Quanto sopra esposto non permette tuttavia di affermare che la banca abbia

commesso un abuso di diritto prevalendosi della cartella ipotecaria in esame,

nei confronti di AP 1, quale nuovo proprietario del pegno. Giusta l’art. 398

cpv. 2 CO, la banca mandataria è tenuta ad eseguire con fedeltà e diligenza gli

affari affidatile dal cliente mandante e a dar seguito alle istruzioni da lui

impartite. Nel caso di specie gli ordini impartiti alla banca sono sempre

provenuti dal titolare stesso del conto, ossia dal notaio __________, sia per i

prelevamenti utilizzati per pagare circa fr. 15'000.-- a giocatori del __________,

così come per l’importo di fr. 55'000.-- prelevato in contanti, che per i fr.

345'000.-- versati per tacitare un altro cliente (cfr. doc. 14, sentenza 15

dicembre 2004 della Corte delle assise criminali, pag. 20). D’altro canto le

movimentazioni che avvengono sul conto “rubrica clienti” (destinato

esclusivamente a uno degli scopi di cui all’art. 5 CDB 03, ora 08) di un notaio,

sottoposto al segreto professionale (cfr. art. 5 della Legge sul notariato), sono

numerose e non soggiacciono al controllo della banca, che esegue le istruzioni

ricevute dal titolare del conto, senza dover verificare se queste istruzioni corrispondono

agli accordi intrapresi tra il notaio e i suoi clienti. Pretendere tale impegno

di controllo dalla banca, significherebbe imporle la supervisione di una realtà

che non conosce. In tale contesto non poteva pertanto essere riconoscibile per AO

1.

se l’importo versato da AP 1, tramite la __________, era stato destinato ad

altri scopi. Va poi osservato che dall’esposto 14 febbraio 2003 di AO 1 al

Ministero pubblico (doc. 16) si evince che __________, diversamente da quanto

comunicato nella sua disdetta 8 aprile 2002 (doc. 6), ha continuato a pagare

gli interessi ipotecari e gli ammortamenti, come pattuito nel contratto di

mutuo ipotecario. Solo dopo aver preso conoscenza , nel novembre 2002,

dell’iscrizione a Registro fondiario di AP 1, quale nuovo proprietario della

PPP, la banca si è attivata nei confronti di __________ con lettera 16 dicembre

2002.

(doc. 15). D’altronde nei confronti di AO 1 era lei la debitrice e non AP

1, al quale la banca si è rivolta solo in seguito, non avendo ottenuto il

rimborso del mutuo ipotecario dalla debitrice __________. La banca non è la

tutrice del cliente e ancor meno di un terzo che ha scelto di operare per il

tramite di un notaio, al quale ha indirizzato la propria fiducia.

Le

precedenti considerazioni portano a concludere che l’appellante non ha reso

verosimile ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF che AO 1 ha abusato del suo diritto

di chiedere la realizzazione forzata della cartella ipotecaria doc. A nei

confronti del convenuto, quale terzo proprietario del pegno.

La

sentenza pretorile va di conseguenza confermata.

8.

L’appello

va quindi respinto.

Tassa di

giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.

1.

OTLEF)

Per i quali motivi,

richiamti gli art. 82 LEF, 48, 49 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF

pronuncia

1.

L’appello è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata

dall’appellante,

resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere

a AO 1 fr. 500.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione: - avv. PA 1, __________;

- avv. PA 2, __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.

305'119.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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