14.2008.76
Appello contro la dichiarazione di fallimento. La solvibilità non è stata resa verosimile
9 ottobre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2008.76
Data decisione, Autorità:
09.10.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. La solvibilità non è stata resa verosimile
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2008.76
Lugano
9 ottobre
2008
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa fallimenatre promossa con
istanza 19 maggio 2008 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, con sentenza 4 agosto 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di AP 1, __________, a far tempo da martedì 5 agosto 2008 alle ore
10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
13 agosto 2008 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 22 agosto
2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 489.15
oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 18 giugno 2008 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 4 agosto 2008 il Pretore del Distretto __________, ha
dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 5 agosto 2008 alle ore
10.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in
oggetto e di essere intenzionato a pagare tutte le ulteriori esecuzioni
pendenti nei suoi confronti.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un
periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può
emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere
verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La
solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che
l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di
appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità
influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo
(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad
art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann,
Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174.
E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und
Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta __________
(doc. B) emerge che l’appellante ha pagato il 12 agosto 2008 fr. 571.55 a saldo
dell’esecuzione in oggetto n. __________ e quindi posteriormente alla
dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto
delle esecuzioni __________ al 6 ottobtre 2008 si evince che nei confronti
dell’appellante sono pendenti 13 esecuzioni per un valore complessivo di fr.
7'242.65. Determinante è che nell’anno in corso, sempre per importi non
elevati, in tre procedure è stato eseguito il pignoramento di salario, in una è
stata presentata la domanda di realizzazione e in un’ulteriore esecuzione è
stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò porta a concludere che il
convenuto non è più in grado di far fronte ai suoi debiti, nemmeno d’importo
modesto.
A
proposito della dichiarata intenzione dell’appellante di pagare le esecuzioni
pendenti nei suoi confronti, va osservato che la solvibilità deve essere resa
verosimile entro il termine d’appello.
In
base a queste considerazioni il presupposto della solvibilità non appare reso sufficientemente
verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui
il fallimento di AP 1 non può essere annullato.
2.
L'appello
va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L'appello
è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da
martedì
14 ottobre 2008 alle ore 10.00
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico di AP 1.
3. Intimazione
a:
- AP 1, __________;
- AO 1, __________;
- Ufficio __________
-
Ufficio del Registro fondiario del __________
Comunicazione
alla Pretura __________terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e egg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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