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Decisione

14.2008.76

Appello contro la dichiarazione di fallimento. La solvibilità non è stata resa verosimile

9 ottobre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________

AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 489.15

oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 18 giugno 2008 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 4 agosto 2008 il Pretore del Distretto __________, ha

dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da martedì 5 agosto 2008 alle ore

10.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in

oggetto e di essere intenzionato a pagare tutte le ulteriori esecuzioni

pendenti nei suoi confronti.

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità

influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo

(Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad

art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann,

Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.

174.

E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und

Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Dalla ricevuta __________

(doc. B) emerge che l’appellante ha pagato il 12 agosto 2008 fr. 571.55 a saldo

dell’esecuzione in oggetto n. __________ e quindi posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, per cui risulta adempiuto il presupposto previsto

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va osservato che dall’estratto

delle esecuzioni __________ al 6 ottobtre 2008 si evince che nei confronti

dell’appellante sono pendenti 13 esecuzioni per un valore complessivo di fr.

7'242.65. Determinante è che nell’anno in corso, sempre per importi non

elevati, in tre procedure è stato eseguito il pignoramento di salario, in una è

stata presentata la domanda di realizzazione e in un’ulteriore esecuzione è

stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò porta a concludere che il

convenuto non è più in grado di far fronte ai suoi debiti, nemmeno d’importo

modesto.

A

proposito della dichiarata intenzione dell’appellante di pagare le esecuzioni

pendenti nei suoi confronti, va osservato che la solvibilità deve essere resa

verosimile entro il termine d’appello.

In

base a queste considerazioni il presupposto della solvibilità non appare reso sufficientemente

verosimile. L’art. 174 cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui

il fallimento di AP 1 non può essere annullato.

2.

L'appello

va respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. L'appello

è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

martedì

14 ottobre 2008 alle ore 10.00

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

- AP 1, __________;

- AO 1, __________;

- Ufficio __________

-

Ufficio del Registro fondiario del __________

Comunicazione

alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e egg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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