14.2008.77
Opposizione a sequestro: opposizione formulata da un terzo - terzo opponente che dichiara che i conti bancari oggetto di sequestro sono estinti rispett. trasferiti - interesse degno di protezione nega
10 novembre 2008Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2008.77
Data decisione, Autorità:
10.11.2008, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: opposizione formulata da un terzo - terzo opponente che dichiara che i conti bancari oggetto di sequestro sono estinti rispett. trasferiti - interesse degno di protezione negato in quanto non è stato allegato alcun pregiudizio qualificato derivante dal provvedimento
BENE DI TERZI
OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO
art. 271 LEF
art. 272 LEF
art. 278 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2008.77
Lugano
10 novembre
2008
FP/sl/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2007.3259) promossa con opposizione 23 novembre 2007 da
AP 1
(patrocinata dall’ PA 1)
contro
il sequestro 7 novembre 2007 (inc. EF. 3027 )
richiesto nei confronti di __________ con istanza 6 novembre 2007 dalla
AO 1,
(patrocinata dallo PA 2)
in cui il Pretore __________, con decisione 13
agosto 2008 non ha ammesso l’opposizione e, di conseguenza, ha confermato il
sequestro;
appellante AP 1 con atto del 19 agosto 2008, con cui
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’opposizione
e di annullare il sequestro, protestate tasse, spese e indennità di entrambe
le sedi;
viste le osservazioni 22 settembre 2008 con cui la AO
1 chiede la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e indennità;
esaminati gli atti,
Ritenuto
Fatti
A. Con decreto del 7 novembre 2007, il Pretore __________, accogliendo
l’istanza di sequestro presentata il 6 novembre 2007 dalla AO 1 sulla base
dell’art. 271 cpv. 1 n.2 e 4 LEF nei confronti di __________, __________, ha
decretato il sequestro:
“
1. presso __________
1.1. tutti gli averi patrimoniali depositati
su conti o in cassetta di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie
intestate o cointestate a __________.
1.2 tutti gli averi patrimoniali depositati
su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie
intestate o contestate alla società __________, __________, segnatamente ma non
solo il conto n. __________, in quanto averi appartenenti in realtà a __________.
1.3 tutti gli averi patrimoniali depositati
su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie
intestate o cointestate alla società __________, __________, segnatamente ma
non solo:
a)
conto n. __________
b)
conto n. __________
in
quanto averi appartenenti in realtà a __________.
2. presso __________:
2.1 tutti gli averi patrimoniali depositati
su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie
intestate o contestate a __________.
2.2 tutti gli averi patrimoniali depositati
su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie
intestate o contestate alla società __________, __________, segnatamente ma non
solo il conto n. __________, in quanto averi appartenenti in realtà a __________”.
Il tutto
fino a concorrenze di fr. 175'330'868.- pari a € 105'553'000.- , oltre
interessi al 5% dal 23 giugno 2007.
La
sequestrante ha in buona sostanza fondato la propria richiesta dipartendosi dall’ordinanza
datata 20 dicembre 2006 (act. A), con la quale il Tribunale di __________ ha decretato
il sequestro conservativo fino a concorrenza di € 380'000'000.- sui beni di
proprietà
di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi AP 1 e __________,
fino a concorrenza della quota della metà di cui è titolare il marito
__________;
dall’ordinanza datata 23 giugno 2007 (act. B), con la quale il Tribunale di __________
ha respinto il ricorso dei coniugi __________, confermando quindi il suddetto
decreto, passato in giudicato, con conseguente sua immediata esecutività, come attestato
dal parere legale sub act. Bbis.
Ricordato
che il 15 febbraio 2007 la __________. con sede a __________ ha inoltrato
l’azione giudiziaria civile di merito davanti al Tribunale di __________, che
ha fissato l’udienza di discus-
sione per
il giorno 11 novembre 2007 (act. C), la sequestrante ha puntualizzato che
benché i sequestri siano stati effettuati a favore di crediti vantati da parte
della __________, l’istanza di sequestro è stata presentata dalla AO 1 in virtù
del conferimento di azienda e della fusione del 26 e 27 giugno 2007.
Secondo
la stessa sequestrante, il credito a suo favore scaturirebbe dalla condotta
tenuta da parte di __________, che le avrebbe causato un ingente danno. La
banca sarebbe quindi titolare di un credito nei suoi confronti e nei confronti
dei suoi condebitori solidali, per la restituzione di averi patrimoniali nonché
per il risarcimento del danno cagionato mediante atti illeciti e per indebito
arricchimento. La condotta che avrebbe dato origine all’obbligo di restituzione
e all’obbligo di risarcimento da parte di __________ e dei condebitori solidali
sarebbe – sempre secondo la sequestrante – ampiamente descritta e comprovata
negli atti del procedimento penale italiano e del procedimento rogatoriale
svizzero e, in parte, riconosciuta nei verbali di interrogatorio del debitore.
L’ammontare del danno e, quindi, del relativo credito, ammontante in €
380'000'000.-, sarebbe già stato riconosciuto mediante le citate ordinanze
emanate dal Tribunale civile di __________, immediatamente esecutive per legge.
Sarebbero quindi date, secondo la sequestrante, le cause di sequestro di cui
all’art. 271 n. 1 cpv. 4 LEF (domicilio all’estero del debitore, decisione
esecutiva straniera) e dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento dei beni da
parte del debitore), in quanto per anni questi, unitamente ai condebitori
solidali, avrebbe organizzato, fuori dal territorio italiano, strutture
societarie complesse al fine di occultare il provento delle loro condotte
illecite. L’oggetto del sequestro sarebbero in definitiva i conti intestati
fiduciariamente a terzi, ma di cui il debitore sarebbe l’avente diritto economico.
Tali beni sarebbero sequestrabili nella fattispecie, poiché il rapporti
fiduciari sarebbero stati istituiti allo scopo di ostacolare l’esercizio dei
diritti dei creditori.
B. In occasione dell’udienza di discussione del 28 febbraio 2008, resasi
necessaria a seguito dell’opposizione al sequestro presentata il 23 novembre
2007 da AP 1, moglie di __________, la opponente ha confermato la propria
opposizione asserendo anzitutto che, contrariamente a quanto indicato dalla
sequestrante, non esiste alcuna sentenza o decisione che attesti i crediti
vantati, che quindi non possono che venire contestati, dato che le ordinanze
del Tribunale civile di __________ (act. A e B) sono semplici ordinanze per
sequestro conservativo, giuridicamente identiche al decreto di sequestro 7
novembre 2007, che non sanciscono alcuna pretesa della banca. Essa ha dipoi
sostenuto di essere del tutto estranea a ogni ipotesi di illecito penale o
civile, come a ogni ipotesi di arricchimento, sicché non è debitrice o
condebitrice nei confronti della sequestrante. Con il che, sempre a giudizio
dell’opponente, il sequestro non potrà estendersi alla quota del patrimonio
comune ai coniugi __________ che è di pertinenza della moglie. Premesso che la
sequestrante fonda le sue richieste sulle citate ordinanze che autorizzano a
eseguire sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili di proprietà
personale di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi __________,
omettendo tuttavia di adeguare il suo petitum al fatto che la stessa ordinanza
limita la misura “fino alla concorrenza della quota della metà di cui è
titolare il marito “, che la metà dei beni comuni di pertinenza dell’opponente
non può perciò essere aggredita, come pure premesso che la sequestrante reitera
nell’ignorare tale situazione, aggredendo anche le quote di pertinenza della
moglie del debitore, l’opponente ha quindi asserito di avere, con atto di
citazione notificato al marito e alla sequestrante, chiesto in data 4 aprile
2007 di procedere allo scioglimento della comunione ordinaria fra i coniugi e
di disporre la divisione dei beni (act. 3). La memoria istruttoria del 25
ottobre 2007, essa ha spiegato, parimenti notificata al marito e alla controparte,
concerne pure alcuni conti esteri sottoposti anche essi alla disciplina della
normativa italiana, che deve trovare rispetto anche nel presente contesto. Dove
i coniugi hanno scelto la comunione legale, ha proseguito l’opponente, stando
al diritto italiano, tutti i beni loro intestati, dopo la contrazione del
matrimonio e prima della decisione di sciogliere la comunione, si intendono
comuni anche se l’intestazione del bene immobile o dei conti correnti o dei
depositi è fatta al nome di uno solo di essi. I coniugi __________, sempre stando
alla opponente, hanno contratto matrimonio il 14 febbraio 1982 e alla data del
4 luglio 2006 hanno optato per la separazione dei beni (act. 5). Con il che
tutti i rapporti giuridici aperti tra febbraio 1982 al 4 luglio 2006, anche a
nome di uno solo dei coniugi (art. 177 Cod. civ. it.), si devono intendere
comuni all’altro, circostanza di cui ne ha dato atto la stessa sequestrante,
come risulta dal plico act. 9 e dagli act. 10 e 11 relativi a sequestri intentati
in Italia. In ogni modo, ha fatto presente la opponente, non vi sono nemmeno
beni da seque-strare nei luoghi indicati nel decreto di sequestro, il conto __________
essendo stato estinto il 4 aprile 2006 su richiesta della sequestrante, che ha
ottenuto il rientro dei fondi in Italia a favore di una conto “specchio” nel
frattempo aperto presso la __________, gestito dall’autorità italiana, con
l’avallo del Ministero pubblico ticinese, circostanza peraltro nota alla
sequestrante, che fin dall’aprile 2006 sapeva che il conto in questione era
stato estinto, fatti salvi i diritti dell’opponente sulla quota parte di sua
spettanza; diritti che non possono essere frustrati con la nuova iniziativa
giudiziaria avversaria. Quanto al conto no. __________ presso la __________,
secondo l’opponente, esso non è mai stato utilizzato e risulta estinto fin dal
giugno 2004, con il che non vi sono beni da sequestrare nemmeno al riguardo. Il
conto no. __________ presso la stessa __________, ha dipoi rilevato
l’opponente, risulta estinto fin dall’aprile 2004, quando gli averi sono stati
trasferiti al conto no. __________; conto quest’ultimo che non è però stato
acceso presso quell’istituto di credito, sicché ancora una volta non vi sono
beni da sequestrare in questo contesto nel __________. Del resto, secondo la
stessa opponente, questi fondi sono comunque destinati a essere accreditati al
conto “specchio” presso __________ di __________ sotto la gestione della
Magistratura inquirente (act. 12). La sequestrante, ha concluso l’opponente,
non ha poi minimamente reso verosimile la presenza di altri valori appartenenti
a __________ che possano essere colpiti da sequestro secondo i dettami della LEF.
Ciò che non poteva essere diversamente, visto che non ve ne sono. L’ampia
formulazione dell’istanza di sequestro, ripresa nel relativo decreto pretorile,
non regge alla critica che trattasi in realtà di un illegittimo Sucharrest.
Quanto alla causa del sequestro, secondo l‘opponente, non entra iin
considerazione quella del trafugamento di beni ippotizzata dalla controparte,
per tacere del fatto che contro __________ non esiste alcuna ipotesi di reato
per il titolo di riciclaggio, il corrispondente capo di accusa contenuto nella
richiesta di rinvio a giudizio prodotta dalla controparte (act. P annesso
all’istanza di sequestro) riguardando infatti altre persone.
In replica
e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive ragioni.
C. Con sentenza del 13 agosto 2008 il Pretore __________, non ha
ammesso l’opposizione al sequestro. Ricordato che all’udienza di discussione la
opponente, al fine di provare l’assenza di beni da porre sotto sequestro, ha
prodotto due richieste di edizione dalla __________, rispettivamente da __________
di tutti i documenti relativi a relazioni bancarie riconducibili a __________ e
che tali istanze sono state respinte a verbale in quanto incompatibili con i
principi di celerità che informano la procedura sommaria, il primo giudice ha
rilevato che secondo un principio generale del diritto, una delle condizioni di
ricevibilità di un mezzo di impugnazione – tale è l’opposizione al sequestro - è
l’esistenza di un interesse degno di protezione al ricorso. In altri termini,
ha fatto presente lo stesso giudice, la legittimazione per ricorrere, che costituisce
un presupposto processuale, va distinta dalla legittimazione attiva
(“Sachlegitimation”), la quale è questione di merito. L’assenza d’interesse a
ricorrere determina l’irricevibilità del ricorso, mentre l’accertamento
dell’inesistenza del diritto vantato ha quale conseguenza la sua reiezione.
Orbene, ha osservato il Pretore, l’esigenza di un interesse vale anche per
l’opposizione al sequestro, ritenuto del resto che l’art. 278 cpv. 1 LEF
precisa che l’opponente deve essere toccato nei suoi diritti. Ciò posto, egli
ha puntualizzato, visto che l’istituto dell’opposizione al sequestro è a disposizione,
oltre naturalmente del debitore destinatario del sequestro, anche di chi è
toccato nei propri diritti. colui che non è pregiudicato nei propri interessi
da un sequestro, poiché la misura non ha colpito suoi diritti patrimoniali, non
è legittimato a interporre opposizione ex art. 278 LEF. Nel caso in esame, secondo
il giudice, l’opponente non solo non ha reso verosimile e nemmeno allegato di
essere lesa nei propri interessi dal sequestro, ma essa medesima ha asserito come
non vi siano beni da sequestrare, quindi nemmeno beni di sua proprietà, i conti
bancari in questione essendo già stati estinti. In queste condizioni, egli ha
concluso, l’opposizione al sequestro va quindi respinta in quanto irricevibile
e il sequestro confermato.
D. Con appello del 19 agosto 2008 AP 1 chiede di ammettere
l’opposizione e di annullare pertanto il sequestro decretato dal Pretore __________
il 7 novembre 2007 nei confronti di __________ su istanza della AO 1. Contesta
- in estrema sintesi - di non avere allegato, rispettivamente di non avere reso
verosimile di essere lesa nei propri interessi dal sequestro e ritenendo del
resto soddisfatte le condizioni per opporsi al citato provvedimento.
E. Delle osservazioni 22 settembre 2008 – inutilmente prolisse - della AO
1 si dirà, se necessario, nel seguito.
Considerandi
in diritto
1.
Secondo l’art. 278 cpv. 1 LEF, è legittimato ad opporsi al sequestro
concesso dal giudice ai sensi degli art. 271 -272 LEF chi è toccato nei suoi
diritti dal provvedimento. La legittimazione all’opposizione al sequestro costituisce
presupposto processa- le, ritenuto che il mancato adempimento di questa condizione
comporta l’inammissibilità dell’opposizione (Reiser, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, voll. III, n. 20 ad art. 278).
Legittimato ad avvalersi del citato istituto è anzitutto il debitore
destinatario del provvedimento. A differenza del previgente art. 279 LEF, che
riconosceva solo al debitore la facoltà di opporsi al sequestro, l’attuale
normativa riconosce tale diritto anche al terzo, che fa valere diritti propri,
come quello di proprietà e di pegno, sui beni colpiti dal sequestro (CR-LP- Stoffel/Chabloz, art. 278 n. 16; Reiser, op. cit., n. 17 ad art. 278). In tutti i casi, il terzo opponente
deve avere un interesse degno di protezione pertinente nel quadro del
sequestro, ossia – in altri termini- deve invocare un pregiudizio qualificato
(CR-LP- Stoffel/ChabLoz, art. 278 n. 16 con riferimento). Il fatto poi che la decisione
definitiva sui diritti dei terzi cade nell’ambito della procedura di rivendicazione
ex art. 106 segg. LEF non è di impedimento all’opposizione al sequestro da
parte di terzi (Reiser, op. cit. loc. cit). Quanto ai motivi di opposizione, la legge non
differenzia tra debitore colpito dal sequestro e terzo toccato dal medesimo
provvedimento (Reiser, op. cit. 27).
2.
L’appellante rimprovera al Pretore di non essersi chinato sugli aspetti
di merito dell’opposizione al sequestro, segnatamente di essersi limitato a un
esame sommario della sua legitimazione e del suo interesse a ricorrere contro
il sequestro bancario. Il pronunciato pretorile, assevera l’appellante, procede
da una errata lettura degli atti processuali presentati dall’opponente, nella
misura in cui giunge alla conclusione, assolutamente errata, che la stessa opponente
non avrebbe allegato e/o reso verosimile di essere lesa nei propri interessi
dal sequestro. Giacché, essa rileva, non va trascurato che i coniugi __________
hanno contratto matrimonio il 14 febbraio 1982 e alla data del 4 luglio 2006
hanno optato per la separazione dei beni(act. 5), di modo che, in base al
codice civile italiano (art. 159 ss.), applicabile anche in Svizzera e nel
presente contesto in ragione degli art. 52-54 LDIP, tutti i rapporti giuridici
aperti tra febbraio 1982 fino al 4 luglio 2006, anche a nome di uno solo dei
coniugi (art. 177 Cod. civ. it.), si devono intendere comuni all’altro e,
quindi, si devono intendere comuni non solo i beni immobili acquistati, anche
se intestati a un solo di essi, ma ugualmente devono intendersi comuni tutti i
conti correnti, conti in deposito o depositi titoli, cassette di sicurezza ovunque
aperti, in Italia e all’estero, a nome comune o a nome di uno solo di essi o
comunque riconducibili anche a uno solo di essi. Non a caso, prosegue
l’appellante, la stessa ordinanza del Tribunale di __________ del 20 dicembre
2006.
(act. A), posta alla base del sequestro, che autorizza la Banca ad
eseguire sequestro conservativo in Italia sui beni mobili ed immobili di proprietà
personale di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi AP 1 e __________,
limita la misura “fino alla concorrenza della quota della metà di cui è
titolare il marito” (act. A). La controparte, sempre secondo l’appellante, ignora
la normativa italiana, benché applicabile alla fattispecie, come pure la decisione
citata, tentando di aggredire anche gli eventuali beni ed averi di spettanza
dell’opponente. E’ quindi pacifico che l’appellante risulti toccata dal
provvedimento nei suoi diritti patrimoniali riferiti alla comunione dei beni
fra i coniugi __________, segnatamente nel suo diritto a ricevere il
corrispettivo della metà dei ben acquistati tra la data del matrimonio e il
momento dell’adozione del regime della separazione dei beni. Di fronte a questo
scenario, conclude l’appellante, il giudice doveva perciò vagliare, nell’ambito
del procedimento scatente dall’art. 278 LEF, se tutte le condizioni del
sequestro risultino ancora date.
3.
Il sequestro ordinato dal Pretore con decreto del 7 novembre 2007
per un credito di fr. 176'330'868.- oltre accessori (corrispondenti a € 105'533'000.-),
trae – tra l’altro – origine dall’ordinanza per sequestro conservativo datata
20.
dicembre 2006, con la quale il Tribunale di __________ autorizza la __________
(ora AO 1) a procedere a sequestro conservativo, a garanzia del proprio credito,
fino a concorrenza di € 380'000'000.-, sui beni mobili ed immobili di proprietà
personale di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi AP 1 e __________
fino concorrenza della quota della metà di cui è titolare il marito (act. A).
Nella sua istanza di sequestro del 6 novembre 2007 la AO 1 si è infatti fondata,
tra l’altro, proprio su tale decisione (oltre che su quella del 23 giugno
successivo, act. B, con la quale il Tribunale di __________ ha respinto il
reclamo presentato dai coniugi __________ e sulle approfondite indagini della
Procura __________, sintetizzate nella richiesta di rinvio a giudizio del 25
luglio 2007, act. P, riguardante anche __________). Del resto, come visto, nel
decretare il sequestro, il Pretore ha richiamato anche quanto disposto dal Tribunale
di __________, senza però distinguere tra beni di esclusiva spettanza di __________
e beni della comu-nione legale fra gli stessi coniugi fino a concorrenza della
quota parte della metà di cui è titolare il marito, come previsto dall’ ordinanza
__________. Orbene nella misura in cui l’appellante paventa che il sequestro
possa avere leso i suoi diritti scatenti dalla comunione legale dei beni a
seguito del matrimonio con-tratto con __________, i cui beni sono stati indistintamente
colpiti da sequestro, l’appellante ha di per sé dimostrato di avere un
interesse degno di protezione nell’avvalersi dell’istituto dell’ opposizione al
sequestro, avendo essa invocato un potenziale qualificato pregiudizio in
relazione al potenziale rischio che il provvedimento impugnato abbia toccato
beni suoi, ancorché formalmente intestati al marito o a sue società. Di per sé
l’opposizione al sequestro sarebbe pertanto da considerare rice-vibile, con il
che sarebbero date le condizioni per vagliare la stessa impugnazione nel
merito.
4.
Sennonché, il preteso pregiudizio dipendente dal sequestro, così
come decretato dal giudice, non è reale. Giacché, come corret-tamente rilevato
dal primo giudice, è la stessa appellante che ha riconosciuto – sfiorando
l’autolesionismo - di non avere, per finire, subito alcun pregiudizio nel suoi
diritti patrimoniali derivanti dalla sua partecipazione alla comunione legale
dei beni, indican-do capo per capo – ossia con riferimento ai singoli dispositivi
del decreto di sequestro – l’attuale situazione, ovvero reiterando nel sostenere
che i rispettivi conti bancari colpiti da sequestro sarebbero stati da tempo
estinti e, dandosene il caso, perfino trasferiti altrove, in ogni modo non nel
luogo del sequestro, rispettivamente allegando che, comunque sia, non vi
sarebbero altri beni da sequestrare, visto che non ve ne sono (verbale di
udienza del 28 luglio 2008, ad 2.2.3). Orbene. tenuto conto che come terza
persona avvalsasi dell’istituto dell’opposizione al sequestro l’appellante, in
buona sostanza anche per propria ammissione, non risulta in definitiva avere alcun
reale interesse degno di protezione – non ha infatti adotto un pregiudizio
qualificato conseguente al provvedimento impugnato (v. CR-LP StOffel/Chabloz, art. 278 LEF N 16) - nel procedimento in rassegna, la decisione
del Pretore di dichiarare irricevibile l’opposizione al sequestro proposta
dalla insorgente nella sua qualità di moglie del marito-debitore destinatario
del sequestro, non viola il diritto federale. Giacché, come visto, il motivo
che per finire sorregge l’opposizione stessa - ossia il teorico pregiudizio per
i beni soggetti al regime della comunione legale dei beni, che potenzialmente
potrebbero essere stati colpiti dal sequestro – non sussiste, dato che è la
stessa opponente ad averlo riconosciuto, asserendo senza mezzi termini che
nella specifica fattispecie non vi è un solo centesimo che sarebbe stato
colpito dal sequestro del 7 novembre 2007, sequestro che essa medesima ha definito
infruttuoso. Ne discende pertanto che l’appello, deve essere disatteso già
sulla base delle considerazioni che precedono, il che rende superflua la
disamina degli ulteriori argomenti addotti dall’appellante a fondamento del gravame.
5.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 48. 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 278 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia
1. L’appello è respinto.
2. La
tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico, con l’obbligo di rifondere alla AO 1 fr. 20'000.- di indennità.
3.
Intimazione a:
-;
-
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
176'330'868.- contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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