Lexipedia

Decisione

14.2008.77

Opposizione a sequestro: opposizione formulata da un terzo - terzo opponente che dichiara che i conti bancari oggetto di sequestro sono estinti rispett. trasferiti - interesse degno di protezione nega

10 novembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decreto del 7 novembre 2007, il Pretore __________, accogliendo

l’istanza di sequestro presentata il 6 novembre 2007 dalla AO 1 sulla base

dell’art. 271 cpv. 1 n.2 e 4 LEF nei confronti di __________, __________, ha

decretato il sequestro:

1. presso __________

1.1. tutti gli averi patrimoniali depositati

su conti o in cassetta di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie

intestate o cointestate a __________.

1.2 tutti gli averi patrimoniali depositati

su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie

intestate o contestate alla società __________, __________, segnatamente ma non

solo il conto n. __________, in quanto averi appartenenti in realtà a __________.

1.3 tutti gli averi patrimoniali depositati

su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie

intestate o cointestate alla società __________, __________, segnatamente ma

non solo:

a)

conto n. __________

b)

conto n. __________

in

quanto averi appartenenti in realtà a __________.

2. presso __________:

2.1 tutti gli averi patrimoniali depositati

su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie

intestate o contestate a __________.

2.2 tutti gli averi patrimoniali depositati

su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie

intestate o contestate alla società __________, __________, segnatamente ma non

solo il conto n. __________, in quanto averi appartenenti in realtà a __________”.

Il tutto

fino a concorrenze di fr. 175'330'868.- pari a € 105'553'000.- , oltre

interessi al 5% dal 23 giugno 2007.

La

sequestrante ha in buona sostanza fondato la propria richiesta dipartendosi dall’ordinanza

datata 20 dicembre 2006 (act. A), con la quale il Tribunale di __________ ha decretato

il sequestro conservativo fino a concorrenza di € 380'000'000.- sui beni di

proprietà

di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi AP 1 e __________,

fino a concorrenza della quota della metà di cui è titolare il marito

__________;

dall’ordinanza datata 23 giugno 2007 (act. B), con la quale il Tribunale di __________

ha respinto il ricorso dei coniugi __________, confermando quindi il suddetto

decreto, passato in giudicato, con conseguente sua immediata esecutività, come attestato

dal parere legale sub act. Bbis.

Ricordato

che il 15 febbraio 2007 la __________. con sede a __________ ha inoltrato

l’azione giudiziaria civile di merito davanti al Tribunale di __________, che

ha fissato l’udienza di discus-

sione per

il giorno 11 novembre 2007 (act. C), la sequestrante ha puntualizzato che

benché i sequestri siano stati effettuati a favore di crediti vantati da parte

della __________, l’istanza di sequestro è stata presentata dalla AO 1 in virtù

del conferimento di azienda e della fusione del 26 e 27 giugno 2007.

Secondo

la stessa sequestrante, il credito a suo favore scaturirebbe dalla condotta

tenuta da parte di __________, che le avrebbe causato un ingente danno. La

banca sarebbe quindi titolare di un credito nei suoi confronti e nei confronti

dei suoi condebitori solidali, per la restituzione di averi patrimoniali nonché

per il risarcimento del danno cagionato mediante atti illeciti e per indebito

arricchimento. La condotta che avrebbe dato origine all’obbligo di restituzione

e all’obbligo di risarcimento da parte di __________ e dei condebitori solidali

sarebbe – sempre secondo la sequestrante – ampiamente descritta e comprovata

negli atti del procedimento penale italiano e del procedimento rogatoriale

svizzero e, in parte, riconosciuta nei verbali di interrogatorio del debitore.

L’ammontare del danno e, quindi, del relativo credito, ammontante in €

380'000'000.-, sarebbe già stato riconosciuto mediante le citate ordinanze

emanate dal Tribunale civile di __________, immediatamente esecutive per legge.

Sarebbero quindi date, secondo la sequestrante, le cause di sequestro di cui

all’art. 271 n. 1 cpv. 4 LEF (domicilio all’estero del debitore, decisione

esecutiva straniera) e dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento dei beni da

parte del debitore), in quanto per anni questi, unitamente ai condebitori

solidali, avrebbe organizzato, fuori dal territorio italiano, strutture

societarie complesse al fine di occultare il provento delle loro condotte

illecite. L’oggetto del sequestro sarebbero in definitiva i conti intestati

fiduciariamente a terzi, ma di cui il debitore sarebbe l’avente diritto economico.

Tali beni sarebbero sequestrabili nella fattispecie, poiché il rapporti

fiduciari sarebbero stati istituiti allo scopo di ostacolare l’esercizio dei

diritti dei creditori.

B. In occasione dell’udienza di discussione del 28 febbraio 2008, resasi

necessaria a seguito dell’opposizione al sequestro presentata il 23 novembre

2007 da AP 1, moglie di __________, la opponente ha confermato la propria

opposizione asserendo anzitutto che, contrariamente a quanto indicato dalla

sequestrante, non esiste alcuna sentenza o decisione che attesti i crediti

vantati, che quindi non possono che venire contestati, dato che le ordinanze

del Tribunale civile di __________ (act. A e B) sono semplici ordinanze per

sequestro conservativo, giuridicamente identiche al decreto di sequestro 7

novembre 2007, che non sanciscono alcuna pretesa della banca. Essa ha dipoi

sostenuto di essere del tutto estranea a ogni ipotesi di illecito penale o

civile, come a ogni ipotesi di arricchimento, sicché non è debitrice o

condebitrice nei confronti della sequestrante. Con il che, sempre a giudizio

dell’opponente, il sequestro non potrà estendersi alla quota del patrimonio

comune ai coniugi __________ che è di pertinenza della moglie. Premesso che la

sequestrante fonda le sue richieste sulle citate ordinanze che autorizzano a

eseguire sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili di proprietà

personale di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi __________,

omettendo tuttavia di adeguare il suo petitum al fatto che la stessa ordinanza

limita la misura “fino alla concorrenza della quota della metà di cui è

titolare il marito “, che la metà dei beni comuni di pertinenza dell’opponente

non può perciò essere aggredita, come pure premesso che la sequestrante reitera

nell’ignorare tale situazione, aggredendo anche le quote di pertinenza della

moglie del debitore, l’opponente ha quindi asserito di avere, con atto di

citazione notificato al marito e alla sequestrante, chiesto in data 4 aprile

2007 di procedere allo scioglimento della comunione ordinaria fra i coniugi e

di disporre la divisione dei beni (act. 3). La memoria istruttoria del 25

ottobre 2007, essa ha spiegato, parimenti notificata al marito e alla controparte,

concerne pure alcuni conti esteri sottoposti anche essi alla disciplina della

normativa italiana, che deve trovare rispetto anche nel presente contesto. Dove

i coniugi hanno scelto la comunione legale, ha proseguito l’opponente, stando

al diritto italiano, tutti i beni loro intestati, dopo la contrazione del

matrimonio e prima della decisione di sciogliere la comunione, si intendono

comuni anche se l’intestazione del bene immobile o dei conti correnti o dei

depositi è fatta al nome di uno solo di essi. I coniugi __________, sempre stando

alla opponente, hanno contratto matrimonio il 14 febbraio 1982 e alla data del

4 luglio 2006 hanno optato per la separazione dei beni (act. 5). Con il che

tutti i rapporti giuridici aperti tra febbraio 1982 al 4 luglio 2006, anche a

nome di uno solo dei coniugi (art. 177 Cod. civ. it.), si devono intendere

comuni all’altro, circostanza di cui ne ha dato atto la stessa sequestrante,

come risulta dal plico act. 9 e dagli act. 10 e 11 relativi a sequestri intentati

in Italia. In ogni modo, ha fatto presente la opponente, non vi sono nemmeno

beni da seque-strare nei luoghi indicati nel decreto di sequestro, il conto __________

essendo stato estinto il 4 aprile 2006 su richiesta della sequestrante, che ha

ottenuto il rientro dei fondi in Italia a favore di una conto “specchio” nel

frattempo aperto presso la __________, gestito dall’autorità italiana, con

l’avallo del Ministero pubblico ticinese, circostanza peraltro nota alla

sequestrante, che fin dall’aprile 2006 sapeva che il conto in questione era

stato estinto, fatti salvi i diritti dell’opponente sulla quota parte di sua

spettanza; diritti che non possono essere frustrati con la nuova iniziativa

giudiziaria avversaria. Quanto al conto no. __________ presso la __________,

secondo l’opponente, esso non è mai stato utilizzato e risulta estinto fin dal

giugno 2004, con il che non vi sono beni da sequestrare nemmeno al riguardo. Il

conto no. __________ presso la stessa __________, ha dipoi rilevato

l’opponente, risulta estinto fin dall’aprile 2004, quando gli averi sono stati

trasferiti al conto no. __________; conto quest’ultimo che non è però stato

acceso presso quell’istituto di credito, sicché ancora una volta non vi sono

beni da sequestrare in questo contesto nel __________. Del resto, secondo la

stessa opponente, questi fondi sono comunque destinati a essere accreditati al

conto “specchio” presso __________ di __________ sotto la gestione della

Magistratura inquirente (act. 12). La sequestrante, ha concluso l’opponente,

non ha poi minimamente reso verosimile la presenza di altri valori appartenenti

a __________ che possano essere colpiti da sequestro secondo i dettami della LEF.

Ciò che non poteva essere diversamente, visto che non ve ne sono. L’ampia

formulazione dell’istanza di sequestro, ripresa nel relativo decreto pretorile,

non regge alla critica che trattasi in realtà di un illegittimo Sucharrest.

Quanto alla causa del sequestro, secondo l‘opponente, non entra iin

considerazione quella del trafugamento di beni ippotizzata dalla controparte,

per tacere del fatto che contro __________ non esiste alcuna ipotesi di reato

per il titolo di riciclaggio, il corrispondente capo di accusa contenuto nella

richiesta di rinvio a giudizio prodotta dalla controparte (act. P annesso

all’istanza di sequestro) riguardando infatti altre persone.

In replica

e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive ragioni.

C. Con sentenza del 13 agosto 2008 il Pretore __________, non ha

ammesso l’opposizione al sequestro. Ricordato che all’udienza di discussione la

opponente, al fine di provare l’assenza di beni da porre sotto sequestro, ha

prodotto due richieste di edizione dalla __________, rispettivamente da __________

di tutti i documenti relativi a relazioni bancarie riconducibili a __________ e

che tali istanze sono state respinte a verbale in quanto incompatibili con i

principi di celerità che informano la procedura sommaria, il primo giudice ha

rilevato che secondo un principio generale del diritto, una delle condizioni di

ricevibilità di un mezzo di impugnazione – tale è l’opposizione al sequestro - è

l’esistenza di un interesse degno di protezione al ricorso. In altri termini,

ha fatto presente lo stesso giudice, la legittimazione per ricorrere, che costituisce

un presupposto processuale, va distinta dalla legittimazione attiva

(“Sachlegitimation”), la quale è questione di merito. L’assenza d’interesse a

ricorrere determina l’irricevibilità del ricorso, mentre l’accertamento

dell’inesistenza del diritto vantato ha quale conseguenza la sua reiezione.

Orbene, ha osservato il Pretore, l’esigenza di un interesse vale anche per

l’opposizione al sequestro, ritenuto del resto che l’art. 278 cpv. 1 LEF

precisa che l’opponente deve essere toccato nei suoi diritti. Ciò posto, egli

ha puntualizzato, visto che l’istituto dell’opposizione al sequestro è a disposizione,

oltre naturalmente del debitore destinatario del sequestro, anche di chi è

toccato nei propri diritti. colui che non è pregiudicato nei propri interessi

da un sequestro, poiché la misura non ha colpito suoi diritti patrimoniali, non

è legittimato a interporre opposizione ex art. 278 LEF. Nel caso in esame, secondo

il giudice, l’opponente non solo non ha reso verosimile e nemmeno allegato di

essere lesa nei propri interessi dal sequestro, ma essa medesima ha asserito come

non vi siano beni da sequestrare, quindi nemmeno beni di sua proprietà, i conti

bancari in questione essendo già stati estinti. In queste condizioni, egli ha

concluso, l’opposizione al sequestro va quindi respinta in quanto irricevibile

e il sequestro confermato.

D. Con appello del 19 agosto 2008 AP 1 chiede di ammettere

l’opposizione e di annullare pertanto il sequestro decretato dal Pretore __________

il 7 novembre 2007 nei confronti di __________ su istanza della AO 1. Contesta

- in estrema sintesi - di non avere allegato, rispettivamente di non avere reso

verosimile di essere lesa nei propri interessi dal sequestro e ritenendo del

resto soddisfatte le condizioni per opporsi al citato provvedimento.

E. Delle osservazioni 22 settembre 2008 – inutilmente prolisse - della AO

1 si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerandi

in diritto

1.

Secondo l’art. 278 cpv. 1 LEF, è legittimato ad opporsi al sequestro

concesso dal giudice ai sensi degli art. 271 -272 LEF chi è toccato nei suoi

diritti dal provvedimento. La legittimazione all’opposizione al sequestro costituisce

presupposto processa- le, ritenuto che il mancato adempimento di questa condizione

comporta l’inammissibilità dell’opposizione (Reiser, Kommentar zum

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, voll. III, n. 20 ad art. 278).

Legittimato ad avvalersi del citato istituto è anzitutto il debitore

destinatario del provvedimento. A differenza del previgente art. 279 LEF, che

riconosceva solo al debitore la facoltà di opporsi al sequestro, l’attuale

normativa riconosce tale diritto anche al terzo, che fa valere diritti propri,

come quello di proprietà e di pegno, sui beni colpiti dal sequestro (CR-LP- Stoffel/Chabloz, art. 278 n. 16; Reiser, op. cit., n. 17 ad art. 278). In tutti i casi, il terzo opponente

deve avere un interesse degno di protezione pertinente nel quadro del

sequestro, ossia – in altri termini- deve invocare un pregiudizio qualificato

(CR-LP- Stoffel/ChabLoz, art. 278 n. 16 con riferimento). Il fatto poi che la decisione

definitiva sui diritti dei terzi cade nell’ambito della procedura di rivendicazione

ex art. 106 segg. LEF non è di impedimento all’opposizione al sequestro da

parte di terzi (Reiser, op. cit. loc. cit). Quanto ai motivi di opposizione, la legge non

differenzia tra debitore colpito dal sequestro e terzo toccato dal medesimo

provvedimento (Reiser, op. cit. 27).

2.

L’appellante rimprovera al Pretore di non essersi chinato sugli aspetti

di merito dell’opposizione al sequestro, segnatamente di essersi limitato a un

esame sommario della sua legitimazione e del suo interesse a ricorrere contro

il sequestro bancario. Il pronunciato pretorile, assevera l’appellante, procede

da una errata lettura degli atti processuali presentati dall’opponente, nella

misura in cui giunge alla conclusione, assolutamente errata, che la stessa opponente

non avrebbe allegato e/o reso verosimile di essere lesa nei propri interessi

dal sequestro. Giacché, essa rileva, non va trascurato che i coniugi __________

hanno contratto matrimonio il 14 febbraio 1982 e alla data del 4 luglio 2006

hanno optato per la separazione dei beni(act. 5), di modo che, in base al

codice civile italiano (art. 159 ss.), applicabile anche in Svizzera e nel

presente contesto in ragione degli art. 52-54 LDIP, tutti i rapporti giuridici

aperti tra febbraio 1982 fino al 4 luglio 2006, anche a nome di uno solo dei

coniugi (art. 177 Cod. civ. it.), si devono intendere comuni all’altro e,

quindi, si devono intendere comuni non solo i beni immobili acquistati, anche

se intestati a un solo di essi, ma ugualmente devono intendersi comuni tutti i

conti correnti, conti in deposito o depositi titoli, cassette di sicurezza ovunque

aperti, in Italia e all’estero, a nome comune o a nome di uno solo di essi o

comunque riconducibili anche a uno solo di essi. Non a caso, prosegue

l’appellante, la stessa ordinanza del Tribunale di __________ del 20 dicembre

2006.

(act. A), posta alla base del sequestro, che autorizza la Banca ad

eseguire sequestro conservativo in Italia sui beni mobili ed immobili di proprietà

personale di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi AP 1 e __________,

limita la misura “fino alla concorrenza della quota della metà di cui è

titolare il marito” (act. A). La controparte, sempre secondo l’appellante, ignora

la normativa italiana, benché applicabile alla fattispecie, come pure la decisione

citata, tentando di aggredire anche gli eventuali beni ed averi di spettanza

dell’opponente. E’ quindi pacifico che l’appellante risulti toccata dal

provvedimento nei suoi diritti patrimoniali riferiti alla comunione dei beni

fra i coniugi __________, segnatamente nel suo diritto a ricevere il

corrispettivo della metà dei ben acquistati tra la data del matrimonio e il

momento dell’adozione del regime della separazione dei beni. Di fronte a questo

scenario, conclude l’appellante, il giudice doveva perciò vagliare, nell’ambito

del procedimento scatente dall’art. 278 LEF, se tutte le condizioni del

sequestro risultino ancora date.

3.

Il sequestro ordinato dal Pretore con decreto del 7 novembre 2007

per un credito di fr. 176'330'868.- oltre accessori (corrispondenti a € 105'533'000.-),

trae – tra l’altro – origine dall’ordinanza per sequestro conservativo datata

20.

dicembre 2006, con la quale il Tribunale di __________ autorizza la __________

(ora AO 1) a procedere a sequestro conservativo, a garanzia del proprio credito,

fino a concorrenza di € 380'000'000.-, sui beni mobili ed immobili di proprietà

personale di __________ e su quelli della comunione legale dei coniugi AP 1 e __________

fino concorrenza della quota della metà di cui è titolare il marito (act. A).

Nella sua istanza di sequestro del 6 novembre 2007 la AO 1 si è infatti fondata,

tra l’altro, proprio su tale decisione (oltre che su quella del 23 giugno

successivo, act. B, con la quale il Tribunale di __________ ha respinto il

reclamo presentato dai coniugi __________ e sulle approfondite indagini della

Procura __________, sintetizzate nella richiesta di rinvio a giudizio del 25

luglio 2007, act. P, riguardante anche __________). Del resto, come visto, nel

decretare il sequestro, il Pretore ha richiamato anche quanto disposto dal Tribunale

di __________, senza però distinguere tra beni di esclusiva spettanza di __________

e beni della comu-nione legale fra gli stessi coniugi fino a concorrenza della

quota parte della metà di cui è titolare il marito, come previsto dall’ ordinanza

__________. Orbene nella misura in cui l’appellante paventa che il sequestro

possa avere leso i suoi diritti scatenti dalla comunione legale dei beni a

seguito del matrimonio con-tratto con __________, i cui beni sono stati indistintamente

colpiti da sequestro, l’appellante ha di per sé dimostrato di avere un

interesse degno di protezione nell’avvalersi dell’istituto dell’ opposizione al

sequestro, avendo essa invocato un potenziale qualificato pregiudizio in

relazione al potenziale rischio che il provvedimento impugnato abbia toccato

beni suoi, ancorché formalmente intestati al marito o a sue società. Di per sé

l’opposizione al sequestro sarebbe pertanto da considerare rice-vibile, con il

che sarebbero date le condizioni per vagliare la stessa impugnazione nel

merito.

4.

Sennonché, il preteso pregiudizio dipendente dal sequestro, così

come decretato dal giudice, non è reale. Giacché, come corret-tamente rilevato

dal primo giudice, è la stessa appellante che ha riconosciuto – sfiorando

l’autolesionismo - di non avere, per finire, subito alcun pregiudizio nel suoi

diritti patrimoniali derivanti dalla sua partecipazione alla comunione legale

dei beni, indican-do capo per capo – ossia con riferimento ai singoli dispositivi

del decreto di sequestro – l’attuale situazione, ovvero reiterando nel sostenere

che i rispettivi conti bancari colpiti da sequestro sarebbero stati da tempo

estinti e, dandosene il caso, perfino trasferiti altrove, in ogni modo non nel

luogo del sequestro, rispettivamente allegando che, comunque sia, non vi

sarebbero altri beni da sequestrare, visto che non ve ne sono (verbale di

udienza del 28 luglio 2008, ad 2.2.3). Orbene. tenuto conto che come terza

persona avvalsasi dell’istituto dell’opposizione al sequestro l’appellante, in

buona sostanza anche per propria ammissione, non risulta in definitiva avere alcun

reale interesse degno di protezione – non ha infatti adotto un pregiudizio

qualificato conseguente al provvedimento impugnato (v. CR-LP StOffel/Chabloz, art. 278 LEF N 16) - nel procedimento in rassegna, la decisione

del Pretore di dichiarare irricevibile l’opposizione al sequestro proposta

dalla insorgente nella sua qualità di moglie del marito-debitore destinatario

del sequestro, non viola il diritto federale. Giacché, come visto, il motivo

che per finire sorregge l’opposizione stessa - ossia il teorico pregiudizio per

i beni soggetti al regime della comunione legale dei beni, che potenzialmente

potrebbero essere stati colpiti dal sequestro – non sussiste, dato che è la

stessa opponente ad averlo riconosciuto, asserendo senza mezzi termini che

nella specifica fattispecie non vi è un solo centesimo che sarebbe stato

colpito dal sequestro del 7 novembre 2007, sequestro che essa medesima ha definito

infruttuoso. Ne discende pertanto che l’appello, deve essere disatteso già

sulla base delle considerazioni che precedono, il che rende superflua la

disamina degli ulteriori argomenti addotti dall’appellante a fondamento del gravame.

5.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 48. 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 278 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia

1. L’appello è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 3'000.-, già anticipata dall’appellante, rimane a suo

carico, con l’obbligo di rifondere alla AO 1 fr. 20'000.- di indennità.

3.

Intimazione a:

-;

-

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

176'330'868.- contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster