14.2008.78
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 novembre 2008Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2008.78
Data decisione, Autorità:
27.11.2008, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione: capacità di stare in lite - domanda di exequatur - sentenza americana che conferma un lodo arbitrale americano ("doctrine of merger") non è valido titolo di rigetto definitivo - riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale
CAPACITÀ PROCESSUALE
CLAUSOLA ARBITRALE
DECISIONE STRANIERA
ESECUZIONE DI DECISIONI STRANIERE
EXEQUATUR
LODO STRANIERO
PATTO D'ARBITRATO
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
RICONOSCIMENTO DI DECISIONI STRANIERE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SENTENZA ESTERA
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
CNY
art. 2 cf. 2 CNY
art. 4 cf. 1 CNY
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 25 LALEF
art. 25segg. LDIP
art. 194 LDIP
Incarto n.
14.2008.78
Lugano
27 novembre
2008/
SL/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 30 aprile 2008 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ del 17 dicembre 2007/6
febbraio 2008 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 17 luglio 2008 (EF.2008.1080), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta e,
di conseguenza, l'opposizione interposta da AP 1, __________, al precetto
esecutivo no __________ dell'Ufficio esecuzione __________ è respinta in
via definitiva.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.–, da anticipare
dalla parte istante è posta a carico della parte convenuta con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 2'000.– a titolo di indennità.
3. omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall'escusso che con atto 20 agosto 2008 ne postula la riforma nel senso di
respingere l'istanza di rigetto dell'opposizione, protestate tasse, spese e
ripetibili;
preso atto che l'istante con osservazioni 19 settembre
2008 propone di respingere l'appello, protestate tasse, spese e ripetibili di
primo e secondo grado;
richiamato il decreto presidenziale del 25 agosto 2008
con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 17 dicembre 2007/6 febbraio 2008 dell'UE
__________ (doc. C), AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 129'504.– oltre
interessi al 10% dal 1° giugno 2007. Quale titolo di credito ha indicato:
“Sentenza della Corte Superiore dello Stato __________, del 01.06.2007, inc. n°
__________”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto definitivo, previa procedura di exequatur.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa sulla sentenza 1° giugno 2007 della Corte Superiore dello
Stato __________, che facendo seguito ad una richiesta di conferma del lodo
arbitrale emesso il 10 maggio 2007 dall'__________, condanna fra l'altro AP 1 a
versargli USD 113'991.78 al tasso d'interesse del 10% (doc. D/D1). Produce
inoltre la sentenza 27 agosto 2007 della medesima Corte, che -per quanto qui di
rilievo- riconferma l'obbligo di pagamento dell'escusso nei confronti
dell'istante (doc. E/E1). La documentazione si completa della dichiarazione
giurata 12 ottobre 2007 (affidavit) dell'avv. __________, legale dell'istante
nell'ambito della procedura portata avanti negli Stati Uniti e rilasciata in
relazione all'intimazione della sentenza 1° giugno 2007 (doc. F/F1), della
copia del lodo arbitrale 10 maggio 2007 (doc. G/G1) con le relative motivazioni
in fatto e in diritto (doc. H/H1), della domanda di esecuzione 14 dicembre 2007
accompagnata dal tasso di conversione USD/CHF (doc. I), di un estratto di norme
del Codice di procedura civile __________ (doc. L/L1), di un'ulteriore dichiarazione
giurata del 23 gennaio 2008 (affidavit) dell'avv. __________ attestante l'esecutività
della sentenza 1° giugno 2007 (doc. M/M1) e della conferma 22 gennaio 2008 con
cui il Tribunale d'appello di Lugano ha attestato di avere notificato in via
rogatoriale a AP 1 le sentenze statunitensi 1° giugno e 27 agosto 2007 (doc. N).
Agli atti figura infine la dichiarazione di conformità 24 aprile 2008 relativa
alla traduzione in lingua italiana dei documenti (doc. O), la procura (doc. A)
e la dichiarazione giurata (affidavit) con cui __________ si propone quale
ufficiale dirigente e amministratore della società istante (doc. B/B1).
C. All'udienza
di contraddittorio 10 luglio 2008, la procedente ha confermato la sua domanda.
L'escusso ha anzitutto evidenziato l'assenza di documenti ufficiali attestanti l'esistenza
della società istante così come del potere di rappresentanza di __________. L'istante
poi, aveva fondato l'esecuzione sulla sentenza 1° giugno 2007 della Corte Superiore
__________, decisione non definitiva, ma senza alcun riferimento a quella del 27
agosto 2007 e alla sentenza arbitrale 10 maggio 2007, sola decisione
quest'ultima a valere semmai quale titolo di credito per la pretesa posta in
esecuzione. Oltretutto, le due sentenze civili non motivate e di primo acchito
manipolate, gli erano state notificate la prima volta il 22 gennaio 2008. Ha
quindi escluso di avere acconsentito alla procedura arbitrale, di essere stato
in quel contesto patrocinato da un legale e avere ricevuto comunicazioni,
citazioni ad udienze e notifiche di atti, di essersi avvalso dell'intervento della
sorella residente negli Stati Uniti quale sua rappresentante ed infine di essere
stato interpellato nella procedura di conferma del lodo arbitrale formulata
dall'istante davanti al giudice civile, circostanze queste che la controparte
non aveva documentato e per le quali le dichiarazioni giurate non costituivano prova
oggettiva, nemmeno per la crescita in giudicato di una sentenza. Tribunale
arbitrale e Corte Superiore __________ non erano competenti, mentre la sentenza
1° giugno 2007 risultava incompatibile giusta l'art. 27 LDIP con l'ordine
pubblico svizzero: sia perché dal profilo materiale egli non aveva mai intrattenuto
relazioni contrattuali con l'istante, di modo che la condanna di pagamento risultava
per finire incomprensibile, sia perché da quello processuale il suo diritto di
essere sentito era stato leso.
In
replica, per quanto attiene la sua esistenza l'istante ha rinviato all'estratto
internet, sito appartenente ad un ufficio analogo a quello -nel Canton Ticino- del
Registro di commercio, alle sentenze prodotte agli atti e alla dichiarazione
giurata di __________. L'escusso inoltre era intervenuto nella procedura negli
Stati Uniti avvalendosi di un legale. E, comunque sia, nulla aveva intrapreso dalla
notifica delle sentenze avvenuta tramite il Tribunale d'appello. Ha quindi
precisato che la sentenza 27 agosto 2007 non modificava alcunché rispetto alla
sentenza 1° giugno 2007, sola decisione determinante ai fini dell'esecuzione, opponendosi
ad un riesame di merito della vertenza e ad un accertamento del consenso dell'escusso
alla procedura arbitrale. A comprova della competenza del tribunale statunitense
-di per sé risultante dalle norme di legge prodotte agli atti- come pure della
crescita in giudicato della sentenza, della sua compatibilità con l'ordine
pubblico svizzero, della citazione e salvaguardia dei diritti di difesa
dell'escusso, vi erano poi le dichiarazione giurate della sua legale americana,
elementi di prova riconosciuti nei tribunali svizzeri. Sulla base dell'art. 228
n. 2 CPC ha invece proposto di escludere la dichiarazione constatata mediante
brevetto notarile della sorella dell'escusso e da lui prodotta per attestare
l'estraneità della stessa al procedimento tenutosi negli Stati Uniti. Ciò
posto, vista la conformità con l'ordine pubblico svizzero, nulla ostava al riconoscimento
e all'esecuzione della sentenza 1° giugno 2007.
L'escusso
ha infine ribadito il suo punto di vista e la legittimità della dichiarazione
della sorella non essendovi stata una sua audizione quale teste, evidenziando
di contestare il lodo arbitrale 10 maggio 2007, fondamento della sentenza 1°
giugno 2007, e che l'istante non aveva fatto valere a sostegno della sua
pretesa.
D. Con
sentenza del 17 luglio 2008, il Pretore __________, ha accertato l'esistenza
della società istante e il potere di rappresentanza di __________ sulla base
dell'estratto di “__________” parificandolo al Registro di commercio in Ticino,
delle sentenze e della dichiarazione giurata di __________. Ha quindi stabilito
che titolo di credito dell'obbligo di pagamento a carico dell'escusso era la sentenza
statunitense 1° giugno 2007, da riconoscere giusta gli art. 25 e segg. LDIP. Il
Pretore ha quindi ritenuto che il tribunale statunitense non fosse competente
per l'art. 26 lett. a LDIP, all'avvio della causa l'escusso non avendovi domicilio,
ma per l'art. 26 lett. c LDIP, visto che all'atto di introduzione della causa egli
si era incondizionatamente costituito in giudizio per il tramite di un avvocato
come attestava la dichiarazione giurata della patrocinatrice dell'istante, quella
della sorella dell'escusso dovendo essere esclusa per l'art. 228 n. 2 CPC. La
costituzione in giudizio, rendeva poi nulla la censura relativa alla mancata
citazione fondata sull'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP. Le dichiarazioni giurate della
legale dell'istante, davano inoltre atto della crescita in giudicato del lodo
arbitrale e di quella della sentenza 1° giugno 2007 immediatamente eseguibile, circostanze
che l'escusso non era riuscito a confutare. Il Pretore ha inoltre stabilito che
la notifica delle sentenze 1° giugno e 27 agosto 2007 per il tramite del
Tribunale d'appello era conforme alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965
(RS 0.274.131), che l'assenza di motivazione di una sentenza contumaciale
americana non era contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 27 LDIP) all'escusso
essendo stato garantito il suo diritto di essere sentito. Ha infine escluso la
possibilità di un riesame di merito della vertenza (art. 27 cpv. 3 LDIP) e
precisato che la condanna al pagamento di una somma di denaro per
appropriazione indebita dovuta a violazione contrattuale non era incompatibile
con il sentimento di giustizia svizzero. Ciò posto, riconosciuta la sentenza 1°
giugno 2007, ha accolto l'istanza rigettando in via definitiva l'opposizione
interposta dall'escusso al precetto esecutivo.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, contestando l'esistenza
della società istante e il potere di rappresentanza di __________. A suo dire,
titolo di credito dell'esecuzione era poi il lodo arbitrale 10 maggio 2007 e non
le sentenze 1° giugno 2007 o 27 agosto 2007, in apparenza modificate manualmente.
Esclude quindi di avere acconsentito alla procedura arbitrale, di essersi
costituito in giudizio per il tramite di un avvocato, che atti ufficiali e
citazioni ad udienze gli siano stati notificati consentendogli una difesa adeguata,
che sua sorella sia intervenuta per suo conto e in sua rappresentanza, che per
il tramite di un secondo legale e prima della notifica avvenuta tramite il
Tribunale d'appello egli abbia espresso l'intenzione di ricorrere contro la
sentenza 1° giugno 2007, e che le due sentenze civili siano cresciute in
giudicato. Tutte queste circostanze si fonderebbero sulle dichiarazioni
unilaterali della patrocinatrice statunitense dell'istante, ma non avrebbero alcun
riscontro oggettivo. Ciò posto, né il tribunale arbitrale né quello civile
erano competenti. Mentre l'assenza di rapporti contrattuali con la controparte,
di una motivazione nella sentenza 1° giugno 2007 oltre al mancato rispetto del
suo diritto di essere sentito e il tasso d'interesse del 10% -quello ammesso in
Svizzera essendo del 5%- rendevano incompatibile con l'ordine pubblico svizzero
(art. 27 LDIP) il riconoscimento della sentenza 1° giugno 2007.
F. Con
le sue osservazioni, l'istante propone di respingere l'appello con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Nelle sue osservazioni, l'istante mette in dubbio la tempestività
dell'appello, il convenuto non avendo prodotto la busta d'intimazione della
sentenza impugnata. Ora, la decisione pretorile è stata intimata l'11 agosto
2008.
(timbro della Pretura sul retro della medesima) per invio raccomandato e,
al più presto poteva essere ritirata l'indomani presso la Posta. In tal caso, il
termine di dieci giorni per proporre l'appello (art. 22 cpv. 1 LALEF) avrebbe cominciato
a decorrere mercoledì 13 agosto 2008 (art. 131 cpv. 1 CPC per il rinvio
dell'art. 25 LALEF) per scadere venerdì 22 agosto 2008. In concreto, l'atto
d'appello -giunto in Pretura il 22 agosto 2008 (timbro esibito n. 20448)- è
datato 20 agosto 2008 ed è stato consegnato alla posta quel medesimo giorno,
come si evince dal timbro apposto sull'originale della busta di spedizione agli
atti. Pacifica quindi, la sua tempestività.
2.
La
capacità di una parte di stare in lite e la legittimazione dei suoi
rappresentanti al patrocinio, costituiscono un presupposto processuale che il
giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC,
applicabile anche nelle procedure previste dall'art. 20 LALEF, per il rinvio
dell'art. 25 LALEF): quindi anche in sede di appello.
Il
Pretore ha ritenuto che l'istante avesse fornito elementi sufficienti a
comprova dell'esistenza della società istante e del potere di rappresentanza di
__________. L'appellante censura queste sue conclusioni sorrette da documenti
unilaterali, non ufficiali e da una dichiarazione giurata non tradotta in
lingua italiana (appello, pag. 3 n. 4). Se non che, dagli atti risulta che nella
procedura di emanazione del lodo arbitrale 10 maggio 2007 la società istante ricopriva
il ruolo di attrice (doc. G1, pag. 1) e, nel contesto delle sentenze
civili 1° giugno 2007 e 27 agosto 2007, quello di parte civile (doc. D1,
pag. 1 e E1, pag. 1). Il portale “__________” poi è gestito da un ufficio
governativo (“__________”) della __________ accessibile in ogni tempo al pubblico
-come lo è appunto il registro di commercio in Ticino- all'indirizzo __________
e, per l'elenco delle società al sito __________. Invero, l'estratto prodotto
dall'istante ne attesta l'esistenza al 9 novembre 2007 (doc. B, pag. 5), ma la semplice
consultazione permette di constatare che la società è ancora attualmente
attiva. Questi elementi trovano riscontro nella dichiarazione giurata di __________
-la cui autenticità non è in dubbio essendo provvista della postilla conformemente
alla Convenzione del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti
pubblici esteri (RS.0.172.030.4) e la cui traduzione in italiano a differenza
di quanto sostiene l'appellante si trova agli atti- laddove egli afferma che la
AO 1 esiste tuttora come società ed è pienamente attiva (doc. B1, pag. 2). Anche
il potere di rappresentanza di __________, che in quella sua medesima dichiarazione
attesta di essere l'unico ufficiale dirigente ed amministratore della AO 1 (doc.
B1, pag. 2), trova conforto nel registro “__________” consultabile al citato sito
governativo (doc. B, pag. 5). Peraltro, il connubio tra quel nominativo è la
società istante risulta altresì dal documento “Collection Agreement” (contratto
di riscossione) prodotto in bozza dal medesimo escusso (doc. 7, pag. 6).
Vero è
che la procura agli atti conferita dall'istante alla sua patrocinatrice legale -pure
provvista della postilla istituita dalla predetta Convenzione dell'Aja del 5
ottobre 1961- è stata prodotta solo in lingua inglese. Ora, il Tribunale
federale (STF 5P.475/2000 dell'8 febbraio 2001) ha censurato la giurisprudenza
di questa Camera, riconoscendo la facoltà del giudice, qualora abbia motivo di
dubitare della capacità di rappresentare e nel caso la stessa carenza possa
essere sanata entro breve, di fissare un termine alla parte per produrre i
documenti atti ad attestare questo presupposto processuale (CEF, 11 settembre
2006.
[14.2006.3] consid. 1). In concreto, si può soprassedere alla fissazione
di un termine per la produzione del testo in italiano della procura, dalla
stessa potendosi facilmente e comunque evincere che è stata firmata per conto
della società istante da __________, del cui potere di rappresentanza si è già detto.
Dal canto suo, in merito l'appellante non ha mosso obiezioni alcuna, né in sede
di udienza cui la mandataria dell'istante ha partecipato né in sede di
appello.
3.
In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato su una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF). Questa
definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o
cantonale (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo
senso: Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). Trattandosi di una
decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro, l'eventuale
pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla base di questo titolo
presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto
(procedura di exequatur, Staehelin,
op. cit., n. 59 ad art. 80).
Tra la Svizzera e gli
Stati Uniti d'America non è stato concluso alcun trattato in materia di
riconoscimento ed esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie, per cui le
condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza americana sono stabiliti
dagli art. 25 e segg. LDIP. In particolare secondo l'art. 25 LDIP una sentenza
straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle
autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere
impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non
sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP (lett. c). Dal concetto
di decisione giudiziaria ai sensi dell'art. 25 LDIP esulano tuttavia le
sentenze arbitrali il cui riconoscimento e la cui esecuzione dipendono dall'art.
194.
LDIP (Berti/Däppen, Basler
Kommentar, Internationales Privatrecht, 2a
ed., Basilea 2007, n. 4 ad art. 25).
4.
Nella sua istanza la
procedente chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza 1° giugno
2007.
e della sentenza 27 agosto 2007, emesse dalla Corte Superiore dello Stato __________
(act. I, pag. 1 e 12). La medesima domanda è poi stata confermata anche in sede
di contraddittorio (verbale, pag. 1).
In concreto, la prima di
queste due decisioni si presenta quale sentenza modificata (“amended
Dispositivo
judgment”) di una precedente sentenza in contumacia emessa il 21 marzo
2007 dalla Corte Superiore __________ (doc. D1, pag. 2, primo paragrafo) che in
virtù di un non meglio precisato “accordo” stipulato il 20 giugno 2006 sarebbe
entrata immediatamente in vigore, ma di cui nulla è dato di sapere e che
non figura agli atti. Dalla sentenza 1° giugno 2007 si evince però in modo
chiaro che, contestualmente ad altre richieste, l'istante ha presentato una
mozione volta a confermare la sentenza arbitrale 10 maggio 2007 emessa
contro l'imputato AP 1, così da permettergli di avvalersi anche presso
di lui per la somma di $113'991.78 (doc. D1, pag. 2, 2° paragrafo). Il
relativo lodo arbitrale in effetti, stabiliva che l'attrice AO 1 incassi dal
convenuto AP 1 la somma di USD 113'991.78 oltre agli interessi su tale somma al
tasso del 10% (dieci percento) per anno a far tempo dalla data di emissione del
presente lodo e fino al relativo pagamento (doc. G1, pag. 2). Ciò posto, nel
dispositivo della sentenza 1° giugno 2007 il giudice della Corte Superiore ha quindi
ripreso il predetto ordine e autorizzato l'istante ad ottenere dall'imputato
AP 1 la somma di $113'991.78 ad un tasso di interesse del dieci percento (10%)
annuo, dalla data di esecuzione della presente sentenza e fino a quando la
somma non sarà stata interamente risarcita, ed anche le spese legali relative
all'istanza di conferma della sentenza arbitrale” (doc. D1, pag. 2 n. 3). Dal
canto suo, la decisione 27 agosto 2007, che si presenta quale sentenza
ulteriormente modificata (“further amended judgment”) -per quanto di
rilievo ai fini della presente vertenza- non fa che confermare il dispositivo
del giudizio del 1° giugno 2007 e quindi l'obbligo di pagamento dell'escusso (doc.
E1, pag. 2 n. 3), le modifiche aggiunte essendo in relazione ad una richiesta
di conferma di sentenza arbitrale del 25 maggio 2007 a favore di una terza creditrice
(doc. E1, pag. 2 4° paragrafo).
5. Ora, il sistema
giuridico americano riconosce a chi è parte di una procedura di arbitrato svoltasi
in territorio statunitense e che a suo favore ha così ottenuto un lodo
arbitrale, la possibilità di chiederne conferma -in contrapposizione ad una
domanda di annullamento, modifica o rettifica- al giudice civile (“confirmation
order”: Schack, Einführung in das
US-amerikanische Zivilprozessrecht, 3a
ed., Monaco 2003, pag. 89 con rinvio a §9 FAA [Federal Arbitration Act del
1925] in: 9 USC [United States Code]). La sentenza (“judgment”) così emessa avrà
gli stessi effetti di una decisione giudiziaria ordinaria e, come tale sarà quindi
registrata ed eseguita (Schack, op.
cit., pag. 89 seg. con rinvio a §13 FAA [Federal Arbitration Act del 1925] in:
9 USC [United States Code]). Sostanzialmente, negli Stati Uniti il lodo arbitrale
viene così soppiantato in tutto e per tutto da una sentenza civile ordinaria (Schack, op. cit., pag. 90). Si parla allora
di “doctrine of merger” (“merger”= fusione, concentrazione: Il Ragazzini,
Dizionario Inglese/Italiano - Italiano/Inglese, 4a ed., Zanichelli, Bologna 2008), concetto conosciuto nell'ordinamento
giuridico angloamericano tramite il quale lo Stato di origine di un lodo
arbitrale emesso sul suo territorio può renderlo esecutivo assimilandone il contenuto
ed integrandolo poi in una sentenza esecutiva così da trasformarlo in una decisione
giudiziaria vera e propria (Walter, Internationales
Zivilprozessrecht der Schweiz, 4a
ed., Berna/Stoccarda/Vienna, 2007, pag. 382, §8 II 2 lett. a). Lodo arbitrale e
decisione giudiziaria diventano in tal modo un'entità unica (Walter, op. cit., pag. 571, §13 III 4
lett. cc).
6. Invero però, non è
affatto chiaro se questo tipo di decisioni siano suscettibili di riconoscimento
e di esecuzione in un paese estero, ossia fuori dal territorio statunitense (Schack, op. cit., pag. 90 nota 731). Una
parte della dottrina tende a considerale a tutti gli effetti delle sentenze giudiziarie
e come tali le reputa riconoscibili in uno stato estero (Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit,
7a ed., Monaco 2005, pag. 261,
Kap. 30 n. 15 e rinvio alla nota 31), mentre la Corte suprema federale (“Bundesgerichthof”)
della Repubblica federale di Germania, in due decisioni emesse nel corso del
1984 ha riconosciuto al creditore la possibilità di scegliere liberamente fra lodo
arbitrale e decisione di conferma dello Stato di origine (Schwab/Walter, op. cit., pag. 261, Kap.
30 n. 15 e rinvii alle note 31 e 33; Geimer,
Internationales Zivilprozessrecht, 5a
ed., Colonia 2005, pag. 1171 n. 3891 e pag. 1173 n. 3899). La dottrina più
recente pare invece sostenere la tesi secondo cui in casi analoghi solo il lodo
arbitrale debba essere oggetto di riconoscimento e di esecuzione in un paese
estero (Schwab/ Walter, op. cit.,
pag. 261, Kap. 30 n. 15; Geimer,
op. cit., pag. 1173 n. 3899 con rinvio). Nel medesimo senso sembra altresì andare
la dottrina in Svizzera, laddove considera che il lodo arbitrale non viene
cancellato allorquando viene “incorporato” in una sentenza giudiziaria, ma mantiene
tutta la sua validità: in quest'ottica, è la sentenza arbitrale a dover essere
riconosciuta ed eseguita e non la decisione di conferma che lo rendeva
esecutivo (Walter, op. cit., pag.
571 § 13 III 4; Patocchi/Jermini, Basler
Kommentar, Internationales Privatrecht, 2a
ed., Basilea 2007, n. 11 ad art. 194 con riferimenti; Siehr, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 2 ad art. 194; per
analogia, in materia di Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (CL) che esclude
però l'arbitrato dal suo campo di applicazione: Knoepfler/Schweizer, Arbitrage international, Zurigo 2003,
pag. 414 segg. [SZIER/RSDIE 4/5/99 pag. 624 segg.] e in particolare le
considerazioni esposte a pag. 418 n. 7).
7. Ciò posto, in
concreto e per quanto concerne l'escusso, la decisione 1° giugno 2007 della
Corte Superiore __________ assimila in sé il lodo arbitrale 10 maggio 2007
emesso dalla __________ -importante organizzazione per l'arbitrato negli Stati
Uniti (Schack, op. cit., pag.
87)- limitandosi a dar atto della richiesta formulata dall'istante intesa a
confermarne il contenuto, segnatamente la condanna al pagamento di USD
113'991.78 che riporta nel suo dispositivo. Per il resto, rinvia a un non
meglio precisato Accordo 20 giugno 2006 e a una non meglio precisata sentenza
in contumacia 21 marzo 2007 della medesima Corte, di cui però nulla è dato
di sapere (sopra, consid. 4). Di modo che, per i motivi esposti (sopra, consid.
6) nella misura in cui con la sua istanza, la creditrice chiede espressamente il
riconoscimento e l'esecuzione della sentenza 1° giugno 2007 e sentenza 27
agosto 2007 (act. I, pag. 12), la richiesta deve essere respinta.
8. A sua difesa, è l'escusso
medesimo a sostenere -e lo ribadisce in appello- che determinante ai fini della
presente vertenza è il lodo arbitrale cui incontestabilmente la predetta
sentenza fa specifico riferimento (verbale, pag. 5 ad C; appello, pag. 3). Ora,
per l'art. 194 LDIP il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono
regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che è entrata in
vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 e per gli Stati Uniti il 29 dicembre
1970 (RS 0.277.12). Ciò posto, giusta l'art. IV n. 1 Conv. di
New York, per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale,
il richiedente deve produrre insieme all'istanza l'originale della sentenza, debitamente autenticato, e l'originale della
convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso: art. II n. 2
Conv. New York), oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni
richieste per l'autenticità, come pure una loro traduzione in una lingua ufficiale
del paese in cui l'esecuzione è chiesta (Staehelin, op. cit., n.
95 ad art. 80; Patocchi/Jermini, op.
cit., n. 42 ad art. 194). Un'attestazione
di esecutività non è per contro richiesta (STF 5P.292/2005 del 3 gennaio 2006; Staehelin, op. cit., n. 95 ad art.
80).
Se non
che, nel caso specifico, agli atti figura soltanto la copia del lodo arbitrale
e le relative conclusioni in fatto e in diritto, tradotte in lingua italiana
(doc. G/G1 e H/H1). I documenti sono tuttavia sprovvisti della debita postilla
che ne attesti l'autenticità e, soprattutto, manca la convenzione con cui le
parti hanno deciso di sottoporre ad arbitrato la risoluzione della vertenza (cfr.
doc. H1, pag. 2 n. 2), fatto questo che il convenuto contesta esplicitamente
(verbale, pag. 4 in alto). A prescindere dalla richiesta di giudizio formulata
con riferimento alla decisione 1° giugno e 27 agosto 2007 (act. I, pag. 12), il
riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale non avrebbe potuto entrare in
considerazione (Staehelin, op.
cit., n. 96 ad art. 80; Patocchi/ Jermini,
op. cit., n. 43 ad art. 194). Di conseguenza, anche sotto questo profilo
l'istanza non avrebbe potuto essere accolta.
9. Vista
l'assenza di un titolo di credito riconoscibile ed esecutivo, tale da
consentire il rigetto definitivo dell'opposizione formulata dall'escusso, l'appello
merita per finire accoglimento. La tassa di giustizia e le indennità seguono la
soccombenza dell'istante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. L'appello 20 agosto 2008 di AP
1, __________, è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza
17 luglio 2008 del Pretore __________, sono così riformati:
“1. L'istanza 30 aprile 2008 di rigetto
dell'opposizione in via definitiva, con domanda di exequatur, formulata da AO
1, __________, è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 300.–, da anticipare dalla parte istante resta a suo
carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.– a titolo di
ripetibili.”
2. La tassa di
giustizia di fr. 450.–, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO
1, __________, obbligata a rifondere a AP 1, __________, fr. 1'500.– a titolo
di indennità.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
129'504.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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