Lexipedia

Decisione

14.2008.80

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Pagamento dell'esecuzione in oggetto precedentemente alla dichiarazione di falimento (Pseudonovum)

9 ottobre 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito

dell’esecuzione n. 327031 __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per

il mancato pagamento di fr. 657.20 oltre interessi e spese.

B. All’udienza

di contraddittorio del 20 agosto 2008 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 20 agosto 2008 il Pretore del del __________ ha dichiarato

il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 21 agosto 2008 alle ore 09.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato il suo debito,

producendo una conferma della __________ relativa al versamento effettuato il

18 luglio 2008 di fr. 782.20 a favore di AO 1 (doc. A).

Considerato

Considerandi

1.

a) Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del

fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci

giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se

questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

b) L’appellante

adduce di avere saldato l’esecuzione in oggetto precedentemente alla

dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio essa ha

prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento

costituisce prova sufficiente dell’avvenuto saldo dell’esecuzione in esame

anteriormente alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza il fallimento di

AP 1 può essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF.

2.

L’appello

va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambedue le sedi (art. 49

OTLEF).

Non

si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni

(art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174

LEF

pronuncia: I. L’appello è accolto.

“1. La dichiarazione

di fallimento 20 agosto 2008 pronunciata da__________, inc. EF.____________________,

nei confronti di AP 1, __________, è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.--, da anticipare come

di rito, è posta a carico di AP 1AP 1

3. Le spese __________

__________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione:

-

AO 1AO 1, __________;

- Ufficio ____________________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del __________;

Comunicazione

alla Pretura __________Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster