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Decisione

14.2008.81

Appello cntro la dichiarazione di fallimento. Presupposto processuale. Istanza di fallimento inammissibile

9 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato

pagamento di fr. 3'545.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 9 luglio 2008 nessuno è comparso.

C. Con sentenza 14 agosto 2008 il Pretore del Distretto __________, ha

dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da lunedì 18 agosto 2008 alle ore

10.00.

D. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1,

chiedendo di dichiarare nulla l’istanza di fallimento per carenza della

capacità di stare in lite dell’istante. L’appellante asserisce poi di avere

saldato il debito in oggetto e di essere solvibile.

Chiamata

ad esprimersi, la parte istante è rimasta silente.

Considerato

Considerandi

1.

L’appellante

contesta la capacità di stare in lite dell’istante in quanto l’istanza di

fallimento è stata sottoscritta da __________, il quale non è avvocato

abilitato all’esercizio della libera professione, non ha alcun diritto di

firma, men che meno individuale, documentato e nemmeno ha la qualità di organo

dell’appellata.

Orbene,

la capacità di una parte di stare in lite e la legittimazione dei suoi

rappresentanti al patrocinio, costituiscono un presupposto processuale che il

giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC,

applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF, per il rinvio

dell’art. 25 LALEF); quindi anche in sede di appello.

2.

In

concreto, l’istanza di fallimento in esame è stata firmata in nome e per conto

della AO 1 da __________, suo dipendente (cfr. istanza).

Pacifico

che il firmatario dell’istanza non abbia agito come patrocinatore legale ai

sensi dell’art. 64 CPC. D’altro canto agli atti non vi è alcun documento che

indichi che questa persona sia stata altrimenti autorizzata ad agire negli

interessi di AO 1. Nella domanda di fallimento, l’istante non ha fatto

riferimento a eventuali disposizioni interne da cui si potesse dedurre la

legittimazione a rappresentare di __________. Dall’estratto Internet del

Registro di commercio del Canton Argovia non emerge che __________ possa

rappresentare l’istante, lo stesso non risultando iscritto a nessun titolo. Nemmeno

di fronte alla contestazione formulata dalla convenuta in appello, AO 1 ha

presentato osservazioni.

3.

Il

difetto di un presupposto processuale determina la nullità degli atti del

rappresentante indebito e dell’intero procedimento da essi originato (art. 97

n. 4 CPC combinato con l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). Di conseguenza l’istanza

9.

giugno 2008 deve essere dichiarata nulla, così come tutti gli atti

processuali che ne sono seguiti, fino e compresa la sentenza 14 agosto 2008.

4.

L’appello

va accolto.

La tassa

di giustizia segue la soccombenza dell’istante in ambo le sedi. AO 1 rifonderà

all’appellante un’equa indennità solo d’appello, non essendo comparsa in sede

pretorile (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i

quali motivi,

richiamati

gli art. 20 e 25 LALEF; 97 n. 4, 142 cpv. 1 lett. a CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e

62.

cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:

I. L’appello

è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 14 agosto 2008 del Pretore del __________, è riformata

come segue:

“1. L’istanza

di fallimento 9 giugno 2008 di AO 1, __________, nei confronti di AP 1, __________,

è inammissibile.

Di

conseguenza tutti gli atti successivi compresa la dichiarazione di fallimento 14

agosto 2008 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF.__________ nei

confronti di AP 1, __________, sono dichiarati nulli.

2.

La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito,

resta a carico di AO 1.

3.

Le

spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, restano a

carico di AO 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, è posta a carico di AO 1, con l’obbligo di rifondere a AP 1

fr. 400.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione: - AP

1, __________;

- AO

1, __________;

- Ufficio

esecuzione di __________;

- Ufficio

fallimenti di __________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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