14.2008.82
Rigetto provvisorio dell'opposizione in base a contratti d'appalto. Potere di rappresentanza della società escussa. Ratifica per atti concludenti. Eccezione di compensazione respinta
10 ottobre 2008Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2008.82
Data decisione, Autorità:
10.10.2008, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione in base a contratti d'appalto. Potere di rappresentanza della società escussa. Ratifica per atti concludenti. Eccezione di compensazione respinta
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2008.82
Lugano
10 ottobre
2008
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancellliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(EF.2007.377) promossa con istanza 5 novembre 2007 da
AP 1
(patrocinata dall’
Contro
AO 1
(patrocinata dall’avv. RA 2, __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 29
ottobre 2007 per il pagamento di fr. 61'349,50 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________,
con sentenza del 18 agosto 2008 si è così pronunciato:
“1. L’istanza 5 novembre 2007 di AO 1 è
parzialmente accolta. Di conseguenza:
§. L’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di __________ è rigettata in via provvisoria per gli importi di fr. 24'132.03 oltre
interessi al 9.83% dal novembre 2006, di fr. 8'275.15 oltre interessai al
9.83% dal 1. dicembre 2006, di fr. 11'739.- oltre interessi al 9.83% dall’11
gennaio 2007 e di fr. 13'808.41 oltre interessi al 9.83% dal 1. febbraio 2007.
2. Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 350.-, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di AP 1, la quale rifonderà alla controparte l’importo di fr. 900.- a titolo di indennità.
3. Omissis..”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall’escussa,
che con atto di appello del 29 agosto 2008 chiede la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili per entrambi le sedi
Preso atto che la procedente con osservazioni del 22
settembre 2008 si oppone all’appello, con protesta di spese e ripetibili;
richiamato il decreto presidenziale del 2 settembre
2008, con cui all’appello è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ del 25/29 ottobre 2007 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per l’incasso di
fr. 27'526.94 oltre interessi al 9.83% dal 1. novembre 2006, di fr. 8'275.15
oltre interessi al 9.83% dal 1. dicembre 2006, di fr. 11'793.- oltre interessi
al 9.83% dall’11 gennaio 2007 e di fr. 13'808.41 oltre interessi al 9.83% dal
1. febbraio 2007, indicando quale titolo di credito: “Preventivi 25.08.06,
09.09.2006, 02.10.2006, 12.10.2006, e relative fatture e documentazione. Fr.
61'349.52 corrispondenti a Euro 36'582.90 cambio 1.6770 del 12.10.2007”.
Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio.
B. All’udienza di contraddittorio del 17 dicembre 2007, avanti al
Segretario assessore, l’istante ha confermato la sua richiesta, mentre
l’escussa (AP 1) vi si è opposta, contestando in buona sostanza che la
documentazione prodotta dall’istante possa rappresentare un riconoscimento di
debito ai sensi dell’art. 82 LEF ed eccependo una cattiva esecuzione del
contratto. A mente della convenuta, __________ non poteva validamente
rappresentare e vincolare AP 1, non essendo egli organo, né dirigente della
stessa. La procedente, sempre secondo la convenuta, avrebbe dipoi omesso di
fornire, rispettivamente avrebbe consegnato in ritardo, delle prestazioni
contrattuali, cagionando all’escussa dei “danni economici e d’immagine”, quantificabili
in fr. 32'000.-.
Dal
canto suo, l’istante (AO 1) ha ribadito la bontà della sua istanza,
evidenziando come __________ rivestirebbe la carica di direttore di AP 1 e come
in tale veste si presenterebbe al pubblico e nei siti Internet (cfr. plico act.
E). La stessa procedente ha altresì contestato le critiche mosse in merito al
suo operato, precisando che le stesse le sarebbero state notificate soltanto
dopo diversi mesi dall’esecuzione dei lavori. AP 1 ha invece reiterato nelle
sue contestazioni, ammettendo in particolare che __________ è sì attivo quale
“direttore”, ma obiettando che egli non avrebbe alcun potere legale per
impegnare la datrice di lavoro.
C. Con sentenza del 19 dicembre 2007 il Segretario assessore della __________
ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che l’opposizione interposta
dall’escussa al precetto esecutivo in rassegna è stata rigettata in via
provvisoria, limitatamente agli importi di fr. 24'132.03 oltre interessi al
9.83 % dal 1. novembre 2006, di fr.8'275.15 oltre interessi al 9.83% dal 1.
dicembre 2006, di fr. 11'739.- oltre interessi al 9.83% dall’11 gennaio 2007 e
di fr. 13'808.41 oltre interessi al 9.83% dal 1. febbraio 2007.
D. Contro
tale sentenza è insorta tempestivamente, il 28 dicembre 2007, AP 1 chiedendo la
reiezione dell’istanza, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e secondo
grado. Con osservazioni del 31 gennaio 2008 AO 1 si è opposta all’appello, con
protesta di spese, tasse e ripetibili.
E. Con
sentenza del 5 agosto 2008 (inc. n. 14.2008.8), la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale di appello ha annullato la sentenza impugnata e
rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio, dopo avere rilevato – sulla
scorta della sentenza 13 maggio 2008 del Tribunale federale (inc. n. 4A _
512/2007) – che, non avendo il Segretario assessore dichiarato di avere statuito
in luogo e vece del Pretore, né preteso di essere stato incaricato dal Pretore
giusta l’art. 34 cpv. 2 LOG e non avendo quest’ultimo controfirmato l’atto, lo
stesso Segretario assessore ha statuito in virtù di una “giurisdizione civile
propria, autonoma, indipendente e parallela a quella del Pretore” che la legge
non gli conferisce; di modo che la sentenza di primo grado, difettando di un
presupposto processuale, andava annullata (CEF citata, consid. 4, 4 e 5).
F. Dando seguito al citato rinvio, con sentenza del 18 agosto 2008 il
Pretore della giurisdizione di __________ ha parzialmente accolto l’istanza
sulla base delle stesse argomentazioni – riprodotte alla lettera – con le quali
il Segretario assessore aveva statuito il 19 dicembre 2007.
G. Contro quest’ultima sentenza si aggrava tempestivamente AP 1,
chiedendo di nuovo la reiezione dell’istanza. Dal canto suo, con le sue
osservazioni AO 1 si oppone all’accoglimento dell’appello, con argomentazioni
che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerandi
in diritto:
1.
Se
il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio
dell’opposizione (art. 82 cpv .1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito
constatato median- te scrittura privata, che non è definita dalla legge,
implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro
determinata o facilmente determinabile. Il riconosci- mento di debito può
essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi
emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989 pag. 338 con riferimenti).
Il
giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in appello)
se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento del debito e se
vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai
documenti prodotti (Cometta, op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con
documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione
(cfr. CEF, sentenza del 19 giugno 2006, inc. n. 14.2005.149, consid. 5 con
rivii).
2.
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimen- to di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la veroso- miglianza delle eccezioni che deduce
in giudizio. Secondo giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walter/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung-und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 ad art. 82 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die
Rechstöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con rif.).
Nell’esecuzione
basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a
prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l’obbligo della prestazione
anticipata, la Camera segue la prassi di Basilea Campagna, secondo la quale l’eccezione
di mancato adempimento della controprestazione, rispettivamente di non corretto
adempimento deve essere resa verosimile e non solo asserita (Rep. 1986 pag.
112-113; Cometta, op. cit. pag. 348; Staehelin, op. cit. n. 105 ad art. 82 LEF).
3.
Stando alla sentenza impugnata, la procedente ha fondato la sua
richiesta (v. plico act. B) sui quattro preventivi 25 agosto 2006, 2, 12 e 13
ottobre 2006 (riferiti alla costruzione dello stand del Cantone Ticino alla
fiera __________, rispettivamente alla costruzione dello stand del Cantone
Ticino alla fiera __________, alla costruzione dello stand __________ alla
fiera __________, alla costruzione dello stand __________ alla fiera __________).
Trattasi di preventivi, secondo il giudice, che non sono altro che dei
contratti di appalto fra AO 1 in qualità di appaltatrice e AP 1 in qualità di
committente (art. 363 CO), mediante i quali la procedente si è impegnata ad
allestire degli stand per delle fiere e l’escussa si è impegnata a
corrispondere gli importi di € 31'300.-, 9'869.-, 14'000.- e 12'350.-. Premesso
che un contratto di appalto costituisce valido titolo di rigetto provvisorio
dell’apposizione per la mercede, il Pretore ha puntualizzato che l’importo di €
36'582.90.- posto in esecuzione rappresenta la differenza tra la somma delle
differenti fatture per complessivi € 67'519.- e quanto versato complessivamente
dalla committente (escussa) a titolo di acconti (€ 31'700.50; plico act. G).
All’importo in rassegna, ha proseguito il primo giudice, bisogna dedurre €
764.40
di cui alle fatture del 25 settembre 2006, in quanto non riconosciuti
dall’escussa. In conclusione, ha fatto presente il Pretore, per complessivi €
35'818.50 i preventivi agli atti costituiscono, in linea di principio, valido
titolo di rigetto provvisorio dell’apposizione ex art. 82 LEF.
Riferendosi
poi alla censura della convenuta, secondo cui __________ non poteva vincolare
la committenza, il Pretore l’ha considerata priva di pregio, rilevando che la
procedente è riuscita a dimostrare mediante documenti che essa poteva ragionevolmente
inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza ai
sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO. Pur risultando dal registro di commercio che
l’unico organo abilitato a rappresentare la convenuta è l’amministratore
individuale __________ (act. 1), è altresì vero – ha obiettato il giudice – che
dalla documentazione prodotta dalla parte istante si evince chiaramente che __________
è stato presentato al pubblico come la persona di riferimento della società per
la quale opera, con la denominazione, più volte utilizzata, di “direttore di AP
1” (plico act. E). Del resto, ha altresì ricordato lo stesso giudi- ce, tutti i
contatti tra le parti documentati agli atti (act. C, 2, 5) sono stati tenuti per
AP 1 proprio dal soggetto, il quale ha tra l’altro funto da persona di riferimento
anche con altri partner contrattuali (act 3). Infine, ha fatto presente il Pretore,
il paga- mento da parte dell’escussa di acconti riferiti ai suddetti preven- tivi
(plico act. G) deve essere interpretato alla stregua di una ratifica per atti
concludenti dell’operato di __________ in rappresentanza di AP 1.
4.
L’appellante assevera che __________ non solo non è organo di AP 1,
ma che non è neppure munito di un diritto di firma (act. 1). Ciò nonostante -
rivela l’appellante – il giudice di prime cure ha riconosciuto che la ditta
istante sarebbe riuscita a dimostrare mediante documenti che essa poteva ragionevolmente
inferire dalle circostanze la sussistenza di un rapporto di rappresentanza ai
sensi dell’art. 32 cpv. 2 CP. Sennonché, fa valere l’appellante, tale documentazione
è costituita sostanzialmente da numerosi estratti Internet senza carattere
ufficiale e non basta perciò a conferire poteri di rappresentanza ad __________.
Ciò posto, obietta l’appellante, controparte non è riuscita a dimostrare tramite
documenti legalmente vincolanti che il soggetto fosse munito del necessario potere
di rappresentanza, per cui i documenti prodotti sub. B non costituiscono alcun
riconoscimento di debito. Ora, si può conve- nire che la sola documentazione citata
(plico act. E) non avrebbe consentito al giudice di concludere che agli occhi
della ditta appaltatrice __________ sia stato presentato al pubblico come
persona di riferimento della società escussa, con prerogative tali da farlo
apparire come organo abilitato a sottoscrivere pattuizioni onerose del tipo di
quelle sfociate nel presente procedimento esecutivo. Dalla documentazione in
rassegna risulta infatti solo che __________ è il (propositivo) direttore
dell’escussa, ossia di una ditta che rivendica la sua esperienza e i suoi
successi nello specifico campo dell’ideazione e realizzazione di eventi e
manifestazioni (stand fieristici, congressi, mostre, ecc), ma nulla di più;
motivo per cui, tenuto conto che nella procedura di rigetto dell’opposizione i
poteri di rappresentanza devono risultare sufficientemente liquidi, l’istante
avrebbe dovuto fondare la propria domanda su altri e ben più concerti
riscontri. Ciò che essa ha però fatto, producendo, tra l’altro, gli estratti
relativi ai pagamenti (parziali) effettuati dall’escussa con riferimento proprio
ai preventivi sottoscritti da __________ (plico act G); pagamenti che non
lasciano più dubbio sul fatto che AP 1 ha di fatto avallato i contratti
sottoscritti dal suo direttore, riconoscendo per atti concludenti il suo operato.
Del resto, l’appellante ne ha dato atto indirettamente nel suo appello. Di
fronte alla considerazione del giudice, secondo cui il pagamento dell’escussa
di acconti riferiti ai suddetti contratti di appalto deve essere interpretato
alla stregua di una ratifica per atti concludenti dell’operato di __________, essa
si è limitata solo a rilevare che ciò non supplisce in alcun modo l’assenza di documenti
di valenza legale atti a dimostrare il rapporto di rappresentanza tra AP 1 e il
suo direttore, né tanto meno costituisce ratifica formale da parte di AP 1
degli atti del suo direttore. Essa non ha però preteso che detti pagamenti – la
cui connessione con i preventivi sottoscritti dal __________ è palese – fossero
stati effettuati indebitamente, o almeno con riserva. Né scenari del genere
risultano dagli atti. Sostenere di fronte a un riscontro del genere (pagamento
incondizionato di parte della mercede oggetto del contendere) che __________
avrebbe di fatto agito da falsus procurator in occasione della conclusione dei
quattro contratti di appalto (plico doc. B) è perciò fuori luogo. Infondato,
l’appello va pertanto su questo punto disatteso.
5.
Nel vagliare l’istanza, il Pretore si è di poi chinato sull’eccezione
dell’escussa, secondo cui alcune prestazioni di controparte non sarebbero state
effettuate, rispettivamente sarebbero state effettuate in maniera non corretta.
In particolare, ha proseguito il primo giudice, l’escussa si è lamentata della
mancata fornitura di 8 monitor al plasma per la fiera __________ del settembre
2006.
e del ritardo dell’allestimento dello stand per la fiera di __________ del
novembre 2006; tanto da sollevare dipoi l’eccezione di compen- sazione con una
pretesa in risarcimento di “danni economici e d’immagine” per complessivi fr.
32'000.- (act. 3 - 6) unitamente a una nota di credito di € 1'260.- (act. 7).
Da parte sua, ha fatto presente il Pretore, l’istante ha contestato tali allegazioni,
asserendo di non avere ricevuto alcuna lamentela sul suo operato se non diversi
mesi dopo dall’esecuzione dei lavori. Essa ha per finire unicamente
riconosciuto la deduzione per € 1'260.- a seguito dell’imperfetta fornitura di
uno schermo al plasma, attestata dalla nota di credito sub act. 7.
Illustrate
le condizioni richieste per ammettere l’eccezione di compensazione ex art. 120
C0, segnatamente che il credito posto in compensazione sia reso attendibile, il
Pretore ha rilevato che nella fattispecie AP 1 non ha reso sufficiente- mente
verosimili le sue allegazioni in merito al preteso inadem- pimento contrattuale
da parte della ditta appaltatrice. La prima contestazione documentata in
riferimento alle prestazioni da effettuare nell’autunno 2006 alla fiera di __________
e __________, secondo il giudice, è ravvisabile nello scritto del 18 maggio
2007.
(act. 5), dopo che nei mesi precedenti il rappresentante di AP 1 si era ripetutamente
scusato per il ritardo, assicurando il prossimo pagamento degli scoperti e
senza eccepire alcunché sulle prestazioni effettuate (plico act. C). Quanto al
noleggio dei monitor al plasma per la fiera di __________, ha poi spiegato il
giudice, non risulta che la mercede in questione (€ 3’300.-; act. 2) sia stata
vantata in questa o in altra sede dalla procedente, la quale ha inoltre allestito
in proposito una nota di credito di € 1'260.- (act. 7). I due summenzionati importi,
sempre stando alla sentenza impugnata, hanno “compensato” quanto l’escussa ha dovuto
corrispondere alla ditta fornitrice dei monitor (fr. 8 247’55; act. 3), la
quale non risulta abbia consegnato il materiale in ritardo (cfr. risposta
17.12
, pag. 2). Non è perciò dato da capire - secondo il giudice – su
quale base l’escussa possa fare valere ulteriori – peraltro non comprovati –
danni economici e di immagine (act. 6). Tanto meno possono a mente del Pretore
essere ammesse le pretese dell’escussa in relazione alla fiera di __________,
la stessa non avendo reso verosimile né il ritardo nella fornitura, non essendo
di sussidio al riguardo la dichiarazione 14 settembre 2007 di __________ (act.
4), parente di __________, né le altre pretese risarcitorie elencante nell’act.
6.
Per cui, ha concluso il primo giudice, atteso che l’asserito inadempimento
da parte dell’istante non è stato reso verosimile dall’escussa, l’eventuale
pretesa di risarcimento del danno difetta del presup- posto fondamentale per la
sua esigibilità ex art. 97 segg. CO. Da qui la reiezione dell’eccezione di
compensazione, ad eccezione della somma di € 1'260.- riconosciuta nella nota di
credito act. 7 somma da dedurre dalla fattura n. 0142/2006, che ammonta quindi
a € 14'390.-, corrispondente a fr. 24'132.03 (act. D).
6.
Per quanto attiene alla fiera __________, l’appellante asserisce che
il danno patito non si è limitato al costo per la fornitura degli schermi al
plasma da parte di un terzo fornitore, parzialmente compensato tramite
emissione di nota di credito da parte dell’appellata. Esso si è anche esteso ai
costi supplemen- tari che tale mancata fornitura ha cagionato in ordine
all’emer- genza di agire in fretta ed al conseguente danno di immagine che agli
occhi del committente (il Canton Ticino) ciò ha compor- tato (act. 6). La
mancata fornitura degli schermi al plasma, malgrado l’appellata si fosse
impegnata, non è stata effettuata. L’esistenza dei danni che sono seguiti, seppure
difficilmente quantificabili in sede di rigetto dell’opposizione, è resa verosimile
in quanto tale, visto che la convenuta non ha contestato di non avere fornito
la prestazione dovuta. Sennonché argomentando in questo modo l’appellante
sorvola che l’istanza di rigetto provvi- sorio dell’opposizione non ha per
oggetto la mercede per il noleggio dei monitor al plasma per la fiera di __________,
inizial- mente fatturata per € 3'300.- (act. 3) e che la stessa istante ha
riconosciuto la somma di € 1'260.- (che il giudice ha dedotto dall’importo posto
in esecuzione al riguardo) a favore della committenza (act. 7), per correggere
la fattura di € 15'560.- da essa emessa per le proprie prestazioni (v. plico
act. B e plico act. G riferito allo fiera di __________) per cui la somma di
fr. 8'247.55 richiesta dalla ditta fornitrice per la prestazione che avrebbe
dovuto fornire l’istante risulta compensata. Certo, l’appellante prospetta
ulteriori danni che avrebbe patito dalla pretesa inadampienza di controparte,
ma – come correttamente rilevato dal giudice – senza renderli lontanamente
verosimili, nella misura in cui essa pretende di essere creditrice di fr.
10'000.- per danno d’immagine, di fr. 468.- per “Pernottamento Hotel due giorni
supplementari”, di fr. 1’000.- per “Presenza ns responsabile in fiera” e di fr.
500.
- per “Trasferta”.-; posizioni che essa ha elencato nell’act. 6 senza allegare
alcun riscontro oggettivo. Per tacere del fatto che in occasione dell’udienza
di contraddittorio la stessa convenuta non ha preteso che la ditta che ha
fornito i monitor (act. 3) abbia provocato ritardi nell’allestimento dello
stand. Quanto alla posizione di fr. 8'247,55.- per per il “Noleggio plasma
(come da fattura allegata)”, già si è detto (la somma risulta compensata dalla
mancata fatturazione di € 3’300.- prevista nella act. 2 e dalla nota di credito
di € 1'260.- di cui all’act 7). La sentenza resiste perciò alla critica dell’appellante.
7.
Riferendosi alla fiera di __________, l’appellante assevera che
l’istante ha fornito la propria prestazione con un giorno di ritardo, come
risulta dalla dichiarazione (testimoniale) di __________ (act. 4), che tuttavia
il Pretore a torto non ha considerato, pur ritenendola proceduralmente
ammissibile. Ora, se è vero che in sede di rigetto dell’opposizione possono
essere prodotte dichiarazioni scritte del genere, è altrettanto vero che resta facoltà
del giudice di valutarne la forza probatoria secondo il principio consacrato
nell’art. 90 CPP (CEF, sentenza del 23 agosto 2006, inc. n. 14.2006.449,
consid. 3). Nella fattispecie il Pretore ha anzitutto rilevato che la convenuta
non ha reso verosimile il ritardo della fornitura, la dichiarazione rilasciata
dal soggetto – parente di __________ - il 14 settembre 2007, con cui ha
confermato che per quanto riguarda la fiera di __________ la parte istante ha
fornito l’allestimento con un giorno di ritardo cagionando notevoli danni e
difficoltà alla AP 1 (quali ad esempio la perdita di immagine nei confronti di
un cliente importante di una fiera intera, dove la convenuta è conosciuta), difettando
della necessaria attendibilità in assenza di ulteriori prove documentali a
comprova del contenuto della stessa. Ancora meno, secondo il Pretore, la
convenuta ha reso verosimili le pretese risarcitorie prospettate nella distinta
di cui all’act. 7. Per contro l’appellante ritiene tali considerazioni arbitrarie
e non corroborate da alcun elemento oggettivo, __________ non essendo organo
azionista di AP 1 né parte al procedimento. Il rapporto di parentela tra __________
e __________, prosegue l’appellante, non ha alcuna pertinenza con le parti in
causa e dalla carte processuali non emerge alcunché che infici quanto adotto
dal soggetto. Data l’assenza di circostanze documentate in senso contrario, conclude
l’appellan- te, la convenuta ha reso sufficientemente verosimile l’inadem- pienza
contrattuale della controparte e, conseguentemente, l’esistenza del danno in quanto
tale (act. 6). Sennonché, argomentando in questo modo l’appellante equivoca
senza motivo sulla sentenza impugnata, la quale non ha conferito alla dichiarazione
di cui all’act. 4 valenza di prova solo perché rilasciata da __________, ossia
da un parente del direttore della ditta convenuta, ma soprattutto perché
sprovvista di riferimenti documentali a sostengo della dichiarazione stessa, che
il giudice era autorizzato a valutare secondo il suo libero convincimento, dandone
ragione nella sentenza (ciò che si è verificato). Orbene, la dichiarazione in
rassegna (che quantifica il preteso ritardo della consegna della prestazione in
un giorno) smentisce anzitutto quanto asserito dalla convenuta nello scritto 18
maggio 2007 (act. 5), in cui essa ha lamentato non uno, ma addirittura più giorni
di ritardo (“ben oltre un giorno di ritardo da quanto concordato”). Già per questa
sola circostanza – versioni diverse sulla pretesa inadempienza della ditta
appaltatrice – il richiamo alla citata dichiarazione si rivela del tutto
infruttuoso. Quanto poi prospettato come danno nella distinta di cui all’act. 6,
analoga-mente a quanto vantato in relazione all’allestimento della stand
destinato alla fiera di __________, costituisce una mera allegazione di parte,
non solo non sostanziata, ma sprovvista anche di qualsia- si riscontro che ne
faccia per lo meno apparire in qualche modo verosimile la fondatezza. Di nuovo
l’appello è perciò votato all’insuccesso.
8.
Da tutto quanto precede discende che l’appello deve essere disatteso,
siccome fondato. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Peri quali motivi ,
richiami gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1
e 62 cpv. 1 OTLEF
PRONUNCIA:
1.
L’appello è respinto.
2.
La tassa di giustizia
di fr. 450.-, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico, con l’obbligo
di rifondere a AO 1 fr. 700.- di indennità.
3.
Intimazione a: - avv. RA 2, __________;
- avv. RA
1, __________
Comunicazione alla
Pretura di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.
61'349.50, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 3 segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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