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Decisione

14.2008.83

Opposizione a sequestro: nova - assenza di elementi verosimili a sostegno dell'appartenenza al debitore sequestrato di un conto bancario intestato a terzi - distinzione tra sequestro generico e seques

20 gennaio 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I a XII) che la sequestrante produce contestualmente all'appello, così come

quelli che accompagnano le osservazioni dell'opponente (doc. 10, 11 e 12).

4. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l'esistenza:

1. del credito;

Considerandi

2.

di una causa di sequestro;

3.

di beni appartenenti al

debitore.

Controversa

in concreto -come ben evidenziato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6)-

rimane la questione legata all'appartenenza dei beni sequestrati.

Appartenenza

dei beni al debitore sequestrato

5.

Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale

determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica

(DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther,

op. cit., n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto

considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto

civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore

sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può

tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF

105.

III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di

cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome

di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni

appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione

della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 1 19; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 61 segg. ad art. 271 e n. 25 e 26 ad art. 272; CEF del 18 ottobre 2005

[14.2005.67], consid. 3).

6.

Ora,

sotto il profilo civile, non v'è dubbio che il conto n. __________ presso __________

di __________ appartenga alla società opponente costituita con atto notarile 24

maggio 2000 (doc. IV) per il tramite di corrispondenti di __________ (doc. 3).

Agli atti figura il formulario 19 novembre 2001 da cui risulta che la relazione

bancaria è appunto stata aperta a suo nome (doc. 1). Ma, anche dalla nuova

documentazione 8 giugno 2005 emerge che titolare del conto è sempre lei (doc.

2, pag. 1). Da questo punto di vista per contro -come del resto accertato dal

Pretore- i documenti bancari non indicano alcunché riguardo a __________ o a __________.

Men che meno, con riferimento al debitore sequestrato __________ (cfr. anche

doc. 4).

7.

Anzitutto

l'appellante rimprovera al Pretore un accertamento erroneo dei fatti per non

avere considerato __________ e __________, aventi diritto economico del conto

n. __________. Ora, è vero che -come rileva l'interessata (appello, pag. 4

seg.)- nella richiesta di dissequestro penale rivolta alle autorità svizzere e

da queste ultime girata alle autorità __________, si parla di relazione

intestata a AO 1 presso __________ riconducibile a __________ e dal 23.12.2004

anche a __________ (doc. A4, pag. 1). Mentre nell'esposto 7 gennaio 2004 inviato

da __________ al Ministero pubblico __________, __________ viene proprio identificato

quale avente diritto economico di quel conto e __________ quale detentore di un

diritto di firma individuale (doc. A11, pag. 2). Parlando di __________ poi, il

debitore sequestrato ha utilizzato espressioni quali “fiduciario economico”

(doc. A1, pag. 2) e “beneficiario economico” (doc. 8, pag. 4). Peraltro, nello

scritto inviato al Procuratore pubblico del Cantone Ticino, gli stessi __________

e __________ hanno evidenziato che il conto e la società appartenevano in

origine ad uno solo di loro [__________] ma che poi contemplava i nomi di

entrambi, in conformità alle intestazioni delle azioni della società di

riferimento (doc. A6).

Ciò

non toglie che tutto sommato, la posizione di __________ e di __________ non è

di per sé di alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio. Anzi. Nella misura

in cui si ostina a ribadire che la società opponente e il conto n. __________ a

lei intestato in realtà appartengono proprio a queste due persone, la

ricorrente medesima esclude a priori la possibilità che detti beni siano di

spettanza del debitore sequestrato __________. Di modo che, la censura si

rivela in definitiva priva di fondamento.

8.

L'appellante

reputa verosimile l'utilizzazione abusiva da parte del debitore sequestrato __________

di conti bancari direttamente o indirettamente intestati a società di sede o a persone

di sua fiducia che fungevano da prestanome (appello, pag. 5). Alla stessa

stregua, più elementi proverebbero un utilizzo abusivo del conto n. __________ da

parte sua (appello, pag. 6 n. 11 segg.). Ma, presa a sé stante, questa

circostanza non inficia minimamente il fatto che da un punto di vista formale

quel conto sia intestato a terzi. Né rende sufficientemente verosimile l'effettiva

appartenenza al debitore sequestrato dei beni intestati alla società opponente.

E, da questo punto di vista, né la richiesta di rinvio a giudizio (doc. N) né la

sentenza di patteggiamento dove peraltro -come rileva la stessa ricorrente

(cfr. appello, pag. 8 n. 13)- si rinvia alle dichiarazioni rese dalle parti e

alle prove documentali versate agli atti, hanno portata pratica. Ciò posto, anche

al riguardo l'appello deve essere respinto.

9.

Dagli

atti è emerso che in data 23 novembre 2001 il debitore sequestrato __________, ha

fatto versare sul conto n. __________ un importo di Euro 1'549'370.– (doc. 5),

soldi provenienti dal conto denominato “__________” presso __________ che egli aveva

fatto aprire nel suo interesse da __________ (doc. V pag. 1-3; Z pag. 9 n. 6; 5;

8.

pag. 3). Circostanza questa di cui la sequestrante medesima ha dato atto in

sede di udienza (verbale pag. 13 con riferimento al doc. A10) e che, in

sostanza, in appello non contesta affatto (appello, pag. 9 n. 16 segg.).

a) La ricorrente

contesta però che quell'accredito possa considerasi quale prestito e che come tale

sia poi stato restituito, non ravvisando alcun riscontro oggettivo in merito (appello,

pag. 14 n. 24). Omette tuttavia di rilevare che lo stesso debitore sequestrato __________

ha dichiarato che quel versamento era da intendersi quale prestito per finanziare

l'acquisto di titoli “__________” (doc. 8 pag. 3 , 9 pag. 2) e a confermarne

l'avvenuta restituzione (doc. 8, pag. 3 e doc. 9 pag. 2). Affermazioni queste di

cui l'appellante non può seriamente dubitare solo poiché in contrapposizione

con la propria tesi, salvo poi riferirvisi se utili a suffragare proprie

argomentazioni (cfr. ad esempio appello, pag. 15 n. 25). Peraltro, anche dall'esposto

di __________ -cui l'interessata sembra dare particolare valore (appello, pag.

10.

segg. n. 10 segg.)- emerge che l'operazione di acquisto dei titoli __________

è stata resa possibile anche grazie a un credito concesso da __________, oltre

a quanto pervenuto da __________ (doc. A11, pag. 2 n. 4), istituto bancario

quest'ultimo da cui proveniva appunto la somma di Euro 1'549'370.–. Per

il resto, basti poi aggiungere che il rimborso di questa cifra (comprensiva di

interessi) non solo trova riscontro nei documenti agli atti ma pure, a

differenza di quanto vorrebbe lasciar sottointendere l'appellante (appello,

pag. 16 n. 26) nelle sua stessa presa posizione in sede di contraddittorio (verbale,

pag. 14). È segnatamente documentato l'addebito bancario sul conto n. __________

per l'importo complessivo di Euro 1'634'754.– (doc. 6 e 7: Euro 1'291'000 il 24

febbraio 2003 e Euro 343'754.– il 4 aprile 2003), che trova conferma nello

scritto -altresì prodotto dalla sequestrante- di __________ e di __________

indirizzato alle nostre autorità inquirenti (doc. A6). In concreto risulta che

i soldi sono stati restituiti tramite un primo versamento sul conto “__________”

e un secondo sul conto “__________”, entrambi presso __________ e riconducibili

-sempre a detta della medesima sequestrante- al debitore sequestrato __________

(verbale, pag. 14 e doc. A14 e A15). Anche questa censura deve così essere

respinta.

b) Invero, la ricorrente

reputa del tutto irrilevante il fatto che il capitale originario sia stato

completamente rimborsato (appello, pag. 15 n. 25). Questo poiché a suo dire, sul

conto n. __________ sono a tutt'oggi depositati gli utili conseguiti grazie

agli investimenti in titoli così finanziati e che, in forza dell'accordo tra __________,

__________ e il debitore sequestrato, per un terzo spetterebbe a quest'ultimo (appello,

pag. 18 n. 30). Ma invano. Certo, il 10 ottobre 2005 nell'ambito delle indagini

preliminari condotte dalla Procura di __________, lo stesso debitore

sequestrato aveva riferito dell'esistenza di un'intesa con __________ e con __________

per realizzare in comune degli investimenti mobiliari e che gli accordi

erano che avremmo dovuto dividere le plusvalenze tra noi tre in parti uguali e

che la divisione ancora non è avvenuta e si tratta di una partita che non

avevo ancora regolato (doc. Z, pag. 9 in basso). Dichiarazioni che aveva poi

confermato il successivo 17 dicembre 2005 (doc. A1, pag. 2 seg.). Se non che,

il 30 maggio 2006, nel contesto del procedimento di incidente probatorio che ne

era seguito, egli aveva precisato che quello era l'accordo iniziale, ma

che alla luce della documentazione pervenuta dall'estero riguardo a questi

conti, l'ammontare da lui versato gli era stato restituito con gli interessi al

3% e quindi di non essere entrato più a far parte, ma da anni, di questo

rapporto (doc. 8, pag. 3 e seg.). Affermazioni, anche queste, da lui riconfermate

il successivo 5 giugno 2006 (doc. 9, pag. 2). E, sotto questo profilo, poco

cambia che la questione penale si sia di fatto risolta il 23 maggio 2008 con

una sentenza di patteggiamento (appello, pag. 16 n. 27). D'altra parte, anche riguardo

alle variazioni dei corsi relativi al titolo __________ e ai possibili

attori cui si rimprovera lo sfruttamento della conoscenza di dati confidenziali

denunciate nell'esposto di __________, le autorità svizzere non hanno ravvisato

elementi tali per dar avvio a indagini di polizia giudiziaria (doc. 12).

Vero

è che __________ e __________ ancora il 26 novembre 2006 riferivano del fatto

che __________ ci disse che egli voleva entrare nell'affare per 1/3 (doc.

A6). Altrettanto vero è poi che il 26 gennaio 2007 la Procura di __________, riguardo

alla richiesta 17 gennaio 2007 delle autorità ticinesi, ha dichiarato che poiché

i denari giacenti sul conto __________ costituiscono profitto

dell'appropriazione indebita a danno della sequestrante, reato contestato agli

indagati __________, __________ e __________, nell'atto di chiusura delle

indagini, non può essere accordato l'invocato dissequestro (doc. A5). Ma,

anche da questo punto di vista la questione appare ormai superata: in sede di

appello la società opponente ha prodotto i documenti da cui risulta che in data

22.

luglio 2008 la medesima procura ha integralmente autorizzato lo svincolo

della relazione bancaria n. __________ presso __________ di __________ (doc.

10); e, così legittimati dall'autorità rogante, il 30 settembre 2008 le

competenti autorità ticinesi hanno quindi disposto il relativo dissequestro

(doc. 11).

Di

modo che, alla luce dei suesposti motivi, la pretesa appartenenza al debitore

sequestrato __________ di una qualsiasi spettanza sui eventuali utili

conseguiti grazie al prestito da lui concesso e di fatto rimborsato, non raggiunge

il necessario grado di verosimiglianza. Anche sotto questo profilo, il giudizio

del Pretore si rivela in definitiva corretto.

10.

L'appellante

contesta infine che, nella misura in cui chiedeva anche il blocco dei conti

bancari presso __________ intestati o cointestati al debitore sequestrato, l'istanza

di sequestro possa definirsi “generica” (appello, pag. 20 n. 33). Rimprovera

quindi al Pretore, laddove in difetto di un'opposizione ne ha decretato

d'ufficio il loro l'annullamento, di avere emesso una decisione “ultra

petita” (appello, pag. 20 n. 33).

Ora, il sequestro

generico (“Gattungsarrest”) è ammesso, purché il luogo di deposito degli

attivi, rispettivamente l'identità del terzo debitore siano indicati (cfr. DTF

100.

III 28; 103 III 86 e 91; Stoffel,

op. cit., n. 29-30 ad art. 272; Reiser,

op. cit., n. 45 ad art. 275; Gilliéron,

op. cit., n. 53 ad art. 272; troppo restrittivi: Amonn/Walther, op. cit., n. 35 ad § 51).

Nella misura in cui la creditrice ha domandato di sequestrare tutti gli averi

appartenenti al debitore sequestrato __________ “presso __________” con

riferimento sia alla sede principale che alle sue succursali in Svizzera e

all'estero, la richiesta era quindi plausibile.

Se non che trattandosi di averi presso una banca -quali ad esempio

conti bancari- per evitare il rischio di un sequestro puramente esplorativo

(cosiddetto “Sucharrest”), il sequestrante deve rendere altresì verosimile,

mediante documenti, l'esistenza di almeno una relazione del debitore presso

l'istituto indicato (cfr. CEF 7 agosto 2006 [14.2006.9] consid. 7.1; 25 luglio

2000.

[15.00.75], consid. 4.3; 10 aprile 2000 [14.99.80], consid. 5). In

concreto, l'appellante aveva ossequiato a questo obbligo tentando di rendere

verosimile che perlomeno nella misura di 1/3 il conto n. __________ presso __________,

fosse in realtà di spettanza del debitore sequestrato __________ (istanza di

sequestro, 14 n. 22). Se non che, venuto meno per i motivi di cui si è detto

questo presupposto, di fatto il Pretore avrebbe mantenuto un vero e proprio

sequestro esplorativo, ciò che non è consentito (cfr. Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep. 2000 pag. 3 segg., in particolare pag. 19 e 20). Anche da questo punto di

vista pertanto, l'appello è privo di fondamento.

11.

La

sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere

respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali

richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.

1.

e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo

carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr.

20'000.–.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

173'553'854.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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