14.2008.83
Opposizione a sequestro: nova - assenza di elementi verosimili a sostegno dell'appartenenza al debitore sequestrato di un conto bancario intestato a terzi - distinzione tra sequestro generico e seques
20 gennaio 2009Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2008.83
Data decisione, Autorità:
20.01.2009, CEF
Titolo:
Opposizione a sequestro: nova - assenza di elementi verosimili a sostegno dell'appartenenza al debitore sequestrato di un conto bancario intestato a terzi - distinzione tra sequestro generico e sequestro esplorativo
BENE DI TERZI
NOVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
OPPOSIZIONE AL SEQUESTRO
art. 25 let. a cf. 2 LEF
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2008.83
Lugano
20 gennaio
2009
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2007.3256 della Pretura del Distretto di __________, __________) promossa
con opposizione 22 novembre 2007 da
AP 1,
(patrocinata dall' PA 1, )
contro
il sequestro 12 novembre 2007 (inc. EF.2007.3085)
(n° __________) richiesto nei confronti di __________, da
AO
1
(patrocinata dall' PA 2, )
in cui il Pretore __________,
con decisione 25 agosto 2008, ha accolto l'opposizione e, di conseguenza,
annullato il sequestro;
appellante AP 1 con allegato 5 settembre 2008, in cui
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'opposizione
e confermare quindi il sequestro;
lette le osservazioni 3 ottobre 2008 con cui l'opponente
postula la reiezione dell'appello;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 12 novembre 2007 diretta contro __________, debitore
sequestrato, AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di __________, __________,
in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 e 4 LEF di porre sotto sequestro “tutti gli
averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti
riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a __________, e ciò, per
quanto riguarda i crediti, sia quelli verso la sede principale che quelli verso
le succursali della Banca in Svizzera o all'estero”, “tutti gli averi
patrimoniali depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti
riferiti al conto n. __________ intestato a __________ e/o __________, nella
misura di un terzo (1/3) in quanto averi appartenenti in realtà a __________
per 1/3, e ciò, per quanto riguarda i crediti, sia quelli verso la sede
principale che quelli verso le succursali della Banca in Svizzera e all'estero”
e infine “tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di
sicurezza e i crediti riferiti alla relazione intestata a AO 1, nella misura di
un terzo (1/3) in quanto averi appartenenti in realtà a __________ per 1/3, e
ciò, per quanto riguarda i crediti, sia quelli verso la sede principale che
quelli verso le succursali della Banca in Svizzera o all'estero”, presso la __________.
Il tutto fino a concorrenza di fr. 173'553'854.– (ossia Euro 105'315'000.– al
tasso di conversione CHF/Euro valido per quel giorno) oltre interessi al 5% dal
12 luglio 2007.
B. A
detta della sequestrante, il credito consta di pretese in via di restituzione
di averi patrimoniali, di risarcimento danni per atto illecito -come
l'appropriazione indebita aggravata e reati di tipo societario- e per indebito
arricchimento, infrazioni che il debitore sequestrato __________ avrebbe
commesso -insieme ad altri- prima in veste di direttore generale (da maggio
1998 al 31 dicembre 1999) poi di amministratore delegato (fino al 2 agosto
2005) dell'allora __________. Indizi eloquenti in tal senso erano emersi dal
procedimento penale in corso in __________, nell'ambito del quale il 25 luglio
2007 egli era -fra l'altro- stato rinviato a giudizio per l'importo di Euro
105'315'000.– (doc. N, pag. 25 lett. H e pag. 28 lett. K e L). Proprio in
questo contesto, con decreto 25 aprile 2007 emesso inaudita altera parte e
stante la difficoltà di valutare l'ammontare del danno subìto dalla banca, il
Tribunale ordinario di __________ ha autorizzato l'immediato sequestro conservativo
anche presso terzi, in favore della __________, sui beni mobili e/o immobili
appartenenti a __________, o delle somme e/o cose alla stessa dovute, ivi
inclusi i beni di proprietà del predetto e costituiti in fondo patrimoniale in
data 1.9.2005, fino alla concorrenza della somma di Euro 400'000'000.– (doc.
B, pag. 10 seg.). Quale titolo di credito la banca ha indicato l'ordinanza
provvisionale datata 12 luglio 2007 con cui lo stesso tribunale ha confermato
in sostanza quel sequestro conservativo (doc. A, pag. 22) e la decisione 28
settembre 2007 che ha dichiarato inammissibili poiché tardivi, i reclami con
cui la medesima era stata impugnata (doc. C, pag. 5).
C. Il
12 novembre 2007, il Pretore del Distretto di __________, __________, ha decretato
il sequestro per l'importo pari a fr. 173'553'854.– (Euro 105'315'000.–) oltre
interessi al 5% dal 12 luglio 2007.
D. Il
22 novembre 2007 AO 1, ha formulato opposizione al sequestro contestando che il
conto n. __________ o comunque sia i beni a lei intestati presso __________,
appartenessero in realtà al debitore sequestrato __________.
Al
contraddittorio del 4 marzo 2008, la società opponente ha precisato che il
conto n. __________ non era intestato né a __________ né a __________ ma a lei,
e che quella era la sua unica relazione bancaria presso __________. Ha quindi
evidenziato come il debitore sequestrato __________ non fosse né suo azionista
né suo avente diritto economico. Quest'ultimo, nell'ambito dell'incidente
probatorio relativo al procedimento penale in corso in __________, al Giudice
delle indagini preliminari aveva dichiarato in modo esplicito di non avere
alcun diritto su quel conto escludendo così una sua pretesa in merito. Del
resto poi, né la società opponente né __________ né __________ erano stati
rinviati a giudizio per il reato di riciclaggio. A priori, era quindi fuori
discussione che il debitore sequestrato li avesse utilizzati a tale scopo. Certo,
quest'ultimo si era occupato di una richiesta di finanziamento che il 23 novembre
2001 aveva condotto ad un accredito sul conto n. __________ di un importo di
Euro 1'549'370.–. Il denaro tuttavia proveniva da fondi gestiti da __________. Peraltro,
questo prestito aumentato dei relativi interessi era stato integralmente restituito
con un bonifico bancario del 24 febbraio 2003 (Euro 1'291'000.–) e del 4 aprile
2003 (Euro 343'766.–), circostanza confermata dallo stesso debitore sequestrato
davanti alle autorità penali __________. Ha infine evidenziato come, l'unico
motivo per cui la domanda di dissequestro immediato per i 2/3 dei beni sul
conto n. __________ formulata alle autorità svizzere nel contesto dell'assistenza
giudiziaria a loro fornita, fosse dovuta al fatto che la stessa creditrice aveva
ammesso l'estraneità di __________ a quei beni proprio in quella proporzione.
La
sequestrante ha preso atto del fatto che la contestazione si limitava
all'appartenenza dei beni sequestrati. Ha quindi evidenziato di avere reso
verosimile l'utilizzo abusivo ad opera del debitore sequestrato dell'intestazione
a terzi di beni propri allo scopo di occultarli e allontanarli volutamente da
sé a danno di propri creditori. Tant'è che il procedimento penale pendente in __________
era sfociato in un rinvio a giudizio e aveva altresì condotto all'emanazione di
provvedimenti conservativi sia di natura penale che civile. Per anni, in
particolare, __________ aveva fatto transitare su conti bancari intestati a società
estere e a persone fisiche, averi di sua spettanza e riconducibili ai reati
patrimoniali che gli venivano imputati. Da intercettazioni telefoniche era poi
emerso che l'agire illecito si era addirittura protratto durante il
procedimento penale, motivo per cui nel novembre 2007 era stato decretato un
ulteriore sequestro preventivo. L'importo trasferito sul conto n. __________ a
titolo di prestito e investito poi nell'acquisto di titoli (tra cui i titoli “__________”),
proveniva dal conto “__________” presso __________ -anche quello oggetto di sequestro
e contro il quale non era stata formulata alcuna opposizione- aperto da __________
solo perché il debitore sequestrato non poteva figurare quale intestatario. La
quota parte che gli spettava era comunque pari a 1/3 dell'utile conseguito con
quell'operazione finanziaria. Questo, l'unico motivo per cui la domanda di
dissequestro aveva riguardato solo i 2/3 dei beni sul conto n. __________. Certo
il prestito era stato restituito, ma pur sempre utilizzando conti presso __________,
tutti riconducibili al debitore sequestrato, ma non il guadagno che ne era
derivato.
La
società opponente ha ribadito di essere la sola intestataria del conto n. __________
e che il suo nominativo, insieme a quello di __________ e __________ non era
mai stato associato al reato di riciclaggio. Con riferimento al debitore
sequestrato, il quale davanti alle competenti autorità aveva escluso una sua
qualsiasi pretesa su quel conto, ha precisato che non era né suo azionista né
suo avente diritto economico. L'unico legame con lui era il finanziamento di
circa 1.5 milioni di Euro, poi rimborsato. Nulla per contro indicava che egli
avesse altresì diritto a utili conseguiti grazie all'investimento in titoli.
La
sequestrante ha riconfermato il suo punto di vista e sostenuto di avere reso verosimile
l'appartenenza dei contestati beni. In particolare, la correlazione tra il conto
n. __________, __________ e __________ quali persone autorizzate ad operare su
tale conto, e il debitore sequestrato quale beneficiario degli utili perlomeno
nella misura di 1/3. Nel procedimento penale in corso in __________ poi, il
nominativo di __________ e __________ era stato associato al reato di
appropriazione indebita, e quindi anche in relazione ai ricavi conseguiti con
le operazioni effettuate su quel conto.
E. Con
sentenza 25 agosto 2008 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha
accolto l'opposizione e annullato il sequestro. Ha anzitutto stabilito che controversa
era solo l'appartenenza dei beni sequestrati e in concreto sapere se 1/3 dei
beni sul conto n. __________ erano in realtà di spettanza del debitore
sequestrato o no. Di fatto, dai documenti di apertura del conto risultava che la
relazione bancaria era intestata alla società opponente e non a __________ o a __________
e che, al riguardo, il debitore sequestrato non disponeva di un diritto di
firma. Né lui, né __________, né __________ erano inoltre azionisti o aventi
diritto economico della società. Dagli atti e, in particolare, dalle dichiarazioni
del debitore sequestrato, risultava che previo suo ordine ma per il tramite di __________,
su quel conto erano stati versati Euro 1'549'370.–, quale prestito per
finanziare l'acquisto di titoli di borsa, importo integralmente restituito compresi
gli interessi. Di modo che, eventuali sue pretese erano già state liquidate. La
stessa sequestrante aveva del resto confermato l'avvenuta restituzione di quel
capitale, invero sostenendo altresì che l'utile conseguito con le speculazioni
in titoli di borsa era rimasto sul conto e che, secondo gli accordi, al
debitore sequestrato spettava la quota di 1/3. Ma di questa circostanza non vi era
alcun riscontro. Anzi. Era stato proprio quest'ultimo che davanti alle autorità
penali __________, nell'ambito dell'incidente probatorio, aveva dichiarato di
non avere più da anni alcuna relazione con il conto aperto da __________ presso
__________. E, d'altro canto, la sequestrante non aveva fornito elementi tali
per ritenere che eventuali utili di fatto erano ancora su quel medesimo conto. Ciò
posto, il Pretore ha in definitiva ritenuto fondata l'opposizione di AO 1. Venute
meno le condizioni per mantenere il sequestro del conto n. __________, ritenuto
che presa a sé stante la richiesta doveva considerarsi generica e quindi
inammissibile, il primo giudice ha annullato d'ufficio il sequestro nella
misura in cui riguardava anche i beni formalmente intestati al debitore
sequestrato __________.
F. Con
il presente appello AP 1 chiede di respingere l'opposizione e confermare il
sequestro. Rimprovera al Pretore un accertamento erroneo dei fatti in quanto i documenti
agli atti evidenziano che __________ e __________ sono aventi diritto economico
della società opponente. Più elementi oggettivi attestano poi l'utilizzazione
abusiva da parte del debitore sequestrato di conti bancari direttamente o
indirettamente intestati a società di sede o a persone di fiducia che fungevano
da suoi prestanome, rinviando agli esiti della rogatoria sottoposta alle
autorità svizzere e del procedimento penale pendente in __________. Anche l'utilizzo
abusivo da parte sua del conto n. __________ troverebbe conferma agli atti. In
particolare, nella richiesta di rinvio a giudizio 25 luglio 2007 del pubblico
ministero __________ dove a __________ e a __________ -e altri imputati fra cui
il debitore sequestrato- si contesta appunto il reato di appropriazione
indebita per un importo di oltre Euro 100'000'000.–. La sentenza 23 maggio 2008
del Tribunale penale di __________ poi, riconosce l'avvenuto patteggiamento della
pena concluso per il reato appena citato.
Peraltro,
l'uso incontestabile del conto n. __________ da parte del debitore sequestrato
risulta dalle sue stesse dichiarazioni rilasciate davanti alle autorità penali,
così come da quelle di __________ e di __________. Non solo il debitore ha
ammesso di avere utilizzato quel conto per operazioni mobiliari in titoli “__________”,
ma lui ha altresì confermato l'esistenza di un accordo sulla ripartizione in
parti uguali dei guadagni che ne sarebbero conseguiti. Dal canto suo, __________
ha affermato di essersi occupato su istruzioni del debitore sequestrato del
trasferimento di denaro su conti bancari in Svizzera fra cui quello citato
appunto. __________ d'altra parte, ha dichiarato di essere stato allontanato da
__________ allorquando cominciò a nutrire evidenti sospetti circa l'utilizzo di
conti bancari in seno alla banca -fra cui il n. __________- per facilitare
operazioni speculative portate avanti proprio dal debitore sequestrato. L'appellante
evidenzia infine come, su richiesta in via rogatoriale delle autorità __________,
il conto n. __________ fosse stato oggetto di sequestro penale da parte delle
autorità svizzere, e che il pubblico ministero __________ aveva già respinto
una relativa domanda di dissequestro.
La
ricorrente contesta l'esistenza di un prestito di circa 1.5 milioni di Euro
bonificato sul conto n. __________. Il relativo contratto, lo scopo del
versamento, il motivo della restituzione, la tempistica e le modalità, non sono
verosimili. Peraltro, ciò non farebbe che confermare il legame fra quel conto,
il debitore sequestrato, __________ e __________. L'appellante reputa ad ogni
modo irrilevante il preteso rimborso, in quanto sul conto si trovano ancora i
guadagni che per 1/3 appartengono al debitore sequestrato. Quest'ultimo non ha
in effetti mai preteso né che non ci fossero stati utili né che quegli utili fossero
già stati distribuiti. E, nemmeno la società opponente aveva preteso il contrario.
In definitiva, reputa verosimili i presupposti del sequestro, invero respinti dal
Pretore solo per difetto di una prova piena. Errato poi l'annullamento del
sequestro dei conti intestati al debitore sequestrato, AO 1 non avendo al
riguardo formulato alcuna opposizione. A titolo di indennità di prima sede
rivendica infine fr. 15'000.–.
G. Delle
osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
in diritto: 1. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di
annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce
sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore
destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci
giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo
periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il
rimedio dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora
il valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore
deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle
parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del
sequestro addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il
grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,
atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure
che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo
ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
2. Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg.
con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,
tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce
d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base
alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante,
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a
ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le
prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti che considerano determinanti.
3. In
virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;
30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed
eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di
primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di
addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di
prova (Vogel/Spühler, op. cit.,
n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti
nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla
decisione. Per evidenti ragioni
pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni
nuovi di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio
degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3).
Le limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in
materia di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
Sono
quindi ammissibili i nuovi documenti contenuti nel classificatore bianco (doc.
Fatti
I a XII) che la sequestrante produce contestualmente all'appello, così come
quelli che accompagnano le osservazioni dell'opponente (doc. 10, 11 e 12).
4. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
Considerandi
2.
di una causa di sequestro;
3.
di beni appartenenti al
debitore.
Controversa
in concreto -come ben evidenziato dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 6)-
rimane la questione legata all'appartenenza dei beni sequestrati.
Appartenenza
dei beni al debitore sequestrato
5.
Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale
determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica
(DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther,
op. cit., n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto
considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto
civile appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore
sequestrato (DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può
tenere conto dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF
105.
III 112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di
cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome
di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 1 19; Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 61 segg. ad art. 271 e n. 25 e 26 ad art. 272; CEF del 18 ottobre 2005
[14.2005.67], consid. 3).
6.
Ora,
sotto il profilo civile, non v'è dubbio che il conto n. __________ presso __________
di __________ appartenga alla società opponente costituita con atto notarile 24
maggio 2000 (doc. IV) per il tramite di corrispondenti di __________ (doc. 3).
Agli atti figura il formulario 19 novembre 2001 da cui risulta che la relazione
bancaria è appunto stata aperta a suo nome (doc. 1). Ma, anche dalla nuova
documentazione 8 giugno 2005 emerge che titolare del conto è sempre lei (doc.
2, pag. 1). Da questo punto di vista per contro -come del resto accertato dal
Pretore- i documenti bancari non indicano alcunché riguardo a __________ o a __________.
Men che meno, con riferimento al debitore sequestrato __________ (cfr. anche
doc. 4).
7.
Anzitutto
l'appellante rimprovera al Pretore un accertamento erroneo dei fatti per non
avere considerato __________ e __________, aventi diritto economico del conto
n. __________. Ora, è vero che -come rileva l'interessata (appello, pag. 4
seg.)- nella richiesta di dissequestro penale rivolta alle autorità svizzere e
da queste ultime girata alle autorità __________, si parla di relazione
intestata a AO 1 presso __________ riconducibile a __________ e dal 23.12.2004
anche a __________ (doc. A4, pag. 1). Mentre nell'esposto 7 gennaio 2004 inviato
da __________ al Ministero pubblico __________, __________ viene proprio identificato
quale avente diritto economico di quel conto e __________ quale detentore di un
diritto di firma individuale (doc. A11, pag. 2). Parlando di __________ poi, il
debitore sequestrato ha utilizzato espressioni quali “fiduciario economico”
(doc. A1, pag. 2) e “beneficiario economico” (doc. 8, pag. 4). Peraltro, nello
scritto inviato al Procuratore pubblico del Cantone Ticino, gli stessi __________
e __________ hanno evidenziato che il conto e la società appartenevano in
origine ad uno solo di loro [__________] ma che poi contemplava i nomi di
entrambi, in conformità alle intestazioni delle azioni della società di
riferimento (doc. A6).
Ciò
non toglie che tutto sommato, la posizione di __________ e di __________ non è
di per sé di alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio. Anzi. Nella misura
in cui si ostina a ribadire che la società opponente e il conto n. __________ a
lei intestato in realtà appartengono proprio a queste due persone, la
ricorrente medesima esclude a priori la possibilità che detti beni siano di
spettanza del debitore sequestrato __________. Di modo che, la censura si
rivela in definitiva priva di fondamento.
8.
L'appellante
reputa verosimile l'utilizzazione abusiva da parte del debitore sequestrato __________
di conti bancari direttamente o indirettamente intestati a società di sede o a persone
di sua fiducia che fungevano da prestanome (appello, pag. 5). Alla stessa
stregua, più elementi proverebbero un utilizzo abusivo del conto n. __________ da
parte sua (appello, pag. 6 n. 11 segg.). Ma, presa a sé stante, questa
circostanza non inficia minimamente il fatto che da un punto di vista formale
quel conto sia intestato a terzi. Né rende sufficientemente verosimile l'effettiva
appartenenza al debitore sequestrato dei beni intestati alla società opponente.
E, da questo punto di vista, né la richiesta di rinvio a giudizio (doc. N) né la
sentenza di patteggiamento dove peraltro -come rileva la stessa ricorrente
(cfr. appello, pag. 8 n. 13)- si rinvia alle dichiarazioni rese dalle parti e
alle prove documentali versate agli atti, hanno portata pratica. Ciò posto, anche
al riguardo l'appello deve essere respinto.
9.
Dagli
atti è emerso che in data 23 novembre 2001 il debitore sequestrato __________, ha
fatto versare sul conto n. __________ un importo di Euro 1'549'370.– (doc. 5),
soldi provenienti dal conto denominato “__________” presso __________ che egli aveva
fatto aprire nel suo interesse da __________ (doc. V pag. 1-3; Z pag. 9 n. 6; 5;
8.
pag. 3). Circostanza questa di cui la sequestrante medesima ha dato atto in
sede di udienza (verbale pag. 13 con riferimento al doc. A10) e che, in
sostanza, in appello non contesta affatto (appello, pag. 9 n. 16 segg.).
a) La ricorrente
contesta però che quell'accredito possa considerasi quale prestito e che come tale
sia poi stato restituito, non ravvisando alcun riscontro oggettivo in merito (appello,
pag. 14 n. 24). Omette tuttavia di rilevare che lo stesso debitore sequestrato __________
ha dichiarato che quel versamento era da intendersi quale prestito per finanziare
l'acquisto di titoli “__________” (doc. 8 pag. 3 , 9 pag. 2) e a confermarne
l'avvenuta restituzione (doc. 8, pag. 3 e doc. 9 pag. 2). Affermazioni queste di
cui l'appellante non può seriamente dubitare solo poiché in contrapposizione
con la propria tesi, salvo poi riferirvisi se utili a suffragare proprie
argomentazioni (cfr. ad esempio appello, pag. 15 n. 25). Peraltro, anche dall'esposto
di __________ -cui l'interessata sembra dare particolare valore (appello, pag.
10.
segg. n. 10 segg.)- emerge che l'operazione di acquisto dei titoli __________
è stata resa possibile anche grazie a un credito concesso da __________, oltre
a quanto pervenuto da __________ (doc. A11, pag. 2 n. 4), istituto bancario
quest'ultimo da cui proveniva appunto la somma di Euro 1'549'370.–. Per
il resto, basti poi aggiungere che il rimborso di questa cifra (comprensiva di
interessi) non solo trova riscontro nei documenti agli atti ma pure, a
differenza di quanto vorrebbe lasciar sottointendere l'appellante (appello,
pag. 16 n. 26) nelle sua stessa presa posizione in sede di contraddittorio (verbale,
pag. 14). È segnatamente documentato l'addebito bancario sul conto n. __________
per l'importo complessivo di Euro 1'634'754.– (doc. 6 e 7: Euro 1'291'000 il 24
febbraio 2003 e Euro 343'754.– il 4 aprile 2003), che trova conferma nello
scritto -altresì prodotto dalla sequestrante- di __________ e di __________
indirizzato alle nostre autorità inquirenti (doc. A6). In concreto risulta che
i soldi sono stati restituiti tramite un primo versamento sul conto “__________”
e un secondo sul conto “__________”, entrambi presso __________ e riconducibili
-sempre a detta della medesima sequestrante- al debitore sequestrato __________
(verbale, pag. 14 e doc. A14 e A15). Anche questa censura deve così essere
respinta.
b) Invero, la ricorrente
reputa del tutto irrilevante il fatto che il capitale originario sia stato
completamente rimborsato (appello, pag. 15 n. 25). Questo poiché a suo dire, sul
conto n. __________ sono a tutt'oggi depositati gli utili conseguiti grazie
agli investimenti in titoli così finanziati e che, in forza dell'accordo tra __________,
__________ e il debitore sequestrato, per un terzo spetterebbe a quest'ultimo (appello,
pag. 18 n. 30). Ma invano. Certo, il 10 ottobre 2005 nell'ambito delle indagini
preliminari condotte dalla Procura di __________, lo stesso debitore
sequestrato aveva riferito dell'esistenza di un'intesa con __________ e con __________
per realizzare in comune degli investimenti mobiliari e che gli accordi
erano che avremmo dovuto dividere le plusvalenze tra noi tre in parti uguali e
che la divisione ancora non è avvenuta e si tratta di una partita che non
avevo ancora regolato (doc. Z, pag. 9 in basso). Dichiarazioni che aveva poi
confermato il successivo 17 dicembre 2005 (doc. A1, pag. 2 seg.). Se non che,
il 30 maggio 2006, nel contesto del procedimento di incidente probatorio che ne
era seguito, egli aveva precisato che quello era l'accordo iniziale, ma
che alla luce della documentazione pervenuta dall'estero riguardo a questi
conti, l'ammontare da lui versato gli era stato restituito con gli interessi al
3% e quindi di non essere entrato più a far parte, ma da anni, di questo
rapporto (doc. 8, pag. 3 e seg.). Affermazioni, anche queste, da lui riconfermate
il successivo 5 giugno 2006 (doc. 9, pag. 2). E, sotto questo profilo, poco
cambia che la questione penale si sia di fatto risolta il 23 maggio 2008 con
una sentenza di patteggiamento (appello, pag. 16 n. 27). D'altra parte, anche riguardo
alle variazioni dei corsi relativi al titolo __________ e ai possibili
attori cui si rimprovera lo sfruttamento della conoscenza di dati confidenziali
denunciate nell'esposto di __________, le autorità svizzere non hanno ravvisato
elementi tali per dar avvio a indagini di polizia giudiziaria (doc. 12).
Vero
è che __________ e __________ ancora il 26 novembre 2006 riferivano del fatto
che __________ ci disse che egli voleva entrare nell'affare per 1/3 (doc.
A6). Altrettanto vero è poi che il 26 gennaio 2007 la Procura di __________, riguardo
alla richiesta 17 gennaio 2007 delle autorità ticinesi, ha dichiarato che poiché
i denari giacenti sul conto __________ costituiscono profitto
dell'appropriazione indebita a danno della sequestrante, reato contestato agli
indagati __________, __________ e __________, nell'atto di chiusura delle
indagini, non può essere accordato l'invocato dissequestro (doc. A5). Ma,
anche da questo punto di vista la questione appare ormai superata: in sede di
appello la società opponente ha prodotto i documenti da cui risulta che in data
22.
luglio 2008 la medesima procura ha integralmente autorizzato lo svincolo
della relazione bancaria n. __________ presso __________ di __________ (doc.
10); e, così legittimati dall'autorità rogante, il 30 settembre 2008 le
competenti autorità ticinesi hanno quindi disposto il relativo dissequestro
(doc. 11).
Di
modo che, alla luce dei suesposti motivi, la pretesa appartenenza al debitore
sequestrato __________ di una qualsiasi spettanza sui eventuali utili
conseguiti grazie al prestito da lui concesso e di fatto rimborsato, non raggiunge
il necessario grado di verosimiglianza. Anche sotto questo profilo, il giudizio
del Pretore si rivela in definitiva corretto.
10.
L'appellante
contesta infine che, nella misura in cui chiedeva anche il blocco dei conti
bancari presso __________ intestati o cointestati al debitore sequestrato, l'istanza
di sequestro possa definirsi “generica” (appello, pag. 20 n. 33). Rimprovera
quindi al Pretore, laddove in difetto di un'opposizione ne ha decretato
d'ufficio il loro l'annullamento, di avere emesso una decisione “ultra
petita” (appello, pag. 20 n. 33).
Ora, il sequestro
generico (“Gattungsarrest”) è ammesso, purché il luogo di deposito degli
attivi, rispettivamente l'identità del terzo debitore siano indicati (cfr. DTF
100.
III 28; 103 III 86 e 91; Stoffel,
op. cit., n. 29-30 ad art. 272; Reiser,
op. cit., n. 45 ad art. 275; Gilliéron,
op. cit., n. 53 ad art. 272; troppo restrittivi: Amonn/Walther, op. cit., n. 35 ad § 51).
Nella misura in cui la creditrice ha domandato di sequestrare tutti gli averi
appartenenti al debitore sequestrato __________ “presso __________” con
riferimento sia alla sede principale che alle sue succursali in Svizzera e
all'estero, la richiesta era quindi plausibile.
Se non che trattandosi di averi presso una banca -quali ad esempio
conti bancari- per evitare il rischio di un sequestro puramente esplorativo
(cosiddetto “Sucharrest”), il sequestrante deve rendere altresì verosimile,
mediante documenti, l'esistenza di almeno una relazione del debitore presso
l'istituto indicato (cfr. CEF 7 agosto 2006 [14.2006.9] consid. 7.1; 25 luglio
2000.
[15.00.75], consid. 4.3; 10 aprile 2000 [14.99.80], consid. 5). In
concreto, l'appellante aveva ossequiato a questo obbligo tentando di rendere
verosimile che perlomeno nella misura di 1/3 il conto n. __________ presso __________,
fosse in realtà di spettanza del debitore sequestrato __________ (istanza di
sequestro, 14 n. 22). Se non che, venuto meno per i motivi di cui si è detto
questo presupposto, di fatto il Pretore avrebbe mantenuto un vero e proprio
sequestro esplorativo, ciò che non è consentito (cfr. Cometta, Il sequestro nella prassi giudiziaria ticinese, in:
Rep. 2000 pag. 3 segg., in particolare pag. 19 e 20). Anche da questo punto di
vista pertanto, l'appello è privo di fondamento.
11.
La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.
1.
e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr.
20'000.–.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
173'553'854.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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