14.2008.85
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
20 gennaio 2009Italiano38 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2008.85
Data decisione, Autorità:
20.01.2009, CEF
Ricorso:
TF,5A_132/2009, 06.04.2009
Titolo:
Opposizione a sequestro del terzo: legittimazione attiva, esistenza e esigibilità del credito fondati su sentenze provvisionali (sequestro conservativo) italiane - diritto applicabile - causa fondata sulle medesime sentenze provvisionali ritenute esecutive - appartenenza dei beni al debitore
AUSLÄNDERARREST
CAUSE DI SEQUESTRO
DIRITTO APPLICABILE
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI SEQUESTRO
RICONOSCIMENTO
SENTENZA
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 25segg. CL
art. 16 cpv. 1 LDIP
art. 16 cpv. 2 LDIP
art. 25 let. a cf. 2 LEF
art. 80 LEF
art. 81 LEF
art. 271 cpv. 1 cf. 4 LEF
art. 272 cpv. 1 LEF
art. 272 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 278 LEF
art. 278 cpv. 1 LEF
art. 278 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2008.85
Lugano
20 gennaio
2009
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2007.3261 della Pretura __________) promossa con opposizione 16
novembre 2007 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
il sequestro 30 ottobre 2007 (inc. EF.2007.2973)
(n° __________) richiesto nei confronti di __________, __________, da
AO 1 ()
(patrocinata dall' PA 1 )
in cui il Pretore __________, con decisione 25 agosto
2008, ha respinto l'opposizione e, di conseguenza, confermato il sequestro;
appellante AP 1 con allegato 11 settembre 2008, in cui
postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di confermare l'opposizione
e, quindi, revocare il sequestro;
lette le osservazioni 16 ottobre 2008 con cui la
sequestrante chiede la reiezione dell'appello;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 29 ottobre 2007 diretta contro __________, AO 1 ha
chiesto al Pretore __________, in base all'art. 271 cpv. 1 n. 2 e n. 4 LEF, di
porre sotto sequestro fra l'altro (e per quanto qui di
rilievo) “tutti gli averi patrimoniali depositati su conti o in cassette di
sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate
alla AP 1, __________, segnatamente ma non solo il conto n. __________, in
quanto averi appartenenti in realtà a __________, e ciò -per quanto riguarda i
crediti- sia quelli verso la sede principale, che quelli verso la succursale di
__________, rispettivamente verso succursali della banca all'estero”, presso la __________.
Il tutto
fino a concorrenza di fr. 176'511'099.– (ossia Euro 105'315'000.– al tasso di
conversione CHF/Euro valido per quel giorno) oltre interessi del 5% dal 12
luglio 2007.
A detta
della sequestrante, il credito consta di pretese in via di restituzione di
averi patrimoniali, di risarcimento danni per atto illecito -come l'appropriazione
indebita aggravata e i reati di tipo societario- e per indebito arricchimento, infrazioni
che il debitore sequestrato __________ avrebbe commesso -insieme ad altri- prima
in veste di direttore generale (da maggio 1998 al 31 dicembre 1999) poi di amministratore
delegato (fino al 2 agosto 2005) dell'allora AO 1. Indizi eloquenti in tal
senso erano emersi dal procedimento penale in corso in Italia, nell'ambito del
quale il 25 luglio 2007 egli era -fra l'altro- stato rinviato a giudizio per l'importo
di Euro 105'315'000.– (doc. P, pag. 25 lett. H e pag. 28 lett. K e L). Proprio
in questo contesto, con decreto 25 aprile 2007 emesso inaudita altera parte
e stante la difficoltà di valutare l'ammontare del danno subìto dalla banca,
il Tribunale ordinario di __________ ha autorizzato l'immediato
sequestro conservativo anche presso terzi, in favore della __________, sui beni
mobili e/o immobili appartenenti a __________, o delle somme e/o cose alla
stessa dovute, ivi inclusi i beni di proprietà del predetto e costituiti in
fondo patrimoniale in data 1.9.2005, fino alla concorrenza della somma di Euro
400'000'000.– (doc. B, pag. 10 seg.). Ciò posto, quale titolo di credito la
banca ha prodotto l'ordinanza provvisionale datata 12 luglio 2007 con cui lo
stesso tribunale ha confermato in sostanza quel sequestro conservativo (doc. A,
pag. 22). I reclami interposti contro la citata ordinanza, tardivi, sono stati
dichiarati inammissibili con decisione 28 settembre 2007 (doc. C, pag. 5).
B. Il 30
ottobre 2007, il Pretore __________, ha decretato il sequestro per un importo
pari a fr. 176'511'099.– (Euro 105'315'000.–) oltre interessi del 5% dal 12
luglio 2007.
C. Il
16 novembre 2007 AP 1, ha formulato opposizione al sequestro contestando di detenere
beni appartenenti al debitore sequestrato __________ o di cui egli fosse avente
diritto economico, come pure che egli fosse titolare o beneficiario del suo conto
n. __________ presso __________. Ha quindi evidenziato come l'ordinanza
provvisionale 12 luglio 2007 fosse stata emessa a favore di __________ e non
della sequestrante, di non dovere ad ogni modo alcunché sia all'una che
all'altra e, infine, di come quel provvedimento fosse riferito ad un differente
importo.
Al
contraddittorio del 13 marzo 2008, l'opponente ha ritirato l'eccezione relativa
alla titolarità del credito. Ha poi identificato __________, sua avente diritto
economico nella misura del 97% e moglie di __________, quale proprietaria dei
beni depositati sul suo conto n. __________ presso __________, il restante 3% della
società appartenendo a una terza persona, responsabile della sua amministrazione.
In sostanza, il patrimonio depositatovi era costituito da beni propri di __________
in quanto provenienti dall'utile da lei conseguito con la vendita nell'ottobre
2000 di due società attive nel commercio delle acque minerali (__________ e __________)
che aveva costituito nel 1999 investendo beni ereditati esclusivamente dalla propria
famiglia. Parte di quel guadagno costituiva ancora oggi il suo l'attivo. Peraltro,
eccezion fatta per la società __________, anche il sequestro pronunciato in
Italia dal Tribunale ordinario di __________ riguardava solo beni di esclusiva proprietà
di __________ e non della moglie __________. Del resto, quest'ultima non era
parte ad alcun procedimento penale e, solo con riferimento ad una donazione
fattale dal marito nel 2007 e ai beni conferiti ad un fondo patrimoniale
costituito dai due coniugi il 12 settembre 2005, quel tribunale aveva ipotizzato
l'eventualità di un'azione revocatoria. Ma, anche l'asserito legame del credito
con la Svizzera così come il preteso trafugamento di beni, erano da considerare
infondati.
La
sequestrante ha evidenziato la legittimità di un sequestro di beni formalmente intestati
a terzi, posto che siano dati elementi per ritenere che quell'intestazione al terzo
sia abusiva e volta ad occultare o allontanare beni propri del debitore sequestrato
a danno dei suoi creditori. Dal procedimento penale in corso in Italia risultava
che __________ aveva utilizzato una serie di conti appartenenti a società
estere e a persone fisiche -che fungevano quindi da prestanome- per far
transitare beni di sua spettanza o comunque riconducibili a reati patrimoniali a
lui ascritti. Certo, __________ era beneficiaria economica del conto n. __________
presso la __________, sul quale però il marito aveva piena disposizione. Davanti
al pubblico ministero italiano, egli medesimo aveva dichiarato di essere titolare
direttamente o per interposta persona di numerosi conti bancari all'estero fra
cui quello citato, che ha definito quale punto in Svizzera a lui riconducibile.
In particolare, lui personalmente curava i contatti con la banca e dava le disposizioni
necessarie alla sua gestione e, su quel conto, aveva appunto trasferito soldi
provenienti dal conto “__________” (n. __________) esistente presso la stessa banca e a lui appartenente. Questa
prerogativa gli aveva consentito di avere delle disponibilità finanziare personali,
in parte impiegate -ad esempio- nella ristrutturazione di una villa al mare e
in parte occultati sul conto della società opponente. Evidente quindi come la
struttura AP 1 e __________ fungessero da prestanome per il marito di
quest'ultima. Peraltro colui che aveva in mano il restante 3% della società, tale
__________, aveva già agito quale prestanome di __________ in varie operazioni
immobiliari. Del resto poi, anche i conti intestati a __________ e a __________
(le due società che erano state costituite dalla moglie) erano stati oggetto di
sequestro in quanto riconducibili al marito. La sequestrante reputa di avere
reso sufficientemente verosimile il suo credito verso il debitore sequestrato
sulla base delle sentenze relative al sequestro conservativo pronunciato in
Italia (doc. A, B e C). Ciò posto, considera irrilevante che __________ non sia
sua debitrice. Visto poi che quelle decisioni sono suscettibili di exequatur
in Svizzera, anche la causa del sequestro giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF sarebbe
adempiuta. Per le operazioni illecite imputate a __________ insieme alle rogatorie
sui conti presso le banche svizzere, anche il legame sufficiente con il
territorio elvetico è ad ogni modo realizzato.
L'opponente,
ribadito il suo punto di vista, ha contestato che l'ordinanza italiana sul sequestro
conservativo potesse rendere verosimile il credito a favore della sequestrante
e che le rogatorie svolte in __________ costituissero legame sufficiente con la
Svizzera. Nel contempo ha sottolineato che avente diritto economico del conto “__________”
era pure __________ e che solo la parte di beni da esso provenienti e a lei spettanti,
era confluita sul suo conto. Premesso che a __________ era stata affidata la
gestione dei beni della moglie, ha però escluso che egli ne potesse liberamente
disporre quale proprietario, precisando che __________ era sempre stato considerato
da __________ un semplice amico di famiglia. Quest'ultima, peraltro, aveva cominciato
a temere per la situazione finanziaria della sua famiglia solo a partire dal
2005, ma di non avere avuto alcun motivo per preoccuparsene prima di allora.
La
sequestrante, confermata la sua posizione, ha riaffermato la validità del
sequestro conservativo italiano con rinvio ad un parere giuridico redatto il 4
dicembre 2007 dell'avv. __________ di __________. A comprova dell'esistenza del
credito e della causa del sequestro ha altresì rinviato ad un verbale di
sequestro già emesso a __________ sulla base delle medesime decisioni italiane.
Ha quindi evidenziato come fosse stato lo stesso debitore sequestrato a
indicare all'autorità penale italiana il conto intestato alla società
opponente. Peraltro poi quest'ultima era stata appunto costituita nel 2004. Irrilevante
infine che __________ sapesse o no dell'agire illecito del marito, essenziale ai
fini della vertenza in esame essendo l'utilizzo da parte di __________ della
società opponente a lei appartenente allo scopo di nascondere suoi beni. Di
fatto poi, __________ era stato rinviato a giudizio insieme a __________ quale
suo complice e correo.
D. Con
sentenza 25 agosto 2008 il Pretore __________, ha respinto l'opposizione e
confermato il sequestro. Ha anzitutto preso atto di come l'opponente avesse
ritirato in sede di udienza la censura relativa alla titolarità del credito e,
quindi, alla legittimazione attiva dell'istante. Ha quindi accertato che il credito
per cui la banca aveva chiesto il sequestro era quello esistente nei confronti
di __________, a dipendenza di operazioni illecite da lui perpetrate. Alla luce
del decreto supercautelare 25 aprile 2007, dell'ordinanza provvisionale di
conferma 12 luglio 2007 e dell'ordinanza 28 settembre 2007 che aveva dichiarato
irricevibili i relativi reclami, la decisione 12 luglio 2007 risultava appunto
suscettibile di exequatur in Svizzera. Ciò posto, la sequestrante aveva addirittura
dimostrato l'esistenza di quel credito. Il Pretore, visto il domicilio
all'estero del debitore, ha quindi individuato nell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF la
causa del sequestro, la banca istante essendo a beneficio di una sentenza
estera esecutiva. Ma, le varie rogatorie commissionate alle autorità __________,
insieme alle società e ai conti bancari che vi erano stati aperti e che erano poi
stati utilizzati da __________, davano altresì atto di un legame sufficiente
con la Svizzera. Ciò posto, non ha ritenuto opportuno approfondire oltre il pericolo
di trafugamento di beni giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF.
Il
primo giudice ha ritenuto verosimile anche la condizione dell'appartenenza dei
beni al debitore sequestrato. La richiesta di rinvio a giudizio in Italia di
quest'ultimo, insieme ai verbali di interrogatorio da lui rilasciati e agli
accertamenti del Tribunale di __________, costituivano la prova indiscussa dell'utilizzazione
di società con sede in Svizzera e di rapporti fiduciari presso banche svizzere
per occultare beni sottratti all'istante. Dagli atti risultava come per le sue
operazioni illecite, utilizzasse in modo sistematico conti appartenenti alla
moglie. Nell'intera vicenda il ruolo di __________ era quindi quello di prestanome.
Di fatto, nell'ambito del procedimento penale lo stesso __________ aveva
confermato di far uso del conto bancario della società opponente a insaputa
della moglie. La rogatoria aveva indicato poi che quella relazione bancaria era
riferibile sia a lui che alla moglie. Le società __________ e __________ erano poi
state entrambe colpite da sequestro per lo stesso credito nei confronti di __________,
provvedimento che non era mai stato impugnato, indizio questo di come gli attivi
fossero in realtà di spettanza di quest'ultimo. In sostanza, l'intestazione dei
beni alla società opponente e l'indicazione di __________ quale sua beneficiaria
economica, era in definitiva il modo per il debitore sequestrato __________ di sottrarre
beni propri ai suoi creditori.
E. Con
il presente appello AP 1 chiede di confermare l'opposizione e annullare il
sequestro. Sottolinea anzitutto che il credito dell'istante, la cui titolarità
va verificata d'ufficio, sussiste semmai nei confronti di __________ e non della
moglie __________. Ad ogni modo, quel credito nemmeno esiste visto che le
decisioni italiane sul sequestro conservativo hanno solo carattere provvisionale
e non di merito. Ma non esiste neppure una causa di sequestro giusta l'art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF. Il tribunale di __________ di primo e di secondo grado, chiamato
a pronunciarsi su una richiesta di sequestro fondata sulla medesima
fattispecie, ha in effetti escluso che quelle sentenze siano esecutive. D'altra
parte, né i reati commessi in Italia da __________ né le rogatorie costituiscono
un legame sufficiente con la Svizzera. La ricorrente evidenzia poi come i beni
di cui l'istante chiede il sequestro, tutti provenienti dal conto “__________”,
appartengano unicamente a __________. Che poi di fatto il marito -le cui
dichiarazioni comunque non possono certo vincolare la moglie- ne gestisse il patrimonio,
non significa che egli ne potesse disporre quale proprietario. Non solo __________,
ma anche __________ era avente diritto economico del conto “__________” aperto nel
1991 e sul quale era stato depositato l'utile conseguito con la vendita delle
due società __________ e __________ da lei costituite con capitali propri e del
tutto estranei al marito. D'altra parte, neppure il fatto che i conti delle medesime
siano stati oggetto di sequestro, consente di ricondurre a __________
l'appartenenza di quanto depositato sul suo conto. Il sequestro conservativo
autorizzato in Italia infine non è rivolto a beni appartenenti a __________, riservato
un fondo patrimoniale costituito nel 2005 dai due coniugi e per il quale il
Tribunale di __________ ha prospettato l'eventualità di un'azione revocatoria.
Delle
osservazioni della procedente si dirà, se necessario, nel seguito.
F. Una
parallela procedura di opposizione al sequestro decretato il 30 ottobre 2007,
nella misura in cui quel provvedimento ha interessato beni di spettanza di __________,
è oggetto di separato giudizio (14.2008.86).
in diritto: 1. Nelle sue osservazioni, l'istante solleva dubbi riguardo alla
tempestività dell'appello. Ora, la sentenza impugnata è stata intimata il 25
agosto 2008 (timbro della Pretura sul retro della medesima, pag. 10)
inviandola, per conto dell'appellante, al suo patrocinatore legale. Quale recapito
postale è stato tuttavia indicato lo studio legale dell'avvocato __________, il
quale ha ritornato la decisione alla Pretura evidenziando come la stessa fosse
stata intimata erroneamente al mio studio e non allo studio dell'avv. __________
e come quest'ultimo non fosse domiciliato presso di me, ma avesse uffici
propri in __________. Questo scritto è giunto alla Pretura __________, il
giorno 28 agosto 2008 (lettera 26 agosto 2008 in originale nell'incarto
EF.2007.3260 con timbro esibito n. 20948 e nota scritta della Pretura). L'indomani,
la decisione è stata di nuovo intimata al rappresentante legale dell'opponente,
che l'ha quindi ritirata il 1° settembre 2008 (timbro di spedizione e di ritiro
sulla busta di intimazione allegata al doc. 1.1). Ciò posto, trasmesso l'11
settembre 2008 (timbro sulla busta di spedizione) l'atto d'appello ossequia il
termine di dieci giorni previsto dall'art. 22 cpv. 1 LALEF ed è quindi
tempestivo.
2. La decisione del giudice del sequestro -sia essa di
annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 44-45 ad art. 278)- che statuisce
sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario
del sequestro o da un terzo, può essere impugnata entro dieci giorni davanti
all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF), nel
Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio
dell'appello (art. 22 LALEF nonché 14 e 22 lett. c LOG), e ciò qualora il
valore litigioso sia pari o superiore a fr. 8'000.–. L'autorità superiore deve
verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti-
se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro
addotte dai creditori -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di
verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo,
atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure
che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo
ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 74 ad § 51; Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).
3. Le
decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla
procedura sommaria (art. 25 n. 2 lett. a LEF). Le norme cantonali che reggono
tale procedura devono rispettare la massima dispositiva, il principio
attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (Piégai, La protection du débiteur et
des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg.
con rif.; Artho von Gunten, Die Arresteinsprache,
tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce
d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base
alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante,
salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla
controparte non contumace (Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a
ed., Berna 2001, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10).
Il giudice può
accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare
sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di
celerità (Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 453; Piégai, op. cit., pag. 212; Artho von Gunten, op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le
prove (art. 20 cpv. 5 LALEF).
Inoltre, i principi di
celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze
di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono
sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei
documenti che considerano determinanti.
4. In
virtù dell'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso
contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi. Secondo la
giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e;
30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed
eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di
primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di
addurre fatti nuovi comprende logicamente quella di produrre nuovi mezzi di
prova (Vogel/Spühler, op. cit.,
n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti
nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla
decisione. Per evidenti ragioni
pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi
di ogni tipo possono essere addotti solo fino alla fase dello scambio degli
allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Le
limitazioni di cui all'art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF non sono applicabili in materia
di sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF).
Sono
quindi ammissibili i nuovi documenti che l'appellante produce contestualmente
al proprio ricorso (doc. 2.2, 3.3 e 4.4), come pure il plico di cui al
classificatore bianco (doc. A/II a BB/II) che accompagna le osservazioni della
sequestrante.
5. Giusta l'art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l'esistenza:
1. del credito;
2. di una causa di sequestro;
3. di beni appartenenti al debitore.
Fra
le cause di sequestro, con riferimento alla fattispecie in esame, la legge
riconosce la circostanza in cui il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è
altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la
Svizzera o si fondi su una sentenza esecutiva o su un riconoscimento di debito
ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF). In concreto,
l'appellante contesta l'esistenza del credito a favore della sequestrante. Non
vi sarebbe poi alcuna causa di sequestro, il credito non essendo sorretto da
una sentenza esecutiva e non avendo un legame sufficiente con la Svizzera. I
beni sequestrati infine non apparterrebbero al debitore __________, ma alla di
lui moglie __________, sua beneficiaria economica.
Esistenza
del credito
6. L'appellante
rimprovera al Pretore di confondere la posizione di __________ con quella di __________,
presunto debitore dell'importo per cui è stato concesso il sequestro, evidenziando
come la moglie non sia minimamente toccata dal sequestro conservativo italiano.
Nessuna condanna né civile né penale era stata emessa nei suoi confronti, di
modo che l'istante non vantava alcuna aspettativa o diritto nei suoi confronti
(appello pag. 2 e seg.). La società opponente rammenta poi l'obbligo del giudice
di esaminare d'ufficio la titolarità del credito di cui si avvale la sequestrante
(appello, pag. 5). Ricorda infine che solo al Tribunale di __________ spetta decidere
se nel merito il debito della sequestrante verso __________ esiste o no, presupposto
che le sentenze provvisionali non soddisfano.
7. Riguardo
alla legittimazione attiva occorre anzitutto rammentare che la stessa è
verificata d'ufficio, in ogni stadio di causa, tuttavia -laddove vale il
principio attitatorio- unicamente sulla base dei fatti allegati e accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI Appendice,
Lugano 2005, n. 339 ad art. 181 con rinvio a DTF 6 luglio 2004 [4C.198/2004]; Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 330; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna
2001, n. 446). Non trattandosi di una condizione processuale, l'esame va fatto
secondo il diritto sostanziale applicabile al rapporto giuridico litigioso (lex
causae) cui è strettamente connessa (DTF 130 III 251 consid. 2
con rinvii; Knöpfler/Schweizer/
Othenin-Girard, Droit international privé suisse, Berna 2005, pag. 374; Corboz, Le recours en réforme au
Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II 31 ad 5 con rif.; Hohl, op. cit., n. 388 e 435). La
legittimazione attiva spetta solo al titolare delle pretese rivendicate (Olgiati, op. cit., pag. 329).
8. In
concreto, la sequestrante fonda il suo preteso credito di fr. 176'511'099.–
sulle sentenze provvisionali in materia di sequestro conservativo emesse in
Italia dal Tribunale ordinario di __________ (appello, pag. 9) rispettivamente
il 25 aprile 2007 (doc. B), il 12 luglio 2007 (doc. A) e il 28 settembre 2007
(doc. C).
a) L'art. 16 cpv. 1
LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero è accertato d'ufficio
fermo restando che, in materia patrimoniale, tale onere può essere accollato
alle parti. Tuttavia, nell'ambito della procedura sommaria, questa norma si
applica solo per analogia (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. i, Losanna 1999, n. 67 ad art. 84; in materia di sequestro: CEF
10 aprile 2000 [14.1999.80] consid. 1.5.c e 10 aprile 2000 [14.1999.82] consid.
5.2). Vista l'esigenza di semplicità e celerità che caratterizza questo tipo di
procedura (sopra, consid. 3), spetta quindi alla parte dimostrare il diritto
che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un invito specifico in
questo senso (Gilliéron, op.
cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto svizzero
(art. 16 cpv. 2 LDIP).
b)
Nel caso specifico non c'è dubbio che le decisioni agli atti, e su cui
l'istante fonda la sua pretesa, siano state emesse in applicazione del diritto
italiano. Ora, per l'art. 2905 1° comma CCit il creditore può chiedere il
sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal
codice di procedura civile, e in particolare gli art. 671 segg. CPCit. Il
provvedimento ha lo scopo di preservare colui che lo richiede da possibili
pregiudizi derivanti dal tempo necessario per far valere il diritto di credito
in via ordinaria e tutelare così eventuali proprie pretese (Cian/Trabucchi, Commentario breve al
Codice civile, Padova 2002, n. 1 ad art. 2905).
c) In
concreto, la sequestrante sostiene di vantare, alla luce del procedimento
penale in corso in Italia, un credito in restituzione di averi patrimoniali
nonché in risarcimento del danno cagionato mediante atti illeciti e per
arricchimento indebito (istanza di sequestro, n. 6 pag. 6). Con la
decisione emessa inaudita altera parte il 25 aprile 2007, il medesimo Tribunale
di __________ riconosce l'esistenza di indizi gravi e concordanti circa la
natura illecita e gli effetti dannosi delle operazioni finanziarie eseguite,
certamente sufficienti per far ritenere sussistente il fumus boni iuris in
merito alla responsabilità del __________ ai sensi dell'art. 2392 CCit, con
riguardo alle condotte imputategli e poste alla base dell'emissione
dell'ordinanza di custodia cautelare del 14.12.2005, proseguendo poi con
l'elenco dettagliato delle singole imputazioni (doc. B, pag. 2 segg.). Ciò
posto, la sentenza 12 luglio 2007, che rinvia in modo esplicito a quella 25
aprile 2007 (doc. A, pag. 1), conferma pienamente il sequestro conservativo anche
presso terzi, a favore di __________, sui beni mobili e/o immobili appartenenti
a __________, o delle somme e/o cose alla stessa dovute, ivi inclusi i beni di
proprietà del predetto e costituiti in fondo patrimoniale in data 1.9.2005,
fino alla concorrenza della somma di Euro 400'000'000.– (doc. A, pag. 22).
Per il resto, la decisione 28 settembre 2007, che dichiara irricevibili poiché
tardivi i reclami interposti avverso il giudizio provvisionale 12 luglio 2007
(doc. C, pag. 2 e 5), dà atto della successione in diritto di AO 1 a __________
(doc. C, pag. 1).
d) Alla
luce di tutti questi elementi, è senz'altro resa verosimile l'esistenza di un
credito a favore di AO 1 per la somma capitale di fr. 176'511'099.– verso __________.
La cifra, inferiore rispetto a quella per cui è stato concesso il sequestro
conservativo in Italia, risulta dalla richiesta di rinvio a giudizio 25 luglio
2007 dove -fra l'altro- si ipotizza appunto a suo carico il reato di
appropriazione indebita per complessivi Euro 105'315'000.– (istanza di
sequestro, pag. 10; doc. P, pag. 25 e 28: Euro 3'450'000.–, Euro 100'000'000.–
e Euro 1'865'000.–). L'importo deve ritenersi altresì esigibile, il
provvedimento essendo stato autorizzato il 25 aprile 2007 e con effetto
immediato dal Tribunale ordinario di __________ (doc. B, pag. 10). A ciò si
aggiunga che -come evidenziato dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 2)-
l'opponente ha ritirato l'eccezione relativa alla titolarità del credito (verbale
d'udienza, pag. 1) e sollevata per pretesa incongruenza tra __________ e
AO 1 (opposizione, n. 2 pag. 2). Per il resto, la banca sequestrante non ha mai
affermato di vantare un credito nei confronti di __________, ma bensì verso il
marito __________, circostanza questa pure puntualizzata dal primo giudice
(sentenza impugnata, consid. 2). Appare infine opportuno rammentare che l'esame
del presente giudizio è limitato alla verosimiglianza e non alla prova certa,
come sembra invece sottointendere l'appellante. Di modo che, ai fini
dell'esistenza del credito pare quindi irrilevante che agli atti non vi sia una
sentenza di merito da cui risulti una condanna di __________. Sotto questo
profilo, l'appello è pertanto privo di fondamento e deve essere respinto.
Causa
del sequestro
9. L'appellante
contesta che le sentenze provvisionali da cui la banca deduce il suo credito
siano delle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (appello,
pag. 6). In tal senso, si sarebbero espressi il 9 novembre 2007 il
Bezirksgericht di __________ (doc. 3.3) e il 10 luglio 2008 l'Obergericht di __________
(doc. 4.4), decisioni che l'interessato produce in appello. Di fatto, le due autorità
giudiziarie cantonali avrebbero accertato che il sequestro conservativo autorizzato
dal Tribunale di __________ non era stato attivato nel termine di 30 giorni
prescritto dall'art. 675 CPCit, che pertanto quel giudizio cautelare non era più
efficace e, di conseguenza, non poteva avere effetti in Svizzera. Ciò posto, una
procedura di exequatur era da escludere.
A
detta della sequestrante invece, il termine di 30 giorni di cui all'art. 675
CPCit sarebbe rispettato (osservazioni, pag. 15). A sostegno della sua tesi
produce agli atti due pareri legali. L'uno datato 21 novembre 2007 sull'efficacia,
gli effetti ed i termini di esecuzione del sequestro conservativo secondo la
normativa italiana vigente redatto dall'avv. __________ di __________ (doc.
L/II), documento sulla base del quale l'Obergericht di __________ ha nondimeno concluso
per l'inefficacia del provvedimento (doc. 4.4, pag. 8, consid. 4.2.2 segg.). L'altro
del 7 agosto 2008 sulla esecuzione di sequestro conservativo ex art. 675
cod. proc. civ. (italiano) allestito dall'avv. prof. __________ di __________
(doc. P/II).
10. Ora,
il concetto di sentenza esecutiva giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF è quello di
titolo di rigetto definitivo giusta l'art. 80 e 81 LEF. Trattandosi di decisioni
italiane, questo comporta che le stesse siano suscettibili di riconoscimento e
rese esecutive in Svizzera giusta gli art. 25 segg. CL (Convenzione di Lugano
del 16 settembre 1988: RS. 0.275.11), fermo restando che il giudice del
sequestro esaminerà prima facie -ossia limitatamente alla
verosimiglianza- se ne siano dati i presupposti (Stoffel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 78 ad art. 271).
Per
l'art. 675 CPCit il provvedimento che autorizza il sequestro perde
efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
Il parere legale del 21 novembre 2007 attesta che di fatto il provvedimento
emesso inaudita altera parte in Italia -datato 25 aprile 2007 e depositato
presso la competente cancelleria il giorno successivo (doc. B, pag. 11)- è
stato attivato dalla sequestrante in data 27.04.2007 ai sensi dell'art. 678
CPCit, nelle forme del sequestro presso terzi e cioè mediante atto di sequestro
e di notifica dello stesso dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso
il Tribunale di __________ al debitore sequestrato __________ e ai terzi in
dettaglio indicati nell'atto, nonché mediante notifica da parte della __________,
di invito a comparire avanti il Tribunale di __________ affinché i terzi
rendano la dichiarazione di cui all'art. 547 CPCit (doc. L/II, pag. 2 e 6).
D'altra parte il decreto è stato confermato dall'ordinanza provvisionale del 12
luglio 2007 (depositata in cancelleria il 13 luglio 2007 e notificata), che ha
assegnato alla banca un termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il
giudizio di merito (doc. A, pag. 24). Termine quest'ultimo scaduto il 29
ottobre 2007 e che la sequestrante -sempre secondo il parere legale 21 novembre
2007- avrebbe rispettato con atto di citazione per il merito notificata al __________
avanti il Tribunale di __________ in data 26.10.2007 (doc. L/II, pag. 2 e
6). Di tutte queste circostanze, e segnatamente dell'attivazione avvenuta il 27
aprile 2007 del sequestro conservativo autorizzato inaudita altera parte, così come
della notifica il 26 ottobre 2007 dell'atto di citazione per il giudizio di
merito, si dà altresì conferma nel parere legale 7 agosto 2008 dell'avv. prof. __________
(doc. P/II, pag. 2 e 9).
11. Invero,
anche la sentenza con cui l'Obergericht di __________ ha rifiutato il
riconoscimento e quindi l'esecuzione al decreto cautelare 25 aprile 2007 -e
quindi anche alla contestuale ordinanza di conferma del 12 luglio 2007- dà atto
dell'attivazione in Italia avvenuta il 27 aprile 2007 ad opera della sequestrante.
Tuttavia, il tribunale non ha ritenuto verosimile la tesi sostenuta dall'avv. __________
(nel parere del 21 novembre 2007) secondo cui, ai fini dell'efficacia sancita
dall'art. 675 CPCit bastava che la creditrice iniziasse -anche senza successo- l'esecuzione
del sequestro conservativo entro il termine di 30 giorni dalla sua
autorizzazione. Questo poiché, in sostanza, per giungere a questa conclusione l'autore
si era fondato sulla decisione 14 aprile 1999 della Corte Suprema di Cassazione
che, con riferimento ad una fattispecie risalente al 1989, premesso l'inizio
dell'esecuzione del sequestro entro i 30 giorni, aveva sancito il diritto di compiere
successivamente ulteriori atti di esecuzione anche trascorso quel termine e
fino alla conclusione del procedimento di convalida del sequestro (doc. 4.4,
pag. 8 consid. 4.2.2). A detta della corte cantonale in effetti, visto che la
procedura di convalida era stata abrogata dalla legge n. 353 del 26 novembre
1990, anche questa prassi era venuta meno (doc. 4.4, pag. 9 consid. 4.2.3).
Di
fatto, mal si intravede l'importanza pratica di un qualsiasi approfondimento in
merito. Poco importa, in concreto, sapere se la banca abbia o no proceduto con
altri atti di esecuzione in data 18 e 25 ottobre 2007 (doc. 4.4, pag. 9 consid.
4.2.4). Come si evidenzia anche nel parere 7 agosto 2008 dell'avv. prof. __________
-le cui conclusioni coincidono pienamente con il parere 21 novembre 2007
dell'avv. __________- il compimento del primo atto di esecuzione esclude
dunque che il provvedimento di sequestro possa essere dichiarato inefficace per
effetto della norma di cui all'art. 675 CPCit (doc. P/II, pag. 8 che cita Cantillo/Santangeli, Il sequestro nel
processo civile, Milano 2003, pag. 346 segg.). Essenziale, ai fini del giudizio
odierno e nell'ottica dell'art. 675 CPCit, è in effetti stabilire se il
sequestro conservativo sia stato attivato nel termine di 30 giorni a decorrere
dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione (decreto o ordinanza) del
sequestro (Picardi, Codice di
procedura civile, Milano 2004, 3a ed., n. 2 ad art. 675).
12. In
concreto, l'emanazione inaudita altera parte del decreto di sequestro
conservativo 25 aprile 2007 è conforme all'art. 669 sexies 2° comma CPCit. I citati
pareri legali attestano che lo stesso è stato reso efficace in Italia con atto
di esecuzione del 27 aprile 2007. Dal canto suo la sentenza 10 luglio 2008
dell' Obergericht di __________, non ha ritenuto questo fatto irricevibile o
infondato, la discussione essendosi concentrata sulla questione a sapere se
decorso il termine di 30 giorni si potesse o no procedere con ulteriori atti di
esecuzione. Peraltro, l'appellante, nemmeno tenta di sostenere il contrario o prendere
posizione al riguardo, limitandosi invero a sostenere che la richiesta di
rendere esecutive queste sentenze in Svizzera è tardiva (appello, pag. 7). Ciò
posto, viene così meno la pretesa inefficacia della misura cautelare ai sensi
dell'art. 675 CPCit. Previo contraddittorio, il decreto che ha autorizzato il sequestro
conservativo ha trovato poi piena conferma nell'ordinanza 12 luglio 2007 del
Tribunale di __________ (doc. A, pag. 22) che, in ossequio all'art. 669 octies
CPCit, ha fissato il termine massimo di 60 giorni (modificato con legge n. 80
del 14 maggio 2005) per promuovere il giudizio di merito (doc. A, pag. 24), sospeso
dal 1° agosto al 15 settembre (legge n. 742 del 7 ottobre 1969) senza riguardo
alla procedura di reclamo (art. 669 terdecies 5° comma CPCit) conclusasi il 28
settembre 2007 (doc. C, pag. 6). Di conseguenza, la causa di merito introdotta
secondo i pareri legali agli atti il 26 ottobre 2007 appare quindi tempestiva
ed esclude così anche l'inefficacia del sequestro conservativo giusta l'art.
669 novies CPCit.
13. L'appellante
sembra sostenere che avendo il tribunale di __________ deciso negativamente in
merito al riconoscimento del provvedimento 25 aprile 2007 e, forzatamente della
conferma 12 luglio 2007, la questione debba ormai ritenersi vincolante anche
per questa Camera (appello, pag. 7). Trattandosi di una decisione cantonale di
riconoscimento di sentenza estera emessa nell'ambito di una procedura a sé
stante, si pone in effetti il quesito a sapere se la stessa obblighi le
autorità giudiziarie di un altro cantone svizzero. E, di per sé, la domanda troverebbe
risposta affermativa nell'ambito della procedura di rigetto definitivo
dell'opposizione (Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 60 ad art. 80). Ciò
che però non è il caso in concreto. Vi è poi il fatto che la decisione di
riconoscimento 10 luglio 2008 dell'Obergericht di __________ è stata impugnata
dalla sequestrante con ricorso per cassazione del 13 agosto 2008 davanti al Kassationsgericht
del __________ (doc. N/II). Nel contempo, la stessa ha altresì formulato ricorso
in materia civile davanti al Tribunale federale di Losanna che, in attesa
dell'esito del ricorso cantonale, con decisione 18 agosto 2008 ne ha decretato la
sospensione (doc. O/II). Per l'esame limitato alla verosimiglianza che s'impone
nell'ambito dell'opposizione al sequestro e le motivazioni di cui si è detto
(sopra, consid. 12), non vi sono quindi i presupposti per non considerare
esecutiva giusta l'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF la sentenza 12 luglio 2007 (doc. A)
di conferma del provvedimento autorizzato il 25 aprile 2007 (doc. B). Ciò
posto, riservato ogni sviluppo in corso di procedura, la causa è da ritenersi
realizzata.
14. Ciò
posto -e a titolo abbondanziale vista la verosimile esistenza di una sentenza
esecutiva (sopra, consid. 13)- l'appellante rimprovera al Pretore di avere
ritenuto, sulla base delle richieste di rogatoria che le autorità italiane
hanno sottoposto a quelle __________ (appello, pag. 9) e per il fatto che sul
territorio svizzero il signor __________ abbia costituito diverse società ed
aperti i conti sul quale sono confluiti gli averi conseguiti con le condotte
illecite (appello, pag. 7), verosimile ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF anche il
nesso causale con la Svizzera. Ma, invano. Nella misura in cui propone la tesi
secondo cui titolare del suo conto sarebbe soltanto la moglie __________ (appello,
pag. 7), dimostra anzitutto e con evidenza di confondere la causa del sequestro
con l'appartenenza dei beni sequestrati, questione che sarà esaminata oltre. Riguardo
alla posizione del marito poi, la ricorrente spiega che, comunque sia, il
patteggiamento concluso nel contesto della procedura penale non costituisce
ammissione di colpa (appello, pag. 8). Se non che, fra le premesse che
precedono la relativa proposta da lui formulata al Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale penale di __________, egli medesimo sottolinea di
essere fra l'altro imputato di reati commessi in __________ dal 2000 al 2003
(doc. 2.2, pag. 1). E, segnatamente, quelli emersi dagli accertamenti sulla
appropriazione indebita menzionati nella richiesta di rinvio a giudizio datata
25 luglio 2007 (doc. P, pag. 25 e 26), sulla creazione di conti presso banche
svizzere e strutture estere off-shore (doc. P, pag. 12) e sulla sua attività
quale vicepresidente di __________ (doc. P, pag. 17).
Oltretutto,
Fatti
i vari capi di imputazioni, sono stati tutti ripresi nel decreto 25 aprile 2007
che ha autorizzato il sequestro conservativo (doc. B, pag. 5 lett. e, pag. 7
lett. h, 3 e segg.), poi confermato il 12 luglio 2007. E, proprio in tal senso
andava poi la richiesta di assistenza giudiziaria inviata alle autorità __________
il 9 dicembre 2005 (doc. M, pag. 7 e segg.). Di modo che, alla luce dei
suesposti motivi, anche da questo punto di vista il nesso causale di cui
all'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF può ben ritenersi verosimile (cfr. Stoffel, op. cit., n. 86 e 87 ad art.
271). Del resto, persino la sentenza 23 gennaio 2008 dell'Obergericht di __________
-prodotta dalla sequestrante insieme alle sue osservazioni (doc. M/II, pag.
7)- e cui la stessa ricorrente fa esplicito riferimento (appello, pag. 9), dà
atto dell'esistenza di questo legame sufficiente con la Svizzera. Ancora una
volta, la censura è, di conseguenza, sprovvista di fondamento.
Appartenenza
dei beni al debitore
15. Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale
determinante è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica
(DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther,
op. cit., n. 7 ad §51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati
beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile
appartengono ad una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato
(DTF 106 III 89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto
dell'identità economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III
112-113, 102 III 165 segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è
chiesto il sequestro si trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un
terzo, il creditore sequestrante deve rendere verosimile che quei beni
appartengono in realtà al debitore sequestrato (cfr. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio concernente la revisione
della LEF dell'8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 1 19; Stoffel, op. cit., n. 61 segg. ad art. 271 LEF e n. 25 e 26
ad art. 272 LEF).
16. A
differenza di quanto ritenuto dal Pretore, l'appellante contesta che i beni
sequestrati siano in realtà di proprietà di __________ in luogo della di lui
moglie __________ (appello, pag. 10). Il primo giudice ha considerato che il
rinvio a giudizio a carico di __________, i verbali d'interrogatorio da lui
rilasciati e l'esito della rogatoria svolta in Svizzera costituissero la prova
reale dell'utilizzo da parte sua appunto di società di sede e rapporti
fiduciari presso banche svizzere a scopo di occultamento di beni sottratti alla
banca sequestrante. Ha quindi accertato che proprio in questo contesto __________,
beneficiaria economica del conto presso __________ intestato alla società opponente,
aveva agito quale prestanome per le operazioni illecite del marito. Il
patrimonio che vi era depositato in effetti proveniva dall'utile conseguito con
la vendita delle società __________ e __________ ed accreditato sul conto “__________”
intestato a __________. Peraltro, i conti di quelle stesse società erano stati
oggetto di sequestro per il medesimo credito a carico di quest'ultimo (sentenza
impugnata, pag. 9 e seg.).
17. Invano,
la ricorrente contesta che __________ agisse quale prestanome del marito __________.
Certo, che quest'ultimo si occupasse della gestione di tutto il patrimonio
della moglie, essendo stato per anni attivo quale banchiere, può di per sé sembrare
legittimo. Ciò non toglie che -per sua stessa ammissione- di quel patrimonio facesse
altresì parte il conto bancario “__________” presso la __________. Vero è poi
che su questo conto è confluito il ricavo personale di oltre 3.5 milioni di
euro conseguito in quanto nel 1999 era proprietaria [la moglie] al 50 %
di un commercio di acque minerali tramite le società __________ e __________,
commercio venduto l'anno successivo (appello, pag. 10), e che queste due
società sono state costituite con beni propri di famiglia di __________
(verbale d'udienza, pag. 3). Resta nondimeno il fatto -ed è ancora una volta la
stessa società opponente ad affermarlo (appello, pag. 10)- che su quel medesimo
conto (“__________”) anche il marito aveva beni propri: tant'è che per detto
conto figuravano quali aventi diritto economico sia __________ che __________.
Di modo che, una volta depositativi, i beni dell'uno sono diventati un tutt'uno
con quelli dell'altra (Schwander,
Basler Kommentar zum ZGB II, 3a ed., Basilea 2007, n. 6 ad art. 727). Non
essendovi più possibilità alcuna di distinzione fra cosa fosse di __________ e
cosa fosse della di lui moglie, difficilmente poteva egli restituire averi ed
interessi appartenenti alla consorte trasferendoli sul conto della società
opponente, senza nel contempo toccare anche beni a lui appartenenti.
Del
resto nel formulario per la “determinazione dell'avente diritto economico” del
conto “__________”, sottoscritto a __________ l'11 marzo 2004 in sostituzione
di quello risalente al 27 dicembre 1991, alla voce “contraente” è indicato solo
il nominativo del marito (doc. 6). Dal canto suo, pochi giorni dopo, il 17
marzo 2004, la stessa società opponente -da lui costituita- riconosce la moglie
(nella misura del 97%) e __________ (nella misura del 3%) aventi diritto
economico del suo conto presso lo stesso istituto bancario (verbale d'udienza,
pag. 2; doc. 2). L'opponente medesima ammette poi che è stato __________ a dare
disposizioni per la sua creazione e a provvedere al trasferimento sul conto a
lei intestato degli attivi presenti sul conto “__________” (appello, pag. 12 in
mezzo). Sussistono allora più elementi che rendono verosimile la tesi secondo
cui i beni sul conto sequestrato e intestato alla società opponente (di cui __________
è beneficiaria economica), appartengono in realtà al marito __________. A
differenza di quanto sostiene l'appellante (appello, pag. 14), poco importa che
il Tribunale di __________ non abbia predisposto il blocco dei beni intestati
alla signora __________ che non sono dunque stati colpiti da alcun sequestro
(appello, pag. 13). Anzitutto poiché il sequestro conservativo era stato
pronunciato sui beni di __________ anche presso terzi (doc. A, pag. 22).
Ciò posto, nella misura in cui per i motivi di cui si è detto l'appartenenza a quest'ultimo
dei beni intestati alla società opponente (e quindi del conto sequestrato) pare
verosimile, l'obiezione si rivela di per sé priva di pertinenza. Di modo che,
in definitiva, la conclusione cui è giunto il Pretore merita piena conferma. Di
riflesso, anche sotto questo profilo, l'appello è infondato.
18. La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali
richiamati gli art. 271 segg. LEF, 48, 49, 61 cpv.
1 e 62 cpv. 1 OTLEF,
pronuncia: 1. L'appello è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 3'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo
carico con l'obbligo di rifondere a AO 1, __________, un'indennità di fr.
20'000.–.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
176'511'099.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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