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Decisione

14.2008.87

Appello contro sentenza di rigetto definitivo. Sentenza estera/procedura di exequatur. Divieto di presentare fatti nuovi. Esigenza di produzione dell'originale della sentenza rispettivamente della cop

25 febbraio 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n__________ del 12/18 dicembre 2000 __________

la AP 1. (in seguito: AP 1) ha escusso R__________ __________

per l’incasso di fr. 528'853.-- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 1998,

indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito di cui alla

promissory note del 14 luglio 1997/ esecuzione a convalida del sequestro n. __________”.

L’escussa ha interposto tempestiva opposizione.

B. A convalida

del predetto sequestro l’istante ha convenuto R__________ P__________ davanti

al Tribunale civile di __________, chiedendone la condanna al pagamento di ITL

677.695.200 più accessori. R__________ P__________ è deceduta il 28 settembre

2002. Quali eredi le sono succedute le tre figlie qui convenute.

Con istanza 5 maggio

2008 l’istante ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al predetto PE

fondandosi sulla sentenza 23 aprile 2008 del Tribunale di __________ (doc. K),

con cui R__________ P__________, e per essa le convenute, sono state condannate

a pagare all’istante, pro quota, Euro 350'000.37, oltre interessi legali dalla

domanda al saldo e spese.

C. All’udienza di

contraddittorio dell’11 settembre 2008 AO 2 ed AO 1 hanno eccepito che la sentenza

in oggetto (doc. K) è stata prodotta unicamente in copia, inoltre non sarebbe

definitiva, essendo stata impugnata da AO 3. Quest’ultima ha ribadito che la

sentenza in oggetto è stata presentata in fotocopia, confermando di avere

presentato appello.

Replicando l’istante ha confermato che la

sentenza in esame sembra un copia, essa è tuttavia munita di timbri originali

della Cancelleria del Tribunale di __________. La creditrice ha poi asserito

che, nonostante contro la sentenza in oggetto sia stato presentato appello,

secondo il diritto italiano la decisione è immediatamente esecutiva tra le

parti, ritenuto che nessuno ha chiesto e men che meno ottenuto un giudizio

sospensivo ai sensi dell’art. 283 CPC italiano.

Con la duplica AO 2 ed AO 1 hanno ribadito

che la sentenza doc. K è stata prodotta in copia, non essendo possibile

accertare che i timbri in questione sono autentici e non piuttosto delle copie.

L’eccezione va intesa nel senso che l’intero documento è semplicemente una

fotocopia.

Duplicando AO 3 ha ribadito che la sentenza

doc. K non è definitiva e che oltre a questo vi sono contestazioni di natura

formale e procedurale che non permettono di considerare la sentenza titolo di

rigetto definitivo.

D. Con sentenza 15

settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto l’istanza

argomentando che l’istante ha fondato la domanda di rigetto definitivo

dell’opposizione sulla sentenza doc. K, la quale è stata prodotta in fotocopia,

non dichiarata conforme all’originale e sulla quale manca l’attestazione di

“esecutività”. Il primo giudice ha rilevato che l’istanza 12 settembre 2008

pervenutagli, con la quale è stato chiesto di poter produrre il doc. K in

originale, rimasto nell’incarto del patrocinatore della AP 1, non è stata

respinta in sede di udienza di contraddittorio, bensì al momento in cui

l’udienza era già terminata e dopo che le parti in due occasioni si erano

espresse in merito al doc. K. Il diniego di considerare l’originale del doc. K,

secondo il primo giudice, non configura quindi un eccesso di formalismo bensì

un chiaro caso di applicazione dell’art. 20 cpv. 2 LALEF, che prevede che le

parti devono produrre all’udienza, sotto pena di perenzione, i documenti che

suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti con

l’istanza scritta.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava

tempestivamente la AP 1 rilevando che la sua istanza è stata unicamente

respinta poiché la sentenza del Tribunale di __________ (doc. K) è stata per

svista prodotta solo in fotocopia e senza attestazione di esecutività. Con la

produzione dell’originale questo vizio è stato sanato. D’altro canto, rileva

l’appellante, secondo la dottrina la produzione della sentenza in fotocopia è

sufficiente quando la stessa, come nel caso concreto, non è stata eccepita di

non conformità. Nella fattispecie le convenute AO 2 e AO 1 si sono limitate ad

eccepire che l’intero documento era una fotocopia, mentre AO 3 nulla ha

eccepito in merito. Per quanto attiene all’esecutività l’appellante sostiene

che il carattere immediatamente esecutivo della sentenza risulta dalla legge di

procedura italiana.

F. Delle

osservazioni delle appellate si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito è fondato sopra una

sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell’opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le

transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).

Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o

cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art.

80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle

convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,

dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). Trattandosi di una decisione estera di

condanna al pagamento di una somma di denaro, l’eventuale pronuncia del rigetto

dell’opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone la

dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur,

art. 32 CL; Staehelin, op. cit. n. 59 e 68 ad art. 80).

In

concreto, non è contestata l’applicabilità della Convenzione concernente la

competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e

commerciale (Convenzione di Lugano, CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. K)

è posteriore all’entrata in vigore di questa convenzione per l’Italia (Paese di

origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è

chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1

CL).

2.

La creditrice

pretende di poter produrre in sede d’appello un esemplare della sentenza

italiana doc. K, munita del timbro di conformità all’originale del Tribunale di

__________ che per svista è stata prodotta in sede pretorile solo in fotocopia.

a) Secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per rinvio dell’art. 25

LALEF, in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed

eccezioni, salvo nei casi di ricorso in materia di fallimento e di opposizione

al sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF). L’appellante rinvia alla prassi di questa

Camera che, nel passato, aveva ammesso la produzione di nuovi mezzi di prova in

sede di appello limitatamente alle censure relativa alla violazione di norme di

un trattato internazionale (cfr. CEF 4 agosto 1998 [14.1997.74], cons. 4c, in

Rep 1998, n. 79; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 25 ad art. 22 LALEF),

fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale che allora si era riconosciuto

tale facoltà nell’esame dei ricorsi di diritto pubblico. In una successiva

sentenza del 31 maggio 2002 (DTF 128 I 354 ss. cons. 6) il Tribunale federale

ha però cambiato giurisprudenza, stabilendo anche in tale ambito un divieto di

fatti nuovi e precisando che il suo potere d’esame era limitato all’arbitrio

sui fatti quando con il ricorso veniva impugnata la decisione di un’autorità giudiziaria

(DTF 129 I 110 ss.). Conseguentemente la scrivente Camera ha ritenuto che non

vi era più motivo di ammettere un’eccezione all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

(CEF 25 novembre 2004 [14.2004.53], cons. 1.2/c).

b) Ritenuto che le sentenze citate in precedenza erano fondate

sulla Legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG), la questione

dell’ammissibilità dei fatti nuovi deve essere riesaminata alla luce della

nuova Legge sul Tribunale federale (LTF), entrata in vigore il 1. gennaio 2007.

Secondo l’art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi

di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Si

evince dai lavori preparatori che le allegazioni e i mezzi di prova nuovi, salvo

nei ricorsi presentati direttamente al Tribunale federale (art. 87 cpv. 1 e 88

cpv. 2 secondo periodo LTF), possono essergli proposti solo qualora la sentenza

impugnata li abbia resi giuridicamente pertinenti, e ciò in una delle tre

seguenti ipotesi: la decisione è fondata su argomenti giuridici – rilevanti per

l’esito della procedura – con i quali le parti non si erano confrontate in

precedenza; il ricorrente denuncia una pretesa irregolarità procedurale che, in

buona fede, non poteva rilevare nella precedente istanza, la cui dimostrazione

richiede l’allegazione di fatti o la presentazione di prove non invocati prima;

infine, i fatti nuovi sono rilevanti per l’impugnazione della sentenza

dell’istanza inferiore (pronuncia, notifica, termine di ricorso, ecc.)

(Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria

federale del 28 febbraio 2001, FF 2001, 3895 ad 4.1.4.3.; Ulrich Meyer, Basler

Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 41-42, 46-48 ad art. 99).

Orbene,

motivi di economia processuale (gli stessi sui quali si fondava la

giurisprudenza ricordata sopra) inducono ad ammettere anche in sede cantonale,

in deroga all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la medesima eccezione al divieto dei

nova come previsto dall’art. 99 cpv. 1 LTF.

Nel caso

concreto l’appellante pretende di poter produrre in appello una copia conforme

all’originale della sentenza in oggetto che, come asserito con l’atto di

appello, per svista, ha omesso di produrre in prima istanza. Egli non sostiene

tuttavia di essersi potuto accorgere in buona fede – tenuto conto della massima

dell’eventualità (cfr. Meyer, op. cit. n. 7 ad art. 99 LTF) – della pertinenza

di questo documento solo dopo l’udienza di contraddittorio. Del resto,

l’esigenza di produzione dell’originale della sentenza rispettivamente della

copia conforme all’originale invocata quale titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione risulta chiaramente dalla legge, e meglio dall’art. 46 n. 1

CL, e la stessa appellante ammette che la propria omissione è dovuta ad una

svista. D’altronde, egli non allega che il primo giudice sarebbe incorso in un

errore procedurale nell’omettere d’impartirgli un termine per produrre

l’originale rispettivamente la copia conforme della sentenza. Secondo l’art. 20

cpv. 2 LALEF, l’udienza di discussione era l’ultimo momento per la produzione

di documenti. Le regole del diritto ticinese sono determinanti anche nei casi

in cui si applica la Convenzione di Lugano, sia in prima che in seconda istanza

(art. 33 cpv. 1 CL; Dasser/Oberhammer-Staehelin, Kommentar zum

Lugano-Uebereinkommen, Berna 2008, n. 1 ad art. 33; Donzallaz, La Convention de

Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 3644, 3647 e 3791 ss.; CGCE 275/94 van der

Linden).

3.

Secondo l’art. 33

cpv. 3 CL la parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una

decisione deve allegare all’istanza i documenti specificati agli art. 46 e 47

CL. Il giudice del rigetto esamina d’ufficio che i documenti siano formalmente

regolari e completi (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, Die

Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 s.).

Giusta l’art. 46 cifra 1 CL, l’istante deve

produrre una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua

autenticità. Dall’art. 48 CL,

interpretato e contrario, si deduce che non sono ammissibili documenti

sostitutivi per i documenti menzionati agli art. 46 cifra 1 e 47 cifra 1 CL. Il

termine “spedizione” significa una copia o una fotocopia. La spedizione deve

riunire le condizioni necessarie per provare la sua autenticità, ossia le

condizioni necessarie a dimostrare che il suo contenuto corrisponde al contenuto

dell’originale (Donzallaz, op. cit. n. 3713, 3728, 3779; Dasser/Oberhammer –

Naegeli, op. cit., n. 5-7 ad art. 46 CL). Nel caso di specie la sentenza doc. K, prodotta

dall’appellante in prima istanza, non soddisfaceva il presupposto di autenticità

previsto dall’art. 46 cifra 1 CL, trattandosi di una fotocopia priva del timbro

di conformità con l’originale, per cui la prima giudice ha correttamente

respinto l’istanza.

4.

In via

del tutto abbondanziale si osserva che ai sensi dell’art. 47 cifra 1 CL la

parte che chiede l’esecuzione deve inoltre produrre qualsiasi documento atto a

comprovare, che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è

esecutiva ed è stata notificata. La sentenza italiana in oggetto (doc. K) non

reca alcuna attestazione di esecutività. L’istante ha prodotto copia degli art.

280.

a 289 del CPC italiano (doc. O), rilevando che secondo le predette norme le

sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti.

Incontestato è tuttavia che AO 3 ha impugnato la sentenza in esame, presentando

istanza di sospensione dell’esecuzione (doc. 2 sia delle convenute 1 e 2 che

della convenuta 3), sul cui esito in sede pretorile nulla era dato sapere, per

cui l’istanza è stata respinta anche per questo motivo. Atteso che in merito

alla predetta istanza di sospensione non è ancora stata emessa dal Tribunale di

__________ una decisione (cfr. appello punto 7. 4.e) e che l’appello in oggetto

va respinto per i motivi esposti nel precedente considerando, la questione

dell’esecutività può rimanere aperta.

5.

L’appello va respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 25 ss. e 46 cifra 1 CL, 80 e 81

cpv. 3 LEF

pronuncia

1.

L’appello è respinto.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 550.--, già anticipata da AP 1, è posta a suo carico, la

quale rifonderà sia a AO 1 e a AO 2 (in solido) che a AO 3 fr. 600.-- a titolo

di indennità.

3.

Intimazione: - avv. RA 2, __________

- avv. RA 3, __________

-

avv. RA 1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.

528'853 .--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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