14.2008.87
Appello contro sentenza di rigetto definitivo. Sentenza estera/procedura di exequatur. Divieto di presentare fatti nuovi. Esigenza di produzione dell'originale della sentenza rispettivamente della cop
25 febbraio 2009Italiano13 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
14.2008.87
Data decisione, Autorità:
25.02.2009, CEF
Ricorso:
TF,5A_241/09, 24.09.2009
Titolo:
Appello contro sentenza di rigetto definitivo. Sentenza estera/procedura di exequatur. Divieto di presentare fatti nuovi. Esigenza di produzione dell'originale della sentenza rispettivamente della copia conforme all'originale. Presupposto di autenticitâ della sentenza. Sentenza confermata dal TF
SENTENZA ESTERA
art. 25 CL
art. 46 cf. 1 CL
art. 80 LEF
art. 80 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2008.87
Lugano
25 febbraio
2009
B/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 5 maggio 2008 da
AP 1 __________
(patrocinato
dall’ RA 2 )
contro
CC 1, composta da:
1. AO 1
2. AO 2
1, 2 patr. dall’ RA 3
3. AO 3
(patrocinata dall’ RA 1 )
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dalla defunta CC 1 al PE n. __________ del 12/18
dicembre 2000 __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto __________,
con sentenza 15 settembre 2008 (__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta
a suo carico, con l’obbligo di rifondere sia alle
controparti 1 e 2 (in solido) che
alla convenuta 3 fr. 600.-- a titolo di indennità per
ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1.,
che con atto 16 settembre 2008 postula l’accoglimento dell’istanza, con
protesta di spese e ripetibili;
lette le osservazioni 3 ottobre 2008 di AO 3,
rispettivamente 9 ottobre 2008 di AO 1 e AO 2;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n__________ del 12/18 dicembre 2000 __________
la AP 1. (in seguito: AP 1) ha escusso R__________ __________
per l’incasso di fr. 528'853.-- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 1998,
indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento di debito di cui alla
promissory note del 14 luglio 1997/ esecuzione a convalida del sequestro n. __________”.
L’escussa ha interposto tempestiva opposizione.
B. A convalida
del predetto sequestro l’istante ha convenuto R__________ P__________ davanti
al Tribunale civile di __________, chiedendone la condanna al pagamento di ITL
677.695.200 più accessori. R__________ P__________ è deceduta il 28 settembre
2002. Quali eredi le sono succedute le tre figlie qui convenute.
Con istanza 5 maggio
2008 l’istante ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione al predetto PE
fondandosi sulla sentenza 23 aprile 2008 del Tribunale di __________ (doc. K),
con cui R__________ P__________, e per essa le convenute, sono state condannate
a pagare all’istante, pro quota, Euro 350'000.37, oltre interessi legali dalla
domanda al saldo e spese.
C. All’udienza di
contraddittorio dell’11 settembre 2008 AO 2 ed AO 1 hanno eccepito che la sentenza
in oggetto (doc. K) è stata prodotta unicamente in copia, inoltre non sarebbe
definitiva, essendo stata impugnata da AO 3. Quest’ultima ha ribadito che la
sentenza in oggetto è stata presentata in fotocopia, confermando di avere
presentato appello.
Replicando l’istante ha confermato che la
sentenza in esame sembra un copia, essa è tuttavia munita di timbri originali
della Cancelleria del Tribunale di __________. La creditrice ha poi asserito
che, nonostante contro la sentenza in oggetto sia stato presentato appello,
secondo il diritto italiano la decisione è immediatamente esecutiva tra le
parti, ritenuto che nessuno ha chiesto e men che meno ottenuto un giudizio
sospensivo ai sensi dell’art. 283 CPC italiano.
Con la duplica AO 2 ed AO 1 hanno ribadito
che la sentenza doc. K è stata prodotta in copia, non essendo possibile
accertare che i timbri in questione sono autentici e non piuttosto delle copie.
L’eccezione va intesa nel senso che l’intero documento è semplicemente una
fotocopia.
Duplicando AO 3 ha ribadito che la sentenza
doc. K non è definitiva e che oltre a questo vi sono contestazioni di natura
formale e procedurale che non permettono di considerare la sentenza titolo di
rigetto definitivo.
D. Con sentenza 15
settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto l’istanza
argomentando che l’istante ha fondato la domanda di rigetto definitivo
dell’opposizione sulla sentenza doc. K, la quale è stata prodotta in fotocopia,
non dichiarata conforme all’originale e sulla quale manca l’attestazione di
“esecutività”. Il primo giudice ha rilevato che l’istanza 12 settembre 2008
pervenutagli, con la quale è stato chiesto di poter produrre il doc. K in
originale, rimasto nell’incarto del patrocinatore della AP 1, non è stata
respinta in sede di udienza di contraddittorio, bensì al momento in cui
l’udienza era già terminata e dopo che le parti in due occasioni si erano
espresse in merito al doc. K. Il diniego di considerare l’originale del doc. K,
secondo il primo giudice, non configura quindi un eccesso di formalismo bensì
un chiaro caso di applicazione dell’art. 20 cpv. 2 LALEF, che prevede che le
parti devono produrre all’udienza, sotto pena di perenzione, i documenti che
suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti con
l’istanza scritta.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava
tempestivamente la AP 1 rilevando che la sua istanza è stata unicamente
respinta poiché la sentenza del Tribunale di __________ (doc. K) è stata per
svista prodotta solo in fotocopia e senza attestazione di esecutività. Con la
produzione dell’originale questo vizio è stato sanato. D’altro canto, rileva
l’appellante, secondo la dottrina la produzione della sentenza in fotocopia è
sufficiente quando la stessa, come nel caso concreto, non è stata eccepita di
non conformità. Nella fattispecie le convenute AO 2 e AO 1 si sono limitate ad
eccepire che l’intero documento era una fotocopia, mentre AO 3 nulla ha
eccepito in merito. Per quanto attiene all’esecutività l’appellante sostiene
che il carattere immediatamente esecutivo della sentenza risulta dalla legge di
procedura italiana.
F. Delle
osservazioni delle appellate si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Giusta l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito è fondato sopra una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione. Sono segnatamente parificate a sentenze esecutive le
transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF).
Questa definizione concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o
cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art.
80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle
convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,
dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP). Trattandosi di una decisione estera di
condanna al pagamento di una somma di denaro, l’eventuale pronuncia del rigetto
dell’opposizione richiesto sulla base di questo titolo presuppone la
dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur,
art. 32 CL; Staehelin, op. cit. n. 59 e 68 ad art. 80).
In
concreto, non è contestata l’applicabilità della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (Convenzione di Lugano, CL). Il titolo di rigetto invocato (doc. K)
è posteriore all’entrata in vigore di questa convenzione per l’Italia (Paese di
origine), avvenuta il 1. dicembre 1992, e per la Svizzera (Paese in cui è
chiesto il riconoscimento), avvenuta il 1. gennaio 1992 (cfr. art. 54 cpv. 1
CL).
2.
La creditrice
pretende di poter produrre in sede d’appello un esemplare della sentenza
italiana doc. K, munita del timbro di conformità all’originale del Tribunale di
__________ che per svista è stata prodotta in sede pretorile solo in fotocopia.
a) Secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per rinvio dell’art. 25
LALEF, in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni, salvo nei casi di ricorso in materia di fallimento e di opposizione
al sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF). L’appellante rinvia alla prassi di questa
Camera che, nel passato, aveva ammesso la produzione di nuovi mezzi di prova in
sede di appello limitatamente alle censure relativa alla violazione di norme di
un trattato internazionale (cfr. CEF 4 agosto 1998 [14.1997.74], cons. 4c, in
Rep 1998, n. 79; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 25 ad art. 22 LALEF),
fondandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale che allora si era riconosciuto
tale facoltà nell’esame dei ricorsi di diritto pubblico. In una successiva
sentenza del 31 maggio 2002 (DTF 128 I 354 ss. cons. 6) il Tribunale federale
ha però cambiato giurisprudenza, stabilendo anche in tale ambito un divieto di
fatti nuovi e precisando che il suo potere d’esame era limitato all’arbitrio
sui fatti quando con il ricorso veniva impugnata la decisione di un’autorità giudiziaria
(DTF 129 I 110 ss.). Conseguentemente la scrivente Camera ha ritenuto che non
vi era più motivo di ammettere un’eccezione all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
(CEF 25 novembre 2004 [14.2004.53], cons. 1.2/c).
b) Ritenuto che le sentenze citate in precedenza erano fondate
sulla Legge federale sull’organizzazione giudiziaria (OG), la questione
dell’ammissibilità dei fatti nuovi deve essere riesaminata alla luce della
nuova Legge sul Tribunale federale (LTF), entrata in vigore il 1. gennaio 2007.
Secondo l’art. 99 cpv. 1 LTF, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi
di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Si
evince dai lavori preparatori che le allegazioni e i mezzi di prova nuovi, salvo
nei ricorsi presentati direttamente al Tribunale federale (art. 87 cpv. 1 e 88
cpv. 2 secondo periodo LTF), possono essergli proposti solo qualora la sentenza
impugnata li abbia resi giuridicamente pertinenti, e ciò in una delle tre
seguenti ipotesi: la decisione è fondata su argomenti giuridici – rilevanti per
l’esito della procedura – con i quali le parti non si erano confrontate in
precedenza; il ricorrente denuncia una pretesa irregolarità procedurale che, in
buona fede, non poteva rilevare nella precedente istanza, la cui dimostrazione
richiede l’allegazione di fatti o la presentazione di prove non invocati prima;
infine, i fatti nuovi sono rilevanti per l’impugnazione della sentenza
dell’istanza inferiore (pronuncia, notifica, termine di ricorso, ecc.)
(Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria
federale del 28 febbraio 2001, FF 2001, 3895 ad 4.1.4.3.; Ulrich Meyer, Basler
Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 41-42, 46-48 ad art. 99).
Orbene,
motivi di economia processuale (gli stessi sui quali si fondava la
giurisprudenza ricordata sopra) inducono ad ammettere anche in sede cantonale,
in deroga all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, la medesima eccezione al divieto dei
nova come previsto dall’art. 99 cpv. 1 LTF.
Nel caso
concreto l’appellante pretende di poter produrre in appello una copia conforme
all’originale della sentenza in oggetto che, come asserito con l’atto di
appello, per svista, ha omesso di produrre in prima istanza. Egli non sostiene
tuttavia di essersi potuto accorgere in buona fede – tenuto conto della massima
dell’eventualità (cfr. Meyer, op. cit. n. 7 ad art. 99 LTF) – della pertinenza
di questo documento solo dopo l’udienza di contraddittorio. Del resto,
l’esigenza di produzione dell’originale della sentenza rispettivamente della
copia conforme all’originale invocata quale titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione risulta chiaramente dalla legge, e meglio dall’art. 46 n. 1
CL, e la stessa appellante ammette che la propria omissione è dovuta ad una
svista. D’altronde, egli non allega che il primo giudice sarebbe incorso in un
errore procedurale nell’omettere d’impartirgli un termine per produrre
l’originale rispettivamente la copia conforme della sentenza. Secondo l’art. 20
cpv. 2 LALEF, l’udienza di discussione era l’ultimo momento per la produzione
di documenti. Le regole del diritto ticinese sono determinanti anche nei casi
in cui si applica la Convenzione di Lugano, sia in prima che in seconda istanza
(art. 33 cpv. 1 CL; Dasser/Oberhammer-Staehelin, Kommentar zum
Lugano-Uebereinkommen, Berna 2008, n. 1 ad art. 33; Donzallaz, La Convention de
Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 3644, 3647 e 3791 ss.; CGCE 275/94 van der
Linden).
3.
Secondo l’art. 33
cpv. 3 CL la parte che invoca il riconoscimento o chiede l’esecuzione di una
decisione deve allegare all’istanza i documenti specificati agli art. 46 e 47
CL. Il giudice del rigetto esamina d’ufficio che i documenti siano formalmente
regolari e completi (Staehelin, op. cit., n. 70 ad art. 80; Stücheli, Die
Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 120 e 277 s.).
Giusta l’art. 46 cifra 1 CL, l’istante deve
produrre una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua
autenticità. Dall’art. 48 CL,
interpretato e contrario, si deduce che non sono ammissibili documenti
sostitutivi per i documenti menzionati agli art. 46 cifra 1 e 47 cifra 1 CL. Il
termine “spedizione” significa una copia o una fotocopia. La spedizione deve
riunire le condizioni necessarie per provare la sua autenticità, ossia le
condizioni necessarie a dimostrare che il suo contenuto corrisponde al contenuto
dell’originale (Donzallaz, op. cit. n. 3713, 3728, 3779; Dasser/Oberhammer –
Naegeli, op. cit., n. 5-7 ad art. 46 CL). Nel caso di specie la sentenza doc. K, prodotta
dall’appellante in prima istanza, non soddisfaceva il presupposto di autenticità
previsto dall’art. 46 cifra 1 CL, trattandosi di una fotocopia priva del timbro
di conformità con l’originale, per cui la prima giudice ha correttamente
respinto l’istanza.
4.
In via
del tutto abbondanziale si osserva che ai sensi dell’art. 47 cifra 1 CL la
parte che chiede l’esecuzione deve inoltre produrre qualsiasi documento atto a
comprovare, che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è
esecutiva ed è stata notificata. La sentenza italiana in oggetto (doc. K) non
reca alcuna attestazione di esecutività. L’istante ha prodotto copia degli art.
280.
a 289 del CPC italiano (doc. O), rilevando che secondo le predette norme le
sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti.
Incontestato è tuttavia che AO 3 ha impugnato la sentenza in esame, presentando
istanza di sospensione dell’esecuzione (doc. 2 sia delle convenute 1 e 2 che
della convenuta 3), sul cui esito in sede pretorile nulla era dato sapere, per
cui l’istanza è stata respinta anche per questo motivo. Atteso che in merito
alla predetta istanza di sospensione non è ancora stata emessa dal Tribunale di
__________ una decisione (cfr. appello punto 7. 4.e) e che l’appello in oggetto
va respinto per i motivi esposti nel precedente considerando, la questione
dell’esecutività può rimanere aperta.
5.
L’appello va respinto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 25 ss. e 46 cifra 1 CL, 80 e 81
cpv. 3 LEF
pronuncia
1.
L’appello è respinto.
2.
La tassa
di giustizia di fr. 550.--, già anticipata da AP 1, è posta a suo carico, la
quale rifonderà sia a AO 1 e a AO 2 (in solido) che a AO 3 fr. 600.-- a titolo
di indennità.
3.
Intimazione: - avv. RA 2, __________
- avv. RA 3, __________
-
avv. RA 1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.
528'853 .--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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