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Decisione

14.2008.88

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Eccezione di estinzione del credito fondata su un rapporto di revisione. Eccezione di pagamento. Ultra petita

28 ottobre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________

AO 1 ha escusso AP 1, __________, per il pagamento di fr. 59'940.- oltre

interessi al 5% dal 31 dicembre 2007, di fr. 4’431.- per interessi dal 1.1.2005

al 31.12.2005, di fr. 100.- per spese del precetto esecutivo e fr. 321.85 per

tassa d’incasso. Quale titolo di credito essa ha indicato “modifica al

contratto di locazione datata 1.9.2004”. Interposta tempestiva opposizione

dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto dell’opposizione.

B. Nella sua istanza, la procedente ha anzitutto richiamato il

contratto di locazione stipulato il 13 maggio 2002 tra AO 1 (locatrice) e la S__________

N__________ A__________ (SNA), locataria, avente per oggetto lo spazio e la piscina

e i relativi annessi dell’edifcando C__________ S__________ A__________ a __________;

contratto che prevedeva una durata determinata di 15 anni, un canone di

locazione di fr. 70'080.- annui, pagabili in rate mensili anticipate di fr.

5'840.- e che doveva iniziare in concomitanza con la dichiarazione di agibilità

della struttura relativa alla piscina da parte dell’autorità comunale (act. C).

Premesso che nel mese di aprile del 2004 il C__________ S__________ A__________

a __________ è stato avviato, con conseguente messa a disposizione della

piscina alla locatrice, AO 1 ha fatto presente che successivamente le parti (AO

1 e società in nome collettivo AP 1, __________), hanno stipulato una modifica

alla pattuizione precedente, nel senso di fissare un nuovo contratto di

locazione di fr. 19'980.- annui, pagabili in rate mensili anticipa- ate di fr.

1 665.-, con effetto a partire dal 1° settembre 2004 (act. D, art. 5); modifica

sottoscritta per accordo anche da A__________ I__________ SA, nel frattempo

divenuta proprietaria dei diritti di superficie per sé stanti e permanenti sui

quali sorge il centro sportivo. Sennonché, ha rilevato la procedente, il cambio

di amministrazione in seno alla stessa procedente nel mese di settembre 2007

(act. E), e gli accertamenti effettuati dal nuovo amministratore unico (M__________

M__________) avrebbero rilevato che nessun canone di locazione - né quello

iniziale di fr. 5'480.- mensili, né quello ridotto di fr. 1'665.- mensili – era

mai stato pagato dalla locatrice, circostanza che trova conferma nelle schede

contabili di cui all’act F relative alla posizione debitoria della convenuta;

schede allestite da C__________ P__________ quale precedente amministratore

della parte istante. In buona sostan- za, secondo l’istante, risulta che dal 1°

gennaio 2005 in avanti la pigione mensile, in concreto quella ridotta di fr.

1'665.-, veniva semplicemente addebitata contabilmente a carico dell’escussa,

senza che vi fosse alcun pagamento. Da qui l’avvio della presen- te procedura

volta, secondo la procedente, a ottenere il paga- mento di almeno parte delle

pigioni scoperte, segnatamente di fr. 59'940.- più interessi al 5% dal 31

dicembre 2007 e fr. 4'431.90 di interessi già maturati sino a tale data, oltre

delle spese esecu- tive e di incasso. In buona sostanza, ha spiegato l’istante,

sareb- bero state considerate le pigioni scadute e non pagate dal 1° gennaio

2005 al 31 dicembre 2007, in applicazione del canone di locazione ridotto di

fr. 1'665.- mensili, come ai conteggi di cui agli act. F e H.

C. All’udienza di discussione del 4 settembre 2008 la parte istante si è

confermata nella propria domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta,

asserendo:

-

che il primo contratto (act. C) riguarda l’istante e la S__________ N__________

A__________ (SNA) e non la qui escussa, che ha sottoscritto invece la pattuizione

di cui all’act. D;

-

che l’uso della piscina non era riservato a titolo esclusivo a favore della

convenuta, ma avveniva in comune con l’istante e meglio con la sua clientela;

-

che è vero che a far tempo dal 1° settembre 2004 il canone di locazione è stato

ridotto a fr. 19'980.- annui;

-

che il credito posto in esecuzione è da considerarsi estinto, dal momento che nel

rapporto di revisione datato 22 maggio 2007 (act. 1) della società P__________

F__________ SA a firma di “M. M__________, Esperto fiscale dipl.fed…” è stato

attestato che “A bilancio è contabilizzato un credito per complessivi fr.

206'454.20 nei confronti della spettabile AP 1). Secondo informazioni fornite

dal signor P__________ ca. Fr. 130'000 sono già risalenti e contabilizzati

negli esercizi precedenti. Tale importo sembra non essere esigibile in quanto

non dovuto dal debitore. Nella bozza di bilancio non figura ancora la

potenziale perdita di tale importo”;

- che

l’autore della revisione non è altro che M__________ M__________, ovvero colui

che in data 4 settembre 2007 (act. E) sarebbe diventato amministratore unico

della società istante;

- che

l’act. 1 contiene perciò la confessione esplicita dell’attuale amministratore

unico di AO 1 che ogni debito verso la convenuta non è esigibile in quanto non

dovuto dal debitore;

- che

comunque sia dall’act. F prodotto da controparte risultano due pagamenti da

imputare al canone di locazione, ossia fr. 16'000.00 (“08.11.2005 Versamento”)

e fr. 18'000.00 (“07.03.2006 Versamento nuoto”);

- che

il conteggio prodotto dall’istante quale act. H è privo di oggetto, per tacere

del fatto che esso non è nemmeno firmato dalla debitrice,

D. Replicando alla convenuta, la parte istante ha negato ogni valenza

alla dichiarazione di cui all’act. 1 in quanto attribuibile a C__________ P__________

e non alla persona che ha redatto il rapporto di revisione ed asserendo che i

versamenti menzionati dalla convenuta (fr. 16’000.- e fr. 18'000.-) non

attengono ai canoni di locazione rimasti impagati. In duplica l’escussa si è

confermata nella propria opposizione.

E. Con sentenza del 4 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________,

ha accolto l’istanza. Premesso che la documentazione prodotta dall’istante -

modifica del contratto di locazione sottoscritta dall’escussa il 1° settembre

2004, con ridefinizione della pigione rispetto alla pattuizione stipulata nel

2002 (act. D), scheda contabile con l’indicazione, tra l’altro, delle singole

pigioni rimaste impagate (act. F) e il conteggio degli interessi maturati fino

al 31 dicembre 2007 (act. H) – costituisce titolo di rigetto dell’opposizione

ex art. 82 cpv. 1 LEF, il primo giudice ha ritenuto che le eccezioni dell’escussa

appaiono destituite di fondamento. La dichiarazione 2 maggio 2007 degli allora autori

della revisione dei bilanci della stessa società AO 1 per i conti del 2006 (act.

1), ha spiegato il giudice, non può assurgere a prova liberatoria, ritenuto che

la stessa si limita ad asserire che il credito non sarebbe esigibile in quanto

non dovuto dal debitore. Trattasi, quindi, di una mera evenienza e non di una

dichiarazione perentoria. Per quanto riguarda invece i pagamenti riportati

nella scheda contabile (act. F), gli stessi – sempre secondo il Pretore – non possono

essere imputati sulle pigioni arretrate, ritenuto che menzionano quale causale

“anticipo per campo” (per fr. 16'000.-) e “versamento nuoto” (per fr.

18'000.-), ossia fattispeci che esulano dal contratto di locazione sul quale l’istante

ha fondato la propria domanda.

F. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente l’escussa,

chiedendo la reiezione dell’istanza. Essa invoca di nuovo sia l’estinzione del

credito posto in esecuzione sulla base del rapporto di revisione datato 22

maggio 2007 della Società P__________ F__________ SA (act. 1 e 2) a firma di M.

M__________, sia – in ogni modo – la sua parziale estinzione per fr. 16’000.- e

per fr. 18’000.-, secondo quanto risulta dalla scheda contabile act. F prodotta

da controparte. Ritiene poi che il conteggio esibito dall’istante in relazione

agli interessi (act. H) non costituisce titolo di rigetto in quanto non

sottoscritto dalla convenuta e assevera altresì che lo stesso conteggio è addirittura

errato. Inoltre, sempre secondo l’appellante, rigettando l’opposizione anche

per la somma di fr. 4'431.90 a titolo di interessi, il Pretore sarebbe andato ultra

petita, dato che nel precetto esecutivo la procedente ha fatto valere

interessi dal 1.1.2005 al 31.12.2005 e non fino al 31 dicembre 2007, come

invece richiesto nell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione, con riferimento

all’intero periodo.

G. Con le sue osservazioni del 13 ottobre la procedente propone la

reiezione dell’appello con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese nel

seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chie- dere il

rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittu- ra, che non è definita

dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o

del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro

determina- ta o facilmente determinabile. Il riconoscimento dedito può essere

dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli

elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta

sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza

e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà

delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizio- ne nella prassi giudiziaria

ticinese, in: Rep. 1989, pag. 338 con riferimenti).

Il giudice

accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in appello) se la documentazione

prodotta costituisce valido rico- noscimento di debito e se vi è identità tra

creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza

con il credi- tore, il debito e il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta,

op. cit. pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare, con documenti,

l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione

(cfr. CEF 19 giugno 2006, inc. 14.2005.149, consid. 5 con rinvii).

2.

Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi imme- diatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosomi- glianza delle eccezioni che deduce

in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono esse

esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo

perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci

riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgsetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I 4a

ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 87 seg. ad art. 82; GiLliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli,

Die Rechtsöffung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 segg.).

Il contratto di locazione,

firmato dal conduttore, può costituire riconoscimento di debito per il canone

scaduto e per i costi accessori opportunamente cifrati (Staehelin, op. cit. n. 114 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 49 ad art. 82

).

3.

L’appellante ricorda

di avere in occasione dell’udienza di con- tradditorio sottolineato come vi

fosse una oggettiva incongruen- za fra i due contratti prodotti agli atti

dall’istante, nel senso che se nel primo contratto di locazione, datato 13

maggio 2002, come parte conduttrice figurava la S__________ in nome collettivo

A__________, __________ (act. C), nella seconda pattuizione (quella sulla quale

l’istante ha fondato la propria domanda), datata 1°settem- bre 2004 (act. D),

come locataria figurava la qui convenuta, ossia la Società in nome collettivo AP

1.

(act. D). Trattasi, secondo l’escussa, di un elemento, che dimostrerebbe, se

non altro, come i rapporti contrattuali sui quali poggia la pretesa avversaria

non sono suffragati da una fattispecie sufficientemente chiara. Ora, per tacere

del fatto che l’appellante non pretende che tale circostanza infici la validità

della secondo pattuizione (act. D), mediante la quale le parti hanno ridotto la

pigione concordata nel precedente contratto (act. C), l’argomento – se così può

essere definito - è curioso, giacché ad avere sottoscritto l’accordo del

1°settembre 2004 (act. D) per la conduttrice sono le stesse persone – C__________

P__________ e J__________ C__________ - che avevano sottoscritto nella medesima

veste il contratto di locazione del 13 maggio 2002 (act. C).

4.

Secondo l’appellante,

il credito posto in esecuzione risulta estinto dal rapporto di revisione datato

22.

maggio 2007 (act. 1) della società P__________ F__________ SA (act. 2) a firma

di “M. M__________, Esperto fiscale dipl.fed.” e di “F. S__________, Spec. In

finanza e contabilità att. fed.” ; rapporto nel quale, con riferi- mento ai

conti della società (AO 1) per l’esercizio 2006, si evidenzia che a bilancio è

contabilizzato un credito di fr. 206'454.20 nei confronti della qui escussa,

che secondo informa- zioni fornite da C__________ P__________, circa fr.130'000.-,

sono già risalenti e contabilizzati negli esercizi precedenti, e che tale importo

sembra non essere esigile in quanto non dovuto dal debitore e che nella bozza

di bilancio non figura ancora la perdita di tale importo (v. il testo riportato

nella parte riservata ai fatti, sub C). M__________ M__________, che ha

sottoscritto il citato rapporto, puntualizza l’appellante, altri non è che la

persona che a partire dal 4 settembre 2007 sarebbe diventato l’amministrato- re

unico dalla società istante (act. E). Orbene, assevera l’appel-lante, la

confessione esplicita dell’attuale amministratore unico dell’istante che ogni

debito verso la convenuta non è esigibile, in quanto non dovuto dal debitore,

poco ne importa la causa della sua estinzione, non può che fare testo,

contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che a torto ha quindi respinto

l’eccezione di estinzione del debito sollevata al contraddittorio.Grazie al citato

rapporto di revisione, la parte convenuta ha reso verosimile la sua versione. Del

resto, all’udienza la parte istante ha ammesso che il credito in rassegna è poi

stato messo a bilancio come perdita. Per tacere del fatto che la parte istante non

ha mai reclamato alcunché alla convenuta prima della presente proce- dura

esecutiva.

5.

Argomenti del genere

sfiorano la disinvoltura. Intanto, esprimendosi nel modo riportato a pag. 2 del

rapporto di revisione del 2 maggio 2007 con riferimento alla contabiliz-

zazione di un credito di fr. 206'454.20 vantato dall’istante nei confronti

della qui convenuta, i revisori non hanno rilasciato una dichiarazione

perentoria, ovvero che tale credito in realtà non sussisterebbe. Essi si sono

limitati solo a riportare quanto hanno appreso da C__________ P__________,

allora amministratore unico dell’istante. Facendo presente nel loro rapporto

che il relativo importo sembrerebbe non essere esigibile in quanto non dovuto

dal debitore, i due relatori non hanno fatto altro che riferire quanto hanno

appresso dall’amministratore unico, senza però formalmente riconoscerne la

fondatezza dell’asserzione (“Tale importo sembra non essere esigibile..”).

Reiterare nell’avvalersi di tale attestazione lascia finanche allibiti, ove si

consideri che C__________ P__________, ossia la persona che avrebbe fornito ai

revisori la citata informazione, non solo all’epoca era l’ammini- stratore

unico dell’istante (act. E), ma era pure uno dei firmatari dei contratti di

locazione di cui agli act. C e D. in altri termini C__________ P__________ ha

rappresentato in ambedue le pattui- zioni, sia la locatrice, sia la conduttrice

(unitamente a J__________ C__________). Non solo, in occasione della modifica

contrattuale del 1° settembre 2007 egli ha pure rappresentato la A__________ I__________

SA, nel frattempo divenuta proprietaria dei diritti di superficie per sé stanti

e permanenti sui quali sorge il centro Sportivo (istanza di rigetto, ad 3). Con

il che, come corretta- mente evidenziato dalla parte istante nelle proprie

osservazioni all’appello, risulta evidente il chiaro conflitto di interessi del

soggetto al momento di riferire ai revisori quanto riportato nel loro rapporto

di revisione (act. 1). Che per diverso tempo la situazione non si sia boccata,

nel senso che le pigioni non siano state rivendicate, non deve perciò sorprendere,

ritenuto che una volta designato il nuovo amministratore unico nella persona di

M__________ M__________ (4 settembre 2007; act. E), la situazione si è

finalmente sboccata, al punto da comportare il presente procedi- mento

esecutivo. In definitva, ritenendo che con l’act. 1 l’escussa non ha invalidato

in alcun modo il riconoscimento di debito dipendente dalla modifica del

contratto di locazione del 1° settembre 2004 (act. D, art. 5), il Pretore ha

statuito corretta- mente.

6.

L’appellante

rimprovera dipoi al primo giudice di non avere defalcato dall’importo posto in

esecuzione gli addendi di fr. 16'000.- ( pagamento dell’8.1.1005; recte;

8.11

, v. verbale di udienza de pag. 3) ) e fr. 18'000.- (pagamento del

7.3

) riportati nella distinta contabile di cui all’act. F. A suo giudizio,

il Pretore avrebbe inspiegabilmente ritenuto che i due pagamenti illustrati all’udienza

di discussione avessero come causale “anticipo per campo” e versamento nuoto”. Si

tratta infatti di un arbitrario accertamento dei fatti, dipendente verosimilmente

da una errata lettura della scheda contabile (act. F); la quale contempla due

pagamenti come prova liberatoria, ossia il pagamento di data 8.1.2005 per fr.

16'000.- (che risulta dalla prima pagina del documento F, nella colona avere,

con dicitura “versamento” e non nella colonna “dare” di data 20.08.2005, con la

dicitura “anticipo per campo”), e il pagamento di data 7.3.2006 (pag. 2 della stessa

scheda) per fr. 18'000.-, con la menzione “versamento nuoto”, che non poteva

che riferirsi all’utilizzo degli impianti balneari di proprietà dell’istante.

Confuso, l’appello è di

nuovo destinato all’insuccesso. Per tacere del fatto che dalla scheda contabile

non figura alcun pagamento a favore dell’istante nella data 8.1.2005, la stessa

scheda indica chiaramente - nella colonna “Importo dare”- mese per mese,

l’evoluzione delle pigioni mensili a carico della conduttrice (fr. 1'665.-

mensili) e rimaste scoperte. Certo, nella colonna “Importo avere” figurano fr.

16'000.- (8.11.2005) e fr. 18'000.- (7.3.2006). Quanto a quest’ultima cifra, la

scheda riporta la causale “versamento nuoto” che il Pretore non ha considerato

come pagamento di pigione, con un argomentazione condivisibile in assenza di un

qualsivoglia riscontro che possa rendere verosimile la tesi contraria della

convenuta, esauritasi in buona sostanza in una mera allegazione di parte.

Quanto al primo versamento, è vero che nello spazio riservato a quanto capitato

l’8.11.2005 (giorno che secondo la convenuta sarebbero stati pagati i Fr.

18’000.-; verbale di udienza, pag. 2) la somma in rassegna si trova rubricata

nella colonna “Importo avere” senza la menzione *anticipo per campo”; la quale

si trova a ben vedere nello spazio riservato alla registrazione del 20.08.2005,

nella rubrica “Importo dare” con la dicitura “anticipo per campo”. Sennonché,

per tacere del fatto che anche in questo caso non figura agli atti alcun

riscontro che consenta di mettere in relazione il citato argomento con le

pigioni arrestate (oggetto di esecuzione), esaminando la scheda parrebbe che

all’uscita dalle casse di A__________ di fr. 16'000.- per “anticipo per campo “(20.08.05),

avrebbe fatto seguito il rientro della stessa somma l’8.11.2007; circostanza

desumibile dal fatto che i documenti di riferimento (20.08 – 1006) indicati nelle

finche riservate alle singole posizioni sono gli stessi. La questione non

merita però approfondimento, oggetto di esecuzione essendo – come visto - solo

le pigioni scadute e i relativi interessi di mora (e non altre posizioni). Interessi

che figurano illustrati nella distinta di cui all’act. H (in cui sono riportate

anche le pigioni – e solo quelle - dovute dall’escussa), che l’appellante si

propone di contestare con argomenti o sollevati per la prima volta in questa

sede in modo inammissibile (la correttezza dei conteggi; v. verbale pag. 3, ove

essa si è limitata a contestare genericamente la distinta in rassegna, senza

addurne le ragioni, a parte il fatto che essa era sprovvista della firma della

debitrice) o sprovvisti di fondamento, come per l’appunto il riferimento alla

assenza di firma sulla distinta stessa, dato che il vero titolo di rigetto

dell’opposizione è costituito dal contratto di locazione di cui all’act D,

segnatamente dall’obbligo per la conduttrice di pagare la pigione indicata

all’art. 5, il cui globale ammontare (arretrato) è stato calcolato dall’istan- te

per l’appunto nella distinta act. H, che l’escussa non è riuscita a

invalidare. Quanto infine al rimprovero mosso al primo giudice di avere

giudicato ultra petita per avere riconosciuto all’istante interessi di

fr. 4’431,90 dal 1.1.2005 al 31.12.2007, benché nella domanda di esecuzione

tale posta è stata limitata al periodo dal 1.1.2005 al 31.2005, esso si rivela

pretestuoso, l’istanza di rigetto dell’opposizione mirando invece all’intero

importo (fr. 4’431.90), senza che l’escussa fiatasse su tale punto. Per cui è

senz’altro plausibile la giustificazione della parte istante (v. osservazioni

all’appello, pag. 6), secondo cui si sarebbe trattato di una svista ortografica,

corretta con l’istanza (altrimenti non si spiegherebbe la divergenza tra la

domanda di esecuzione e il conteggio di cui all’act. H).

7.

Da quanto precede,

ne discende la reizione dell’appello, proposto invero con leggerezza. Tassa di

giustizia, e indennità seguono la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49, 61

cpv. 1 e 61 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

2. la tassa di giustizia

di fr. 375.-, anticipata dall’appellante, resta a suo carico, con l’obbligo di

rifondere ad Atlantide SA fr. 800.- di indennità.

3. Intimazione a: - Studio

legale PA 1, __________;

- avv.

PA 2, studio legale PA 2, __________;

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr.

64'371,90, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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