14.2008.90
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Capacitâ di una parte di stare in lite e legittimazione dei suoi rappresentanti al patrocinio (presupposto processuale esaminato dal giudice d'ufficio in
24 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2008.90
Data decisione, Autorità:
24.10.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Capacitâ di una parte di stare in lite e legittimazione dei suoi rappresentanti al patrocinio (presupposto processuale esaminato dal giudice d'ufficio in ogni stadio di causa)
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 142 cpv. 1 let. a CPC-TI
art. 20 LALEF
art. 25 LALEF
Incarto n.
14.2008.90
Lugano
24 ottobre
2008/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente
dall’istanza 20 giugno 2008 presentata da
AO 1
contro
AP 1
patrocinata da PA 1
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza
8 settembre 2008 ha così deciso:
“1. È
pronunciato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da martedì 9
settembre 2008 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1
che con atto 19 settembre 2008 ne postula in via
principale l’annullamento ed
in via subordinata la dichiarazione di nullità
rispettivamente la reiezione dell’istanza
di fallimento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 23/24
settembre all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1)
per il mancato pagamento di fr. 1'807.05 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 27 agosto 2008 la convenuta ha espresso la sua
intenzione di saldare il suo debito nei confronti dell’istante.
C. Con
sentenza 8 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato
il fallimento di AP 1AP 1 a far tempo da martedì 9 settembre 2008 alle ore
10.00.
D. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo di dichiarare
nulla l’istanza di fallimento per carenza della capacità di stare in lite
dell’istante, il predetto atto essendo stato sottoscritto solo da __________,
mentre egli dispone unicamente della procura collettiva a due.
L’appellante
asserisce inoltre di avere saldato il debito in oggetto e di essere solvibile.
Considerato
Considerandi
1.
L’appellante
contesta la capacità di stare in lite dell’istante in quanto l’istanza di
fallimento è stata sottoscritta da __________, il quale non è avvocato
abilitato all’esercizio della libera professione e dispone unicamente della
procura collettiva a due.
Orbene,
la capacità di una parte di stare in lite e la legittimazione dei suoi
rappresentanti al patrocinio, costituiscono un presupposto processuale che il
giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC,
applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF, per il rinvio
dell’art. 25 LALEF); quindi anche in sede di appello.
2.
In
concreto, l’istanza di fallimento in esame è stata firmata in nome e per conto
della AO 1 unicamente da Silvio __________ (cfr. istanza).
Pacifico
che il firmatario dell’istanza non abbia agito come patrocinatore legale ai
sensi dell’art. 64 CPC. D’altro canto dall’estratto del Registro di commercio
allegato (doc. 6) si evince che questa persona dispone della procura
collettiva a due. Di fronte alla contestazione formulata dalla convenuta in
appello, AO 1 non ha presentato osservazioni.
3.
Il
difetto di un presupposto processuale determina la nullità degli atti del
rappresentante indebito e dell’intero procedimento da essi originato (art. 97 n.
4.
CPC combinato con l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). Di conseguenza l’istanza 20
giugno 2008 deve essere dichiarata nulla, così come tutti gli atti processuali
che ne sono seguiti, fino e compresa la sentenza 8 settembre 2008.
In
via abbondanziale va osservato che il fallimento pronunciato dal primo giudice
sarebbe stato pure annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ritenuto che
l’appellante ha dimostrato con la produzione della ricevuta 18 settembre 2008
di avere saldato, con il versamento di fr. 2'000.--, il suo debito nei
confronti dell’istante (doc. 3) ed ha reso verosimile di essere solvibile.
Infatti dalla dichiarazione 19 settembre 2008 __________ si evince che a carico
dell’appellante non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano attestati
di carenza di beni (doc. 7).
4.
L’appello
va accolto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza dell’istante in ambo le sedi, mentre
non si assegnano indennità d’appello, l’appellante non avendone presentato
richiesta (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 20 e 25 LALEF; 97 n. 4, 142 cpv. 1 lett. a CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e
62.
cpv. 1 OTLEF;
pronuncia:
I. L’appello
è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 settembreo 2008 del Pretore del __________, è
riformata come segue:
“1. L’istanza
di fallimento 20 giugno 2008 di AO 1, __________, nei confronti di AP 1, __________,
è inammissibile.
Di
conseguenza tutti gli atti successivi compresa la dichiarazione di fallimento 8
settembre 2008 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF.__________ nei
confronti di AP 1, __________, sono dichiarati nulli.
2.
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito,
resta a carico di AO 1.
3.
Le
spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, restano a carico di AO
1.
”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di AO 1. Non si assegnano indennità
III. Intimazione: - avv.
PA 1, __________;
- AO
1, __________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
__________;
- Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio
del Registro fondiario __________;
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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