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Decisione

14.2008.90

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Capacitâ di una parte di stare in lite e legittimazione dei suoi rappresentanti al patrocinio (presupposto processuale esaminato dal giudice d'ufficio in

24 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1)

per il mancato pagamento di fr. 1'807.05 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza

di contraddittorio del 27 agosto 2008 la convenuta ha espresso la sua

intenzione di saldare il suo debito nei confronti dell’istante.

C. Con

sentenza 8 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________, ha dichiarato

il fallimento di AP 1AP 1 a far tempo da martedì 9 settembre 2008 alle ore

10.00.

D. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, chiedendo di dichiarare

nulla l’istanza di fallimento per carenza della capacità di stare in lite

dell’istante, il predetto atto essendo stato sottoscritto solo da __________,

mentre egli dispone unicamente della procura collettiva a due.

L’appellante

asserisce inoltre di avere saldato il debito in oggetto e di essere solvibile.

Considerato

Considerandi

1.

L’appellante

contesta la capacità di stare in lite dell’istante in quanto l’istanza di

fallimento è stata sottoscritta da __________, il quale non è avvocato

abilitato all’esercizio della libera professione e dispone unicamente della

procura collettiva a due.

Orbene,

la capacità di una parte di stare in lite e la legittimazione dei suoi

rappresentanti al patrocinio, costituiscono un presupposto processuale che il

giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC,

applicabile anche nelle procedure previste all’art. 20 LALEF, per il rinvio

dell’art. 25 LALEF); quindi anche in sede di appello.

2.

In

concreto, l’istanza di fallimento in esame è stata firmata in nome e per conto

della AO 1 unicamente da Silvio __________ (cfr. istanza).

Pacifico

che il firmatario dell’istanza non abbia agito come patrocinatore legale ai

sensi dell’art. 64 CPC. D’altro canto dall’estratto del Registro di commercio

allegato (doc. 6) si evince che questa persona dispone della procura

collettiva a due. Di fronte alla contestazione formulata dalla convenuta in

appello, AO 1 non ha presentato osservazioni.

3.

Il

difetto di un presupposto processuale determina la nullità degli atti del

rappresentante indebito e dell’intero procedimento da essi originato (art. 97 n.

4.

CPC combinato con l’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC). Di conseguenza l’istanza 20

giugno 2008 deve essere dichiarata nulla, così come tutti gli atti processuali

che ne sono seguiti, fino e compresa la sentenza 8 settembre 2008.

In

via abbondanziale va osservato che il fallimento pronunciato dal primo giudice

sarebbe stato pure annullato ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF, ritenuto che

l’appellante ha dimostrato con la produzione della ricevuta 18 settembre 2008

di avere saldato, con il versamento di fr. 2'000.--, il suo debito nei

confronti dell’istante (doc. 3) ed ha reso verosimile di essere solvibile.

Infatti dalla dichiarazione 19 settembre 2008 __________ si evince che a carico

dell’appellante non vi sono procedure esecutive in corso, né risultano attestati

di carenza di beni (doc. 7).

4.

L’appello

va accolto.

La

tassa di giustizia segue la soccombenza dell’istante in ambo le sedi, mentre

non si assegnano indennità d’appello, l’appellante non avendone presentato

richiesta (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i

quali motivi,

richiamati

gli art. 20 e 25 LALEF; 97 n. 4, 142 cpv. 1 lett. a CPC; 48, 49, 61 cpv. 1 e

62.

cpv. 1 OTLEF;

pronuncia:

I. L’appello

è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 8 settembreo 2008 del Pretore del __________, è

riformata come segue:

“1. L’istanza

di fallimento 20 giugno 2008 di AO 1, __________, nei confronti di AP 1, __________,

è inammissibile.

Di

conseguenza tutti gli atti successivi compresa la dichiarazione di fallimento 8

settembre 2008 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF.__________ nei

confronti di AP 1, __________, sono dichiarati nulli.

2.

La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito,

resta a carico di AO 1.

3.

Le

spese dell’Ufficio __________, da anticipare come di rito, restano a carico di AO

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, è posta a carico di AO 1. Non si assegnano indennità

III. Intimazione: - avv.

PA 1, __________;

- AO

1, __________;

- Ufficio

__________;

- Ufficio

__________;

- Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Lugano;

- Ufficio

del Registro fondiario __________;

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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