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Decisione

14.2008.91

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Pagamento dell'esecuzione in oggetto posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile

17 ottobre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

__________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1AP 1 per il mancato pagamento

di fr. 1'138.40 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 17 settembre 2008 la convenuta

non è comparsa.

C. Con sentenza 23 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________,

ha dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo dal 24 settembre 2008 alle ore

10.00.

D. Con

l’appello AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo

una ricevuta 24 settembre 2008 __________ relativa al pagamento di fr. 1'449.30

a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dalla creditrice (doc. H).

L’appellante rileva poi che le procedure esecutive pendenti nei suoi confronti

sono state in parte pagate, mentre in altre esecuzioni ha interposto

opposizione, in quanto non riconosce le relative pretese poste in esecuzione.

La sua solvibilità è inoltre dimostrata dall’estratto del conto postale,

dall’inventario della merce, dal bilancio 2006 e dalle fatture di merce pagata

giacente nel suo negozio (doc. da AA a FF).

Delle

osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

a) In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo dovuto è

stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del

creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in

contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non

vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far

valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.

Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità

giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di

debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo

al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità

deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi

creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una

difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari,

contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono

insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) Dalla ricevuta 24 settembre 2008 __________ (doc. H) risulta che

l’appellante ha saldato l’esecuzione in oggetto n. __________ posteriormente

alla dichiarazione di fallimento, per cui

risulta

adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che dall’estratto

delle esecuzioni __________ al 15 ottobre 2008 si evince che nei confronti

dell’appellante sono pendenti 12 esecuzioni per un importo complessivo di fr.

54'888.40. Determinante è che due esecuzioni sono state pagate, tre sono

perente e che contro le rimanenti 7 procedure è stata interposta opposizione,

per cui a questo stadio di procedura i relativi importi posti in esecuzione non

sono ancora stati accertati. A carico della

convenuta non risultano inoltre attestati di carenza di beni. Dall’estratto

online del suo conto postale emerge poi che al 25 settembre 2008 il saldo a

suo favore ammontava a fr. 10'045.18 (doc. BB). L’appellante ha di conseguenza

reso sufficientemente verosimile la sua solvibilità, per cui ai sensi dell’art.

174.

cpv. 2 LEF il fallimento di AP 1 va annullato.

2.

L'appello va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell'appellante (art. 49

OTLEF), la quale rifonderà all’appellata un’indennità d’appello (art. 62 cpv. 1

OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv.

2 LEF

pronuncia: I. L'appello è accolto.

“1. La dichiarazione di

fallimento 23 settembre 2008 pronunciata dal Pretore del __________, inc. EF. __________

nei confronti di AP 1AP 1, è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP 1.

Non si assegnano indennità.

3. Le spese __________ __________,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico di AP 1, la quale rifonderà AO 1 SA fr. 100.-- a

titolo di indennità.

III. Intimazione a:

-

AP 1, __________, recapito: __________, __________, __________AO 1 AO 1, __________;

- Ufficio __________, __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura __________

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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