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Decisione

14.2008.92

Appello contro una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Procedura in contraddittorio. Comparizione delle parti. Nova in appello sono irricevibili

3 novembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di __________ AO 1 ha escusso AP

1 per la somma capitale di fr. 45'588.- oltre accessori. Quale titolo di credito

ha indicato: “Riconoscimento di debito corrispondente a Euro 28’996.50 (al

cambio 1 Euro= 1.5722 Fr. del 28.03.2008)”. Interposta opposizione, il procedente

ne ha chiesto il rigetto provvisorio.

B. L’istante,

in estrema sintesi, fonda la propria domanda sul prestito di € 15'000.-

accordato all’escusso in data 27 febbraio 2003 a __________ e, segnatamente,

sull’impegno da questi assunto di restituire la somma ricevuta entro il 31

maggio 2003, ritenuto che il compenso pattuito sarà di € 500.- (act. B) e sulle

infruttuose diffide inviate al mutuatario dal suo legale (act. C e D).

C. All’udienza di discussione, alla quale la parte convenuta non è

comparsa benché regolarmente citata, il procedente ha ridotto la propria

pretesa a € 15'500.- , oltre interessi al 5% dal 31.5.2003, correggendo la

somma indicata nel precetto e nell’istanza di rigetto (pag. 2), ove aveva

preteso di avere diritto a interessi pari al 13,33% tenuto conto del fatto che

il mutuatario aveva riconosciuto per la durata del mutuo (tre mesi) un compenso

di € 500.- .

D. Con sentenza del 12 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________,

ha accolto l’istanza nei limiti ridotti proposti dal precedente, ossia per fr.

24'800.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2003.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava AP 1, rimproverando al primo

giudice di non avere computato i pagamenti parziali ricevuti dal creditorie sia

mediante pagamenti in contanti, sia con la consegna di merce, per un totale

corrispondente alla metà del credito posto in esecuzione. Fa dipoi valere che

motivi di salute non gli hanno consentito di presenziare all’udienza convocata

per il giorno 12 settembre 2008 e che impegni di lavoro nonché una

insufficiente conoscenza delle corrette procedure giudiziarie avrebbero

determinato “questa spiacevole situazione”; così da chiedere una nuova convocazione

delle parti, in modo da produrre le prove dell’avvenuto pagamento di parte del

debito.

F. L’appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

In diritto:

1.

Nei

casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti – come nella fattispecie – essi

vengono citati a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1 LALEF).

All’udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro

domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione,

i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati

prodotti unitamente all’istanza scritta (art. 20 cpv. 2 LALEF), ritenuto che se

una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra

parte, se comparsa (art. 20 cpv. 3 LALEF). Di modo che nuove allegazioni e

documenti prodotti per la prima volta in appello sono irricevibili (art. 22

cpv. 4 LALEF, art. 321 CPC; CEF, sentenza del 9 novembre 2007, inc. n. 14.2007.52,

pag. 2-3);

2.

Nella fattispecie risulta che, ricevuta l’istanza di rigetto

provvisorio dell’opposizione, la Pretura ha citato il 25 giugno 2008 le parti a

comparire all’udienza di discussione indetta per il 12 settembre 2008, alle ore

9.

, con l’avvertenza che se una parte non compare il giudice decide in base

agli atti a e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF).

Orbene, l’appellante non contesta di essere stata citata, ossia non fa valere

di non avere ricevuto la relativa citazione per l’udienza di discussione.

Assevera per contro di essere stata impedita di presenziarvi per motivi di

salute, senza però non solo non documentare la propria asserzione, ma senza

nemmeno indicare in che cosa sarebbero consistito il preteso motivo di impedimento.

Formulato in questo modo, l’argomento – una mera allegazione di parte - non può

che essere dichiarato inammissibile. Altrettanto dicasi del secondo ordine di

motivi a giustificazione dell’assenza all’udienza di primo grado. I pretesi

gravi motivi di lavoro sono rimasti di nuovo al rango di mera allegazione.

Quanto al terzo motivo, ossia alla pretesa insufficiente conoscenza delle

corrette procedure giudiziarie nel Canton Ticino, esso non giustifica il

comportamento del convenuto di fronte alla citazione del 25 giugno 2008, nella

quale le parti erano state avvertite che in caso di assenza di un parte, il

giudice avrebbe deciso in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa.

Fosse stato in dubbio sulla portata del significato della citazione, e più in

generale del procedimento a suo carico, egli avrebbe dovuto attivarsi,

chiedendo lumi alla Pretura. Per cui se è vero che l’art. 84 CPC garantisce a

un parte il diritto di essere sentita in giudizio (v. anche art. 20 cpv. 1

LALEF), è altresì vero che l’ossequio di questa norma non concerne soltanto il giudice,

ma comporta anche l’onere della parte di comportarsi diligentemente nel

processo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., art. 84, m. 22). Ciò che l’appellante ha però omesso

di fare, nel caso in cui egli fosse veramente stato incerto sul da farsi una volta

ricevuta la citazione. Col che egli non può pretendere di essere ricitato,

previo annullamento della sentenza impugnata.

3.

Nel

merito l’appellante, come visto, pretende che il credito sarebbe in parte stato

estinto con pagamenti in contanti e con la consegna di merce. Sennonché, egli

si avvale di un argomento inammissibile. Già si è infatti visto che alle parti

non è consentito - in una procedura come la presente - di allegare in appello

nuovi fatti (e nemmeno nuovi documenti).

4.

Da quanto precede, nella misura in cui è ammissibile l’appello deve

essere disatteso. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellante.

Dato che l’appello non è stato intimato, al procedente, non si assegnano

indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cvp. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 20 LALEF, 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 375.-, anticipata dall’appellante, rimane a suo

carico.

3.

Intimazione

a: - AP 1, __________, __________;

- avv.

PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

24'800.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

lett. a LTF)

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale , 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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