14.2008.92
Appello contro una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Procedura in contraddittorio. Comparizione delle parti. Nova in appello sono irricevibili
3 novembre 2008Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2008.92
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, CEF
Titolo:
Appello contro una sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Procedura in contraddittorio. Comparizione delle parti. Nova in appello sono irricevibili
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 20 cpv. 1 LALEF
art. 20 cpv. 2 LALEF
art. 20 cpv. 3 LALEF
art. 22 cpv. 4 LALEF
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2008.92
Lugano
3 novembre
2008
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 24 giugno 2008 da
(patrocinato dall’avv. PA 1i, Lugano)
contro
AP 1, Lugano
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________
notificato in data 26 maggio 2008 per il pagamento di fr. 45'588.30 oltre
interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta
e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 24'800.- oltre
interessi al 5% dal 31.5.2003.
2. La tassa di
giustizia di fr. 250.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico a
della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 500.- a
titolo di- indennità.
3. omissis”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escusso che con atto del 26 settembre 2008 chiede l’annullamento della
sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore affinché citi le parti a
una nuova udienza;
esaminati atti e documenti,
Ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di __________ AO 1 ha escusso AP
1 per la somma capitale di fr. 45'588.- oltre accessori. Quale titolo di credito
ha indicato: “Riconoscimento di debito corrispondente a Euro 28’996.50 (al
cambio 1 Euro= 1.5722 Fr. del 28.03.2008)”. Interposta opposizione, il procedente
ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
B. L’istante,
in estrema sintesi, fonda la propria domanda sul prestito di € 15'000.-
accordato all’escusso in data 27 febbraio 2003 a __________ e, segnatamente,
sull’impegno da questi assunto di restituire la somma ricevuta entro il 31
maggio 2003, ritenuto che il compenso pattuito sarà di € 500.- (act. B) e sulle
infruttuose diffide inviate al mutuatario dal suo legale (act. C e D).
C. All’udienza di discussione, alla quale la parte convenuta non è
comparsa benché regolarmente citata, il procedente ha ridotto la propria
pretesa a € 15'500.- , oltre interessi al 5% dal 31.5.2003, correggendo la
somma indicata nel precetto e nell’istanza di rigetto (pag. 2), ove aveva
preteso di avere diritto a interessi pari al 13,33% tenuto conto del fatto che
il mutuatario aveva riconosciuto per la durata del mutuo (tre mesi) un compenso
di € 500.- .
D. Con sentenza del 12 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________,
ha accolto l’istanza nei limiti ridotti proposti dal precedente, ossia per fr.
24'800.- oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2003.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava AP 1, rimproverando al primo
giudice di non avere computato i pagamenti parziali ricevuti dal creditorie sia
mediante pagamenti in contanti, sia con la consegna di merce, per un totale
corrispondente alla metà del credito posto in esecuzione. Fa dipoi valere che
motivi di salute non gli hanno consentito di presenziare all’udienza convocata
per il giorno 12 settembre 2008 e che impegni di lavoro nonché una
insufficiente conoscenza delle corrette procedure giudiziarie avrebbero
determinato “questa spiacevole situazione”; così da chiedere una nuova convocazione
delle parti, in modo da produrre le prove dell’avvenuto pagamento di parte del
debito.
F. L’appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
In diritto:
1.
Nei
casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti – come nella fattispecie – essi
vengono citati a comparire entro breve termine (art. 20 cpv. 1 LALEF).
All’udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro
domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione,
i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati
prodotti unitamente all’istanza scritta (art. 20 cpv. 2 LALEF), ritenuto che se
una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l’altra
parte, se comparsa (art. 20 cpv. 3 LALEF). Di modo che nuove allegazioni e
documenti prodotti per la prima volta in appello sono irricevibili (art. 22
cpv. 4 LALEF, art. 321 CPC; CEF, sentenza del 9 novembre 2007, inc. n. 14.2007.52,
pag. 2-3);
2.
Nella fattispecie risulta che, ricevuta l’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione, la Pretura ha citato il 25 giugno 2008 le parti a
comparire all’udienza di discussione indetta per il 12 settembre 2008, alle ore
9.
, con l’avvertenza che se una parte non compare il giudice decide in base
agli atti a e sentita l’altra parte, se comparsa (art. 20 cpv. 4 LALEF).
Orbene, l’appellante non contesta di essere stata citata, ossia non fa valere
di non avere ricevuto la relativa citazione per l’udienza di discussione.
Assevera per contro di essere stata impedita di presenziarvi per motivi di
salute, senza però non solo non documentare la propria asserzione, ma senza
nemmeno indicare in che cosa sarebbero consistito il preteso motivo di impedimento.
Formulato in questo modo, l’argomento – una mera allegazione di parte - non può
che essere dichiarato inammissibile. Altrettanto dicasi del secondo ordine di
motivi a giustificazione dell’assenza all’udienza di primo grado. I pretesi
gravi motivi di lavoro sono rimasti di nuovo al rango di mera allegazione.
Quanto al terzo motivo, ossia alla pretesa insufficiente conoscenza delle
corrette procedure giudiziarie nel Canton Ticino, esso non giustifica il
comportamento del convenuto di fronte alla citazione del 25 giugno 2008, nella
quale le parti erano state avvertite che in caso di assenza di un parte, il
giudice avrebbe deciso in base agli atti e sentita l’altra parte, se comparsa.
Fosse stato in dubbio sulla portata del significato della citazione, e più in
generale del procedimento a suo carico, egli avrebbe dovuto attivarsi,
chiedendo lumi alla Pretura. Per cui se è vero che l’art. 84 CPC garantisce a
un parte il diritto di essere sentita in giudizio (v. anche art. 20 cpv. 1
LALEF), è altresì vero che l’ossequio di questa norma non concerne soltanto il giudice,
ma comporta anche l’onere della parte di comportarsi diligentemente nel
processo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., art. 84, m. 22). Ciò che l’appellante ha però omesso
di fare, nel caso in cui egli fosse veramente stato incerto sul da farsi una volta
ricevuta la citazione. Col che egli non può pretendere di essere ricitato,
previo annullamento della sentenza impugnata.
3.
Nel
merito l’appellante, come visto, pretende che il credito sarebbe in parte stato
estinto con pagamenti in contanti e con la consegna di merce. Sennonché, egli
si avvale di un argomento inammissibile. Già si è infatti visto che alle parti
non è consentito - in una procedura come la presente - di allegare in appello
nuovi fatti (e nemmeno nuovi documenti).
4.
Da quanto precede, nella misura in cui è ammissibile l’appello deve
essere disatteso. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell’appellante.
Dato che l’appello non è stato intimato, al procedente, non si assegnano
indennità (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cvp. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 20 LALEF, 48, 49, 61
cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 375.-, anticipata dall’appellante, rimane a suo
carico.
3.
Intimazione
a: - AP 1, __________, __________;
- avv.
PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
24'800.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
lett. a LTF)
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale , 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster