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Decisione

14.2008.95

Rigetto provvisorio dell'opposizione in base a un contratto di mutuo. Tasso d'interesse. Prova del versamento della somma patuita

10 novembre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’istante rivendica in buona sostanza la citata somma, dipartendosi:

dal contratto di credito personale n. 204137 sottoscritto il 9 agosto 2006 con AP

1 per l’importo di fr. 50'000.- oltre interessi del 7,95% l’anno e a spese

amministrative del 5% l’anno, ovvero a un tasso effettivo globale del 12,95%,

il tutto per fr. 13'484.80, tanto da portare il debito complessivo a fr.

63'484.80; importo rimborsabile in 48 rate mensili di fr. 1'322.60 cadauna, la

prima volta il 30 settembre 2006 (act. B); dall’ordine di pagamento in favore

del convenuto sul suo conto no __________ presso __________ della soma capitale

di fr. 50'000.-, con allegato l’avviso di addebito del conto dell’istante

presso __________ e la lista dei pagamenti effettuati dalla banca (act. C);

dalle condizioni generali del contratto (act. D); dalla disdetta del contratto di

prestito del 21 maggio 2007 con effetto immediato (act. E; v. anche act.F,

ossia lo scritto 2 maggio 2008 con il quale la procedente ha confermato la

disdetta); dall’elenco dei pagamenti (act. G); dal conteggio dal quale emerge

l’importo posto in esecuzione (act. H).

C. All’udienza di discussione del 19 settembre la procedente si è

confermata nell’istanza, riducendo tuttavia la propria pretesa a fr. 47'537.30 oltre

interessi del 12,95% dal 1.5.2007 per tenere conta di ulteriori tre versamenti

per complessivi fr. 2'462.70 effettuati dal debitore, e producendo l’estratto

Track & Trace attestante l’invio della conferma della disdetta del 2 maggio

2008 (act. L). Dal canto suo l’escusso vi si è opposto, asserendo che la

pretesa posta in esecuzione non sarebbe liquida in quanto il tasso di interesse

applicato – contestato – sarebbe ben superiore a quello pattuito con il rappresentante

della società istante al momento delle trattative. Egli sarebbe infatti stato

convinto che il tasso di interesse applicato sarebbe stato quello del 7,95% e

non quello del 12,95% richiesto da controparte. Per tale motivo l’opposizione

non potrebbe essere rigettata prima di effettuare gli accertamenti del caso.

Secondo l’escusso la procedente non ha comunque dimostrato con documenti di

avere versato la somma oggetto della pattuizione, circostanza che consente di

sollevare l’eccezione di mancato adempimento del contratto. Per finire, sempre

secondo il convenuto, che ha contestato sia il credito, sia il suo ammontare,

sia la sua esigibilità, la documentazione prodotta non costituisce sufficiente

titolo di rigetto dell’opposizione.

In

replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive ragioni.

D. Con sentenza del 24 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________,

premesso che il contratto di prestito sul quale la procedente ha fondato la

propria domanda costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per

la somma mutuata e gli accessori pattuiti, ha accolto l’istanza, così come proposta

all’udienza, ritenendo le eccezioni sollevate dall’escus- so prive di pregio. L’argomento,

secondo cui gli interessi non sarebbero stati pattuiti al tasso preteso dalla

procedente, ha spiegato il giudice, è rimasto allo stadio di puro parlato,

mentre l’eccezione di mancato adempimento del contratto risulta smentita dall’act

C prodotto dall’istante, che prova l’avvenuto versamento in favore del convenuto

della somma di fr. 50'000.-.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, riproponendo

in sostanza le sue argomentazioni di prima sede.

F. Con le sue osservazioni AO 1 propone la reiezione dell’appello.

Considerandi

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante

atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiede- re il rigetto

provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento

de debito constatato mediante scrittu-ra privata, che non è definita dalla legge,

implica necessariamen-te il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresen-tante di un’obbligazione in relazione a una soma di denaro determinata

o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche

da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi

necessari. Condizio-ne essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia

facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e

sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle

parti (Cometta, il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria

ticinese, in: Rep. 1989 pag. 33 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il

debitore e il credito di cui ai docu-menti prodotti (Cometta, op. cit.,

pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare con documenti, l’esigibilità

del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (CEF, sentenza

del 15 marzo 2007, inc. 14.2006.94, consid. 1 con richiamo).

Il

contratto di mutuo può costituire riconoscimento di debito per il rimborso

della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti

(cfr. CEF 11 luglio 2000, inc. 14.99.104, consid. 4a): vi è contratto di mutuo

scritto; vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o

da un ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il

capitale pattuito; la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno

1990.

in re J./W. SA; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

120.

ad art. 82).

2.

Premesso di essersi recato presso __________ di __________ dopo

avere consultato il suo sito (act. 2), l’appellante assevera che il tasso di

interesse pubblicizzato fosse decisamente più basso rispetto a quello preteso

nell’istanza. Questa società, che collabora con la procedente, sempre secondo

l’appellante, ha funto da tramite per l’operazione di concessione del credito.

Re-catosi presso gli uffici di Lugano, egli ha sottoscritto in quella sede la

documentazione prodotta da controparte. Allora, il tasso pubblicizzato era

ancora più basso (8,40%), come risulta dall’act. B prodotto con l’appello. Da

qui la contestazione che il tasso pattuito tra le parti fosse effettivamente

quello del 12,95%. Ra-gione per la quale, fa valere l’appellante, non si può

prescindere da una causa di merito per chiarire quanto effettivamente successo.

Per l’appellante era inoltre impossibile capire quale fosse il tasso applicato

al momento del pagamento delle prime rate di ammortamento. Ciò posto, rileva

l’appellante, la docu-mentazione prodotta dall’istante non solo non conferma, ma

non rende nemmeno verosimile che il tasso d’interesse pattuito fosse quello

indicato nel precetto esecutivo. Del resto, appare alquanto improbabile che

egli abbia accettato un tasso del genere. Già per questo motivo, la

documentazione prodotta non costituisce riconoscimento di debito, tale da

concedere il rigetto dell’opposizione.

La

doglianza cade nel vuoto. Premesso che l’act. B annesso all’appello non può

essere preso in considerazione in quanto prodotto per la prima volta in

appello, in dispregio dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti in

seconda sede di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, e che l’act. 2 richiamato

nello stesso memoriale non esiste (al dibattimento il convenuto non ha prodotto

alcun documento), sottoscrivendo il “Contrat de credit personnel” del 9 agosto

2006.

l’appellante, di fronte alla concessione da parte della procedente di un credito

di fr. 50'000.-, si è impegnato a rimborsare alla concedente tale importo “augmenté

des intérêts (7.95% l’an) des frais administratifs et de l’assurance

décès (5.00% l’an), soit un taux annuel effectif global 12,95%”, ovvero un supplemento

di fr. 13'484.80, “sans retard et sans sommation préalable en 48 mensualités

de CHF 1322.60 chacune, payable la 30 de chaque mois au plus tard,

la première fois le 30.09.2006”, ritenuto che il credito in capitale

(fr. 50'000.-) veniva trasferito secondo l’ordine di accredito annesso

all’originale del contratto (act. B). Ciò posto, risulta di palmare evidenza

come l’escusso si sia impegnato a rimborsare alla procedente, accanto al

credito in capitale di fr. 50'000.-, interessi nella misura del 7.95% l’anno e

spese amministrative e di assicurazione in caso di decesso del 5.00% sullo stesso

capitale, per un tasso annuale effettivo globale del 12.95%, con conseguente

maggiore onere per il mutuatario di fr. 13'484.- (da qui la somma complessiva rimborsabile

di fr. 63'484.- , pagabile in 48 rate mensili di fr. 1322,60 cadauna, come

risulta dalla tabella annessa all’act. B). Obiettare di fronte a un inconfutabile

impegno del genere di avere ritenuto di avere a che fare con un tasso minore,

ossia con quello pubblicizzato dalla __________, e quindi per un debito minore,

è perciò impresa vana, data la chiarezza del contratto al riguardo.

Manifestamente infondato, l’appello deve perciò essere disatteso.

3.

Non a miglior sorte è destinata l’obiezione, secondo cui l’istante

non avrebbe nemmeno comprovato, con certezza, di avere versato il denaro

pattuito, ove si consideri che un affermazione del genere risulta smentita, come

correttamente rilevato dal primo giudice, dall’act. C che prova l’avvenuto

versamento in favore del convenuto della somma capitale di fr. 50'000.-. Per

tacere del fatto che in occasione dell’udienza di discussione lo stesso escusso

ha riconosciuto di avere effettuato ulteriori tre versamenti e di avere smesso

di pagare solo quando si è reso conto che il tasso di interesse era superiore a

quello che pensava di avere pattuito e non perché non aveva ottenuto

l’accredito della somma pattuita in occasione del contratto del 9 agosto 2006

(act. B). Ogni ulteriore disamina diventa perciò superflua. Quanto poi all’obiezione,

secondo cui l’act. B non sarebbe di utilità alcuna anche perché si tratta solo

della copia del contratto di credito personale da lui sottoscritto, anch’essa lascia

il tempo che trova, davanti al primo giudice non avendo egli preteso di avere

firmato una pattuizione diversa da quella sulla quale la procedente ha fondato

la propria istanza.

4.

Da quanto precede, l’appello deve pertanto essere disatteso, siccome

manifestamente infondato. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza

(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

2. La

tassa di giustizia per complessivi fr. 375.-, già anticipata dall’appellante,

resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 500.- di indennità.

3. Intimazione

a:

- avv. PA

1, __________;

- avv. PA

2, __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

47'537,30.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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