14.2008.95
Rigetto provvisorio dell'opposizione in base a un contratto di mutuo. Tasso d'interesse. Prova del versamento della somma patuita
10 novembre 2008Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2008.95
Data decisione, Autorità:
10.11.2008, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione in base a un contratto di mutuo. Tasso d'interesse. Prova del versamento della somma patuita
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2008.95
Lugano
10 novembre
2008
FP/b/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancellliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
(inc. EF.2008.1362) promossa con istanza 5 giugno 2008 da
patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
Contro
AO 1 __________ (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
tendente
a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da AP 1 al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________
notificato in data 15 maggio 2008 per il pagamento di fr. 49'875.45 oltre
interessi s spese;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto __________, con sentenza del 24
settembre 2008 ha così deciso:
“1.
L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr.
47'537,30 oltre interessi del 12,95% dal 1.5.2007.
2. La tassa di giustizia in fr. 250.-, da anticipare dalla parte
istante,è posta a carico della parte convenuta , con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 600.- a titoli di indennità.
3. omissis..”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso, che con atto del 6 ottobre
2008 chiede la reiezione dell’istanza, con protesta di tasse, spese e indennità
di entrambe le sedi;
preso atto
che con osservazioni del 3 ottobre 2008 la procedente postula la reiezione
dell’appello;
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A.
Con precetto esecutivo n. __________el 15 maggio
2008 delll’Ufficio esecuzione di __________, AO 1 ha escusso AP 1 per la somma
fr. 49'875.45 oltre interessi al 12,95% dal 1.5.2007, indicando quale titolo di
credito: “Contratto di credito personale n. 204137 del 09.08.2006 per capitale
iniziale di fr. 50'000.00 con tasso effettivo annuale del 12,95% Saldo netto al
30.04.2007”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il
rigetto provvisorio.
Fatti
B. L’istante rivendica in buona sostanza la citata somma, dipartendosi:
dal contratto di credito personale n. 204137 sottoscritto il 9 agosto 2006 con AP
1 per l’importo di fr. 50'000.- oltre interessi del 7,95% l’anno e a spese
amministrative del 5% l’anno, ovvero a un tasso effettivo globale del 12,95%,
il tutto per fr. 13'484.80, tanto da portare il debito complessivo a fr.
63'484.80; importo rimborsabile in 48 rate mensili di fr. 1'322.60 cadauna, la
prima volta il 30 settembre 2006 (act. B); dall’ordine di pagamento in favore
del convenuto sul suo conto no __________ presso __________ della soma capitale
di fr. 50'000.-, con allegato l’avviso di addebito del conto dell’istante
presso __________ e la lista dei pagamenti effettuati dalla banca (act. C);
dalle condizioni generali del contratto (act. D); dalla disdetta del contratto di
prestito del 21 maggio 2007 con effetto immediato (act. E; v. anche act.F,
ossia lo scritto 2 maggio 2008 con il quale la procedente ha confermato la
disdetta); dall’elenco dei pagamenti (act. G); dal conteggio dal quale emerge
l’importo posto in esecuzione (act. H).
C. All’udienza di discussione del 19 settembre la procedente si è
confermata nell’istanza, riducendo tuttavia la propria pretesa a fr. 47'537.30 oltre
interessi del 12,95% dal 1.5.2007 per tenere conta di ulteriori tre versamenti
per complessivi fr. 2'462.70 effettuati dal debitore, e producendo l’estratto
Track & Trace attestante l’invio della conferma della disdetta del 2 maggio
2008 (act. L). Dal canto suo l’escusso vi si è opposto, asserendo che la
pretesa posta in esecuzione non sarebbe liquida in quanto il tasso di interesse
applicato – contestato – sarebbe ben superiore a quello pattuito con il rappresentante
della società istante al momento delle trattative. Egli sarebbe infatti stato
convinto che il tasso di interesse applicato sarebbe stato quello del 7,95% e
non quello del 12,95% richiesto da controparte. Per tale motivo l’opposizione
non potrebbe essere rigettata prima di effettuare gli accertamenti del caso.
Secondo l’escusso la procedente non ha comunque dimostrato con documenti di
avere versato la somma oggetto della pattuizione, circostanza che consente di
sollevare l’eccezione di mancato adempimento del contratto. Per finire, sempre
secondo il convenuto, che ha contestato sia il credito, sia il suo ammontare,
sia la sua esigibilità, la documentazione prodotta non costituisce sufficiente
titolo di rigetto dell’opposizione.
In
replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive ragioni.
D. Con sentenza del 24 settembre 2008 il Pretore del Distretto di __________,
premesso che il contratto di prestito sul quale la procedente ha fondato la
propria domanda costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per
la somma mutuata e gli accessori pattuiti, ha accolto l’istanza, così come proposta
all’udienza, ritenendo le eccezioni sollevate dall’escus- so prive di pregio. L’argomento,
secondo cui gli interessi non sarebbero stati pattuiti al tasso preteso dalla
procedente, ha spiegato il giudice, è rimasto allo stadio di puro parlato,
mentre l’eccezione di mancato adempimento del contratto risulta smentita dall’act
C prodotto dall’istante, che prova l’avvenuto versamento in favore del convenuto
della somma di fr. 50'000.-.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, riproponendo
in sostanza le sue argomentazioni di prima sede.
F. Con le sue osservazioni AO 1 propone la reiezione dell’appello.
Considerandi
in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiede- re il rigetto
provvisorio dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento
de debito constatato mediante scrittu-ra privata, che non è definita dalla legge,
implica necessariamen-te il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo
rappresen-tante di un’obbligazione in relazione a una soma di denaro determinata
o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche
da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi
necessari. Condizio-ne essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia
facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e
sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle
parti (Cometta, il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in: Rep. 1989 pag. 33 con riferimenti).
Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il
debitore e il credito di cui ai docu-menti prodotti (Cometta, op. cit.,
pag. 331). Il procedente deve anche dimostrare con documenti, l’esigibilità
del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione (CEF, sentenza
del 15 marzo 2007, inc. 14.2006.94, consid. 1 con richiamo).
Il
contratto di mutuo può costituire riconoscimento di debito per il rimborso
della somma mutuata, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti
(cfr. CEF 11 luglio 2000, inc. 14.99.104, consid. 4a): vi è contratto di mutuo
scritto; vi è la prova documentale (che può risultare dal contratto medesimo o
da un ricevuta separata) che il mutuante ha trasferito al mutuatario il
capitale pattuito; la pretesa di restituzione è esigibile (cfr. CEF 19 giugno
1990.
in re J./W. SA; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.
120.
ad art. 82).
2.
Premesso di essersi recato presso __________ di __________ dopo
avere consultato il suo sito (act. 2), l’appellante assevera che il tasso di
interesse pubblicizzato fosse decisamente più basso rispetto a quello preteso
nell’istanza. Questa società, che collabora con la procedente, sempre secondo
l’appellante, ha funto da tramite per l’operazione di concessione del credito.
Re-catosi presso gli uffici di Lugano, egli ha sottoscritto in quella sede la
documentazione prodotta da controparte. Allora, il tasso pubblicizzato era
ancora più basso (8,40%), come risulta dall’act. B prodotto con l’appello. Da
qui la contestazione che il tasso pattuito tra le parti fosse effettivamente
quello del 12,95%. Ra-gione per la quale, fa valere l’appellante, non si può
prescindere da una causa di merito per chiarire quanto effettivamente successo.
Per l’appellante era inoltre impossibile capire quale fosse il tasso applicato
al momento del pagamento delle prime rate di ammortamento. Ciò posto, rileva
l’appellante, la docu-mentazione prodotta dall’istante non solo non conferma, ma
non rende nemmeno verosimile che il tasso d’interesse pattuito fosse quello
indicato nel precetto esecutivo. Del resto, appare alquanto improbabile che
egli abbia accettato un tasso del genere. Già per questo motivo, la
documentazione prodotta non costituisce riconoscimento di debito, tale da
concedere il rigetto dell’opposizione.
La
doglianza cade nel vuoto. Premesso che l’act. B annesso all’appello non può
essere preso in considerazione in quanto prodotto per la prima volta in
appello, in dispregio dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti in
seconda sede di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni, e che l’act. 2 richiamato
nello stesso memoriale non esiste (al dibattimento il convenuto non ha prodotto
alcun documento), sottoscrivendo il “Contrat de credit personnel” del 9 agosto
2006.
l’appellante, di fronte alla concessione da parte della procedente di un credito
di fr. 50'000.-, si è impegnato a rimborsare alla concedente tale importo “augmenté
des intérêts (7.95% l’an) des frais administratifs et de l’assurance
décès (5.00% l’an), soit un taux annuel effectif global 12,95%”, ovvero un supplemento
di fr. 13'484.80, “sans retard et sans sommation préalable en 48 mensualités
de CHF 1322.60 chacune, payable la 30 de chaque mois au plus tard,
la première fois le 30.09.2006”, ritenuto che il credito in capitale
(fr. 50'000.-) veniva trasferito secondo l’ordine di accredito annesso
all’originale del contratto (act. B). Ciò posto, risulta di palmare evidenza
come l’escusso si sia impegnato a rimborsare alla procedente, accanto al
credito in capitale di fr. 50'000.-, interessi nella misura del 7.95% l’anno e
spese amministrative e di assicurazione in caso di decesso del 5.00% sullo stesso
capitale, per un tasso annuale effettivo globale del 12.95%, con conseguente
maggiore onere per il mutuatario di fr. 13'484.- (da qui la somma complessiva rimborsabile
di fr. 63'484.- , pagabile in 48 rate mensili di fr. 1322,60 cadauna, come
risulta dalla tabella annessa all’act. B). Obiettare di fronte a un inconfutabile
impegno del genere di avere ritenuto di avere a che fare con un tasso minore,
ossia con quello pubblicizzato dalla __________, e quindi per un debito minore,
è perciò impresa vana, data la chiarezza del contratto al riguardo.
Manifestamente infondato, l’appello deve perciò essere disatteso.
3.
Non a miglior sorte è destinata l’obiezione, secondo cui l’istante
non avrebbe nemmeno comprovato, con certezza, di avere versato il denaro
pattuito, ove si consideri che un affermazione del genere risulta smentita, come
correttamente rilevato dal primo giudice, dall’act. C che prova l’avvenuto
versamento in favore del convenuto della somma capitale di fr. 50'000.-. Per
tacere del fatto che in occasione dell’udienza di discussione lo stesso escusso
ha riconosciuto di avere effettuato ulteriori tre versamenti e di avere smesso
di pagare solo quando si è reso conto che il tasso di interesse era superiore a
quello che pensava di avere pattuito e non perché non aveva ottenuto
l’accredito della somma pattuita in occasione del contratto del 9 agosto 2006
(act. B). Ogni ulteriore disamina diventa perciò superflua. Quanto poi all’obiezione,
secondo cui l’act. B non sarebbe di utilità alcuna anche perché si tratta solo
della copia del contratto di credito personale da lui sottoscritto, anch’essa lascia
il tempo che trova, davanti al primo giudice non avendo egli preteso di avere
firmato una pattuizione diversa da quella sulla quale la procedente ha fondato
la propria istanza.
4.
Da quanto precede, l’appello deve pertanto essere disatteso, siccome
manifestamente infondato. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
2. La
tassa di giustizia per complessivi fr. 375.-, già anticipata dall’appellante,
resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 500.- di indennità.
3. Intimazione
a:
- avv. PA
1, __________;
- avv. PA
2, __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
47'537,30.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster