14.2008.96
Appello contro la dichiarazione di fallimento
10 novembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2008.96
Data decisione, Autorità:
10.11.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2008.96
Lugano
14 novembre
2008
B/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
26 agosto 2008 presentata da
AO 1
patrocinata da: PA 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore __________ con sentenza
29 settembre 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento della AP 1, __________,
a far tempo dal
giorno lunedì 29 settembre 2008 alle ore 11.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atti
29 settembre 2008 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 8 ottobre
2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
AO 1 ha chiesto il fallimento della AP 1 per il mancato pagamento di fr.
17'278.93.
B. All’udienza di contraddittorio del 12 settembre 2008 nessuno è
comparso.
C. Con sentenza 29 settembre 2008 il Pretore __________ ha dichiarato
il fallimento della AP 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 11.00.
D. Con l’appello la AP 1 sostiene che l’istante non è mai stata alle
sue dipendenze (doc. 1). L’appellante asserisce poi che la sua situazione
commerciale è migliorata, per cui non vi sono pigioni arretrate (doc. 6 e 7), fatture
di fornitori ancora aperte e che anche gli stipendi dei collaboratori sono
stati pagati. Inoltre intende saldare le esecuzioni pendenti presso l’UEF di
Locarno entro fine anno, proponendo un piano di pagamento.
Considerato
Considerandi
1.
a) In virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se
risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I
nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve
espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile
la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte
dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore
di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti
trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) L’appellante non
ha provato di avere estinto l’esecuzione in oggetto (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF),
né di avere depositato presso questa Camera l’importo dovuto a disposizione
della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF). D’altro canto quest’ultima non ha
ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF), per cui non
essendo adempiuto nessuno dei predetti requisiti, il fallimento della AP 1 non
può essere annullato. L’asserzione dell’appellante, secondo cui l’istante non
sarebbe mai stata alle sue dipendenze, costituisce una questione di merito che,
se del caso, doveva essere sollevata nell’ambito della causa promossa per il
pagamento del salario.
In
via abbondanziale va osservato che dall’estratto delle esecuzioni __________ si
evince che nei confronti dell’appellante sono pendenti 31 esecuzioni per un
valore complessivo di fr. 104'891.73. Determinante è che nell’anno in corso, in
sette procedure è stato eseguito il pignoramento di salario, in quattro altre
procedure è stata presentata la domanda di realizzazione e in tre ulteriori esecuzioni
è stata emessa la comminatoria di fallimento. Ciò porta a concludere che la
convenuta non è più in grado di far fronte ai suoi debiti. A proposito della
dichiarata intenzione dell’appellante di pagare le esecuzioni pendenti nei suoi
confronti entro fine anno, va osservato che la solvibilità deve essere resa
verosimile entro il termine d’appello.
L’art.
174.
cpv. 2 LEF non può quindi trovare applicazione, per cui il fallimento della
AP 1 non può essere annullato.
2.
L'appello
va respinto.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve
essere nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano
indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 49 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. L'appello
è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento della AP 1, __________, a far tempo da
mercoledì
12 novembre 2008 alle ore 10.00
2. La
tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall'appellante, resta a carico della AP 1AP 1
3. Intimazione
a:
- AP 1 __________;
- PA 1, __________;
- Ufficio __________
-
Ufficio del Registro fondiario del __________
Comunicazione
alla Pretura __________
terzi implicati
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria:
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e egg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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