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Decisione

14.2008.98

Rigetto provvisorio dell'opposizione nell'esecuzione in via di pignoramento. Cartella ipotecaria. Interessi

10 novembre 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________

AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 32’000.- oltre accessori, indicando

quale titolo di credito: “Cartella ipotecaria al portatore di fr. 32'000.—più interessi

del 7% dal 01.11.2001, costituita il 15.12.1989/Dg __________ in primo grado a

carico della part. No. __________ RFD __________ (coattiva per 1/3 sulla part.

No. __________)”. Interposta tempestiva opposizione, il procedente ne ha

chiesto il rigetto provvisorio.

B. L’istante fonda la sua pretesa sulla cartella ipotecaria al

portatore costituita il 19 dicembre 1989 e gravante il fondo part. __________

RFD __________ per un importo capitale di fr. 32'000.- con interesse annuo del

7% , pagabile in due rate semestrali posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre

di ogni anno, nella quale la qui escussa, proprietaria del fondo, figura indicata

come debitrice (act. C). Quale portatore del titolo, sempre secondo l’istante,

egli è titolare dei diritti menzionati nell’atto (art. 978 CO) e cioè è

creditore dell’importo che il titolo incorpora; importo di cui egli può

pretendere il versamento, il rimborso della cartella ipotecaria essendo stato

denunciato con atto 21 settembre 2006 per il 30 aprile 2007, in rispetto

dell’art. 844 CC (act. A), il 26 ottobre 2007 essendo stato notificato alla

debitrice il precetto esecutivo in rassegna, al quale l’escussa ha interposto

opposizione (act. B) e la cartella ipotecaria costituendo valido riconoscimento

di debito giusta l’art. 82 LEF, ritenuto che Il fatto che il titolo non sia

firmato dalla debitrice sia irrilevante, lo stesso conservando integro tutto il

suo valore.

C. All’udienza di discussione del 13 dicembre 2007 la parte istante ha

ribadito la sua pretesa, producendo l’originale della cartella ipotecaria di

cui all’act. C. La convenuta, dal canto suo, si è opposta all’istanza,

asserendo che detta cartella non è stata prodotta con l’istanza, nemmeno in

fotocopia e ritenendo la sua produzione all’udienza tardiva. Ha dipoi

contestato di essere debitrice verso l’istante, come pure di avere prestato

garanzia, facendo altresì valere che l’istante detiene indebitamente la stessa

cartella, per poi osservare che debitore verso l’istante è stato semmai il

defunto marito L__________ R__________. Essa ha quindi ricordato che agli atti

di una precedente procedura di rigetto dell’opposizione, l’istante aveva

prodotto come act. 7 ,8, 9 una ricevuta a firma dell’avv. PA 2 per fr.

32'000.-, che stando ai documenti gli sarebbero stati consegnati da __________

per pagare un asserito debito di L__________ R__________ verso terzi. Da tali

documenti, ha osservato la convenuta, non risulta per quale titolo __________ sarebbe

“interceduto” a favore di L__________ R__________ ossia del qui istante. Mai la

convenuta, ha proseguito l’escussa, è stata richiesta di pagare ’interessi, che

in ogni caso non sono stati pattuiti. Del resto, sempre a suo giudizio, nella

migliore ipotesi per l’istante, la cartella ipotecaria sarebbe in garanzia, per

cui manca però, per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, la dichiarazione

di riconoscimento del pegno a firma della convenuta. La procedura esecutiva,

secondo la stessa escussa, sarebbe irrita, poiché ordinaria e non in via di

realizzazione del pegno. Una volta emessa, la cartella ipotecaria - ha infine

asserito l’escussa - andava consegnata all’avv. PA 2 in quanto rappresentante

della qui convenuta, per cui egli non la detiene per conto dell’istante, in

quanto non vi è agli atti nessuna autorizzazione dell’istante a favore dello

stesso legale a ricevere la cartella o a detenerla per conto del procedente.

In

replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive prese di

posizione.

D. Con sentenza del 30 settembre 2008 – resasi necessaria in quanto una

prima sentenza emanata il 17 dicembre 2007 dal Segretario assessore della

Pretura di __________ era stata annullata il 4 agosto 2008 da questa Camera sulla

base delle considerazioni illustrate dal Tribunale federale nella sentenza 4A_

512/2007 del 13 maggio 2008 (inc. 14.2008.1) – il Pretore del __________ ha

accolto l’istanza, rilevando che la documentazione prodotta, segnatamente

l’act. C, costituisce riconoscimento di debito e valido titolo per ottenere il

rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF e asserendo che le

argomentazioni sollevate dalla convenuta non possono essere tenute in considerazione

in una procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione, dove il giudice

accerta d’ufficio se vi è agli atti un valido riconoscimento de debito.

E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, riproponendo

in buona sostanza le argomentazioni addotte in occasione dell’udienza di

discussione del 13 dicembre 2007.

F. Con le sue osservazioni AO 1 propone la reiezione dell’appello.

Considerandi

In diritto:

1.

Secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.

La

cartella ipotecaria è un credito personale garantito da pegno immobiliare (art.

842.

CC). Si caratterizza per il fatto che essa costituisce una cartavalore che

incorpora sia il credito, sia il diritto di pegno immobiliare che ne è

l’accessorio (Steinauer, La

cédule hypothécaire, Fiche juridique suisse n. 639, del 1° febbraio 1999,

Ginevra, pag. 2 1.A).

La

cartella ipotecaria rilasciata dall’ufficiale del registro fondiario (art. 857

cpv. 1 CC; cfr. DTF 121 III 97 consid. 4c pag. 106) è un titolo autentico ai

sensi dell’art. 9 CC; essa costituisce parimenti un titolo di rigetto

provvisorio secondo l’art. 82 LEF, senza che sia necessario che essa porti la

firma del debitore, trattandosi di un atto autentico e non di una scrittura

privata che abbisogna della firma (DTF 129 III 12 consid. 2.1 pag. 13 con riferimento a Staehelin,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schulbetrei- bung und Konkurs, 1998, n. 6 e 12

ad art. 82 LEF).

Se

la cartella ipotecaria porta dipoi l’indicazione del debitore, essa costituisce

titolo di rigetto provvisorio contro il debitore menzionato (DTF 129 III 12

consid. 2.2. pag. 13-14). Nella fattispecie, come correttamente rilevato dal

Pretore, la cartella ipotecaria al portatore esibita dall’istante costituisce pertanto

potenziale valido titolo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione

interposta dall’escussa – menzionata come debitrice nella stessa cartella

ipotecaria – al precetto esecutivo fatto spiccare nei suoi confronti proprio

sulla base di quel qualificato titolo.

2.

Secondo

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione,

a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare

la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza

le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a edizione,

Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82 ; Staehelin,

op. cit. n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 82 ad art. 82).

3.

L’appellante

rileva anzitutto che il diritto di pretendere che l’istante avesse a procedere

in via di realizzazione del pegno (beneficium excussionis realis) è

purtroppo perento, dato che occorreva fare valere l’eccezione in via di ricorso

contro il precetto esecutivo intimatole. Verosimilmente, obietta l’appel-lante,

l’istante ha però deciso di procedere in via ordinaria, perché non era in grado

di esibire una dichiarazione della convenuta di riconoscimento dei debito o

dazione del pegno e questo per la semplice ragione che una tale dichiarazione

non esiste. Il procedente, sempre secondo la convenuta, non avrebbe quindi

potuto ottenere il rigetto provvisorio dell’opposi-zione. Sennonché, mere disquisizioni

giuridiche che si dipartono da congetture non possono sorreggere eccezioni

liberatorie ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF.

4.

Secondo

l’appellante, debitore dell’istante sarebbe semmai il defunto marito delle convenuta,

ossia L__________ R__________, come sollevato e documentato all’udienza. Questo

per la ragione che AO 1 avrebbe a suo tempo consegnato all’avv. PA 2 fr.

32'000.- per pagare un asserito debito di L__________ R__________ verso la

“CCC-AVS-SIC” (act. 7, 8 e 9). Il condizionale, sempre secondo l’appellante, è

d’obbligo, perché non è per nulla chiaro per quale titolo AO 1 avrebbe

consegnato detto importo all’avv. PA 2, in particolare quali furono le pattuizioni

al riguardo fra lui e L__________ R__________, tenuto conto che si tratta pur

sempre di una fattispecie risalente al dicembre del 1989. Del re- sto, rileva l’escussa,

nulla oltre la cartella ipotecaria l’istante ha voluto o saputo produrre e

nemmeno argomentare. L’istante, in buona sostanza, si è trincerato dietro al

fatto del possesso della cartella ipotecaria. Di nuovo l’appellante argomenta

in modo improprio. Dalla documentazione richiamata emerge solo che in data 13

dicembre 1989 l’avv. PA 2 ha ricevuto da AO 1 (qui istante), per conto di L__________

R__________, fr. 32'000.- destinati a saldare il debito dello stesso L__________

R__________ nei confronti, tra l’altro, dell’AVS. Tale circostanza non consente

però con ogni evidenza di invalidare il riconoscimento di debito scatenante

dalla cartella ipotecaria sulla quale l’istante ha fondato la propria domanda e

che l’appellante si propone qui di ridimensionare con una tipica eccezione di

merito, sottratta alla competenza del giudice del rigetto. Ancora un volta la

sentenza impugnata resiste pertanto alla critica, invero proposta senza forza argomentativa.

5.

Con riferimento alla cartella ipotecaria prodotta, rileva dipoi

l’appellante, la legittimazione attiva del creditore è data dalla clausola al

portatore, mentre quella dell’escussa non risulta acclarata da nessun contratto

o convenzione (perché inesistenti) con cui quest’ultima si riconosce in modo

esplicito personalmen-te debitrice delle pretese incorporate nella cartella

ipotecaria. Dato quanto precede, essa conclude, per i bisogni di una procedura

esecutiva in via ordinaria, essa reputa di avere reso per lo meno verosimile che

nulla deve all’istante. Sennonché, come visto, al credito incorporato nella

cartella ipotecaria – peraltro con effetto novatorio rispetto al rapporto

primitivo (art. 855 cpv. 1 CC) - l’appellante ha opposto asserzioni inadatte a

infirmare il titolo di rigetto prodotto dalla parte istante. Tanto meno all’appellante

possono poi essere di giovamento le considerazioni, peraltro al limite del

comprensibile, esposte nel punto 4 del memoriale, nel quale essa si interroga a

che titolo l’istante pretende di essere detentore della cartella ipotecaria, per

poi adombrare che tutt’al più essa potrebbe essere conside-rata terza

proprietaria del pegno e non debitrice verso di lui. Giacché di nuovo essa

trascura la differenza tra la procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione

e quella di disconoscimento di debito prevista dall’art. 83 cpv. 2 LEF. E

ancora meno giova all’appellante l’argomento, secondo cui l’istante non deterrebbe

nemmeno legittimamente la cartella ipotecaria. Nel pretendere tanto, essa si

fonda su ragionamenti al limite del pretesto.

6.

Infine l’appellante asserisce che in base all’art. 818 cpv. 1 n. 3

CC, la cartella ipotecaria garantisce 3 interessi annuali, per cui non potrebbero

venire concessi interessi al 7% dal 1°giugno 2001. A torto. Per tacere del fatto

che davanti al primo giudice essa non ha eccepito alcunché al riguardo, stando

alla cartella ipotecaria, sul capitale è dovuto l’interesse al 7% pagabile in

due rate semestrali posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Reclamando gli interessi nella misura citata in occasione della disdetta del 21

settembre 2006 per il 30 aprile successivo (act. A), il creditore ha perciò agito

correttamente. La norma richiamata dall’appellante riguarda invece l’estensione

della garanzia, ossia stabilisce che il pegno immobiliare garantisce il creditore,

tra l’altro, per tre interessi annuali scaduti all’epoca della dichiarazione di

fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi decorsi dall’ultima

scadenza. Sennonché, nel caso specifico, non ci troviamo confrontati con una

procedura di realizzazione del pegno, cui la normativa si riferisce (v. marginale

dell’art. 816 CC).

7.

Da quanto precede, l’appello deve essere disatteso, siccome infondato.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e

62.

cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 82

LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

2. La

tassa di giustizia di fr. 255,.-, gia anticipata dall’appellante, resta a suo

carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 500.- di indennità.

3. Intimazione

a: - avv. PA 1, __________;

- avv.

PA 2, __________.

Comunicazione

alla Pretura di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacchè il

valore litigioso della vertenza è di fr. 32'000.-, contro la presente decisione

è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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