14.2008.99
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Novum in senso proprio ai sensi dell'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Solvibilità
10 novembre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
14.2008.99
Data decisione, Autorità:
10.11.2008, CEF
Titolo:
Appello contro la dichiarazione di fallimento. Novum in senso proprio ai sensi dell'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Solvibilità
RICORSO CONTRO IL FALLIMENTO
art. 174 cpv. 2 cf. 1 LEF
Incarto n.
14.2008.99
Lugano
10 novembre
2008
B/fp/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza
17 luglio 2008 presentata da
AO 1
contro
AP 1
sulla quale istanza il Pretore del __________ con
sentenza 1. ottobre 2008 ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di AP 1, __________, a
far tempo da
mercoledì 1. ottobre 2008 alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1 che con atto
10 ottobre 2008 ne postula l’annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 15
ottobre 2008 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
Fatti
A.
Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________
AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 6'900.--
oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 10 settembre 2008 il convenuto
si è opposto all’istanza, asserendo di avere concordato con l’istante il
pagamento rateale del debito.
C. Con sentenza 1. ottobre 2008 il Pretore __________, ha dichiarato il
fallimento di AP 1 da quello stesso giorno alle ore 14.00.
D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in
oggetto n. __________, producendo una ricevuta 8 ottobre 2008 __________
relativa al pagamento di fr. 7'786.30 a saldo dell’esecuzione n. __________
(doc. 1). L’appellante dichiara inoltre di avere parzialmente pagato
un’ulteriore procedura esecutiva n. __________ secondo il piano di rientro
concordato con il creditore (doc. 2 e 3), rilevando che il creditore con
scritto 10 ottobre 2008 ha chiesto __________ l’annullamento delle due citate
esecuzioni (doc. 4).
Considerato
Considerandi
1.
a) In
virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo
dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in
contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i
presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non
vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far
valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità
giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di
debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata
ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.
L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare
i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di
una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo
indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere
dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore
sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua
solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa
verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti
dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,
§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung
des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in
Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95
(1999) n. 8 p. 172).
b) Dalla ricevuta 8 ottobre 2008 __________
(doc. 1) risulta che l’appellante ha saldato l’esecuzione in oggetto n. __________
posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui
risulta
adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per
quel che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che dall’estratto
delle esecuzioni __________ al 3 novembre 2008 si evince che sia l’esecuzione
in oggetto n. __________ che l’ulteriore esecuzione n. __________, pendenti nei
confronti dell’appellante, sono state annullate, mentre a carico del convenuto
non risultano attestati di carenza di beni. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che l’appellante dispone di liquidità sufficiente a far
fronte ai suoi impegni. Essendo stato anche il presupposto della solvibilità
reso sufficientemente verosimile, ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il
fallimento di AP 1 va annullato.
2.
L'appello va pertanto accolto.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell'appellante (art. 49
OTLEF), , mentre non si assegnano indennità la parte appellata non avendo
presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv.
2 LEF
pronuncia:
I. L'appello
è accolto.
“1. La
dichiarazione di fallimento 1. ottobre 2008 pronunciata dal Pretore del __________,
inc. EF. __________ nei confronti di AP 1AP 1, è annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a
carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
3. Le spese __________
__________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.
III. Intimazione a:
-
AO 1 AO 1, __________;
- Ufficio __________, __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio __________;
-
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;
Comunicazione alla
Pretura __________
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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