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Decisione

14.2008.99

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Novum in senso proprio ai sensi dell'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Solvibilità

10 novembre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________

AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato pagamento di fr. 6'900.--

oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 10 settembre 2008 il convenuto

si è opposto all’istanza, asserendo di avere concordato con l’istante il

pagamento rateale del debito.

C. Con sentenza 1. ottobre 2008 il Pretore __________, ha dichiarato il

fallimento di AP 1 da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in

oggetto n. __________, producendo una ricevuta 8 ottobre 2008 __________

relativa al pagamento di fr. 7'786.30 a saldo dell’esecuzione n. __________

(doc. 1). L’appellante dichiara inoltre di avere parzialmente pagato

un’ulteriore procedura esecutiva n. __________ secondo il piano di rientro

concordato con il creditore (doc. 2 e 3), rilevando che il creditore con

scritto 10 ottobre 2008 ha chiesto __________ l’annullamento delle due citate

esecuzioni (doc. 4).

Considerato

Considerandi

1.

a) In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in

contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non

vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far

valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.

Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità

giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di

debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata

ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF.

L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare

i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di

una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo

indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere

dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore

sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua

solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa

verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti

dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti

pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) Dalla ricevuta 8 ottobre 2008 __________

(doc. 1) risulta che l’appellante ha saldato l’esecuzione in oggetto n. __________

posteriormente alla dichiarazione di fallimento, per cui

risulta

adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per

quel che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che dall’estratto

delle esecuzioni __________ al 3 novembre 2008 si evince che sia l’esecuzione

in oggetto n. __________ che l’ulteriore esecuzione n. __________, pendenti nei

confronti dell’appellante, sono state annullate, mentre a carico del convenuto

non risultano attestati di carenza di beni. Le precedenti considerazioni

portano a concludere che l’appellante dispone di liquidità sufficiente a far

fronte ai suoi impegni. Essendo stato anche il presupposto della solvibilità

reso sufficientemente verosimile, ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il

fallimento di AP 1 va annullato.

2.

L'appello va pertanto accolto.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell'appellante (art. 49

OTLEF), , mentre non si assegnano indennità la parte appellata non avendo

presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le

spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv.

2 LEF

pronuncia:

I. L'appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 1. ottobre 2008 pronunciata dal Pretore del __________,

inc. EF. __________ nei confronti di AP 1AP 1, è annullata.

2. La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a

carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3. Le spese __________

__________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP 1”.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata

dall’appellante, resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione a:

-

AO 1 AO 1, __________;

- Ufficio __________, __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione alla

Pretura __________

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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