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Decisione

14.2009.1

Prestazione di cauzione ai sensi dell'art. 273 LEF nell'ambito di un sequestro

8 aprile 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. CO 1

ha chiesto e ottenuto nei confronti di AP 1 il sequestro di un aeromobile marca

B__________, tipo __________ (immatricolato in Italia sub __________), che si

trovava presso l’aeroporto di A__________, facendo valere un preteso credito

per lavori di manutenzione e di riparazione da lei effettuati al velivolo. Il

sequestro è stato eseguito l’11 settembre 2007 dall’UE di __________ in seguito

al decreto, emesso il giorno stesso dal Pretore del Distretto di __________.

Contro il sequestro AP 1 ha interposto tempestiva opposizione, poi ritirata con

scritto 1. ottobre 2007, per cui il 4 ottobre 2007 la causa è stata stralciata

dai ruoli essendo divenuta priva d’oggetto.

Con

decisione 16 gennaio 2008 (doc. F) l’UE di __________ ha accettato, ai sensi

dell’art. 277 LEF, la prestazione di una garanzia bancaria per fr. 45'000.-- in

sostituzione dell’aeromobile.

B. Con

una prima istanza 12 ottobre 2007 AP 1 aveva chiesto al Pretore del Distretto

di __________, che ad CO 1 venisse ordinato, ai sensi dell’art. 273 LEF, di presentare

una prima garanzia di fr. 40'000.-- per i danni da lei subiti in seguito al

predetto sequestro. La domanda di prestazione di garanzia è stata respinta dal

Pretore e la sua decisione è stata confermata da questa Camera con sentenza 13

febbraio 2008 (inc. CEF __________).

C. Con

l’istanza in oggetto AP 1 chiede di nuovo, rivendicando l’esistenza di altri

danni per complessivi fr. 30'531.--, che il giudice imponga alla procedente CO

1 ai sensi dell’art. 273 LEF il versamento di una garanzia di fr. 31'000.--.

L’istante ha indicato le seguenti poste di danno, causatele dal sequestro:

- fr.

1'731.-- importo corrispondente al pagamento del posto all’aeroporto di A__________

durante il sequestro (doc. A);

- fr.

4'444.05 (corrispondenti a Euro 2'795.-- al cambio di 1.59) importo corrisposto

alla B__________ M__________ __________ Srl per “controlli e verifiche

funzionalità aeromobile per permanenza prolungata all’esterno”, “revisione

generale calendariale nr. 2” e “lavaggio interno ed esterno del velivolo” (doc.

B e C);

- fr.

8'500.-- per spese legali in relazione al sequestro (doc. D);

- fr.

1'409.20 per spese e anticipi sostenuti in diretta relazione con il sequestro

(doc. D);

- fr.

10'536.90 (corrispondenti a Euro 5'627.-- al cambio di 1.59) per spese legali

sostenute in Italia per il procedimento ivi avviato da CO 1 in nesso diretto

con la procedura di sequestro (doc. E e C);

- fr.

3'600.-- corrispondenti agli interessi sull’importo di fr. 45'000.-- di cui

alla garanzia presentata all’Ufficio esecuzione di __________, in sostituzione

del velivolo, calcolati per tre anni (doc. F e G);

- fr.

310.25 per commissione annuale, il bollo e le spese causate dall’emissione

della garanzia (doc. H).

All’udienza

di contraddittorio del 6 ottobre 2008 AP 1 si è confermata nella sua istanza.

Con la

risposta CO 1 ha dapprima rilevato che il fatto che la debitrice non abbia

interposto opposizione al sequestro, significa che lo ritiene fondato, per cui

viene a mancare il presupposto del sequestro infondato, indispensabile per

l’azione di risarcimento danni della debitrice ai sensi dell’art. 273 LEF e di

riflesso per la prestazione di garanzia che dovrebbe assicurare detto

risarcimento. La creditrice ha poi osservato che il sequestro è stato chiesto

per un credito scoperto di fr. 26'268.75, mentre la richiesta di garanzia

ammonta a fr. 30'531.--. Se la prestazione di garanzia venisse imposta, il

sequestro verrebbe sostanzialmente svuotato, il che frusterebbe gli interessi

della creditrice. D’altro canto il danno che controparte pretende far valere

dovrebbe essere stato causato dal sequestro. Esso è risarcibile solo se il

sequestro è infondato. Il sequestro dell’aereo è durato dall’11 settembre 2007

al 16 gennaio 2008. La debitrice il 12 ottobre 2007 ha presentato una prima

istanza di garanzia, respinta dal Pretore, contro la quale ha presentato

appello, pure respinto con sentenza 13 febbraio 2008 (doc. 4). Solo il 16 gennaio

2008 la debitrice ha chiesto di sostituire l’aereo sequestrato, presentando una

garanzia bancaria (doc. 1), benchè questa possibilità le era aperta sino

dall’inizio. CO 1 ha poi rilevato di avere il 20 novembre 2007 presentato

istanza di rigetto dell’opposizione in Pretura che ha ritirato il 22 gennaio

2008, avendo nel frattempo depositato presso il Tribunale di M__________ la

causa creditoria a convalida del sequestro. La procedura di rigetto

dell’opposizione è stata stralciata il 23 gennaio 2008 . La debitrice ha allora

chiesto all’Ufficio esecuzione il decadimento del sequestro (doc. 2). Contro la

decisione negativa dell’UE la debitrice ha presentato l’11 febbraio 2008

ricorso alla CEF, che l’ha respinto con sentenza 17 marzo 2008 (doc. 3). La

creditrice si è poi espressa in merito alle singole poste fatte valere da AP 1,

rilevando in sostanza che queste non costituiscono danno in nesso causale ed

adeguato con il sequestro. Secondo CO 1, l’unica posta che potrebbe essere riconosciuta

è costituita dall’importo di fr. 310.25. Tuttavia AP 1 le deve fr. 1'200.-- per

ripetibili, assegnate nel giudizio di primo e secondo grado, nell’ambito della

domanda di garanzia presentata per fr. 40'000.-- (doc. 4 e 7). La creditrice ha

poi sollevato l’eccezione di litispendenza atteso che l’istanza in oggetto è

stata presentata l’11 luglio 2008, mentre già con la risposta di causa inoltrata

il 23 aprile 2008 al Tribunale di M__________ la debitrice ha presentato una richiesta

di cauzione di Euro 40'000.-- per “i danni subiti da AP 1 in conseguenza del

procedimento instaurato da CO 1” con particolare riferimento al posto

all’aeroporto di A__________, ai costi di procedura in Svizzera e ai costi

della B__________ d__________ S__________ per l’emissione della garanzia.

Con la

replica e la duplica le parti si sono in sostanza confermate nelle loro

allegazioni.

D. Con sentenza 11 dicembre 2008 il Pretore del Distretto di __________,

ha respinto l’istanza rilevando dapprima che la concessione del sequestro, in

relazione al quale è stata chiesta la prestazione di garanzia in oggetto, è

stata a suo tempo decisa senza alcun obbligo di garanzia, essendo stato

ritenuto come resi sufficientemente verosimile sia l’esistenza del credito che

la causa del sequestro invocata. Non avendo, con l’istanza in esame, la parte

sequestrata fornito alcun elemento per ritenere meno verosimili i motivi fatti

valere dalla creditrice sequestrante, il primo giudice ha respinto la tesi

secondo la quale si impone, in via di principio, di obbligare la parte

sequestrante alla prestazione di una garanzia. Il Pretore ha poi osservato che

anche volendo considerare dati gli estremi per imporre la prestazione di una

garanzia da parte della creditrice sequestrante, l’esito non sarebbe diverso. In

prima sede è infatti stata accolta l’eccezione di litispendenza, avendo la

creditrice sufficientemente documentato che controparte ha formulato con

risposta di causa depositata il 23 aprile 2008 presso il Tribunale di M__________

una domanda di cauzione ai sensi dell’art. 669 undecies CPCit di Euro 40'000.--

tendente a coprire, tra i vari danni, anche quelli fatti valere nella causa in

oggetto. In sede pretorile non è infine stata ammessa nessuna delle poste fatte

valere da AP 1 quale danno.

E. Contro

la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata AP 1 riconfermandosi in

sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. In particolare l’appellante

sostiene che controparte non ha dimostrato o reso verosimile il suo preteso

credito, avendo fornito unicamente delle fatture da lei redatte, contestate sia

nella forma che nel contenuto. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che una sua istanza

di rigetto dell’opposizione è stata ritirata il 22 gennaio 2008, il che prova

che la creditrice non è neppure in possesso di un titolo di rigetto provvisorio,

ma che invoca unicamente la relazione con la Svizzera di cui all’art. 271 cpv.

4 LEF per giustificare il sequestro. Questi elementi portano ad un rischio di

danno elevato che deve essere tenuto in considerazione dal giudice fissando una

garanzia. La debitrice ha poi osservato che l’unico giudice competente a

decidere la domanda di garanzia è il Pretore del Distretto __________. Nel caso

quest’ultimo avesse ritenuto di non essere competente, avrebbe dovuto procedere

ai sensi dell’art. 21 CL e sospendere la causa fino all’emissione della

decisione da parte del giudice italiano. L’appellante ha infine modificato le

diverse poste fatte valere quale danno, che saranno riprese, se del caso, in

seguito.

F.

Delle osservazioni della parte appellata si dirà,

se del caso, in proseguio di causa.

Considerato

Considerandi

1.

Per

l’art. 273 cpv. 1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del

debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il

giudice può obbligarlo a prestare garanzia in tutti i stadi della procedura di

sequestro (cfr. Jerôme Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le

nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 308; Stoffel, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 18 ad art. 273).

La

cauzione prevista dall'art. 273 LEF può essere chiesta al sequestrante dalla

parte che subisce un sequestro, rispettivamente può essere decisa d'ufficio dal

giudice il quale la ordinerà -stabilendone l'importo- in generale al momento di

decretare il sequestro (Stoffel, op. cit., n. 18 ad art. 273). La cauzione,

rispettivamente un suo adeguamento, possono essere richieste nell'ambito

dell'opposizione prevista dall'art. 278 LEF, oppure in una procedura a sé

stante (CEF 29 maggio 2000 [14.1999.83] consid. 1.5 con rinvii). Nel nostro

Cantone quest'ultima è retta dall'art. 20 LALEF, ancorché la norma non vi

faccia esplicito riferimento, l'assenza in tale norma dell'indicazione

esplicita nell'art. 273 LEF dovendosi considerare senz'altro quale lacuna della

legge in senso proprio (per la prestazione della garanzia: da ultimo CEF 24

settembre 2008 [14.2008.55] consid. 2, 13 febbraio 2008 [14.2007.116] consid.

4; IICCA 1° giugno 1999 [12.1999.115]; per la richiesta di adeguamento della

garanzia: CEF 15 aprile 1999 [14.1999.11] consid. 3b; 7 agosto 2002

[14.2002.35] consid. 1.3). La relativa decisione emessa dal giudice del

sequestro è appellabile (CEF 29 maggio 2000 [14.1999.83]).

2.

La creditrice

ha sollevato l’eccezione di litispendenza, essendo stata chiesta da AP 1, con

l’allegato di risposta, depositato il 23 aprile 2008 (doc. 6 pag. 21/22) presso

il Tribunale di M__________, nell’ambito della causa di merito a convalida del

sequestro inoltrata da CO 1, la prestazione di una cauzione di Euro 40'000.--,

e pertanto precedentemente all’istanza in oggetto presentata l’11 luglio 2008.

Come rilevato al precedente

considerando, l’imposizione di una garanzia ai sensi dell’art. 273 cpv. 1 LEF

viene decisa dal giudice del sequestro d’ufficio nell’ambito della concessione

del sequestro oppure a richiesta del debitore o di un terzo in una procedura

successiva, a sé stante, come nel caso di specie. Competente è sempre il

giudice del sequestro, pure nel caso in cui è già stata inoltrata una causa a

convalida del sequestro (Stoffel, op. cit. n. 18 e 30 ad art. 273).

Nel caso che ci occupa

CO 1 il 14/16 gennaio 2008 ha inoltrato un’azione a convalida del sequestro

presso il Tribunale di M__________ (doc. 6 pag. 1). Con l’allegato di risposta,

depositato il 23 aprile 2008, AP 1 ha presentato una domanda di garanzia per

complessivi Euro 40'000.-- (doc. 6 pag. 21/22) per danni subiti nell’ambito del

sequestro. Atteso che sull’esito di questa domanda in sede pretorile nulla era

dato sapere e che, come ritenuto al precedente considerando, pure nel caso in

cui è già stata inoltrata una causa a convalida del sequestro, competente a

decidere l’mposizione di una garanzia, resta sempre il giudice del sequestro,

l’eccezione di litispendenza sollevata dall’appellata va respinta.

3.

Il

principio dell’imposizione di una garanzia dipende in modo essenziale dal grado

di convincimento del giudice in merito alla realizzazione dei presupposti del

sequestro, atteso tuttavia che l’imposizione di una garanzia non può supplire

all’assenza di un presupposto del sequestro (cfr. Michel Criblet, La

problèmatique des suretés et de la responsabilité de l’Etat, in: le séquestre

selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, pag. 80; Bertrand Reeb, Les misures

provisoires dans la procédure de poursuite, in ZSR 1997/II pag.467 s.). Tanto

più si è vicini al grado minimo di verosimiglianza necessario per ammettere il

sequestro e tanto meno si potrà prescindere dall’imposizione di una garanzia,

essendo maggiore il rischio di un sequestro infondato – segnatamente perché il

credito o la causa del sequestro resi (solo ) verosimili dall’istante

potrebbero rivelarsi in seguito inesistenti, o perché il sequestro potrebbe

aver colpito beni appartenenti in realtà a terzi – e conseguentemente maggiore l’ipotesi

di un danno. L’ammontare della garanzia va calcolato valutando il danno

eventuale che il sequestro determina o può determinare per il preteso debitore

o per il terzo e non va valutato in base all’importo del credito invocato a

sostegno del sequetsro (DTF 113 III 94/104 consid. 12; 126 III 100 cons. 5c).

Come

si è detto, l’obbligo di prestare una garanzia rientra nell’ambito

dell’apprezzamento del giudice del sequestro. In particolare va considerata la

verosimiglianza sia dell’esistenza del credito che della causa del sequestro.

Al giudice si pone la stessa questione posta al giudice del sequestro; egli

deve decidere se il credito fatto valere dalla sequestrante è fondato (DTF 113

III 94 consid. 7). Nella valutazione generale vanno però considerati anche gli

interessi del creditore. Se risultano adempiuti i presupposti del sequestro,

questi ha diritto al sequestro, che non può essere reso illusorio dalla

prestazione di una garanzia (Stoffel, op. cit. n. 21 e 23 ad art. 273)

Con decisione 11 settembre

2007.

(doc. 5) la prima giudice ha decretato il sequestro dell’aeromobile in

oggetto, indicando quale causa del credito tre fatture ed un estratto conto

relativi all’esecuzione di lavori di manutenzione e quale causa del sequestro

l’art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF, ossia la mancanza di dimora del debitore in

Svizzera e il legame del credito con la Svizzera.

Con l’appello AP 1 si è limitata

a contestare in generale le fatture prodotte dalla sequestrante nella forma e

nel contenuto. A proposito del credito fatto valere da CO 1 nell’ambito del

sequestro va rilevato che quest’ultima ha asserito che il credito originario

ammontava a fr. 46'118.05 e che AP 1 le ha già versato due acconti per

complessivi fr. 19'849.30, per cui lo scoperto costituente il credito del

sequestro è di fr. 26'268.75 (osservazioni all’appello, pag. 3). L’appellante

non ha addotto alcun motivo atto a sostanziare la contestazione delle fatture rispettivamente

il suo rifiuto di pagare il citato importo residuo e di conseguenza atto a

diminuire il grado di verosimiglianza delle fatture e dell’estratto conto ritenuto,

a suo tempo, sufficiente dal giudice del sequestro. L’appellante ha poi argomentato

che la procedura di rigetto dell’opposizione, inoltrata da controparte, è stata

ritirata il 22 gennaio 2008, il che dimostrerebbe che CO 1 non è nemmeno in

possesso di un titolo di rigetto provvisorio. A questo proposito va osservato

che la sequestrante il 14/16 gennaio 2008 ha inoltrato un’azione a convalida

del sequestro presso il Tribunale di M__________ (doc. 6 pag. 1). D’altro canto

la via del sequestro è aperta anche a un creditore sprovvisto di un titolo di

rigetto provvisorio dell’opposizione. Infatti, contrariamente a quanto

sostenuto dall’appellante, il fatto che la creditrice non fosse in possesso di

un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF (appello punto 4

pag. 3/4), non ha impedito al primo giudice di ritenere il credito reso

sufficientemente verosimile e di concedere il sequestro, non essendone

presupposto (Stoffel, op. cit. n. 3 e segg. ad art. 272 LEF). La mancanza di

dimora della debitrice in Svizzera e il riconosciuto legame del credito con la

Svizzera erano infatti requisiti sufficienti (Stoffel, op. cit. n. 81 ad art.

271.

LEF). Le precedenti considerazioni portano a concludere che l’esistenza del

credito non è stata resa meno verosimile, per cui l’istanza di prestazione di

garanzia non può essere accolta. Di conseguenza non vi è necessità di valutare

le poste dell’asserito danno fatte valere dall’appellante.

4.

L’appello

va respinto, con il carico di spese e indennità all’appellante.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1

OTLEF

pronuncia:

1.

L’appello è

respinto.

2.

La tassa

di giustizia di fr. 345.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico,

con l’obbligo di rifondere ad CO 1 fr. 600.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione: -

avv. PA 2, __________ - avv. PA 1, __________ Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

In virtù dell’art. 98 LTF (materia del contendere:

misure cautelari), contro la presente decisione è possibile proporre al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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