14.2009.10
Rigetto definitivo. Ecezione di compensazione. Interessi di mora
15 maggio 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
14.2009.10
Data decisione, Autorità:
15.05.2009, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo. Ecezione di compensazione. Interessi di mora
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 105 cpv. 1 CO
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2009.10
Lugano
15 maggio
2009
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 6 settembre 2007 da
AP 1 __________(patrocinata dall’ __________)
Contro
AO 1 (patrocinato dall’ PA 2PA 2 __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________
del 27/30 agosto 2007 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 5 febbraio 2009 (EF.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è
parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
è respinta in via definitiva limitatamente alla somma di fr. 1'000.-- oltre interessi
al 5% dal 1. febbraio 2007.
2. Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 220.--, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico della parte convenuta per fr. 8.--.
Parte
istante rifonderà a controparte fr. 520.-- a titolo di indennità.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP
1
che con atto 11 febbraio 2009 postula
l’accoglimento dell’istanza,
con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non ha
presentato osservazioni;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 27/30 agosto 2007 dell’UE di __________ AP 1 ha escusso AO
1 per l’incasso di fr. 41'350.-- oltre interessi al 5% dal 1. agosto 2004,
indicando quale titolo di credito: “Sentenza di divorzio della Pretura di __________
del 24.6.1998 (inc. no. OA.__________), sentenza della Pretura di __________
del 5.2.2003 (inc. no. OA.__________) con modifica parziale della precedente
convenzione di divorzio, sentenza della Pretura di __________ dell’8.2.2007
(inc. no. DI.__________), tutte cresciute in giudicato; alimenti dovuti
all’escutente nel periodo 1.8.2004-24.08.2007, alimenti dovuti per i figli
minorenni J__________, J__________, J__________ nel periodo 1.8.2004-30.6.2006,
tasse e spese di giustizia di fr. 100.00, ripetibili di fr. 150.00”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, l’istante ne ha chiesto il rigetto
definitivo per fr. 41'350.-- oltre interessi al 5% dal 1. febbraio 2006 su fr.
37'000.--, dal 15 giugno 2005 su fr. 4'000.-- e dall’8 febbraio 2007 su fr.
350.--.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una sentenza di divorzio del 24 giugno 1998
della Pretura di __________ (inc. no. OA.__________), passata in giudicato, con
cui è stata omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio
stipulata dalle parti il 23 aprile 1998 (doc. B). Le cifre 3, 5, 9 e 10 della
convenzione prevedono quanto segue:
“3. I
figli J__________, J__________ e J__________ verranno affidati alle cure della
madre, la quale eserciterà pure l’autorità parentale. Madre e padre si
obbligano a collaborare attivamente nell’educazione dei figli.
………………
5.
A) A
titolo di pensione alimentare, giusta l’art. 152 CCS, il signor AO 1 verserà
alla signora AP 1 l’importo mensile di fr. 1'000.-- sino al mese di giugno 2013
(compreso).
……….
6. A
titolo di contributo per il mantenimento dei figli il signor AO 1 verserà mensilmente
in via anticipata entro il giorno 5 nelle mani della signora AP 1, quale
detentrice dell’autorità parentale l’importo di:
fr.
800.-- (ottocento)mensili per ogni figlio, oltre all’assegno famigliare, sino al
raggiungimento del sesto anno di età;
fr.
900.-- (novecento) mensili per ogni figlio, oltre all’assegno famigliare, sino
al raggiungimento del dodicesimo anno di età;
fr.
1'100.-- (millecento) mensili per ogni figlio, oltre all’assegno famigliare,
sino al raggiungimento del sedicesimo anno di età;
fr.
1'400.-- (millequattrocento) mensili per ogni figlio, oltre all’assegno
famigliare, sino al raggiugimento della maggiore età o al termine della loro
formazione scolastica o professionale, giusta l’art. 276 e segg. CCS, ritenuto
che i contributi saranno direttamente versati dal padre ai figli maggiorenni.
…………..
9. Tutte
le spese mediche non coperte dalla cassa malati o da altra assicurazione, come
pure le spese ortodentistiche sono a carico di entrambi i genitori in ragione
di un mezzo ciascuno. Pure eventuali spese straordinarie legate alla formazione
scolastica, alle attività extrascolastiche od alla formazione linguistica e/o professionale
e/o sportiva dei figli saranno da concordare dai coniugi ed il loro costo sarà
assunto dagli stessi in ragione di un mezzo ciascuno.
10. L’abitazione coniugale, sita in P__________ Q__________ __________
ad A__________, resterà occupata dalla signora AP 1 e dai figli.
I
signori E__________ danno atto di aver già provveduto allo scioglimento del
regime patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale e di avere regolato i
propri rapporti di dare e avere. Nel caso in cui la signora AP 1 dovesse
vendere l’appartamento no. __________ situato in P__________ Q__________ __________
ad A__________, donatole dal marito nel 1997 –abitazione coniugale – essa
s’impegna a versargli la metà del guadagno netto (prezzo di vendita dedotte le
relative spese, gli oneri ipotecari ed i tributi pubblici) per un limite
massimo di fr. 25'000.--.
……………..”
In seguito, in vista della
tutela comune dei figli, con accordo 30 novembre 2001 (doc. 5), le parti hanno
tra l’altro pattuito quanto segue:
“ 4. Il
padre s’impegna a pagare extra eventuali scuole speciali nella misura del 50%
(e__________). S’impegna inoltre a partecipare a spese per corsi o attività
sportive dei bambini sempre nella misura del 50%. Per il resto fa stato il
paragrafo 9 della convenzione vecchia.
……………..
10. L’appartamento in P__________ Q__________ __________ ad A__________ (ex
appartamento coniugale) rimane di proprietà della madre come finora. Il padre
rimane per ora garante di questo appartamento; quando la madre lavorerà, questa
garanzia non sarà più necessaria e il padre ritirerà la sua firma dalla banca,
appena la banca avrà ritenuto valide le garanzie della madre. La madre ha
diritto di vendere l’appartamento quando vuole, si terrà gli eventuali utili,
ma pagherà al padre fr. 40'000.-- al momento della vendita (il 10% anticipato a
suo tempo da lui).
Il
padre, pagando i debiti allo stato, provvede così a liberare l’appartamento
dalle ipoteche legali dei servizi sociali”.
Con sentenza del 5
febbraio 2003 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di __________
(inc. no. OA.__________), ha omologato la convenzione del 28 maggio 2002, con
cui le cifre 3, 5, 6 e 9 della precedente convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio, sono state modificate come segue:
“3. (nuovo).
I figi J__________, J__________ e J__________ restano affidati alle cure
entrambi i genitori i quali provvederanno, in alternanza fra loro (e meglio
come descritto al nuovo punto 4) alla loro cura ed alla loro educazione. I genitori
eserciteranno congiuntamente l’autorità parentale.
Padre
e madre si obbligano pertanto a collaborare attivamente all’educazione dei
figli. Entrambi i genitori s’impegnano ad avvisare regolarmente l’altro sulla
situazione dei figli ed a richiedere tempestivamente il consenso per le
disposizioni più importanti, come la scelta degli studi e della professione,
gravi malattie o operazioni mediche ed ogni altro problema esistenziale.
…………………..
5. (nuovo)
Il signor AO 1 verserà alla moglie a titolo di pensione alimentare la somma di
fr. 1'000.--(mille) mensili sino al mese di giugno 2023 compreso.
…………….
6. (nuovo
)A titolo di contributo per il mantenimento dei figli il padre verserà
mensilmente in via di anticipata entro il 5 (cinque) di ogni mese, nelle mani o
su un conto intestato alla madre l’importo di:
Fr.
800.-- (ottocento) mensili per ogni figlio (oltre l’assegno familiare) sino al
raggiungimento del sesto anno di età,
fr.
900.-- (novecento) mensili per ogni figlio (oltre l’assegno familiare) sino al
raggiungimento del dodicesimo anno di età,
fr.
1'100.-- (millecento) mensili per ogni figlio (oltre l’assegno familiare) sino
al raggiungimento del sedicesimo anno di età,
fr.
1'400.-- (millequattrocento) mensili per ogni figlio (oltre l’assegno
familiare) sino al raggiungimento del diciottesimo anno di età,
raggiunta
la maggiore età il versamento del contributo alimentare verrà direttamente
regolato fra genitori e figli maggiorenni, giusta l’art. 276 e ss. CCS.
9. (completato)
Il padre s`impegna a pagare in ragione di un mezzo le spese scolastiche
supplementari (esempio la retta della scuola privata, E__________). S’impegna
inoltre a partecipare alle spese per corsi o attività sportive dei bambini sempre
in ragione del 50%”
………………………………………….”
La
procedente ha poi prodotto un’autorizzazione al cambiamento di nome del 15
marzo 2004 del Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei __________ a
favore dell’escusso (doc. D) e una sentenza 8 febbraio 2007 della Pretura del
Distretto __________, Sezione 1 (inc. no. DI.__________), passata in giudicato
(doc. E), con cui l’escusso è stato condannato a pagare all’istante una tassa
di giustizia e spese di complessivi fr. 100.-- e ripetibili per fr. 250.--.
Con
l’esecuzione in oggetto l’istante pretende il pagamento di fr. 37'000.-- per
alimenti per il periodo dal 1. agosto 2004 al 31 agosto 2007 per sé e fr.
4'000.-- per i figli minorenni pure dal 1. agosto 2004 fino al 30 giugno 2006,
ritenuto che dal 1. luglio 2006 il Cantone Ticino anticipa gli alimenti per i
figli. La creditrice chiede poi il pagamento di fr. 100.-- per spese e tassa
di giustizia rispettivamente di fr. 250.-- per ripetibili, che il convenuto è
stato condannato a pagarle in base alla sentenza 8 febbraio 2007 della Pretura
del Distretto di __________, (doc. E), complessivamente fr. 41'350.--.
C. All’udienza
di contraddittorio del 5 febbraio 2009 le parti hanno rinviato alla precedente
udienza del 24 ottobre 2007. In quell’ambito l’escusso ha sollevato l’eccezione
di compensazione, ritenendo l’istante sua debitrice per l’importo di fr.
40'000.-- (doc. 1) dovutogli in seguito all’accordo, secondo il quale, al
momento della vendita dell’ex abitazione coniugale, divenuta proprietà
dell’istante, quest’ultima doveva versargli l’importo di fr. 40'000.--. Avendo la
procedente destinato tale importo a coprire il 50% della retta dell’I__________
El__________ di sua pertinenza, essa, secondo il convenuto, è rimasta debitrice
nei suoi confronti di fr. 40'000.--. Il precettato ha poi fatto valere la
compensazione anche per l’importo di fr. 350.--, ritenuto che l’istante gli
deve fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili riconosciutegli con sentenza 4 giugno
2007 del Tribunale cantonale dei __________ (doc. 1).
Con
la replica e la duplica le parti si sono confermate in sostanza nelle loro
argomentazioni.
D. Con
sentenza 5 febbraio 2009 – resasi necessaria in quanto una prima sentenza
emanata il 4 agosto 2008 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto
di __________, era stata annullata il 4 agosto 2008 da questa Camera sulla base
delle considerazioni illustrate dal Tribunale federale nella sentenza
4A_512/2007 del 13 maggio 2008 (inc. 14.2007.114) – il Pretore del Distretto di
__________, ha accolto solo parzialmente l’istanza, argomentando che l’importo
di fr. 40'000.--, che l’istante doveva versare all’escusso, era stato pattuito
con la convenzione 30 novembre 2001, nel caso di vendita dell’ex abitazione coniugale
di proprietà dell’ex moglie (doc. 5). Avvenuta la vendita, l’importo di fr.
40'000.-- è stato versato a favore dell’I__________ E__________ a copertura
delle rette. Il primo giudice ha rilevato che dalla dichiarazione prodotta agli
atti dall’I__________ E__________ emerge che dal 1999 al 2005 sono stati
versati fr. 81'560.--, di cui, fatto salvo per la somma di fr. 40'000.-- che
vengono imputati alla madre, riferendosi tuttavia all’accredito di fr. 40'000.--
derivante dalla vendita della casa, il residuo viene interamente ritenuto
pagato dal padre (doc. 2). In prima sede è stato ritenuto che anche volendo
prendere per vera la tesi dell’istante, secondo cui l’importo di fr. 40'000.--
è stato corrisposto al convenuto secondo le sue indicazioni, ossia mediante
versamento all’I__________ E__________, emerge che l’istante non ha versato alcunché
al citato istituto, per le rette scolastiche dei figli, quando in base alla
convenzione omologata dal giudice, doveva contribuire al 50% (doc. B e C). In
prima sede la compensazione fatta valere dall’escusso per l’importo di fr.
40'000.-- è stata pertanto ammessa, per cui la pretesa di parte istante è stata
accolta limitatamente a fr. 1'000.--, ossia fr. 37'000.-- alimenti per la
convenuta oltre a fr. 4'000.-- contributi per i figli, che sommati danno fr.
41'000.--, dedotto l’importo posto in compensazione di fr. 40'000.--. In
riferimento alla pretesa di fr. 350.-- per tassa di giustizia e ripetibili il
primo giudice ha pure accolto l’eccezione di compensazione fatta valere
dall’escusso con l’importo di fr. 1'200.-- per ripetibili, al cui pagamento era
stata condannata l’istante con la sentenza 4 giugno 2007 del Tribunale
cantonale dei __________ (doc. 1).
E. Contro
tale sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1 riproponendo in
sostanza le argomentazioni addotte in occasione dell’udienza di discussione del
24 ottobre 2007. In particolare l’appellante rileva che tutti i riferimenti
relativi alla retta scolastica riguardano unicamente il figlio J__________,
mentre nessun accordo è intervenuto tra i genitori in merito all’iscrizione dei
gemelli J__________ e J__________ all’I__________ E__________, per cui si è
sempre rifiutata di partecipare alle spese per quest’ultimi, ciò anche in base
alle sentenze di divorzio 24 giugno 1998 (doc. B) rispettivamente del 5
febbraio 2003 (doc. C), che in nessun caso la obbligano a partecipare per la
metà alla loro retta scolastica. L’appellante contesta pertanto la tesi
avversaria secondo la quale dovrebbe farsi carico del 50% dei costi dell’I__________
E__________. La creditrice rileva poi in merito all’importo di fr. 40'000.--
dovuto all’ex marito, di avere dimostrato di avere pagato tale somma il 15
settembre 2003 tramite il notaio rogante e secondo le indicazioni dell’appellato.
La quota parte a carico suo per la retta del figlio J__________ è stata da lei
pagata scalando fr. 200.-- mensili dagli alimenti dovuti, mentre per i figli J__________
e J__________ non vi era alcun suo obbligo di contribuire alle rette pagate per
esclusiva volontà di controparte, che non ha mai trovato il suo accordo.
Considerato
Considerandi
1.
Per l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito
posto in esecuzione è fondato su una sentenza esecutiva il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza
diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato, ossia non può più essere
impugnata con un rimedio di diritto ordinario, e da essa scaturisce per il
debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4. ed., Zurigo 1997, n.
3.
seg. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, vol. I, n. 6 segg. ad art. 80; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000,
pag. 213 seg. e 21 segg.).
Il giudice del rigetto
deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di
appello) se la sentenza su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti
posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op.
cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit. n. 22 ad art. 80; Stücheli, op.
cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva
dell’opposizione.
Le sentenze 24
giugno 1998 rispettivamente 5 febbraio 2003 2002 del Segretario Assessore
della Pretura di __________, (doc. B e C), con cui sono state omologate le
convenzioni stipulate dalle parti, così come la sentenza 8 febbraio 2007 del
Pretore del Distretto di __________ (doc. E), costituiscono, in via di
principio, validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi
dell’art. 80 LEF.
2.
Secondo
l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di
un’autorità della Confederazione o del cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è prorogato, ovvero dimostri che è prescritto.
Tra i motivi di
estinzione di un credito rientra la compensazione (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit. n. 6 ad art. 81). Quale prova dell’estinzione del credito per
compensazione valgono soltanto documenti che siano idonei a provare l’esistenza
della contropretesa, ossia una sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 81 cpv. 1
LEF oppure un riconoscimento incondizionato da parte della controparte
attestante una pretesa creditoria liquida e indiscutibile. Il motivo di
estinzione va pertanto provato per il tramite di documenti chiari e univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, DTF 115 III 100 consid. 4
con rif; CEF 5 febbraio 2009 [14.2008.105] consid. 4, 27 gennaio 2005
[14.2004.101] consid. 5; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. n. 3 ad art. 81;
Staehelin, op. cit. n. 4 ad art. 81; Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 81).
a) L’escusso
solleva l’eccezione di compensazione, sostenendo di essere creditore nei
confronti dell’appellante dell’importo di fr. 40'000.-- dovutogli in seguito
alla vendita dell’ ex appartamento coniugale, avendo egli pagato la quota parte
delle rette scolastiche dovute dall’istante. Quest’ultima sostiene che non vi era
nessun obbligo da parte sua di pagare la retta scolastica per i figli J__________
e J__________, mentre la quota parte a suo carico per la retta del figlio J__________
è stata pagata scalando fr. 200.-- mensili dagli alimenti.
Orbene, come previsto
dall’ ”Accordo in vista della tutela comune” dei figli, concluso dalle parti
il 30 novembre 2001 (doc. 5 clausola 10), nel caso di vendita dell’ex
appartamento coniugale, l’istante doveva versare fr. 40'000.-- all’escusso.
Questo importo,
proveniente dalla vendita dell’ex appartamento coniugale, avvenuta con rogito
del 10 luglio 2003, è stato versato tramite il notaio rogante su istruzione
dell’escusso all’I__________ E__________ (cfr. contratto di compravendita del
10.
luglio 2003, doc. L punto 2). Tale versamento a favore dell’I__________ E__________
è pertanto da imputare all’escusso stesso che complessivamente ha corrisposto
fr. 81'560.-- per le rette scolastiche dei figli, come si evince dal conteggio
allestito dal citato istituto (cfr. doc. 2). Con il versamento dell’importo di
fr. 40'000.--, proveniente dalla vendita dell’ex appartamento coniugale l’appellante
ha estinto il suo debito nei confronti dell’escusso. La relativa precitata clausola
10.
dell’accordo del 30 novembre 2001 (doc. 5) non può quindi più servire
all’escusso quale riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF nei
confronti dell’istante per far valere la compensazione con il credito posto in
esecuzione. Della contropretesa per fr. 40'000.-- fatta valere dall’escusso in
compensazione è invero provato con documenti solo il pagamento di tale importo,
ma non il fatto che l’escusso abbia acquistato in misura corrispondente un
credito compensabile nei confronti dell’istante (cfr. DTF 115 III 101 consid.
4b). D’altro canto dalle clausole contenute nelle precitate convenzioni
omologate con le sentenze di divorzio (doc. B clausola 9 e doc. C clausola 9
completata) risulta l’obbligo per entrambi i genitori, di concordare e di
assumersi, tra l’altro, le spese straordinarie rispettivamente supplementari
legate alla formazione scolastica dei figli in ragione della metà per ciascuno.
Da questi documenti non emerge però l’importo di fr. 40'000.-- posto in
compensazione. Inoltre l’istante sostiene di essere sempre stata contraria a
che i figli J__________ e J__________ frequentassero l’I__________ E__________ e
di essersi sempre rifiutata di pagare la sua quota parte delle relative rette,
corrisposte dall’escusso per sua esclusiva volontà, mentre pretende di avere
già pagato la sua quota parte della retta del figlio J__________ scalando fr.
200.
-- mensili dagli alimenti dovuti. Nel caso di specie non è dato pertanto né
un riconoscimento di debito da parte dell’istante ai sensi dell’art. 82 cpv. 1
LEF, né una sentenza esecutiva ai sensi dell’art. 81 cpv. 1 LEF attestanti una
contropretesa creditoria liquida e indiscutibile. Mancando pertanto i documenti
richiesti da giurisprudenza e dottrina per provare l’estinzione della pretesa
posta in esecuzione, l’eccezione di compensazione va respinta. Sarà, se del
caso, riservato al giudice ordinario di decidere in merito al ricupero di tale
credito fatto valere dall’appellato (DTF 115 III consid. 4b).
b) L’istante ha chiesto il
pagamento di fr. 350.--, producendo la sentenza 8 febbraio 2007 della Pretura
del Distretto di __________ (doc. E), con la quale l’escusso è stato condannato
a pagarle fr. 100.-- per spese e tassa di giustizia e fr. 250.-- per
ripetibili. Con riferimento a tale importo l’escusso ha nuovamente sollevato
l’eccezione di compensazione con fr. 1'200.-- che l’istante è stata condannata
a pagargli a titolo di ripetibili con sentenza 4 giugno 2007 della Comissione
del Tribunale cantonale dei __________ (doc. 1). Adempiendo questa sentenza i
presupposti richiesti dall’art. 81 cpv. 1 LEF, di cui al precedente
considerando, la compensazione in questo punto va confermata.
Ai sensi dell’art. 105
cpv. 1 CO il debitore in mora con il pagamento di interessi od alla
corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli
interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via
esecutiva o mediante domanda giudiziale.
Nel caso di specie
l’istante procede per l’incasso di alimenti - che rientrano tra le rendite di
cui all’art. 105 cpv. 1 CO
(Thévenoz,
Commentaire Romand, Code des Obligations I,
Ginevra, Basilea, Monaco,
2003, n. 4 ad art. 105) -, escutendo dapprima il convenuto con PE n. __________
dell’Ufficio esecuzione di __________ in data 19 febbraio 2007 (PE n. __________)
per l’importo di fr. 35'350.-- (cfr. doc. 1) ed in seguito con il PE in oggetto
del 27 agosto 2007 per fr. 41'350.-- (doc. G). Il rigetto definitivo
dell’opposizione va pertanto accolto per fr. 41’000.-- oltre interessi al 5% di
fr. 35'350 dal 20 febbraio 2007 e di fr. 5’650.-- dal 28 agosto 2007.
3.
L’appello
va parzialmente accolto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono il grado di soccombenza delle parti (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e
62.
cpv. 1 LEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF
pronuncia:
I. L’appello
è parzialmente accolto.
La
sentenza 5 febbraio 2009 del Pretore del Distretto di __________, è così
riformata:
“1. L’istanza di AP 1, __________,
è parzialmente accolta.
Di conseguenza
l’opposizione interposta al PE n. __________ del 27/30 agosto 2007 dell’UE di __________
è rigettata in via definitiva per fr. 41'000.-- oltre interessi al 5 % di fr.
35’350.--dal 20 febbraio 2007 e di fr. 5'650.-- dal 28 agosto 2007.
2.
La tassa di giustizia di fr. 220.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico di AP 1 per fr. 13.-- e di AO
1.
per fr. 207.--, il quale rifonderà all’istante fr. 459.-- quale parte di
indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 330.--, già anticipata
dall’appellante, è posta carico di AP 1 per fr. 19.-- e di AO 1 per fr. 311.--,
il quale rifonderà all’appellante fr. 529.-- quale parte di indennità.
III. Intimazione:
- avv.
PA 1, __________ - avv. PA 2,
__________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
41'350.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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