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Decisione

14.2009.104

Rigetto definitivo dell'opposiz.: domanda di exequatur - riconos. ed esecuz. di un lodo arbitrale dell'AAA (Stati Uniti) - effetto devolutivo dell'appello - requisiti (convenzione/compromesso d'arbitr

22 febbraio 2010Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sul giudizio arbitrale insieme alle relative modifiche all'accertamento

dei fatti e alle conclusioni di legge, datati 10 maggio 2007 ed emessi dall'Associazione

Arbitrale Americana (doc. F/F1/F2/Z), e sull'accordo di remissione al giudizio

arbitrale vincolante 8/14 dicembre 2005 sottoposto al giudice del Tribunale

Superiore __________ (doc. G/G1). La documentazione si completa inoltre di: domanda

di esecuzione 4 febbraio 2009 (doc. I), sentenza 17 luglio 2008 della Pretura __________

(EF.2008.1080) (doc. L), sentenza 27 novembre 2008 di questa Camera

(14.2008.78) (doc. M), decreto di sequestro 16 settembre 2008 della Pretura __________

(EF.2008.573) e relativo verbale di sequestro (doc. N), lettera 22 settembre

2009 dell'istante all'Ufficio di esecuzione __________ (doc. O), citazione

all'udienza 6 novembre 2008 riferita alla procedura di opposizione al sequestro

promossa davanti alla Pretura __________ (EF.2008.599) (doc. P), sentenza

pretorile 1° dicembre 2008 (EF.2008.599) con cui quella Pretura ha confermato

il sequestro (doc. Q), a sua volta confermato da questa Camera con decisione 27

aprile 2009 (14.2008.131) (doc. R) e relativa busta d'intimazione (doc. R1) e attestazione

di cresciuta in giudicato (doc. V). Accompagnano la richiesta dell'istante anche

il plico di documenti già prodotto con la precedente istanza di rigetto

definitivo promossa davanti alla Pretura __________ (EF.2008.1080) e a questa

Camera (14.2008.78) (doc. A).

Agli atti

figura infine la procura (doc. B), la dichiarazione giurata 29 aprile 2009 con

cui __________ si propone quale unico funzionario e direttore della società

istante (doc. C/C1), il relativo certificato 29 aprile 2009 provvisto della postilla

dell'Aja (doc. D), l'estratto internet dal sito California Business Portal

riferito all'istante (doc. E), la certificazione 5 e 12 maggio 2009 di

traduzione in italiano rilasciata da un traduttore ufficiale con relativa

postilla dell'Aja (doc. H/Z), l'attestato di residenza 6 febbraio 2009 riferito

all'escusso (doc. T) con il suo certificato di domicilio 11 maggio 2007 (doc.

U). L'istante ha infine integrato gli atti con un giustificativo attestante il

tasso di cambio US$/CHF valido il 14 dicembre 2007 e 4 febbraio 2009 (doc. AA) oltre

alla sentenza del Tribunale federale DTF 135 III 136 (doc. BB).

C. All'udienza

di contraddittorio 23 novembre 2009, la procedente ha confermato la sua

richiesta. L'escusso vi si è opposto, contestando di avere acconsentito alla

procedura arbitrale della Associazione Americana di Arbitrato. Ha in

particolare negato di avere preso parte o firmato l'accordo di riscossione cui

rinviava l'accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante e che, proprio

per quel motivo, l'istante non aveva prodotto. Inoltre, non aveva mai ricevuto

il ricorso rettificato 26 settembre 2005 indicato nell'accordo di remissione e con

cui la causa era stata estesa anche alla sua persona. L'“avv. R__________”, che

aveva firmato per suo conto l'accordo di remissione, rappresentava delle

società di cui egli era direttore e che erano parti all'accordo di riscossione.

Di fatto però, egli non era mai stato autorizzato ad agire quale suo personale patrocinatore.

Anzi, la giurisprudenza dello Stato della California e le norme di legge (art.

1281.2, 1297.11 segg., 1297.71 e 1297.72 del Codice di procedura civile dello

Stato della California) escludevano ad un avvocato, agente quale rappresentante

legale, di vincolare il proprio cliente con un accordo di arbitrato. Neppure la

citazione all'udienza per l'arbitrato non gli era mai stata notificata, di modo

che a torto il lodo arbitrale era stato emesso in contumacia. Anche la sentenza

contumaciale di conferma del lodo che ne era seguita era contraria agli art.

1285 segg. -in particolare art. 1286 e 1287.4- del Codice di procedura civile

dello Stato della California, visto che anche la relativa istanza 21 maggio

2007 e la citazione all'udienza del 1° giugno 2007 non gli erano mai state

notificate in base agli art. 1005, 1290.4, 1010 e 1013 del Codice di procedura

civile dello Stato della California. E, avendo l'istante optato per la procedura

“doctrine of merger”, dove lodo arbitrale e sentenza giudiziaria diventano tutt'uno,

quella carenza toccava entrambe le decisioni. Il medesimo lodo arbitrale poi,

peraltro fondato su accertamenti di mera verosimiglianza, non gli era stato notificato

secondo le regolari norme internazionali, impedendogli di tutelare i suoi

interessi con un ricorso.

Lo stesso

legale statunitense dell'istante aveva confermato che da giugno 2006, pendente

l'arbitrato e poi davanti alla Corte Superiore, egli non era più patrocinato da

alcun avvocato. Ciò posto, egli non aveva ricevuto alcuna convocazione via

e-mail per l'udienza arbitrale dell'8 maggio 2007, e men che meno per il

tramite della propria sorella, modalità che comunque sia non erano conformi al

nostro ordinamento. La prima volta il 22 gennaio 2008, alcuni atti gli erano

stati notificati secondo le norme previste dalla Convenzione dell'Aja, ma questi

non comprendevano né il lodo arbitrale né le relative convocazioni. Tutto ciò,

rendeva evidente la violazione del suo diritto di essere sentito, dell'ordine

pubblico svizzero e dell'art. 27 LDIP. Nel merito, l'escusso ha contestato di essere

debitore della cifra rivendicata, spiegandone le ragioni e dolendosi anche

della lesione dell'ordine pubblico materiale. Ha infine affermato di avere

introdotto un'istanza di annullamento della sentenza 1° giugno 2007 e del lodo

arbitrale, che però la Corte Superiore dello Stato della California aveva

respinto. Questa decisione era stata da lui impugnata il 3 giugno 2009, ricorso

che per il momento non era stato evaso.

In

replica, l'istante ha precisato che la sentenza civile rendeva il lodo arbitrale

esecutivo negli Stati Uniti, ma che -come stabilito da questa Camera- a dover

essere riconosciuto in Svizzera era il lodo medesimo. La convenzione arbitrale

prodotta quale doc. G/G1 era valida. D'altra parte poi, la notifica di atti per

via elettronica era compatibile con l'art. 39 LTF. Senza rilevanza i documenti dell'escusso,

peraltro privi di postilla dell'Aja: il doc. 2 non riguardava la procedura in

esame; i doc. 3 e 4 erano un'interpretazione soggettiva dell'applicazione di

articoli di legge della California, non compatibile con la LALEF; dai doc. 4, 5

e 6 risultava infine che l'escusso era rappresentato dall'“avv. Wa__________”

-succeduto all'“avv. R__________”- di cui si dava atto nel doc. A-subF/F1. L'esistenza

di un ricorso, oltretutto in assenza di copie autentiche e postilla dell'Aja,

non inficiava il carattere obbligatorio del lodo arbitrale e quindi nemmeno il

suo riconoscimento in Svizzera giusta la Convenzione di New York: in effetti, secondo

il Tribunale federale (doc. BB), solo una decisione giudiziaria di sospensione da

parte dell'autorità adita costituiva un valido motivo di rifiuto ai sensi di

questo trattato. Il comportamento del debitore, resosi latitante e contumace in

giudizio, non invalidava la notifica degli atti e la possibilità che egli aveva

avuto di far valere i suoi diritti nel corso della procedura svoltasi in California.

Mentre, le dichiarazioni giurate (affidavit), avevano piena forza probatoria in

Svizzera. L'escusso aveva accettato per convenzione di sottostare alla

procedura arbitrale -fermo restando che i dubbi sollevati circa il patrocinio

dell'“avv. R__________” trascorsi oramai 4 anni dalla firma erano comunque abusivi-

e quindi anche al relativo lodo arbitrale. Per conformità con l'ordine pubblico

svizzero e con la Convenzione di New York, nulla ostava quindi al suo riconoscimento

e alla sua esecuzione.

Il convenuto,

ribadita la sua tesi e rilevato che l'istante non contestava l'avvenuta

irregolare notifica del lodo arbitrale -quesito mai affrontato da questa Camera,

limitatasi a stabilire che titolo del rigetto era il lodo arbitrale e non le

sentenze civili di conferma- ha evidenziato che dei suoi argomenti vi era riscontro

nei documenti che egli aveva prodotto. Ha altresì precisato che il giorno dell'emissione

del lodo arbitrale il suo indirizzo in Svizzera era noto al tribunale

arbitrale, che il doc. 2 escludeva a priori una rappresentanza legale conferita

all'“avv. R__________”, che suo attuale patrocinatore nella procedura di

annullamento -ancora pendente- della sentenza civile 1° giugno 2007 e quindi

anche del relativo lodo, era l'“avv. W__________” e non l'“avv. Wa__________”.

D. Con

sentenza del 25 novembre 2009, il Pretore __________, ha anzitutto stabilito che

l'istante aveva prodotto quali doc. F/F1/F2 la copia autentica del lodo

arbitrale 10 maggio 2007 dell'Associazione Americana di Arbitrato (“American

Arbitration Association”) che condannava l'escusso a versarle l'importo posto

in esecuzione. L'istante aveva inoltre indicato quale convenzione arbitrale il

doc. G/G1 dal quale però non emergeva alcuna clausola compromissoria. In

effetti, questo documento rinviava in modo esplicito all'accordo di

riscossione datato approssimativamente 29 novembre 2004 e alla relativa clausola

arbitrale in esso contenuta. Tale accordo tuttavia non era stato prodotto dall'istante.

Vi era poi il fatto che l'escusso contestava di avere sottoscritto un accordo con

una clausola arbitrale, precisando inoltre che la convenzione arbitrale cui

rinviava l'istante era datata 8 maggio 2008 mentre il lodo arbitrale risaliva

al 10 maggio 2007. Ciò posto, in mancanza di quei documenti, la domanda di

exequatur insieme all'istanza di rigetto andavano respinte, senza che fosse

necessario entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate dall'escusso.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Sostiene che non voler considerare

il doc. G/G1, ossia l'accordo di remissione, quale convenzione arbitrale

è contrario al suo contenuto e alla Convenzione di New York. Quell'accordo -datato

8 dicembre 2005- è appunto il compromesso con cui le parti si sono impegnate a sottoporre

ad arbitrato una vertenza già pendente, e regola altresì questioni quali la sede,

il collegio arbitrale, la procedura, le modalità di scelta dell'arbitro e i

costi della causa. L'escusso risiedeva allora negli Stati Uniti ed era

rappresentato dall'avv. __________ R__________, che aveva firmato quell'accordo

per suo conto. Il giudice del Tribunale Superiore __________, preso atto dell'accordo

di remissione, in presenza di giusta causa aveva poi deferito la controversia

a giudizio arbitrale definitivo e vincolante. Era per contro irrilevante l'accordo

di riscossione indicato dall'escusso, non foss'altro perché l'accordo di

remissione -che erroneamente l'escusso fa risalire all'8 maggio 2005 e non

2008 come ritenuto dal Pretore- riprendeva e trascriveva alla lettera (doc.

G/G1 n. 2) la clausola arbitrale da esso prevista. L'accordo di remissione precisa

in particolare che la vertenza era stata introdotta davanti al giudice civile l'8

luglio 2005 ed estesa all'escusso con memoriale del 26 settembre 2005. Dopodiché,

su richiesta di due dei convenuti in giudizio, era stato concordato il rinvio

della lite ad arbitrato. Ciò posto, proprio perché l'escusso non era parte all'accordo

di riscossione, si era giustificato l'avvio dell'azione civile ordinaria e

la stipula del compromesso arbitrale denominato quale accordo di remissione

sottoposto al giudice civile.

Ora, conformemente

a quanto previsto dalla Convenzione di New York, agli atti figura sia il lodo

arbitrale 10 maggio 2007 che la convenzione arbitrale 8 dicembre 2005, debitamente

tradotte (doc. F/F1/F2 e G/G1) e provviste di postilla dell'Aja. Ciò posto, l'escusso

non aveva dimostrato l'esistenza di validi motivi di rifiuto al suo

riconoscimento. In particolare, il lodo arbitrale -peraltro confermato dalla

Corte Superiore dello Stato della California, __________ - era stato intimato a

tutte le parti, compreso l'escusso, circostanza di cui dava atto il lodo

medesimo oltre che la dichiarazione giurata dell'avv. S__________. L'avv. __________

Wa__________, attuale patrocinatore dell'escusso negli Stati Uniti, le aveva

comunicato telefonicamente di essere intenzionato a contestare la sentenze

civile di conferma del 1° giugno 2007 ciò che però non era stato fatto. Il lodo

arbitrale era quindi cresciuto in giudicato il 10 settembre 2007, termine

ultimo per interporre appello, mentre le sentenze civili erano state di nuovo notificate

per rogatoria il 21 gennaio 2008. Per il resto, non è compito del giudice del

rigetto esaminare il merito della vertenza. I documenti prodotti dall'escusso

non sono autentici e quindi privi di valore probante. In assenza poi di una decisione

giudiziaria di sospensione, che nel paese di origine sia pendente un ricorso per

l'annullamento non impedisce l'exequatur giusta la Convenzione di New York (DTF

135 III 136 segg.). In definitiva, non potendosi ravvisare motivi contrari

all'ordine pubblico materiale e formale, il lodo è compatibile con l'ordine

giuridico svizzero. Di qui, la riforma della sentenza impugnata nel senso di

accogliere l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione.

F. Con

le sue osservazioni, l'escusso chiede di respingere l'appello con

argomentazioni che, se del caso, saranno riprese di seguito.

G. Con

scritto del 15 gennaio 2010 l'escusso segnala un errore di scritturazione

contenuto nel memoriale delle osservazioni. Il 18 gennaio 2010, l'istante

eccepisce la carenza di motivazione delle osservazioni e si oppone alle nuove

prove in appello.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva

-cui vengono parificate le transazioni e i

riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF)- il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo

dell'opposizione. Questa definizione concerne tuttavia

solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30

ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art.

80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati

esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse

dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP: Legge

federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291)).

Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di

denaro poi, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla

base di questo titolo presuppone pregiudizialmente la dichiarazione di

esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, Staehelin, op. cit., n. 59 e 94 ad art.

80; Gilliéron, op. cit., n. 31-33 ad art. 80).

2.

Per

l'art. 194 LDIP il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono

regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il

riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che è entrata in

vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 e per gli Stati Uniti il 29 dicembre

1970.

(RS 0.277.12), ma che è altresì applicabile a lodi pronunciati in Stati

non parte alla convenzione (A. Bucher,

Le nouvel arbitrage international en Suisse, Basilea 1988, n. 411, 421 e 461; Patocchi/Jermini, Basler Kommentar zum

IPR, 2a ed., Basilea 2007, n. 18 e 24 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 80). Il titolo di rigetto

invocato dall'istante (doc. F/F1/F2/Z) è appunto stato emesso in nome dell'Associazione

Americana di Arbitrato (“American Arbitration Association” o “AAA”) -importante

organizzazione per l'arbitrato degli Stati Uniti (Schack, Einfuhrung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht,

3a ed., Monaco 2003, pag. 87)- da un tribunale arbitrale con sede

all'estero (Bucher, op. cit., n.

427; Patocchi/Jermini, op. cit.,

n. 12 ad art. 194; Staehelin, op.

cit., n. 93 ad art. 80; Gilliéron,

n. 33 ad art. 80; Siehr, Das

Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 726 ad IV.1.a), e

meglio dall'arbitro unico __________ di __________, in California (doc. F1, C

pag. 3, Z, pag. 7/8). D'altronde poi, non esiste alcuna convenzione bilaterale

tra gli Stati Uniti e la Svizzera sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi

arbitrali (cfr. RS 0.277).

3.

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio, ed in ogni stadio di causa

(quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti

all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute),

questioni quali l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione, la

presenza del trinomio di identità come pure -trattandosi di una sentenza

arbitrale estera (art. V n. 2 Conv. di New York)- la possibilità di sottoporre

la lite ad arbitrato secondo il diritto svizzero e la compatibilità con l'ordine

pubblico svizzero (Staehelin, op.

cit., n. 50 ad art. 84 e n. 95 e 97 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103 e 124 ad art. 81; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,

Zurigo 2000, pag. 295).

4.

Giusta l'art. IV n. 1 Conv. di New York, per ottenere il

riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale, il richiedente deve

produrre insieme alla sua istanza l'originale

della sentenza, debitamente autenticato, e l'originale della convenzione di

arbitrato (clausola compromissoria o compromesso: art. II n. 2 Conv. New York),

oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste per

l'autenticità, e -dandosi il caso (art. IV n. 2 Conv. di New York)- anche una

loro traduzione in una lingua ufficiale del paese in cui è chiesta l'esecuzione

(Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80; Patocchi/Jermini,

op. cit., n. 42 ad art. 194).

Un'attestazione di esecutività non è per contro richiesta (STF 5P.292/2005 del

3.

gennaio 2006; Staehelin, op.

cit., n. 95 ad art. 80). Accertata la presenza agli atti di questi documenti e

fuori da quello che sono le incombenze d'ufficio del giudice del rigetto

(sopra, consid. 3), spetterà all'escusso l'onere di provare i motivi che si

oppongono al riconoscimento e all'esecuzione (sotto, consid. 7 e 8; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 295).

5.

Nella

fattispecie l'istante ha prodotto agli atti il giudizio arbitrale in favore

della società ricorrente AP 1 [recte: AP 1] e contro il convenuto AO 1

(“arbitration award in favor of claimant AP 1 and against respondent AO 1”)

(doc. F/F1 pag. 1 e C1 pag. 3). Nel lodo, in particolare, l'arbitro spiega di

avere preso atto della richiesta dell'istante di una sentenza in contumacia

contro l'escusso e delle relative motivazioni e dichiarazioni che, in

presenza di giusta causa, ha ritenuto fondate avendo di conseguenza

presentato a sostegno di ciò fatti accertati e conclusioni di legge: ciò

posto, egli ha così ordinato, aggiudicato e decretato che il convenuto AO 1

corrisponda alla società ricorrente AP 1 la somma di US$ 113'991.78 a cui

saranno da aggiungersi gli interessi ad un tasso del dieci percento (10%) annuo

dalla data di emissione del presente giudizio arbitrale e fino al pagamento di

detta somma (doc. F1 pag. 1 e doc. C1 pag. 3). La decisione si accompagna poi

della motivazione designata quale modifiche all'accertamento dei fatti e alle

conclusioni di legge riguardanti la richiesta di giudizio in contumacia da

parte della società ricorrente AP 1 contro il convenuto AO 1 (“amended

findings of fact and conclusions of law re: claimant AP 1s motion for default

judgement against respondent AO 1”) (doc. F/F2). I due documenti, datati 10

maggio 2007, sono prodotti in copia certificata autentica, provvista della

postilla giusta la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che sopprime la

legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS.0.172.030.4), insieme a una loro

traduzione in italiano certificata da traduttore ufficiale (doc. H e Z).

L'istante

-come a ragione evidenzia nel suo memoriale di appello (pag. 4 n. 2)- a valere

quale compromesso ha inoltre prodotto la copia dell'accordo di remissione al

giudizio arbitrale vincolante (“stipulation to refer matter to binding arbitration”)

8/14 dicembre 2005, anche questa certificata autentica e con la relativa

postilla dell'Aja (doc. G), insieme alla rispettiva traduzione in italiano

(doc. G1) certificata da traduttore ufficiale (doc. H). Di modo che la

procedente ha senz'altro adempiuto alle condizioni poste dall'art. IV n. 1 e 2 Conv.

di New York. Sotto questo profilo, l'appello si rivela quindi fondato e va così

accolto.

6.

A

mente dell'escusso, ammesso che l'istante abbia prodotto la necessaria

documentazione prescritta dall'art. IV n. 1 e 2 Conv. di New York, alfine di

salvaguardare il principio del doppio grado di giurisdizione l'incarto è da

retrocedere al Pretore per nuovo giudizio, quest'ultimo non essendosi pronunciato

sulle ulteriori eccezioni che egli aveva sollevato all'udienza (osservazioni,

pag. 4 n. 7).

Se non

che, né il diritto privato federale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 59 ad art. 307) né l'art. 4

vCost. (art. 29 cpv. 2 Cst. e art. 6 CEDU: Cocchi/

Trezzini, op. cit., n. 58 e nota 456 ad art. 307) sanciscono il

principio del doppio grado di giurisdizione, obbligando quindi ogni istanza

adita a chinarsi non solo sul merito del litigio ma anche su ogni singola

domanda e argomentazione addotta dalle parti (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 58 ad art. 307). In effetti, di per sé, i giudici non sono

tenuti a trattare questioni che, stando alla loro valutazione, risultano

irrilevanti ai fini del giudizio, con la conseguenza che se l'autorità di primo

grado tralascia l'esame di un punto a causa di una valutazione giuridica

erronea del caso, il suo errore può essere corretto mediante l'impugnazione

della decisione dinanzi all'autorità superiore d'appello, la quale, riesaminata

la vertenza nei fatti e nel diritto, emana un nuovo giudizio (Cocchi/Trezzini, loc. cit.). Ciò posto,

è pertanto chiaro che l'esistenza e la portata del doppio grado di

giurisdizione dipendono soltanto dal diritto cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 457 ad art. 307). Ora, il

diritto ticinese limita la facoltà di una parte a chiedere la nullità della

sentenza impugnata e il rinvio al Pretore per un nuovo giudizio ai soli casi in

cui in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. 142-146 CPC)

oppure le sia stata negata ingiustamente una restituzione in intero (art.

326.

CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 25 LALEF). Va perciò

ritenuto il principio secondo cui il rinvio si giustifica ogni qual volta il giudice

di prima istanza non si è pronunciato sul merito della causa per un motivo di

ordine formale (presupposti o eccezioni processuali: art. 97 e 98 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 1, 2 e 3 ad art. 326) o qualora il diritto di

essere sentito di una parte risulta gravemente violato (STF del 9 giugno 2008

[8C­_241/2007 consid. 1.3.2]) senza che vi si possa porre rimedio in appello e sia

richiesto dai principi di economia e di celerità. Negli altri casi, in virtù

dell'effetto devolutivo dell'appello e nei limiti delle ragioni addotte

dall'appellante (Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 1 e nota 790 ad art. 307), l'autorità superiore ha invece facoltà di

esprimersi anche sulle eccezioni non esaminate dal Pretore, sempre che facciano

parte del materiale processuale assunto in prima istanza (Anastasi, Il sistema dei mezzi

d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 75,

77.

e 96).

Nel caso

concreto, il Pretore è entrato nel merito della vertenza e ha concluso per

l'assenza di un valido titolo di rigetto definitivo. Egli ha segnatamente ritenuto

che l'accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante non poteva

essere considerato né quale clausola compromissoria né quale compromesso in

quanto l'incondizionata volontà a sottoporre la vertenza ad arbitrato era

riconducibile ad un altro documento da esso menzionato, ma che non era stato

prodotto agli atti e che l'escusso contestava espressamente di avere

sottoscritto. Ciò posto, nulla osta a che questa Camera proceda all'esame delle

altre eccezioni sollevate dal convenuto, ancorché non affrontate dal Pretore e -

come rileva l'istante (replica in appello 18 gennaio 2010)- non siano state riprese

e specificate nelle osservazioni. Per il resto, il doc. 2 prodotto in appello,

non è altro che il certificato di domicilio dell'escusso già agli atti quale

doc. U. Come tale, pertanto, non costituisce un nuovo documento.

7.

Secondo

l'art. 81 cpv. 3 LEF, ove esista un trattato per la reciproca esecuzione delle

sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato oltre a

quelle previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione).

Ciò vale anche per i lodi arbitrali retti dalla Convenzione di New York (Bucher, op. cit., n. 421; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches

Schiedsgerichtsrecht, 2a ed., Zurigo 1993, pag. 320; Patocchi/

Jermini, op. cit., n. 43 ad art. 194; Staehelin,

op. cit., n. 96 ad art. 80).

8.

Secondo

l'art. V n. 1 Conv. di New York, il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo

arbitrale possono essere negati a domanda della parte contro la quale la

sentenza è invocata, unicamente se quest'ultima fornisce all'autorità

competente del paese dove sono chiesti riconoscimento ed esecuzione la prova di

un motivo di rifiuto, secondo un elenco esaustivo (Staehelin, op. cit., n. 96

ad art. 80; Berger/Kellerhals, Internationale

und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berna 2006, n. 1883). Nel

caso concreto, alla luce delle censure -invero esposte in modo disordinato e

senza criterio- l'escusso deve dimostrare (sopra, consid. 4) che:

– le

parti nella convenzione di cui all'articolo II, erano, secondo la legge loro

applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo

la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza d'una

indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è

stata emessa (lett. a);

– la parte contro la quale è invocata la sentenza

non è stata debitamente informata della

designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato, oppure non sia stata

in grado per altro motivo, di far valere i propri diritti (lett. b);

– la

sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata

annullata o sospesa da un'autorità competente del paese, nel quale, o secondo

la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza (lett. e).

9.

L'escusso sostiene anzitutto che l'accordo di remissione

non può essere considerato alla stregua di una convenzione di arbitrato,

contestando di avere sottoscritto una clausola compromissoria o un compromesso,

rispettivamente di avere incaricato terze persone a sottoscriverne una/o per

suo conto (osservazioni, pag. 3 n. 5). A suo dire, quel documento rinvia in

modo esplicito ad un accordo di riscossione cui lui nemmeno era parte e

che, ad ogni modo, l'istante non ha prodotto (verbale, pag. 6), tesi questa cui

-come già visto (sopra, consid. 6)- ha aderito il Pretore (sentenza impugnata,

pag. 3 in basso). Ma, a torto.

Certo,

l'escusso non è parte all'accordo di riscossione (“collection

agreement”) -di cui produce una copia- 29 novembre 2004, inteso a fissare le

modalità di ripartizione degli incassi lordi riferiti a produzione e

distribuzione di un film per il cinema (doc. 3 pag. 9 e pag. 43). E, in quel

contesto, i suoi beneficiari hanno in effetti stabilito che l'accordo sarà

interpretato sotto tutti gli aspetti in conformità e sarà disciplinato dalle

leggi dello Stato della California, fermo restando che qualora una parte

lo desideri, eventuali dispute, controversie o pretese relative alla questione

qui discussa potranno essere risolte per arbitrato in conformità alle norme e

procedure dell'American Arbitration Association (doc. 3 pag. 13 n. 8). Vero

è poi che le premesse all'accordo di remissione 8 dicembre 2005, oltre

che rinviare a quel preciso documento e a quella specifica clausola arbitrale, la

riprendono per iscritto ed esteso (doc. G/G1 pag. 2 n. 14 segg. e 17 segg.). Nondimeno,

nel seguito, l'accordo di remissione aggiunge e spiega anche che la

causa n. __________ avviata dall'istante nei confronti di una società terza

per violazione dell'accordo di riscossione e pendente dall'8 luglio 2005

davanti al Tribunale Superiore dello Stato della California __________, è stata

estesa il 26 settembre 2005 ad altri terzi, fra cui l'escusso appunto (doc.

G/G1 pag. 2 n. 22 segg.) e che a seguito di una mozione intesa a chiedere

l'intervento arbitrale (doc. G/G1 pag. 3 n. 4) era desiderio di tutte le

parti risolvere la questione attraverso il giudizio arbitrale definitivo e

vincolante (doc. G/G1 pag. 3 n. 6). Tutto ciò premesso, le parti hanno così

formalmente concordato di rimandare la presente controversia al giudizio

definitivo e vincolante del Tribunale arbitrale dinanzi all'American

Arbitration Association, laddove era da intendere che tutte le

rivendicazioni o richieste di qualsiasi natura relative o risultanti da questa

controversia, incluse quelle che potrebbero essere state espresse in una

controversia o azione riconvenzionale separata, dovranno essere sottoposte e

risolte dall'arbitrato (doc. G/G1 pag. 3 n. 11 segg.) e -ad eccezione delle

pattuizioni contrarie ivi pattuite e specificate- in base alle norme dell'AAA

(doc. G/G1 pag. 3 n. 20 segg.).

Questo

documento, di fatto, è stato firmato l'8 dicembre 2005 da tutte le parti a

quella lite (doc. G/G1 pag. 1 n. 1 segg. e pag. 4 n. 21 segg.) e in particolare,

per conto dell'escusso, dall'avv. __________ R__________ (doc. G/G1 pag. 5 n. 1

segg.). Come tale, è poi stato presentato al Giudice __________ del Tribunale

Superiore __________ -competente per la causa civile già pendente- che il 14

dicembre 2005 ha ordinato in presenza di giusta causa, di sottoporre la

controversia al giudizio arbitrale definitivo e vincolante e che il

tribunale ne avrebbe mantenuto la giurisdizione per assicurare il rispetto

della sentenza arbitrale (doc. G/G1 pag. 5 n. 23 segg.). In siffatte

circostanze, non v'è a ben vedere motivo per non considerare l'accordo di

remissione al giudizio arbitrale vincolante 8/14 dicembre 2005 un valido

compromesso a sé stante -inteso quale accordo volto a deferire ad arbitri la

decisione di una precisa controversia, quand'anche già sorta (art. II cpv. 1

Conv. di New York)- a prescindere dalla pur citata clausola d'arbitrato di cui

all'accordo di riscossione 29 novembre 2004. Ai fini del presente

giudizio -e diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- l'assenza agli atti

dell'accordo di riscossione non ha quindi alcuna rilevanza. Il motivo di

rifiuto invocato dall'escusso -qualificabile secondo l'art. V n. 1 lett. a

Conv. di New York- è così privo di fondamento.

10.

L'escusso

nega di avere conferito all'avv. __________ R__________ il mandato di

rappresentanza legale per firmare in suo nome la controversa convenzione di

arbitrato 8/14 dicembre 2005 (verbale, pag. 6 in basso). Ora, da tale documento

emerge che l'avv. __________ R__________ in data 8 dicembre 2005 ha

sottoscritto l'accordo di remissione in qualità di avvocato dei

convenuti __________, __________, __________ e AO 1 (doc. G/G1 pag. 1 e 5).

Tale circostanza trova corrispondenza nella dichiarazione giurata (“affidavit”)

del 12 ottobre 2007 rilasciata dall'avv. S__________ -legale dell'istante nella

procedura svoltasi negli Stati Uniti- la quale attesta che all'inizio della

procedura arbitrale il sig. AO 1 era rappresentato da un legale, __________ R__________

dello studio __________, che quest'ultimo si dimise dal suo patrocinio

più o meno a metà giugno 2006, che da allora, il sig. AO 1 non era più

patrocinato da un legale né nell'arbitrato né nella causa in Corte Superiore

riguardanti questa vicenda e che pertanto tutte le comunicazioni

dell'Arbitro o della Corte venivano inviati direttamente al sig. AO 1 per posta

elettronica o per posta ordinaria (doc. A–sub F1 pag. 2). E, in sostanza,

lo stesso escusso fa suo il contenuto di questa dichiarazione (cfr. verbale,

pag. 12).

A ciò si aggiunga poi che dallo scambio di e-mail

intervenuti il 15 maggio 2006 fra le parti e la coordinatrice responsabile per

la causa dell'AAA per concordare l'organizzazione della procedura d'arbitrato

-e che il medesimo escusso produce- emerge che il sig. R__________ ha

indicato che si sta ritirando, che quindi la sua partecipazione a una

teleconferenza potrebbe non essere molto produttiva perché i suoi clienti

avranno un altro avvocato nel giro di due settimane e, in questo contesto,

che il sig. AO 1 aveva bisogno di ricevere in copia tutta la corrispondenza

con l'arbitro per via elettronica rispettivamente postale (con il dettaglio

dei recapiti), informazioni queste tutte trasmesse -fra l'altro- sia

all'indirizzo e-mail dell'avv. __________ R__________ che a quello indicato

dall'escusso (doc. 3 pag. 22 segg.). Pertanto, la pretesa assenza di un mandato

di rappresentanza conferito dal convenuto a quel legale, è rimasta quindi una

mera allegazione di parte priva di riscontro oggettivo.

Invero,

il debitore obietta ancora che secondo inequivocabile e autorevole

giurisprudenza californiana, avvocati agenti quali rappresentanti non hanno

l'autorità di vincolare propri clienti nell'ambito di un accordo di arbitrato

(verbale, pag. 7). Ciò non toglie che il deferimento ad

un tribunale arbitrale di una causa litigiosa e pendente davanti ad un giudice

civile presuppone, di per sé e da parte di quest'ultimo, l'esame dell'efficacia

dell'accordo di arbitrato (Schack, op.

cit., pag. 88 in alto) e quindi anche la sua conformità con le leggi e la

prassi di quel paese. E, in concreto -come già visto (sopra, consid. 6)- è

appunto stato il giudice civile che ha demandato la vertenza al tribunale arbitrale.

A ciò si aggiunga che l'onere della prova in merito all'esistenza di un motivo

di rifiuto resta a carico dell'escusso anche laddove egli la riconduce a una violazione

del diritto straniero (Berger/ Kellerhals, op. cit.,

n. 1883). A quest'incombenza egli non ha in concreto adempiuto. In effetti, egli

si è limitato ad accennare -senza produrre alcunché- a due casi legali

statunitensi (verbale, pag. 7), mentre gli art. 1297.11 segg., 1297.72, 1297.71

e 1281.2 del Codice di procedura civile della California (doc. 4 pag. 1) di cui

versa una copia agli atti, nemmeno affrontano la questione della rappresentanza

legale (doc. 4 pag. 3 e 4). Oltretutto, alla luce dello scambio di e-mail del

15.

maggio 2006, è incontestabile che egli sapeva dell'esistenza della procedura

arbitrale. È pertanto a quel momento che la rappresentanza legale di quell'avvocato

in relazione a quel compromesso doveva semmai essere censurata -ciò che però egli

non pretende- pena quella di incorrere in sede di riconoscimento e di

esecuzione in un abuso di diritto, e precluderlo quindi dal farlo ora (Patocchi/ Jermini, op. cit., n. 58 e 59

ad art. 194). L'eccezione di cui all'art. V

n. 1 lett. a Conv. di New York, va in

definitiva respinta.

11.

Il

convenuto obietta di non avere potuto partecipare all'udienza di arbitrato e si

duole del fatto che il lodo sia stato emesso in contumacia a seguito di una

nota scritta mai notificatagli secondo le regolari forme internazionali, modalità

quest'ultima nemmeno rispettata per l'invio del lodo arbitrale medesimo sebbene

fossero tutti a conoscenza del suo domicilio in Svizzera (verbale, pag. 8/9, 11,

12.

e 14). L'interessato invoca quindi la violazione del suo diritto di essere

sentito, motivo di opposizione previsto dall'art. V n. 1 lett. b Conv. di New

York. Ma, invano.

a) In

merito alla controversia pendente dall'8 luglio 2005 presso il Tribunale

Superiore __________ (inc. __________) e deferita il 14 dicembre 2005 ad

arbitrato vincolante dinanzi all'American Arbitration Association (“AAA”)

(doc. F2, pag. 2 n. 16 segg. e 20 segg.), il lodo arbitrale stabilisce -fra

l'altro- che in data (approssimativa) 10 luglio 2006, AP 1 presentava una

Seconda Modifica alla Denuncia durante la procedura arbitrale (pag. 2 n. 24

segg.), che la stessa veniva notificata a AO 1 (pag. 2 n. 26) il quale non

rispondeva né presentava ricorso (pag. 2 n. 27), che il 26 marzo 2007

l'arbitro emetteva un'ordinanza di giustificazione e fissava un'udienza telefonica

per il 23 aprile 2007 (pag. 3 n. 1 segg.), che l'escusso non vi si

opponeva, né compariva all'udienza 23 aprile 2007 (pag. 3 n. 5), che in

quell'occasione l'arbitro fissava un'udienza per l'8 maggio 2007 mentre AP

1.

presentava la mozione per sentenza in contumacia contro AO 1 in previsione

dell'udienza dell'8 maggio 2007 (pag. 3 n. 6) e che l'escusso non

si opponeva alla mozione né compariva all'udienza dell'8 maggio 2007 (pag. 3

n. 9). Sulla base di questi presupposti, l'arbitro ha quindi concluso che AO 1

è legittimamente dichiarato contumace nella presente controversia (pag. 3

n. 11).

b) Ora,

vista l'esistenza di una rappresentanza legale a favore del convenuto -nella

persona dell'avv. __________ R__________ - è senz'altro e a priori da escludere

l'eventualità di una lesione del suo diritto di essere sentito fino al 15

maggio 2006 (sopra, consid. 10).

c) Ciò

posto, l'escusso obietta di non avere ricevuto la proposta di seconda

citazione in giudizio rettificata, circostanza questa che non gli aveva consentito

di partecipare all'udienza di arbitrato (verbale, pag. 8 seg.). Nondimeno, l'avv.

S__________ ha dichiarato sotto giuramento (“affidavit”) il 12 ottobre 2007 che,

venuta meno la rappresentanza legale dell'escusso, gli avvisi di tutte le

comunicazioni dell'arbitro o della Corte venivano pertanto inviati direttamente

al sig. AO 1 per posta elettronica o per posta ordinaria, dapprima

all'indirizzo californiano del sig. AO 1, e successivamente per posta al suo

indirizzo residenziale a __________, Svizzera (doc. A–sub F1 pag. 2 n. 4). In

una successiva dichiarazione giurata integrativa del 28 aprile 2009 -prodotta

dall'escusso- la stessa ha inoltre specificato che l'istanza di

autorizzazione alla rettifica e della seconda citazione in giudizio

rettificata, depositata per conto della cliente il 23 maggio 2006, era

stata trasmessa quello stesso giorno all'arbitro e alle parti, e quindi anche

all'indirizzo postale in California che era stato indicato dall'escusso per il tramite

della “Federal Express (FedEx)” conformemente alle vigenti norme AAA, invio consegnato

a quest'ultimo il 24 maggio 2006 alle ore 14:26 (doc. 3 pag. 17 segg., in

particolare n. 5, 6, 7 e 9). E, il medesimo escusso produce lo scambio e-mail 15

maggio 2006, che comprova l'esigenza per l'escusso di ricevere personalmente la

corrispondenza con l'arbitro presso il suo indirizzo elettronico (e-mail) o postale

in California (doc. 3, pag. 23), insieme alla relativa distinta di fattura 26

maggio 2006 della “FedEx” (doc. 3 pag. 26/27). Pertanto, anche sotto questo

profilo la tesi difensiva del convenuto non ha riscontro oggettivo e manca di

credibilità.

d) Invero,

l'escusso tenta di insinuare che la convocazione all'udienza di arbitrato dell'8

maggio 2007 non gli sarebbe mai stata inviata (verbale, pag. 8 e 12), salvo poi

contraddirsi e argomentare la sua censura con la tesi secondo cui quella stessa

notifica era irregolare in quanto non conforme alla Convenzione dell'Aja (verbale,

pag. 12 e 14), ribadita in sede di appello con le sue osservazioni (pag. 2

verso il basso e 3 in basso). Il convenuto afferma in particolare che già solo la

lettura della dichiarazione giurata dell'avv. S__________ prodotta quale doc.

F/F1, proverebbe che la citazione all'udienza arbitrale dell'8 maggio 2007

-quando egli era domiciliato in Svizzera- non è stata regolare (verbale, pag.

12). Ma, invano. Il 12 ottobre 2007, l'avv. S__________ ha attestato che l'amministratrice

delle cause AAA aveva inviato quella convocazione al recapito di posta

elettronica del sig. AO 1 [allegando, in quel contesto, quale “Inserto A” una

copia del relativo giustificativo] in data 4 maggio 2007 (doc. A–sub F1,

pag. 3 n. 5). E, di fatto, che quell'e-mail non sia stato versato agli atti non

rende meno credibile quella dichiarazione, ritenuto che l'onere della prova incombe

a chi si oppone al riconoscimento e all'esecuzione del lodo (sopra, consid. 8).

In

specie, quello che il convenuto contesta è l'invio per e-mail della citazione a

quell'udienza, ritenuto il preavviso di soli 3 giorni e il suo domicilio in

Svizzera. Tuttavia, come si è già visto (sopra, consid. 10), venuto meno il

patrocinio legale il medesimo escusso ha acconsentito all'utilizzo della posta

elettronica per i contatti con l'amministratrice dell'arbitrato. Per il resto, egli

non pretende che ciò era contrario alla vigente normativa AAA. Inoltre, se è

vero che in materia civile e commerciale, per la notifica e comunicazione in

Svizzera di atti giudiziari ed extragiudiziari emessi da autorità estere va seguita

la via ordinaria dell'assistenza giudiziaria (ossia tramite l'autorità centrale

incaricata) di cui alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 ([CLA65] RS

0.274

: riserva formulata agli art. 8 e 10), l'escusso non considera che

tali presupposti non valgono necessariamente anche in materia di arbitrato (Walter, Internationales

Zivilprozessrecht der Schweiz, 4a ed., Berna 2007, pag. 534, § 13 I 1

lett. b/cc), un tribunale arbitrale non essendo assimilabile a un'autorità

estera. Certo, il preavviso di soli tre giorni può sembrare esiguo visto che egli

si trovava in Svizzera. Ma il rinvio a DTF 117 Ib 347 non soccorre all'escusso,

in quanto la fattispecie partiva dal presupposto che in quel caso la notifica

era in effetti stata irregolare e rientrava nel campo di applicazione di una

convenzione bilaterale che prevedeva in modo esplicito la possibilità di non

riconoscere una decisione resa senza che le parti fossero state regolarmente citate

oltre che legalmente rappresentate o contumaci. Tale eventualità però non si

realizza nel caso in esame. Ancora una volta poi, lo scambio di e-mail del 15 maggio 2006 (doc. 3 pag. 22 segg.) rende

evidente che la procedura arbitrale era nota all'escusso. Si aggiunga altresì

che egli medesimo ammette che il tribunale arbitrale e la controparte conoscevano

il suo recapito in Svizzera (verbale, pag. 12) valido dal 1° gennaio 2007 (doc.

U). Pertanto, spettava semmai a lui attivarsi in quel contesto censurando un

siffatto modo di agire. Dolersi per la prima volta in sede di riconoscimento

del lodo e per quel motivo, di una lesione del suo diritto di essere sentito

pur avendo avuto modo di farlo pendente l'arbitrato, è -ancora una volta- contrario

alla buona fede e preclude l'escusso (Patocchi/

Jermini, op. cit., n. 58 seg., 82 e 86 ad art. 194; Schneider, Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea

2007, n. 71 seg. ad art. 182). Ciò posto, che di fatto a quell'udienza non

abbia presenziato né lui né la di lui sorella (verbale, pag. 13), diventa per

finire irrilevante. L'eccezione dell'escusso è, anche da questo punto di vista,

infondata.

12.

A

detta del convenuto, pure il lodo arbitrale non gli è stato notificato nelle

regolari forme internazionali, ovvero giusta la Convenzione dell'Aja del 15

novembre 1965 (verbale, pag. 11 in alto, 12 in basso, 14 nel mezzo, 25 e 26 in

alto). Si è però già detto che la predetta convenzione internazionale non è

determinante in materia di arbitrato (sopra, consid. 11d). Per il resto, dal lodo

arbitrale si evince che l'atto è stato notificato all'escusso in via postale

all'indirizzo in __________ Svizzera (doc. F2, pag. 5 seg. e 7 seg.: relata

di notifica), fatto questo contro cui in sé l'interessato non muove

obiezione (cfr. anche doc. 3 pag. 33 seg.). Anzi, egli medesimo dichiara che il

tribunale arbitrale e la controparte conoscevano quel suo nuovo recapito (verbale,

pag. 12). Di modo che, anche al riguardo, non si ravvisa la violazione del suo

diritto di essere sentito e un motivo di rifiuto giusta l'art. V n. 1 lett. b

Conv. di New York.

13.

L'escusso

afferma di avere interposto avverso la sentenza 1° giugno 2007 -convalidata il

successivo 27 agosto 2007- con cui la Corte Superiore dello Stato della

California, __________, aveva confermato il lodo arbitrale 10 maggio 2007,

un'istanza di annullamento davanti alla Corte Superiore dello Stato della

California facendo valere tutte le gravi violazioni emerse sia nel corso della

procedura arbitrale che di quella giudiziaria che era seguita. La domanda,

respinta in primo grado, era stata da lui impugnata con appello il 3 giugno

2009, ricorso tutt'ora “sub-judice” (verbale, pag. 18). L'escusso,

sembra così invocare il motivo di opposizione di cui all'art. V n. 1 lett. e della

Conv. di New York.

Ora,

sottoscrivendo l'accordo di remissione 8/14 dicembre 2005, le parti hanno

acconsentito a rimettersi ad un giudizio arbitrale vincolante (“stipulation

to refer matter to binding arbitration”) (doc. G/G1). La stessa ordinanza 14

dicembre 2005 con cui il giudice civile del Tribunale Superiore __________ in base

a tale accordo ha demandato la causa, già pendente in sede civile, alla

procedura d'arbitrato specifica in presenza di giusta causa di sottoporre la

controversia al giudizio arbitrale definitivo e vincolante (doc. G/G1 pag.

5.

n. 23 segg.). E, di fatto, l'escusso non pretende né dimostra di avere

formulato un ricorso ordinario avverso il lodo arbitrale come tale (STF del 3

gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2 in alto; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 114 e 116

ad art. 194; Berger/Kellerhals, op.

cit., n. 1908). Anzi, nella misura in cui si ostina a ribadire la tesi secondo

cui la sentenza arbitrale non è stata confermata appropriatamente (verbale,

pag. 9 seg., 13 seg. e 18), egli medesimo esclude implicitamente questa eventualità.

D'altra parte, ai fini dell'art. V n. 1 lett. e Conv.

di New York, non è affatto necessario che

il lodo arbitrale sia dichiarato esecutivo nello Stato di origine (DTF 135 III

136.

consid. 2.2; Patocchi/ Jermini, op.

cit., n. 114 ad art. 194), a meno che sia presupposto per la sua validità

secondo il diritto di quello Stato (Berger/

Kellerhals, op. cit., n. 1909) ciò che in concreto il convenuto non

prova. Risulta segnatamente vano il rinvio alla “doctrine of merger” (verbale,

pag. 10) -e di conseguenza inutile ogni considerazione sulle modalità di

emissione della sentenza civile di conferma datata 1° giugno 2007- visto che il lodo arbitrale rimane ad ogni modo riconoscibile

secondo la Conv. di New York (Walter, op.

cit., pag. 571, § 13 III 4/e).

Per

il resto poi, con riferimento all'istanza di annullamento avverso la sentenza

di conferma del lodo arbitrale introdotta il 30 marzo 2009, respinta in primo

grado il 21 maggio 2009 e da lui impugnata in sede di appello il 3 giugno 2009

(doc. 6 pag. 14 in alto), l'escusso non sostiene né che si tratti di un ricorso

ordinario né che in merito il tribunale adito abbia emesso una decisione

giudiziaria di sospensione (STF del 3 gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2;

DTF 135 III 136 consid. 2.2 in fine; Patocchi/Jermini,

op. cit., n. 116 ad art. 194; Berger/

Kellerhals, op. cit., n. 1908). In definitiva, anche sotto il profilo

dell'art. V n. 1 lett. e Conv. di New York, il motivo

di rifiuto del convenuto è senza fondamento.

Invero,

secondo l'art. VI Conv. di New York, ove l'annullamento o la sospensione della

sentenza siano domandati all'autorità competente di cui all'art. V n. 1 lett.

e, l'autorità davanti alla quale è invocata la sentenza può, se crede

opportuno, soprassedere alla decisione circa l'esecuzione della sentenza,

esigendo, se richiesto dalla parte che domanda l'esecuzione della sentenza, che

l'altra fornisca garanzie adeguate. Nondimeno, è questa un'eventualità che deve

essere apprezzata tenuto conto delle circostanze del singolo caso (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 119 ad

art. 194; Berger/Kellerhals, op.

cit., n. 1912). In concreto, l'istanza di annullamento riguarda la sentenza

civile di conferma del lodo e non il lodo medesimo; a ciò si aggiunga poi che

la stessa è già stata respinta in primo grado. Non v'è quindi motivo per

differire oltre il presente giudizio.

14.

Nel

merito, l'escusso tenta infine di proporre una propria versione sui fatti all'origine

della procedura arbitrale (verbale, pag. 9 seg., 11 in basso, 15 seg.) e che in

quel contesto erano stati ponderati limitatamente alla verosimiglianza

(verbale, pag. 9 in basso). Si tratta però di una censura che non rientra fra

quelle proponibili giusta l'art. V della Conv. di New York né fra quelle

indicate dall'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione del

credito posto in esecuzione) (sopra, consid. 7). Ogni disquisizione in merito

non ha pertanto alcuna pertinenza.

15.

L'escusso

accenna infine all'incompatibilità -invero della sentenza 1° giugno 2007 di conferma

del lodo arbitrale- con l'ordine pubblico svizzero. Giusta l'art. V n. 2 lett.

b Conv. di New York, il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza arbitrale

possono essere negati se l'autorità competente del paese dove sono domandati

riscontra che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sia contraria

all'ordine pubblico. E questo è un presupposto che il giudice deve esaminare

d'ufficio (sopra, consid. 3). Ora, dal profilo procedurale, la questione legata

al mancato rispetto del diritto di essere sentito dell'escusso è già stata

affrontata alla luce dell'art. V n. 1 lett. b Conv. di New York (sopra, consid.

8, 11 e 12). Da questo punto di vista, non v'è quindi motivo per dilungarsi

oltre (Patocchi/Jermini, op.

cit., n. 90 ad art. 194; Berger/Kellerhals,

op. cit., n. 1922; Siehr, Zürcher

Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 21 ad art. 194). Per il resto, non si ravvisano

altri elementi -sia procedurali che materiali- per ritenere che il

riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale 10 maggio 2007 in virtù del quale

l'istante rivendica una specifica pretesa patrimoniale, come tale leda in

maniera intollerabile i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico

svizzero (Patocchi/Jermini, op.

cit., n. 125 segg. e 129 ad art. 194; Berger/Kellerhals,

op. cit., n. 1919 segg.).

16.

Vista

l'esistenza di un valido titolo di credito riconoscibile ed esecutivo,

l'appello dell'istante merita per finire di essere accolto, con la conseguente

riforma della sentenza impugnata nel senso di rigettare in via definitiva

l'opposizione interposta dall'escusso. La tassa di giustizia e le indennità

seguono la soccombenza dell'escusso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 80 e 81 LEF, art. 194 LDIP, art. I segg. Conv. di New York, art. 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. L'appello è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della

sentenza 25 novembre 2009 del Pretore __________ (EF.2009.1322), sono così

riformati:

“1. L'istanza 11 maggio 2009 di AP

1, __________ è accolta nel senso che è rigettata in via definitiva l'opposizione

interposta da AO 1, __________, al PE n. __________ del 5/10 febbraio 2009

dell'UE __________.

2.

Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 290.–, da anticipare dalla

parte istante, sono poste a carico del convenuto con l'obbligo di rifondere all'istante

fr. 2'000.– a titolo di indennità.”

II. La tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata

dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, con l'obbligo di

rifondere a AP 1, __________ un'indennità di fr. 1'500.–.

III. Intimazione:

–;

– __________.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

129'504.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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