14.2009.104
Rigetto definitivo dell'opposiz.: domanda di exequatur - riconos. ed esecuz. di un lodo arbitrale dell'AAA (Stati Uniti) - effetto devolutivo dell'appello - requisiti (convenzione/compromesso d'arbitr
22 febbraio 2010Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2009.104
Data decisione, Autorità:
22.02.2010, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposiz.: domanda di exequatur - riconos. ed esecuz. di un lodo arbitrale dell'AAA (Stati Uniti) - effetto devolutivo dell'appello - requisiti (convenzione/compromesso d'arbitrato, diritto di essere sentito, notifica del lodo) adempiuti - valido titolo di rigetto
ARBITRATO
CLAUSOLA ARBITRALE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ESECUZIONE DI DECISIONI STRANIERE
EXEQUATUR
OPPOSIZIONE
RICONOSCIMENTO DI DECISIONI STRANIERE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 2 cf. 2 CNY
art. 4 cf. 1 CNY
art. 4 cf. 2 CNY
art. 5 cf. 1 CNY
art. 5 let. a cf. 1 CNY
art. 5 let. b cf. 1 CNY
art. 5 let. e cf. 1 CNY
art. 5 cf. 2 CNY
art. 6 CNY
art. 307 CPC-TI
art. 25segg. LDIP
art. 28 LDIP
art. 194 LDIP
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2009.104
Lugano
22 febbraio
2010
LS/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 11 maggio 2009 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 5/10 febbraio 2009 dell'UE
__________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 25 novembre 2009 (EF.2009.1322), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 290.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico, con
l'obbligo di rifondere a controparte fr. 2'000.– a titolo di indennità.
3. omissis.”
sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'istante
che con atto 10 dicembre 2009 ne postula la riforma nel senso di accogliere l'istanza
e rigettare definitivamente l'opposizione, protestate tasse, spese e
ripetibili;
preso atto che l'escusso con osservazioni 14 gennaio
2010 chiede la reiezione dell'appello, protestate tasse e spese oltre a
un'indennità di fr. 1'500.–;
richiamato il decreto presidenziale del 14 dicembre
2009 con cui all'appello è stato concesso effetto sospensivo limitatamente al
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 5/10 febbraio 2009 dell'UE __________
(doc. S), AO 1 ha escusso AP 1 per l'incasso di fr. 129'504.– oltre interessi
al 10% dal 1° giugno 2007. Quale titolo di credito ha indicato: “Lodo arbitrale
emesso dall'Associazione Americana di Arbitrato (American Arbitration
Association) il 10 maggio 2007 (inc. __________); sentenza della Corte
Superiore dello Stato della California, __________ del 1° giugno 2007 (inc. __________);
sentenza della Corte Superiore dello Stato della California, __________ del 27
agosto 2007 (inc. __________). Il credito è il controvalore di USD 113'991.78
al cambio del 14.12.2007. Esecuzione a convalida del sequestro no. __________
dell'UE __________ (inc. EF.2008.573 Pretura __________)”. Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo,
previa procedura di exequatur del lodo arbitrale.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa sul giudizio arbitrale insieme alle relative modifiche all'accertamento
dei fatti e alle conclusioni di legge, datati 10 maggio 2007 ed emessi dall'Associazione
Arbitrale Americana (doc. F/F1/F2/Z), e sull'accordo di remissione al giudizio
arbitrale vincolante 8/14 dicembre 2005 sottoposto al giudice del Tribunale
Superiore __________ (doc. G/G1). La documentazione si completa inoltre di: domanda
di esecuzione 4 febbraio 2009 (doc. I), sentenza 17 luglio 2008 della Pretura __________
(EF.2008.1080) (doc. L), sentenza 27 novembre 2008 di questa Camera
(14.2008.78) (doc. M), decreto di sequestro 16 settembre 2008 della Pretura __________
(EF.2008.573) e relativo verbale di sequestro (doc. N), lettera 22 settembre
2009 dell'istante all'Ufficio di esecuzione __________ (doc. O), citazione
all'udienza 6 novembre 2008 riferita alla procedura di opposizione al sequestro
promossa davanti alla Pretura __________ (EF.2008.599) (doc. P), sentenza
pretorile 1° dicembre 2008 (EF.2008.599) con cui quella Pretura ha confermato
il sequestro (doc. Q), a sua volta confermato da questa Camera con decisione 27
aprile 2009 (14.2008.131) (doc. R) e relativa busta d'intimazione (doc. R1) e attestazione
di cresciuta in giudicato (doc. V). Accompagnano la richiesta dell'istante anche
il plico di documenti già prodotto con la precedente istanza di rigetto
definitivo promossa davanti alla Pretura __________ (EF.2008.1080) e a questa
Camera (14.2008.78) (doc. A).
Agli atti
figura infine la procura (doc. B), la dichiarazione giurata 29 aprile 2009 con
cui __________ si propone quale unico funzionario e direttore della società
istante (doc. C/C1), il relativo certificato 29 aprile 2009 provvisto della postilla
dell'Aja (doc. D), l'estratto internet dal sito California Business Portal
riferito all'istante (doc. E), la certificazione 5 e 12 maggio 2009 di
traduzione in italiano rilasciata da un traduttore ufficiale con relativa
postilla dell'Aja (doc. H/Z), l'attestato di residenza 6 febbraio 2009 riferito
all'escusso (doc. T) con il suo certificato di domicilio 11 maggio 2007 (doc.
U). L'istante ha infine integrato gli atti con un giustificativo attestante il
tasso di cambio US$/CHF valido il 14 dicembre 2007 e 4 febbraio 2009 (doc. AA) oltre
alla sentenza del Tribunale federale DTF 135 III 136 (doc. BB).
C. All'udienza
di contraddittorio 23 novembre 2009, la procedente ha confermato la sua
richiesta. L'escusso vi si è opposto, contestando di avere acconsentito alla
procedura arbitrale della Associazione Americana di Arbitrato. Ha in
particolare negato di avere preso parte o firmato l'accordo di riscossione cui
rinviava l'accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante e che, proprio
per quel motivo, l'istante non aveva prodotto. Inoltre, non aveva mai ricevuto
il ricorso rettificato 26 settembre 2005 indicato nell'accordo di remissione e con
cui la causa era stata estesa anche alla sua persona. L'“avv. R__________”, che
aveva firmato per suo conto l'accordo di remissione, rappresentava delle
società di cui egli era direttore e che erano parti all'accordo di riscossione.
Di fatto però, egli non era mai stato autorizzato ad agire quale suo personale patrocinatore.
Anzi, la giurisprudenza dello Stato della California e le norme di legge (art.
1281.2, 1297.11 segg., 1297.71 e 1297.72 del Codice di procedura civile dello
Stato della California) escludevano ad un avvocato, agente quale rappresentante
legale, di vincolare il proprio cliente con un accordo di arbitrato. Neppure la
citazione all'udienza per l'arbitrato non gli era mai stata notificata, di modo
che a torto il lodo arbitrale era stato emesso in contumacia. Anche la sentenza
contumaciale di conferma del lodo che ne era seguita era contraria agli art.
1285 segg. -in particolare art. 1286 e 1287.4- del Codice di procedura civile
dello Stato della California, visto che anche la relativa istanza 21 maggio
2007 e la citazione all'udienza del 1° giugno 2007 non gli erano mai state
notificate in base agli art. 1005, 1290.4, 1010 e 1013 del Codice di procedura
civile dello Stato della California. E, avendo l'istante optato per la procedura
“doctrine of merger”, dove lodo arbitrale e sentenza giudiziaria diventano tutt'uno,
quella carenza toccava entrambe le decisioni. Il medesimo lodo arbitrale poi,
peraltro fondato su accertamenti di mera verosimiglianza, non gli era stato notificato
secondo le regolari norme internazionali, impedendogli di tutelare i suoi
interessi con un ricorso.
Lo stesso
legale statunitense dell'istante aveva confermato che da giugno 2006, pendente
l'arbitrato e poi davanti alla Corte Superiore, egli non era più patrocinato da
alcun avvocato. Ciò posto, egli non aveva ricevuto alcuna convocazione via
e-mail per l'udienza arbitrale dell'8 maggio 2007, e men che meno per il
tramite della propria sorella, modalità che comunque sia non erano conformi al
nostro ordinamento. La prima volta il 22 gennaio 2008, alcuni atti gli erano
stati notificati secondo le norme previste dalla Convenzione dell'Aja, ma questi
non comprendevano né il lodo arbitrale né le relative convocazioni. Tutto ciò,
rendeva evidente la violazione del suo diritto di essere sentito, dell'ordine
pubblico svizzero e dell'art. 27 LDIP. Nel merito, l'escusso ha contestato di essere
debitore della cifra rivendicata, spiegandone le ragioni e dolendosi anche
della lesione dell'ordine pubblico materiale. Ha infine affermato di avere
introdotto un'istanza di annullamento della sentenza 1° giugno 2007 e del lodo
arbitrale, che però la Corte Superiore dello Stato della California aveva
respinto. Questa decisione era stata da lui impugnata il 3 giugno 2009, ricorso
che per il momento non era stato evaso.
In
replica, l'istante ha precisato che la sentenza civile rendeva il lodo arbitrale
esecutivo negli Stati Uniti, ma che -come stabilito da questa Camera- a dover
essere riconosciuto in Svizzera era il lodo medesimo. La convenzione arbitrale
prodotta quale doc. G/G1 era valida. D'altra parte poi, la notifica di atti per
via elettronica era compatibile con l'art. 39 LTF. Senza rilevanza i documenti dell'escusso,
peraltro privi di postilla dell'Aja: il doc. 2 non riguardava la procedura in
esame; i doc. 3 e 4 erano un'interpretazione soggettiva dell'applicazione di
articoli di legge della California, non compatibile con la LALEF; dai doc. 4, 5
e 6 risultava infine che l'escusso era rappresentato dall'“avv. Wa__________”
-succeduto all'“avv. R__________”- di cui si dava atto nel doc. A-subF/F1. L'esistenza
di un ricorso, oltretutto in assenza di copie autentiche e postilla dell'Aja,
non inficiava il carattere obbligatorio del lodo arbitrale e quindi nemmeno il
suo riconoscimento in Svizzera giusta la Convenzione di New York: in effetti, secondo
il Tribunale federale (doc. BB), solo una decisione giudiziaria di sospensione da
parte dell'autorità adita costituiva un valido motivo di rifiuto ai sensi di
questo trattato. Il comportamento del debitore, resosi latitante e contumace in
giudizio, non invalidava la notifica degli atti e la possibilità che egli aveva
avuto di far valere i suoi diritti nel corso della procedura svoltasi in California.
Mentre, le dichiarazioni giurate (affidavit), avevano piena forza probatoria in
Svizzera. L'escusso aveva accettato per convenzione di sottostare alla
procedura arbitrale -fermo restando che i dubbi sollevati circa il patrocinio
dell'“avv. R__________” trascorsi oramai 4 anni dalla firma erano comunque abusivi-
e quindi anche al relativo lodo arbitrale. Per conformità con l'ordine pubblico
svizzero e con la Convenzione di New York, nulla ostava quindi al suo riconoscimento
e alla sua esecuzione.
Il convenuto,
ribadita la sua tesi e rilevato che l'istante non contestava l'avvenuta
irregolare notifica del lodo arbitrale -quesito mai affrontato da questa Camera,
limitatasi a stabilire che titolo del rigetto era il lodo arbitrale e non le
sentenze civili di conferma- ha evidenziato che dei suoi argomenti vi era riscontro
nei documenti che egli aveva prodotto. Ha altresì precisato che il giorno dell'emissione
del lodo arbitrale il suo indirizzo in Svizzera era noto al tribunale
arbitrale, che il doc. 2 escludeva a priori una rappresentanza legale conferita
all'“avv. R__________”, che suo attuale patrocinatore nella procedura di
annullamento -ancora pendente- della sentenza civile 1° giugno 2007 e quindi
anche del relativo lodo, era l'“avv. W__________” e non l'“avv. Wa__________”.
D. Con
sentenza del 25 novembre 2009, il Pretore __________, ha anzitutto stabilito che
l'istante aveva prodotto quali doc. F/F1/F2 la copia autentica del lodo
arbitrale 10 maggio 2007 dell'Associazione Americana di Arbitrato (“American
Arbitration Association”) che condannava l'escusso a versarle l'importo posto
in esecuzione. L'istante aveva inoltre indicato quale convenzione arbitrale il
doc. G/G1 dal quale però non emergeva alcuna clausola compromissoria. In
effetti, questo documento rinviava in modo esplicito all'accordo di
riscossione datato approssimativamente 29 novembre 2004 e alla relativa clausola
arbitrale in esso contenuta. Tale accordo tuttavia non era stato prodotto dall'istante.
Vi era poi il fatto che l'escusso contestava di avere sottoscritto un accordo con
una clausola arbitrale, precisando inoltre che la convenzione arbitrale cui
rinviava l'istante era datata 8 maggio 2008 mentre il lodo arbitrale risaliva
al 10 maggio 2007. Ciò posto, in mancanza di quei documenti, la domanda di
exequatur insieme all'istanza di rigetto andavano respinte, senza che fosse
necessario entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate dall'escusso.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Sostiene che non voler considerare
il doc. G/G1, ossia l'accordo di remissione, quale convenzione arbitrale
è contrario al suo contenuto e alla Convenzione di New York. Quell'accordo -datato
8 dicembre 2005- è appunto il compromesso con cui le parti si sono impegnate a sottoporre
ad arbitrato una vertenza già pendente, e regola altresì questioni quali la sede,
il collegio arbitrale, la procedura, le modalità di scelta dell'arbitro e i
costi della causa. L'escusso risiedeva allora negli Stati Uniti ed era
rappresentato dall'avv. __________ R__________, che aveva firmato quell'accordo
per suo conto. Il giudice del Tribunale Superiore __________, preso atto dell'accordo
di remissione, in presenza di giusta causa aveva poi deferito la controversia
a giudizio arbitrale definitivo e vincolante. Era per contro irrilevante l'accordo
di riscossione indicato dall'escusso, non foss'altro perché l'accordo di
remissione -che erroneamente l'escusso fa risalire all'8 maggio 2005 e non
2008 come ritenuto dal Pretore- riprendeva e trascriveva alla lettera (doc.
G/G1 n. 2) la clausola arbitrale da esso prevista. L'accordo di remissione precisa
in particolare che la vertenza era stata introdotta davanti al giudice civile l'8
luglio 2005 ed estesa all'escusso con memoriale del 26 settembre 2005. Dopodiché,
su richiesta di due dei convenuti in giudizio, era stato concordato il rinvio
della lite ad arbitrato. Ciò posto, proprio perché l'escusso non era parte all'accordo
di riscossione, si era giustificato l'avvio dell'azione civile ordinaria e
la stipula del compromesso arbitrale denominato quale accordo di remissione
sottoposto al giudice civile.
Ora, conformemente
a quanto previsto dalla Convenzione di New York, agli atti figura sia il lodo
arbitrale 10 maggio 2007 che la convenzione arbitrale 8 dicembre 2005, debitamente
tradotte (doc. F/F1/F2 e G/G1) e provviste di postilla dell'Aja. Ciò posto, l'escusso
non aveva dimostrato l'esistenza di validi motivi di rifiuto al suo
riconoscimento. In particolare, il lodo arbitrale -peraltro confermato dalla
Corte Superiore dello Stato della California, __________ - era stato intimato a
tutte le parti, compreso l'escusso, circostanza di cui dava atto il lodo
medesimo oltre che la dichiarazione giurata dell'avv. S__________. L'avv. __________
Wa__________, attuale patrocinatore dell'escusso negli Stati Uniti, le aveva
comunicato telefonicamente di essere intenzionato a contestare la sentenze
civile di conferma del 1° giugno 2007 ciò che però non era stato fatto. Il lodo
arbitrale era quindi cresciuto in giudicato il 10 settembre 2007, termine
ultimo per interporre appello, mentre le sentenze civili erano state di nuovo notificate
per rogatoria il 21 gennaio 2008. Per il resto, non è compito del giudice del
rigetto esaminare il merito della vertenza. I documenti prodotti dall'escusso
non sono autentici e quindi privi di valore probante. In assenza poi di una decisione
giudiziaria di sospensione, che nel paese di origine sia pendente un ricorso per
l'annullamento non impedisce l'exequatur giusta la Convenzione di New York (DTF
135 III 136 segg.). In definitiva, non potendosi ravvisare motivi contrari
all'ordine pubblico materiale e formale, il lodo è compatibile con l'ordine
giuridico svizzero. Di qui, la riforma della sentenza impugnata nel senso di
accogliere l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione.
F. Con
le sue osservazioni, l'escusso chiede di respingere l'appello con
argomentazioni che, se del caso, saranno riprese di seguito.
G. Con
scritto del 15 gennaio 2010 l'escusso segnala un errore di scritturazione
contenuto nel memoriale delle osservazioni. Il 18 gennaio 2010, l'istante
eccepisce la carenza di motivazione delle osservazioni e si oppone alle nuove
prove in appello.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva
-cui vengono parificate le transazioni e i
riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF)- il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell'opposizione. Questa definizione concerne tuttavia
solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 30
ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art.
80). Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati
esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse
dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP: Legge
federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (RS 291)).
Trattandosi di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di
denaro poi, l'eventuale pronuncia del rigetto dell'opposizione richiesto sulla
base di questo titolo presuppone pregiudizialmente la dichiarazione di
esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di exequatur, Staehelin, op. cit., n. 59 e 94 ad art.
80; Gilliéron, op. cit., n. 31-33 ad art. 80).
2.
Per
l'art. 194 LDIP il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono
regolati dalla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, che è entrata in
vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 e per gli Stati Uniti il 29 dicembre
1970.
(RS 0.277.12), ma che è altresì applicabile a lodi pronunciati in Stati
non parte alla convenzione (A. Bucher,
Le nouvel arbitrage international en Suisse, Basilea 1988, n. 411, 421 e 461; Patocchi/Jermini, Basler Kommentar zum
IPR, 2a ed., Basilea 2007, n. 18 e 24 ad art. 194; Staehelin, op. cit., n. 93 ad art. 80). Il titolo di rigetto
invocato dall'istante (doc. F/F1/F2/Z) è appunto stato emesso in nome dell'Associazione
Americana di Arbitrato (“American Arbitration Association” o “AAA”) -importante
organizzazione per l'arbitrato degli Stati Uniti (Schack, Einfuhrung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht,
3a ed., Monaco 2003, pag. 87)- da un tribunale arbitrale con sede
all'estero (Bucher, op. cit., n.
427; Patocchi/Jermini, op. cit.,
n. 12 ad art. 194; Staehelin, op.
cit., n. 93 ad art. 80; Gilliéron,
n. 33 ad art. 80; Siehr, Das
Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 726 ad IV.1.a), e
meglio dall'arbitro unico __________ di __________, in California (doc. F1, C
pag. 3, Z, pag. 7/8). D'altronde poi, non esiste alcuna convenzione bilaterale
tra gli Stati Uniti e la Svizzera sul riconoscimento e l'esecuzione dei lodi
arbitrali (cfr. RS 0.277).
3.
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio, ed in ogni stadio di causa
(quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti
all'udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute),
questioni quali l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione, la
presenza del trinomio di identità come pure -trattandosi di una sentenza
arbitrale estera (art. V n. 2 Conv. di New York)- la possibilità di sottoporre
la lite ad arbitrato secondo il diritto svizzero e la compatibilità con l'ordine
pubblico svizzero (Staehelin, op.
cit., n. 50 ad art. 84 e n. 95 e 97 ad art. 80; Gilliéron, op. cit., n. 103 e 124 ad art. 81; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi,
Zurigo 2000, pag. 295).
4.
Giusta l'art. IV n. 1 Conv. di New York, per ottenere il
riconoscimento e l'esecuzione di un lodo arbitrale, il richiedente deve
produrre insieme alla sua istanza l'originale
della sentenza, debitamente autenticato, e l'originale della convenzione di
arbitrato (clausola compromissoria o compromesso: art. II n. 2 Conv. New York),
oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste per
l'autenticità, e -dandosi il caso (art. IV n. 2 Conv. di New York)- anche una
loro traduzione in una lingua ufficiale del paese in cui è chiesta l'esecuzione
(Staehelin, op. cit., n. 95 ad art. 80; Patocchi/Jermini,
op. cit., n. 42 ad art. 194).
Un'attestazione di esecutività non è per contro richiesta (STF 5P.292/2005 del
3.
gennaio 2006; Staehelin, op.
cit., n. 95 ad art. 80). Accertata la presenza agli atti di questi documenti e
fuori da quello che sono le incombenze d'ufficio del giudice del rigetto
(sopra, consid. 3), spetterà all'escusso l'onere di provare i motivi che si
oppongono al riconoscimento e all'esecuzione (sotto, consid. 7 e 8; Staehelin, op. cit., n. 96 ad art. 80; Stücheli, op. cit., pag. 295).
5.
Nella
fattispecie l'istante ha prodotto agli atti il giudizio arbitrale in favore
della società ricorrente AP 1 [recte: AP 1] e contro il convenuto AO 1
(“arbitration award in favor of claimant AP 1 and against respondent AO 1”)
(doc. F/F1 pag. 1 e C1 pag. 3). Nel lodo, in particolare, l'arbitro spiega di
avere preso atto della richiesta dell'istante di una sentenza in contumacia
contro l'escusso e delle relative motivazioni e dichiarazioni che, in
presenza di giusta causa, ha ritenuto fondate avendo di conseguenza
presentato a sostegno di ciò fatti accertati e conclusioni di legge: ciò
posto, egli ha così ordinato, aggiudicato e decretato che il convenuto AO 1
corrisponda alla società ricorrente AP 1 la somma di US$ 113'991.78 a cui
saranno da aggiungersi gli interessi ad un tasso del dieci percento (10%) annuo
dalla data di emissione del presente giudizio arbitrale e fino al pagamento di
detta somma (doc. F1 pag. 1 e doc. C1 pag. 3). La decisione si accompagna poi
della motivazione designata quale modifiche all'accertamento dei fatti e alle
conclusioni di legge riguardanti la richiesta di giudizio in contumacia da
parte della società ricorrente AP 1 contro il convenuto AO 1 (“amended
findings of fact and conclusions of law re: claimant AP 1s motion for default
judgement against respondent AO 1”) (doc. F/F2). I due documenti, datati 10
maggio 2007, sono prodotti in copia certificata autentica, provvista della
postilla giusta la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che sopprime la
legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS.0.172.030.4), insieme a una loro
traduzione in italiano certificata da traduttore ufficiale (doc. H e Z).
L'istante
-come a ragione evidenzia nel suo memoriale di appello (pag. 4 n. 2)- a valere
quale compromesso ha inoltre prodotto la copia dell'accordo di remissione al
giudizio arbitrale vincolante (“stipulation to refer matter to binding arbitration”)
8/14 dicembre 2005, anche questa certificata autentica e con la relativa
postilla dell'Aja (doc. G), insieme alla rispettiva traduzione in italiano
(doc. G1) certificata da traduttore ufficiale (doc. H). Di modo che la
procedente ha senz'altro adempiuto alle condizioni poste dall'art. IV n. 1 e 2 Conv.
di New York. Sotto questo profilo, l'appello si rivela quindi fondato e va così
accolto.
6.
A
mente dell'escusso, ammesso che l'istante abbia prodotto la necessaria
documentazione prescritta dall'art. IV n. 1 e 2 Conv. di New York, alfine di
salvaguardare il principio del doppio grado di giurisdizione l'incarto è da
retrocedere al Pretore per nuovo giudizio, quest'ultimo non essendosi pronunciato
sulle ulteriori eccezioni che egli aveva sollevato all'udienza (osservazioni,
pag. 4 n. 7).
Se non
che, né il diritto privato federale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 59 ad art. 307) né l'art. 4
vCost. (art. 29 cpv. 2 Cst. e art. 6 CEDU: Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 58 e nota 456 ad art. 307) sanciscono il
principio del doppio grado di giurisdizione, obbligando quindi ogni istanza
adita a chinarsi non solo sul merito del litigio ma anche su ogni singola
domanda e argomentazione addotta dalle parti (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 58 ad art. 307). In effetti, di per sé, i giudici non sono
tenuti a trattare questioni che, stando alla loro valutazione, risultano
irrilevanti ai fini del giudizio, con la conseguenza che se l'autorità di primo
grado tralascia l'esame di un punto a causa di una valutazione giuridica
erronea del caso, il suo errore può essere corretto mediante l'impugnazione
della decisione dinanzi all'autorità superiore d'appello, la quale, riesaminata
la vertenza nei fatti e nel diritto, emana un nuovo giudizio (Cocchi/Trezzini, loc. cit.). Ciò posto,
è pertanto chiaro che l'esistenza e la portata del doppio grado di
giurisdizione dipendono soltanto dal diritto cantonale (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 457 ad art. 307). Ora, il
diritto ticinese limita la facoltà di una parte a chiedere la nullità della
sentenza impugnata e il rinvio al Pretore per un nuovo giudizio ai soli casi in
cui in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. 142-146 CPC)
oppure le sia stata negata ingiustamente una restituzione in intero (art.
326.
CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 25 LALEF). Va perciò
ritenuto il principio secondo cui il rinvio si giustifica ogni qual volta il giudice
di prima istanza non si è pronunciato sul merito della causa per un motivo di
ordine formale (presupposti o eccezioni processuali: art. 97 e 98 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1, 2 e 3 ad art. 326) o qualora il diritto di
essere sentito di una parte risulta gravemente violato (STF del 9 giugno 2008
[8C_241/2007 consid. 1.3.2]) senza che vi si possa porre rimedio in appello e sia
richiesto dai principi di economia e di celerità. Negli altri casi, in virtù
dell'effetto devolutivo dell'appello e nei limiti delle ragioni addotte
dall'appellante (Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 1 e nota 790 ad art. 307), l'autorità superiore ha invece facoltà di
esprimersi anche sulle eccezioni non esaminate dal Pretore, sempre che facciano
parte del materiale processuale assunto in prima istanza (Anastasi, Il sistema dei mezzi
d'impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 75,
77.
e 96).
Nel caso
concreto, il Pretore è entrato nel merito della vertenza e ha concluso per
l'assenza di un valido titolo di rigetto definitivo. Egli ha segnatamente ritenuto
che l'accordo di remissione al giudizio arbitrale vincolante non poteva
essere considerato né quale clausola compromissoria né quale compromesso in
quanto l'incondizionata volontà a sottoporre la vertenza ad arbitrato era
riconducibile ad un altro documento da esso menzionato, ma che non era stato
prodotto agli atti e che l'escusso contestava espressamente di avere
sottoscritto. Ciò posto, nulla osta a che questa Camera proceda all'esame delle
altre eccezioni sollevate dal convenuto, ancorché non affrontate dal Pretore e -
come rileva l'istante (replica in appello 18 gennaio 2010)- non siano state riprese
e specificate nelle osservazioni. Per il resto, il doc. 2 prodotto in appello,
non è altro che il certificato di domicilio dell'escusso già agli atti quale
doc. U. Come tale, pertanto, non costituisce un nuovo documento.
7.
Secondo
l'art. 81 cpv. 3 LEF, ove esista un trattato per la reciproca esecuzione delle
sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato oltre a
quelle previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione).
Ciò vale anche per i lodi arbitrali retti dalla Convenzione di New York (Bucher, op. cit., n. 421; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches
Schiedsgerichtsrecht, 2a ed., Zurigo 1993, pag. 320; Patocchi/
Jermini, op. cit., n. 43 ad art. 194; Staehelin,
op. cit., n. 96 ad art. 80).
8.
Secondo
l'art. V n. 1 Conv. di New York, il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo
arbitrale possono essere negati a domanda della parte contro la quale la
sentenza è invocata, unicamente se quest'ultima fornisce all'autorità
competente del paese dove sono chiesti riconoscimento ed esecuzione la prova di
un motivo di rifiuto, secondo un elenco esaustivo (Staehelin, op. cit., n. 96
ad art. 80; Berger/Kellerhals, Internationale
und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berna 2006, n. 1883). Nel
caso concreto, alla luce delle censure -invero esposte in modo disordinato e
senza criterio- l'escusso deve dimostrare (sopra, consid. 4) che:
– le
parti nella convenzione di cui all'articolo II, erano, secondo la legge loro
applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida, secondo
la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza d'una
indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è
stata emessa (lett. a);
– la parte contro la quale è invocata la sentenza
non è stata debitamente informata della
designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato, oppure non sia stata
in grado per altro motivo, di far valere i propri diritti (lett. b);
– la
sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata
annullata o sospesa da un'autorità competente del paese, nel quale, o secondo
la legislazione del quale, è stata emessa la sentenza (lett. e).
9.
L'escusso sostiene anzitutto che l'accordo di remissione
non può essere considerato alla stregua di una convenzione di arbitrato,
contestando di avere sottoscritto una clausola compromissoria o un compromesso,
rispettivamente di avere incaricato terze persone a sottoscriverne una/o per
suo conto (osservazioni, pag. 3 n. 5). A suo dire, quel documento rinvia in
modo esplicito ad un accordo di riscossione cui lui nemmeno era parte e
che, ad ogni modo, l'istante non ha prodotto (verbale, pag. 6), tesi questa cui
-come già visto (sopra, consid. 6)- ha aderito il Pretore (sentenza impugnata,
pag. 3 in basso). Ma, a torto.
Certo,
l'escusso non è parte all'accordo di riscossione (“collection
agreement”) -di cui produce una copia- 29 novembre 2004, inteso a fissare le
modalità di ripartizione degli incassi lordi riferiti a produzione e
distribuzione di un film per il cinema (doc. 3 pag. 9 e pag. 43). E, in quel
contesto, i suoi beneficiari hanno in effetti stabilito che l'accordo sarà
interpretato sotto tutti gli aspetti in conformità e sarà disciplinato dalle
leggi dello Stato della California, fermo restando che qualora una parte
lo desideri, eventuali dispute, controversie o pretese relative alla questione
qui discussa potranno essere risolte per arbitrato in conformità alle norme e
procedure dell'American Arbitration Association (doc. 3 pag. 13 n. 8). Vero
è poi che le premesse all'accordo di remissione 8 dicembre 2005, oltre
che rinviare a quel preciso documento e a quella specifica clausola arbitrale, la
riprendono per iscritto ed esteso (doc. G/G1 pag. 2 n. 14 segg. e 17 segg.). Nondimeno,
nel seguito, l'accordo di remissione aggiunge e spiega anche che la
causa n. __________ avviata dall'istante nei confronti di una società terza
per violazione dell'accordo di riscossione e pendente dall'8 luglio 2005
davanti al Tribunale Superiore dello Stato della California __________, è stata
estesa il 26 settembre 2005 ad altri terzi, fra cui l'escusso appunto (doc.
G/G1 pag. 2 n. 22 segg.) e che a seguito di una mozione intesa a chiedere
l'intervento arbitrale (doc. G/G1 pag. 3 n. 4) era desiderio di tutte le
parti risolvere la questione attraverso il giudizio arbitrale definitivo e
vincolante (doc. G/G1 pag. 3 n. 6). Tutto ciò premesso, le parti hanno così
formalmente concordato di rimandare la presente controversia al giudizio
definitivo e vincolante del Tribunale arbitrale dinanzi all'American
Arbitration Association, laddove era da intendere che tutte le
rivendicazioni o richieste di qualsiasi natura relative o risultanti da questa
controversia, incluse quelle che potrebbero essere state espresse in una
controversia o azione riconvenzionale separata, dovranno essere sottoposte e
risolte dall'arbitrato (doc. G/G1 pag. 3 n. 11 segg.) e -ad eccezione delle
pattuizioni contrarie ivi pattuite e specificate- in base alle norme dell'AAA
(doc. G/G1 pag. 3 n. 20 segg.).
Questo
documento, di fatto, è stato firmato l'8 dicembre 2005 da tutte le parti a
quella lite (doc. G/G1 pag. 1 n. 1 segg. e pag. 4 n. 21 segg.) e in particolare,
per conto dell'escusso, dall'avv. __________ R__________ (doc. G/G1 pag. 5 n. 1
segg.). Come tale, è poi stato presentato al Giudice __________ del Tribunale
Superiore __________ -competente per la causa civile già pendente- che il 14
dicembre 2005 ha ordinato in presenza di giusta causa, di sottoporre la
controversia al giudizio arbitrale definitivo e vincolante e che il
tribunale ne avrebbe mantenuto la giurisdizione per assicurare il rispetto
della sentenza arbitrale (doc. G/G1 pag. 5 n. 23 segg.). In siffatte
circostanze, non v'è a ben vedere motivo per non considerare l'accordo di
remissione al giudizio arbitrale vincolante 8/14 dicembre 2005 un valido
compromesso a sé stante -inteso quale accordo volto a deferire ad arbitri la
decisione di una precisa controversia, quand'anche già sorta (art. II cpv. 1
Conv. di New York)- a prescindere dalla pur citata clausola d'arbitrato di cui
all'accordo di riscossione 29 novembre 2004. Ai fini del presente
giudizio -e diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- l'assenza agli atti
dell'accordo di riscossione non ha quindi alcuna rilevanza. Il motivo di
rifiuto invocato dall'escusso -qualificabile secondo l'art. V n. 1 lett. a
Conv. di New York- è così privo di fondamento.
10.
L'escusso
nega di avere conferito all'avv. __________ R__________ il mandato di
rappresentanza legale per firmare in suo nome la controversa convenzione di
arbitrato 8/14 dicembre 2005 (verbale, pag. 6 in basso). Ora, da tale documento
emerge che l'avv. __________ R__________ in data 8 dicembre 2005 ha
sottoscritto l'accordo di remissione in qualità di avvocato dei
convenuti __________, __________, __________ e AO 1 (doc. G/G1 pag. 1 e 5).
Tale circostanza trova corrispondenza nella dichiarazione giurata (“affidavit”)
del 12 ottobre 2007 rilasciata dall'avv. S__________ -legale dell'istante nella
procedura svoltasi negli Stati Uniti- la quale attesta che all'inizio della
procedura arbitrale il sig. AO 1 era rappresentato da un legale, __________ R__________
dello studio __________, che quest'ultimo si dimise dal suo patrocinio
più o meno a metà giugno 2006, che da allora, il sig. AO 1 non era più
patrocinato da un legale né nell'arbitrato né nella causa in Corte Superiore
riguardanti questa vicenda e che pertanto tutte le comunicazioni
dell'Arbitro o della Corte venivano inviati direttamente al sig. AO 1 per posta
elettronica o per posta ordinaria (doc. A–sub F1 pag. 2). E, in sostanza,
lo stesso escusso fa suo il contenuto di questa dichiarazione (cfr. verbale,
pag. 12).
A ciò si aggiunga poi che dallo scambio di e-mail
intervenuti il 15 maggio 2006 fra le parti e la coordinatrice responsabile per
la causa dell'AAA per concordare l'organizzazione della procedura d'arbitrato
-e che il medesimo escusso produce- emerge che il sig. R__________ ha
indicato che si sta ritirando, che quindi la sua partecipazione a una
teleconferenza potrebbe non essere molto produttiva perché i suoi clienti
avranno un altro avvocato nel giro di due settimane e, in questo contesto,
che il sig. AO 1 aveva bisogno di ricevere in copia tutta la corrispondenza
con l'arbitro per via elettronica rispettivamente postale (con il dettaglio
dei recapiti), informazioni queste tutte trasmesse -fra l'altro- sia
all'indirizzo e-mail dell'avv. __________ R__________ che a quello indicato
dall'escusso (doc. 3 pag. 22 segg.). Pertanto, la pretesa assenza di un mandato
di rappresentanza conferito dal convenuto a quel legale, è rimasta quindi una
mera allegazione di parte priva di riscontro oggettivo.
Invero,
il debitore obietta ancora che secondo inequivocabile e autorevole
giurisprudenza californiana, avvocati agenti quali rappresentanti non hanno
l'autorità di vincolare propri clienti nell'ambito di un accordo di arbitrato
(verbale, pag. 7). Ciò non toglie che il deferimento ad
un tribunale arbitrale di una causa litigiosa e pendente davanti ad un giudice
civile presuppone, di per sé e da parte di quest'ultimo, l'esame dell'efficacia
dell'accordo di arbitrato (Schack, op.
cit., pag. 88 in alto) e quindi anche la sua conformità con le leggi e la
prassi di quel paese. E, in concreto -come già visto (sopra, consid. 6)- è
appunto stato il giudice civile che ha demandato la vertenza al tribunale arbitrale.
A ciò si aggiunga che l'onere della prova in merito all'esistenza di un motivo
di rifiuto resta a carico dell'escusso anche laddove egli la riconduce a una violazione
del diritto straniero (Berger/ Kellerhals, op. cit.,
n. 1883). A quest'incombenza egli non ha in concreto adempiuto. In effetti, egli
si è limitato ad accennare -senza produrre alcunché- a due casi legali
statunitensi (verbale, pag. 7), mentre gli art. 1297.11 segg., 1297.72, 1297.71
e 1281.2 del Codice di procedura civile della California (doc. 4 pag. 1) di cui
versa una copia agli atti, nemmeno affrontano la questione della rappresentanza
legale (doc. 4 pag. 3 e 4). Oltretutto, alla luce dello scambio di e-mail del
15.
maggio 2006, è incontestabile che egli sapeva dell'esistenza della procedura
arbitrale. È pertanto a quel momento che la rappresentanza legale di quell'avvocato
in relazione a quel compromesso doveva semmai essere censurata -ciò che però egli
non pretende- pena quella di incorrere in sede di riconoscimento e di
esecuzione in un abuso di diritto, e precluderlo quindi dal farlo ora (Patocchi/ Jermini, op. cit., n. 58 e 59
ad art. 194). L'eccezione di cui all'art. V
n. 1 lett. a Conv. di New York, va in
definitiva respinta.
11.
Il
convenuto obietta di non avere potuto partecipare all'udienza di arbitrato e si
duole del fatto che il lodo sia stato emesso in contumacia a seguito di una
nota scritta mai notificatagli secondo le regolari forme internazionali, modalità
quest'ultima nemmeno rispettata per l'invio del lodo arbitrale medesimo sebbene
fossero tutti a conoscenza del suo domicilio in Svizzera (verbale, pag. 8/9, 11,
12.
e 14). L'interessato invoca quindi la violazione del suo diritto di essere
sentito, motivo di opposizione previsto dall'art. V n. 1 lett. b Conv. di New
York. Ma, invano.
a) In
merito alla controversia pendente dall'8 luglio 2005 presso il Tribunale
Superiore __________ (inc. __________) e deferita il 14 dicembre 2005 ad
arbitrato vincolante dinanzi all'American Arbitration Association (“AAA”)
(doc. F2, pag. 2 n. 16 segg. e 20 segg.), il lodo arbitrale stabilisce -fra
l'altro- che in data (approssimativa) 10 luglio 2006, AP 1 presentava una
Seconda Modifica alla Denuncia durante la procedura arbitrale (pag. 2 n. 24
segg.), che la stessa veniva notificata a AO 1 (pag. 2 n. 26) il quale non
rispondeva né presentava ricorso (pag. 2 n. 27), che il 26 marzo 2007
l'arbitro emetteva un'ordinanza di giustificazione e fissava un'udienza telefonica
per il 23 aprile 2007 (pag. 3 n. 1 segg.), che l'escusso non vi si
opponeva, né compariva all'udienza 23 aprile 2007 (pag. 3 n. 5), che in
quell'occasione l'arbitro fissava un'udienza per l'8 maggio 2007 mentre AP
1.
presentava la mozione per sentenza in contumacia contro AO 1 in previsione
dell'udienza dell'8 maggio 2007 (pag. 3 n. 6) e che l'escusso non
si opponeva alla mozione né compariva all'udienza dell'8 maggio 2007 (pag. 3
n. 9). Sulla base di questi presupposti, l'arbitro ha quindi concluso che AO 1
è legittimamente dichiarato contumace nella presente controversia (pag. 3
n. 11).
b) Ora,
vista l'esistenza di una rappresentanza legale a favore del convenuto -nella
persona dell'avv. __________ R__________ - è senz'altro e a priori da escludere
l'eventualità di una lesione del suo diritto di essere sentito fino al 15
maggio 2006 (sopra, consid. 10).
c) Ciò
posto, l'escusso obietta di non avere ricevuto la proposta di seconda
citazione in giudizio rettificata, circostanza questa che non gli aveva consentito
di partecipare all'udienza di arbitrato (verbale, pag. 8 seg.). Nondimeno, l'avv.
S__________ ha dichiarato sotto giuramento (“affidavit”) il 12 ottobre 2007 che,
venuta meno la rappresentanza legale dell'escusso, gli avvisi di tutte le
comunicazioni dell'arbitro o della Corte venivano pertanto inviati direttamente
al sig. AO 1 per posta elettronica o per posta ordinaria, dapprima
all'indirizzo californiano del sig. AO 1, e successivamente per posta al suo
indirizzo residenziale a __________, Svizzera (doc. A–sub F1 pag. 2 n. 4). In
una successiva dichiarazione giurata integrativa del 28 aprile 2009 -prodotta
dall'escusso- la stessa ha inoltre specificato che l'istanza di
autorizzazione alla rettifica e della seconda citazione in giudizio
rettificata, depositata per conto della cliente il 23 maggio 2006, era
stata trasmessa quello stesso giorno all'arbitro e alle parti, e quindi anche
all'indirizzo postale in California che era stato indicato dall'escusso per il tramite
della “Federal Express (FedEx)” conformemente alle vigenti norme AAA, invio consegnato
a quest'ultimo il 24 maggio 2006 alle ore 14:26 (doc. 3 pag. 17 segg., in
particolare n. 5, 6, 7 e 9). E, il medesimo escusso produce lo scambio e-mail 15
maggio 2006, che comprova l'esigenza per l'escusso di ricevere personalmente la
corrispondenza con l'arbitro presso il suo indirizzo elettronico (e-mail) o postale
in California (doc. 3, pag. 23), insieme alla relativa distinta di fattura 26
maggio 2006 della “FedEx” (doc. 3 pag. 26/27). Pertanto, anche sotto questo
profilo la tesi difensiva del convenuto non ha riscontro oggettivo e manca di
credibilità.
d) Invero,
l'escusso tenta di insinuare che la convocazione all'udienza di arbitrato dell'8
maggio 2007 non gli sarebbe mai stata inviata (verbale, pag. 8 e 12), salvo poi
contraddirsi e argomentare la sua censura con la tesi secondo cui quella stessa
notifica era irregolare in quanto non conforme alla Convenzione dell'Aja (verbale,
pag. 12 e 14), ribadita in sede di appello con le sue osservazioni (pag. 2
verso il basso e 3 in basso). Il convenuto afferma in particolare che già solo la
lettura della dichiarazione giurata dell'avv. S__________ prodotta quale doc.
F/F1, proverebbe che la citazione all'udienza arbitrale dell'8 maggio 2007
-quando egli era domiciliato in Svizzera- non è stata regolare (verbale, pag.
12). Ma, invano. Il 12 ottobre 2007, l'avv. S__________ ha attestato che l'amministratrice
delle cause AAA aveva inviato quella convocazione al recapito di posta
elettronica del sig. AO 1 [allegando, in quel contesto, quale “Inserto A” una
copia del relativo giustificativo] in data 4 maggio 2007 (doc. A–sub F1,
pag. 3 n. 5). E, di fatto, che quell'e-mail non sia stato versato agli atti non
rende meno credibile quella dichiarazione, ritenuto che l'onere della prova incombe
a chi si oppone al riconoscimento e all'esecuzione del lodo (sopra, consid. 8).
In
specie, quello che il convenuto contesta è l'invio per e-mail della citazione a
quell'udienza, ritenuto il preavviso di soli 3 giorni e il suo domicilio in
Svizzera. Tuttavia, come si è già visto (sopra, consid. 10), venuto meno il
patrocinio legale il medesimo escusso ha acconsentito all'utilizzo della posta
elettronica per i contatti con l'amministratrice dell'arbitrato. Per il resto, egli
non pretende che ciò era contrario alla vigente normativa AAA. Inoltre, se è
vero che in materia civile e commerciale, per la notifica e comunicazione in
Svizzera di atti giudiziari ed extragiudiziari emessi da autorità estere va seguita
la via ordinaria dell'assistenza giudiziaria (ossia tramite l'autorità centrale
incaricata) di cui alla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 ([CLA65] RS
0.274
: riserva formulata agli art. 8 e 10), l'escusso non considera che
tali presupposti non valgono necessariamente anche in materia di arbitrato (Walter, Internationales
Zivilprozessrecht der Schweiz, 4a ed., Berna 2007, pag. 534, § 13 I 1
lett. b/cc), un tribunale arbitrale non essendo assimilabile a un'autorità
estera. Certo, il preavviso di soli tre giorni può sembrare esiguo visto che egli
si trovava in Svizzera. Ma il rinvio a DTF 117 Ib 347 non soccorre all'escusso,
in quanto la fattispecie partiva dal presupposto che in quel caso la notifica
era in effetti stata irregolare e rientrava nel campo di applicazione di una
convenzione bilaterale che prevedeva in modo esplicito la possibilità di non
riconoscere una decisione resa senza che le parti fossero state regolarmente citate
oltre che legalmente rappresentate o contumaci. Tale eventualità però non si
realizza nel caso in esame. Ancora una volta poi, lo scambio di e-mail del 15 maggio 2006 (doc. 3 pag. 22 segg.) rende
evidente che la procedura arbitrale era nota all'escusso. Si aggiunga altresì
che egli medesimo ammette che il tribunale arbitrale e la controparte conoscevano
il suo recapito in Svizzera (verbale, pag. 12) valido dal 1° gennaio 2007 (doc.
U). Pertanto, spettava semmai a lui attivarsi in quel contesto censurando un
siffatto modo di agire. Dolersi per la prima volta in sede di riconoscimento
del lodo e per quel motivo, di una lesione del suo diritto di essere sentito
pur avendo avuto modo di farlo pendente l'arbitrato, è -ancora una volta- contrario
alla buona fede e preclude l'escusso (Patocchi/
Jermini, op. cit., n. 58 seg., 82 e 86 ad art. 194; Schneider, Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea
2007, n. 71 seg. ad art. 182). Ciò posto, che di fatto a quell'udienza non
abbia presenziato né lui né la di lui sorella (verbale, pag. 13), diventa per
finire irrilevante. L'eccezione dell'escusso è, anche da questo punto di vista,
infondata.
12.
A
detta del convenuto, pure il lodo arbitrale non gli è stato notificato nelle
regolari forme internazionali, ovvero giusta la Convenzione dell'Aja del 15
novembre 1965 (verbale, pag. 11 in alto, 12 in basso, 14 nel mezzo, 25 e 26 in
alto). Si è però già detto che la predetta convenzione internazionale non è
determinante in materia di arbitrato (sopra, consid. 11d). Per il resto, dal lodo
arbitrale si evince che l'atto è stato notificato all'escusso in via postale
all'indirizzo in __________ Svizzera (doc. F2, pag. 5 seg. e 7 seg.: relata
di notifica), fatto questo contro cui in sé l'interessato non muove
obiezione (cfr. anche doc. 3 pag. 33 seg.). Anzi, egli medesimo dichiara che il
tribunale arbitrale e la controparte conoscevano quel suo nuovo recapito (verbale,
pag. 12). Di modo che, anche al riguardo, non si ravvisa la violazione del suo
diritto di essere sentito e un motivo di rifiuto giusta l'art. V n. 1 lett. b
Conv. di New York.
13.
L'escusso
afferma di avere interposto avverso la sentenza 1° giugno 2007 -convalidata il
successivo 27 agosto 2007- con cui la Corte Superiore dello Stato della
California, __________, aveva confermato il lodo arbitrale 10 maggio 2007,
un'istanza di annullamento davanti alla Corte Superiore dello Stato della
California facendo valere tutte le gravi violazioni emerse sia nel corso della
procedura arbitrale che di quella giudiziaria che era seguita. La domanda,
respinta in primo grado, era stata da lui impugnata con appello il 3 giugno
2009, ricorso tutt'ora “sub-judice” (verbale, pag. 18). L'escusso,
sembra così invocare il motivo di opposizione di cui all'art. V n. 1 lett. e della
Conv. di New York.
Ora,
sottoscrivendo l'accordo di remissione 8/14 dicembre 2005, le parti hanno
acconsentito a rimettersi ad un giudizio arbitrale vincolante (“stipulation
to refer matter to binding arbitration”) (doc. G/G1). La stessa ordinanza 14
dicembre 2005 con cui il giudice civile del Tribunale Superiore __________ in base
a tale accordo ha demandato la causa, già pendente in sede civile, alla
procedura d'arbitrato specifica in presenza di giusta causa di sottoporre la
controversia al giudizio arbitrale definitivo e vincolante (doc. G/G1 pag.
5.
n. 23 segg.). E, di fatto, l'escusso non pretende né dimostra di avere
formulato un ricorso ordinario avverso il lodo arbitrale come tale (STF del 3
gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2; DTF 135 III 136 consid. 2.2 in alto; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 114 e 116
ad art. 194; Berger/Kellerhals, op.
cit., n. 1908). Anzi, nella misura in cui si ostina a ribadire la tesi secondo
cui la sentenza arbitrale non è stata confermata appropriatamente (verbale,
pag. 9 seg., 13 seg. e 18), egli medesimo esclude implicitamente questa eventualità.
D'altra parte, ai fini dell'art. V n. 1 lett. e Conv.
di New York, non è affatto necessario che
il lodo arbitrale sia dichiarato esecutivo nello Stato di origine (DTF 135 III
136.
consid. 2.2; Patocchi/ Jermini, op.
cit., n. 114 ad art. 194), a meno che sia presupposto per la sua validità
secondo il diritto di quello Stato (Berger/
Kellerhals, op. cit., n. 1909) ciò che in concreto il convenuto non
prova. Risulta segnatamente vano il rinvio alla “doctrine of merger” (verbale,
pag. 10) -e di conseguenza inutile ogni considerazione sulle modalità di
emissione della sentenza civile di conferma datata 1° giugno 2007- visto che il lodo arbitrale rimane ad ogni modo riconoscibile
secondo la Conv. di New York (Walter, op.
cit., pag. 571, § 13 III 4/e).
Per
il resto poi, con riferimento all'istanza di annullamento avverso la sentenza
di conferma del lodo arbitrale introdotta il 30 marzo 2009, respinta in primo
grado il 21 maggio 2009 e da lui impugnata in sede di appello il 3 giugno 2009
(doc. 6 pag. 14 in alto), l'escusso non sostiene né che si tratti di un ricorso
ordinario né che in merito il tribunale adito abbia emesso una decisione
giudiziaria di sospensione (STF del 3 gennaio 2006 [5P.292/2005] consid. 3.2;
DTF 135 III 136 consid. 2.2 in fine; Patocchi/Jermini,
op. cit., n. 116 ad art. 194; Berger/
Kellerhals, op. cit., n. 1908). In definitiva, anche sotto il profilo
dell'art. V n. 1 lett. e Conv. di New York, il motivo
di rifiuto del convenuto è senza fondamento.
Invero,
secondo l'art. VI Conv. di New York, ove l'annullamento o la sospensione della
sentenza siano domandati all'autorità competente di cui all'art. V n. 1 lett.
e, l'autorità davanti alla quale è invocata la sentenza può, se crede
opportuno, soprassedere alla decisione circa l'esecuzione della sentenza,
esigendo, se richiesto dalla parte che domanda l'esecuzione della sentenza, che
l'altra fornisca garanzie adeguate. Nondimeno, è questa un'eventualità che deve
essere apprezzata tenuto conto delle circostanze del singolo caso (Patocchi/Jermini, op. cit., n. 119 ad
art. 194; Berger/Kellerhals, op.
cit., n. 1912). In concreto, l'istanza di annullamento riguarda la sentenza
civile di conferma del lodo e non il lodo medesimo; a ciò si aggiunga poi che
la stessa è già stata respinta in primo grado. Non v'è quindi motivo per
differire oltre il presente giudizio.
14.
Nel
merito, l'escusso tenta infine di proporre una propria versione sui fatti all'origine
della procedura arbitrale (verbale, pag. 9 seg., 11 in basso, 15 seg.) e che in
quel contesto erano stati ponderati limitatamente alla verosimiglianza
(verbale, pag. 9 in basso). Si tratta però di una censura che non rientra fra
quelle proponibili giusta l'art. V della Conv. di New York né fra quelle
indicate dall'art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione del
credito posto in esecuzione) (sopra, consid. 7). Ogni disquisizione in merito
non ha pertanto alcuna pertinenza.
15.
L'escusso
accenna infine all'incompatibilità -invero della sentenza 1° giugno 2007 di conferma
del lodo arbitrale- con l'ordine pubblico svizzero. Giusta l'art. V n. 2 lett.
b Conv. di New York, il riconoscimento e l'esecuzione d'una sentenza arbitrale
possono essere negati se l'autorità competente del paese dove sono domandati
riscontra che il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sia contraria
all'ordine pubblico. E questo è un presupposto che il giudice deve esaminare
d'ufficio (sopra, consid. 3). Ora, dal profilo procedurale, la questione legata
al mancato rispetto del diritto di essere sentito dell'escusso è già stata
affrontata alla luce dell'art. V n. 1 lett. b Conv. di New York (sopra, consid.
8, 11 e 12). Da questo punto di vista, non v'è quindi motivo per dilungarsi
oltre (Patocchi/Jermini, op.
cit., n. 90 ad art. 194; Berger/Kellerhals,
op. cit., n. 1922; Siehr, Zürcher
Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 21 ad art. 194). Per il resto, non si ravvisano
altri elementi -sia procedurali che materiali- per ritenere che il
riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale 10 maggio 2007 in virtù del quale
l'istante rivendica una specifica pretesa patrimoniale, come tale leda in
maniera intollerabile i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico
svizzero (Patocchi/Jermini, op.
cit., n. 125 segg. e 129 ad art. 194; Berger/Kellerhals,
op. cit., n. 1919 segg.).
16.
Vista
l'esistenza di un valido titolo di credito riconoscibile ed esecutivo,
l'appello dell'istante merita per finire di essere accolto, con la conseguente
riforma della sentenza impugnata nel senso di rigettare in via definitiva
l'opposizione interposta dall'escusso. La tassa di giustizia e le indennità
seguono la soccombenza dell'escusso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF, art. 194 LDIP, art. I segg. Conv. di New York, art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. L'appello è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della
sentenza 25 novembre 2009 del Pretore __________ (EF.2009.1322), sono così
riformati:
“1. L'istanza 11 maggio 2009 di AP
1, __________ è accolta nel senso che è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta da AO 1, __________, al PE n. __________ del 5/10 febbraio 2009
dell'UE __________.
2.
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 290.–, da anticipare dalla
parte istante, sono poste a carico del convenuto con l'obbligo di rifondere all'istante
fr. 2'000.– a titolo di indennità.”
II. La tassa di giustizia di fr. 500.–, già anticipata
dall'appellante, è posta a carico di AO 1, __________, con l'obbligo di
rifondere a AP 1, __________ un'indennità di fr. 1'500.–.
III. Intimazione:
–;
– __________.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.
129'504.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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