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Decisione

14.2009.105

Rigetto definitivo dell'opposizione: misure provvisionali in procedura di divorzio - decreti supercautelari emessi "inaudita l'altra parte" ed emessi "nelle more istruttorie" sono inappellabili e quin

22 febbraio 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa di mantenimento di fr. 11'600.– sulla convenzione sulle

conseguenze accessorie al divorzio sottoscritta da lei e dal marito escusso a __________

il 19/21 dicembre 2007 (doc. B), con cui quest'ultimo si era fra l'altro impegnato

a corrisponderle -in via anticipata entro il primo

giorno di ogni mese- un contributo alimentare mensile di fr. 11'600.– da gennaio

2008 a gennaio 2011, di fr. 11'400.– da febbraio 2011 a settembre 2013 e di fr.

13'200.– (riservata l'eventualità di un perdurare del mantenimento del primo figlio

raggiunta la maggior età) da ottobre 2013 a gennaio 2017 (doc. B, clausola n.

10).

La

procedente fonda poi il rimanente credito di fr. 30'551.55 sul decreto

supercautelare 2 giugno 2008 emesso nelle more istruttorie con cui il

Segretario assessore della Pretura __________, ha -fra l'altro- stabilito in

fr. 1'675.– (oltre agli assegni familiari) il contributo alimentare per

ciascuno dei due figli e in fr. 3'000.– quello per la moglie, importi da

versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese a partire da giugno 2008

(doc. C, pag. 2 n. 4 e 6). Il decreto stabilisce altresì che le spese di gestione

ordinaria dell'abitazione coniugale -assegnata in uso alla moglie- insieme alle

spese straordinarie di manutenzione, alle polizze assicurative, agli interessi

ipotecari e agli ammortamenti sono interamente a carico del marito (doc. C,

pag. 2 n. 1 e 7).

C. All'udienza

di contraddittorio del 2 dicembre 2009 l'istante ha ribadito la sua richiesta,

precisando che l'importo di fr. 11'600.– per cui chiedeva il rigetto

provvisorio in base alla convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio,

si riferiva al contributo alimentare per maggio 2008, mensilità non contemplata

dalla procedura esecutiva da lei precedentemente promossa.

Per

l'escusso, tutte le pretese dedotte dalla convenzione sulle conseguenze

accessorie al divorzio erano già state oggetto dell'esecuzione n. __________ e

della corrispondente procedura di rigetto dell'opposizione. Di modo che,

riferita all'importo di fr. 11'600.–, l'istanza era a priori infondata.

L'istante aveva rinunciato poi a rivendicare il saldo per alimenti arretrati dovuti

a moglie e figli da giugno a novembre 2008 e pari a complessivi fr. 4'829.70, contestualmente

all'accordo -nelle more istruttorie- omologato dal Pretore del divorzio in data

11 ottobre [recte: dicembre] 2008 a modifica del mantenimento per i figli

fissato con decreto 2 giugno 2008. A torto l'istante aveva inoltre posto in

esecuzione fr. 12'000.– a titolo di contributi alimentari per sé maturati tra

l'aprile e il luglio 2009, importi non esigibili in quanto era pendente un'istanza

di modifica con richiesta di misure supercautelari non ancora evasa. Infine, se

era vero che il decreto 2 giugno 2008 poneva gli oneri della casa coniugale a

carico del marito, lo stesso non prevedeva affatto il versamento diretto nelle

mani della moglie, di modo che semmai il diritto all'incasso spettava ai terzi

creditori. D'altra parte, l'istante non aveva affatto provato di avere assolto

all'obbligo di pagamento a carico del marito, anticipandone in sua vece gli

importi posti in esecuzione. Di qui il mantenimento dell'opposizione.

La

procedente ha ribadito che la pretesa di fr. 11'600.– per maggio 2008 non era

oggetto della precedente esecuzione, ha contestato l'esistenza di una richiesta

di modifica per i contributi alimentari maturati da aprile a luglio 2009 (complessivi

fr. 12'000.–) come pure di avere rinunciato all'incasso di fr. 4'829.70 a saldo

dei contributi arretrati dovuti per il 2008. Si è infine opposta alla tesi

secondo cui spettava ai terzi creditori -che non erano parte alla procedura di

divorzio- procedere nei confronti dell'escusso con l'incasso delle spese per la

casa. Quest'ultimo ha ribadito il suo punto di vista e di essere in procinto di

presentare un'azione di disconoscimento di debito per i contributi oggetto

della precedente esecuzione.

D. Con

sentenza 16 dicembre 2009 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Il

rigetto provvisorio era anzitutto fondato per il contributo alimentare di fr.

11'600.– per maggio 2008, in quanto la passata procedura esecutiva era riferita

a quelli maturati fino ad aprile 2008. Il decreto supercautelare 2 giugno 2008

valido con effetto da giugno 2008 legittimava il rigetto definitivo per il

saldo di fr. 4'829.70 dovuto a titolo di contributi arretrati da giugno a

novembre 2008, posto come in quello datato 11 dicembre 2008 non vi era traccia

alcuna di una rinuncia dell'istante in tal senso. Il decreto 2 giugno 2008 poi,

fino a quanto il giudice del divorzio non avesse stabilito diversamente a

seguito dell'istanza di modifica, giustificava pure il rigetto definitivo per complessivi

fr. 12'000.– di alimenti dovuti all'istante da aprile a luglio 2009. L'opposizione

era poi da rigettare in via definitiva anche con riferimento agli oneri della

casa quantificati dall'istante in complessivi fr. 13'137.05, visto che il decreto

2 giugno 2008 ne poneva l'obbligo di pagamento a carico dell'escusso che, in

sede di udienza, aveva ammesso di non avere pagato alcunché in proposito. In

merito alla rifusione del danno di fr. 584.80 ricevuto dall'assicurazione, il

convenuto non aveva inoltre provato di non doverla restituire all'istante. In

definitiva quindi, l'opposizione doveva essere rigettata per la somma capitale

di fr. 11'600.– in via provvisoria e per quella di fr. 30'551.55 in via

definitiva.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, contestando il rigetto

definitivo dell'opposizione dato in relazione alle spese per la casa (fr.

13'137.05) e alla rifusione del danno corrisposto dall'assicurazione (fr.

584.80). Certo, il decreto supercautelare 2 giugno 2008 stabilisce che quegli oneri

sono interamente a suo carico. Nondimeno non è affatto previsto il pagamento

diretto alla moglie, la quale non beneficia quindi di un titolo di credito. Lei

peraltro non pretende di avere anticipato quegli importi, che pertanto nemmeno sono

esigibili. L'indennità di fr. 584.80 incassata dall'assicurazione poi, presuppone

un intervento di manutenzione cui egli ha già fatto fronte e che gli è stato di

fatto risarcito. Di modo che, nei confronti dell'istante, costituisce un indebito

arricchimento. In definitiva, l'istanza di rigetto definitivo era così da

respingere, con la conseguente conferma dell'opposizione limitatamente a fr.

13'721.85.

F. Delle

osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha anzitutto stabilito che l'opposizione poteva essere rigettata

in via provvisoria limitatamente al contributo alimentare di fr. 11'600.– di

maggio 2008, sulla base della convenzione sulle conseguenze accessorie al

divorzio sottoscritta dall'istante e dal marito escusso a __________ il 19/21

dicembre 2007 (doc. B). Il primo giudice ha d'altra parte considerato che nella

misura in cui l'esecuzione si riferiva al saldo di fr. 4'829.70 per alimenti scaduti

tra giugno e novembre 2008 e per complessivi fr. 12'000.– di contributi dovuti

all'istante tra l'aprile e il luglio 2009, il decreto supercautelare del 2

giugno 2008 costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione.

Al riguardo, l'escusso non solleva più alcuna obiezione in appello. Da questo

punto di vista pertanto, la decisione pretorile è diventata definitiva e passata

in giudicato formale. La questione non merita quindi ulteriore disamina.

2.

Controverso in concreto, resta per contro la questione legata

alle spese di casa che complessivamente l'istante ha quantificato in fr.

13'721.85 (622.10+100.70+584.80+12'414.25) e per le quali, sulla base del

decreto supercautelare 2 giugno 2008 (istanza, pag. 3 e 4), ha postulato il

rigetto dell'opposizione in via definitiva, richiesta accolta dal Pretore e

contro cui l'escusso insorge ora davanti a questa Camera.

3.

Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è

fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il

rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è

cresciuta in giudicato, ossia non può più essere impugnata con un rimedio di

diritto ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento

o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3

seg. ad art. 80; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg. ad

art. 80; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi

Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).

Il

giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa (quindi

pure in sede di appello) se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia

tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op.

cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva

dell'opposizione.

4.

Nel Cantone Ticino le misure provvisionali emesse durante la

procedura di divorzio (art. 137 CC) -che di per sé possono costituire validi

titoli di rigetto definitivo (Staehelin,

op. cit., n. 10 ad art. 80)- sottostanno alla regolamentazione prevista

per i procedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC, cui rinvia l'art. 419c cpv.

1). L'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC ne sancisce la provvisoria esecutività, a

meno che ad un eventuale appello sia conferito effetto sospensivo (art. 382

cpv. 3 CPC). Invero, la prassi di questa Camera -a differenza di una parte

della dottrina e del Tribunale federale (OGer OW, Amtsb. OW 2002/03 pag. 107

segg.; DTF 131 III 89 e 131 III 406; Vock,

Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 4 ad art. 80; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea

2005, n. 7 ad art. 80)- considera che l'art. 80 LEF non prescrive la crescita

in giudicato formale di una sentenza quale conditio sine qua non per la

sua esecutività: pertanto, se una decisione è contestata tramite il rimedio

ordinario dell'appello ma privo di effetto sospensivo, può senz'altro essere

eseguita (CEF, 23 maggio 2005 [14.2005.10], consid. 2b; Rep. 1999, 265 segg.

citata in: Staehelin, op. cit., Ergänzungsband,

Basilea 2005, n. 7 ad art. 80; Stücheli,

op. cit., pag. 224 segg.). A ben vedere, nella presente fattispecie non

occorre dilungarsi oltre in quanto i decreti supercautelari, ossia quelli emessi

“inaudita l'altra parte” e quelli emessi “nelle more istruttorie” (sulla

distinzione vedi: Cocchi/Trezzini, CPC-TI

massimato e commentato, Lugano 2000, nota 907 ad art. 379), sono per legge inappellabili

(art. 382 cpv. 1 CPC; Cocchi/ Trezzini, op.

cit., n. 1 segg. ad art. 382). Ciò posto, essendo provvisoriamente esecutivi, rappresentano

titolo ai fini del rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 6 ad

art. 310).

5.

Nel

presente caso, l'istante fonda la sua richiesta sul decreto 2 giugno 2008 emesso

in via supercautelare nelle more istruttorie con cui il Segretario assessore

della Pretura __________, ha -fra l'altro- stabilito che “le spese di

gestione ordinaria dell'abitazione coniugale [assegnata in uso all'istante],

come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative, gli

interessi ipotecari e gli ammortamenti sono interamente a carico del marito”,

specificando alle “parti interessate che il presente decreto è

immediatamente esecutivo” (doc. C, pag. 2 dispositivo n. 7 e pag. 3 clausola

§). E, da questo punto di vista il successivo decreto supercautelare 11

dicembre 2008 non ha apportato alcuna modifica (cfr. doc. 3)

6.

L'appellante

obietta in particolare che, mancando uno specifico obbligo di pagamento diretto

alla moglie, quest'ultima non disponeva di un titolo di credito nei suoi

confronti e che semmai, in assenza di pagamento dei costi attinenti la casa,

egli era debitore verso i terzi creditori e non certo verso l'istante. A

ragione. In effetti, in merito agli oneri dell'abitazione coniugale, il decreto

supercautelare 2 giugno 2008 nelle more istruttorie non indica l'istante quale

creditrice di pretese ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento

diretto nei suoi confronti (Staehelin, op.

cit., n. 33 ad art. 80). Inoltre, lo stesso decreto non quantifica quanto è dovuto

a tale titolo, fermo restando che -come si avrà modo di vedere di seguito- in

proposito neanche i documenti agli atti sono d'aiuto alla procedente (Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80)

a) Anzitutto, riguardo

all'importo di fr. 622.10 che l'istante rivendica a titolo di assicurazioni

stabili relativo all'abitazione coniugale (istanza, pag. 3 in basso), giova

rammentare che lo stesso si riferisce al premio annuale complessivo dovuto per

il lasso di tempo dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009, che il relativo

termine di pagamento era fissato al 1° febbraio 2008 e che il decreto

supercautelare 2 giugno 2008 aveva validità soltanto a partire dal mese di

giugno 2008. Prima di allora l'assetto familiare era regolamentato dalla

convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio. Inoltre -a differenza di

quanto pretende l'istante (osservazioni, pag. 2)- non v'è alcun motivo per

ritenere che in virtù del decreto 2 giugno 2008 le spese della casa possano essere

considerate alla stregua di pretese alimentari a lei dovute, la relativa

clausola (doc. B, pag. 2 n. 7) essendo ben distinta da quella riferita al mantenimento

per lei e per i figli (doc . B, pag. 2 n. 4 e 6). A ciò si aggiunga poi che

nulla è dato di sapere in merito all'effettivo pagamento di questa fattura, non

avendo la stessa prodotto alcun valido giustificativo in proposito. Da questo

punto di vista, non può segnatamente bastare, la mera indicazione manoscritta apposta

-verosimilmente- dall'istante sulla relativa fattura prodotta e che ne fa

risalire il presumibile pagamento al “01.02.08” specificando altresì “convenzione

era stato firmato therefore I paid” (doc. D). La censura è quindi fondata.

b) La fattura di

fr. 100.70 è stata emessa il 7 marzo 2008 per una prestazione concernente il

forno dentro l'abitazione coniugale (istanza, pag. 4 in alto) e la relativa

indicazione a mano apposta sul documento ne fa risalire il pagamento al “05.04.08”

(doc. E). Ma a parte il fatto che -come già detto- questo non comprova

affatto l'avvenuto pagamento da parte dell'istante, l'interessata omette di

considerare che, a quel momento, il decreto supercautelare 2 giugno 2008 nemmeno

esisteva. Anche al riguardo l'appello va così accolto.

c) L'istante chiede

di rigettare in via definitiva l'opposizione nella misura in cui riguarda l'indennità

di fr. 584.80 (istanza, pag. 4 in alto) riferita ad una fattura per un sinistro

annunciato il 30 giugno 2008, che l'assicurazione stabili della casa coniugale

aveva rimborsato all'escusso ad ottobre 2008 (doc. F). Ciò non toglie che, a

partire dal mese di giugno 2008 -in base al decreto supercautelare emesso

quello stesso mese- i costi ordinari e straordinari della casa coniugale sono

interamente a carico dell'escusso. E, l'istante non prova né afferma di essersi

personalmente assunta l'onere di quella fattura per la quale il marito aveva

incassato il rimborso. Di modo che, anche sotto questo profilo l'appello è

fondato.

d) Anche con

riferimento all'importo di fr. 12'414.25 relativo al consumo di acqua, gas ed elettricità

nella casa coniugale (istanza, pag. 4 in alto) sulla base di conteggi eseguiti

tra il 10 aprile 2009 e il 14 giugno 2009 (doc. G), l'istante rivendica il

rigetto definitivo dell'opposizione. Ancora una volta però invano. A fronte dell'obbligo

generalizzato del marito di farsi carico di tutti gli oneri connessi

all'abitazione coniugale sancito dal decreto supercautelare nelle more

istruttorie del 2 giugno 2008, l'istante si è limitata a produrre la diffida di

pagamento scadente il 25 giugno 2009 accompagnato dal relativo estratto conto

contrattuale, che a quel momento attestava uno scoperto ancora dovuto di fr.

12'414.25 (doc. G, pag. 1 a 6), e la successiva diffida di pagamento 20 luglio

2009.

inviata direttamente all'escusso e da cui risulta uno scoperto di

complessivi fr. 13'914.25 (doc. G, pag. 7). Ciò posto, ancora una volta, la

procedente non tenta nemmeno di sostenere -men che meno dimostrare- di avere

fatto fronte all'impegno del coniuge escusso. Ancora una volta, l'appello è

quindi fondato.

e) Invero, per il

Pretore, la richiesta di rigetto in via definitiva dell'opposizione riferita ai

suddetti importi era legittima non solo in virtù del decreto supercautelare 2

giugno 2008, ma anche perché l'escusso in sede di udienza aveva ammesso di non

avere pagato quei specifici oneri (sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso). Resta

il fatto che, se da un lato l'esistenza dell'onere di pagamento di tutti i

costi (ordinari e straordinari) legati all'abitazione coniugale è indubbiamente

sancito da tale decreto, lo stesso non stabilisce che debba essere adempiuto direttamente

nei confronti dell'istante. Né quest'ultima -come visto- ha provato di avere

concretamente fatto fronte a quelle spese in luogo e vece del marito. A ciò si

aggiunga poi che non è compito del giudice del rigetto ovviare a dispositivi

poco chiari o in qualche modo lacunosi contenuti in una sentenza di merito. E

-a differenza di quanto pretende l'istante (osservazioni, pag. 3)- questo non costituisce

certo un abuso di diritto. Così come proposta, la documentazione agli atti non

costituisce quindi valido titolo di rigetto definitivo per le pretese

rivendicate in questo contesto dall'istante, e questo a prescindere dal fatto

che l'escusso abbia ammesso -quantomeno non abbia contestato- di non avere

pagato quegli importi.

7.

L'appello

deve così essere accolto. Di conseguenza, l'opposizione interposta dal debitore

escusso va mantenuta limitatamente all'importo di fr. 13'721.85, con conseguente

riforma del giudizio impugnato. Il dispositivo sugli oneri processuali davanti

al Pretore è modificato in base al reciproco grado di soccombenza; tassa di

giustizia e indennità in appello seguono la soccombenza dell'istante, che ha

resistito alle censure proposte (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.

1.

OTLEF,

pronuncia: I. L'appello

è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 16 dicembre

2009.

del Pretore __________, sono così riformati:

“1. L'istanza

è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta da AP 1,

__________, contro il precetto esecutivo n. __________ del 3/6 agosto 2009 dell'Ufficio

esecuzione e fallimenti __________, è respinta:

1.1

in via definitiva limitatamente a fr.

16'829.70 oltre interessi al 5% a far capo dal 24 luglio 2009. Per il

restante importo di fr. 13'721.85 l'opposizione è mantenuta.

1.2

(invariato)

2.

Le

spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 220.–, da anticipare dalla

parte istante, sono a carico di quest'ultima per fr. 70.– mentre la rimanenza

di fr. 150.– è posta a carico di AP 1, __________. AP 1, __________,

rifonderà alla controparte fr. 340.– a titolo di indennità parziali.”

II. La

tassa di giustizia di fr. 400.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a __________, __________,

un'indennità di fr. 300.–.

III. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

13'721.85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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