14.2009.105
Rigetto definitivo dell'opposizione: misure provvisionali in procedura di divorzio - decreti supercautelari emessi "inaudita l'altra parte" ed emessi "nelle more istruttorie" sono inappellabili e quin
22 febbraio 2010Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2009.105
Data decisione, Autorità:
22.02.2010, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione: misure provvisionali in procedura di divorzio - decreti supercautelari emessi "inaudita l'altra parte" ed emessi "nelle more istruttorie" sono inappellabili e quindi provvisoriamente esecutivi
DECRETO SUPERCAUTELARE
OPPOSIZIONE
PROCEDIMENTO CAUTELARE
PROCEDURA DI DIVORZIO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 137 CC
art. 310 cpv. 4 let. a CPC-TI
art. 376segg. CPC-TI
art. 382 cpv. 1 CPC-TI
art. 382 cpv. 3 CPC-TI
art. 419c cpv. 1 CPC-TI
art. 80 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2009.105
Lugano
22 febbraio
2010
SL/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 28 agosto 2009 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1)
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio per
l'importo di fr. 11'600.– rispettivamente quello definitivo per l'importo di
fr. 30'551.55, dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________
del 3/6 agosto 2009 dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 16 dicembre 2009 (EF.2009.2276), ha così deciso:
“1. L'istanza è accolta. Di conseguenza
l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti __________, è respinta:
1.1. in via definitiva limitatamente a fr. 30'551.55 oltre
interessi al 5% a far capo dal 24.07.2009.
1.2. in via provvisoria limitatamente a fr. 11'600.– oltre
interessi al 5% a far capo dal 24.07.2009.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 220.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte
convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.– a titolo di indennità.
3. omissis”.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con
atto 24 dicembre 2009 ne postula la riforma nel senso di accogliere solo parzialmente
l'istanza e, di conseguenza, confermare l'opposizione per l'importo di fr.
13'721.85, tassa e spese di giustizia di primo grado ripartite a metà fra le
parti e obbligo per l'escusso di rifondere all'istante un'indennità di fr.
350.–, protestate tasse, spese di giustizia e ripetibili di seconda sede;
preso atto che l'istante con osservazioni del 25 gennaio 2010
propone di respingere l'appello, protestate tasse, spese e ripetibili;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 3/6 agosto 2009 dell'UE __________, AO 1
ha escusso il marito AP 1 per la somma capitale di fr. 42'151.55 oltre
interessi al 5% dal 24 luglio 2009, indicando quale titolo di credito:
“Alimenti e spese come da convenzione di divorzio del 19.12.07 e da decreto
supercautelare del Pretore __________ del 02.06.08”. Interposta tempestiva
opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio limitatamente a
fr. 11'600.– oltre interessi, e il rigetto definitivo per il rimanente importo
di fr. 30'551.55 oltre interessi.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa di mantenimento di fr. 11'600.– sulla convenzione sulle
conseguenze accessorie al divorzio sottoscritta da lei e dal marito escusso a __________
il 19/21 dicembre 2007 (doc. B), con cui quest'ultimo si era fra l'altro impegnato
a corrisponderle -in via anticipata entro il primo
giorno di ogni mese- un contributo alimentare mensile di fr. 11'600.– da gennaio
2008 a gennaio 2011, di fr. 11'400.– da febbraio 2011 a settembre 2013 e di fr.
13'200.– (riservata l'eventualità di un perdurare del mantenimento del primo figlio
raggiunta la maggior età) da ottobre 2013 a gennaio 2017 (doc. B, clausola n.
10).
La
procedente fonda poi il rimanente credito di fr. 30'551.55 sul decreto
supercautelare 2 giugno 2008 emesso nelle more istruttorie con cui il
Segretario assessore della Pretura __________, ha -fra l'altro- stabilito in
fr. 1'675.– (oltre agli assegni familiari) il contributo alimentare per
ciascuno dei due figli e in fr. 3'000.– quello per la moglie, importi da
versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese a partire da giugno 2008
(doc. C, pag. 2 n. 4 e 6). Il decreto stabilisce altresì che le spese di gestione
ordinaria dell'abitazione coniugale -assegnata in uso alla moglie- insieme alle
spese straordinarie di manutenzione, alle polizze assicurative, agli interessi
ipotecari e agli ammortamenti sono interamente a carico del marito (doc. C,
pag. 2 n. 1 e 7).
C. All'udienza
di contraddittorio del 2 dicembre 2009 l'istante ha ribadito la sua richiesta,
precisando che l'importo di fr. 11'600.– per cui chiedeva il rigetto
provvisorio in base alla convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio,
si riferiva al contributo alimentare per maggio 2008, mensilità non contemplata
dalla procedura esecutiva da lei precedentemente promossa.
Per
l'escusso, tutte le pretese dedotte dalla convenzione sulle conseguenze
accessorie al divorzio erano già state oggetto dell'esecuzione n. __________ e
della corrispondente procedura di rigetto dell'opposizione. Di modo che,
riferita all'importo di fr. 11'600.–, l'istanza era a priori infondata.
L'istante aveva rinunciato poi a rivendicare il saldo per alimenti arretrati dovuti
a moglie e figli da giugno a novembre 2008 e pari a complessivi fr. 4'829.70, contestualmente
all'accordo -nelle more istruttorie- omologato dal Pretore del divorzio in data
11 ottobre [recte: dicembre] 2008 a modifica del mantenimento per i figli
fissato con decreto 2 giugno 2008. A torto l'istante aveva inoltre posto in
esecuzione fr. 12'000.– a titolo di contributi alimentari per sé maturati tra
l'aprile e il luglio 2009, importi non esigibili in quanto era pendente un'istanza
di modifica con richiesta di misure supercautelari non ancora evasa. Infine, se
era vero che il decreto 2 giugno 2008 poneva gli oneri della casa coniugale a
carico del marito, lo stesso non prevedeva affatto il versamento diretto nelle
mani della moglie, di modo che semmai il diritto all'incasso spettava ai terzi
creditori. D'altra parte, l'istante non aveva affatto provato di avere assolto
all'obbligo di pagamento a carico del marito, anticipandone in sua vece gli
importi posti in esecuzione. Di qui il mantenimento dell'opposizione.
La
procedente ha ribadito che la pretesa di fr. 11'600.– per maggio 2008 non era
oggetto della precedente esecuzione, ha contestato l'esistenza di una richiesta
di modifica per i contributi alimentari maturati da aprile a luglio 2009 (complessivi
fr. 12'000.–) come pure di avere rinunciato all'incasso di fr. 4'829.70 a saldo
dei contributi arretrati dovuti per il 2008. Si è infine opposta alla tesi
secondo cui spettava ai terzi creditori -che non erano parte alla procedura di
divorzio- procedere nei confronti dell'escusso con l'incasso delle spese per la
casa. Quest'ultimo ha ribadito il suo punto di vista e di essere in procinto di
presentare un'azione di disconoscimento di debito per i contributi oggetto
della precedente esecuzione.
D. Con
sentenza 16 dicembre 2009 il Pretore __________, ha accolto l'istanza. Il
rigetto provvisorio era anzitutto fondato per il contributo alimentare di fr.
11'600.– per maggio 2008, in quanto la passata procedura esecutiva era riferita
a quelli maturati fino ad aprile 2008. Il decreto supercautelare 2 giugno 2008
valido con effetto da giugno 2008 legittimava il rigetto definitivo per il
saldo di fr. 4'829.70 dovuto a titolo di contributi arretrati da giugno a
novembre 2008, posto come in quello datato 11 dicembre 2008 non vi era traccia
alcuna di una rinuncia dell'istante in tal senso. Il decreto 2 giugno 2008 poi,
fino a quanto il giudice del divorzio non avesse stabilito diversamente a
seguito dell'istanza di modifica, giustificava pure il rigetto definitivo per complessivi
fr. 12'000.– di alimenti dovuti all'istante da aprile a luglio 2009. L'opposizione
era poi da rigettare in via definitiva anche con riferimento agli oneri della
casa quantificati dall'istante in complessivi fr. 13'137.05, visto che il decreto
2 giugno 2008 ne poneva l'obbligo di pagamento a carico dell'escusso che, in
sede di udienza, aveva ammesso di non avere pagato alcunché in proposito. In
merito alla rifusione del danno di fr. 584.80 ricevuto dall'assicurazione, il
convenuto non aveva inoltre provato di non doverla restituire all'istante. In
definitiva quindi, l'opposizione doveva essere rigettata per la somma capitale
di fr. 11'600.– in via provvisoria e per quella di fr. 30'551.55 in via
definitiva.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1, contestando il rigetto
definitivo dell'opposizione dato in relazione alle spese per la casa (fr.
13'137.05) e alla rifusione del danno corrisposto dall'assicurazione (fr.
584.80). Certo, il decreto supercautelare 2 giugno 2008 stabilisce che quegli oneri
sono interamente a suo carico. Nondimeno non è affatto previsto il pagamento
diretto alla moglie, la quale non beneficia quindi di un titolo di credito. Lei
peraltro non pretende di avere anticipato quegli importi, che pertanto nemmeno sono
esigibili. L'indennità di fr. 584.80 incassata dall'assicurazione poi, presuppone
un intervento di manutenzione cui egli ha già fatto fronte e che gli è stato di
fatto risarcito. Di modo che, nei confronti dell'istante, costituisce un indebito
arricchimento. In definitiva, l'istanza di rigetto definitivo era così da
respingere, con la conseguente conferma dell'opposizione limitatamente a fr.
13'721.85.
F. Delle
osservazioni della parte appellata, si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha anzitutto stabilito che l'opposizione poteva essere rigettata
in via provvisoria limitatamente al contributo alimentare di fr. 11'600.– di
maggio 2008, sulla base della convenzione sulle conseguenze accessorie al
divorzio sottoscritta dall'istante e dal marito escusso a __________ il 19/21
dicembre 2007 (doc. B). Il primo giudice ha d'altra parte considerato che nella
misura in cui l'esecuzione si riferiva al saldo di fr. 4'829.70 per alimenti scaduti
tra giugno e novembre 2008 e per complessivi fr. 12'000.– di contributi dovuti
all'istante tra l'aprile e il luglio 2009, il decreto supercautelare del 2
giugno 2008 costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione.
Al riguardo, l'escusso non solleva più alcuna obiezione in appello. Da questo
punto di vista pertanto, la decisione pretorile è diventata definitiva e passata
in giudicato formale. La questione non merita quindi ulteriore disamina.
2.
Controverso in concreto, resta per contro la questione legata
alle spese di casa che complessivamente l'istante ha quantificato in fr.
13'721.85 (622.10+100.70+584.80+12'414.25) e per le quali, sulla base del
decreto supercautelare 2 giugno 2008 (istanza, pag. 3 e 4), ha postulato il
rigetto dell'opposizione in via definitiva, richiesta accolta dal Pretore e
contro cui l'escusso insorge ora davanti a questa Camera.
3.
Per l'art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è
fondato su una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il
rigetto definitivo dell'opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è
cresciuta in giudicato, ossia non può più essere impugnata con un rimedio di
diritto ordinario, e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento
o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3
seg. ad art. 80; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 6 segg. ad
art. 80; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 35 seg. e 38 seg. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi
Zurigo 2000, pag. 213 seg. e 221 segg.).
Il
giudice del rigetto deve accertare d'ufficio, in ogni stadio di causa (quindi
pure in sede di appello) se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia
tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80; Stücheli, op.
cit., pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto in via definitiva
dell'opposizione.
4.
Nel Cantone Ticino le misure provvisionali emesse durante la
procedura di divorzio (art. 137 CC) -che di per sé possono costituire validi
titoli di rigetto definitivo (Staehelin,
op. cit., n. 10 ad art. 80)- sottostanno alla regolamentazione prevista
per i procedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC, cui rinvia l'art. 419c cpv.
1). L'art. 310 cpv. 4 lett. a CPC ne sancisce la provvisoria esecutività, a
meno che ad un eventuale appello sia conferito effetto sospensivo (art. 382
cpv. 3 CPC). Invero, la prassi di questa Camera -a differenza di una parte
della dottrina e del Tribunale federale (OGer OW, Amtsb. OW 2002/03 pag. 107
segg.; DTF 131 III 89 e 131 III 406; Vock,
Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 4 ad art. 80; Staehelin, op. cit., Ergänzungsband, Basilea
2005, n. 7 ad art. 80)- considera che l'art. 80 LEF non prescrive la crescita
in giudicato formale di una sentenza quale conditio sine qua non per la
sua esecutività: pertanto, se una decisione è contestata tramite il rimedio
ordinario dell'appello ma privo di effetto sospensivo, può senz'altro essere
eseguita (CEF, 23 maggio 2005 [14.2005.10], consid. 2b; Rep. 1999, 265 segg.
citata in: Staehelin, op. cit., Ergänzungsband,
Basilea 2005, n. 7 ad art. 80; Stücheli,
op. cit., pag. 224 segg.). A ben vedere, nella presente fattispecie non
occorre dilungarsi oltre in quanto i decreti supercautelari, ossia quelli emessi
“inaudita l'altra parte” e quelli emessi “nelle more istruttorie” (sulla
distinzione vedi: Cocchi/Trezzini, CPC-TI
massimato e commentato, Lugano 2000, nota 907 ad art. 379), sono per legge inappellabili
(art. 382 cpv. 1 CPC; Cocchi/ Trezzini, op.
cit., n. 1 segg. ad art. 382). Ciò posto, essendo provvisoriamente esecutivi, rappresentano
titolo ai fini del rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 6 ad
art. 310).
5.
Nel
presente caso, l'istante fonda la sua richiesta sul decreto 2 giugno 2008 emesso
in via supercautelare nelle more istruttorie con cui il Segretario assessore
della Pretura __________, ha -fra l'altro- stabilito che “le spese di
gestione ordinaria dell'abitazione coniugale [assegnata in uso all'istante],
come pure le spese straordinarie di manutenzione, le polizze assicurative, gli
interessi ipotecari e gli ammortamenti sono interamente a carico del marito”,
specificando alle “parti interessate che il presente decreto è
immediatamente esecutivo” (doc. C, pag. 2 dispositivo n. 7 e pag. 3 clausola
§). E, da questo punto di vista il successivo decreto supercautelare 11
dicembre 2008 non ha apportato alcuna modifica (cfr. doc. 3)
6.
L'appellante
obietta in particolare che, mancando uno specifico obbligo di pagamento diretto
alla moglie, quest'ultima non disponeva di un titolo di credito nei suoi
confronti e che semmai, in assenza di pagamento dei costi attinenti la casa,
egli era debitore verso i terzi creditori e non certo verso l'istante. A
ragione. In effetti, in merito agli oneri dell'abitazione coniugale, il decreto
supercautelare 2 giugno 2008 nelle more istruttorie non indica l'istante quale
creditrice di pretese ad essa riferite e quindi di un obbligo di versamento
diretto nei suoi confronti (Staehelin, op.
cit., n. 33 ad art. 80). Inoltre, lo stesso decreto non quantifica quanto è dovuto
a tale titolo, fermo restando che -come si avrà modo di vedere di seguito- in
proposito neanche i documenti agli atti sono d'aiuto alla procedente (Staehelin, op. cit., n. 41 ad art. 80)
a) Anzitutto, riguardo
all'importo di fr. 622.10 che l'istante rivendica a titolo di assicurazioni
stabili relativo all'abitazione coniugale (istanza, pag. 3 in basso), giova
rammentare che lo stesso si riferisce al premio annuale complessivo dovuto per
il lasso di tempo dal 1° febbraio 2008 al 31 gennaio 2009, che il relativo
termine di pagamento era fissato al 1° febbraio 2008 e che il decreto
supercautelare 2 giugno 2008 aveva validità soltanto a partire dal mese di
giugno 2008. Prima di allora l'assetto familiare era regolamentato dalla
convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio. Inoltre -a differenza di
quanto pretende l'istante (osservazioni, pag. 2)- non v'è alcun motivo per
ritenere che in virtù del decreto 2 giugno 2008 le spese della casa possano essere
considerate alla stregua di pretese alimentari a lei dovute, la relativa
clausola (doc. B, pag. 2 n. 7) essendo ben distinta da quella riferita al mantenimento
per lei e per i figli (doc . B, pag. 2 n. 4 e 6). A ciò si aggiunga poi che
nulla è dato di sapere in merito all'effettivo pagamento di questa fattura, non
avendo la stessa prodotto alcun valido giustificativo in proposito. Da questo
punto di vista, non può segnatamente bastare, la mera indicazione manoscritta apposta
-verosimilmente- dall'istante sulla relativa fattura prodotta e che ne fa
risalire il presumibile pagamento al “01.02.08” specificando altresì “convenzione
era stato firmato therefore I paid” (doc. D). La censura è quindi fondata.
b) La fattura di
fr. 100.70 è stata emessa il 7 marzo 2008 per una prestazione concernente il
forno dentro l'abitazione coniugale (istanza, pag. 4 in alto) e la relativa
indicazione a mano apposta sul documento ne fa risalire il pagamento al “05.04.08”
(doc. E). Ma a parte il fatto che -come già detto- questo non comprova
affatto l'avvenuto pagamento da parte dell'istante, l'interessata omette di
considerare che, a quel momento, il decreto supercautelare 2 giugno 2008 nemmeno
esisteva. Anche al riguardo l'appello va così accolto.
c) L'istante chiede
di rigettare in via definitiva l'opposizione nella misura in cui riguarda l'indennità
di fr. 584.80 (istanza, pag. 4 in alto) riferita ad una fattura per un sinistro
annunciato il 30 giugno 2008, che l'assicurazione stabili della casa coniugale
aveva rimborsato all'escusso ad ottobre 2008 (doc. F). Ciò non toglie che, a
partire dal mese di giugno 2008 -in base al decreto supercautelare emesso
quello stesso mese- i costi ordinari e straordinari della casa coniugale sono
interamente a carico dell'escusso. E, l'istante non prova né afferma di essersi
personalmente assunta l'onere di quella fattura per la quale il marito aveva
incassato il rimborso. Di modo che, anche sotto questo profilo l'appello è
fondato.
d) Anche con
riferimento all'importo di fr. 12'414.25 relativo al consumo di acqua, gas ed elettricità
nella casa coniugale (istanza, pag. 4 in alto) sulla base di conteggi eseguiti
tra il 10 aprile 2009 e il 14 giugno 2009 (doc. G), l'istante rivendica il
rigetto definitivo dell'opposizione. Ancora una volta però invano. A fronte dell'obbligo
generalizzato del marito di farsi carico di tutti gli oneri connessi
all'abitazione coniugale sancito dal decreto supercautelare nelle more
istruttorie del 2 giugno 2008, l'istante si è limitata a produrre la diffida di
pagamento scadente il 25 giugno 2009 accompagnato dal relativo estratto conto
contrattuale, che a quel momento attestava uno scoperto ancora dovuto di fr.
12'414.25 (doc. G, pag. 1 a 6), e la successiva diffida di pagamento 20 luglio
2009.
inviata direttamente all'escusso e da cui risulta uno scoperto di
complessivi fr. 13'914.25 (doc. G, pag. 7). Ciò posto, ancora una volta, la
procedente non tenta nemmeno di sostenere -men che meno dimostrare- di avere
fatto fronte all'impegno del coniuge escusso. Ancora una volta, l'appello è
quindi fondato.
e) Invero, per il
Pretore, la richiesta di rigetto in via definitiva dell'opposizione riferita ai
suddetti importi era legittima non solo in virtù del decreto supercautelare 2
giugno 2008, ma anche perché l'escusso in sede di udienza aveva ammesso di non
avere pagato quei specifici oneri (sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso). Resta
il fatto che, se da un lato l'esistenza dell'onere di pagamento di tutti i
costi (ordinari e straordinari) legati all'abitazione coniugale è indubbiamente
sancito da tale decreto, lo stesso non stabilisce che debba essere adempiuto direttamente
nei confronti dell'istante. Né quest'ultima -come visto- ha provato di avere
concretamente fatto fronte a quelle spese in luogo e vece del marito. A ciò si
aggiunga poi che non è compito del giudice del rigetto ovviare a dispositivi
poco chiari o in qualche modo lacunosi contenuti in una sentenza di merito. E
-a differenza di quanto pretende l'istante (osservazioni, pag. 3)- questo non costituisce
certo un abuso di diritto. Così come proposta, la documentazione agli atti non
costituisce quindi valido titolo di rigetto definitivo per le pretese
rivendicate in questo contesto dall'istante, e questo a prescindere dal fatto
che l'escusso abbia ammesso -quantomeno non abbia contestato- di non avere
pagato quegli importi.
7.
L'appello
deve così essere accolto. Di conseguenza, l'opposizione interposta dal debitore
escusso va mantenuta limitatamente all'importo di fr. 13'721.85, con conseguente
riforma del giudizio impugnato. Il dispositivo sugli oneri processuali davanti
al Pretore è modificato in base al reciproco grado di soccombenza; tassa di
giustizia e indennità in appello seguono la soccombenza dell'istante, che ha
resistito alle censure proposte (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 cpv. 1 e 2 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1.
OTLEF,
pronuncia: I. L'appello
è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 16 dicembre
2009.
del Pretore __________, sono così riformati:
“1. L'istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta da AP 1,
__________, contro il precetto esecutivo n. __________ del 3/6 agosto 2009 dell'Ufficio
esecuzione e fallimenti __________, è respinta:
1.1
in via definitiva limitatamente a fr.
16'829.70 oltre interessi al 5% a far capo dal 24 luglio 2009. Per il
restante importo di fr. 13'721.85 l'opposizione è mantenuta.
1.2
(invariato)
2.
Le
spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 220.–, da anticipare dalla
parte istante, sono a carico di quest'ultima per fr. 70.– mentre la rimanenza
di fr. 150.– è posta a carico di AP 1, __________. AP 1, __________,
rifonderà alla controparte fr. 340.– a titolo di indennità parziali.”
II. La
tassa di giustizia di fr. 400.–, già anticipata dall'appellante, è posta a
carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a __________, __________,
un'indennità di fr. 300.–.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.
13'721.85, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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