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Decisione

14.2009.106

Sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Bollettini di consegna di merce. Fatture

9 febbraio 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Con PE n. __________ del 12/16 gennaio 2009

dell’UE di __________ AP 1 ha escusso AO 1 per l’incasso di fr. 43'701.60 oltre

interessi al 5% dal 30 gennaio 2008, indicando quale titolo di credito:

“Warenbezüge fr. 76'106.70; Provision 07 fr. 24'066.95; Provision 08 Fr.

6'332.90; A__________ 07 fr. 2'005.25 – Rückvergütung.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha

chiesto il

rigetto provvisorio.

B. La procedente fonda la sua pretesa su 4 fatture del 30 settembre

2007 per fr. 25'307.75 rispettivamente del 31 ottobre 2007 per fr. 14'963.05

rispettivamente del 30 novembre 2007 per fr. 26'738.20 e del 31 dicembre 2007

per fr. 18'555.50 (doc. F-J). Da questi importi l’istante ha dedotto tre note

di credito, di cui ai doc. K-M e acconti versati dalla convenuta da maggio a

settembre 2008 per complessivi fr. 8'000.--, per cui il saldo risultante

ammonta a fr. 76'106.70. Da questo importo AP 1 ha dedotto le provvigioni dovute alla convenuta, già sua agente, per il 2007 e per il 2008 pro rata

(doc. N e O). L’istante ha poi effettuato un’ulteriore deduzione di fr.

2'005.25 (doc. Q) per un rimborso al ristorante A__________. L’importo posto in

esecuzione ammonta pertanto a fr. 43'701.60 con interesse al 5% dal 30 gennaio

2008, ritenuto che l’ultima fattura del 31 dicembre 2007 (doc. J) scadeva in

tale data. Secondo la procedente, i seguenti documenti, considerati insieme, ossia

l’accettazione delle forniture tramite la sottoscrizione dei bollettini di

consegna (doc. F-J), i pagamenti rateali effettuati (doc. E), il fatto che i

prezzi erano noti alla convenuta, che essendo sua agente, aveva già ricevuto

precedenti forniture, come quella di cui alla fattura del 31 agosto 2007 (doc.

R) di complessivi fr. 34'265.05 integralmente pagata in tre rate (doc. S),

costituiscono valido riconoscimento di debito per l’importo posto in

esecuzione.

C. All’udienza di contraddittorio l’istante si è confermata nella sua

domanda, mentre la convenuta vi si è opposta, asserendo che i bollettini di

consegna da lei sottoscritti confermano unicamente la consegna della merce ivi

menzionata. Essi non costituiscono invece riconoscimento di debito per gli

importi fatturati successivamente. Le fatture prodotte sono state allestite in

seguito alla consegna della merce e non sono mai state riconosciute. L’escussa

ha poi rilevato che il numero indicato sulle fatture non corrisponde al numero menzionato

sui bollettini di consegna. L’escussa ha inoltre negato di avere pagato degli

acconti relativi agli importi posti in esecuzione. Gli acconti indicati nel

doc. E non recano alcuna menzione, per cui non vi è prova che questi pagamenti

si riferiscano a pagamenti rateali delle somme indicate nelle fatture doc. F-J.

Inoltre non risulta che questi pagamenti siano stati da lei effettuati. La

convenuta ha poi sollevato, nella denegata ipotesi che fosse ammesso un

riconoscimento di debito, l’eccezione di compensazione con un importo di fr.

89'036.06 a titolo di indennità.

Con

la replica e la duplica le parti si sono confermate, in sostanza, nelle loro

allegazioni.

D. Con

sentenza 14 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto

l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta non costituisce valido

riconoscimento di debito ai sensi dell’artr. 82 cpv. 1 LEF, nella misura in

cui i bollettini di consegna sottoscritti dalla convenuta sono privi

dell’indicazione del prezzo unitario e ritenuto che da nessuno di questi

documenti si può desumere la volontà della debitrice di volere pagare l’importo

posto in esecuzione. Il primo giudice ha poi rilevato che nemmeno la

documentazione prodotta, considerata nel suo insieme, permette di ritenere

l’esistenza di un valido riconoscimento di debito. Infatti sia il doc. E che i

doc. P e Q costituiscono documenti allestiti unilateralmente dalla creditrice

stessa, mentre i doc. S e T non recano alcuna indicazione in merito alla

provenienza dei versamenti evidenziati, per cui non vi è modo di ricondurre gli

stessi alla debitrice.

E.

Contro la sentenza pretorile si aggrava

l’istante confermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

F.

Delle osservazioni della parte appellata si

dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di

riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è

definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

L’importo

della pretesa fatta valere deve essere al momento della sottoscrizione del

riconoscimento almeno determinabile (DTF 122 III 128, 106 III 100). Inoltre

l’importo dovuto deve essere, sulla base dei documenti prodotti, facilmente

calcolabile (Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82).

I

bollettini di consegna di merce firmati dall’acquirente e integrati da fatture

o estratti conto, rimasti incontestati, non costituiscono titolo di rigetto

dell’opposizione, se dai bollettini non risulti almeno il prezzo unitario della

merce fornita (Rep 1959 pag. 398; CEF 21 agosto 1995 [14.1995.77]; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,

Zurigo 1980, § 71 I n. 3 pag. 172).

L’appellante

ha prodotto una fattura del 30 settembre 2007 con allegati cinque bollettini di

consegna (doc. F), una fattura del 31 ottobre 2007 con allegati due bollettini

di consegna (doc. G), una fattura del 30 novembre 2007 con allegati tre

bollettini di consegna (doc. H) e una fattura del 31 dicembre 2007 con allegati

cinque bollettini di consegna (doc. J). I citati bollettini, sui quali non

risulta il prezzo unitario della merce fornita, risultano essere stati

allestiti precedentemente alla relativa fattura e sono gli unici documenti

sottoscritti dalla convenuta. Orbene nonostante l’istante abbia integrato i predetti

bollettini con le relative fatture, il fatto che dai bollettini non risulti il

prezzo unitario della merce fornita, non permette, sulla base della citata

giurisprudenza, di ritenere i predetti documenti validi riconoscimenti di

debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. L’appellante sostiene che alla

convenuta erano noti i prezzi della merce consegnata sia per il fatto che ha

effettuato versamenti rateali di fr. 500.-- (doc. E), sia perché i prezzi della

merce consegnata le erano noti sulla base di precedenti forniture,

integralmente pagate in tre rate (doc. R e S).

Orbene

dall’esame dell’estratto conto del 22 dicembre 2008 (doc. E), allestito

dall’appellante, non risulta che i due pagamenti rateali di fr. 500.-- ciascuno,

effettuati il 10 rispettivamente il 19 settembre 2008, si riferiscano alle

fatture, i cui importi sono oggetto della presente procedura, il numero

rispettivamente la data delle relative fatture indicate sul doc. E non

corrispondendo alle fatture in oggetto (doc. F-J). Anche esaminando gli

estratti del conto P__________ della procedente del 10 rispettivamente del 19

settembre 2009 (doc. T e U), non si evince a quali fatture erano destinati i

due versamenti rateali di fr. 500.-- effettuati dalla convenuta.

Se poi si

analizzano i bollettini di versamento (doc. S), con cui l’appellante pretende,

la convenuta abbia pagato la fattura n. 3__________ del 31 agosto 2007 ammontante

a fr. 34'265.05 (doc. R), per cui doveva essere a conoscenza dei prezzi della

merce, risulta che i numeri indicati sui predetti bollettini - il n. 4__________/3__________

del 24 dicembre 2007 per fr. 18'265.05 rispettivamente il n. 4__________ del 31

dicembre 2007 per fr. 6'000.-- rispettivamente il n. 4__________ del 19

febbraio 2008 per fr. 10'000.-- (doc. S) - coincidono solo per quel che

concerne il numero del cliente con la fattura del 31 agosto 2007 (doc. R). Di

conseguenza non può essere ritenuto che con i predetti pagamenti sia stata

saldata tale fattura e che l’escussa abbia pertanto riconosciuto i prezzi ivi

indicati. Questa tesi non potrebbe in ogni modo essere condivisa, dalla

documentazione agli atti non risultando che le parti hanno, per tutta la durata

del contratto, concordato i prezzi della merce, che di conseguenza potevano

essere soggetti a variazioni.

Le

precedenti considerazioni portano a concludere che l’ammontare della pretesa

posta in esecuzione non era determinabile al momento della firma dei bollettini

di consegna da parte della convenuta. Di conseguenza l’appellante non dispone

di un riconoscimento di debito firmato dall’escussa sulla base del quale sia

possibile determinare la somma di denaro dovuta.

La

sentenza pretorile va quindi confermata.

2.

L’appello è respinto.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia

1.

L’appello è respinto.

2.

La tassa di giustizia di fr. 450.--,

già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO

1.

fr. 600.-- a titolo di indennità.

3.

Intimazione:

- avv.

PA 2, __________

-

avv. PA 1, __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 43'701.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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