14.2009.106
Sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Bollettini di consegna di merce. Fatture
9 febbraio 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
14.2009.106
Data decisione, Autorità:
09.02.2010, CEF
Titolo:
Sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Bollettini di consegna di merce. Fatture
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2009.106
Lugano
9 febbraio
2010
B/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 26 giugno 2009 da
AP 1 __________
patrocinata dall’ PA 2
contro
AO 1
patrocinata dall’ PA 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/16 gennaio 2009 dell’UE
di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________
__________, con sentenza 14 dicembre 2009 (EF.2009.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta
a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 600.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 1
che con atto 28 dicembre 2009 postula l’accoglimento dell’istanza, con protesta
di spese e ripetibili;
lette le osservazioni 25 gennaio 2009 della AO 1;
ritenuto
Fatti
A.
Con PE n. __________ del 12/16 gennaio 2009
dell’UE di __________ AP 1 ha escusso AO 1 per l’incasso di fr. 43'701.60 oltre
interessi al 5% dal 30 gennaio 2008, indicando quale titolo di credito:
“Warenbezüge fr. 76'106.70; Provision 07 fr. 24'066.95; Provision 08 Fr.
6'332.90; A__________ 07 fr. 2'005.25 – Rückvergütung.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha
chiesto il
rigetto provvisorio.
B. La procedente fonda la sua pretesa su 4 fatture del 30 settembre
2007 per fr. 25'307.75 rispettivamente del 31 ottobre 2007 per fr. 14'963.05
rispettivamente del 30 novembre 2007 per fr. 26'738.20 e del 31 dicembre 2007
per fr. 18'555.50 (doc. F-J). Da questi importi l’istante ha dedotto tre note
di credito, di cui ai doc. K-M e acconti versati dalla convenuta da maggio a
settembre 2008 per complessivi fr. 8'000.--, per cui il saldo risultante
ammonta a fr. 76'106.70. Da questo importo AP 1 ha dedotto le provvigioni dovute alla convenuta, già sua agente, per il 2007 e per il 2008 pro rata
(doc. N e O). L’istante ha poi effettuato un’ulteriore deduzione di fr.
2'005.25 (doc. Q) per un rimborso al ristorante A__________. L’importo posto in
esecuzione ammonta pertanto a fr. 43'701.60 con interesse al 5% dal 30 gennaio
2008, ritenuto che l’ultima fattura del 31 dicembre 2007 (doc. J) scadeva in
tale data. Secondo la procedente, i seguenti documenti, considerati insieme, ossia
l’accettazione delle forniture tramite la sottoscrizione dei bollettini di
consegna (doc. F-J), i pagamenti rateali effettuati (doc. E), il fatto che i
prezzi erano noti alla convenuta, che essendo sua agente, aveva già ricevuto
precedenti forniture, come quella di cui alla fattura del 31 agosto 2007 (doc.
R) di complessivi fr. 34'265.05 integralmente pagata in tre rate (doc. S),
costituiscono valido riconoscimento di debito per l’importo posto in
esecuzione.
C. All’udienza di contraddittorio l’istante si è confermata nella sua
domanda, mentre la convenuta vi si è opposta, asserendo che i bollettini di
consegna da lei sottoscritti confermano unicamente la consegna della merce ivi
menzionata. Essi non costituiscono invece riconoscimento di debito per gli
importi fatturati successivamente. Le fatture prodotte sono state allestite in
seguito alla consegna della merce e non sono mai state riconosciute. L’escussa
ha poi rilevato che il numero indicato sulle fatture non corrisponde al numero menzionato
sui bollettini di consegna. L’escussa ha inoltre negato di avere pagato degli
acconti relativi agli importi posti in esecuzione. Gli acconti indicati nel
doc. E non recano alcuna menzione, per cui non vi è prova che questi pagamenti
si riferiscano a pagamenti rateali delle somme indicate nelle fatture doc. F-J.
Inoltre non risulta che questi pagamenti siano stati da lei effettuati. La
convenuta ha poi sollevato, nella denegata ipotesi che fosse ammesso un
riconoscimento di debito, l’eccezione di compensazione con un importo di fr.
89'036.06 a titolo di indennità.
Con
la replica e la duplica le parti si sono confermate, in sostanza, nelle loro
allegazioni.
D. Con
sentenza 14 dicembre 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto
l’istanza ritenendo che la documentazione prodotta non costituisce valido
riconoscimento di debito ai sensi dell’artr. 82 cpv. 1 LEF, nella misura in
cui i bollettini di consegna sottoscritti dalla convenuta sono privi
dell’indicazione del prezzo unitario e ritenuto che da nessuno di questi
documenti si può desumere la volontà della debitrice di volere pagare l’importo
posto in esecuzione. Il primo giudice ha poi rilevato che nemmeno la
documentazione prodotta, considerata nel suo insieme, permette di ritenere
l’esistenza di un valido riconoscimento di debito. Infatti sia il doc. E che i
doc. P e Q costituiscono documenti allestiti unilateralmente dalla creditrice
stessa, mentre i doc. S e T non recano alcuna indicazione in merito alla
provenienza dei versamenti evidenziati, per cui non vi è modo di ricondurre gli
stessi alla debitrice.
E.
Contro la sentenza pretorile si aggrava
l’istante confermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F.
Delle osservazioni della parte appellata si
dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il
rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:
Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).
L’importo
della pretesa fatta valere deve essere al momento della sottoscrizione del
riconoscimento almeno determinabile (DTF 122 III 128, 106 III 100). Inoltre
l’importo dovuto deve essere, sulla base dei documenti prodotti, facilmente
calcolabile (Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 15 ad art. 82).
I
bollettini di consegna di merce firmati dall’acquirente e integrati da fatture
o estratti conto, rimasti incontestati, non costituiscono titolo di rigetto
dell’opposizione, se dai bollettini non risulti almeno il prezzo unitario della
merce fornita (Rep 1959 pag. 398; CEF 21 agosto 1995 [14.1995.77]; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 71 I n. 3 pag. 172).
L’appellante
ha prodotto una fattura del 30 settembre 2007 con allegati cinque bollettini di
consegna (doc. F), una fattura del 31 ottobre 2007 con allegati due bollettini
di consegna (doc. G), una fattura del 30 novembre 2007 con allegati tre
bollettini di consegna (doc. H) e una fattura del 31 dicembre 2007 con allegati
cinque bollettini di consegna (doc. J). I citati bollettini, sui quali non
risulta il prezzo unitario della merce fornita, risultano essere stati
allestiti precedentemente alla relativa fattura e sono gli unici documenti
sottoscritti dalla convenuta. Orbene nonostante l’istante abbia integrato i predetti
bollettini con le relative fatture, il fatto che dai bollettini non risulti il
prezzo unitario della merce fornita, non permette, sulla base della citata
giurisprudenza, di ritenere i predetti documenti validi riconoscimenti di
debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. L’appellante sostiene che alla
convenuta erano noti i prezzi della merce consegnata sia per il fatto che ha
effettuato versamenti rateali di fr. 500.-- (doc. E), sia perché i prezzi della
merce consegnata le erano noti sulla base di precedenti forniture,
integralmente pagate in tre rate (doc. R e S).
Orbene
dall’esame dell’estratto conto del 22 dicembre 2008 (doc. E), allestito
dall’appellante, non risulta che i due pagamenti rateali di fr. 500.-- ciascuno,
effettuati il 10 rispettivamente il 19 settembre 2008, si riferiscano alle
fatture, i cui importi sono oggetto della presente procedura, il numero
rispettivamente la data delle relative fatture indicate sul doc. E non
corrispondendo alle fatture in oggetto (doc. F-J). Anche esaminando gli
estratti del conto P__________ della procedente del 10 rispettivamente del 19
settembre 2009 (doc. T e U), non si evince a quali fatture erano destinati i
due versamenti rateali di fr. 500.-- effettuati dalla convenuta.
Se poi si
analizzano i bollettini di versamento (doc. S), con cui l’appellante pretende,
la convenuta abbia pagato la fattura n. 3__________ del 31 agosto 2007 ammontante
a fr. 34'265.05 (doc. R), per cui doveva essere a conoscenza dei prezzi della
merce, risulta che i numeri indicati sui predetti bollettini - il n. 4__________/3__________
del 24 dicembre 2007 per fr. 18'265.05 rispettivamente il n. 4__________ del 31
dicembre 2007 per fr. 6'000.-- rispettivamente il n. 4__________ del 19
febbraio 2008 per fr. 10'000.-- (doc. S) - coincidono solo per quel che
concerne il numero del cliente con la fattura del 31 agosto 2007 (doc. R). Di
conseguenza non può essere ritenuto che con i predetti pagamenti sia stata
saldata tale fattura e che l’escussa abbia pertanto riconosciuto i prezzi ivi
indicati. Questa tesi non potrebbe in ogni modo essere condivisa, dalla
documentazione agli atti non risultando che le parti hanno, per tutta la durata
del contratto, concordato i prezzi della merce, che di conseguenza potevano
essere soggetti a variazioni.
Le
precedenti considerazioni portano a concludere che l’ammontare della pretesa
posta in esecuzione non era determinabile al momento della firma dei bollettini
di consegna da parte della convenuta. Di conseguenza l’appellante non dispone
di un riconoscimento di debito firmato dall’escussa sulla base del quale sia
possibile determinare la somma di denaro dovuta.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
2.
L’appello è respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
1.
L’appello è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 450.--,
già anticipata dall’appellante, resta a carico di AP 1, la quale rifonderà a AO
1.
fr. 600.-- a titolo di indennità.
3.
Intimazione:
- avv.
PA 2, __________
-
avv. PA 1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 43'701.--,
contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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