14.2009.13
Rig. def. dell'oppos.: exequatur di accordo di separazione consensuale omologato da tribunale italiano che prevede contributi di mantenimento per il figlio - ecc. di prescrizione - adeg. indici ISTAT
26 maggio 2009Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2009.13
Data decisione, Autorità:
26.05.2009, CEF
Titolo:
Rig. def. dell'oppos.: exequatur di accordo di separazione consensuale omologato da tribunale italiano che prevede contributi di mantenimento per il figlio - ecc. di prescrizione - adeg. indici ISTAT non comprovato - legitt. attiva titolare dell'autorità parentale - assist. giudiz e grat. patroc
3 IDENTITÀ
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO STRANIERO
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
ESECUZIONE DI DECISIONI STRANIERE
ESIGIBILITÀ
EXEQUATUR
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
PRESCRIZIONE
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
SENTENZA ESTERA
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TRANSAZIONE GIUDIZIALE OGIUDIZIARIA
art. 57 cpv. 1 CL
art. 57 cpv. 5 CL
art. 128 CO
art. 129 CO
art. 130 CO
art. 321 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 2 cpv. 1 CROA
art. 4 CROA
art. 4 cpv. 1 cf. 1 CROA
art. 4 cpv. 1 cf. 2 CROA
art. 5 CROA
art. 7 CROA
art. 17 cf. 1 CROA
art. 17 cf. 2 CROA
art. 21 CROA
art. 3 LAG
art. 14 cpv. 1 LAG
art. 22 cpv. 1 LALEF
art. 25 LALEF
art. 16 cpv. 1 LDIP
art. 16 cpv. 2 LDIP
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
art. 81 cpv. 3 LEF
Incarto n.
14.2009.13
Lugano
26 maggio
2009
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 29 luglio 2008 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________
del 8/10 luglio 2008 dell'UEF __________;
sulla
quale istanza il Pretore __________, con sentenza 3 febbraio 2009
(EF.2008.326), ha così deciso:
“1.
In parziale
accoglimento dell'istanza è rigettata in via definitiva l'opposizione
interposta dal signor AO 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF __________,
limitatamente all'importo di fr. 15'953.75 oltre interessi al 5% dal 21
marzo 2008.
2. La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 320.–, sono a carico delle parti in ragione di ½ ciascuno,
riservata la decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria.
3. Omissis.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall'istante che con atto 16 febbraio 2009 ha
postulato la riforma della sentenza impugnata nel senso che l'istanza di
rigetto sia integralmente accolta e quindi l'opposizione respinta per l'importo
capitale complessivo di fr. 32'991.50, protestate tasse, spese e indennità di
primo e di secondo grado, e per la prima sede fissata in fr. 2'000.–, previa concessione
in entrambi i gradi di giudizio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio;
viste
le osservazioni formulate il 27 febbraio 2009 con cui, previa concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, l'escusso chiede di
respingere l'appello, protestate tasse, spese e ripetibili;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 8/10 luglio 2008 dell'UEF __________, AP 1 ha escusso AO 1 per il pagamento della somma capitale di fr. 32'548.40 oltre interessi al 5% dal 21
marzo 2008 (1) e fr. 443.10 (2). Quale titolo di credito ha indicato: “Esecuzione
preceduta da sequestro n. __________: 1) Atto di precetto del Tribunale di __________.
2) Spese di sequestro.”. Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha
chiesto il rigetto definitivo.
B. L'istante fonda la pretesa sulla copia del verbale di sequestro 3
luglio 2008 (doc. A) e sulla copia del precetto esecutivo e della busta
d'intimazione (doc. B/C), oltre che sull'incarto relativo alla procedura di
sequestro da lei richiamato, e con il consenso di controparte annessa agli atti,
conclusasi con il blocco in Svizzera presso il datore di lavoro dell'escusso
della porzione pignorabile di salario fino a concorrenza dell'importo
rivendicato (doc. rich. I). Quest'ultimo si compone, in particolare, dell'istanza
di sequestro 24 giugno 2008 e relativo decreto di sequestro 25 giugno 2008, del
ricorso per separazione personale e consensuale 24 maggio 2001 introdotto
dall'istante davanti al Tribunale di __________, del verbale 2 luglio 2001 con
cui il Presidente del Tribunale di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere
separati, del decreto 11 luglio 2001 con cui il Tribunale di __________ riunito
in Camera di consiglio ha omologato il verbale 2 luglio 2001 di separazione
consensuale delle parti, dell'atto di precetto 21 marzo 2008 inviato
dall'istante al Tribunale di __________, di un certificato di salario
dell'escusso e della procura conferita dall'istante al suo patrocinatore legale.
C. All'udienza di contraddittorio 3 novembre 2008 la procedente ha
confermato la sua richiesta volta all'incasso di contributi alimentari a favore
del figlio __________. L'escusso ha contestato che nella procedura di
omologazione della separazione consensuale siano stati pattuiti contributi per
il figlio dopo la sua maggior età. L'istante non aveva comprovato il diritto
italiano applicabile, e per quello svizzero l'obbligo di mantenimento era
decaduto il 13 ottobre 2006 giorno del suo 18° anno di età, fermo restando che a
partire da quel momento l'istante non avrebbe comunque potuto rivendicare
l'incasso di eventuali contributi per carenza di legittimazione attiva. L'accordo
omologato in Italia poi non era chiaro. In effetti, oltre al contributo mensile
di £it 650'000.– riconosciuto al figlio da giugno 2005, era stato fissato un
ulteriore assegno di £it 400'000.– pagabile ogni mese da giugno 2005 fino a
concorrenza di un importo pari a quello maturato tra giugno 2001 e maggio 2005 senza
precisare se fosse destinato al figlio o all'istante, la quale aveva però
specificato di procedere per il solo mantenimento del figlio. Sia come sia, di
fatto, tra giugno 2001 e maggio 2005 non era maturato alcun diritto. L'atto di
precetto introdotto dall'istante in Italia era del marzo 2008. Posto il termine
di prescrizione di cinque anni -valido sia per la legge svizzera che per quella
italiana (art. 2948 CCit)- il contributo fino a marzo 2003 era oltretutto
estinto. Per il resto non era compito del giudice del rigetto stabilire l'ammontare
del credito rivendicato dall'istante. In ogni caso, controparte aveva
confermato il versamento di Euro 1'250.–, mentre da escludere erano le spese
dentistiche (fr. 625.– e Euro 100.–), mediche (Euro 486.19) e scolastiche (Euro
115.40) oltre al preteso adeguamento dei contributi agli indici ISTAT poiché
mai documentati, oltre alle spese per la procedura di sequestro. In Italia
all'atto di precetto dell'istante, egli aveva peraltro formulato opposizione. Contestualmente,
l'escusso ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
L'istante,
ribadito il suo punto di vista, ha precisato che l'accordo di separazione
consensuale era stato omologato dal competente tribunale italiano. Il convenuto
avrebbe inoltre dovuto sollevare le sue eventuali obiezioni opponendosi al
decreto di sequestro. Avendovi rinunciato, egli aveva implicitamente confermato
l'importo da lei rivendicato, comprensivo di spese dentistiche, mediche, scolastiche
e determinato secondo modalità di calcolo esposte in quel contesto. Ha altresì
ritenuto opportuno che il Pretore attendesse l'esito del procedimento di opposizione
all'atto di precetto italiano prima di emanare una decisione. L'accordo
omologato fissava ad ogni modo il versamento di contributi per il mantenimento
del figlio senza però sancirne il decadimento per intervenuta maggior età. Perlomeno
dovuti erano quelli maturati durante la minor età come meglio specificato nell'atto
di precetto italiano. Ha inoltre riconfermato l'avvenuto pagamento di Euro
1'250.–. L'escusso, dal canto suo, ha ribadito i suoi argomenti, e precisato che
il fatto di non avere formulato opposizione al sequestro non aveva alcuna rilevanza
ai fini della procedura in esame.
D. Con sentenza 3 febbraio 2008 il Pretore __________ ha ritenuto che
la decisione 11 luglio 2001 di omologazione del Tribunale di __________ costituiva
valido titolo di rigetto definitivo per l'importo di Euro 206.58 (£it 400'000) mensili
dal 1° giugno 2001 al 31 maggio 2005 e di Euro 335.70 (£it 650'000) dal 1°
giugno 2005 al 31 marzo 2008, le modalità di conversione Euro/£it non essendo oggetto
di contestazione. Tuttavia, per intervenuta prescrizione ex art. 2948 CCit, i
contributi mensili fino a marzo 2003 erano decaduti, mentre per quelli maturati
dal 1° novembre 2006 in poi l'istante difettava della legittimazione attiva
necessaria. L'opposizione poteva così essere definitivamente rigettata solo per
Euro 11'077.98, ossia Euro 206.58 per 26 mensilità (aprile 2003-maggio 2005) e Euro
335.70 per 17 mensilità (giugno 2005-ottobre 2006), diminuiti dell'acconto già
incassato di Euro 1'250.–. La cifra così ottenuta di Euro 9'827.98 al tasso di
cambio Euro/CHF di 1.6233 -rimasto incontestato- corrispondeva appunto a fr.
15'953.76. Per il resto il primo giudice ha ritenuto la procura conferita al
patrocinatore legale dell'escusso valida ed ha estromesso dall'incarto i documenti
prodotti dall'istante dopo il contraddittorio.
E. Contro la sentenza pretorile si aggrava tempestivamente AP 1. Contesta
anzitutto che gli assegni fino al 31 marzo 2003 siano prescritti giusta l'art.
2948 CCit, visto che quel termine cominciava a decorrere da giugno 2005 (art.
2935 CCit) mese in cui il contributo di £it 400'000.– era diventato esigibile,
e non dall'11 luglio 2001 giorno di omologazione dell'accordo. Inoltre in
Italia l'adeguamento dei contributi alimentari all'indice ISTAT -valori
pubblicati periodicamente- era automatico ed accessibile al sito www.istat.it: trattandosi di fatto notorio non
era quindi necessario addurre prove. Secondo la prassi italiana poi, la maggior
età di un figlio non comporta il decadimento della facoltà per il genitore di rivendicare
l'incasso di contributi fissati a suo favore, perlomeno non nella misura in cui
il figlio coabiti con lui, non sia economicamente autosufficiente e non abbia già
formulato una richiesta autonoma. Ciò posto, anche quelli maturati dopo il 1°
novembre 2006 vanno riconosciuti. L'appellante sostanzia le sue censure sulla
base di nuovi documenti che produce in questa sede e, in definitiva, chiede l'accoglimento
integrale dell'istanza previa assegnazione di un'indennità di fr. 2'000.–, oltre
alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
F. Nelle osservazioni 27 febbraio 2009 l'escusso conclude per la
reiezione dell'appello sulla base di argomenti di cui si dirà se del caso in
seguito. Oltre a ciò, chiede anche lui di essere ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio del proprio legale.
in diritto: 1. In virtù dell'art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra
una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto
definitivo dell'opposizione. La nozione di decisione ai sensi di questo
articolo concerne tuttavia solo i titoli retti dal diritto federale o cantonale
(Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 30 ad art. 80; apparentemente in questo senso: Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni
bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP
(art. 25 segg. e 28 LDIP). In particolare, se una convenzione internazionale o
la LDIP parifica un determinato atto estero a una sentenza esecutiva, tale atto
-trattandosi di una decisione di condanna al pagamento di una somma di denaro-
va considerato quale titolo di rigetto definitivo ai sensi dell'art. 80 LEF e
presuppone la dichiarazione di esecutività da parte del giudice del rigetto
(procedura di exequatur; Staehelin,
op. cit., n. 59 segg. ad art. 80).
Trattandosi di decisioni straniere concernenti i contributi di
mantenimento, di per sé il loro riconoscimento e la loro esecuzione in Svizzera
sono disciplinati sia dalla Convenzione dell'Aja concernente il riconoscimento
e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari del 2 ottobre
1973 (RS 0.211.213.02) sia dalla Convenzione di Lugano (CL: “Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale del 16 settembre 1988”, RS 0.275.11), entrambe
ratificate anche dall'Italia. L'uno non è prevalente all'altro (art. 57 cpv. 1
CL, combinato con il cpv. 5), fermo restando che a titolo sussidiario la
Convenzione di Lugano può supplire a eventuali lacune della prima (Dasser/Oberhammer, Kommentar zum
Lugano-Übereinkommen (LugÜ), Berna 2008, n. 69 ad art. 1 e n. 13 ad art.
57).
2. La sentenza impugnata non accenna affatto al riconoscimento e all'esecuzione
del decreto di omologazione italiano secondo le predette convenzioni. Ora, di
per sé, al giudice del rigetto incombe di esaminare d'ufficio se la sentenza su
cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per
poterle riconoscere carattere esecutivo così da permettergli di annullare in
via definitiva gli effetti dell'opposizione formulata dall'escusso, laddove
solo un'esplicita dichiarazione di quest'ultimo potrebbe essere considerata alla
stregua di un ritiro dell'opposizione (Staehelin,
op. cit., n. 50 ad art. 84).
Di fatto, il convenuto non è insorto nel termine legale dei dieci
giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF) contro il giudizio con cui il Pretore ha accolto
l'istanza di rigetto definitivo limitatamente all'importo di fr. 15'953.75. E
anzi, nelle osservazioni all'appello (pag. 4), egli dichiara esplicitamente di
accettare la decisione di primo grado (pag. 5 in alto). Da questo punto di
vista, pertanto, la questione non meriterebbe ulteriore disamina. Ciò
non toglie che con il suo ricorso la procedente pretende la riforma della
sentenza di primo grado nel senso di accogliere l'istanza di rigetto definitivo
anche per il rimanente importo da lei rivendicato. Di modo che, in definitiva,
questa Camera non può soprassedere all'esame d'ufficio circa l'esistenza di un
valido titolo di credito, fermo restando che l'eventualità di una modifica a sfavore
dell'appellante resta a priori esclusa (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 22 LALEF).
3. In concreto, è pacifica l'applicabilità della Convenzione dell'Aja concernente il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari del 2 ottobre 1973 (Staehelin, op. cit., n. 72 segg. ad
art. 80) entrata in vigore in Italia (Paese di origine) il 1° gennaio 1982 e in
Svizzera (Paese in cui è chiesto il riconoscimento) il 1° agosto 1976. Titolo
di rigetto è il decreto 11 luglio 2001 (istanza, pag. 2 n. 1; doc. rich. I:
decreto) con cui il Tribunale di __________ -nella forma di Camera di Consiglio-
ha omologato l'accordo di cui al verbale d'udienza 2 luglio 2001. In quell'occasione il Presidente del medesimo Tribunale -previa audizione personale e separata-
aveva accertato l'impossibilità di una riconciliazione fra le parti e la loro
intenzione di volersi separare consensualmente alle condizioni di cui al
ricorso che qui si intendono per integralmente trascritte, autorizzandoli a
vivere separati e riferendo la vertenza alla competente autorità di omologazione
(doc. rich. I: verbale, pag. 2). Il ricorso 24 maggio 2001 prevedeva, segnatamente,
che il marito [qui convenuto] contribuirà al mantenimento del figlio
minore __________ con assegno mensile di lire 650'000.–, adeguabile annualmente
secondo indici ISTAT, oltre alla metà delle spese scolastiche e delle spese
mediche e dentistiche non coperte dal SSN, che l'assegno mensile verrà
versato, adeguato ed adeguabile ISTAT, a partire dal mese di giugno 2005 entro
il giorno 10 di ogni mese e che sempre a partire dal mese di giugno 2005
il marito verserà alla moglie la ulteriore somma mensile di lire 400'000.– sino
a concorrenza dell'ammontare degli assegni maturati, adeguati ISTAT, dal giugno
2001 al maggio 2005 (doc. rich. I: ricorso, pag. 2 n. 4). Da questo punto
di vista, il decreto di omologazione può così essere equiparato ad una decisione
(art. 2 cpv. 1, 4 e 21 della Convenzione dell'Aja).
4. Giusta
l'art. 4 cpv. 1 n. 1 della Convenzione dell'Aja, va poi
senz'altro riconosciuta la competenza del Tribunale di __________ nel caso
specifico essendo persino adempiute tutte e tre le condizioni alternative poste
dall'art. 7 (debitore o creditore con dimora abituale o cittadinanza nello
Stato d'origine al momento dell'introduzione dell'istanza, convenuto che ha
accettato la competenza del tribunale). Dalla copia relativa al decreto di
omologazione 11 luglio 2001 prodotta agli atti risulta poi che in data 21 marzo
2008, il cancelliere del Tribunale di __________ ne ha ordinato la messa in
esecuzione, attestando nel contempo che è copia conforme all'originale che
si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avv. __________ [patrocinatore
legale in Italia dell'istante] nell'interesse di AP 1 (art. 4 cpv. 1 n.
2 della Convenzione dell'Aja). Per il resto, non si
scorge alcuna delle ipotesi contrarie al riconoscimento e all'esecuzione
enunciate all'art. 5 della Convenzione dell'Aja (incompatibilità con l'ordine
pubblico dello Stato richiesto, frode processuale, litispendenza previa nello
Stato richiesto, forza di giudicato acquisita da una decisione precedente nello
Stato richiesto). La documentazione prodotta e versata agli atti nell'ambito
della procedura di sequestro e qui richiamata, per finire soddisfa formalmente
anche i requisiti posti dall'art. 17 n. 1 e 2 della Convenzione dell'Aja.
5. Ora,
se il credito è fondato su una sentenza esecutiva pronunciata in uno Stato
estero con il quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle
sentenze, l'escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato (art.
81 cpv. 3 LEF). A ciò si aggiunga che, anche in questo caso, l'escusso può
sempre addurre che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per
il pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto (art. 81 cpv.
1 LEF; Staehelin, op. cit., n. 30
ad art. 81), laddove il motivo da lui indicato va provato per il tramite di
documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”:
DTF 115 III 100, cons. 4 con rif.; CEF 27 gennaio 2005 [14.04.101], cons.
5; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, op.
cit., n. 3 ad art. 81; Staehelin, op.
cit., n. 4 ad art. 81; Gilliéron,
op. cit., n. 57 ad art. 81).
6. L'appellante contesta anzitutto la conclusione ritenuta dal Pretore
secondo cui i contributi alimentari fino al 31 marzo 2003 sarebbero oramai
prescritti giusta l'art. 2948 CCit. In effetti, il termine di prescrizione di
cinque anni disposto da questa norma giuridica comincerebbe a decorrere dal
giorno in cui il diritto rivendicato può essere fatto valere. Nel caso
specifico, e quand'anche riferito al mantenimento concordato a partire dal mese
di giugno 2001, proprio per tener conto delle particolari difficoltà
finanziarie del convenuto, le parti avevano pattuito che il diritto sarebbe
diventavo esigibile al più presto il mese di giugno 2005 (appello, pag. 4 n.
4). A sostegno delle sue censure l'appellante produce
agli atti un estratto (doc. B in appello) dell'art. 2935 CCit (“decorrenza
della prescrizione”) e dell'art. 2948 CCit (“prescrizione di cinque anni”).
Per
quanto attiene le norme giuridiche italiane giova rammentare che l'art. 16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto
straniero è accertato d'ufficio fermo restando che, in materia patrimoniale,
tale onere può essere accollato alle parti. Tuttavia, nell'ambito della
procedura sommaria, questa norma si applica solo per analogia (Gilliéron, op. cit., n. 67 ad art. 84;
CEF 24 febbraio 2000 [14.1999.130] consid. 1c). Vista l'esigenza di semplicità
e celerità che caratterizza questo tipo di procedura spetta alla parte
dimostrare il diritto che ritiene applicabile, senza che il giudice formuli un
invito specifico in questo senso (Gilliéron,
op. cit., loc. cit.). In caso di omissione, egli applicherà il diritto
svizzero (art. 16 cpv. 2 LDIP). In concreto, è pacifico che la pretesa
dell'istante si fondi sul decreto emesso in Italia che ha omologato la
separazione consensuale fra due coniugi italiani, residenti in quel paese. Ora,
in sede di contraddittorio, di fatto è stato lo stesso convenuto a suggerire
l'applicazione dell'art. 2948 CCit sostenendo che nel diritto italiano come in
quello svizzero i contributi alimentari sottostanno al termine di prescrizione
di cinque anni e che, essendo l'atto di precetto fatto spiccare in Italia a
fine marzo 2008, quelli riferiti al periodo fino a marzo 2003 compreso, erano
oramai estinti (verbale, pag. 2 in basso). Se non che, da questo punto di
vista, l'istante non solo non ha tentato di difendere la sua posizione facendo un
preciso riferimento ad altra norma giuridica italiana (quale appunto poteva
essere il rinvio all'art. 2935 CCit), ma nemmeno ha ritenuto opportuno
sollevare un minimo di obiezione riguardo a siffatta conclusione. Per l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, cui rinvia dell'art. 25 LALEF, che
esclude in sede di appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni, salvo nei casi di ricorso in materia di fallimento e di opposizione
al sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF), la censura e il contestuale documento, nuovi,
si rivelano pertanto inammissibili.
A ciò,
basti per il resto aggiungere che anche secondo il diritto svizzero il termine
di prescrizione -fra cui quello di cinque anni previsto dall'art. 128 CO e
valido per le pretese di mantenimento- comincia a decorrere dalla sua
esigibilità (art. 130 CO). Tuttavia, nella legge svizzera vige altresì il
principio secondo cui i termini di prescrizione (art. 127, 128 e 137 cpv. 2 CO)
non possono essere modificati per disposizione delle parti (art. 129 CO).
Certo, il Tribunale federale, modificando la sua giurisprudenza al riguardo,
ammette ora la possibilità che detti termini possano essere convenzionalmente
prolungati, seppur non oltre i dieci anni (Däppen,
Basler Kommentar zum OR I, 4a ed., Basilea 2007, n. 3
ad art. 129 con rinvio a DTF 132 III 226). Questo presuppone nondimeno che una
simile pattuizione sia successiva all'accordo stipulato dalle parti (Däppen, op. cit., n. 2 ad art. 129 CO;
n. 3b ad art. 141 CO; n. 7a ad art. 130 CO). Nel caso concreto, nell'ambito
dell'accordo di separazione consensuale le parti hanno concordato di portare a
giugno 2005 l'esigibilità dei contributi di mantenimento maturati dal figlio a
partire da giugno 2001 in poi. Di fatto, essi hanno così prolungato il relativo
termine di prescrizione di cinque anni, modifica che però non è affatto successiva
ma bensì contestuale al predetto accordo. In definitiva, pertanto, nella misura
in cui il Pretore ha ritenuto prescritti i contributi alimentari maturati fino
a marzo 2003 -anche se per motivi diversi- il giudizio merita di essere riconfermato.
7. L'appellante
rivendica poi la corresponsione di contributi alimentari adeguati secondo gli indici
ISTAT (appello, pag. 4 n. 5) -come stabilito nell'accordo omologato in Italia-
che il Pretore non ha però considerato. A questo proposito produce un conteggio con il riassunto dei contributi scoperti e relativi coefficienti
validi per il loro adeguamento all'indice ISTAT (doc. C in appello). Ma invano,
visto che l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per il rinvio
dell'art. 25 LALEF, esclude in sede di appello la facoltà di addurre nuovi
fatti, prove ed eccezioni, salvo nei casi di ricorso in materia di fallimento e
di opposizione al sequestro (art. 22 cpv. 4 LALEF). Certo, la procedente ha quantificato la sua pretesa (istanza, pag. 2 n. 1) in
Euro 19'103.93 aumentati di Euro 561.82 per spese di precetto (ossia fr.
31'011.40 al tasso di cambio Euro/CHF di 1.6233) e di fr. 625.–, importi
dedotti dall'istanza di sequestro e dall'atto di precetto italiano (doc. I
rich.; verbale, pag. 4 in mezzo). Da quest'ultimo documento non emergono tuttavia
le modalità di rivalutazione ISTAT, e nemmeno che in Italia questi valori siano
da considerare notori e, se del caso, accessibili in internet. Neppure di
fronte alla specifica obiezione dell'escusso (verbale, pag. 3 n. 3), l'istante
ha ritenuto opportuno dire qualcosa al riguardo limitandosi a produrre la
relativa documentazione solo in appello, ciò che però è inammissibile. Di modo
che, sotto questo profilo, l'appello deve essere respinto.
8. Il
Pretore ha negato all'appellante il diritto a rivendicare i contributi
alimentari a favore del proprio figlio, maturati dal 1° novembre 2006 in poi,
per carenza di legittimazione attiva (appello, pag. 4 n. 6). A ragione. In
effetti l'appellante insorge contro la conclusione del primo giudice rinviando
alla giurisprudenza italiana e segnatamente a degli estratti di sentenze della
Corte di Cassazione civile che produce in questa sede (doc. D in appello). Ma,
l'interessata omette di considerare che in sede di udienza di contraddittorio l'escusso
si era appunto opposto alla sua rivendicazione sostenendo che, nella misura in
cui l'istante non avesse comprovato una divergenza di contenuto in rapporto al
diritto italiano, per la legge svizzera il titolare dell'autorità parentale
ha facoltà di chiedere alimenti a favore dello stesso [figlio], ma
limitatamente agli importi scaduti prima dei 18 anni e rinviando ad una
precisa prassi di questa Camera (verbale, pag. 1 seg.; CEF, 19 novembre 2007
[14.2007.26]). In questo contesto però l'istante si è limitata a sostenere che
l'accordo omologato non prevede la decadenza del contributo alimentare a
favore del figlio con il raggiungimento della maggiore età e che, ad ogni modo,
sono dovuti perlomeno i contributi alimentari arretrati per il periodo
durante il quale il figlio era minorenne (verbale, pag. 4 verso il basso).
Per contro nulla a preteso riguardo a norme giuridiche italiane applicabili o
alla usuale prassi vigente in materia. Di modo che, e sempre in applicazione
dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, per il rinvio
dell'art. 25 LALEF, trattandosi di censura e documenti
nuovi, l'appello deve essere disatteso anche da questo punto di vista.
9. La
sentenza impugnata va di conseguenza confermata, mentre l'appello deve essere
respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza dell'appellante
(art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
La richiesta di ammissione
al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata
davanti a questa Camera da quest'ultima deve essere respinta. La richiedente si
è limitata a sostenere di non essere in grado di sopperire alle spese della
lite senza minimamente comprovare la sua indigenza (art. 3 Lag). Oltre a ciò la
procedura non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole: in
tali circostanze una persona ragionevole e di condizioni agiate avrebbe
rinunciato a formulare ricorso solo per le spese che avrebbe comportato (art.
14 cpv. 1 Lag). L'attribuzione di un'indennità al convenuto, che a ragione ha
resistito all'appello, rende senza oggetto la relativa domanda di assistenza
giudiziaria, fermo restando che non sussistono motivi per dubitare della
solvibilità della controparte così da ostacolarne l'incasso effettivo (DTF 122
Fatti
I 326 s., cons. 3c/d; CEF 22 marzo 2004 [14.03.90], cons. 5.2; cfr. pure Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna 2002, n. 2034; Aubert/
Mahon, Petit commentaire de la Constitution
fédérale, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 11 ad art. 29). Può quindi
restare aperta la questione se la documentazio-ne prodotta dell’appellato
(autocertificazione) sia sufficiente per ritenere la sua indigenza.
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF; 25 LALEF; la Convenzione dell'Aja concernente il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni
alimentari del 2 ottobre 1973; 16 LDIP; 321 cpv. 1 lett. b CPC; 3 e 14 cpv. 1
Lag; 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile,
l'appello è respinto.
2. L'istanza
di AP 1 di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.
3. L'istanza
di AO 1 di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio è respinta.
4. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 480.– è posta
Considerandi
a carico di AP 1, __________, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr.
400.
– a titolo di indennità.
5.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 17'037.75,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. s LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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