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Decisione

14.2009.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 giugno 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi pensionistici in __________. L'addebito in conto corrente -ad un

tasso favorevole- dell'importo di fr. 360'000.– era stato concesso per la

durata di cinque anni, rimborsabili in 60 rate mensili di fr. 6'000.– ciascuna,

pagabili il 25° giorno di ogni mese. Non essendo parte al contratto, l'istante

non era legittimata attivamente a procedere in giudizio. Quest'ultima, d'altro

canto, non considerava il fatto che almeno fr. 102'000.– erano già stati rimborsati,

motivo per cui il saldo della linea di credito era semmai di fr. 258'000.–. Nondimeno,

la validità dell'accordo 11 giugno 2007 dipendeva dalle condizioni generali che

la banca non gli aveva mai sottoposto. Inoltre, erano state le difficoltà intervenute

a seguito dell'inabilità lavorativa per malattia che lo aveva afflitto da

dicembre 2007 a marzo 2008 e costretto ad avviare causa per il pagamento dello

stipendio, che non gli avevano consentito di far fronte ai suoi impegni finanziari.

Infine, era stato in piena buona fede che egli aveva accettato la proposta 11

giugno/16 luglio 2007, convinto della validità delle condizioni di rimborso

pattuite a suo tempo con l'allora datore di lavoro e confidando nella

continuazione della collaborazione lavorativa con l'istante che però, di fatto,

lo aveva poi licenziato. In replica e in duplica le parti hanno confermato i

rispettivi punti di vista.

D. Con

sentenza del 10 febbraio 2009 -resasi necessaria in quanto una prima sentenza

emanata il 27 marzo 2008 dal Segretario assessore della Pretura __________, era

stata annullata il 5 agosto 2008 da questa Camera sulla base delle

considerazioni illustrate dal Tribunale federale nella sentenza 4A_512/2007 del

13 maggio 2008 (inc. 14.2008.31)- il Pretore __________, ha respinto l'istanza.

A detta del primo giudice, agli atti mancava un chiaro conteggio sui rapporti

di dare e avere tra le parti, tale da permettere di risalire all'importo posto

in esecuzione e verificare il saldo così rivendicato dalla procedente. L'istanza

era in definitiva infondata già solo per questo motivo, senza necessità di

entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate dall'escusso. Il Pretore

ha per il resto dichiarato irricevibile il memoriale prodotto dal convenuto

successivamente all'udienza di discussione.

E. Contro

questa sentenza si aggrava tempestivamente la banca affermando che l'accordo 11

giugno/16 luglio 2007 venuto in essere tra le parti configura un contratto di

credito bancario per una somma prestabilita. In quanto tale, costituisce valido

titolo di rigetto per il rimborso del prestito così ricevuto, l'escusso non

avendo contestato l'erogazione del credito antecedente la ristrutturazione

operata tramite quello stesso accordo. Le parti hanno specificato trattarsi di limite

di credito decrescente che l'escusso doveva ridurre tramite il pagamento di

rate mensili prefissate, escludendo così a priori l'eventualità di una qualifica

quale linea di credito in conto corrente. Il fatto che interessi e spese fossero

contabilizzati su un conto corrente era, da questo punto di vista, del tutto

irrilevante. L'escusso non aveva neppure contestato la disdetta dell'istante, e

quindi l'esigibilità del credito.

A

detta dell'appellante solo se il riconoscimento di debito non specifica un

preciso importo diventa necessario produrre un chiaro conteggio che consenta di

risalire alla somma pretesa. Ora, l'accordo 11 giugno/16 luglio 2007 fissa in

fr. 329'112.89 l'importo a disposizione dell'escusso. Per il resto, la diffida

di pagamento 12 ottobre 2007 attesta in fr. 328'437.35 l'utilizzo della linea

di credito al 30 settembre 2007. Ciò posto, tenuto conto degli interessi nel

frattempo maturati, si giungerebbe ai pretesi fr. 334'437.35. D'altra parte l'escusso

non ha reso verosimili le sue eccezioni: infondate la riduzione a fr. 258'000.–

del credito e la carenza di legittimazione attiva della banca, l'accordo 11

giugno/16 luglio 2007 stipulato tra l'escusso e quest'ultima essendo successivo;

l'assenza delle condizioni generali poi non inficia la validità di questo patto,

mentre l'esistenza di un rapporto lavorativo è priva di rilevanza ai fini della

causa in esame.

Considerandi

in diritto: 1. Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi

stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale

dipendente dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti).

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche

dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima

dell'inoltro dell'esecuzione (da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],

consid. 5 con rinvii).

2.

L'appellante

contesta che il rapporto giuridico intervenuto tra le parti sulla base del doc.

A sia una linea di credito in conto corrente, e lo qualifica quale contratto di

credito bancario.

L'accordo

11.

giugno/16 luglio 2007 intervenuto tra la banca e l'escusso parla di ristrutturazione

in un limite di credito decrescente di CHF 329'112.89 dell'attuale saldo debitore

in conto corrente no. __________ del medesimo importo, e prevede che il

suo impegno [dell'escusso] nei nostri confronti è soggetto, sino a nuovo

avviso, alle seguenti condizioni (fra cui gli interessi pagabili

trimestralmente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno

e la riduzione di fr. 6'300.– mensili, la prima volta al 30 giugno 2007)

integrate da quelle generali del nostro istituto (doc. A). Agli atti non

figurano però né il contratto originario di concessione di quella linea di

credito né quello di apertura del conto corrente né le menzionate condizioni

generali. Di modo che, la qualifica giuridica del rapporto intervenuto fra le

parti diventa assai ardua. Nel caso concreto pare ipotizzabile l'esistenza di un

contratto di credito bancario in conto corrente. Il doc. A parla in effetti di

una linea di credito su un conto corrente (Etter,

Le contrat de compte courant, Zurigo 1994, pag. 31 e 118 segg.; Lombardini, Droit bancarie suisse, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pag. 851

n. 64 segg.; Guggenheim, Les

contrats de la pratique bancaire suisse, 4a ed., Ginevra 2000,

pag. 474) e, se è vero che il semplice utilizzo delle parole “conto corrente”

non è di per sé necessariamente indicativo (Guggenheim,

op. cit., pag. 476), altresì vero è che in materia bancaria l'esistenza

di un contratto di conto corrente gestito dalla banca è presunta (Guggenheim, op. cit., loc. cit.; Lombardini, op. cit., pag. 412 n. 7).

3.

Ora,

di per sé, il documento che attesta in un preciso importo il saldo in conto

corrente a favore della banca (“bien trouvé”, “Richtigbefundsanzeige”)

e che risulta firmato dal debitore costituisce riconoscimento di debito ai

sensi dell'art. 82 LEF (DTF 132 III 482, consid. 5 a pag. 483; Etter, op. cit., pag. 212; Lombardini, op. cit., pag. 418 seg. n.

32.

e 34). In concreto, questa circostanza può ritenersi adempiuta: la proposta dell'istante

11.

giugno 2007 (doc. A) è indirizzata all'escusso ed è stata da lui firmata per

accordo il successivo 16 luglio; egli ha così accettato e riconosciuto la ristrutturazione

messa in atto dall'istante in un limite di credito decrescente di fr.

329'112.89 l'attuale saldo debitore in conto corrente no. __________ del

medesimo importo, impegnandosi a ossequiare un piano di riduzione mensile

prefissato e onorare il pagamento degli interessi (doc. A).

Invero,

ci si potrebbe chiedere se con la diffida 12 ottobre 2007 prodotta dall'istante

-dove si parla di limite di credito decrescente di attuali fr. 303'912.89 in

conto corrente e di utilizzo attuale di fr. 328'437.35 (doc. B)- non

costituisca un riporto a nuovo del saldo in conto corrente, circostanza questa

che annullerebbe gli effetti del predetto riconoscimento di debito dell'escusso

(Etter, op. cit., pag. 214 segg.).

La questione può però rimanere indecisa. Come si vedrà di seguito, il rigetto

dell'opposizione presuppone che il credito di cui al titolo di rigetto sia

esigibile (sopra, consid. 1), presupposto che incombe alla procedente di

dimostrare ma cui nel presente caso non ha adempiuto.

4.

A

torto l'appellante reputa pacifico poiché non contestato dal debitore

escusso (…) che il credito sarebbe stato disdetto validamente da parte di __________

a seguito di inadempimento del debitore con la conseguenza che la pretesa di

rimborso è diventata esigibile (appello, pag. 4). Giova anzitutto rilevare

che la procedente non ha mai preteso di avere disdetto la relazione

contrattuale esistente con l'escusso. In effetti, nell'istanza introduttiva aveva

semplicemente puntualizzato a conseguenza di tale inadempimento di avere

provveduto a mettere in mora il debitore (act. I, pag. 1 in basso),

allegazione poi confermata in sede di udienza (act. V e act. II pag. 1 e 4). Motivo

per cui l'affermazione, nuova in appello, sarebbe finanche irricevibile (art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell'art. 25 LALEF). Sia come sia, se è

vero che con lo scritto 12 ottobre 2007 l'istante ha rammentato che una

delle condizioni di mantenimento del credito è il pagamento puntuale del piano

di riduzione nonché del pagamento degli interessi trimestrali, è

altrettanto vero che nel contempo si è limitata ad esortare l'escusso a

voler bonificare entro e non oltre il 31 ottobre 2007 l'importo di fr.

24'524.46 a favore del conto corrente no. __________ -di cui fr. 19'200.–

per mancato rimborso e fr. 5'324.46 per interessi- per il resto informandolo

che qualora tale importo non dovesse essere versato entro il termine

stabilito, ci vedremo costretti a passare la pratica al nostro Ufficio legale

per la salvaguardia dei nostri interessi (doc. B). Se non che, l'accordo 11

giugno/16 luglio 2007 prevede espressamente che nel caso in cui il piano di

riduzione e/o del pagamento degli interessi semestrali non fosse rispettato,

sarà facoltà della banca disdire in ogni momento la facilitazione e richiederne

l'immediato totale rimborso (doc. A). Ciò posto non vi è motivo alcuno per

soprassedere alla notifica all'escusso di una valida disdetta da cui dipende

l'esigibilità della pretesa (in materia di sequestro: CEF, 4 settembre 2008

[14.2008.74] consid. 7 con rinvii), condizione che non trova riscontro agli

atti e che la diffida di pagamento 12 ottobre 2007 non soddisfa certo.

5.

Considerato

che l'istanza non è suffragata da un valido titolo di rigetto, in quanto la

pretesa dedotta in esecuzione non era a quel momento esigibile, non v'è motivo

alcuno per esaminare oltre le censure dell'appellante (memoriale, pag. 4 segg.).

L'appello deve così essere respinto, e la decisione pretorile confermata. La tassa

di giustizia segue la soccombenza dell'istante, mentre non si assegnano

indennità la controparte non avendo formulato osservazioni (art. 48, 49, 61

cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 cpv. 1 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: 1. L'appello

è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 510.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AP 1, __________. Non si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr.

334'437.35, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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