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Decisione

14.2009.15

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Assenza d'identità tra il debitore indicato nel titolo di rigetto (contratto di mutuo) e l'escusso

17 marzo 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio __________ del 4 agosto 2008, AP

1 ha escusso AO 1 per l’incasso di fr. 100’00.- oltre interessi al 10% dal 6

giugno 2007, indicando quale titolo di credito:”Contratto 06.06.2007”.

Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto

provvisorio con istanza del 15 ottobre 2008, asseverando di avere in data 6

giugno 20007 consegnato ad A__________ A__________ la somma di fr. 100'000.-

destinata a un investimento immobiliare nel Comune di __________, ad opera

della AO 1, di cui A__________ risultava, all’epoca, ammini- stratore unico

(act. A). La prospettata operazione non essendo andata in porto, sempre stando

all’istanza, la procedente ha chiesto a AO 1 la restituzione dell’importo,

diffidandola e mettendola in mora con lettera raccomandata del 18 marzo 2008

(act. B) e reiterando nella richiesta con scritto del 19 giugno 2008 (act. C).

Con scritto spedito il 23 giugno 2008, ha prosegui- to l’istante, AO 1 le ha

comunicato che il debito contratto è a nome di __________ A____________________

e non della società (act. D). Tesi questa, secondo la creditrice, non

condivisibile, dato che ogni e qualsiasi documento firmato per la AO 1 è stato

sotto- scritto da A__________ A__________ e dato che la stessa AO 1 ha

provveduto al versamento di un acconto di fr. 15'000.-, a favore della

procedente, che non era nemmeno stato concordato (act. F).

B. All’udienza

di discussione del 10 febbraio 2009 l’istante si è confermata nella propria

domanda, puntualizzando che le firme di A__________ A__________ e di AO 1 sono

sempre le stesse e che il contratto di mutuo alla base della procedura

esecutiva, assai ambiguo, va interpretato nel senso quanto meno di una

responsabilità solidale per la restituzione del prestito sia da parte di AO 1,

sia da parte di A__________. Dal canto suo, l’escussa, rappresentata da A__________

A__________, si è opposta all’istanza, obiettando che lo stesso A__________, in

quanto persona fisica, ha già riconosciuto il debito e che, per quanto riguarda

invece la società, non vi è alcun riconoscimento di debito.

In

replica la procedente ha osservato che la convenuta ha pagato un acconto a

valere quale copertura degli interessi, come risulta dall’act. F prodotto. In

duplica, A__________ A__________, ha asserito che tale importo gli è stato

prestato a quello scopo dall’escussa.

C. Con sentenza del 10 febbraio 2008 il Pretore del Distretto di __________,

ha respinto l’istanza rilevando che la docu- mentazione prodotta dalla

procedente non costituisce valido riconoscimento di debito in difetto di

identità tra debitore menzio- nato sul titolo di credito, ossia A__________ A__________,

con il debitore escusso, ossia la società AO 1.

D. Contro la sentenza pretorile si è aggravata tempestivamente la

parte istante, chiedendo di nuovo l’accoglimento dell’istanza sulla base della

documentazione prodotta, che consentirebbe a suo giudizio di stabilire che A__________

A__________ ha sottoscritto il contratto di mutuo non solo a suo nome, ma anche

quale amministratore unico, con firma individuale, della convenuta, circostanza

desumibile in particolare dal fatto che in data 6 ottobre 2008 quest’ultima ha

pagato un acconto di fr. 10'000.- sulla pretesa avversaria (act. F) e dal fatto

che in occasione dell’udienza di discussione lo stesso A__________ non ha

saputo documentare l’affermazione, secondo cui tale acconto si riferirebbe a un

prestito elargitogli dalla società.

Considerandi

In diritto:

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito contratto

mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il

rigetto dell’opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di

debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge,

implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo

rappresentante di un’obbligazione in relazione a una somma di denaro determi- nata

o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto

anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli

elementi necessari. Condizione essenzia- le è che la somma di denaro

riconosciuta sia facilmente determi- nabile secondo criteri oggettivi stabiliti

in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente

dalla volontà delle parti (cfr. cometta,

Il rigetto provvisorio dell’opposizione, in: rep.

1989, pag. 338 con riferimenti)

Il

giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore

e il credito di cui ai documenti prodotti (cometta,

op. cit. pag. 331).

La

dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la

quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro: essa

dev’essere chiara, esplicita, non equi- voca, non discutibile o soggetta a

interpretazione (panchaud/caprez,

Die Rechtsöffung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3). Un contratto di mutuo

sottoscritto dal mutuatario e relativo a un muto fruttifero – come nella

fattispecie può essere definito l’accordo di cui all’act A – costituisce in via

di principio titolo di rigetto per gli interessi e il rimborso del mutuo. Il

creditore deve dimostrarne solo l’esigibilità. Deve provare il trasferimento

della somma mutuata solo nel caso in cui il mutuatario nella procedura di

rigetto lo contesta (CEF 18 luglio 2007, inc. n. 14.2007.2, consid. 1 con

richiami).

2.

Dall’act. A risulta che il 6 giugno

2007.

AP 1

(appellante)

ha concesso ad A__________ A__________ un prestito di

fr. 100'000.- finalizzato a una operazione immobiliare sita nel

Comune di __________, che avrebbe dovuto essere realizzata dalla qui escussa,

di cui A__________ era l’amministratore unico (act. A, punto 1); che A__________

A__________ si è impegnato a riconoscere per tale prestito un interesse del 10%

annuo (act. A punto 2); che le parti si sono accordate nel senso che gli

interessi maturati avrebbero potuto essere convertiti in un acconto di

riservazione su un appartamento sito in quel Comune o nel Comune di __________,

dove AO 1 avrebbe dovuto realizzare a breve delle nuove strutture (act. A punto

3); che la mutuante si è riservata il diritto di disdire il prestito con un

preavviso di 3 mesi, mentre che A__________ A__________ si è impegnato al

rimborso dello stesso più gli interessi maturati (act. A, punto 4). Ora, non vi

è chi non veda come tale pattuizione riguardi solo ed esclusiva- mente

l’appellante, nella sua veste di mutuante, e A__________ A__________, nella sua

veste di mutuatario. Che il prestito accordato allo stesso A__________ fosse

finalizzato a una operazione immobiliare promossa e realizzata dalla convenuta,

di cui questi era amministratore unico, non consente ancora, stando al chiaro

contenuto della stipulazione del 6 giugno 2007 (act. A), di concludere che A__________

avesse sottoscritto il riconoscimento di debito in questione (anche) come

ammini- stratore unico della convenuta, ossia come organo abilitato a obbligare

la società. Giacché, come visto, è sempre e solo stato A__________ A__________,

personalmente, a riconoscere per il prestito ricevuto un interesse del 10 %

annuo (act. A, punt. 2) ed è sempre lo stesso A__________ che si è assunto

personalmente l’impegno al rimborso del mutuo, con i relativi accessori, in

caso di disdetta della mutuante (act. A, punto 4). Dal profilo del contenuto

del contratto di mutuo, la posizione di debitore incom- be perciò solo ad A__________

A__________i.

3.

La situazione evocata non risulta sovvertita nemmeno alla luce

dell’avviso di accredito di fr. 15'000.- effettuato il 6 ottobre 2008 dalla

convenuta (act. F), che l’appellante considera quale acconto a valere quale

copertura degli interessi sulla somma prestata e, quindi, quale prova del nove

che debitore della somma posta in esecuzione non può che essere la stessa

convenuta. Per tacere del fatto che dallo stesso accredito non risulta alcun

versamento diretto a favore dell’istante (prova ne è che la domanda di

esecuzione si riferisce anche al pagamento integrale degli interessi), ma

semmai a favore di A__________ A__________- __________, va rilevato che nello

stesso accredito figura espressa- mente menzionata la causale:” RITORNO PARTE

DEL PRESTITO TRA A__________ A__________ E AP 1”, senza riferimento alcuno a un

eventuale debito contratto dalla convenuta. Il richiamo all’act. F è perciò

infruttuo- so. Quanto poi all’obiezione che il primo giudice avrebbe sorvo-

lato sul fatto che A__________ A__________ ha sollevato opposizione sia al

precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti, sia a quello spiccato nei

confronti della convenuta, essa è priva di pregio, dato che come amministratore

unico della società anonima escussa egli aveva piena facoltà se non dovere di

agire nel citato modo. Per tacere del fatto che l’opposizione interposta dallo

stesso A__________ al precetto esecutivo a lui intimato personalmente nemmeno

figura negli atti del presente procedimento, ma semmai in quello relativo alla

procedura esecutiva a suo carico (E.F 2008.1918; appello, pag. 3 in fondo),

procedimento che non può tuttavia essere richiamato per la prima volta, con il

relativo incarto, in sede di appello, ostandovi il divieto di nova

stabilito dall’art.321 cpv. 1 b CPP su richiamo dell’art. 25 LALEF.

4.

Da quanto precede, ne discende la reiezione dell’appello. La tassa

di giustizia segue la soccombenza dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF).

Non si assegnano indennità alla parte appellata, la quale non ha presentato

osservazioni all’appello (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. L’appello è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 600.-, già anticipata dall’appellante,

è posta a suo carico.

3. Intimazione a:

- avv. PA

1, __________;

- AO 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il

presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 100'000.--,

contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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