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Decisione

14.2009.16

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Pagamento dell'esecuzione in oggetto posteriormente alla dichiarazione di fallimento. Solvibilità inverosimile

31 marzo 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ __________la

AO 1, hachiesto il fallimento di AP 1per il mancato pagamento dei contributi

obbligatori LPP, saldo scoperto fatturato fino al 31 dicembre 2007, ammontante

a fr. 4'440.75 oltre interessi e spese amministrative e di precetto.

B. All’udienza del 4 febbraio 2009 è comparsa __________, socia e

gerente della convenuta; la quale si è opposta al’istanza di fallimento, essendo

intenzionata a fare fronte al pagamento del dovuto.

C. Con sentenza del 26 febbraio 2009 il Pretore del Distretto di

Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di AP 1 a far tempo dal giorno

successivo alle ore 10.00.

D. Con l’appello che ci occupa AP 1 asserisce di essere in serie

trattative per la cessione al prezzo di fr. 120'000.- dell’inventario di un

albergo a __________, che ha dovuto chiudere alla fine del 2008 a seguito

dell’importante diminuzione dei pernottamenti, che ne rendevano impossibile la

continuazione; importo che, a mente dell’appellante, coprirebbe ampiamente tutti

gli arretrati, compreso quindi il credito della parte istante che ha richiesto

il fallimento. Premesso che tali trattative dovrebbero concludersi entro il 15

marzo 2009, l’appellante sostiene dipoi che la sua gerente, al fine di

dimostrare le buone intenzioni dell’escussa, ha provveduto con mezzi messi a

disposizione da persone a lei vicine, a interamente saldare il debito

all’origine dell’istanza di fallimento, come dimostrato dalla ricevuta

rilasciata dall’ __________ il 2 marzo 2009 (act. B). Sarebbero quindi soddisfatte,

secondo l’appellante, le condizioni per pronunciare l’annullamento del

fallimento.

E. Chiamata

a esprimersi sull’appello, la procedente è rimasta silente.

Considerato

Considerandi

1.

a) In virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se

risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I

nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve

espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile

la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte

dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore

di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti

trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un

periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può

emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere

verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La

solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che

l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di

appello, di estratti dell’ __________. La questione della solvibilità influenza

infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003,

§ 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung

des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in

Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95

(1999) n. 8 p. 172).

b) L’appellante ha

dimostrato di avere estinto il debito in oggetto, posteriormente alla

dichiarazione di fallimento, con il versamento il 2 marzo 2009 di fr. 5'002.00

a saldo dell’esecuzione n. __________ di cui all’istanza di fallimento (act.

B), per cui risulta adempiuto il requisito previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1

LEF.

Per quel che

riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile

per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento - va osservato che dall’estratto delle esecuzioni dell’__________

al 26 marzo 2009 emerge che nei confronti dell’appellante sono pendenti svariate

esecuzioni libere da opposizione, segnatamente: una per fr. 43'510.05 al 26

maggio 2008 (con convalida di inventario per effetto di un’altra esecuzione); una

per fr. 47'613.75 al 28 maggio 2008; una per fr. 19'109.05 al 5 agosto 2008

(con convalida dell’inventario per effetto di un’altra esecuzione); una per fr.

20'403.55 al 16 agosto 2008; una per fr. 207.85 al 16 ottobre 2008 (con

comminatoria di fallimento); una per fr. 2'386.15 al 24 marzo 2009 (con domanda

di prosecuzione dell’esecuzione); una per fr. 97.55 al 12 marzo 2009 (con

domanda di prosecuzione dell’esecuzione); una per fr. 424.40 al 14 gennaio 2009

(con comminatoria di fallimento), una per fr. 2'358.60 al 26 gennaio 2009. Ciò

porta a concludere che sussistono concreti indizi che la convenuta non è più in

grado di fare fronte ai suoi debiti, per cui il requisito della solvibilità non

può essere ritenuto reso sufficientemente verosimile. Del resto, la stessa appellante

per finire lo riconosce, proponendosi di cedere l’inventario dell’albergo per

fr. 120'000.- per coprire l suoi numerosi debiti, senza però fornire ragguagli

utili sull’argomento e trascurando, comunque sia, che la prova della verosimiglianza

della solvibilità richiesta dall’art. 174 cpv. 2 LEF va fornita entro i termini

utili per ricorrere contro il decreto di fallimento e non mediante buoni

intendimenti proiettati sul futuro (cfr. Giroud, op. cit. n. 26 ad art. 174).

2.

L'appello

va pertanto respinto.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale all’appello, il fallimento deve

essere nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano

indennità, la parte appellata non avendone presentato richiesta (art. 49 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

1. L'appello

è respinto.

1.1. Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di AP 1, a far tempo da

giovedì 2

aprile 2009 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata

dall'appellante, resta a carico di AP 1

3. Intimazione

a:

-

PA 1;

- RA 1

-

Ufficio __________

-

Ufficio del Registro fondiario del __________

Comunicazione

alla Pretura __________terzi implicati

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria:

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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