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Decisione

14.2009.19

Rigetto provvisorio dell'opposizione: non costituisce riconoscimento di debito un accordo transattivo (contratto) accettato dal creditore circa un anno dopo la firma del debitore e cui quest'ultimo ne

24 giugno 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. L'istante

fonda la sua pretesa sull'accordo transattivo datato 14 maggio 2007 inteso

a concordare le modalità di estinzione di un debito che la società __________

AG di __________ aveva nei suoi confronti con riferimento ad un contratto di

fornitura di cemento, e per il cui pagamento AO 1 si era costituito garante (doc.

G). L'istante produce poi la Visura storica società di capitale 6 marzo 2008 a

lei riferita e rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e

Agricoltura di __________ (doc. A) oltre al relativo Certificato di iscrizione

presso l'Ufficio registro delle imprese 20 marzo 2008 (doc. B). La documentazione

si completa della copia della dichiarazione autenticata 3 agosto 2005 di AO 1 con

cui, a garanzia di eventuali rischi/perdite concernenti le relazioni

commerciali tra __________ AG e AP 1, egli si impegnava a costituire sul fondo

n. __________ e __________ RFD di __________ di sua proprietà una cartella

ipotecaria di fr. 1'000'000.– da depositare presso il notaio __________ (doc.

C), dell'estratto 14 dicembre 2007 del registro fondiario definitivo del Comune

__________ (doc. D) relativo alla particella n. __________ trasferita in

proprietà alla moglie dell'escusso il 14 novembre 2007 (doc. D), delle fatture

di AP 1 a __________ AG n. __________ del 31 dicembre 2005 per un importo di

US$ 500'000.– e n. __________ del 30 gennaio 2006 per la cifra di US$ 100'000.–

(doc. E), dell'estratto del registro di commercio del cantone di __________

relativo alla società __________ AG, cancellata il 22 maggio 2007 (doc. F), del

tasso di cambio Euro/CHF valido al 1° aprile 2008 (doc. I) e infine della

procura di causa (doc. J e L).

C. All'udienza di contraddittorio 17 ottobre 2008, la procedente ha confermato

l'istanza. L'escusso ha evidenziato come la vertenza fosse già stata oggetto di

una precedente ed analoga causa conclusasi con decisione 11 marzo 2008 e come,

in quel contesto, fra l'altro l'accordo transattivo 14 maggio 2007 non fosse

stato considerato valido riconoscimento di debito poiché non sottoscritto

dall'istante. Di modo che, nell'ambito della procedura in esame e sulla base

del medesimo accordo, ancorché -ora- firmato da entrambe le parti, invano l'istante

persisteva nel ritenerlo un valido titolo di rigetto. Evidente, in effetti che la

firma del documento in questione da parte della creditrice era stata apposta dopo

l'11 marzo 2008, ad oltre 10 mesi dalla sua intervenuta il 15 maggio 2007. Ciò

posto, a quel momento, trattandosi di un contratto tra assenti giusta l'art. 5

CO, egli non era più vincolato dall'accordo cui fino ad allora aveva solo

unilateralmente acconsentito. Di modo che, il contratto non era stato di fatto

mai concluso. Parallelamente, aveva altresì sporto denuncia penale presso il

Ministero pubblico per tentativo di truffa e falso in documenti.

L'istante

ha definito defatigatorio l'avvio della procedura penale, ritenuto che si sarebbe

verosimilmente conclusa con un decreto di non luogo a procedere. Essenziale era

la volontà delle parti che, per quanto la riguardava poteva ma non

necessariamente doveva manifestarsi con la firma del patto in questione. I

documenti agli atti dimostrava che lei aveva accettato l'accordo transattivo

così come lo aveva fatto l'escusso senza formulare riserve. Non vi era quindi

motivo per non considerare l'accordo quale valido riconoscimento di debito. Dal

canto suo, il convenuto ha ribadito che la proposta di accordo transattivo era

stata formulata nel maggio 2007 ed accettata dall'istante -invero senza nemmeno

comunicarglielo- dopo quasi un anno: verosimile pertanto che egli non lo

ritenesse più né vincolante né obbligatorio.

D. Contestualmente

alla procedura penale, il 2 marzo 2009 il competente procuratore pubblico ha

comunicato alla Pretura l'avvenuta chiusura del procedimento con un decreto di

non luogo a procedere e la restituzione dell'accordo transattivo posto sotto

sequestro il 9 giugno 2008.

E. Con

sentenza del 3 marzo 2009, il Pretore ha stabilito che l'unico documento atto a

costituire titolo di rigetto era l'accordo transattivo 14 maggio 2007, che lo

stesso prevedeva obblighi per ciascuna delle parti in causa, fra cui quello per

il convenuto di pagare complessivi Euro 530'000.–, che il convenuto lo aveva

sottoscritto il 15 maggio 2007 e che, per contro, la firma dell'istante era successiva

all'11 marzo 2008. Come eccepito dall'escusso, la procedente non lo aveva accettato

in tempo debito e, oltretutto, solo dopo che nell'ambito della precedente

procedura il convenuto aveva già manifestato l'intenzione di non rimanere

vincolato a quel contratto (art. 5 CO), motivo per cui non era mai stato

perfezionato. A titolo abbondanziale -e a differenza di quanto preteso

dall'istante- ha poi rilevato come proprio perché si trattava di una transazione

l'accettazione da parte di quest'ultima doveva forzatamente essere espressa e

non tacita, circostanza resa evidente anche dal modo in cui il documento stesso

era strutturato. In definitiva, l'assenza di un valido riconoscimento di debito

comportava la reiezione dell'istanza con il relativo accollo di tasse e spese.

F. Contro

questa sentenza si aggrava tempestivamente AP 1. Precisa anzitutto che a

ragione il Pretore ha ritenuto l'accordo transattivo 14 maggio 2007 (doc. G) quale

documento centrale della vertenza. Tuttavia, reputa che lo stesso debba essere

interpretato giusta l'art. 18 CO e che la semplice lettura sia indicativa dell'esistenza

di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. Irrilevante quindi che

la sua firma sia stata apposta mesi dopo rispetto all'escusso. Altresì incomprensibile

poi, l'applicazione dell'art. 5 CO, visto che il documento G era una sua

offerta al convenuto e non il contrario. Nemmeno l'esplicita manifestazione del

suo consenso era necessaria, bastando in proposito sostituire le parole accordo

transattivo con riconoscimento di debito per concludere all'esistenza di un

valido titolo di rigetto.

Delle

osservazioni dell'escusso si dirà, se necessario, nel seguito.

G. Anche

l'escusso si aggrava tempestivamente contro la sentenza pretorile. Rileva in

particolare come, per un errore probabilmente dovuto al sistema informatico,

nonostante la reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione e l'evidente

soccombenza della procedente, di fatto gli oneri processuali e le ripetibili

siano stati posti a suo carico. Chiede quindi che il dispositivo n. 2 della

decisione sia rettificato nel senso che le spese e la tassa di giustizia di

complessivi fr. 470.– oltre alle ripetibili di fr. 4'500.– siano interamente addossati

ad AP 1. L'appello non è stato intimato alla controparte.

H. Il 7

maggio 2009 il Presidente di questa Camera ha informato le parti che con

decisione datata 16 marzo 2009 -a prima vista non notificata alle parti- il

Pretore aveva rivisto il dispositivo sulle spese e sull'indennità della

sentenza impugnata 3 marzo 2009 -nel merito rimasta inalterata- come richiesto

nell'appello formulato dall'escusso. Ha quindi invitato le parti a comunicare

il loro formale accordo affinché il dispositivo n. 2 della sentenza 3 marzo

2009 fosse da intendere nel senso riportato dal Pretore il successivo 16 marzo

2009 evidenziando come, impregiudicato il ricorso dell'istante, in tal caso l'appello

dell'escusso sarebbe da ritenersi superato.

Con

lettera 8 maggio 2009, AO 1 ha confermato che la sentenza sostituiva 16 marzo

2009 non le era mai stata notificata ed ha aderito alla proposta formulata dal

Presidente di questa Camera. Anche l'istante, il 29 maggio 2009, ha acconsentito

alla predetta modifica del dispositivo n. 2 della sentenza 3 marzo 2009 così

come riportato nella decisione pretorile 16 marzo 2009.

Considerandi

in diritto: Sull'appello

di AP 1

1.

Se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore

può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La

nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che

non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte

dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una

somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di

debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da

essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di

denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti

in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente

dalla volontà delle parti (Cometta,

Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:

Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). Anche un contratto

può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto

l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.

Il

giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido

riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il

credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il

debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche

dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima

dell'inoltro dell'esecuzione (da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],

consid. 5 con rinvii).

2.

Per

l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso

incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte

in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno

verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri

oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28

ad art. 82; Staehelin, Basler

Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 seg. ad art. 82

LEF, Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con

rif.).

3.

Il

Pretore ha accertato che l'accordo transattivo 14 maggio 2007, unico documento

agli atti che poteva assurgere a riconoscimento di debito, prevedeva obblighi

sia per l'istante sia per il convenuto. Tuttavia, se era pacifico e documentato

che l'escusso lo aveva sottoscritto il 15 maggio 2007, per quel che ne era

della società procedente, gli atti indicavano che la firma era successiva

all'11 marzo 2008. A quella data risaliva in effetti la decisione emessa

nell'ambito di una precedente causa di rigetto dell'opposizione pendente fra le

parti e riguardante la medesima pretesa e già allora fondata sul medesimo accordo,

cui l'escusso aveva manifestato l'intenzione di non più ritenersi vincolato. Ciò

posto, quale contratto stipulato fra assenti, l'accettazione intervenuta

trascorsi oltre 10 mesi, non era avvenuta in tempo debito come sancito dall'art.

5.

CO. Il Pretore ha inoltre ritenuto che proprio il carattere transattivo

dell'accordo, imponeva l'accettazione di entrambe le parti, necessità resa

evidente anche dallo spazio specificatamente indicato per l'apposizione delle

due firme.

L'appellante,

in applicazione dell'art. 18 CO, intravede per contro nel tenore letterale dell'accordo

transattivo 14 maggio 2007, unico documento a valere quale titolo di credito

per la pretesa da lei rivendicata, l'esistenza di un valido riconoscimento di debito

unilaterale ex art. 82 LEF. Ciò posto, la presenza della sua firma sarebbe

quindi irrilevante come pure il rinvio all'art. 6 CO. Contesta altresì l'applicazione

dell'art. 5 CO, avendo lei stessa allestito il documento in questione poi sottoposto

a mò di offerta all'escusso. A riprova di ciò, indica il fatto che nessun

impegno sostanziale sarebbe stato posto a suo carico.

4.

Il

titolo di credito su cui l'istante fonda la sua pretesa è designato quale accordo

transattivo intervenuto tra AP 1 […] -da un lato- e AO 1 […] -dall'altro-

(doc. G, pag. 1). Stabilite le premesse intese a riassumere le circostanze

che hanno dato origine a siffatta pattuizione (segnatamente il rapporto in

essere tra l'istante e la società __________ AG e per conto di quest' ultima la

costituzione dell'escusso quale garante), l'accordo specifica poi che le

parti convengono e stipulano quanto segue menzionando oltre alle premesse

quale parte integrante (doc. G, pag. 2 clausola n. 1) gli obblighi delle parti

(doc. G, pag. 2 clausola n. 2 a 6), precisa alla clausola n. 7 che le

parti dichiarano sin da ora che con l'esatto adempimento della presente

transazione non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi

titolo o ragione (doc. G, pag. 3) e conclude infine con la dicitura Letto,

confermato e sottoscritto e __________ il 14 maggio 2007 cui segue un

apposito spazio per le firme destinato esplicitamente ad AP 1 da una

parte e a AO 1 dall'altra (doc. G, pag. 3). Per quel che ne è del contenuto,

l'accordo stabilisce a carico dell'escusso l'obbligo di corrispondere all'istante

Euro 500'000.– entro e non oltre il 30 ottobre 2007 ad un interesse annuo

dell'8% dal 1° maggio 2007 e ulteriori Euro 30'000.– per spese legali (doc. G,

pag. 2, clausola n. 2 e 3). Dal canto suo, l'istante si è impegnato a non

intraprendere alcuna iniziativa giudiziaria ed esecutiva, riservata

l'eventualità in cui altri creditori ne avessero intrapresa una, ad agire in

giudizio se l'escusso non avesse pagato entro i termini pattuiti e, a sua

discrezione, a rifarsi sulla cartella ipotecaria al portatore consegnatale

dall'escusso e acquisita in proprietà a garanzia appunto del debito di

quest'ultimo risultante appunto dalla transazione che le parti erano in

procinto di concludere (doc. G, pag. 2 e 3, clausola n. 5 e 6). In definitiva

pertanto, trattandosi con evidenza di una transazione raggiunta fra due parti,

la chiara formulazione testuale utilizzata non da adito a dubbi circa la

qualifica del doc. G quale contratto e dell'implicita rilevanza della sottoscrizione

del documento da parte di entrambe.

5.

L'appellante

obietta che a un esame sommario tale documento sarebbe invero un riconoscimento

di debito unilaterale, escludendo così l'esistenza di impegni

sinallagmatici (appello, pag. 4 n. 6). Ma, invano.

Giova

anzitutto rilevare la contraddittorietà della tesi da lei sostenuta laddove

tenta di giustificare un obbligo unilaterale del convenuto affermando -con

riferimento al doc. G- che tale accordo deve essere interpretato secondo la

procedura sommaria ai sensi dell'art. 18 CO, norma intesa ad interpretare i

contratti e che presuppone quindi l'esistenza di un rapporto sinallagmatico fra

due parti. D'altra parte è ben vero che giusta l'art. 18 cpv. 1 CO per

giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve

indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché

stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate, per errore, o allo

scopo di nascondere la vera natura del contratto. Non va tuttavia dimenticato

che, richiamato il carattere sommario della procedura di rigetto

dell'opposizione, in concreto non si scorgono motivi validi per scostarsi dal

chiaro tenore letterale della pattuizione in esame. Non è segnatamente dato a

vedere perché l'intestazione quale accordo transattivo dovrebbe essere

sostituita da questa Camera con la formulazione riconoscimento di debito (appello,

pag. 4 n. 6). Anzi, il semplice fatto che la stessa istante ammetta di essere

l'autrice del documento in questione e quindi di avere volutamente e

consapevolmente optato per quella precisa designazione, esclude l'esistenza di

una dichiarazione unilaterale dell'escusso. Peraltro, lei nemmeno pretende di

avere utilizzato quella specifica espressione per errore e tanto meno di avere

con ciò voluto dissimulare una diversa pattuizione. Di modo che, l'auspicata

modifica, andando ad avvantaggiare la sola parte creditrice a scapito

dell'escusso, sarebbe in definitiva arbitraria.

6.

Invero,

della necessità della firma era altresì convinta l'istante, tant'è che nella

sua istanza di rigetto ha appunto sottolineato come l'accordo si presentasse

sottoscritto sia dall'escusso che da lei medesima (pag. 5 ad C). All'udienza di

discussione l'escusso ha tuttavia puntualmente eccepito il fatto che, evidenziatasi

la carenza di firma nell'ambito della precedente causa di rigetto provvisorio

dell'opposizione già fondata sull'accordo transattivo 14 maggio 2007 -a quel

momento non ancora sottoscritto dall'istante- e conclusasi con sentenza 11

marzo 2008 (doc. 1 e doc. 3 pag. 3 in basso), la procedente si era affrettata a

sottoscriverlo (verbale, pag. 2 e 3), riproponendo poi una nuova esecuzione il

successivo 3/4 aprile 2008 (doc. H).

L'appellante

obietta che quell'accordo era da intendere come una sua offerta al convenuto e

che pertanto questo escludeva a priori la necessità che lei firmasse il

documento in questione visto che la sua volontà era evidente (appello, pag. 4

n. 5 e 6). L'interessata omette però di considerare che in un rapporto

bilaterale all'offerta di una parte corrisponde quella della controparte, e che

entrambe vanno rispettivamente accettate in forma espressa o tacita (art. 1 cpv.

1.

e 2 CO). E, in concreto, la ricorrente non ha mai preteso siano dati i

presupposti di un'accettazione tacita giusta l'art. 6 CO per quel che ne è degli

impegni da lei assunti (sopra, consid. 4, con riferimento al doc. G, pag. 2 e

3, clausola n. 5 e 6). Nel caso concreto, dagli atti risulta che l'incontro

previsto per formalizzare l'accordo transattivo 14 maggio 2007 si è tenuto il

15.

maggio 2007 presso lo studio del patrocinatore dell'istante alla sola presenza

del debitore (doc. 3, pag. 3 in mezzo) e che, in quel contesto, l'escusso ha

firmato il relativo documento (doc. G, pag. 3 e autentica di firma apposta sul

retro). Dal canto suo, quale persona a quel momento assente spettava quindi

alla procedente provvedere alla necessaria sottoscrizione in tempo debito (art.

5.

CO), ciò che però -e non è stato contestato al contraddittorio- non è

avvenuto prima dell'11 marzo 2008 (doc. 3 pag. 3; verbale, pag. 4). Se non che,

qualche giorno prima, all'udienza di discussione 5 marzo 2008 indetta

nell'ambito della prima procedura di rigetto dell'opposizione in merito a

tale documento, parte convenuta ne aveva appunto contestato la validità in

quanto non sottoscritto anche dalla parte istante (doc. 1 pag. 2 in mezzo).

A quel momento pertanto sono venuti i meno i presupposti di una manifesta e

concorde reciproca volontà tra le parti a perfezionare l'accordo transattivo 14

maggio 2007. Di modo che, in definitiva, il giudizio pretorile merita

riconferma.

7.

Considerato

che l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione non è suffragata da un valido

riconoscimento di debito, l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e

indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Sull'appello

di AO 1

8.

La correzione della sentenza, se si tratta di errori materiali nella

redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere

chiesta, in caso d'accordo fra le parti, con unica istanza ed è fatta senza

altra procedura e notificata con copie corrette e nuove (art. 339 cpv. 1 CPC).

Competente per procedere alla rettifica è il giudice che ha emesso la sentenza

in esame (art. 333 e segg. CPC). In concreto, dagli atti risulta che il

16.

marzo 2009 il Pretore ha emesso una nuova decisione con cui ha annullato

e sostituito quella del 3 marzo 2009 per palese errore dovuto all'elaborazione

informatica (pag. 1), rettificandone il dispositivo n. 2 sulle spese e le

ripetibili nel senso che le spese e la tassa di giustizia

per complessivi fr. 470.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo

carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.– a titolo di

indennità (pag. 3 n. 2). Il primo giudice tuttavia non ha notificato alle

parti il giudizio così corretto. Interpellati in proposito dal Presidente di

questa Camera, che ha altresì provveduto a trasmettere loro copia di questo

nuovo giudizio (sopra, consid. H), con lettera 8 maggio

2009.

AO 1 ha acconsentito a che il dispositivo n. 2 della sentenza 3 marzo 2009

fosse da intendere nel senso riportato dal Pretore nella decisione 16 marzo

2009.

non notificata alle parti. Dal canto suo, l'istante ha comunicato il suo accordo

il successivo 29 maggio 2009. Ciò posto, con l'avvallo di entrambe le parti,

nulla osta più alla validità della citata rettifica che va quindi nel senso

della censura sollevata dal ricorso introdotto dal debitore e che, conseguentemente,

senza più alcuna utilità concreta ed attuale è così diventato privo d'oggetto

(art. 351 CPC). Siccome la relativa decisione contenente la citata rettifica

non è stata formalmente notificata alle parti da parte della Pretura, che si è

limitata a trasmetterne a questa Camera un esemplare sprovvisto di firma (poi

allegato in copia allo scritto 7 maggio 2009 di questa Camera), conviene

riportare quando stabilito dal primo giudice il 16 marzo 2009 nei dispositivi

relativi alla presente sentenza. Vista la particolarità del caso, si prescinde

dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di indennità.

Motivi per i quali,

richiamati

gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia: I. 1. L'appello

di AP 1 è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico

con l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 3'000.– a titolo di indennità.

II. 1. Si

prende atto che il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede è stato

rettificato il 16 marzo 2009 dal Pretore __________, nel modo seguente:

“2. Le spese e la tassa di

giustizia per complessivi fr. 470.-,

da

anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico,

con

l’obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.- a titolo

di indennità.”.

2.

L'appello di AO 1 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di

oggetto.

3.

Non si preleva

la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.

III. Intimazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il

valore litigioso della vertenza è di fr. 832'837.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72

e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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