14.2009.19
Rigetto provvisorio dell'opposizione: non costituisce riconoscimento di debito un accordo transattivo (contratto) accettato dal creditore circa un anno dopo la firma del debitore e cui quest'ultimo ne
24 giugno 2009Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
14.2009.19
Data decisione, Autorità:
24.06.2009, CEF
Titolo:
Rigetto provvisorio dell'opposizione: non costituisce riconoscimento di debito un accordo transattivo (contratto) accettato dal creditore circa un anno dopo la firma del debitore e cui quest'ultimo nel frattempo ha dichiarato di non più ritenersi vincolato - rettifica oneri processuali di prima sede
ACCETTAZIONE TACITA
CONTRATTO
RETTIFICA DA PARTE DEL GIUDICE
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
SPESE E INDENNITÀ
SPESE E RIPETIBILI
art. 1 cpv. 1 CO
art. 1 cpv. 2 CO
art. 5 CO
art. 6 CO
art. 18 cpv. 1 CO
art. 333segg. CPC-TI
art. 339 cpv. 1 CPC-TI
art. 351 CPC-TI
art. 82 LEF
Incarto n.
14.2009.19
Lugano
24 giugno
2009
LS/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser ed Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 7 maggio 2008 da
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2 )
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ del 3/4 aprile 2008
dell'UE __________;
sulla quale istanza il Pretore __________, con
sentenza 3 marzo 2009 (EF.2008.1119), ha così deciso:
“1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 470.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico
della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 4'500.– a titolo di
indennità.
3. omissis”;
e che con decisione 16 marzo 2009 -non notificata alle parti- il
Pretore ha rettificato nel senso che:
“1. L'istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per
complessivi fr. 470.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.– a titolo di
indennità.
3. omissis”.
Sentenza del 3 marzo 2009 dedotta tempestivamente in appello
dall'istante che con atto 13 marzo 2009 ne postula la riforma nel senso che
l'istanza di rigetto dell'opposizione sia accolta, protestate spese e tassa di
giustizia di prima sede e tassa, spese e ripetibili di seconda sede;
richiamato il decreto presidenziale del 17 marzo 2009, con il quale
all’appello non è stato concesso effetto sospensivo;
preso atto che l'escusso con osservazioni 2 aprile 2009 ne propone la
reiezione, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
oltre a ciò, che il 16 marzo 2009 anche l'escusso ha formulato
tempestivo appello contro l'indicata sentenza 3 marzo 2009 -atto che però non
ha formato oggetto di intimazione- chiedendo che le spese e la tassa di
giustizia siano poste a carico dell'istante con l'obbligo di rifondere al
convenuto fr. 4'500.– a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e
ripetibili di secondo grado;
richiamato il decreto presidenziale del 24 marzo 2009 con cui, limitatamente
al dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, all'appello dell'escusso è stato
concesso effetto sospensivo;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 3/4 aprile 2008 dell'UE __________, AP 1
ha escusso AO 1, insieme a __________ quale coniuge del debitore, per l'incasso
di fr. 832'837.– oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2007, indicando quale
titolo di credito: “Accordo transattivo del 14 maggio 2007”. Interposta
tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio.
Fatti
B. L'istante
fonda la sua pretesa sull'accordo transattivo datato 14 maggio 2007 inteso
a concordare le modalità di estinzione di un debito che la società __________
AG di __________ aveva nei suoi confronti con riferimento ad un contratto di
fornitura di cemento, e per il cui pagamento AO 1 si era costituito garante (doc.
G). L'istante produce poi la Visura storica società di capitale 6 marzo 2008 a
lei riferita e rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di __________ (doc. A) oltre al relativo Certificato di iscrizione
presso l'Ufficio registro delle imprese 20 marzo 2008 (doc. B). La documentazione
si completa della copia della dichiarazione autenticata 3 agosto 2005 di AO 1 con
cui, a garanzia di eventuali rischi/perdite concernenti le relazioni
commerciali tra __________ AG e AP 1, egli si impegnava a costituire sul fondo
n. __________ e __________ RFD di __________ di sua proprietà una cartella
ipotecaria di fr. 1'000'000.– da depositare presso il notaio __________ (doc.
C), dell'estratto 14 dicembre 2007 del registro fondiario definitivo del Comune
__________ (doc. D) relativo alla particella n. __________ trasferita in
proprietà alla moglie dell'escusso il 14 novembre 2007 (doc. D), delle fatture
di AP 1 a __________ AG n. __________ del 31 dicembre 2005 per un importo di
US$ 500'000.– e n. __________ del 30 gennaio 2006 per la cifra di US$ 100'000.–
(doc. E), dell'estratto del registro di commercio del cantone di __________
relativo alla società __________ AG, cancellata il 22 maggio 2007 (doc. F), del
tasso di cambio Euro/CHF valido al 1° aprile 2008 (doc. I) e infine della
procura di causa (doc. J e L).
C. All'udienza di contraddittorio 17 ottobre 2008, la procedente ha confermato
l'istanza. L'escusso ha evidenziato come la vertenza fosse già stata oggetto di
una precedente ed analoga causa conclusasi con decisione 11 marzo 2008 e come,
in quel contesto, fra l'altro l'accordo transattivo 14 maggio 2007 non fosse
stato considerato valido riconoscimento di debito poiché non sottoscritto
dall'istante. Di modo che, nell'ambito della procedura in esame e sulla base
del medesimo accordo, ancorché -ora- firmato da entrambe le parti, invano l'istante
persisteva nel ritenerlo un valido titolo di rigetto. Evidente, in effetti che la
firma del documento in questione da parte della creditrice era stata apposta dopo
l'11 marzo 2008, ad oltre 10 mesi dalla sua intervenuta il 15 maggio 2007. Ciò
posto, a quel momento, trattandosi di un contratto tra assenti giusta l'art. 5
CO, egli non era più vincolato dall'accordo cui fino ad allora aveva solo
unilateralmente acconsentito. Di modo che, il contratto non era stato di fatto
mai concluso. Parallelamente, aveva altresì sporto denuncia penale presso il
Ministero pubblico per tentativo di truffa e falso in documenti.
L'istante
ha definito defatigatorio l'avvio della procedura penale, ritenuto che si sarebbe
verosimilmente conclusa con un decreto di non luogo a procedere. Essenziale era
la volontà delle parti che, per quanto la riguardava poteva ma non
necessariamente doveva manifestarsi con la firma del patto in questione. I
documenti agli atti dimostrava che lei aveva accettato l'accordo transattivo
così come lo aveva fatto l'escusso senza formulare riserve. Non vi era quindi
motivo per non considerare l'accordo quale valido riconoscimento di debito. Dal
canto suo, il convenuto ha ribadito che la proposta di accordo transattivo era
stata formulata nel maggio 2007 ed accettata dall'istante -invero senza nemmeno
comunicarglielo- dopo quasi un anno: verosimile pertanto che egli non lo
ritenesse più né vincolante né obbligatorio.
D. Contestualmente
alla procedura penale, il 2 marzo 2009 il competente procuratore pubblico ha
comunicato alla Pretura l'avvenuta chiusura del procedimento con un decreto di
non luogo a procedere e la restituzione dell'accordo transattivo posto sotto
sequestro il 9 giugno 2008.
E. Con
sentenza del 3 marzo 2009, il Pretore ha stabilito che l'unico documento atto a
costituire titolo di rigetto era l'accordo transattivo 14 maggio 2007, che lo
stesso prevedeva obblighi per ciascuna delle parti in causa, fra cui quello per
il convenuto di pagare complessivi Euro 530'000.–, che il convenuto lo aveva
sottoscritto il 15 maggio 2007 e che, per contro, la firma dell'istante era successiva
all'11 marzo 2008. Come eccepito dall'escusso, la procedente non lo aveva accettato
in tempo debito e, oltretutto, solo dopo che nell'ambito della precedente
procedura il convenuto aveva già manifestato l'intenzione di non rimanere
vincolato a quel contratto (art. 5 CO), motivo per cui non era mai stato
perfezionato. A titolo abbondanziale -e a differenza di quanto preteso
dall'istante- ha poi rilevato come proprio perché si trattava di una transazione
l'accettazione da parte di quest'ultima doveva forzatamente essere espressa e
non tacita, circostanza resa evidente anche dal modo in cui il documento stesso
era strutturato. In definitiva, l'assenza di un valido riconoscimento di debito
comportava la reiezione dell'istanza con il relativo accollo di tasse e spese.
F. Contro
questa sentenza si aggrava tempestivamente AP 1. Precisa anzitutto che a
ragione il Pretore ha ritenuto l'accordo transattivo 14 maggio 2007 (doc. G) quale
documento centrale della vertenza. Tuttavia, reputa che lo stesso debba essere
interpretato giusta l'art. 18 CO e che la semplice lettura sia indicativa dell'esistenza
di un riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF. Irrilevante quindi che
la sua firma sia stata apposta mesi dopo rispetto all'escusso. Altresì incomprensibile
poi, l'applicazione dell'art. 5 CO, visto che il documento G era una sua
offerta al convenuto e non il contrario. Nemmeno l'esplicita manifestazione del
suo consenso era necessaria, bastando in proposito sostituire le parole accordo
transattivo con riconoscimento di debito per concludere all'esistenza di un
valido titolo di rigetto.
Delle
osservazioni dell'escusso si dirà, se necessario, nel seguito.
G. Anche
l'escusso si aggrava tempestivamente contro la sentenza pretorile. Rileva in
particolare come, per un errore probabilmente dovuto al sistema informatico,
nonostante la reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione e l'evidente
soccombenza della procedente, di fatto gli oneri processuali e le ripetibili
siano stati posti a suo carico. Chiede quindi che il dispositivo n. 2 della
decisione sia rettificato nel senso che le spese e la tassa di giustizia di
complessivi fr. 470.– oltre alle ripetibili di fr. 4'500.– siano interamente addossati
ad AP 1. L'appello non è stato intimato alla controparte.
H. Il 7
maggio 2009 il Presidente di questa Camera ha informato le parti che con
decisione datata 16 marzo 2009 -a prima vista non notificata alle parti- il
Pretore aveva rivisto il dispositivo sulle spese e sull'indennità della
sentenza impugnata 3 marzo 2009 -nel merito rimasta inalterata- come richiesto
nell'appello formulato dall'escusso. Ha quindi invitato le parti a comunicare
il loro formale accordo affinché il dispositivo n. 2 della sentenza 3 marzo
2009 fosse da intendere nel senso riportato dal Pretore il successivo 16 marzo
2009 evidenziando come, impregiudicato il ricorso dell'istante, in tal caso l'appello
dell'escusso sarebbe da ritenersi superato.
Con
lettera 8 maggio 2009, AO 1 ha confermato che la sentenza sostituiva 16 marzo
2009 non le era mai stata notificata ed ha aderito alla proposta formulata dal
Presidente di questa Camera. Anche l'istante, il 29 maggio 2009, ha acconsentito
alla predetta modifica del dispositivo n. 2 della sentenza 3 marzo 2009 così
come riportato nella decisione pretorile 16 marzo 2009.
Considerandi
in diritto: Sull'appello
di AP 1
1.
Se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore
può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che
non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in:
Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). Anche un contratto
può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto
l'ossequio delle peculiarità del caso di specie.
Il
giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il
debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit., pag. 331). Il procedente deve anche
dimostrare, con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima
dell'inoltro dell'esecuzione (da ultimo CEF 19 giugno 2006 [14.2005.149],
consid. 5 con rinvii).
2.
Per
l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso
incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung- und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28
ad art. 82; Staehelin, Basler
Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 87 seg. ad art. 82
LEF, Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. I, Losanna 1999, n. 82 ad art. 82; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 350 con
rif.).
3.
Il
Pretore ha accertato che l'accordo transattivo 14 maggio 2007, unico documento
agli atti che poteva assurgere a riconoscimento di debito, prevedeva obblighi
sia per l'istante sia per il convenuto. Tuttavia, se era pacifico e documentato
che l'escusso lo aveva sottoscritto il 15 maggio 2007, per quel che ne era
della società procedente, gli atti indicavano che la firma era successiva
all'11 marzo 2008. A quella data risaliva in effetti la decisione emessa
nell'ambito di una precedente causa di rigetto dell'opposizione pendente fra le
parti e riguardante la medesima pretesa e già allora fondata sul medesimo accordo,
cui l'escusso aveva manifestato l'intenzione di non più ritenersi vincolato. Ciò
posto, quale contratto stipulato fra assenti, l'accettazione intervenuta
trascorsi oltre 10 mesi, non era avvenuta in tempo debito come sancito dall'art.
5.
CO. Il Pretore ha inoltre ritenuto che proprio il carattere transattivo
dell'accordo, imponeva l'accettazione di entrambe le parti, necessità resa
evidente anche dallo spazio specificatamente indicato per l'apposizione delle
due firme.
L'appellante,
in applicazione dell'art. 18 CO, intravede per contro nel tenore letterale dell'accordo
transattivo 14 maggio 2007, unico documento a valere quale titolo di credito
per la pretesa da lei rivendicata, l'esistenza di un valido riconoscimento di debito
unilaterale ex art. 82 LEF. Ciò posto, la presenza della sua firma sarebbe
quindi irrilevante come pure il rinvio all'art. 6 CO. Contesta altresì l'applicazione
dell'art. 5 CO, avendo lei stessa allestito il documento in questione poi sottoposto
a mò di offerta all'escusso. A riprova di ciò, indica il fatto che nessun
impegno sostanziale sarebbe stato posto a suo carico.
4.
Il
titolo di credito su cui l'istante fonda la sua pretesa è designato quale accordo
transattivo intervenuto tra AP 1 […] -da un lato- e AO 1 […] -dall'altro-
(doc. G, pag. 1). Stabilite le premesse intese a riassumere le circostanze
che hanno dato origine a siffatta pattuizione (segnatamente il rapporto in
essere tra l'istante e la società __________ AG e per conto di quest' ultima la
costituzione dell'escusso quale garante), l'accordo specifica poi che le
parti convengono e stipulano quanto segue menzionando oltre alle premesse
quale parte integrante (doc. G, pag. 2 clausola n. 1) gli obblighi delle parti
(doc. G, pag. 2 clausola n. 2 a 6), precisa alla clausola n. 7 che le
parti dichiarano sin da ora che con l'esatto adempimento della presente
transazione non avranno più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi
titolo o ragione (doc. G, pag. 3) e conclude infine con la dicitura Letto,
confermato e sottoscritto e __________ il 14 maggio 2007 cui segue un
apposito spazio per le firme destinato esplicitamente ad AP 1 da una
parte e a AO 1 dall'altra (doc. G, pag. 3). Per quel che ne è del contenuto,
l'accordo stabilisce a carico dell'escusso l'obbligo di corrispondere all'istante
Euro 500'000.– entro e non oltre il 30 ottobre 2007 ad un interesse annuo
dell'8% dal 1° maggio 2007 e ulteriori Euro 30'000.– per spese legali (doc. G,
pag. 2, clausola n. 2 e 3). Dal canto suo, l'istante si è impegnato a non
intraprendere alcuna iniziativa giudiziaria ed esecutiva, riservata
l'eventualità in cui altri creditori ne avessero intrapresa una, ad agire in
giudizio se l'escusso non avesse pagato entro i termini pattuiti e, a sua
discrezione, a rifarsi sulla cartella ipotecaria al portatore consegnatale
dall'escusso e acquisita in proprietà a garanzia appunto del debito di
quest'ultimo risultante appunto dalla transazione che le parti erano in
procinto di concludere (doc. G, pag. 2 e 3, clausola n. 5 e 6). In definitiva
pertanto, trattandosi con evidenza di una transazione raggiunta fra due parti,
la chiara formulazione testuale utilizzata non da adito a dubbi circa la
qualifica del doc. G quale contratto e dell'implicita rilevanza della sottoscrizione
del documento da parte di entrambe.
5.
L'appellante
obietta che a un esame sommario tale documento sarebbe invero un riconoscimento
di debito unilaterale, escludendo così l'esistenza di impegni
sinallagmatici (appello, pag. 4 n. 6). Ma, invano.
Giova
anzitutto rilevare la contraddittorietà della tesi da lei sostenuta laddove
tenta di giustificare un obbligo unilaterale del convenuto affermando -con
riferimento al doc. G- che tale accordo deve essere interpretato secondo la
procedura sommaria ai sensi dell'art. 18 CO, norma intesa ad interpretare i
contratti e che presuppone quindi l'esistenza di un rapporto sinallagmatico fra
due parti. D'altra parte è ben vero che giusta l'art. 18 cpv. 1 CO per
giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve
indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché
stare alla denominazione od alle parole inesatte adoperate, per errore, o allo
scopo di nascondere la vera natura del contratto. Non va tuttavia dimenticato
che, richiamato il carattere sommario della procedura di rigetto
dell'opposizione, in concreto non si scorgono motivi validi per scostarsi dal
chiaro tenore letterale della pattuizione in esame. Non è segnatamente dato a
vedere perché l'intestazione quale accordo transattivo dovrebbe essere
sostituita da questa Camera con la formulazione riconoscimento di debito (appello,
pag. 4 n. 6). Anzi, il semplice fatto che la stessa istante ammetta di essere
l'autrice del documento in questione e quindi di avere volutamente e
consapevolmente optato per quella precisa designazione, esclude l'esistenza di
una dichiarazione unilaterale dell'escusso. Peraltro, lei nemmeno pretende di
avere utilizzato quella specifica espressione per errore e tanto meno di avere
con ciò voluto dissimulare una diversa pattuizione. Di modo che, l'auspicata
modifica, andando ad avvantaggiare la sola parte creditrice a scapito
dell'escusso, sarebbe in definitiva arbitraria.
6.
Invero,
della necessità della firma era altresì convinta l'istante, tant'è che nella
sua istanza di rigetto ha appunto sottolineato come l'accordo si presentasse
sottoscritto sia dall'escusso che da lei medesima (pag. 5 ad C). All'udienza di
discussione l'escusso ha tuttavia puntualmente eccepito il fatto che, evidenziatasi
la carenza di firma nell'ambito della precedente causa di rigetto provvisorio
dell'opposizione già fondata sull'accordo transattivo 14 maggio 2007 -a quel
momento non ancora sottoscritto dall'istante- e conclusasi con sentenza 11
marzo 2008 (doc. 1 e doc. 3 pag. 3 in basso), la procedente si era affrettata a
sottoscriverlo (verbale, pag. 2 e 3), riproponendo poi una nuova esecuzione il
successivo 3/4 aprile 2008 (doc. H).
L'appellante
obietta che quell'accordo era da intendere come una sua offerta al convenuto e
che pertanto questo escludeva a priori la necessità che lei firmasse il
documento in questione visto che la sua volontà era evidente (appello, pag. 4
n. 5 e 6). L'interessata omette però di considerare che in un rapporto
bilaterale all'offerta di una parte corrisponde quella della controparte, e che
entrambe vanno rispettivamente accettate in forma espressa o tacita (art. 1 cpv.
1.
e 2 CO). E, in concreto, la ricorrente non ha mai preteso siano dati i
presupposti di un'accettazione tacita giusta l'art. 6 CO per quel che ne è degli
impegni da lei assunti (sopra, consid. 4, con riferimento al doc. G, pag. 2 e
3, clausola n. 5 e 6). Nel caso concreto, dagli atti risulta che l'incontro
previsto per formalizzare l'accordo transattivo 14 maggio 2007 si è tenuto il
15.
maggio 2007 presso lo studio del patrocinatore dell'istante alla sola presenza
del debitore (doc. 3, pag. 3 in mezzo) e che, in quel contesto, l'escusso ha
firmato il relativo documento (doc. G, pag. 3 e autentica di firma apposta sul
retro). Dal canto suo, quale persona a quel momento assente spettava quindi
alla procedente provvedere alla necessaria sottoscrizione in tempo debito (art.
5.
CO), ciò che però -e non è stato contestato al contraddittorio- non è
avvenuto prima dell'11 marzo 2008 (doc. 3 pag. 3; verbale, pag. 4). Se non che,
qualche giorno prima, all'udienza di discussione 5 marzo 2008 indetta
nell'ambito della prima procedura di rigetto dell'opposizione in merito a
tale documento, parte convenuta ne aveva appunto contestato la validità in
quanto non sottoscritto anche dalla parte istante (doc. 1 pag. 2 in mezzo).
A quel momento pertanto sono venuti i meno i presupposti di una manifesta e
concorde reciproca volontà tra le parti a perfezionare l'accordo transattivo 14
maggio 2007. Di modo che, in definitiva, il giudizio pretorile merita
riconferma.
7.
Considerato
che l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione non è suffragata da un valido
riconoscimento di debito, l'appello deve essere respinto. Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza dell'appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Sull'appello
di AO 1
8.
La correzione della sentenza, se si tratta di errori materiali nella
redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere
chiesta, in caso d'accordo fra le parti, con unica istanza ed è fatta senza
altra procedura e notificata con copie corrette e nuove (art. 339 cpv. 1 CPC).
Competente per procedere alla rettifica è il giudice che ha emesso la sentenza
in esame (art. 333 e segg. CPC). In concreto, dagli atti risulta che il
16.
marzo 2009 il Pretore ha emesso una nuova decisione con cui ha annullato
e sostituito quella del 3 marzo 2009 per palese errore dovuto all'elaborazione
informatica (pag. 1), rettificandone il dispositivo n. 2 sulle spese e le
ripetibili nel senso che le spese e la tassa di giustizia
per complessivi fr. 470.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a suo
carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.– a titolo di
indennità (pag. 3 n. 2). Il primo giudice tuttavia non ha notificato alle
parti il giudizio così corretto. Interpellati in proposito dal Presidente di
questa Camera, che ha altresì provveduto a trasmettere loro copia di questo
nuovo giudizio (sopra, consid. H), con lettera 8 maggio
2009.
AO 1 ha acconsentito a che il dispositivo n. 2 della sentenza 3 marzo 2009
fosse da intendere nel senso riportato dal Pretore nella decisione 16 marzo
2009.
non notificata alle parti. Dal canto suo, l'istante ha comunicato il suo accordo
il successivo 29 maggio 2009. Ciò posto, con l'avvallo di entrambe le parti,
nulla osta più alla validità della citata rettifica che va quindi nel senso
della censura sollevata dal ricorso introdotto dal debitore e che, conseguentemente,
senza più alcuna utilità concreta ed attuale è così diventato privo d'oggetto
(art. 351 CPC). Siccome la relativa decisione contenente la citata rettifica
non è stata formalmente notificata alle parti da parte della Pretura, che si è
limitata a trasmetterne a questa Camera un esemplare sprovvisto di firma (poi
allegato in copia allo scritto 7 maggio 2009 di questa Camera), conviene
riportare quando stabilito dal primo giudice il 16 marzo 2009 nei dispositivi
relativi alla presente sentenza. Vista la particolarità del caso, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di indennità.
Motivi per i quali,
richiamati
gli art. 82 LEF, 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;
pronuncia: I. 1. L'appello
di AP 1 è respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.–, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico
con l'obbligo di rifondere a AO 1 fr. 3'000.– a titolo di indennità.
II. 1. Si
prende atto che il dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede è stato
rettificato il 16 marzo 2009 dal Pretore __________, nel modo seguente:
“2. Le spese e la tassa di
giustizia per complessivi fr. 470.-,
da
anticipare dalla parte istante, sono poste a suo carico,
con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 4'500.- a titolo
di indennità.”.
2.
L'appello di AO 1 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di
oggetto.
3.
Non si preleva
la tassa di giustizia, né si assegnano indennità.
III. Intimazione:
–
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Comunicazione alla Pretura
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il
valore litigioso della vertenza è di fr. 832'837.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72
e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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