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Decisione

14.2009.2

Rigetto definitivo dell'opposizione: exequatur di due sentenze definitive francesi - capacità di stare in lite e legitt. del rappresentante - tasso di conversione in moneta estera vale quale fatto not

29 maggio 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti che lo hanno condotto a riconoscere esecutiva la sentenza

definitiva 6 ottobre 2005 della Corte d'appello di __________, con cui è stata

confermata la decisione 19 dicembre 2003 del Giudice unico del Tribunale di __________.

Ora, di per sé, nella misura in cui l'accoglimento della domanda di exequatur

sia espressamente indicato nel dispositivo di una sentenza emessa in materia di

rigetto dell'opposizione -come lo è in concreto (sentenza impugnata, pag. 10 n.

1§)- la decisione diviene vincolante per tutta la Svizzera (Staehelin, op. cit., n. 60 ad art. 80) e,

questo, persino nell'ambito di una futura e nuova procedura di rigetto (Staehelin, op. cit., Ergänzungsband,

Basilea 2005, n. 60 ad art. 80) fermo restando che, in tal caso, per impugnare

la dichiarazione di exequatur fa stato il diritto cantonale (Staehelin, op. cit., Ergänzungsband,

Basilea 2005, n. 68 ad art. 80). In concreto, non risulta che avverso la domanda

di exequatur accolta dal Pretore, l'escusso abbia formulato appello nel

termine legale di dieci giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF). Del resto, nemmeno nelle

sue osservazioni il convenuto solleva obiezioni al riguardo. La questione non

merita pertanto ulteriore disamina.

7. Pacifica,

sulla base dei documenti agli atti, l'identità della società istante con quella

di parte creditrice secondo le decisioni francesi e l'identità dell'escusso con

quella di parte debitrice secondo i medesimi giudizi. Il Pretore, tuttavia, ha accertato

che il credito rivendicato dalla procedente nell'esecuzione in esame è stato

convertito con valuta 15 febbraio 2008, giorno cui risaliva il relativo

documento prodotto a titolo di prova. Se non che -ha aggiunto- per l'art. 67

cpv. 1 n. 3 LEF, il tasso di conversione determinante era quello valido nel momento

in cui la domanda di esecuzione era stata inviata o, rispettivamente, in cui il

precetto esecutivo era stato notificato. Ciò posto, mancando agli atti il

relativo giustificativo e non potendosi considerare tale valore alla stregua di

un fatto notorio, l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione doveva

essere respinta.

8. Ora, la prassi di questa Camera si attiene al principio secondo

cui il tasso di cambio non è un fatto notorio ma deve essere allegato e provato

dal creditore (al riguardo: CEF, 6 dicembre 2007 [14.2007.44], consid. 2 con

numerosi rinvii). Questo, in sostanza, perché fra gli incombenti del giudice del rigetto vi è appunto quello

dell'esame d'ufficio dell'importo del credito posto in esecuzione, nel senso

che sia determinato in modo preciso o almeno sia determinabile in base agli

atti prodotti dalle parti (Staehelin, op.

cit., n. 50 ad art. 84). Ma anche perché, trattandosi

di pretese espresse in valuta estera, il giudice deve verificare che sia

portata la prova della regolarità della conversione in franchi svizzeri

(conversione imposta dall'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF), sia riguardo al momento

determinante per il cambio, sia in merito al tasso di conversione applicato. Di

modo che, in mancanza di tale prova, il giudice respinge l'istanza di rigetto

dell'opposizione (CEF, 4 maggio 1995 [14.1995.83]; 8 agosto 2000 [14.2000.38];

5 febbraio 2003 [14.2002.81]).

Se non

che -come rileva l'appellante (pag. 5)- lo scorso 21 novembre 2008 il Tribunale

federale ha sancito il principio secondo cui il tasso di conversione in moneta estera

deve ormai ritenersi un fatto notorio, in quanto facilmente determinabile in

internet, nelle pubblicazioni ufficiali e nella stampa scritta (DTF 135 III 88,

consid. 4.1 pag. 90). In quel contesto, il Tribunale federale si è in

particolare affidato al sito internet www.fxtop.com,

dove sono reperibili i tassi ufficiali della Banca centrale europea. Di modo

che, a questa Camera, che si atteneva al principio secondo cui il tasso di

cambio non era fatto notorio e doveva quindi essere allegato e provato dal

creditore, s'impone pertanto di adeguare la sua prassi a questo nuovo

Considerandi

orientamento giurisprudenziale.

9.

Nel

caso specifico, in virtù della sentenza francese 19 dicembre 2003, l'escusso è stato condannato a pagare alla società istante Euro 15'523.06 e ulteriori Euro

450.

– (doc. C/O, pag. 3). Questo giudizio è stato confermato in secondo grado

dalla sentenza francese 6 ottobre 2005 che, in aggiunta, ha posto a carico del

convenuto e a favore della società creditrice Euro 1'000.– (doc. D/P, pag. 3). Ciò

posto, al tasso di cambio Euro/CHF di 1.5817 valido il 12 marzo 2008 (www.fxtop.com: “currency converter in the

past”) data del precetto esecutivo (doc. H) -non essendo dato di sapere a

quando risale la domanda di esecuzione- la somma complessiva di Euro 16'973.06

corrisponde alla cifra capitale di fr. 26'846.29.

L'appello

deve così essere parzialmente accolto. L'opposizione dell'escusso deve, di

conseguenza, essere rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 26'846,30 -in

luogo e vece dei fr. 27'308.50 rivendicati (doc. H, act. I)- oltre gli interessi

legali del 5% pretesi dalla società creditrice dal 15 febbraio 2008, giorno

della diffida di pagamento (doc. G). La tassa di giustizia e le indennità seguono

la pressoché integrale soccombenza dell'escusso (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 67 cpv. 1 n. 3 e 80

LEF, 20, 22 cpv. 1 e 25 LALEF, 97 n. 4, 309 cpv. 2

lett. l e cpv. 5, 309 cpv. 2 lett. d e cpv. 5 CPC, 48,

49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della sentenza

9.

gennaio 2009 del Pretore __________, è così riformata:

“1. L'istanza è parzialmente accolta.

§

È riconosciuta esecutiva in Svizzera la sentenza 6 ottobre 2005 emessa dalla

Corte di Appello di __________ (ruolo n. __________) in re AO 1, __________,

allora in __________, ora in __________, contro AP 1, __________.

2.

È

rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da AO 1, __________,

contro il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di __________ limitatamente

all'importo di fr. 26'846.30 oltre interessi legali del 5% dal 15 febbraio

2008.

3.

La

tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 220.–, da anticipare

dall'istante, vanno a carico di AO 1, __________, con l'obbligo di rifondere a AP

1, __________ fr. 600.– a titolo di indennità.”

2.

La

tassa di giustizia di fr. 240.–, già anticipata dall'appellante, è posta a

carico di AO 1, con l'obbligo di rifondere a AP 1, __________, un'indennità di

fr. 400.–.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 27'308.50, non raggiunge il limite di legge di fr.

30'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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