Lexipedia

Decisione

14.2009.22

Appello contro la dichiarazione di fallimento. Novum autentico. Solvibilità ammessa

7 maggio 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

dell’UE di __________ AO 1 ha chiesto il fallimento di AP 1 per il mancato

pagamento di fr. 5'245.15 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 18 febbraio 2009 nessuno è

comparso.

C. Con sentenza 4 marzo 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha

dichiarato il fallimento di AP 1 a far tempo da giovedì 5 marzo 2009 alle ore

10.00.

D. Con l’appello AP 1 asserisce di avere saldato l’esecuzione in

oggetto, producendo un estratto dell’UE di Lugano al 13 marzo 2009 (doc. E), da

cui risulta che l’esecuzione n. __________ promossa dalla creditrice AO 1AO 1 è

stata saldata. L’appellante rileva poi che dal citato estratto emerge la sua

solvibilità, le procedure ivi indicate essendo state per la maggior parte evase

con il pagamento dei debiti, mentre le poche ancora pendenti sono contestate

oppure oggetto di trattative con i creditori. AP 1 dichiara infine di essere

creditrice di importi elevati (doc. G).

Considerato

Considerandi

1.

a) In

virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

2) l'importo

dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore; o che

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio in

contrapposizione agli pseudonova o nova impropri) solo se risultano adempiuti i

presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono

considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e

provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa

considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria

superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora

solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al

concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve

essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà

passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in

questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal

valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di

fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il

fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,

quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di

credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le

esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono

però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa

appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la

produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione.

La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla

concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14

p. 305; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des

Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U.

Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

b) Dall’estratto dell’UE di __________ al 13 marzo 2009 (doc. E)

si evince che l’esecuzione in oggetto n. __________ promossa da AO 1AO 1 è

stata saldata il 9 marzo 2009, e pertanto posteriormente alla dichiarazione di

fallimento, per cui

risulta

adempiuto il presupposto previsto all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.

Per quel

che concerne il requisito della solvibilità va rilevato che

dall’estratto

delle esecuzioni dell’UE di __________ aggiornato al 5 maggio 2009 emerge che

delle 18 procedure esecutive pendenti nei confronti dell’appellante ben 13 sono

state saldate e che contro due è stata interposta opposizione, per cui in

questa fase di procedura le pretese poste in esecuzione non sono ancora state

accertate. Per due sole procedure, di cui i precetti sono stati notificati alla

debitrice tramite pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Canton Ticino (senza

peraltro avere ancora formato oggetto di richiesta di prosecuzione

dell’esecuzione e i cui importi ammontano, per una, a residui fr. 119.-- e per

l’altra a fr. 2'160.40, non risulta essere stata interposta opposizione. Tuttavia,

considerato che l’appellante ha dimostrato di essere stata in grado di saldare

un numero elevato di procedure esecutive (cfr. SJZ 99 (2003) no. 12 p. 306) e

che i predetti importi sono complessivamente piuttosto esigui, va ritenuto che

dispone di mezzi sufficienti a far fronte, se del caso, anche a questi impegni.

A carico dell’appellante non risultano inoltre attestati di carenza di beni. Di

conseguenza il requisito della solvibilità può essere ritenuto reso

sufficientemente verosimile. Ai sensi dell’art. 174 cpv. 2 LEF il fallimento di

AP 1 va annullato.

2.

L'appello

va pertanto accolto.

La tassa

di giustizia è posta in ambo le sedi a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF),

mentre non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato

osservazioni.

Le spese

dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l'art. 174 cpv.

2 LEF

pronuncia:

I. L'appello

è accolto.

“1. La

dichiarazione di fallimento 4 marzo 2009 pronunciata dal Pretore del __________,

inc. EF. __________ nei confronti d AP 1, __________, è annullata.

2. La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a

carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

3. Le spese

dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono poste a

carico di AP 1.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall’appellante,

resta a carico di AP 1. Non si assegnano indennità.

III. Intimazione a:

-

avv. dr. PA 1;

-

AO 1, __________;

- Ufficio __________, __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio __________;

-

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di __________;

Comunicazione

alla Pretura __________Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il

presidente

La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster