14.2009.23
Transazione giudiziale quale titolo defintivo di rigetto. Identità. Solidarietà
29 maggio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2009.23
Data decisione, Autorità:
29.05.2009, CEF
Titolo:
Transazione giudiziale quale titolo defintivo di rigetto. Identità. Solidarietà
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 144 CO
art. 147 cpv. 1 CO
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2009.23
Lugano
29 maggio
2009
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 4 settembre 2008 presentata da
AP 2AP 2 __________AP 1, __________
(tutti patrocinati dall’ PA 1)
Contro
AO 1 __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n.__________ del 4/6 agosto 2008 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________,
con sentenza 10 marzo 2009 (EF.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in
fr. 90.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico con
l’obbligo di rifondere a controparte fr. 150.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 2, AP
3 e AP 1 che con atto 17 marzo 2009 postulano l’accoglimento dell’istanza;
lette le osservazioni 14 aprile 2009 della parte
appellata;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 4/6 agosto 2008 dell’UE di __________ (doc. A), sul quale
come creditore è indicato “AP 3, Via __________, __________”, mentre su un
secondo foglio, denominato “annesso no: 1 al precetto esecutivo” appaiono,
oltre al numero dell’esecuzione, i seguenti nomi “AP 2, __________” e “AP 1, __________”,
è stato escusso AO 1 per l’incasso di fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal
1. luglio 2008. Quale titolo di credito è indicato: “Transazione giudiziaria
13.06.2008 – inc. DI.__________.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, con istanza 4 settembre 2008 AP 3, AP 2 e AP
1 ne hanno chiesto il rigetto definitivo.
B. I procedenti
fondano la loro istanza su una transazione giudiziale 13 giugno 2008 (DI.__________,
doc. D dell’inc. 14.2009.24), con cui, quali locatori, hanno promosso una causa
davanti al Pretore del Distretto di __________, nei confronti di AO 1
rispettivamente K__________ B__________, quali conduttori. Con la predetta
transazione giudiziale le parti hanno concordemente posto fine al rapporto
locativo per il 30 novembre 2008 e i conduttori si sono obbligati a versare ai
locatori l’importo di fr. 15'000.-- entro il 30 giugno 2008. Con l’esecuzione
in oggetto gli istanti pretendono il pagamento di fr. 15'000.-- oltre interessi
al 5% dal 1. luglio 2008.
C. All’udienza
di contraddittorio del 24 febbraio 2009 AO 1 ha contestato la legittimazione
attiva di AP 2 e AP 1 in quanto sul PE in oggetto non risultano essere indicati
quali creditori. L’escusso ha inoltre chiesto che l’istanza venisse considerata
ai sensi dell’art. 82 LEF, che prevede unicamente il rigetto provvisorio.
D’altro canto, ha rilevato il convenuto, il verbale prodotto non costituisce una
decisione giudiziaria e non possiede i requisiti previsti dall’art. 80 LEF. Il
fatto poi che sul PE non sia stato indicato il rapporto di solidarietà tra lui
e sua moglie, porta ad ipotizzare l’intenzione di procedere ad un doppio
incasso.
D. Con
sentenza 10 marzo 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto
l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta non costituisce titolo di rigetto
ai sensi dell’art. 80/81 LEF, in difetto di identità tra il creditore
menzionato sul precetto esecutivo, ossia AP 3, con i creditori indicati sulla
transazione giudiziale 13 giugno 2008 (doc. D) e sull’istanza di rigetto, ossia
“AP 3, AP 2 e AP 1”. In prima sede è poi stato osservato che nella procedura di
sfratto, conduttori erano AO 1 e K__________ B____________________ e quindi
responsabili solidali. I due PE in oggetto, ossia quello in esame e quello
emesso nei confronti di K__________ B__________, non menzionano tale vincolo di
solidarietà, per cui pronunciando il rigetto dell’opposizione, i creditori
sarebbero legittimati, visto anche il numero diverso di esecuzione, ad
incassare il credito due volte.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggravano tempestivamente AP 3, AP 2 e AP 1, rilevando
che i nominativi dei creditori precettanti, con l’indicazione dei rispettivi
luoghi di domicilio, figurano tutti sul PE prodotto agli atti quale doc. A e
sul relativo annesso no. 1. Nessun dubbio poteva sorgere né al debitore, né al
primo giudice, che i nominativi “AP 2” e “AP 1” menzionati sull’annesso al PE
si riferissero ai creditori precettanti. A maggior ragione se si considera che
proprio quelle stesse persone avevano concluso, insieme con AP 3, la transazione
giudiziale doc. D, indicata sul PE. In merito alla mancata indicazione del
rapporto di solidarietà tra i debitori escussi, gli appellanti asseriscono che
tale eccezione doveva essere fatta valere ai sensi dell’art. 17 LEF davanti
all’Autorità di vigilanza.
F. Con
le sue osservazioni AO 1 rileva in particolare che non gli risulta che al PE in
oggetto fosse allegato un secondo foglio, indicante altri creditori e che
questo allegato fosse stato emesso dall’UE di __________. Per il resto AO 1 si
conferma nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
Considerandi
1.
Se
il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in
giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze
esecutive le transazioni giudiziali (art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF). La
transazione giudiziale permette di concedere il rigetto definitivo (Staehelin
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 21 ad art. 80).
La
transazione giudiziaria doc. D, sulla quale vi è apposta l’attestazione 24
febbraio 2009 della Cancelleria della Pretura del Distretto di __________, di
crescita in giudicato, costituisce pertanto, in via di principio, valido titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione.
a) Colui che è
indicato nella sentenza quale creditore e l’escutente devono essere identici.
L’identità dell’escutente con il creditore indicato nella sentenza deve essere
verificata dal giudice d’ufficio (Staehelin, op. cit. n. 33 ad art. 80).
L’escusso
ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di AP 2 e di AP 1 non essendo
stati indicati sul PE in oggetto quali creditori.
Diversi
creditori, per esempio eredi, possono escutere insieme un debitore per un
credito solidale con un’esecuzione comune. Nel caso di un’esecuzione comune i
creditori, nella domanda di esecuzione, devono essere indicati singolarmente
con il loro nome e luogo di domicilio (Staehelin, op. cit. n. 19 ad art. 67).
Sul PE n.
__________ prodotto agli atti (doc. A) è indicato quale creditore “AP 3, __________,
__________”. Tale indicazione e la menzione dell’oggetto del credito
“Transazione giudiziaria 13.06.2008 – inc. DI.__________” non potevano indurre
il destinatario, ovvero l’escusso, a credere che escutente fosse solo “AP 3”,
essendo indicati sul foglio annesso il predetto numero di esecuzione e i nominativi
“AP 2, __________” e “AP 1, __________”, nominativi che figurano, insieme con AP
3, quali creditori anche nella transazione giudiziale 13 giugno 2008 (doc. D),
conclusa tra le parti nemmeno due mesi prima della notificazione dello stesso
PE. Con le sue osservazioni l’escusso ha sostenuto, per la prima volta in sede
di appello, di non avere ricevuto il foglio annesso al PE in esame. Questa sua
allegazione è però non solo pretestuosa, ma anche irricevibile, essendo, secondo
l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, in sede di appello esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
È
pertanto del tutto escluso che agli istanti possa essere negata la
legittimazione attiva.
b) L’escusso ha
poi eccepito la mancante indicazione sul PE del vincolo di solidarietà
esistente con la moglie K__________ B__________ per la pretesa posta in
esecuzione, per cui, nel caso di rigetto dell’opposizione, sia nei suoi
confronti che nella causa intentata contro sua moglie, gli istanti sarebbero
legittimati ad incassare il credito due volte.
Nel caso
in cui vengono escussi debitori solidali – come nella fattispecie, vista la
natura dell’impegno di cui al punto 2 della transazione giudiziale - deve
essere presentata una domanda di esecuzione contro ciascun debitore (cfr.
formulario n. 1 punto 1 della Raccolta moduli LEF). Di conseguenza viene
notificato a ciascun debitore un precetto esecutivo (cfr. art. 70 cpv. 2 LEF;
Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998,
n. 30 ad art. 67). Nel caso di specie sono stati correttamente emessi contro AO
1.
il PE in oggetto, mentre contro K__________ B__________ è stato emesso il PE
n. __________. Nel caso di solidarietà il creditore può a sua scelta esigere da
tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte
soltanto. Tutti i debitori restano obbligati finchè sia estinta l’intiera
obbligazione (art. 144 CO). Secondo l’art. 147 cpv. 1 CO in quanto uno dei
debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o
compensazione, anche gli altri sono liberati. Di conseguenza, contrariamente a
quanto sostenuto dall’escusso, una volta effettuato il pagamento integrale
dell’intiera obbligazione da parte sua rispettivamente da parte di sua moglie, l’altro
debitore viene liberato.
L’istanza
presentata dagli appellanti va pertanto accolta e l’opposizione interposta da AO
1.
rigettata in via definitiva per fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal 1.
luglio 2008.
2.
L’appello
va accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1.
OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF
pronuncia:
I. L’appello
è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 marzo 2009 del Pretore del Distretto di __________,
è così riformata:
“1. L’istanza
4.
settembre 2008 di AP 3, __________, AP 2, __________ AP 1, __________,
è accolta.
L’opposizione
interposta da AO 1 – debitore
solidale
unitamente a K__________ B__________ - al PE n. __________ del 4/6 agosto 2008
dell’UE di __________ è rigettata in via definitiva per fr. 15'000.-- oltre
interessi al 5% dal 1. luglio 2008.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 90.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico di AO 1, il quale rifonderà a AP 3, AP 2 ed AP 1 complessivamente fr.
300.
-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 140.--, già anticipata dagli
appellanti, è posta a carico di AO 1, il quale rifonderà a AP 3, AP 2 ed AP 1
complessivamente fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
avv. PA 1, __________AO 1, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza,
di fr. 15'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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