14.2009.24
Transazione giudiziale. Identitâ. Esecuzione di debitori solidali
29 maggio 2009Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.2009.24
Data decisione, Autorità:
29.05.2009, CEF
Titolo:
Transazione giudiziale. Identitâ. Esecuzione di debitori solidali
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 144 CO
art. 147 cpv. 1 CO
art. 70 cpv. 2 LEF
art. 80 LEF
art. 81 LEF
Incarto n.
14.2009.24
Lugano
29 maggio
2009
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 4 settembre 2008 da
AP 3AP 3 AP 2, __________AP 1, __________(tutti patrocinati dall’ PA 1PA 1
Contro
AO 1AO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione
interposta al PE n.__________ del 4/6 agosto 2008 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con
sentenza 10 marzo 2009 (EF.__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è
respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 90.--, da anticipare dalla
parte istante, è posta a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte
fr. 150.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da AP 2, AP 3 e AP 1 che
con atto 17 marzo 2009 postulano l’accoglimento dell’istanza;
lette
le osservazioni 14 aprile 2009 della parte appellata;
ritenuto
Fatti
A. Con
PE n. __________ del 4/6 agosto 2008 dell’UE di __________ (doc. A), sul quale
come creditore è indicato “AP 3, Via __________, __________”, mentre su un
secondo foglio, denominato “annesso no: 1 al precetto esecutivo” appaiono,
oltre al numero dell’esecuzione, i seguenti nomi “AP 2, __________” e “AP 1, __________”,
è stata escussa AO 1 per l’incasso di fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal
1. luglio 2008. Quale titolo di credito è indicato: “Transazione giudiziaria
13.06.2008 – inc. DI.__________.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, con istanza 4 settembre 2008 AP 3, AP 2 e AP
1 ne hanno chiesto il rigetto definitivo.
B. I
procedenti fondano la loro istanza su una transazione giudiziale 13 giugno 2008
(DI.__________, doc. D), con cui, quali locatori, hanno promosso una causa
davanti al Pretore del Distretto di __________, nei confronti di AO 1
rispettivamente M__________ B__________, quali conduttori. Con la predetta
transazione giudiziale le parti hanno concordemente posto fine al rapporto
locativo per il 30 novembre 2008 e i conduttori si sono obbligati a versare ai
locatori l’importo di fr. 15'000.-- entro il 30 giugno 2008. Con l’esecuzione
in oggetto gli istanti pretendono il pagamento di fr. 15'000.-- oltre interessi
al 5% dal 1. luglio 2008.
C. All’udienza
di contraddittorio del 24 febbraio 2009 AO 1 ha contestato la legittimazione
attiva di AP 2 e AP 1 in quanto sul PE in oggetto non risultano essere indicati
quali creditori. L’escussa ha inoltre chiesto che l’istanza venisse considerata
ai sensi dell’art. 82 LEF, che prevede unicamente il rigetto provvisorio. D’altro
canto, ha rilevato la convenuta, il verbale prodotto non costituisce una
decisione giudiziaria e non possiede i requisiti previsti dall’art. 80 LEF. Il
fatto poi che sul PE non sia stato indicato il rapporto di solidarietà tra lei e
suo marito, porta ad ipotizzare l’intenzione di procedere ad un doppio
incasso.
D. Con
sentenza 10 marzo 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto
l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta non costituisce titolo di
rigetto ai sensi dell’art. 80/81 LEF, in difetto di identità tra il creditore
menzionato sul precetto esecutivo, ossia AP 3, con i creditori indicati sulla
transazione giudiziale 13 giugno 2008 (doc. D) e sull’istanza di rigetto, ossia
“AP 3, AP 2 e AP 1”. In prima sede è poi stato osservato che nella procedura di
sfratto, conduttori erano AO 1 e M__________ B__________r e quindi responsabili
solidali. I due PE in oggetto, ossia quello in esame e quello emesso nei
confronti di M__________ B__________, non menzionano tale vincolo di solidarietà,
per cui pronunciando il rigetto dell’opposizione, i creditori sarebbero
legittimati, visto anche il numero diverso di esecuzione, ad incassare il
credito due volte.
E. Contro
la sentenza pretorile si aggravano tempestivamente AP 3, AP 2 e AP 1, rilevando
che i nominativi dei creditori precettanti, con l’indicazione dei rispettivi
luoghi di domicilio, figurano tutti sul PE prodotto agli atti quale doc. A e
sul relativo annesso no. 1. Nessun dubbio poteva sorgere né alla debitrice, né
al primo giudice, che i nominativi “AP 2” e “AP 1” menzionati sull’annesso al
PE si riferissero ai creditori precettanti. A maggior ragione se si considera
che proprio quelle stesse persone avevano concluso, insieme con AP 3, la
transazione giudiziale doc. D, indicata sul PE. In merito alla mancata
indicazione del rapporto di solidarietà tra i debitori escussi, gli appellanti
asseriscono che tale eccezione doveva essere fatta valere ai sensi dell’art. 17
LEF davanti all’Autorità di vigilanza.
F. Con le sue osservazioni AO 1 rileva in particolare che non gli
risulta che al PE in oggetto fosse allegato un secondo foglio, indicante altri
creditori e che questo allegato fosse stato emesso dall’UE di __________. Per
il resto AO 1 si conferma nelle sue allegazioni di prima sede.
Considerato
Considerandi
1.
Se
il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in
giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze
esecutive le transazioni giudiziali (art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF). La
transazione giudiziale permette di concedere il rigetto definitivo (Staehelin
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 21 ad art. 80).
La
transazione giudiziaria doc. D, sulla quale vi è apposta l’attestazione 24 febbraio
2009.
della Cancelleria della Pretura del Distretto di __________, di crescita
in giudicato, costituisce pertanto, in via di principio, valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione.
a) Colui
che è indicato nella sentenza quale creditore e l’escutente devono essere
identici. L’identità dell’escutente con il creditore indicato nella sentenza
deve essere verificata dal giudice d’ufficio (Staehelin, op. cit. n. 33 ad art.
80).
L’escussa
ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di AP 2 e di AP 1 non essendo
stati indicati sul PE in oggetto quali creditori.
Diversi
creditori, per esempio eredi, possono escutere insieme un debitore per un
credito solidale con un’esecuzione comune. Nel caso di un’esecuzione comune i
creditori, nella domanda di esecuzione, devono essere indicati singolarmente
con il loro nome e luogo di domicilio (Staehelin, op. cit. n. 19 ad art. 67).
Sul
PE n. __________ prodotto agli atti (doc. A) è indicato quale creditore “AP 3,
Via __________, __________”. Tale indicazione e la menzione dell’oggetto del
credito “Transazione giudiziaria 13.06.2008 – inc. DI.__________” non potevano
indurre la destinataria, ovvero l’escussa, a credere che escutente fosse solo “AP
3”, essendo indicati sul foglio annesso il predetto numero di esecuzione e i
nominativi “AP 2, __________” e “AP 1 __________”, nominativi che figurano,
insieme con AP 3, quali creditori anche nella transazione giudiziale 13 giugno
2008.
(doc. D), conclusa tra le parti nemmeno due mesi prima della notificazione
dello stesso PE. Con le sue osservazioni l’escussa ha sostenuto, per la prima
volta in sede di appello, di non avere ricevuto il foglio annesso al PE in
esame. Questa sua allegazione è però non solo pretestuosa, ma anche
irricevibile, essendo, secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, in sede di
appello esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.
È
pertanto del tutto escluso che agli istanti possa essere negata la
legittimazione attiva.
b)
L’escussa ha poi eccepito la mancante indicazione sul PE del vincolo di
solidarietà esistente con il marito M__________ B__________ per la pretesa
posta in esecuzione, per cui, nel caso di rigetto dell’opposizione, sia nei
suoi confronti che nella causa intentata contro suo marito, gli istanti sarebbero
legittimati ad incassare il credito due volte.
Nel
caso in cui vengono escussi debitori solidali – come nella fattispecie, vista
la natura dell’impegno di cui al punto 2 della transazione giudiziale - deve
essere presentata una domanda di esecuzione contro ciascun debitore (cfr.
formulario n. 1 punto 1 della Raccolta moduli LEF). Di conseguenza viene
notificato a ciascun debitore un precetto esecutivo (cfr. art. 70 cpv. 2 LEF;
Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998,
n. 30 ad art. 67). Nel caso di specie sono stati correttamente emessi contro AO
1.
il PE in oggetto, mentre contro M__________ B__________ è stato emesso il PE
n. __________. Nel caso di solidarietà il creditore può a sua scelta esigere da
tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte
soltanto. Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l’intiera
obbligazione (art. 144 CO). Secondo l’art. 147 cpv. 1 CO in quanto uno dei
debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o
compensazione, anche gli altri sono liberati. Di conseguenza, contrariamente a
quanto sostenuto dall’escussa, una volta effettuato il pagamento integrale
dell’intiera obbligazione da parte sua rispettivamente da parte di suo marito, l’altro
debitore viene liberato.
L’istanza
presentata dagli appellanti va pertanto accolta e l’opposizione interposta da AO
1.
rigettata in via definitiva per fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal 1.
luglio 2008.
2.
L’appello va accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
80/81 LEF
pronuncia:
I. L’appello è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10 marzo 2009 del Pretore del Distretto di __________,
è così riformata:
“1. L’istanza 4
settembre 2008 di AP 3, __________, AP 2, __________ e AP 1, __________, è
accolta.
L’opposizione
interposta da AO 1 – debitrice solidale unitamente a M__________ B__________ - al
PE n. __________ del 4/6 agosto 2008 dell’UE di __________ è rigettata in via
definitiva per fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2008.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 90.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di
AO 1, la quale rifonderà a AP 3, AP 2 ed AP 1 complessivamente fr. 300.-- a
titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 140.--, già anticipata dagli
appellanti, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 3, AP 2 ed AP 1
complessivamente fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
avv. PA 1__________ - AO 1, __________ Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza,
di fr. 15'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster