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Decisione

14.2009.24

Transazione giudiziale. Identitâ. Esecuzione di debitori solidali

29 maggio 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

PE n. __________ del 4/6 agosto 2008 dell’UE di __________ (doc. A), sul quale

come creditore è indicato “AP 3, Via __________, __________”, mentre su un

secondo foglio, denominato “annesso no: 1 al precetto esecutivo” appaiono,

oltre al numero dell’esecuzione, i seguenti nomi “AP 2, __________” e “AP 1, __________”,

è stata escussa AO 1 per l’incasso di fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal

1. luglio 2008. Quale titolo di credito è indicato: “Transazione giudiziaria

13.06.2008 – inc. DI.__________.”

Interposta

tempestiva opposizione dall’escussa, con istanza 4 settembre 2008 AP 3, AP 2 e AP

1 ne hanno chiesto il rigetto definitivo.

B. I

procedenti fondano la loro istanza su una transazione giudiziale 13 giugno 2008

(DI.__________, doc. D), con cui, quali locatori, hanno promosso una causa

davanti al Pretore del Distretto di __________, nei confronti di AO 1

rispettivamente M__________ B__________, quali conduttori. Con la predetta

transazione giudiziale le parti hanno concordemente posto fine al rapporto

locativo per il 30 novembre 2008 e i conduttori si sono obbligati a versare ai

locatori l’importo di fr. 15'000.-- entro il 30 giugno 2008. Con l’esecuzione

in oggetto gli istanti pretendono il pagamento di fr. 15'000.-- oltre interessi

al 5% dal 1. luglio 2008.

C. All’udienza

di contraddittorio del 24 febbraio 2009 AO 1 ha contestato la legittimazione

attiva di AP 2 e AP 1 in quanto sul PE in oggetto non risultano essere indicati

quali creditori. L’escussa ha inoltre chiesto che l’istanza venisse considerata

ai sensi dell’art. 82 LEF, che prevede unicamente il rigetto provvisorio. D’altro

canto, ha rilevato la convenuta, il verbale prodotto non costituisce una

decisione giudiziaria e non possiede i requisiti previsti dall’art. 80 LEF. Il

fatto poi che sul PE non sia stato indicato il rapporto di solidarietà tra lei e

suo marito, porta ad ipotizzare l’intenzione di procedere ad un doppio

incasso.

D. Con

sentenza 10 marzo 2009 il Pretore del Distretto di __________, ha respinto

l’istanza, ritenendo che la documentazione prodotta non costituisce titolo di

rigetto ai sensi dell’art. 80/81 LEF, in difetto di identità tra il creditore

menzionato sul precetto esecutivo, ossia AP 3, con i creditori indicati sulla

transazione giudiziale 13 giugno 2008 (doc. D) e sull’istanza di rigetto, ossia

“AP 3, AP 2 e AP 1”. In prima sede è poi stato osservato che nella procedura di

sfratto, conduttori erano AO 1 e M__________ B__________r e quindi responsabili

solidali. I due PE in oggetto, ossia quello in esame e quello emesso nei

confronti di M__________ B__________, non menzionano tale vincolo di solidarietà,

per cui pronunciando il rigetto dell’opposizione, i creditori sarebbero

legittimati, visto anche il numero diverso di esecuzione, ad incassare il

credito due volte.

E. Contro

la sentenza pretorile si aggravano tempestivamente AP 3, AP 2 e AP 1, rilevando

che i nominativi dei creditori precettanti, con l’indicazione dei rispettivi

luoghi di domicilio, figurano tutti sul PE prodotto agli atti quale doc. A e

sul relativo annesso no. 1. Nessun dubbio poteva sorgere né alla debitrice, né

al primo giudice, che i nominativi “AP 2” e “AP 1” menzionati sull’annesso al

PE si riferissero ai creditori precettanti. A maggior ragione se si considera

che proprio quelle stesse persone avevano concluso, insieme con AP 3, la

transazione giudiziale doc. D, indicata sul PE. In merito alla mancata

indicazione del rapporto di solidarietà tra i debitori escussi, gli appellanti

asseriscono che tale eccezione doveva essere fatta valere ai sensi dell’art. 17

LEF davanti all’Autorità di vigilanza.

F. Con le sue osservazioni AO 1 rileva in particolare che non gli

risulta che al PE in oggetto fosse allegato un secondo foglio, indicante altri

creditori e che questo allegato fosse stato emesso dall’UE di __________. Per

il resto AO 1 si conferma nelle sue allegazioni di prima sede.

Considerato

Considerandi

1.

Se

il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in

giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Sono parificate alle sentenze

esecutive le transazioni giudiziali (art. 80 cpv. 2 cifra 1 LEF). La

transazione giudiziale permette di concedere il rigetto definitivo (Staehelin

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 21 ad art. 80).

La

transazione giudiziaria doc. D, sulla quale vi è apposta l’attestazione 24 febbraio

2009.

della Cancelleria della Pretura del Distretto di __________, di crescita

in giudicato, costituisce pertanto, in via di principio, valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione.

a) Colui

che è indicato nella sentenza quale creditore e l’escutente devono essere

identici. L’identità dell’escutente con il creditore indicato nella sentenza

deve essere verificata dal giudice d’ufficio (Staehelin, op. cit. n. 33 ad art.

80).

L’escussa

ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di AP 2 e di AP 1 non essendo

stati indicati sul PE in oggetto quali creditori.

Diversi

creditori, per esempio eredi, possono escutere insieme un debitore per un

credito solidale con un’esecuzione comune. Nel caso di un’esecuzione comune i

creditori, nella domanda di esecuzione, devono essere indicati singolarmente

con il loro nome e luogo di domicilio (Staehelin, op. cit. n. 19 ad art. 67).

Sul

PE n. __________ prodotto agli atti (doc. A) è indicato quale creditore “AP 3,

Via __________, __________”. Tale indicazione e la menzione dell’oggetto del

credito “Transazione giudiziaria 13.06.2008 – inc. DI.__________” non potevano

indurre la destinataria, ovvero l’escussa, a credere che escutente fosse solo “AP

3”, essendo indicati sul foglio annesso il predetto numero di esecuzione e i

nominativi “AP 2, __________” e “AP 1 __________”, nominativi che figurano,

insieme con AP 3, quali creditori anche nella transazione giudiziale 13 giugno

2008.

(doc. D), conclusa tra le parti nemmeno due mesi prima della notificazione

dello stesso PE. Con le sue osservazioni l’escussa ha sostenuto, per la prima

volta in sede di appello, di non avere ricevuto il foglio annesso al PE in

esame. Questa sua allegazione è però non solo pretestuosa, ma anche

irricevibile, essendo, secondo l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, in sede di

appello esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

È

pertanto del tutto escluso che agli istanti possa essere negata la

legittimazione attiva.

b)

L’escussa ha poi eccepito la mancante indicazione sul PE del vincolo di

solidarietà esistente con il marito M__________ B__________ per la pretesa

posta in esecuzione, per cui, nel caso di rigetto dell’opposizione, sia nei

suoi confronti che nella causa intentata contro suo marito, gli istanti sarebbero

legittimati ad incassare il credito due volte.

Nel

caso in cui vengono escussi debitori solidali – come nella fattispecie, vista

la natura dell’impegno di cui al punto 2 della transazione giudiziale - deve

essere presentata una domanda di esecuzione contro ciascun debitore (cfr.

formulario n. 1 punto 1 della Raccolta moduli LEF). Di conseguenza viene

notificato a ciascun debitore un precetto esecutivo (cfr. art. 70 cpv. 2 LEF;

Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998,

n. 30 ad art. 67). Nel caso di specie sono stati correttamente emessi contro AO

1.

il PE in oggetto, mentre contro M__________ B__________ è stato emesso il PE

n. __________. Nel caso di solidarietà il creditore può a sua scelta esigere da

tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte

soltanto. Tutti i debitori restano obbligati finché sia estinta l’intiera

obbligazione (art. 144 CO). Secondo l’art. 147 cpv. 1 CO in quanto uno dei

debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o

compensazione, anche gli altri sono liberati. Di conseguenza, contrariamente a

quanto sostenuto dall’escussa, una volta effettuato il pagamento integrale

dell’intiera obbligazione da parte sua rispettivamente da parte di suo marito, l’altro

debitore viene liberato.

L’istanza

presentata dagli appellanti va pertanto accolta e l’opposizione interposta da AO

1.

rigettata in via definitiva per fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal 1.

luglio 2008.

2.

L’appello va accolto.

Tassa

di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62

cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

80/81 LEF

pronuncia:

I. L’appello è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 10 marzo 2009 del Pretore del Distretto di __________,

è così riformata:

“1. L’istanza 4

settembre 2008 di AP 3, __________, AP 2, __________ e AP 1, __________, è

accolta.

L’opposizione

interposta da AO 1 – debitrice solidale unitamente a M__________ B__________ - al

PE n. __________ del 4/6 agosto 2008 dell’UE di __________ è rigettata in via

definitiva per fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2008.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 90.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di

AO 1, la quale rifonderà a AP 3, AP 2 ed AP 1 complessivamente fr. 300.-- a

titolo di indennità.”

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 140.--, già anticipata dagli

appellanti, è posta a carico di AO 1, la quale rifonderà a AP 3, AP 2 ed AP 1

complessivamente fr. 300.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione: -

avv. PA 1__________ - AO 1, __________ Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza,

di fr. 15'000.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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