14.2009.25
Esecuzione cambiaria. Fallimento. Ricorso irricevibile
25 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
14.2009.25
Data decisione, Autorità:
25.03.2009, CEF
Titolo:
Esecuzione cambiaria. Fallimento. Ricorso irricevibile
FALLIMENTO
art. 189 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2009.25
Lugano
25 marzo 2009
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Baur-Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare (esecuzione
cambiaria) dipendente dall’istanza 10 dicembre 2008 presentata da
AO 1, __________
(rappresentata
da RA 1, __________)
Contro
AP 1, __________
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________, con sentenza del 9
marzo 2009, ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento del signor AP 1, __________,
a far tempo dal giorno lunedì 9 marzo 2009 alle ore 14:30.
2.
Omissis.
3. Le spese e la tassa di
giustizia di complessivi fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, sono a
carico della massa fallimentare.”
Sentenza
dedotta in appello da AP 1, che con atto di appello del 18 marzo 2009 chiede
l’annullamento della sentenza impugnata, previa concessione dell’effetto
sospensivo;
ritenuto in fatto
e considerato in diritto:
che
con istanza del 10 dicembre 2008 AO 1, __________, ha chiesto il fallimento di AP
1 per il pagamento di fr. 50’000.- oltre accessori, allegando il precetto
esecutivo in via cambiaria n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di __________ nei confronti dell’escusso per il mancato pagamento
del vaglia cambiario di pari importo scaduto il 9 novembre 2007 e la sentenza 3
dicembre 2008, con la quale il Pretore della Giurisdizione di __________ non ha
ammesso l’opposizione interposta dal debitore al citato precetto esecutivo
(act. A, B e C);
che
all’udienza di contraddittorio del 13 gennaio 2009 nessuna della parti è
comparsa, di modo che con ingiunzione di stessa data il Pretore ha fissato al
debitore un termine scadente il 27 gennaio 2009 per saldare la somma posta in
esecuzione;
che
con scritto del 2 febbraio 2009 la procedente ha chiesto alla Pretura di tenere
in sospeso la domanda di fallimento sino al 28 febbraio successivo, avendo
l’escusso nel frattempo provveduto al pagamento dell’acconto pattuito;
che
con successivo scritto del 3 marzo 2009 l’istante ha chiesto la riattivazione
della procedura, per non avere il convenuto saldato il debito residuo entro il
termine fissatogli, ciò che ha spinto il primo giudice a decretare il
fallimento nei suoi confronti con sentenza del 9 marzo 2009;
che
contro tale sentenza si è aggravato AP 1, chiedendone l’annullamento previa
concessione dell’effetto sospensivo, adducendo di avere inviato in data 24
febbraio 2009 una proposta di pagamento rateale del debito residuo (fr.
43'000.- più interessi) alla banca per una presa di posizione in merito, che
avrebbe dovuto essere formalizzata entro il 28 febbraio successivo, ma che per
motivi ancora da chiarire, verosimilmente a causa di un disguido interno nella
trasmissione della proposta, ha potuto essere sottoscritta per accettazione
soltanto il 18 marzo 2009 (act. C e D annessi all’appello);
che
l’appello non è stato intimato per osservazioni;
che
secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, la decisione del giudice del fallimento può
essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione, con la possibilità per le parti di avvalersi di fatti nuovi, se
questi si sono verificati anteriormen- te alla decisione di prima istanza;
che
ex art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnan- do la decisione, rende
verosimile la propria solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel
frattempo il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto, oppure
che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore
a disposizione del creditore oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento;
che
tali principi non trovano tuttavia applicazione in materia cambiaria, ove il
giudizio che decreta (o rifiuta) il fallimento ex art. 189 cpv. 1 LEF a seguito
della mancata opposizione al precetto esecutivo in via cambiaria,
rispettivamente a seguito della mancata ammissione dell’opposizione allo stesso
precetto esecutivo (art. 188 cpv. 1 LEF), non è impugnabile in via di ricorso
all’autorità giudiziaria superiore secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF,
ritenuto che questa facoltà è stata volutamente esclusa dall’art. 189 cpv. 2
LEF, la decisione, se del caso, essendo solo impugnabile con ricorso in materia
civile al Tribunale federale (roth,
Kurzkommentar, SchKG, Herausgeber Daniel Hunkeler, Basilea 2009, N. 7 ad art.
189, con richiamo dell’art. 75 cpv. 2 lett. a LTF; ammon/walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 8a edizione, Berna 2008, § 37 n. 42; cfr. anche CEF, sentenza
del 25 gennaio 2005, inc. n. 14.2005.125 e rep 1986 pag. 33);
che
pertanto l’appello va dichiarato inammissibile, ciò che impedisce di vagliarlo
nel merito;
che
la tassa di giustizia dovrebbe seguire la soccombenza, ossia dovrebbe essere
posta a carico dell’appellante (art. 48, 49 e 61 cpv. 1 OTLEF);
che
essendo l’appello stato presentato personalmente dall’escusso, ossia senza
l’ausilio di un legale, si prescinde tuttavia eccezionalmente da ogni prelievo;
che
visto l’esito dell’impugnazione, diventa priva d’oggetto la richiesta di
concessione dell’effetto sospensivo presentata unitamente al gravame;
per questi motivi
pronuncia:
Fatti
1. L’appello
è inammissibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a: - AP 1, __________, __________;
- AO
1, __________, __________;
- Ufficio
di esecuzione e fallimenti di __________, __________;
- Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di __________, __________;
- Ufficio
Considerandi
cantonale del Registro di Commercio, __________.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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