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Decisione

14.2009.29

Riconoscimento in Svizzera di una procedura di amministrazione straordinaria italiana

27 aprile 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con sentenza 8

ottobre 2003 (doc. I), il Tribunale di __________ ha accertato giudizialmente

lo stato d’insolvenza di PI 1, unitamente a quello di altre cinque società del

cosiddetto “gruppo G__________”, nominando quali commissari giudiziali il prof.

avv. __________ e i dott. __________ e __________.

B. Con decreto 27

novembre 2003 (doc. J), il medesimo tribunale ha poi ammesso la società alla

procedura di amministrazione straordinaria in applicazione del "Decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova disciplina

dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,

a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 247” (doc. K, in seguito

“D.L. n. 270/1999”), confermando peraltro i commissari giudiziali nella loro

funzione.

C. Con decreto 4 aprile

2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __________

(doc. M a p. 31), il Ministro dello Sviluppo economico ha nominato gli istanti

dott. IS 1, avv. IS 2 e avv. IS 3 commissari straordinari delle procedure di

amministrazione straordinaria delle società del gruppo G__________ e di altri

due gruppi (doc. H).

D. Il 25

marzo 2009, i commissari straordinari hanno chiesto il

riconoscimento in Svizzera della suddetta sentenza 8 ottobre 2003 e dei decreti 27 novembre 2003 e 4 aprile 2007. Essi hanno

giustificato il proprio interesse con riferimento alla pretesa di almeno 9 milioni

di Euro che PI 1 (per brevità: “PI 1”) sta facendo valere in veste di parte

civile in un procedimento penale avviato dal Ministero pubblico del Canton Ticino

relativamente al dissesto del gruppo G__________.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Canton Ticino è competente per

riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg.

LEF, così come le decisioni di omologazione di concordato o di procedimenti

analoghi (art. 175 LDIP), la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di

appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme

della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC) (Cometta, Assistenza giudiziaria

internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale

in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999,

p. 199 ad 3.1.3.1/b e 3.1.3.2/a nonché p. 230 ad 3.2.2.3/a).

2.

Visto

il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP (che vale anche in ambito concordatario,

cfr. art. 175 LDIP), la parte che si oppone all’istanza di riconoscimento

dev’essere sentita (art. 29 cpv. 2 LDIP). In ambito fallimentare, stante

l’assenza, nel Canton Ticino, di una via di ricorso cantonale contro la

decisione di riconoscimento di un decreto di fallimento estero, questa Camera

ha stabilito che il debitore, rispettivamente gli organi della persona

giuridica fallita, abilitati a rappresentarla prima dell’apertura del

fallimento, devono essere citati a un’udienza di discussione dell’istanza (CEF

16.

ottobre 2001 [14.01.78]). Ciò vale anche in materia concordataria (cfr. art.

175.

LDIP; CEF 24 aprile 2007, inc. 14.06.35, cons. 1.3; CEF 16 dicembre

2008, inc 14.2008.116, cons. 3).

Nel caso concreto, con scritto 27 febbraio 2009 (doc. O), il dott. __________,

che prima della nomina dei commissari giudiziali avvenuta con la sentenza

dell’8 ottobre 2003 rivestiva la carica di procuratore speciale di PI 1 (cfr.

doc. N, p. 8), ha rinunciato ad essere citato nella presente procedura e ha

dichiarato di non aver nulla da obiettare all’istanza in esame. La Camera ha pertanto rinunciato alla

convocazione e all’esperimento di un’udienza di discussione o per incombenti,

come peraltro esplicitamente chiesto dagli istanti.

3.

Nella

già citata sentenza del 16 dicembre 2008 (inc 14.2008.116, cons. 4), la Camera ha parimenti ritenuto che il diritto di essere sentito dei

creditori giusta l’art. 175 LDIP non esige la preventiva pubblicazione

dell’istanza di riconoscimento in Svizzera di decisioni estere assimilabili –

come nella fattispecie – a decisioni svizzere tendenti all’apertura di una

procedura di moratoria concordataria (nello stesso senso: Bopp, Sanierung im Internationalen Insolvenzrecht

der Schweiz, tesi Basilea 2004, p.

239.

ad 5, e Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea 2007, n. 18 e 25 ad art.

175), motivo per il quale la Camera, nel caso in esame, vi ha rinunciato. In

ogni caso, i creditori verranno comunque informati pubblicamente della

procedura italiana mediante la pubblicazione della presente sentenza (infra ad

cons. 6.1 e 6.2/b) e potranno impugnarla dinanzi al Tribunale federale.

4.

Le

condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero

di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali

trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Le stesse norme

sono applicabili per analogia al riconoscimento delle

decisioni di omologazione di concordato o di procedimenti analoghi (art. 175

LDIP).

Tra

la Svizzera e l’Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di

riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari, la Convenzione di Lugano

non essendo applicabile ai fallimenti,

concordati ed altre procedure affini (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL). L'art. 8 del Trattato di

domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS

0.142.114

), che regola del resto unicamente la questione molto particolare

della parità di trattamento dei creditori di entrambi gli Stati nella procedura

interna di collocazione dei crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello

Stato in cui essi si svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento

secondario (cfr. CEF 15 settembre 2004 [14.01.40/ 14.04.34], cons. 2; M. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).

5.

Per

i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,

il riconoscimento in Svizzera di un fallimento estero, rispettivamente di una

procedura concordataria estera (cfr. art. 175 LDIP; ZR 94 (1995), 194 ss.,

cons. 4.1 e 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 12 ss. e 31 ad art. 166; Bopp, tesi, p. 183; D. Staehelin, Die

Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (art.

166.

ff. IPRG), tesi Basilea 1989, p. 179 ad IV),

presuppone che:

1) la

decisione da delibare decreti l’apertura di un “fallimento” ai sensi dell’art.

166.

LDIP o l’omologazione di un “concordato” o di un “procedimento analogo” ai

sensi dell’art. 175 LDIP;

2) vi siano

beni o pretese del debitore nel circondario del giudice adito (nel caso di

specie nel Cantone Ticino);

3) la

decisione fallimentare o concordataria sia stata pronunciata nello Stato di domicilio

o di sede del debitore;

4) l'istante

sia abilitato a chiedere il riconoscimento;

5) all’istanza

di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto

fallimentare o concordatario straniero;

6) detto

giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;

7) non

sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il

riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico

materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2) svizzero;

8) lo Stato

in cui è stata pronunciata la decisione di cui è chiesto il riconoscimento

conceda la reciprocità.

5.1

La

prima questione da risolvere in concreto è quella di determinare se le

decisioni di cui si chiede il riconoscimento vertono sull’apertura di un “fallimento” (art. 166 LDIP), sull’omologazione di un “concordato”

o su un “procedimento analogo” ai sensi dell’art. 175 LDIP.

a) Per

“fallimento” s’intende una decisione giudiziaria o amministrativa, fondata

sullo stato d’insolvenza del debitore (renitente, insolvibile o sovraindebitato),

che esplica gli effetti più tipici del fallimento ai sensi del diritto

svizzero, in particolare il divieto per il fallito di disporre dei propri beni,

e mira alla liquidazione del suo intero patrimonio – compresi i suoi beni

situati all’estero – a favore di tutti i suoi creditori in una procedura

(appunto generale e collettiva) posta sotto la sorveglianza di un’autorità non

necessariamente giudiziaria, con lo scopo di mettere in opera la responsabilità

patrimoniale del fallito (cfr. ad es. Kaufmann-Kohler/

Rigozzi, op. cit., n. 6 e segg. ad art. 166; Jaques, op. cit., p. 32 e segg. con rif.). Per “concordato” o “procedimento analogo” ai sensi dell’art. 175 LDIP

s’intende altresì una procedura generale e collettiva retta dalla legge e posta

sotto sorveglianza giudiziaria o amministrativa, che ha quale scopo il

regolamento dei debiti di chi vi è sottoposto, ma a differenza del “fallimento”

il “concordato” o i “procedimenti analoghi” tendono non alla liquidazione del

patrimonio del debitore bensì al risanamento (alla conservazione) della sua

ditta o della sua stessa persona nel caso di una persona giuridica (Bopp, tesi, p. 190).

b) La

Camera ha già avuto modo di stabilire che la procedura italiana di amministrazione

straordinaria disciplinata dal Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (doc. K) è da considerare quale “procedimento analogo a un concordato” ai

sensi dell’art. 175 LDIP, poiché tende non alla liquidazione del patrimonio

della società o del gruppo bensì al suo risanamento o almeno alla conservazione

del suo patrimonio produttivo (CEF 16 dicembre 2008, inc 14.2008.116,

cons. 6.1/b; cfr. pure Staehelin,

op. cit., p. 178 nota 10; Volken,

Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n.

12.

ad art. 175). La Camera ha pure ritenuto di poter riconoscere il decreto di

ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria emesso non dal tribunale

(come previsto dall’art. 30 D.L. n. 270/1999) bensì dal Ministro della attività produttive (in virtù della

legge del 18 febbraio 2004 n. 39/2004 [doc. L] di conversione del decreto 23 dicembre

2003, n° 347 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di

grandi imprese in stato di insolvenza). Nel caso in esame, sia la sentenza di

accertamento dello stato d’insolvenza (doc. I) che il decreto di ammissione

alla procedura di amministrazione straordinaria (doc. J), anch’esso emesso dal

Tribunale di __________, sono quindi suscettibili di riconoscimento in Svizzera

giusta l’art. 175 LDIP.

c) A

prescindere dal suo carattere amministrativo, può – anzi deve – altresì essere

riconosciuto il decreto ministeriale di nomina dei commissari straordinari

(doc. H): infatti, il riconoscimento in Svizzera della procedura italiana non

avrebbe senso senza il riconoscimento degli organi ufficiali abilitati in

Italia a rappresentare la società. Altra è la questione di sapere se tale

designazione è, in concreto, eventualmente contraria all’ordine pubblico (cfr.

infra ad cons. 5.7) oppure se il collegio commissariale è autorizzato a

rappresentare la società anche in Svizzera (cfr. infra ad cons. 6.2/a).

5.2

In

virtù dell’art. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento

straniero presuppone in particolare che vi siano beni o pretese della massa

fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone

Ticino). È sufficiente che l’istante renda verosimile tale presupposto (STF

5P.284/2004, cons. 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,

op. cit., n. 3 ad art. 167; Dutoit,

Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken, op. cit., n. 22 art. 167; Berti, Basler Kommentar zum IPR,

Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 5 ad art. 167). Il medesimo principio

vale in materia concordataria (ad es. Bopp,

tesi, p. 233 ad 2a). Nel caso di specie, l’istante, con i documenti da B a G,

ha dimostrato che PI 1 si è costituita parte civile nei procedimenti penali a

carico di __________, __________ e __________ per titolo di riciclaggio di

denaro in relazione al fallimento di PI 1, __________ e __________ e che uno

degli imputati è già stato condannato penalmente in Italia, in particolare per

distrazione di fondi spettanti a PI 1, che sono stati accreditati sul conto intestato

a __________ presso la succursale luganese di __________ (doc. G, p. 127),

banca la cui corresponsabilità non può essere d’acchito esclusa (cfr. doc. E). Tali

indizi appaiono sufficienti per ritenere data la competenza territoriale di questa

Camera.

5.3

La

competenza indiretta del Tribunale di __________, rispettivamente del Ministro dello

Sviluppo economico, è evidente, giacché PI 1 aveva la sede in Italia (a __________)

al momento in cui è stato accertato il suo stato d’insolvenza (doc. N, p. 3).

5.4

Gli istanti sono stati regolarmente nominati amministratori (“commissari

straordinari”) della procedura di amministrazione straordinaria (doc. H e M).

Essi sono pertanto legittimati a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Kaufmann-Kohler/ Schöll, op. cit., n. 13 ad art. 175, con

rif.).

5.5

La

sentenza e i decreti (doc. H, I e J) prodotti dagli istanti sono fotocopie, ma

la loro conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti

dal notaio __________ (e comunque è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,

doc. M), rispettivamente dalla cancelliere del Tribunale di __________ (timbri

del 5 e 9 settembre 2008). Tali autenticazioni sono sufficienti ai sensi

dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dell’art. 167 cpv.

1.

LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma

precisa che “l’autenticazione dev’essere fatta dall’autorità giudicante” (FF

1983.

I 306). Non è pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita

della postilla della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la

legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).

5.6

La

sentenza di accertamento dello stato d’insolvenza è immediatamente esecutiva,

dal momento che un’eventuale opposizione non ne sospende l’esecuzione (art. 9

comma 3 D.L. n. 270/1999 per il rinvio dell’art. 8 Legge n. 39/2004), e

ciò è pure il caso del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione

straordinaria, giacché nemmeno i reclami hanno effetto sospensivo (art. 33

comma 1 D.L. n. 270/1999). Anche il

decreto ministeriale 4 aprile 2007 di nomina dei commissari straordinari

risulta essere immediatamente esecutivo, perché il decreto legislativo n.

270/1999 non prevede rimedi giuridici. Sebbene si potrebbe ipotizzare un

ricorso al giudice amministrativo – in tal senso si esprime Giovanni Lo Cascio (Il fallimento e le altre

procedure concorsuali, 4a ed., Milano 2007, p. 1213) in merito al decreto di

revoca del commissario straordinario che il Ministro dell’industria può adottare

in ogni tempo giusta l’art. 43 D.L. n. 270/1999 –, la pubblicazione del decreto

sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2007 (doc. M) e la sua trascrizione

nella visura storica della società del 15 settembre 2008 (doc. N, p. 5-6) non lasciano

sussistere dubbi sul suo carattere esecutivo.

5.7

La

decisione estera può essere riconosciuta in Svizzera solo se è compatibile con

l’ordine pubblico svizzero materiale e formale (Kaufmann-Kohler/ Schöll, op. cit., n. 17 ss. ad art. 175; Bopp, tesi, p. 205 ss.), ossia con i

principi procedurali e sostanziali fondamentali del diritto concordatario

interno elvetico, in particolare per quanto riguarda l’informazione dei

creditori e i diritti di difesa del debitore. Nel caso concreto, non vi sono

elementi per ritenere, a questo stadio della procedura, che le decisioni di cui

si chiede il riconoscimento siano contrarie all’ordine pubblico svizzero. In

particolare, per quanto concerne il suo aspetto formale, si constata come agli

ex organi della società siano note le decisioni di cui si chiede il

riconoscimento (doc. O) e come il diritto italiano desse loro la facoltà di

contestarli (cfr. art. 9 e 33 D.L. n. 270/1999). È

invece prematuro verificare se i diritti dei creditori sono adeguatamente presi

in considerazione nella procedura: ciò avverrà in un successivo stadio della

procedura (cfr. infra cons. 6.2/c).

5.8

Né la giurisprudenza né la dottrina sembrano essersi chinate sulla

questione di sapere se il diritto italiano offre la reciprocità in materia

concordataria. Lo studio di Staehelin

(op. cit., p. 87 s.) – peraltro non più attuale – si limita alle procedure fallimentari,

anche se quest’autore vi rinvia poi per analogia quando tratta del riconoscimento

di decisioni estere in materia concordataria (op. cit., p. 180 ad IV). È comunque

sostanzialmente ammesso in Italia che anche le decisioni in materia di insolvenza

transfrontaliera possano essere riconosciute alle condizioni che l’art. 64

della legge 31 maggio 1995, n. 218 (recante riforma del sistema italiano di

diritto internazionale privato) stabilisce in modo generale per le sentenze

emesse in ambito privato (Angela

Lupone, La convenzione

comunitaria sulle procedure di insolvenza e la riforma del sistema italiano di

diritto internazionale privato, in : Contratto e impresa. Europa, 1999,

fasc. 1, p. 429 e segg., in particolare ad 5). Il presupposto della reciprocità può quindi considerarsi

realizzato.

6.

Essendo

realizzati tutti i presupposti di legge, le decisioni 8 ottobre e 27

novembre 2003 del Tribunale di __________, nonché il decreto ministeriale 4

aprile 2007 possono essere riconosciuti, con effetto

sull’intero territorio svizzero (Kaufmann-Kohler/

Schöll, op. cit., n. 31 ad art. 175; Volken, op. cit., n. 22 ad art. 175; Bopp, tesi, p.

264.

ad 2).

6.1

Visto il rinvio

dell’art. 175 LDIP in particolare all’art. 169 LDIP, la presente decisione va

pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di

commercio, e deve essere comunicata all’ufficio di esecuzione e all’ufficio dei

fallimenti in cui si trovano i beni delle tre società rappresentate dall’istante,

stante la sospensione di eventuali sequestri o esecuzioni diretti contro le

stesse (cfr. art. 297 cpv. 1 LEF per il rinvio degli art. 170 cpv. 1 e 175

LDIP; Kaufmann-Kohler/Schöll, op.

cit., n. 21 ad art. 175; Bopp, tesi p. 239 s. ad 6; Cometta,

op. cit., p. 234 ad d/bb).

6.2

Poiché il

riconoscimento del concordato estero determina un’estensione controllata dei

suoi effetti al territorio svizzero ed è vincolante, ai sensi dell’art. 310

LEF, per tutti i crediti tranne quelli privilegiati giusta l’art. 172 LDIP (Bopp, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 175), la Camera ha stabilito,

nella decisione 16 dicembre 2008 già citata più volte in precedenza (inc

14.2008

, cons. 7.2/a-b), che non dev’essere aperto in Svizzera una procedura

concordataria parallela (“mini-concordato”). Riconoscendo la necessità di

garantire i diritti dei creditori privilegiati, si è ritenuto che tale

protezione può essere attuata, a seconda dei casi, direttamente dal commissario

estero (così pure FF 1983 I 430 ad 210.6; Kaufmann-Kohler/Schöll,

op. cit., n. 34 ad art. 175; Bopp,

Basler Kommentar, n. 35 ad art.

175, con rif.), sotto la sorveglianza del tribunale competente ai sensi

dell’art. 167 LDIP.

a) Nel caso in esame,

motivi pratici e di celerità suggeriscono, almeno in una prima fase, di

soprassedere alla designazione di un commissario speciale diverso dal Collegio commissariale

per la gestione degli attivi situati in Svizzera. La questione potrà sempre

essere riesaminata qualora, in seguito alla pubblicazione della presente sentenza

(cfr. infra ad b), creditori privilegiati ai sensi dell’art. 172 LDIP dovessero

chiedere che le loro pretese vengano adeguatamente garantite giusta l’art. 306

cpv. 2 n. 2 LEF. Intanto, in base alla presente sentenza, i commissari

straordinari saranno abilitati a rappresentare PI 1 in Svizzera per tutti gli

atti che rientrano nelle normali competenze di un commissario svizzero ai sensi

dell’art. 295 cpv. 2 LEF, con facoltà di subdelega sotto la propria

responsabilità. In effetti, sebbene il debitore in linea di massima conserva il

suo potere di disposizione, l’art. 298 LEF conferisce al giudice del concordato

la facoltà di autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in

luogo del debitore e prescrive anche che alcuni atti importanti (alienazione di

elementi degli attivi fissi, costituzione di pegni, prestazione di fideiussioni

e disposizioni a titolo gratuito) richiedono un’autorizzazione giudiziaria.

Orbene, il diritto italiano attribuisce al commissario straordinario il diritto

esclusivo di amministrare l’impresa (art. 3 comma 1 Legge n.

39/2004 e art. 40 D.L. n. 270/1999), sotto la sorveglianza del Ministero delle

attività produttive e del comitato di sorveglianza (art. 5 D.L. n. 270/ 1999) e

fatte salve le competenze del tribunale in caso d’impugnazione degli atti di

liquidazione (art. 65 n. 270/1999). L’accoglimento dell’istanza implica quindi

anche il riconoscimento del potere di rappresentanza e di gestione che le

autorità e il diritto italiano conferisce al commissario straordinario. Per

quanto attiene al territorio svizzero, gli istanti saranno però sottoposti alla

vigilanza della Camera (art. 295 cpv. 3 LEF per il rinvio degli art. 170 cpv. 1

e 175 LDIP).

b) Come anticipato,

conviene aggiungere nella pubblicazione edittale della presente sentenza (supra

ad cons. 6.1) l’invito ai creditori privilegiati (giusta l’art. 172 LDIP) ad

annunciare le proprie pretese alla Camera qualora chiedano di essere adeguatamente

garantiti giusta l’art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF.

c) L’art. 175 LDIP non

rinvia all’art. 173 LDIP. In ambito concordatario, la verifica dell’equità e

della parità di trattamento dei crediti chirografari avviene allo stadio del

riconoscimento dell’omologa­zione del concordato o del piano di risanamento,

dal punto di vista della sua conformità con l’ordine pubblico svizzero (art.

166.

cpv. 1 lett. b per il rinvio dell’art. 175 LDIP). Prima di tale riconoscimento,

il commissario estero, come il suo omologo svizzero in diritto interno, non può

procedere alla ripartizione tra i creditori degli attivi situati in Svizzera

(per la localizzazione dei crediti è determinante l’art. 167 LDIP). Di

conseguenza, i commissari straordinari non sono autorizzati a disporre degli

attivi di PI 1 situati in Svizzera prima di aver ottenuto dalla Camera il riconoscimento

dello stato passivo dichiarato esecutivo (ai sensi

degli art. 53 e 67 D.L. n. 270/1999 oppure dell’art. 97 Regio

decreto 16 marzo 1942 n. 67 in caso di conversione della procedura di

amministrazione straordinaria in fallimento giusta gli art. 69 segg. D.L. n.

270/1999), rispettivamente di un’eventuale concordato che dovesse venir

omologato in Italia (cfr. art. 74 comma 1 lett. c D.L.

n. 270/1999).

7.

L’istanza va pertanto accolta con i limiti precisati nel

precedente considerando. Per analogia con l'art. 49 cpv. 2 OTLEF, le spese

relative alla presente procedura, il cui importo è determinato in funzione

della tariffa giudiziaria cantonale (cfr. art. 513 cpv. 2 CPC), sono a carico

dell’istante, che le deve anticipare (cfr. Bopp,

tesi, p. 242 e segg., ad 8).

Motivi

per i quali,

richiamati

gli art. 27, 29, 166 ss., 175 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;

pronuncia:

1.

L’istanza

è accolta.

1.1

Di conseguenza, è

riconosciuta in Svizzera la sentenza 8 ottobre 2003 del Tribunale di __________

che accerta lo stato di insolvenza di PI 1, __________.

1.2

È pure riconosciuto il

decreto 27 novembre 2003 del Tribunale di __________, con cui PI 1 è stata

ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

1.3

È

riconosciuto il decreto 4 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico con

cui la dott. __________, l’avv. __________ e l’avv. __________ sono stati

nominati commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria.

1.4

Il Collegio

commissariale è abilitato a rappresentare PI 1 in Svizzera nei limiti di cui

all’art. 295 cpv. 2 LEF, con facoltà di subdelega sotto la propria

responsabilità. Prima di procedere alla ripartizione del ricavato dei beni

della società situati in Svizzera, i commissari straordinari chiederanno alla

Camera il riconoscimento dello stato di riparto allestito nella procedura

italiana.

2.

Gli

eventuali titolari di crediti privilegiati nei confronti di PI 1 possono, entro

30.

giorni, chiedere in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello, via Pretorio 16, 6901 Lugano, che gli stessi vengano

adeguatamente garantiti ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 LEF.

3.

È

ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1 e 2 e dell’indica­zione del

rimedio giuridico sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio

ufficiale cantonale.

4.

La

tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul

FUC sono poste a carico di PI 1.

5.

Intimazione:

– RA 1, __________;

Ufficio del registro fondiario di Lugano, sede;

Ufficio del registro di commercio, Lugano;

Ufficio di esecuzione di Lugano, sede;

Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

Il presidente: Il

segretario:

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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