14.2009.29
Riconoscimento in Svizzera di una procedura di amministrazione straordinaria italiana
27 aprile 2009Italiano21 min
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Numero d'incarto:
14.2009.29
Data decisione, Autorità:
27.04.2009, CEF
Titolo:
Riconoscimento in Svizzera di una procedura di amministrazione straordinaria italiana
CONCORDATI E PROCEDURE ANALOGHE
art. 175 LDIP
Incarto n.
14.2009.29
Lugano
27 aprile
2009
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo
sull’istanza presentata il 25 marzo 2009 da
1. IS 1
__________
2. IS 2
__________
3. IS 3
__________
(tutti patrocinati dall’ PA 1 )
nella loro veste di Collegio commissariale
straordinario di
PI 1, I-__________
tendente al
riconoscimento in Svizzera della sentenza di accertamento dello stato
d’insolvenza di PI 1 e del decreto di ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria emanati l’8 ottobre 2003, rispettivamente il 27
novembre 2003 dal Tribunale di __________, nonché del decreto ministeriale 4
aprile 2007 con cui è stato istituito il Collegio istante;
ritenuto
Fatti
A. Con sentenza 8
ottobre 2003 (doc. I), il Tribunale di __________ ha accertato giudizialmente
lo stato d’insolvenza di PI 1, unitamente a quello di altre cinque società del
cosiddetto “gruppo G__________”, nominando quali commissari giudiziali il prof.
avv. __________ e i dott. __________ e __________.
B. Con decreto 27
novembre 2003 (doc. J), il medesimo tribunale ha poi ammesso la società alla
procedura di amministrazione straordinaria in applicazione del "Decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova disciplina
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 247” (doc. K, in seguito
“D.L. n. 270/1999”), confermando peraltro i commissari giudiziali nella loro
funzione.
C. Con decreto 4 aprile
2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __________
(doc. M a p. 31), il Ministro dello Sviluppo economico ha nominato gli istanti
dott. IS 1, avv. IS 2 e avv. IS 3 commissari straordinari delle procedure di
amministrazione straordinaria delle società del gruppo G__________ e di altri
due gruppi (doc. H).
D. Il 25
marzo 2009, i commissari straordinari hanno chiesto il
riconoscimento in Svizzera della suddetta sentenza 8 ottobre 2003 e dei decreti 27 novembre 2003 e 4 aprile 2007. Essi hanno
giustificato il proprio interesse con riferimento alla pretesa di almeno 9 milioni
di Euro che PI 1 (per brevità: “PI 1”) sta facendo valere in veste di parte
civile in un procedimento penale avviato dal Ministero pubblico del Canton Ticino
relativamente al dissesto del gruppo G__________.
Considerato
Considerandi
1.
Giusta l’art. 513 cpv. 1 CPC, nel Canton Ticino è competente per
riconoscere i decreti di fallimento stranieri ai sensi degli art. 166 e segg.
LEF, così come le decisioni di omologazione di concordato o di procedimenti
analoghi (art. 175 LDIP), la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello. Secondo gli art. 513 cpv. 2 CPC, la procedura è trattata nelle forme
della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC) (Cometta, Assistenza giudiziaria
internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale
in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999,
p. 199 ad 3.1.3.1/b e 3.1.3.2/a nonché p. 230 ad 3.2.2.3/a).
2.
Visto
il rinvio dell’art. 167 cpv. 1 LDIP (che vale anche in ambito concordatario,
cfr. art. 175 LDIP), la parte che si oppone all’istanza di riconoscimento
dev’essere sentita (art. 29 cpv. 2 LDIP). In ambito fallimentare, stante
l’assenza, nel Canton Ticino, di una via di ricorso cantonale contro la
decisione di riconoscimento di un decreto di fallimento estero, questa Camera
ha stabilito che il debitore, rispettivamente gli organi della persona
giuridica fallita, abilitati a rappresentarla prima dell’apertura del
fallimento, devono essere citati a un’udienza di discussione dell’istanza (CEF
16.
ottobre 2001 [14.01.78]). Ciò vale anche in materia concordataria (cfr. art.
175.
LDIP; CEF 24 aprile 2007, inc. 14.06.35, cons. 1.3; CEF 16 dicembre
2008, inc 14.2008.116, cons. 3).
Nel caso concreto, con scritto 27 febbraio 2009 (doc. O), il dott. __________,
che prima della nomina dei commissari giudiziali avvenuta con la sentenza
dell’8 ottobre 2003 rivestiva la carica di procuratore speciale di PI 1 (cfr.
doc. N, p. 8), ha rinunciato ad essere citato nella presente procedura e ha
dichiarato di non aver nulla da obiettare all’istanza in esame. La Camera ha pertanto rinunciato alla
convocazione e all’esperimento di un’udienza di discussione o per incombenti,
come peraltro esplicitamente chiesto dagli istanti.
3.
Nella
già citata sentenza del 16 dicembre 2008 (inc 14.2008.116, cons. 4), la Camera ha parimenti ritenuto che il diritto di essere sentito dei
creditori giusta l’art. 175 LDIP non esige la preventiva pubblicazione
dell’istanza di riconoscimento in Svizzera di decisioni estere assimilabili –
come nella fattispecie – a decisioni svizzere tendenti all’apertura di una
procedura di moratoria concordataria (nello stesso senso: Bopp, Sanierung im Internationalen Insolvenzrecht
der Schweiz, tesi Basilea 2004, p.
239.
ad 5, e Basler Kommentar zum IPR, 2a ed., Basilea 2007, n. 18 e 25 ad art.
175), motivo per il quale la Camera, nel caso in esame, vi ha rinunciato. In
ogni caso, i creditori verranno comunque informati pubblicamente della
procedura italiana mediante la pubblicazione della presente sentenza (infra ad
cons. 6.1 e 6.2/b) e potranno impugnarla dinanzi al Tribunale federale.
4.
Le
condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero
di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali
trattati internazionali (art. 1 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LDIP). Le stesse norme
sono applicabili per analogia al riconoscimento delle
decisioni di omologazione di concordato o di procedimenti analoghi (art. 175
LDIP).
Tra
la Svizzera e l’Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di
riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari, la Convenzione di Lugano
non essendo applicabile ai fallimenti,
concordati ed altre procedure affini (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL). L'art. 8 del Trattato di
domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 1868 (RS
0.142.114
), che regola del resto unicamente la questione molto particolare
della parità di trattamento dei creditori di entrambi gli Stati nella procedura
interna di collocazione dei crediti di fallimenti aperti contro cittadini dello
Stato in cui essi si svolgono, non è applicabile alle procedure di fallimento
secondario (cfr. CEF 15 settembre 2004 [14.01.40/ 14.04.34], cons. 2; M. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 83 ad art. 30a).
5.
Per
i combinati art. 166 cpv. 1 lett. a – c, 27 e 29 LDIP, nonché 167 cpv. 1 LDIP,
il riconoscimento in Svizzera di un fallimento estero, rispettivamente di una
procedura concordataria estera (cfr. art. 175 LDIP; ZR 94 (1995), 194 ss.,
cons. 4.1 e 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 12 ss. e 31 ad art. 166; Bopp, tesi, p. 183; D. Staehelin, Die
Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz (art.
166.
ff. IPRG), tesi Basilea 1989, p. 179 ad IV),
presuppone che:
1) la
decisione da delibare decreti l’apertura di un “fallimento” ai sensi dell’art.
166.
LDIP o l’omologazione di un “concordato” o di un “procedimento analogo” ai
sensi dell’art. 175 LDIP;
2) vi siano
beni o pretese del debitore nel circondario del giudice adito (nel caso di
specie nel Cantone Ticino);
3) la
decisione fallimentare o concordataria sia stata pronunciata nello Stato di domicilio
o di sede del debitore;
4) l'istante
sia abilitato a chiedere il riconoscimento;
5) all’istanza
di riconoscimento sia allegato un esemplare completo ed autenticato del decreto
fallimentare o concordatario straniero;
6) detto
giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
7) non
sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 27 LDIP, ossia il
riconoscimento non sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico
materiale (cpv. 1) o formale (cpv. 2) svizzero;
8) lo Stato
in cui è stata pronunciata la decisione di cui è chiesto il riconoscimento
conceda la reciprocità.
5.1
La
prima questione da risolvere in concreto è quella di determinare se le
decisioni di cui si chiede il riconoscimento vertono sull’apertura di un “fallimento” (art. 166 LDIP), sull’omologazione di un “concordato”
o su un “procedimento analogo” ai sensi dell’art. 175 LDIP.
a) Per
“fallimento” s’intende una decisione giudiziaria o amministrativa, fondata
sullo stato d’insolvenza del debitore (renitente, insolvibile o sovraindebitato),
che esplica gli effetti più tipici del fallimento ai sensi del diritto
svizzero, in particolare il divieto per il fallito di disporre dei propri beni,
e mira alla liquidazione del suo intero patrimonio – compresi i suoi beni
situati all’estero – a favore di tutti i suoi creditori in una procedura
(appunto generale e collettiva) posta sotto la sorveglianza di un’autorità non
necessariamente giudiziaria, con lo scopo di mettere in opera la responsabilità
patrimoniale del fallito (cfr. ad es. Kaufmann-Kohler/
Rigozzi, op. cit., n. 6 e segg. ad art. 166; Jaques, op. cit., p. 32 e segg. con rif.). Per “concordato” o “procedimento analogo” ai sensi dell’art. 175 LDIP
s’intende altresì una procedura generale e collettiva retta dalla legge e posta
sotto sorveglianza giudiziaria o amministrativa, che ha quale scopo il
regolamento dei debiti di chi vi è sottoposto, ma a differenza del “fallimento”
il “concordato” o i “procedimenti analoghi” tendono non alla liquidazione del
patrimonio del debitore bensì al risanamento (alla conservazione) della sua
ditta o della sua stessa persona nel caso di una persona giuridica (Bopp, tesi, p. 190).
b) La
Camera ha già avuto modo di stabilire che la procedura italiana di amministrazione
straordinaria disciplinata dal Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (doc. K) è da considerare quale “procedimento analogo a un concordato” ai
sensi dell’art. 175 LDIP, poiché tende non alla liquidazione del patrimonio
della società o del gruppo bensì al suo risanamento o almeno alla conservazione
del suo patrimonio produttivo (CEF 16 dicembre 2008, inc 14.2008.116,
cons. 6.1/b; cfr. pure Staehelin,
op. cit., p. 178 nota 10; Volken,
Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n.
12.
ad art. 175). La Camera ha pure ritenuto di poter riconoscere il decreto di
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria emesso non dal tribunale
(come previsto dall’art. 30 D.L. n. 270/1999) bensì dal Ministro della attività produttive (in virtù della
legge del 18 febbraio 2004 n. 39/2004 [doc. L] di conversione del decreto 23 dicembre
2003, n° 347 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di
grandi imprese in stato di insolvenza). Nel caso in esame, sia la sentenza di
accertamento dello stato d’insolvenza (doc. I) che il decreto di ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria (doc. J), anch’esso emesso dal
Tribunale di __________, sono quindi suscettibili di riconoscimento in Svizzera
giusta l’art. 175 LDIP.
c) A
prescindere dal suo carattere amministrativo, può – anzi deve – altresì essere
riconosciuto il decreto ministeriale di nomina dei commissari straordinari
(doc. H): infatti, il riconoscimento in Svizzera della procedura italiana non
avrebbe senso senza il riconoscimento degli organi ufficiali abilitati in
Italia a rappresentare la società. Altra è la questione di sapere se tale
designazione è, in concreto, eventualmente contraria all’ordine pubblico (cfr.
infra ad cons. 5.7) oppure se il collegio commissariale è autorizzato a
rappresentare la società anche in Svizzera (cfr. infra ad cons. 6.2/a).
5.2
In
virtù dell’art. 167 cpv. 1 LDIP, il riconoscimento in Svizzera di un fallimento
straniero presuppone in particolare che vi siano beni o pretese della massa
fallimentare nel circondario del giudice adito (nel caso di specie nel Cantone
Ticino). È sufficiente che l’istante renda verosimile tale presupposto (STF
5P.284/2004, cons. 4.2; Kaufmann-Kohler/Rigozzi,
op. cit., n. 3 ad art. 167; Dutoit,
Commentaire de la LDIP, 4. ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 167; Volken, op. cit., n. 22 art. 167; Berti, Basler Kommentar zum IPR,
Basilea/ Francoforte-sul-Meno 1996, n. 5 ad art. 167). Il medesimo principio
vale in materia concordataria (ad es. Bopp,
tesi, p. 233 ad 2a). Nel caso di specie, l’istante, con i documenti da B a G,
ha dimostrato che PI 1 si è costituita parte civile nei procedimenti penali a
carico di __________, __________ e __________ per titolo di riciclaggio di
denaro in relazione al fallimento di PI 1, __________ e __________ e che uno
degli imputati è già stato condannato penalmente in Italia, in particolare per
distrazione di fondi spettanti a PI 1, che sono stati accreditati sul conto intestato
a __________ presso la succursale luganese di __________ (doc. G, p. 127),
banca la cui corresponsabilità non può essere d’acchito esclusa (cfr. doc. E). Tali
indizi appaiono sufficienti per ritenere data la competenza territoriale di questa
Camera.
5.3
La
competenza indiretta del Tribunale di __________, rispettivamente del Ministro dello
Sviluppo economico, è evidente, giacché PI 1 aveva la sede in Italia (a __________)
al momento in cui è stato accertato il suo stato d’insolvenza (doc. N, p. 3).
5.4
Gli istanti sono stati regolarmente nominati amministratori (“commissari
straordinari”) della procedura di amministrazione straordinaria (doc. H e M).
Essi sono pertanto legittimati a chiederne il riconoscimento in Svizzera (cfr. Kaufmann-Kohler/ Schöll, op. cit., n. 13 ad art. 175, con
rif.).
5.5
La
sentenza e i decreti (doc. H, I e J) prodotti dagli istanti sono fotocopie, ma
la loro conformità all’originale è accertata dal timbro e dalla firma apposti
dal notaio __________ (e comunque è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
doc. M), rispettivamente dalla cancelliere del Tribunale di __________ (timbri
del 5 e 9 settembre 2008). Tali autenticazioni sono sufficienti ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP (applicabile per il rinvio dell’art. 167 cpv.
1.
LDIP), poiché il Messaggio del Consiglio federale relativo a siffatta norma
precisa che “l’autenticazione dev’essere fatta dall’autorità giudicante” (FF
1983.
I 306). Non è pertanto necessario che la decisione da delibare sia munita
della postilla della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la
legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4).
5.6
La
sentenza di accertamento dello stato d’insolvenza è immediatamente esecutiva,
dal momento che un’eventuale opposizione non ne sospende l’esecuzione (art. 9
comma 3 D.L. n. 270/1999 per il rinvio dell’art. 8 Legge n. 39/2004), e
ciò è pure il caso del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, giacché nemmeno i reclami hanno effetto sospensivo (art. 33
comma 1 D.L. n. 270/1999). Anche il
decreto ministeriale 4 aprile 2007 di nomina dei commissari straordinari
risulta essere immediatamente esecutivo, perché il decreto legislativo n.
270/1999 non prevede rimedi giuridici. Sebbene si potrebbe ipotizzare un
ricorso al giudice amministrativo – in tal senso si esprime Giovanni Lo Cascio (Il fallimento e le altre
procedure concorsuali, 4a ed., Milano 2007, p. 1213) in merito al decreto di
revoca del commissario straordinario che il Ministro dell’industria può adottare
in ogni tempo giusta l’art. 43 D.L. n. 270/1999 –, la pubblicazione del decreto
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2007 (doc. M) e la sua trascrizione
nella visura storica della società del 15 settembre 2008 (doc. N, p. 5-6) non lasciano
sussistere dubbi sul suo carattere esecutivo.
5.7
La
decisione estera può essere riconosciuta in Svizzera solo se è compatibile con
l’ordine pubblico svizzero materiale e formale (Kaufmann-Kohler/ Schöll, op. cit., n. 17 ss. ad art. 175; Bopp, tesi, p. 205 ss.), ossia con i
principi procedurali e sostanziali fondamentali del diritto concordatario
interno elvetico, in particolare per quanto riguarda l’informazione dei
creditori e i diritti di difesa del debitore. Nel caso concreto, non vi sono
elementi per ritenere, a questo stadio della procedura, che le decisioni di cui
si chiede il riconoscimento siano contrarie all’ordine pubblico svizzero. In
particolare, per quanto concerne il suo aspetto formale, si constata come agli
ex organi della società siano note le decisioni di cui si chiede il
riconoscimento (doc. O) e come il diritto italiano desse loro la facoltà di
contestarli (cfr. art. 9 e 33 D.L. n. 270/1999). È
invece prematuro verificare se i diritti dei creditori sono adeguatamente presi
in considerazione nella procedura: ciò avverrà in un successivo stadio della
procedura (cfr. infra cons. 6.2/c).
5.8
Né la giurisprudenza né la dottrina sembrano essersi chinate sulla
questione di sapere se il diritto italiano offre la reciprocità in materia
concordataria. Lo studio di Staehelin
(op. cit., p. 87 s.) – peraltro non più attuale – si limita alle procedure fallimentari,
anche se quest’autore vi rinvia poi per analogia quando tratta del riconoscimento
di decisioni estere in materia concordataria (op. cit., p. 180 ad IV). È comunque
sostanzialmente ammesso in Italia che anche le decisioni in materia di insolvenza
transfrontaliera possano essere riconosciute alle condizioni che l’art. 64
della legge 31 maggio 1995, n. 218 (recante riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato) stabilisce in modo generale per le sentenze
emesse in ambito privato (Angela
Lupone, La convenzione
comunitaria sulle procedure di insolvenza e la riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato, in : Contratto e impresa. Europa, 1999,
fasc. 1, p. 429 e segg., in particolare ad 5). Il presupposto della reciprocità può quindi considerarsi
realizzato.
6.
Essendo
realizzati tutti i presupposti di legge, le decisioni 8 ottobre e 27
novembre 2003 del Tribunale di __________, nonché il decreto ministeriale 4
aprile 2007 possono essere riconosciuti, con effetto
sull’intero territorio svizzero (Kaufmann-Kohler/
Schöll, op. cit., n. 31 ad art. 175; Volken, op. cit., n. 22 ad art. 175; Bopp, tesi, p.
264.
ad 2).
6.1
Visto il rinvio
dell’art. 175 LDIP in particolare all’art. 169 LDIP, la presente decisione va
pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale e sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio, e deve essere comunicata all’ufficio di esecuzione e all’ufficio dei
fallimenti in cui si trovano i beni delle tre società rappresentate dall’istante,
stante la sospensione di eventuali sequestri o esecuzioni diretti contro le
stesse (cfr. art. 297 cpv. 1 LEF per il rinvio degli art. 170 cpv. 1 e 175
LDIP; Kaufmann-Kohler/Schöll, op.
cit., n. 21 ad art. 175; Bopp, tesi p. 239 s. ad 6; Cometta,
op. cit., p. 234 ad d/bb).
6.2
Poiché il
riconoscimento del concordato estero determina un’estensione controllata dei
suoi effetti al territorio svizzero ed è vincolante, ai sensi dell’art. 310
LEF, per tutti i crediti tranne quelli privilegiati giusta l’art. 172 LDIP (Bopp, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 175), la Camera ha stabilito,
nella decisione 16 dicembre 2008 già citata più volte in precedenza (inc
14.2008
, cons. 7.2/a-b), che non dev’essere aperto in Svizzera una procedura
concordataria parallela (“mini-concordato”). Riconoscendo la necessità di
garantire i diritti dei creditori privilegiati, si è ritenuto che tale
protezione può essere attuata, a seconda dei casi, direttamente dal commissario
estero (così pure FF 1983 I 430 ad 210.6; Kaufmann-Kohler/Schöll,
op. cit., n. 34 ad art. 175; Bopp,
Basler Kommentar, n. 35 ad art.
175, con rif.), sotto la sorveglianza del tribunale competente ai sensi
dell’art. 167 LDIP.
a) Nel caso in esame,
motivi pratici e di celerità suggeriscono, almeno in una prima fase, di
soprassedere alla designazione di un commissario speciale diverso dal Collegio commissariale
per la gestione degli attivi situati in Svizzera. La questione potrà sempre
essere riesaminata qualora, in seguito alla pubblicazione della presente sentenza
(cfr. infra ad b), creditori privilegiati ai sensi dell’art. 172 LDIP dovessero
chiedere che le loro pretese vengano adeguatamente garantite giusta l’art. 306
cpv. 2 n. 2 LEF. Intanto, in base alla presente sentenza, i commissari
straordinari saranno abilitati a rappresentare PI 1 in Svizzera per tutti gli
atti che rientrano nelle normali competenze di un commissario svizzero ai sensi
dell’art. 295 cpv. 2 LEF, con facoltà di subdelega sotto la propria
responsabilità. In effetti, sebbene il debitore in linea di massima conserva il
suo potere di disposizione, l’art. 298 LEF conferisce al giudice del concordato
la facoltà di autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in
luogo del debitore e prescrive anche che alcuni atti importanti (alienazione di
elementi degli attivi fissi, costituzione di pegni, prestazione di fideiussioni
e disposizioni a titolo gratuito) richiedono un’autorizzazione giudiziaria.
Orbene, il diritto italiano attribuisce al commissario straordinario il diritto
esclusivo di amministrare l’impresa (art. 3 comma 1 Legge n.
39/2004 e art. 40 D.L. n. 270/1999), sotto la sorveglianza del Ministero delle
attività produttive e del comitato di sorveglianza (art. 5 D.L. n. 270/ 1999) e
fatte salve le competenze del tribunale in caso d’impugnazione degli atti di
liquidazione (art. 65 n. 270/1999). L’accoglimento dell’istanza implica quindi
anche il riconoscimento del potere di rappresentanza e di gestione che le
autorità e il diritto italiano conferisce al commissario straordinario. Per
quanto attiene al territorio svizzero, gli istanti saranno però sottoposti alla
vigilanza della Camera (art. 295 cpv. 3 LEF per il rinvio degli art. 170 cpv. 1
e 175 LDIP).
b) Come anticipato,
conviene aggiungere nella pubblicazione edittale della presente sentenza (supra
ad cons. 6.1) l’invito ai creditori privilegiati (giusta l’art. 172 LDIP) ad
annunciare le proprie pretese alla Camera qualora chiedano di essere adeguatamente
garantiti giusta l’art. 306 cpv. 2 n. 2 LEF.
c) L’art. 175 LDIP non
rinvia all’art. 173 LDIP. In ambito concordatario, la verifica dell’equità e
della parità di trattamento dei crediti chirografari avviene allo stadio del
riconoscimento dell’omologazione del concordato o del piano di risanamento,
dal punto di vista della sua conformità con l’ordine pubblico svizzero (art.
166.
cpv. 1 lett. b per il rinvio dell’art. 175 LDIP). Prima di tale riconoscimento,
il commissario estero, come il suo omologo svizzero in diritto interno, non può
procedere alla ripartizione tra i creditori degli attivi situati in Svizzera
(per la localizzazione dei crediti è determinante l’art. 167 LDIP). Di
conseguenza, i commissari straordinari non sono autorizzati a disporre degli
attivi di PI 1 situati in Svizzera prima di aver ottenuto dalla Camera il riconoscimento
dello stato passivo dichiarato esecutivo (ai sensi
degli art. 53 e 67 D.L. n. 270/1999 oppure dell’art. 97 Regio
decreto 16 marzo 1942 n. 67 in caso di conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento giusta gli art. 69 segg. D.L. n.
270/1999), rispettivamente di un’eventuale concordato che dovesse venir
omologato in Italia (cfr. art. 74 comma 1 lett. c D.L.
n. 270/1999).
7.
L’istanza va pertanto accolta con i limiti precisati nel
precedente considerando. Per analogia con l'art. 49 cpv. 2 OTLEF, le spese
relative alla presente procedura, il cui importo è determinato in funzione
della tariffa giudiziaria cantonale (cfr. art. 513 cpv. 2 CPC), sono a carico
dell’istante, che le deve anticipare (cfr. Bopp,
tesi, p. 242 e segg., ad 8).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 27, 29, 166 ss., 175 LDIP; 361 ss. e 513 CPC;
pronuncia:
1.
L’istanza
è accolta.
1.1
Di conseguenza, è
riconosciuta in Svizzera la sentenza 8 ottobre 2003 del Tribunale di __________
che accerta lo stato di insolvenza di PI 1, __________.
1.2
È pure riconosciuto il
decreto 27 novembre 2003 del Tribunale di __________, con cui PI 1 è stata
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.
1.3
È
riconosciuto il decreto 4 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico con
cui la dott. __________, l’avv. __________ e l’avv. __________ sono stati
nominati commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria.
1.4
Il Collegio
commissariale è abilitato a rappresentare PI 1 in Svizzera nei limiti di cui
all’art. 295 cpv. 2 LEF, con facoltà di subdelega sotto la propria
responsabilità. Prima di procedere alla ripartizione del ricavato dei beni
della società situati in Svizzera, i commissari straordinari chiederanno alla
Camera il riconoscimento dello stato di riparto allestito nella procedura
italiana.
2.
Gli
eventuali titolari di crediti privilegiati nei confronti di PI 1 possono, entro
30.
giorni, chiedere in forma scritta alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello, via Pretorio 16, 6901 Lugano, che gli stessi vengano
adeguatamente garantiti ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 LEF.
3.
È
ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. 1 e 2 e dell’indicazione del
rimedio giuridico sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio
ufficiale cantonale.
4.
La
tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese di pubblicazione sul FUSC e sul
FUC sono poste a carico di PI 1.
5.
Intimazione:
– RA 1, __________;
–
Ufficio del registro fondiario di Lugano, sede;
–
Ufficio del registro di commercio, Lugano;
–
Ufficio di esecuzione di Lugano, sede;
–
Ufficio dei fallimenti di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il presidente: Il
segretario:
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg.
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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